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Testo Unico in materia di stupefacenti

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990 , n. 309
  Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza.



TITOLO I
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
   E  SOSTANZE  PSICOTROPE,  PREVENZIONE,  CURA  E RIABILITAZIONE DEI
   RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.
                               Art. 1.
      (Legge  26  giugno  1990,  n.  162,  artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
   Assistenza  ai  Paesi  in  via  di sviluppo produttori di sostanze
   stupefacenti.
  1.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
  2.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,   che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa,
della   pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  e  dai  Ministri  per gli affari sociali, per gli affari
regionali  ed  i  problemi  istituzionali e per i problemi delle aree
urbane,  nonche'  dal  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  3.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
  5.  Il  Comitato  ha  responsabilita'  di indirizzo e di promozione
della  politica  generale  di  prevenzione  e di intervento contro la
illecita  produzione  e  diffusione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, a livello interno ed internazionale.
  6.  Il  Comitato  . . . formula proposte al Governo per l'esercizio
della  funzione  di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle attivita'
amministrative di competenza delle regioni nel settore.
  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ((Dipartimento
nazionale  per  le politiche antidroga)) e' istituito un Osservatorio
permanente    che    verifica    l'andamento   del   fenomeno   della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per
la    solidarieta'   sociale   disciplina,   con   proprio   decreto,
l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Osservatorio, in modo da
assicurare  lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri
diramati  dal  Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
    a)  sulla  entita'  della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento  alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra
le   caratteristiche   del  mercato  del  lavoro  e  delle  attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
    b)  sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati    operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura   e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi  compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena
e  nelle  caserme;  sul  numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
    c)  sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
in  particolare  per quanto riguarda la somministrazione di metadone,
nei  servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla  epidemiologia delle
patologie  correlate,  nonche'  sulla  produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    d)  sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
    e)  sulle  fonti  e  sulle  correnti  del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    g)  sul  numero  e  sugli  esiti  dei  processi  penali per reati
previsti dal presente testo unico;
    h)  sui  flussi  di  spesa  per la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
  9.  I  Ministeri  degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle rispettive
competenze,  sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui
al  comma  8,  relativi  al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
  10.  L'Osservatorio,  avvalendosi  anche  delle  prefetture e delle
amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione  statale  e  regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
  11.   Ciascun   Ministero   e  ciascuna  regione  possono  ottenere
informazioni dall'Osservatorio.
  12.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli  affari  sociali,  promuove  campagne  informative  sugli effetti
negativi  sulla  salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope,  nonche'  sull'ampiezza  e  sulla  gravita'  del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
  13.  Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la   stampa  quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso  pubbliche
affissioni  e  servizi  telefonici  e telematici di informazione e di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue  a  valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta  alla  droga  destinata  agli interventi previsti dall'articolo
127.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
solidarieta'  sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,
in   deroga   alle  norme  sulla  pubblicita'  delle  amministrazioni
pubbliche,  la  distribuzione  delle  risorse  finanziarie tra stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e  locali  nonche'  a favore di iniziative mirate di comunicazione da
sviluppare sul territorio nazionale.
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258.
  15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua  qualita'  di  Presidente del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi  con  la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
alla  quale  invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita'   nel   campo   della   prevenzione   e  della  cura  della
tossicodipendenza.  Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al  Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
  16.  L'Italia  concorre,  attraverso  gli organismi internazionali,
all'assistenza  ai  Paesi in via di sviluppo produttori delle materie
di  base  dalle  quali  si  estraggono  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.
  17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito  per  liberare  le  popolazioni locali dall'asservimento alle
coltivazioni   illecite   da   cui   attualmente   traggono  il  loro
sostentamento.
  18.  A  tal  fine  sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge  26  febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo.

	        
	      
                          Art. 2 (11) (26)
         (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)
               Attribuzioni del Ministro della sanita'

  1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:
    a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli
indirizzi  per  le  attivita'  di  prevenzione  del  consumo  e delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura  e  il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool;
    b)  partecipa  ai  rapporti,  sul  piano  internazionale,  con la
Commissione  degli  stupefacenti  e  con  l'Organo di controllo sugli
stupefacenti  del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e
con  il  Fondo  delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea   e  con  ogni  altra  organizzazione  internazionale  avente
competenza  nella  materia di cui al presente testo unico; a tal fine
cura  l'aggiornamento  dei  dati  relativi alle quantita' di sostanze
stupefacenti   o   psicotrope  effettivamente  importate,  esportate,
fabbricate,  impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli
enti o le imprese autorizzati;
    c)  determina,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale, gli
indirizzi  per  il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni,
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e delle unita'
sanitarie  locali,  concernente le dipendenze da alcool e da sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    d)  concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione,
la    fabbricazione,   l'impiego,   il   commercio,   l'esportazione,
l'importazione,  il  transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione
delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  quelle per la
produzione,   il   commercio,  l'esportazione,  l'importazione  e  il
transito  delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo
70;
    e) stabilisce con proprio decreto:
    1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego  e  al  commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
    ((  2)  il  completamento  e l'aggiornamento delle tabelle di cui
all'articolo  13,  sentiti  il  Consiglio  superiore  di sanita' e la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga; ))
    3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope;
    PUNTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
    f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni
dall'entrata  in  commercio  di  nuovi  farmaci, la loro capacita' di
indurre dipendenza nei consumatori;
    g)  promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e di grazia e giustizia,
studi  e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici,
medici,  psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
    h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare    il    fenomeno    dello    scambio   di   siringhe   tra
tossicodipendenti,   favorendo  anche  l'immissione  nel  mercato  di
siringhe monouso autobloccanti.

	        
	      
                               Art. 3.
         (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze
           da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  della sanita' il Servizio
centrale  per  le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze stupefacenti o
psicotrope.
  2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per  le  politiche  e  i  programmi  inerenti  il  trattamento  delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere   obbligatorio  del  Consiglio  sanitario  nazionale.  Inoltre
provvede a:
    a)  raccogliere  i  dati  epidemiologici  e  le statistiche circa
l'andamento   dei   consumi,   delle  violazioni  delle  norme  sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
    b)  raccogliere  ed  elaborare  i  dati  trasmessi  dalle regioni
relativi  all'andamento  delle  dipendenze da sostanze stupefacenti o
psicotrope  e  da  alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanita';
    c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici  e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai
contributi  ad  essi  singolarmente  erogati, nonche' al numero degli
utenti  assistiti  ed  ai  risultati  conseguiti  nelle  attivita' di
recupero e prevenzione messe in atto;
    d)  esprimere  il parere motivato sulle autorizzazioni in materia
di  sostanze  stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il
Ministro della sanita';
    e)  esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere
motivato  in  ordine  alla  concessione di licenza di importazione di
materie   prime   per   la  produzione  e  l'impiego  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
    f)  procedere  all'accertamento  qualitativo e quantitativo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanita' ai sensi dell'articolo 87;
    g)  elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili.
    h)  individuare  sostanze  da  taglio  contenute  nelle  sostanze
stupefacenti o psicotrope.
  3.  Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si
avvale  dei  laboratori  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di
istituti universitari.

	        
	      
                               Art. 4.
       (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)
        Composizione del Servizio centrale per le dipendenze
           da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
  1.  Al  Servizio  centrale  per  le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  e'  preposto  un  dirigente generale del
Ministero della sanita'.
  2.  Il  Ministro  provvede  alla costituzione del Servizio centrale
articolandolo  in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da
sostanze  stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni
da   HIV   tra  i  tossicodipendenti  e  altre  patologie  correlate,
all'alcoolismo  e  al  tabagismo  preponendovi  i dirigenti di cui al
comma 3.
  3.  Nella  tabella  XIX,  allegata  al decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
    a)  il  quadro  A,  livello di funzione C, e' incrementato di una
unita';
    b)  il  quadro  C,  livello di funzione D, e' incrementato di due
unita';
    c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'.
  4.  All'onere  derivante  dalla applicazione del presente articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

	        
	      
                               Art. 5.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)
                         Controllo e vigilanza
  1.  Per  l'esercizio  del  controllo e della vigilanza il Ministero
della   sanita'   si  avvale  normalmente  dei  nuclei  specializzati
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  della  Guardia  di
finanza,  dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi
ufficiale  e  agente  della  forza  pubblica.  Per quanto riguarda il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

	        
	      
                               Art. 6.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
                       Modalita' della vigilanza
  1.  La  vigilanza  presso  gli  enti  e le imprese autorizzati alla
coltivazione,  alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso
chiunque  sia  autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
  2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
  3.  Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due
anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
  4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
  5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi  della  collaborazione  degli  organi  di  polizia, i quali
comunque  hanno  facolta' di accedere in qualunque momento nei locali
ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico.
  6.  La  Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in
ogni   tempo   presso   gli   enti  e  le  imprese  autorizzati  alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita' illecite.

	        
	      
                               Art. 7.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)
                 Obbligo di esibizione di documenti
  1.  Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli
5  e  6  i  titolari  delle  autorizzazioni,  nonche'  i titolari o i
direttori  delle  farmacie,  sono tenuti ad esibire ai funzionari del
Ministero  della  sanita'  ed agli appartenenti alle forze di polizia
tutti  i  documenti  inerenti all'autorizzazione, alla gestione della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

	        
	      
                               Art. 8.
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)
                Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
l'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque:
    a)  indebitamente  impedisce  od  ostacola  lo  svolgimento delle
ispezioni previste dall'articolo 6;
    b)  rivela  o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere
improvvisa o comunque non preannunciata;
    c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli   altri   atti  previsti  dall'articolo  29,  oppure  si  sottrae
all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

	        
	      
                               Art. 9.
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
               Attribuzioni del Ministro dell'interno
  1. Il  Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
    a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti  o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei
compiti  e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi',
d'intesa  con  il  Ministro  degli affari esteri e con il Ministro di
grazia  e  giustizia,  accordi internazionali di collaborazione con i
competenti organismi esteri;
    b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della sanita', ai rapporti con il
Fondo  delle  Nazioni  Unite per il controllo dell'abuso delle droghe
(UNFDAC),  con  i  competenti  organismi  della  Comunita'  economica
europea  e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella
materia di cui al presente testo unico.

	        
	      
                              Art. 10.
(Legge  26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; d.l.
   1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
   1› giugno 1988, n. 176, art. 2- bis).
                      Servizio centrale antidroga
  1.  Per  l'attuazione  dei  compiti  del  Ministro  dell'interno in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di  alta  direzione  dei  servizi  di polizia per la prevenzione e la
repressione   del   traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza  si  avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito
nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ai  sensi
dell'articolo 35 della legge 1› aprile 1981, n. 121.
  2.  Ai  fini  della  necessaria  cooperazione  internazionale nella
prevenzione   e   repressione   del  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con  i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche
dell'Organizzazione    internazionale    della    polizia   criminale
(OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia.
  3.  Il  Servizio  cura,  altresi',  i  rapporti  con  gli organismi
internazionali   interessati  alla  coperazione  nelle  attivita'  di
polizia antidroga.
  4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della  Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga
e'  equivalente,  agli  effetti  dello  sviluppo  della  carriera, al
periodo   di  comando,  nei  rispettivi  gradi,  presso  i  Corpi  di
appartenenza.
  5.  Per  le  attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per
gli  oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di
cui  all'articolo  101,  comma  2,  sono  stanziati,  per il triennio
1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

	        
	      
                              Art. 11.
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)
                      Uffici antidroga all'estero
  1.  Il  Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori
del  territorio  nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168
del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale
antidroga,  che  operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici  consolari  in  qualita'  di  esperti,  per  lo svolgimento di
attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista
della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
  2.  A  tali  fini  il  contingente  previsto  dall'articolo 168 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
aumentato  di  una  quota di venti unita', riservata agli esperti del
Servizio centrale antidroga.
  3.  Per  l'assolvimento  dei compiti di cooperazione internazionale
nella  prevenzione  e  repressione  del traffico illecito di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  il  Servizio  centrale  antidroga  puo'
costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro
di   specifici  accordi  di  cooperazione  stipulati  con  i  Governi
interessati.  Tali  accordi  stabiliranno la condizione giuridica dei
predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
  4.  Agli  uffici  di  cui  al  comma  3  e' destinato personale del
Servizio  centrale  antidroga,  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro.
  5.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e'
valutato  in  lire  4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990
per  le  spese  riguardanti il personale e in lire un miliardo per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

	        
	      
                              Art. 12.
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)
                 Consultazione e raccordo tra lo Stato
                  le regioni e le province autonome
  1.  I  compiti  di consultazione e raccordo, su tutto il territorio
della  Repubblica,  delle  attivita'  di  prevenzione,  di  cura e di
recupero  socio-sanitario  delle  tossicodipendenze  e  per  la lotta
contro  l'uso  delle  sostanze  stupefacenti o psicotrope sono svolti
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, secondo le modalita'
previste  dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando
all'ordine  del  giorno  della  Conferenza  sono  in  discussione  le
problematiche  attinenti  alla materia di cui al presente testo unico
e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

	        
	      
                               Art. 13
   (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990
                    n. 162, art. 7, commi 1 e 2)
             Tabelle delle sostanze soggette a controllo

  ((1.   Le   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sottoposte  alla
vigilanza   ed   al   controllo   del  Ministero  della  salute  sono
raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in due
tabelle,  allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute
stabilisce  con  proprio  decreto  il completamento e l'aggiornamento
delle  tabelle  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 2).))
  2.  Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte
le  sostanze  e  dei  preparati  indicati  nelle  convenzioni e negli
accordi  internazionali  e  sono  aggiornate tempestivamente anche in
base  a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a
nuove acquisizioni scientifiche.
  3.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)).
  4.   Il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  inserito  nella  successiva  edizione  della
Farmacopea ufficiale.
  ((5.  Il  Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita'  e  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale   per   le  politiche  antidroga,  ed  in  accordo  con  le
convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze stupefacenti o
psicotrope,  dispone  con apposito decreto l'esclusione da una o piu'
misure  di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che
per  la  loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.))

	        
	      
                               Art. 14
              Criteri per la formazione delle tabelle.

  1.  La  inclusione  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope nelle
tabelle  di  cui  all'articolo  13  e' effettuata in base ai seguenti
criteri:
    a) nella tabella I sono indicati:
    1)  l'oppio  e  i  materiali  da  cui  possono essere ottenute le
sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi  ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili; le
sostanze   ottenute   per  trasformazione  chimica  di  quelle  prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per   struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle  oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
    2)  le  foglie  di  coca  e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema  nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga  ottenute  per  trasformazione  chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
    3)  le  sostanze  di  tipo  amfetaminico  ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
    4)  ogni  altra  sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale  ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica o
psichica   dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a  quelle
precedentemente indicate;
    5)  gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici,
e  i  derivati  feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o
che possano provocare distorsioni sensoriali;
    6)   la   cannabis   indica,  i  prodotti  da  essa  ottenuti;  i
tetraidrocannabinoli,  i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute
per  sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
    7)  ogni  altra  pianta  i  cui principi attivi possono provocare
allucinazioni  o  gravi  distorsioni  sensoriali  e tutte le sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
    b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
    1)  i  medicinali  contenenti  le  sostanze  analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
    2)  i  medicinali  di  cui all'allegato III-bis al presente testo
unico;
    3)   i   medicinali   contenenti  sostanze  di  corrente  impiego
terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
    4)   i  barbiturici  che  hanno  notevole  capacita'  di  indurre
dipendenza  fisica  o  psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li
contengono;
    c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
    1)  i  medicinali  che  contengono  sostanze  di corrente impiego
terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione  di  dipendenza  fisica o psichica di intensita' e gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
    2)  i  barbiturici  ad  azione antiepilettica e i barbiturici con
breve durata d'azione;
    3)  le  benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro
analoghi  ad  azione  ansiolitica  o  psicostimolante che possono dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
    d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
    1)  le  composizioni  medicinali  contenenti le sostanze elencate
nella  tabella  II,  sezione  B,  da sole o in associazione con altri
principi  attivi,  per i quali sono stati accertati concreti pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica;
    e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
    1)  le  composizioni  medicinali  contenenti le sostanze elencate
nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi  attivi  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa  e  per  le modalita' del loro uso, presentano rischi di
abuso   o   farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a  quello  delle
composizioni  medicinali  comprese nella tabella II, sezioni A e C, e
pertanto  non  sono  assoggettate  alla disciplina delle sostanze che
entrano a far parte della loro composizione;
    2)  le  composizioni  medicinali  ad  uso  parenterale  a base di
benzodiazepine;
    3)   le   composizioni  medicinali  per  uso  diverso  da  quello
iniettabile,  le quali, in associazione con altri principi attivi non
stupefacenti  contengono  alcaloidi totali dell'oppio con equivalente
ponderale  in  morfina  non  superiore  allo  0,05  per cento in peso
espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono
essere  tali  da impedire praticamente il recupero dello stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
    ((3-bis)    in    considerazione   delle   prioritarie   esigenze
terapeutiche  nei  confronti  del  dolore severo, composti medicinali
utilizzati  in  terapia  del  dolore  elencati nell'allegato III-bis,
limitatamente    alle   forme   farmaceutiche   diverse   da   quella
parenterale))
    f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
    1)  le  composizioni  medicinali  contenenti le sostanze elencate
nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri
principi  attivi,  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa e
quantitativa  o  per  le  modalita' del loro uso, possono dar luogo a
pericolo  di  abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a
quello  delle  composizioni  medicinali  elencate  nella  tabella II,
sezioni A, C o D.
  2.  Nelle  tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione
del  presente  testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri,
ed  i  sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli
stereoisomeri  nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze  ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta
espressa eccezione.
  3.   Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con  la
denominazione    comune   internazionale,   il   nome   chimico,   la
denominazione  comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia,
ritenuto  sufficiente,  ai fini della applicazione del presente testo
unico,  che  nelle  tabelle  la  sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
  4.  Le  sostanze  e  le  piante di cui al comma 1, lettera a), sono
soggette  alla  disciplina  del  presente testo unico anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

