MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE Vai al testo del DL 1° luglio All’articolo 1: al
comma 2, le parole da: «L’onere» fino a: «2010 cui» sono
sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dal comma 1, valutato in 20
milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010,»,
le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e la formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009»; «4-bis. Il comma 511
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal
seguente: al
comma 5, le parole: «Fondo sociale per l’occupazione e formazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione,»
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009»; al
secondo periodo, le parole da: «L’onere della presente» fino a: «per
l’anno 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse», le parole: «Fondo sociale per
l’occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo
sociale per occupazione e formazione,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile
2009»; al comma 7: al
primo periodo, le parole: «una attività autonoma» sono sostituite dalle
seguenti: «un’attività di lavoro autonomo» e le parole: «una auto o
micro impresa» sono sostituite dalle seguenti: «un’attività
autoimprenditoriale o una micro
impresa»; il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni»; dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8. 8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l’anno 2009, l’ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l’anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009». Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni). – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 1-ter. - (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli: a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. 2. I datori di lavoro di cui
al comma 1 possono dichiarare, dal 1º al 30 settembre 2009, la sussistenza del
rapporto di
lavoro: b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l’apposita dichiarazione di cui al comma 4. 3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito. 4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b)
l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore
extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione
degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per
l’ingresso nel territorio dello
Stato; 5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato. 6. La dichiarazione di cui al
comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una
unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per
le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che
ne limitano l’autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo
comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico
del Ministero
dell’interno. a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. 10. Nelle more della
definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può
essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma
13. a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello
Stato; 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1. 15. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o
attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell’ambito della procedura di emersione
prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 76 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione
di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la
pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale. All’articolo 2: al
comma 3, le parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo
le parole: «la surrogazione del mutuo» sono inserite le seguenti:
«prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del
2007»; «4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall’anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». All’articolo 3: al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sostenuti dal cedente» sono aggiunte le seguenti: «, verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza»; al
comma 3, lettera a), le parole: «del prossimo periodo di regolazione
tariffaria del trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «del primo
periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di
entrata in vigore del presente
decreto»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. L’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all’emissione dei certificati previsti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20. 4-ter. Al fine di non
gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d’obbligo di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
deve tenere conto, se necessario, dell’emissione dei certificati di cui al comma
4-bis del presente
articolo. All’articolo 4: al comma 1, le parole: «e d’intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono soppresse e le parole: «alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia, nonchè, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia»; al
comma 2, le parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono
sostituite dalle seguenti: «straordinari del Governo,» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «del presente
articolo»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. All’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “nonchè dell’amministrazione della giustizia“ sono inserite le seguenti: “e dell’amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità“. 4-ter. Fermi restando
gli effetti della revoca da parte del giudice dell’esecuzione della confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi
dell’articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all’avente
diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza
della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato il
contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e con i relativi
Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla
destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere
abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati
interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene
conto al valore in essere all’atto della restituzione all’avente diritto. Ai
medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere
abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei
luoghi. Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). – 1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano. Art. 4-ter. - (Sicurezza
degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV). – 1. Per le finalità di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da
ultimo modificato dall’articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l’anno
2009. Art. 4-quater. - (Misure
per la semplificazione in materia di contratti pubblici). – 1. Al codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni: b)
all’articolo 86, il comma 5 è
abrogato; 1)
il comma 1 è sostituito dal
seguente: 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La stazione
appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita,
esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni
fornite“; 6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In alternativa, la stazione appaltante, purchè si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5“ e, al secondo periodo, le parole: “dichiara l’aggiudicazione“ sono sostituite dalle seguenti: “procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione“; e) all’articolo 122, comma 9, le parole: “l’articolo 86, comma 5“ sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 87, comma 1“; f)
all’articolo 124, comma 8, le parole: “l’articolo 86, comma 5“ sono sostituite
dalle seguenti: “l’articolo 87, comma
1“; 1) al comma 3, secondo periodo, le parole: “novanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni“; 2) al comma 4, secondo periodo, le parole: “novanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni“. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 3. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora
rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Art. 4-quinquies. - (Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici). – 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L’individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. 2. L’Agenzia del demanio cede
in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base
degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Art. 4-sexies. - (Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone). – 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonchè, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell’infrastruttura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta. Art. 4-septies. - (Interventi in favore della filiera agroalimentare). – 1. All’articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “A completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 130 milioni di euro per l’anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All’attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L’impiego del predetto importo da parte dell’ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell’85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord“». All’articolo 5: al
comma 1, le parole: «in macchinari ed apparecchiature» sono sostituite
dalle seguenti: «in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature», le
parole: «del 16 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «16
novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21
dicembre 2007» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in
sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta di effettuazione degli
investimenti»; «3-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti di
capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro
perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli
2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3
per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di
imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale e per i
quattro periodi di imposta
successivi. alla
rubrica, le parole: «utili reinvestiti» sono sostituite dalla
seguente:
«investimenti». «Art. 6-bis. - (Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale). – 1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria “euro 4“ ed “euro 5“ per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2009 e di 5 milioni di euro per l’anno 2010. 2. Il contributo di cui al
comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonchè dalla
decisione 28 maggio 2009
C(2009)4277. All’articolo 7: al comma 1, alinea, la parola: «TUIR» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato “TUIR“,»; al comma 2, dopo la parola: «TUIR» sono inserite le seguenti: «, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,». All’articolo 8: al comma 1, le parole da: «all’articolo 22» fino a: «n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali». All’articolo 9: al comma 1: all’alinea
sono premesse le seguenti parole: «Al fine di garantire la tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni,» e le parole: «, è
disposto quanto segue» sono
soppresse; l’alinea è sostituito dal seguente: «per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:»; al
numero 1, le parole: «elenco ISTAT pubblicato in applicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «elenco adottato dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori
oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza
pubblica»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei confronti di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall’istanza dell’amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all’istanza». Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: «Art. 9-bis. - (Patto di stabilità interno per gli enti locali). – 1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2008, ovvero, qualora non l’abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Gli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni,
recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il
mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori
risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l’anno 2009,
di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a
integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in
coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate
nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2010-2013. a) in misura non superiore al 50 per cento dell’importo non erogato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l’imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa; b)
in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al
netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi
infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui
all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle
comunità locali e del
territorio; 8. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7. 9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l’anno 2009». All’articolo 10: al comma 1, alinea, le parole: «il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue» sono sostituite dalle seguenti: «tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni»; al
comma 1, lettera a), l’alinea è sostituito dal seguente: «al fine di
contrastare gli
abusi:»; All’articolo 11: al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato». Dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis. - (Obbligo
di presentazione del documento unico di regolarità contributiva). – 1. Al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti
modificazioni: Art. 11-quater. -
(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
incitamento alla violenza). – 1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra l’Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l’informazione e
l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale
per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero
per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. All’articolo 12: al comma 2, le parole: «n. 110» sono sostituite dalle seguenti: «n. 107»; dopo
il comma 3 sono aggiunti i
seguenti: 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio». All’articolo 13: al comma 1: all’alinea,
secondo periodo, le parole da: «testo unico» fino a: «n. 917,»
sono sostituite dalla seguente:
«TUIR»; Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: «Art. 13-bis. –
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali
detenute fuori del territorio dello Stato). – 1. È istituita un’imposta
straordinaria sulle attività finanziarie e
patrimoniali: b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perchè detenute in Stati dell’Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. 2. L’imposta si applica come
segue: b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti. 3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale. 4. L’effettivo pagamento
dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi
dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati
di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74. a) al comma 4, le parole: “dal 5 al 25“ sono sostituite dalle seguenti: “dal 10 al 50“; b) al comma 5, le parole: “dal 5 al 25“ sono sostituite dalle seguenti: “dal 10 al 50“. 8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all’articolo 16, comma 3». L’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti). – 1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l’indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d’Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall’imponibile complessivo mediante applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonchè dell’imposta regionale sulle attività produttive, con l’aliquota del 6 per cento, entro l’importo massimo di 300 milioni di euro. 2. L’imposta sostitutiva,
commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il
termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del
versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di
imposta. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis. - (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti). – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell’articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonchè ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonchè la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonchè l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo». All’articolo 15: al comma 1, dopo le parole: «all’INPS» sono inserite le seguenti: «e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data, i commi 11, 12 e 13 dell’articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati»; al
comma 2, le parole: «dell’articolo 23 e seguenti» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 23 e seguenti» e dopo la parola: «ritenuta»
sono inserite le seguenti:
«d’acconto»; 8-ter. Per
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, commi 5, 6 e 7, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, l’Agenzia
delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive
modificazioni. “7. In relazione agli
importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del
presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell’articolo 22 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e
il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Quest’ultimo può procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall’articolo
76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e
successive
modificazioni“. 8-octies. All’articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Ove si accerti
che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli
uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una
specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di
finanza e alla regione territorialmente
competente“. 8-decies. Al fine di
assicurare i princìpi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una
sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo
dedicate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle
risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il
monitoraggio, la verifica e l’analisi delle attività o degli adempimenti a
qualunque titolo connessi con le concessioni per l’esercizio dei giochi
pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente
personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli:
magistrati, ufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica
amministrazione. “2-bis. La convenzione
di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due
Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall’Agenzia delle entrate a seguito dei
controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate
in materia di ritenute, individuate dall’INPS a seguito delle attività
ispettive“. b)
al comma 2, terzo periodo, le parole: “il possessore dei“ sono sostituite
dalle seguenti: “l’esercente a qualsiasi titolo
i“; “4-bis.
