Misure correttive al decreto anticrisi
Legge 3 ottobre 2009, n. 141
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni
correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009."
In Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 3 ottobre 2009
Il testo che segue è coordinato
con la legge di conversione
All'articolo 1, al comma 1:
nell'alinea, le parole da: «recante» fino a:
«Camere» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102»;
la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) all'articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola:
"giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero
tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, né comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo
41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri
ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al
comma 4, secondo periodo";
2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra,
l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della
punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al
presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente
articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del
codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n.
262";
3) al comma 6, le parole: "15 aprile 2010" sono sostituite dalle
seguenti: "15 dicembre 2009";
4) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:
"7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167
e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della
regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi
delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo
unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008"»;
alla lettera c),
numero 1), nel secondo periodo, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge».