DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008 , n. 180 - "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualitą del sistema universitario e della
ricerca"
Testo aggiornato al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194
(Vedi anche il Decreto Gelmini n.137/08)
Art. 1
Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di
ricerca
1. Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre
di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, non possono procedere
all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne'
all'assunzione di personale. Alle stesse universita' e' data facolta' di
completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui
all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma
17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
1-bis. Per i fini di cui al comma
1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono
ulteriormente differiti al ((31 dicembre 2010)).
2. Le
universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "Per il triennio 2009-2011,
le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno,
ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una
spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato, nonche'
di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005,
n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di
professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i
concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650.".
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', e' integrata di euro 24
milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni
per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori
universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le
commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla
facolta' che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati
in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al
numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L'elettorato
attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al
settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna
commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il
bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o
inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al
settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del
numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il
numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori
affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella
sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio e' effettuato in
modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati
appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario
puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure
di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al ((31
dicembre 2010)), le commissioni per la valutazione comparativa dei
candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte
da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta'
che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista
di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei
commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e'
costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore
oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i
professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Il
sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei
commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In
relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di svolgimento delle
elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono
stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
6-bis. Per
sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di
cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette
professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio
seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima
adunanza, provvede altresi' alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per
la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la
partecipazione all'attivita' della commissione non sono previsti compensi,
indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Nelle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli illustrati e
discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi
compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in
ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non
regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle
procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla
medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo
restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi
gia' emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di
effetto. Sono, altresi', privi di effetto le procedure gia' avviate per la
costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non
conformi alle disposizioni del presente decreto.
8-bis. I professori
universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle
commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore
universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del
settantaduesimo anno di eta'.
8-ter. Per le procedure di valutazione
comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei
ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia
scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita' possono
fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di
scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di
assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del
bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei
titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati.
9.
All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole: "personale non dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione
di quelle degli enti di ricerca,".
Art. 1-bis (1) ((
Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle universita'
)) (( 1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005,
n.
230, e' sostituito dai seguenti:
"9. Nell'ambito delle relative
disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata
diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una
posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero
che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di
rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al
posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere
del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita'
di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti
di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A
tal fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il
nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio
universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la
chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la
relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e
di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non
devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.". ))
Art. 2 (1) Misure per la qualita' del sistema
universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di
promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo
delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma
428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni
successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita'
dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualita'
della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle
sedi didattiche.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, (( entro il 31 marzo 2009 )), sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario. (( In sede di prima applicazione,
la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto
del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma. ))
Art. 3 (1) Disposizioni per il diritto allo studio universitario
dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilita'
degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il
finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per
l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e
meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui
all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno
2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi
1 e 2 (( , per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni
di euro relativamente al comma 2, )) si fa fronte con le risorse del
fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale
scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello
stesso Ministero.
(( 3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto
periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle
seguenti: "tre anni". ))
Art. 3-bis (1) (( Anagrafe
nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori ))
(( 1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati modalita' e
criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei
professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun
soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e'
aggiornata con periodicita' annuale. ))
Art. 3-ter (1) ((
Valutazione dell'attivita' di ricerca )) (( 1. Gli scatti biennali
di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono
disposti previo accertamento da parte della autorita' accademica della
effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche.
2. I
criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata
effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la
diminuzione della meta' dello scatto biennale.
4. I professori di I e II
fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato
pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono
esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il
reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
))
Art. 3-quater (1) (( Pubblicita' delle attivita' di
ricerca delle universita' )) (( 1. Con periodicita' annuale, in
sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il
rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico
un'apposita relazione concernente i risultati delle attivita' di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da
soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet
dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini
della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul
Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. ))
Art. 3-quinquies (1) (( Definizione degli
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica )) (( 1. Attraverso appositi decreti ministeriali
emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli
obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia
delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare. ))
Art. 4. Norma di copertura finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno
2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli
importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette
riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle connesse all'istruzione ed
all'universita'.
Art. 5. Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Fonte: normattiva.it (i testi non hanno carattere di ufficialitą)