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo
e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio
decreto, l’accertamento e i controlli in materia di prelievo erariale unico alla
Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di
accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo
precedente, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle
attribuzioni e dei poteri di cui al comma
1“. b)
delle spese di procedimento e notifica del
verbale; 8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l’invio di apposita comunicazione. 8-septiesdecies. Con
il provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies è approvato il modello
della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdecies e sono stabiliti le
modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di
riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della
riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi
flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili
connessi
all’operazione. Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis. -
(Disposizioni in materia di giochi). – 1. All’articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è
inserito il
seguente: 3. L’eventuale esclusione da
responsabilità di cui all’articolo 12, comma 1, lettera i), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresì nei confronti dei soggetti di
cui all’articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, quando abbiano adempiuto all’obbligo di segnalazione
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia
delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da
divertimento e
intrattenimento. Art. 15-ter. - (Piano straordinario di contrasto del gioco illegale). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale. 2. Ai fini di cui al comma 1
opera presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito
comitato, presieduto dal Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di
Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della
stessa Amministrazione autonoma. Il comitato, che può avvalersi dell’ausilio
della società SOGEI Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti
pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione,
secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e
indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici,
sistematici e capillari sull’intero territorio nazionale, per la prevenzione e
la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei
minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal comitato all’attività
di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali. Ai componenti
del comitato non spetta alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto. All’articolo 16: i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Alle minori entrate e
alle maggiori spese derivanti dall’articolo 5, dall’articolo 7, dall’articolo
19, comma 4, dall’articolo 24, commi 74 e 76, e dall’articolo 25, commi 1, 2 e
3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 2.141,5
milioni di euro per l’anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l’anno 2011, a 336
milioni di euro per l’anno 2012, a 275 milioni di euro per l’anno 2013, a 315
milioni di euro per l’anno 2014, a 478 milioni di euro per l’anno 2015, a 652
milioni di euro per l’anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2017, si
provvede: b)
mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente
dall’articolo 10, dall’articolo 20 e dall’articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3
milioni di euro per l’anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l’anno 2010 e a
1.097,1 milioni di euro per l’anno
2011; 2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l’anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l’anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l’anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l’anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l’anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l’anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell’anno 2008, la dotazione del fondo di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l’anno 2009. 2-ter. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009,
n. 33. al comma 3, le parole:
«con le indicazioni contenute nel DPEF» sono sostituite dalle seguenti:
«alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria» e le parole: «per l’anno 2010 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e
seguenti». «Art. 16-bis. - (Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue). – 1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all’articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonchè gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate». All’articolo 17: al comma 1, lettera b), le parole: «Il predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui al secondo periodo»; dopo
il comma 4 è inserito il
seguente: dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti: «22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione»; al comma 23: alla
lettera a), le parole: «A decorrere dall’anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto»; al comma 26: alla
lettera a), le parole: «del decreto legislativo n. 276/2003»
sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo
n. 276 del
2003»; al comma 29, capoverso «Art. 57-bis», al comma 2, le parole: «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» sono sostituite dalla seguente: «CNIPA»; al comma 30, capoverso f-bis), le parole: «n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»; dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti: «30-bis. Dopo il comma
1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, è inserito il
seguente: 30-quater. All’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.“; b) al comma 1-bis, dopo le parole: “dall’amministrazione“ sono inserite le seguenti: “di appartenenza, o da altra amministrazione,“. 30-quinquies.