	        
	      
                              Art. 15.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)
                Adempimenti del Ministero della sanita'
                           e delle regioni
  1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica
ed  alla  diffusione  mediante  trasmissione  alle  regioni  ed  alle
autorita'  sanitarie  locali,  dei  dati  aggiornati  concernenti  le
sostanze  indicate  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14, i loro
effetti,  i  metodi  di  cura  delle  tossicodipendenze, l'elenco dei
presidi  sanitari  specializzati  e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
  2.  Gli  uffici  regionali  competenti  provvedono  a comunicare le
notizie  di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione
sanitaria.

	        
	      
                              Art. 16.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)
                  Elenco delle imprese autorizzate
  1.  L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla
coltivazione  e  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e al
commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi  di  ciascuna  autorizzazione  e  con la specificazione delle
attivita'   autorizzate,   e'  pubblicato  annualmente,  a  cura  del
Ministero  della  sanita',  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

	        
	      
TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI
                               Art. 17.
(Legge  22  dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 8, comma 1)
                       Obbligo di autorizzazione
  1.  Chiunque  intenda  coltivare,  produrre, fabbricare, impiegare,
importare,  esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi
titolo  o  comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o
psicotrope,  comprese  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14 deve
munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
  2.  Dall'obbligo  dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto  riguarda  l'acquisto  di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per  l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e
forma di medicamenti.
  3.   L'importazione,  il  transito  o  l'esportazione  di  sostanze
stupefacenti    o    psicotrope   da   parte   di   chi   e'   munito
dell'autorizzazione   di  cui  al  comma  1,  sono  subordinati  alla
concessione  di  un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in
conformita'  delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
  4.   Nella  domanda  di  autorizzazione,  gli  enti  e  le  imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono
responsabili  della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri
obblighi  imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente
testo unico.
  5.  Il  Ministro  della  sanita',  nel  concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
e'  subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza
nonche',    quando    trattasi    di   coltivazione,   il   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  6.  Il  decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto
alla tassa di concessione governativa.
  7. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258)).

	        
	      
                              Art. 18.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
  1.  I  decreti  ministeriali  di  autorizzazione sono comunicati al
Dipartimento  di  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno, al
Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e al Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri  che  impartiscono  ai  dipendenti organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
  2.   Uguale   comunicazione  e'  effettuata  al  Servizio  centrale
antidroga.

	        
	      
                              Art. 19.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)
               Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
  1.  Le  autorizzazioni  previste  dal comma 1 dell'articolo 17 sono
personali  e  non  possono  essere cedute, ne' comunque utilizzate da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
  2.  Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad
enti  o  imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi
di  societa',  sia  di  buona  condotta  e  offra  garanzie  morali e
professionali.  Gli  stessi  requisiti  deve  possedere  il direttore
tecnico dell'azienda.
  3.  Nel  caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi
e'  necessaria  l'autorizzazione  per  ciascuna filiale o deposito. I
requisiti  previsti  dal  comma 2 devono essere posseduti anche dalla
persona preposta alla filiale o al deposito.
  4.   Nel   caso  di  cessazione  dell'attivita'  autorizzata  o  di
cessazione  dell'azienda,  di  mutamento  della denominazione o della
ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa
o  del  legale  rappresentante  dell'ente, l'autorizzazione decade di
diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
  5.  Tuttavia  nel  caso  di  morte  o  di sostituzione del titolare
dell'impresa  o  del  legale  rappresentante  dell'ente, il Ministero
della  sanita'  puo'  consentire in via provvisoria, per non oltre il
termine  perentorio  di  tre  mesi,  la  prosecuzione  dell'attivita'
autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.

	        
	      
                              Art. 20.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18)
                    Rinnovo delle autorizzazioni
  1.  La  domanda  per  ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve
essere  presentata,  almeno  tre  mesi  prima  della scadenza, con la
procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
  2.  Nei  casi  di  decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai
fini  del  rilascio  della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta
valida  la  documentazione  relativa  ai  requisiti obiettivi rimasti
invariati.

	        
	      
                              Art. 21.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
  1.  In  caso  di  accertate  irregolarita'  durante  il corso della
coltivazione,  della  raccolta,  della fabbricazione, trasformazione,
sintesi,  impiego,  custodia,  commercio  di  sostanze stupefacenti o
psicotrope,  o  quando  vengono  a  mancare  in  tutto  o  in parte i
requisiti  prescritti  dalla  legge  per  il titolare o per il legale
rappresentante  o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita'
procede alla revoca dell'autorizzazione.
  2.  Il  Ministro  della sanita' puo' procedere alla revoca anche in
caso  di  incidente  tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche
per colpa del personale addetto.
  3.  Nei  casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di
lieve  entita',  puo' essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.
  4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed  e'  notificato  agli  interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorita'  sanitaria  regionale,  alla  questura  competente  per
territorio  e,  ove  occorra,  al  Comando  generale della Guardia di
finanza.
  5.  Nel  caso  che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente  le  prescrizioni  tecnico-agrarie,  il Ministro della
sanita'  adotta  i  provvedimenti  opportuni,  sentito  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

	        
	      
                              Art. 22.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)
                  Provvedimenti in caso di cessazione
                     delle attivita' autorizzate
  1.   Nei   casi   di   decadenza,   di   revoca  o  di  sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto
dall'articolo  23,  adotta  i  provvedimenti  ritenuti  opportuni nei
riguardi   delle   eventuali  giacenze  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  e  provvede  al  ritiro  del  bollettario  e dei registri
previsti  dal  presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di
autorizzazione.

	        
	      
                              Art. 23.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile
   1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
   1985, n. 297, art. 4, comma 2).
                       Cessione o distruzione
                di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1.  Nell'esercizio  delle  facolta'  previste  dall'articolo 22, il
Ministro    della    sanita'    puo'    consentire,    su   richiesta
dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o  psicotrope  ai  relativi  fornitori ovvero ad altri enti o imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
  2.  Qualora  nel  termine  di  un  anno  non  sia  stato  possibile
realizzare   alcuna   destinazione   delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 24.
  3.  Le  sostanze  deteriorate  non  utilizzabili farmacologicamente
devono  essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo
25.
  4.  Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

	        
	      
                              Art. 24.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
                 Sostanze stupefacenti o psicotrope
                       confiscate o acquisite
  1.  Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope confiscate o comunque
acquisite  dallo  Stato  ai  sensi  dell'articolo  23  sono  poste  a
disposizione   del   Ministero   della  sanita'  che  effettuate,  se
necessario,   le   analisi,   provvede   alla  loro  utilizzazione  o
distruzione.
  2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato,  dedotte  le  spese  sostenute  dallo  Stato, e' versato al
proprietario.  Le  somme  relative  ai recuperi delle spese sostenute
dallo  Stato  sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.

	        
	      
                              Art. 25.
 (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni
         dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)
                Distruzione delle sostanze consegnate
         o messe a disposizione del Ministero della sanita'
  1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti  dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro
della  sanita'  che  ne  stabilisce  le  modalita' di attuazione e si
avvale  di  idonee  strutture  pubbliche  locali,  ove  esistenti,  o
nazionali.
  2.   In  tali  casi  il  Ministro  della  sanita'  puo',  altresi',
richiedere   ai   prefetti   delle  province  interessate  che  venga
assicurata  adeguata  assistenza da parte delle forze di polizia alle
operazioni di distruzione.
  3.  Il  verbale  relativo  alle  operazioni  di  cui  al comma 2 e'
trasmesso al Ministero della sanita'.

	        
	      
                             Art. 25-bis
((  (Distruzione  delle sostanze e delle composizioni in possesso dei
soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie).

