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Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativaCAPO III DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA NB: vanno considerati soppressi i rifrimenti all'amministrazione controllata Art.236 Concordato preventivo e amministrazione controllata. Č punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivitą inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societą; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 e al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. Art.237 Liquidazione coatta amministrativa. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 č equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.
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