All’articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: “procedura civile,“ sono inserite le seguenti: “non
può disporre la compensazione delle spese del giudizio
e“ »; dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti: «35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009. 35-ter. Al fine di
assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, è
autorizzata, per l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione,
l’acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili
regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono
effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006,
n. 163. “11. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di
quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del
personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli
affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei
princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale
dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai
professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura
complessa“. 35-undecies. I
contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di
ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da utilizzare in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano
espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle
risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle
entrate, fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti
gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei
contributi unitari da utilizzare in
compensazione. All’articolo 18: al comma 1, le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo»; al comma 4, la parola: «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «da 1 a 3» e le parole: «nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco». All’articolo 19: al comma 1: all’alinea,
le parole: «decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge
n. 133 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,
n. 133»; al comma 2: all’alinea,
le parole: «legge n. 244 del 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «legge 24 dicembre 2007,
n. 244,»; al comma 3, lettera o), dopo le parole: «114 e seguenti del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al»; al comma 4, le parole: «decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5» e, al primo periodo, le parole: «dal comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del presente articolo»; al comma 7: all’alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall’articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; al capoverso b), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; al
comma 8, alinea, le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «come sostituito dall’articolo 71 della legge 18 giugno
2009,
n. 69»; «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009»; dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell’integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l’equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall’applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della presente disposizione»; al comma 11, le parole: «della Società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società», le parole: «come modificata dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al comma 15 dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; al
comma 12, le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti:
«delle
società»; 13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero». All’articolo 20: al comma 1, dopo le parole: «del 30 marzo 2007» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,»; al
comma 3, le parole: «all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)»
sono sostituite dalle seguenti:
«all’INPS»; L’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21. - (Rilascio di concessioni in materia di giochi). – 1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica. 2. La concessione di cui al
comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell’8 per cento dovuto ai
punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all’11,90 per cento
della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per
ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per
cento. a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell’anno 2009 e a 300 milioni di euro nell’anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; b)
offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa
sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non imitabilità dei
biglietti, nonchè di sicurezza del sistema di pagamento delle
vincite; 4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. 5. Per garantire il
mantenimento dell’utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette
in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla
rete esclusiva dell’attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre
il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest’ultimo sia
risultato aggiudicatario anche della nuova
concessione. a) l’affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all’installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità; b)
l’affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e
comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante
una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti definiti
dall’Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti
dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari
dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati
all’installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del
numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a
fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun
terminale; 8. All’articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito
dal seguente: 5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo“. 10. All’articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) è aggiunta la
seguente: 12. Relativamente al gioco
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco
derivabili dall’estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall’1 al 100,
ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l’aliquota del prelievo
erariale in misura pari all’11 per cento delle cartelle acquistate, la
percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70
per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell’affidatario del
controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore
delle cartelle
acquistate. All’articolo 22: al comma 1: alla
lettera a), le parole: «entro il 15 settembre 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre
2009»; al comma 2, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con intesa da stipulare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»; al
comma 3, al primo periodo, le parole: «decreto-legge 16 novembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni» e il
quarto periodo è sostituito dal seguente: «In sede di stipula del Patto per
la salute è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano riversano all’entrata del bilancio dello Stato
per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale»; al comma 4: all’alinea,
dopo le parole: «di tutelare» sono inserite le seguenti: «, ai sensi
dell’articolo 120 della Costituzione,», le parole: «decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell’8 febbraio 2002,» e dopo le parole: «Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005» sono inserite le seguenti:
«, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio
2005,»; al comma 5, le parole: «dell’Intesa» sono sostituite dalle seguenti: «della citata Intesa»; al
comma 6, le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo
Stato, di cui all’articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è rideterminato in diminuzione dell’importo di 50 milioni di euro.
Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da:
“, comprensivi“ fino a: “15 febbraio 1995“ sono
soppresse»; Dopo l’articolo 22 sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis. - (Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome). – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, se necessario anche in più anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l’esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall’anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari. 2. La procedura di cui al comma 1 è applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia autonoma in base alla legislazione vigente. Art. 22-ter. - (Disposizioni in materia di accesso al pensionamento). – 1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto“. 2. A decorrere dal 1º gennaio
2015, i requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico
italiano sono adeguati all’incremento della speranza di vita accertato
dall’Istituto nazionale di statistica e validato dall’Eurostat, con riferimento
al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima
attuazione, l’incremento dell’età pensionabile riferito al primo quinquennio
antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di
cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere
per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. All’articolo 23: il
comma 3 è sostituito dal
seguente: b) al comma 4, le parole: “al 30 giugno 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “al 30 settembre 2009“»; al
comma 6, dopo le parole: «secondo e quarto periodo, del» sono inserite le
seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al»; dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. All’articolo
4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma
4-ter è inserito il
seguente: dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. Al fine di
agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile
2009, l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di
belle arti dell’Aquila e del Conservatorio “Alfredo Casella“ dell’Aquila è
differito al 30 aprile 2011, con la conseguente proroga del termine di scadenza
degli organi dell’Accademia e del Conservatorio
stessi»; 21-ter. L’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla
legge finanziaria per l’anno
2010. All’articolo 24: i
commi da 1 a 72 sono
soppressi; il comma 76 è sostituito dal seguente: «76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di Forze armate, Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato». All’articolo 25: al comma 4, le parole: «55 milioni di euro per l’anno 2009, 289 milioni di euro per l’anno 2010 e 84 milioni di euro per l’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «256 milioni di euro per l’anno 2009, 377 milioni di euro per l’anno 2010, 91 milioni di euro per l’anno 2011 e 54 milioni di euro per l’anno 2012»; al comma 5, le parole: «78 milioni di euro per l’anno 2009, 479 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l’anno 2009, 567 milioni»; dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonchè i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse». Nel titolo, le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali» sono soppresse. |