  1.  Le  sostanze  e  le  composizioni  scadute  o  deteriorate  non
utilizzabili  farmacologicamente,  limitatamente  a  quelle  soggette
all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai
sensi  dell'articolo  17,  sono  distrutte  previa autorizzazione del
Ministero della salute.
  2.  La  distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1
in  possesso  delle  farmacie  e'  effettuata  dall'azienda sanitaria
locale  ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti
sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e'
redatto  apposito  verbale  e, nel caso in cui la distruzione avvenga
per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti
sanitari,  il  farmacista  trasmette  all'azienda sanitaria locale il
relativo  verbale.  Gli  oneri  di trasporto, distruzione e gli altri
eventuali  oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la
distruzione.
  3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie   e   strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,
adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente
articolo )).

	        
	      
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
                            Art. 26 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)
                  Coltivazioni e produzioni vietate

  (( 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio
dello  Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di
cui all'articolo 14. ))
  2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari
e  laboratori  pubblici  aventi  fini  istituzionali di ricerca, alla
coltivazione  delle  piante  sopra  indicate  per  scopi scientifici,
sperimentali o didattici.

	        
	      
                              Art. 27.
   (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990
                      n. 162, art. 33, comma 1)
                  Autorizzazione alla coltivazione
  1.  La  richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti  di  cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve
contenere   il   nome   del   richiedente  coltivatore  responsabile,
l'indicazione   del   luogo,   delle  particelle  catastali  e  della
superficie  di  terreno sulla quale sara' effettuata la coltivazione,
nonche'  la  specie  di  coltivazione  e  i  prodotti  che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali
destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
  2.  Sia  la  richiesta  che  l'eventuale  decreto  ministeriale  di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale
e  agli  organi  di  cui  all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio
della  vigilanza  e del controllo di tutte le fasi della coltivazione
fino all'avvenuta cessione del prodotto.
  3.  L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche
per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi  esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per
la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

	        
	      
                              Art. 28.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile
   1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
   1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
   32, comma 1).
                              Sanzioni
  1.  Chiunque,  senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo   26,   e'   assoggettato   alle   sanzioni  penali  ed
amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze
stesse.
  2.   Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  e  le  garanzie  cui
l'autorizzazione  e'  subordinata,  e'  punito,  salvo  che  il fatto
costituisca  reato  piu'  grave,  con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

	        
	      
                              Art. 29.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)
                    Vigilanza sulla coltivazione
                raccolta e produzione di stupefacenti
  1.  Ai  fini  della  vigilanza  sulle  attivita'  di  coltivazione,
raccolta  e  produzione  di stupefacenti, i militari della Guardia di
finanza  svolgono  controlli periodici delle coltivazioni autorizzate
per  accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza
delle   garanzie   richieste   dal  provvedimento  autorizzativo.  La
periodicita'  dei  controlli  e'  concordata  tra  il Ministero della
sanita',  il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario.
  2.  Indipendentemente  dalle  ispezioni  previste  dal  comma  1, i
militari  dalla  Guardia  di  finanza  possono  eseguire  controlli a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
  3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di  finanza  hanno  facolta'  di  accedere  in  qualunque  tempo alle
coltivazioni,  nonche'  nei locali di custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
  4.  Le  operazioni  concernenti la raccolta delle piante o parti di
esse,  dell'oppio  grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate
alla presenza dei predetti militari.
  5.  Fuori  delle  coltivazioni  autorizzate,  e  specialmente nelle
immediate  vicinanze  di  esse,  i  militari della Guardia di finanza
esercitano   attiva  vigilanza  al  fine  di  prevenire  e  reprimere
qualsiasi   tentativo   di  abusiva  sottrazione  dei  prodotti.  Ove
accertino  l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta
delle  piante  coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne
repertato appositi campioni.

	        
	      
                              Art. 30.
(Legge  22  dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n.
162 art. 32, comma 1)
                        Eccedenze di produzione
  1.  Sono  tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori
al  10  per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate
al  Ministero  della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate.
  2.  Le  eccedenze  sono  computate  nei  quantitativi  da  prodursi
nell'anno successivo.
  3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita'  superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

	        
	      
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo II
DELLA FABBRICAZIONE
                            Art. 31 (26)
   (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990
                      n. 162, art. 32, comma 1)
                       Quote di fabbricazione

  1.  Il  Ministro  della  sanita', entro il mese di novembre di ogni
anno,   tenuto   conto  degli  impegni  derivanti  dalle  convenzioni
internazionali,  stabilisce  con  proprio  decreto le quantita' delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle (( I
e  II,  sezioni  A  e B )) di cui all'articolo 14, che possono essere
fabbricate  e  messe  in  vendita,  in Italia o all'estero, nel corso
dell'anno  successivo,  da  ciascun  ente  o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
  2.  I  limiti  quantitativi  stabiliti  nel provvedimento di cui al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno
al quale si riferiscono.
  3.  I  provvedimenti  di  cui  ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  4.   Sono   tollerate  eventuali  eccedenze  di  fabbricazione  non
superiori  al  10  per cento sulle quantita' consentite purche' siano
denunciate  al  Ministero  della  sanita'  entro  quindici giorni dal
momento  in  cui  sono  accertate.  Le  eccedenze  sono computate nei
quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
  5.  Chiunque  per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
in  quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con
la  reclusione  fino  ad  un  anno  o  con la multa fino a lire venti
milioni.

	        
	      
                              Art. 32.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)
                   Autorizzazione alla fabbricazione
  1.   Chiunque   intenda   ottenere  l'autorizzazione  per  estrarre
alcaloidi  dalla  pianta  di  papavero  sonnifero o dall'oppio, dalle
foglie  o  dalla  pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma  1,  da  chi  intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per
sintesi sostanze psicotrope.
  3.  La  domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'albo  professionale del direttore tecnico, che deve essere munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
  4.  La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
    a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentante  dell'ente  che  avra'  la  responsabilita' per quanto
riguarda l'osservanza delle norme di legge;
    b)   la   sede,   l'ubicazione   e  la  descrizione  dell'ente  o
dell'impresa  di  fabbricazione  con  descrizione  grafica dei locali
adibiti  alla  lavorazione  e  al  deposito della merce lavorata o da
porsi in lavorazione;
    c)   le   generalita'   del   direttore  tecnico  che  assume  la
responsabilita'   con   il   titolare   dell'impresa   o   il  legale
rappresentante dell'ente;
    d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione;
    e)  le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile
delle rese di lavorazione.
  5.  L'autorizzazione  e'  valida, oltre che per la fabbricazione di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  anche  per  l'acquisto  delle
relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.

	        
	      
                              Art. 33.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)
          Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione
  1.   Ogni   officina   deve  essere  provvista  di  locali  adibiti
esclusivamente  alla  fabbricazione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  di  apparecchi  e  mezzi adeguati allo scopo, nonche' di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione.
  2.  Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti
di cui al comma 1.
  3.  Qualora  il  richiedente  non  sia autorizzato all'esercizio di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
  4.   Il   Ministero  della  sanita'  accerta,  mediante  ispezione,
l'idoneita'  dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo
unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni.
  5.  Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico del
richiedente  ed  i  relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

	        
	      
                            Art. 34 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)
                 Controllo sui cicli di lavorazione

  (( 1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II,
sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu'
militari  della  Guardia  di  finanza per il controllo dell'entrata e
dell'uscita  delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la
sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
))
  2.  La  vigilanza  puo' essere disposta, su richiesta del Ministero
della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di
finanza,  anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego
di dette sostanze.
  3.  Le  istruzioni  di servizio sono impartite dal Comando generale
della  Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima
concertate,  anche  ai  fini  del  coordinamento, col Ministero della
sanita'.
  4.  Le  aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope,
hanno  l'obbligo  di mettere a disposizione dei militari addetti alla
vigilanza  presso  lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento
delle  operazioni  di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni
di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

	        
	      
                            Art. 35 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)
                    Controllo sulle materie prime

  1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita'
di  materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle (( I e II, sezioni A
e  B  )) di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di
ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo
alla ripartizione quantitativa sul mercato.
  2.  Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi
momento,  ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
  3.  Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad affettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanita'.

	        
	      
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo III
DELL'IMPIEGO
                            Art. 36 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)
                     Autorizzazione all'impiego

  1.   Chiunque  intende  ottenere  l'autorizzazione  all'impiego  di
sostanze  stupefacenti  o psicotrope comprese nelle tabelle (( I e II
))   di   cui   all'articolo  14,  purche'  regolarmente  autorizzato
all'esercizio  di  officina  farmaceutica, deve presentare domanda al
Ministero  della  sanita',  secondo le modalita' previste dal comma 4
dell'articolo 32, in quanto applicabili.
  2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione,  all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei
prodotti.
  3.  Il  decreto  di  autorizzazione  e' valido per l'acquisto e per
l'impiego  delle  sostanze  sottoposte  a  controllo,  nonche' per la
vendita (( dei prodotti ottenuti. ))
  4.  Le  spese  relative  agli accertamenti di cui al comma 2 sono a
carico  del  richiedente  ed  i  relativi  recuperi  sono versati con
imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato di previsione delle
entrate statali.

	        
	      
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo IV
DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO
                              Art. 37.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
  1.   Chiunque   intende   ottenere  l'autorizzazione  al  commercio
all'ingrosso  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope deve presentare
domanda   al  Ministero  della  sanita',  separatamente  per  ciascun
deposito o filiale.
  2.  Il  Ministero  della  sanita'  accerta  l'idoneita'  dei locali
adibiti  alla  conservazione  e  alla  custodia  delle sostanze e dei
prodotti.
  3.  Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico del
richiedente  ed  i  relativi recuperi sono versati con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
  4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
    a)  le  generalita'  del titolare o la denominazione dell'impresa
commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
   b)  le  generalita'  della  persona responsabile del funzionamento
dell'esercizio  e  l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo
188-  bis  del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
   c)   l'ubicazione  delle  sedi,  delle  filiali,  dei  depositi  o
magazzini  nei  quali il commercio viene esercitato con l'indicazione
dei   locali   riservati  alla  ricezione,  alla  detenzione  e  alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
   indicazione  delle  misure  di  sicurezza  adottate per i predetti
   locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si
intende commerciare.
  5.  Il  Ministro  della  sanita', previ gli opportuni accertamenti,
rilascia  l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario,
le condizioni e le garanzie.

	        
	      
TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO
E DELLA SOMMINISTRAZIONE
                               Art. 38
   (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990
              n. 162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1)
      Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1.  ((La  vendita  o  cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle  sostanze  e  dei  medicinali  compresi  nelle  tabelle I e II,
sezioni  A,  B  e  C,  di  cui  all'articolo 14 e' fatta alle persone
autorizzate  ai  sensi  del  presente testo unico in base a richiesta
scritta   da  staccarsi  da  apposito  bollettario  "buoni  acquisto"
conforme  al  modello  predisposto  dal  Ministero della salute )). I
titolari  o  i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
possono   utilizzare   il  bollettario  "buoni  acquisto"  anche  per
richiedere,  a  titolo  gratuito, i medicinali compresi nella tabella
II,  sezioni  A,  B  e  C,  ad  altre  farmacie  aperte al pubblico o
ospedaliere,   qualora   si   configuri   il   carattere  di  urgenza
terapeutica.
  1-bis.  Il  Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello   di  bollettario  "buoni  acquisto"  adatto  alle  richieste
cumulative.
  2.  In  caso  di  perdita,  anche  parziale, del bollettario "buoni
acquisto",  deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,
denuncia  scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola
tale  disposizione  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
  3.  I  produttori  di  specialita'  medicinali  contenenti sostanze
stupefacenti  o  psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le
norme  stabilite  dal  Ministero  della  sanita', a spedire ai medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.
  4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari  di  campioni  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione   di   cui   al  comma  4  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
un milione.
  6.  L'invio  delle  specialita'  medicinali  di  cui  al comma 4 e'
subordinato  alla  richiesta  datata  e firmata dal sanitario, che si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.
  7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo
che  il  fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei
mesi  a  tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.

	        
	      
                              Art. 39.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39)
                           Buoni acquisto
  1.  Ogni  buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di
una sola sostanza o preparazione.
  2.  Esso  e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la
matrice  e  rimane  in  possesso del richiedente. Ad essa deve essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi  del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda
e'  consegnata  al  fornitore  che  deve  allegarla  alla copia della
fattura di vendita.
  3.  Le  sezioni  prima  e  seconda  devono  essere conservate quali
documenti giustificativi dell'operazione.
  4.  La  sezione  terza  deve essere inviata a cura del venditore al
Ministero  della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore
di  farmacia,  la  sezione  stessa  deve essere inviata all'autorita'
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

	        
	      
                            Art. 40 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)
                      Confezioni per la vendita

  ((  1.  Il  Ministero  della  salute,  nel rispetto delle normative
comunitarie,   al   momento   dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio,   determina,   in   rapporto   alla   loro  compo-sizione,
indicazione  terapeutica  e  posologia,  le confezioni dei medicinali
contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che possono essere
messe  in  commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all'articolo  14,  la  sezione  della  tabella II in cui collocare il
medicinale stesso. ))
  2.  Composizione,  indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni  devono  essere  riportate  in  modo inequivoco nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione.

	        
	      
                               Art. 41
    (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41-legge 26 giugno 1990
                      n. 162, art. 32, comma 1)
                        Modalita' di consegna

  1.  La  consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
    a)    personalmente   all'intestatario   dell'autorizzazione   al
commercio  o  al farmacista, previo accertamento della sua identita',
qualora  la  consegna  sia  effettuata  presso  la  sede  dell'ente o
dell'impresa,  e  annotando i dati del documento di riconoscimento in
calce al buono acquisto;
    b)  a  mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente  autorizzato,  direttamente al domicilio dell'acquirente,
previo  accertamento  della  identita'  di quest'ultimo e annotando i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
    c) a mezzo pacco postale assicurato;
    d)  mediante  agenzia  di trasporto o corriere privato. In questo
caso,  ove  si  tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate
nelle  tabelle  I  e  II , sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui
quantitativo  sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere
effettuato  previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino
ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia
di finanza.
  1-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di  sostanze  sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte
di  operatori  sanitari,  per quantita' terapeutiche di medicinali di
cui  all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione sottoscritta
dal  medico  di medicina generale, di continuita' assistenziale o dal
medico  ospedaliero  che  ha  in  cura  il paziente, che ne prescriva
l'utilizzazione  anche  nell'assistenza  domiciliare  ((di malati che
hanno  accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo
le  vigenti disposizioni)), ad esclusione del trattamento domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
  2.  La  comunicazione,  di cui al comma 1, lettera d), compilata in
triplice  copia,  deve  indicare  il  mittente ed il destinatario, il
giorno  in  cui  si  effettua  il trasporto, la natura e la quantita'
degli   stupefacenti  trasportati.  Una  delle  copie  e'  trattenuta
dall'ufficio  o  comando predetti; la seconda e' da questo inviata al
corrispondente    ufficio   o   comando   della   giurisdizione   del
destinatario,  per  la  opportuna  azione  di  vigilanza;  la  terza,
timbrata  e  vistata  dall'ufficio  o  comando  di  cui  sopra,  deve
accompagnare  la  merce  ed  essere  restituita  dal  destinatario al
mittente.
  3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non  ottemperando  alle  disposizioni del presente articolo e' punito
con  l'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a
lire venti milioni.
  4.   Chi  vende  o  cede  sostanze  sottoposte  a  controllo,  deve
conservare  la  copia  della  fattura,  il  relativo  buono acquisto,
nonche',  ove  la  consegna  avvenga  a  mezzo  posta  o corriere, la
ricevuta  postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato,
relativa   alla   spedizione   della   merce.   L'inosservanza  delle
disposizioni   del   presente   comma   e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

	        
	      
                            Art. 42 (26)
  (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990,
                      n. 162 art. 10, comma 1)
   (( Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di
          sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

  1.  I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari
o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita'
operativa  di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle
professioni  sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche,
si  determini  la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  compresi nella tabella II,
sezioni  A,  B  e  C,  di cui all'articolo 14, devono farne richiesta
scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali.
La   prima   delle   predette  copie  rimane  per  documentazione  al
richiedente;  le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla
ditta  all'ingrosso;  queste ultime ne trattengono una per il proprio
discarico  e  trasmettono  l'altra all'azienda sanitaria locale a cui
fanno riferimento. ))
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto (( dei predetti
medicinali  ))  in  misura  eccedente  in  modo  apprezzabile  quelle
occorrenti  per  le  normali  necessita'  e'  punito  con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da (( euro 100 ad euro 500.
))
  3.  I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma
1  debbono  tenere  un registro di carico e scarico (( dei medicinali
acquistati   )),  nel  quale  devono  specificare  l'impiego  ((  dei
medicinali stessi. ))
  4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale.

	        
	      
                               Art. 43
        Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

  1.   I  medici  chirurghi  e  i  medici  veterinari  prescrivono  i
medicinali  compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo
14,  su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della
salute.
  2.  La  prescrizione  dei  medicinali  indicati  nella  tabella II,
sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale
per  una  cura  di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione
della  prescrizione  dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i
quali  la  ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra
loro  o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura
di durata non superiore a trenta giorni.
  3. Nella ricetta devono essere indicati:
    a)   cognome   e  nome  dell'assistito  ovvero  del  proprietario
dell'animale ammalato;
    b)   la   dose   prescritta,   la   posologia   ed   il  modo  di
somministrazione;
    c)  l'indirizzo  e  il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
    d)  la  data  e  la  firma  del  medico  chirurgo  o  del  medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
    e)   il  timbro  personale  del  medico  chirurgo  o  del  medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
  4.  Le  ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco   per   i  medicinali  non  forniti  dal  Servizio  sanitario
nazionale,  ed  in  triplice copia a ricalco per i medicinali forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata  dall'assistito  o dal proprietario dell'animale ammalato.
Il  Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
  ((4-bis.  Per  la  prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale,   di   farmaci   previsti  dall'allegato  111-bis  per  il
trattamento  di  pazienti  affetti  da  dolore  severo,  in luogo del
ricettario  di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui
al  comma  4,  puo'  essere  utilizzato  il  ricettario  del Servizio
sanitario   nazionale,   disciplinato   dal   decreto   del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  17  marzo  2008,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008.  Il  Ministro  della  salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le   politiche  antidroga,  puo',  con  proprio  decreto,  aggiornare
l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis)).
  5.  La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella II,
sezione  A,  di  cui  all'articolo  14,  qualora  utilizzati  per  il
trattamento  di  disassuefazione  dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei   o   di  alcooldipendenza,  e'  effettuata  utilizzando  il
ricettario  di  cui  al  comma  1  nel rispetto del piano terapeutico
predisposto  da  una  struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata  autorizzata  ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per
l'attivita'  di  diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo.  La  persona  alla  quale  sono consegnati in affidamento i
medicinali  di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
  6.  I  medici  chirurghi  e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a
detenere   i   medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis  per  uso
professionale  urgente,  utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
Una  copia  della  ricetta  e'  conservata  dal medico chirurgo o dal
medico   veterinario   che   tiene   un  registro  delle  prestazioni
effettuate,  annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei
medicinali  di  cui  si  e'  approvvigionato e che successivamente ha
somministrato.  Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di modello
ufficiale   e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far  data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono  conservate,  come  giustificativo  dell'entrata,  per lo stesso
periodo del registro.
  7.  Il  personale  che  opera  nei distretti sanitari di base o nei
servizi  territoriali  o  negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende  sanitarie  locali  e'  autorizzato a consegnare al domicilio
((di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore   secondo   le   vigenti  disposizioni)),  ad  esclusione  del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,
le  quantita'  terapeutiche  dei  medicinali  compresi  nell'allegato
III-bis  accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
  8.   Gli   infermieri   professionali  che  effettuano  servizi  di
assistenza  domiciliare  nell'ambito dei distretti sanitari di base o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che  ivi  effettuano  servizio,  sono  autorizzati  a  trasportare le
quantita'  terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate   dalla   certificazione  medica  che  ne  prescrive  la
posologia e l'utilizzazione a domicilio ((di malati che hanno accesso
alle  cure  palliative  e  alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni)), ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
  9.  La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella II,
sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da
rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
  10.  La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella tabella II,
sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica.
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
  La  L.  8  febbraio 2001, n. 12 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera b), numero 4)) che " il comma 6 e' abrogato con effetto dalla
data  di  entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di
cui al primo periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3) della
presente lettera".
  Ha  inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto di cui
al  primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  come  sostituito  dal  comma  1, lettera b), numero 3), del
presente  articolo,  e'  emanato  entro  novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".

	        
	      
                              Art. 44.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
                         Divieto di consegna
                 a persona minore o inferma di mente
  1.  E'  fatto  divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui
alle   tabelle   previste   dall'articolo   14  a  persona  minore  o
manifestamente inferma di mente.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione  del  comma  1 e' punito con una sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

	        
	      
                               Art. 45
                    Dispensazione dei medicinali

  1.  La  dispensazione  dei  medicinali  compresi  nella tabella II,
sezione  A,  di  cui all'articolo 14 eeffettuata dal farmacista ((che
annota  sulla  ricetta  il  nome,  il  cognome  e  gli  estremi di un
documento di riconoscimento dell'acquirente)).
  2.  Il  farmacista  dispensa  i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione   di  prescrizione  medica  compilata  ((sulle  ricette
previste  dai  commi  1  e 4-bis)) dell'articolo 43 nella quantita' e
nella forma farmaceutica prescritta.
  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
  ((3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano
un  quantitativo  che,  in  relazione alla posologia indicata, superi
teoricamente  il  limite  massimo  di  terapia  di trenta giorni, ove
l'eccedenza  sia  dovuta  al  numero  di unita' posologiche contenute
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una
cura  di  durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
numero  di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore)).
  4.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni
B  e  C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta
medica  da  rinnovarsi  volta  per  volta. Il farmacista appone sulla
ricetta  la  data  di  spedizione  e  il  timbro  della farmacia e la
conserva  tenendone  conto  ai  fini del discarico dei medicinali sul
registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.
  5.  Il  farmacista  conserva  per  due  anni,  a partire dal giorno
dell'ultima  registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma
1,  le  ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II,
sezioni  A,  B  e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del
Servizio  sanitario  nazionale,  il farmacista e' tenuto a conservare
una   copia   della  ricetta  originale  o  fotocopia  della  ricetta
originale, recante la data di spedizione.
  6.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
D,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione di ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta.
  ((6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella
sezione  D  della tabella II, successivamente alla data del 15 giugno
2009,  limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto
del  Ministro  della  salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario
nazionale,  disciplinata  dal  decreto  del  Ministro dell'economia e
delle  finanze  17  marzo  2008, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  86 dell'i 1 aprile 2008, il farmacista
deve  annotare  sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un
documento  di  riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva
per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o
fotocopia  della  ricetta  ai fini della dimostrazione della liceita'
del  possesso  dei  farmaci  consegnati  dallo  stesso  farmacista al
paziente o alla persona che li ritira )).
  7.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione
E,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione di ricetta
medica.
  8.  Decorsi  trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita.
  9.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni   del   presente  articolo  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da euro 100 ad
euro 600.
  10.  Il  Ministro  della  salute  provvede a stabilire, con proprio
decreto,  tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15
luglio  2004  in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed
il  contenuto  dei  moduli  idonei  al  controllo  del  movimento dei
medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope tra le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
  ((10-bis.  Su  richiesta  del  cliente  e  in  caso  di ricette che
prescrivono   piu'   confezioni,   il  farmacista,  previa  specifica
annotazione   sulla   ricetta,   puo'   spedirla  in  via  definitiva
consegnando  un  numero  di confezioni inferiore a quello prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,
in  modo  frazionato,  le  confezioni,  purche'  entro  il termine di
validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato)).

	        
	      
TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo II
DISCIPLINA PER I CASI
DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO
                               Art. 46
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)
 Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

  1.  La  richiesta  per  l'acquisto  ((dei medicinali compresi nella
tabella  II,  sezioni  A,  C e D, prevista)) dall'articolo 14, di cui
devono  essere  provviste  le  navi mercantili a norma della legge 16
giugno  1939,  n.  1045,  e'  fatta  in  triplice  copia,  nei limiti
stabiliti  dalle  tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo  o,  qualora  questi  manchi,  da  un  medico  fiduciario dell'
armatore.  Essa  deve  precisare  il  nome  o  il numero del natante,
nonche'  il  luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per
la  quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di
porto del luogo ove trovasi il natante.
  2.  La  prima  delle  predette  copie  rimane per documentazione al
richiedente;  le  altre  due  devono essere rimesse al farmacista, il
quale  ne  trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra
al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno .. ".
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle  disposizioni  del  presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
  4.  Il  medico  di bordo o, quando questi manchi, il capitano della
nave, e' consegnatario ((dei medicinali)) e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico.
  5.  Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.
  6.  Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di
due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (23)
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La  L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che
"A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel
testo  vigente  prima  della  data  di entrata in vigore della citata
legge n. 12 del 2001".

	        
	      
                               Art. 47
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)
    Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

  1.  La  richiesta  per  l'acquisto  ((dei medicinali compresi nella
tabella  II,  sezioni  A,  C e D, prevista)) dall'articolo 14, di cui
devono   essere  provviste  le  aziende  industriali,  commerciali  e
agricole,  a  norma  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19
marzo  1956, n. 303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti
nelle   disposizioni   previste  dal  decreto  medesimo,  dal  medico
fiduciario  dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell' azienda e
il  luogo  ove  e'  ubicato  il  cantiere per il quale e' rilasciata,
nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata
dall'autorita'  sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere
e' ubicato.
  2.  La  prima  delle  predette  copie  rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene  una  per  il  proprio  discarico  e trasmette l'altra alla
competente  unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita
il giorno . . ".
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu'
delle  disposizioni  del  presente articolo e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione.
  4.  Il  titolare  dell'azienda  o  il  medico  del  cantiere  o, in
mancanza,  l'infermiere  addetto  o il capo cantiere e' consegnatario
((dei  medicinali))  e deve annotare in apposito registro il carico e
lo scarico.
  5.  Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna
pagina  dall'autorita'  sanitaria  locale  nella  cui  circoscrizione
l'azienda  ha  sede. Esso deve essere conservato per la durata di due
anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (23)
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La  L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che
"A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel
testo  vigente  prima  della  data  di entrata in vigore della citata
legge n. 12 del 2001".

	        
	      
                               Art. 48
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)
       Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso

  1.  Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni,
previste  negli  articoli  46  e  47, il Ministero della sanita' puo'
rilasciare  autorizzazione,  indicando  la persona responsabile della
custodia   e   della   utilizzazione,   alla   detenzione   di  dette
preparazioni,  per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
  2.  L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente  alle  esigenze  mediamente  calcolabili,  nonche'  le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. ((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La  L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che
"A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel
testo  vigente  prima  della  data  di entrata in vigore della citata
legge n. 12 del 2001".

	        
	      
TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
                              Art. 49.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)
                   Istituti di ricerca scientifica
         Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
  1.  Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per
indagini   richieste   dall'autorita'   giudiziaria,   gli   istituti
d'istruzione  universitaria  ed  i titolari di laboratorio di ricerca
scientifica  e  sperimentazione,  all'uopo  riconosciuti  idonei  dal
Ministero  della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di
quantitativi  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
  2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  da  parte  del Ministro della
sanita',  previa  determinazione  dei quantitativi predetti. Di detti
quantitativi  deve  essere  dato  conto al Ministero della sanita' in
qualsiasi  momento  ne  venga  fatta richiesta, nonche' con relazione
scritta  annuale  contenente  la  descrizione  delle ricerche e delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione
governativa.
  3.  Il  responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume
in  entrata  la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di
scarico,  delle  dichiarazioni  rilasciate  dai singoli ricercatori e
sperimentatori o periti.
  4.  Le  persone  autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito
registro   vidimato   dall'autorita'  sanitaria  locale  le  seguenti
indicazioni:
   a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
   b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e
in giacenza;
   c)  la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni
effettuate  e  l'indicazione  dei prodotti ottenuti e delle quantita'
residue.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.

	        
	      
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
                              Art. 50.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)
                        Disposizioni generali
  1.  L'importazione,  l'esportazione  ed  il  transito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  possono essere effettuati esclusivamente
dagli  enti  e  dalle  imprese  autorizzati  alla  coltivazione delle
piante,   alla  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e  al
commercio  di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego
delle   predette  sostanze,  a  fini  di  ricerca  scientifica  e  di
sperimentazione.
  2.  Le  operazioni  di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto
tramite le dogane di prima categoria.
  3.  Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha  la  validita'  di  mesi  sei  e  puo' essere utilizzato anche per
quantitativi inferiori a quelli assegnati.
  4.  Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
  5.  E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
  6.  Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti
o  depositi  franchi  qualora  la  disciplina  a  questi  relativa vi
consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  7.  Durante  il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare   gli   involucri   contenenti   sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato
altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanita',  a  Paese  diverso  da  quello  risultante  dal  permesso di
esportazione e da quello di transito.
  8.  Per  il  trasporto  e  la  consegna  di sostanze stupefacenti o
psicotrope  in  importazione, esportazione o transito si applicano le
norme di cui all'articolo 41.
  9.  Le  disposizioni  dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14.

	        
	      
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
Capo I
DELL'IMPORTAZIONE
                              Art. 51.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)
               Domanda per il permesso di importazione
  1.  Per  ottenere  il  permesso  di  importazione, l'interessato e'
tenuto  a  presentare domanda direttamente al Ministero della sanita'
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.

	        
	      
                              Art. 52.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52)
                            Importazione
  1.   Il   Ministero   della  sanita',  rilasciato  il  permesso  di
importazione  in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da'
tempestivo   avviso   alla  dogana  presso  la  quale  e'  effettuata
l'importazione  e,  se  quest'ultima e' interna, anche alla dogana di
confine.
  2.  L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e'
disposto  con  scorta  di  bolletta  di  cauzione  per  merci  estere
dichiarate,  sulla  quale deve essere indicato l'indirizzo del locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
  3.  L'importatore  deve  presentare  al  piu'  presto  alla  dogana
destinataria   il   permesso   di   importazione,   insieme   con  la
dichiarazione  doganale,  provvedendo  in  pari  tempo,  ove si debba
procedere  al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del
comando della Guardia di finanza.
  4.  La  dogana  destinataria,  pervenuta  la  merce  e  qualora non
sussista   la  possibilita'  di  sdoganare  immediatamente  la  merce
medesima,   ne   dispone   l'introduzione  nei  propri  magazzini  di
temporanea  custodia,  dandone  nello  stesso  tempo comunicazione al
Ministero   della   sanita',   al  Servizio  centrale  antidroga,  al
competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

	        
	      
                              Art. 53.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
  1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3  dell'articolo  52  e  dopo il prelievo dei campioni, provvede allo
sdoganamento  dei  prodotti ed assicura i colli che li contengono con
contrassegni  doganali.  Sulla  bolletta  di  importazione la dogana,
oltre  alle  indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del
permesso  di  importazione,  da  allegarsi alla bolletta matrice, e a
scorta    della    merce   importata   rilascia   una   bolletta   di
accompagnamento,  riportante  tutti  i  dati essenziali dell'avvenuta
operazione,  nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra'
essere  restituita  alla  dogana  emittente  con  le  attestazioni di
scarico.
  2.   L'arrivo   a   destinazione  della  merce  deve  risultare  da
attestazione  che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in
carico  sull'apposito  registro,  avra'  cura  di  far  apporre sulla
bolletta  di  accompagnamento  dal  piu' vicino ufficio di Polizia di
Stato  o  Comando  dei  carabinieri o della Guardia di finanza ovvero
dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
  3.   La   bolletta   di   accompagnamento,   munita  della  cennata
attestazione,  deve  essere  restituita,  entro il termine perentorio
specificato  nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che
informa  dell'avvenuta  regolare  importazione,  citando la data e il
numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il
Servizio  centrale  antidroga  ed il Comando della Guardia di finanza
competente.
  4.  Trascorso  il  termine  assegnato  per  la  restituzione  della
bolletta  di  accompagnamento  senza che questa sia stata restituita,
munita  dell'attestazione  di  scarico,  la  dogana  redige  processo
verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.

	        
	      
                            Art. 54 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)
                      Prelevamento dei campioni

  1.  Nel  caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese  nelle  tabelle  ((  I  e  II, sezioni A e B, )) di cui all'
articolo  14  la  dogana  destinataria  provvede  al  prelevamento di
campioni,  a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita'
da questi fissate.
  2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse  nelle  tabelle  ((  I  e  II,  sezione  A, )) previste dall'
articolo  14  la  dogana  preleva  quattro  separati  campioni con le
modalita' indicate nel presente articolo.
  3.  Ciascun  campione,  salvo  diversa  determinazione disposta dal
Ministero  della  sanita'  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio,
per  gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di
coca;  di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per  la  morfina,  per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra  sostanza  chimica  allo  stato  grezzo  o  puro,  di sali o di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
  4.  I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati.
  5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e
qualita'   della   sostanza,   della   ditta   importatrice  e  della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
  6.  All'operazione  di  prelevamento  dei campioni deve presenziare
anche un militare della Guardia di finanza.
  7.  Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale
compilato  in  contraddittorio  con  l'importatore  o  un  suo legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti.
  8.  Una  copia  del  verbale  e' trasmessa, a cura della dogana, al
Ministero  della  sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione
di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.
  9.  Dei  campioni  prelevati,  due  devono essere trasmessi, a cura
della  dogana,  al  Ministero  della  sanita', uno rimane alla dogana
stessa  ed  uno  e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale
deve  tenerne  conto  agli  effetti delle registrazioni di entrata ed
uscita.

	        
	      
                              Art. 55.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)
                        Analisi dei campioni
  1.  L'analisi  sul campione e' disposta dal Ministero della sanita'
ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a
spese dell'importatore.
  2.  I  risultati  sono  comunicati a cura del Ministero stesso alla
dogana  competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio
chimico  centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di
legge.
  3.  I  residuati  dell'analisi  dei  campioni  ed  i  campioni  non
utilizzati  sono  restituiti,  su  richiesta,  all'importatore  a sue
spese.
  4.  I  residuati  e i campioni non richiesti restano a disposizione
del Ministero della sanita'.
  5.  Ad  esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare
il campione affidatogli per la custodia.

	        
	      
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
Capo II
DELL'ESPORTAZIONE
                              Art. 56.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)
               Domanda per il permesso di esportazione
  1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
  2.  La  domanda  deve essere redatta secondo le modalita' stabilite
con  decreto  del  Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata
dal  permesso  di  importazione rilasciato dalle competenti autorita'
del  Paese  di  destinazione  della  merce,  vidimato dalle autorita'
consolari italiane ivi esistenti.

	        
	      
                              Art. 57.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)
                            Esportazione
  1.   Il   Ministero   della  sanita',  rilasciato  il  permesso  di
esportazione,  ne  da'  tempestivo  avviso  alla  dogana  di confine,
attraverso  la  quale  deve  essere  effettuata la esportazione, e al
Servizio centrale antidroga.
  2.  Copia  del  permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
  3.  Sulla  matrice  e  sulla  figlia della bolletta di esportazione
rilasciata  dalla  dogana devono essere indicati la data ed il numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
  4.  Dell'avvenuta  uscita della merce dal territorio dello Stato la
dogana  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della  sanita',
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
  5.  Nel  caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od
aereo,   il   permesso   di   esportazione   deve  essere  presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali  sono  tenuti  ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della
merce   fino  alla  dogana  di  uscita.  Quest'ultima  provvede  agli
adempimenti indicati nel presente articolo.
  6.  La  spedizione  deve  essere  effettuata  secondo  le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita'.

	        
	      
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
Capo III
DEL TRANSITO
                              Art. 58.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)
                 Domanda per il permesso di transito
  1.  Per  ottenere  il  permesso di transito l'operatore e' tenuto a
presentare  domanda  al  Ministero della sanita' secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro.
  2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
   a)  dal  permesso  di  importazione  rilasciato  dalle  competenti
autorita' del Paese di destinazione;
   b)  dal  permesso  di  esportazione  rilasciato  dalle  competenti
autorita' del Paese di provenienza.
  3.  I  documenti  previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle
competenti autorita' consolari italiane.
  4.  Il  transito  e'  ammesso  soltanto  tramite  dogane  di  prima
categoria.

	        
	      
                              Art. 59.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)
                              Transito
  1.  Il  Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito
di  sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso
alle dogane di entrata e uscita.
  2.  La  dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso
di  transito,  procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita,
emettendo,  a  scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di  validita'  di  tale  bolletta  deve essere fissato sulla base del
tempo  strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via
piu' breve, la dogana di uscita.
  3.  Tanto  sulla  matrice  quanto  sulla  figlia  della bolletta di
cauzione  la  dogana  emittente deve indicare la data e il numero del
permesso  di  transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero
della   sanita',  nonche'  alla  dogana  di  uscita,  l'arrivo  e  la
spedizione  della  merce,  specificando  gli  estremi  della bolletta
emessa.
  4.   La   dogana  di  uscita,  effettuata  l'operazione,  invia  il
certificato  di  scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il
certificato  medesimo,  provvede  a  dare conferma al Ministero della
sanita'  dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato,
precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
  5.  Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di
cauzione,   la   dogana  di  uscita,  indipendentemente  dagli  altri
adempimenti  di  competenza,  informa  immediatamente  il piu' vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.

	        
	      
TITOLO VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
                               Art. 60
                    Registro di entrata e uscita

  1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e
di  medicinali  di  cui  alle  tabelle  previste dall'articolo 14, e'
iscritto  in  un  registro  speciale  nel quale, senza alcuna lacuna,
abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione
numerica  unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza
il  movimento  di  entrata  e  di  uscita  delle  stesse  sostanze  o
medicinali.  Tale  registro  e' numerato e firmato in ogni pagina dal
responsabile  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  o  da  un  suo
delegato   che   riporta   nella   prima  pagina  gli  estremi  della
autorizzazione  ministeriale  e  dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da
parte  degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per
la  durata  di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto
termine  e'  ridotto  a  cinque  anni  per  le  officine  autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.((
Lo  stesso  termine  e'  ridotto a due anni per le farmacie aperte al
pubblico  e  per  le  farmacie  ospedaliere. I direttori sanitari e i
titolari  di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il
registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione)).
  ((2.  I  responsabili  delle  farmacie  aperte  al pubblico e delle
farmacie  ospedaliere  nonche' delle aziende autorizzate al commercio
all'ingrosso  riportano  sul  registro il movimento dei medicinali di
cui  alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate
al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione)).
  3.  Le  unita'  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche e
private,  nonche'  le unita' operative dei servizi territoriali delle
aziende  sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
dei  medicinali  di  cui  alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall'articolo 14.
  4.  I  registri  di  cui  ai  commi  1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti  dal Ministero della salute((e possono essere composti da
un   numero   di  pagine  adeguato  alla  quantita'  di  stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati)).
  5.  In  alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della   salute   stabilisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  di
registrazione  su  supporto  informatico  della  movimentazione delle
sostanze  e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo
14.
  6.  Il  registro  di  cui  al  comma  3  e'  vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il   registro  e'  conservato,  in  ciascuna  unita'  operativa,  dal
responsabile  dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
  7.   Il   dirigente   medico   preposto   all'unita'  operativa  e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e  quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e
C, prevista dall'articolo 14.
  8.  Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto  di  cui  al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria.

	        
	      
                            Art. 61 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)
 Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati
      alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  ((  1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti
e  imprese  autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope  nonche'  dei  medicinali,  compresi  nelle tabelle di cui
all'articolo  14,  e'  annotata  ciascuna  operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione. ))
  2.  Nelle  registrazioni  relative  alle  operazioni di uscita o di
passaggio  in  lavorazione  deve  risultare  anche  il  numero  della
operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata
in entrata.
  3.  La  sostanza  ottenuta  dal processo lavorativo, anche mediante
sintesi,  deve  essere  registrata  in entrata con le indicazioni che
consentono  il  collegamento  con  i  dati  contenuti nel registro di
lavorazione.
  4.  Le  variazioni  quantitative  delle  giacenze  di ogni sostanza
devono  essere  contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla
sostanza  stessa,  in  corrispondenza della registrazione concernente
l'operazione da cui sono state determinate.

	        
	      
                               Art. 62
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)
 Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e
                          per le farmacie.

  1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e
imprese   autorizzati   all'impiego   ed  al  commercio  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle
previste  dall'articolo  14  ed il registro delle farmacie per quanto
concerne  i  medicinali di cui alla tabella II, ((sezioni A, B e C,))
dell'articolo  14,  sono  chiusi  al  31  dicembre  di  ogni anno. La
chiusura  si  compie  mediante  scritturazione riassuntiva di tutti i
dati  comprovanti  i  totali  delle qualita' e quantita' dei prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati  durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo.

	        
	      
                               Art. 63
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)
    Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati
      alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  dei  medicinali  compresi nelle
tabelle   di  cui  all'articolo  14  tengono  anche  un  registro  di
lavorazione,  numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero  della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantita'  di  materie  prime  poste  in lavorazione, con indicazione
della  loro  esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di   lavorazione,   nonche'   i   prodotti   ottenuti   da   ciascuna
lavorazione.((  Tale registro e' conservato per dieci anni a far data
dall'ultima registrazione)).
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38)).
  3.  Il  registro  di  lavorazione  deve  essere  conforme a modello
predisposto  dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del
Ministro.

	        
	      
                              Art. 64.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)
 Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici
   veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti
   terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
  1.  Nel registro di carico e scarico ((previsto dagli articoli 46 e
47))  devono  essere  annotati  per  ogni  somministrazione, oltre il
cognome,  il  nome  e  la  residenza  del  richiedente,  salvo quanto
stabilito    nell'articolo    120,    comma    5,   la   data   della
somministrazione,la  denominazione  e la quantita' della preparazione
somministrata,  la  diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del
registro  e'  intestata  ad  una  sola  preparazione  e  deve  essere
osservato  un  ordine  progressivo numerico unico delle operazioni di
carico e scarico.
  2.  Detti  registri  ogni anno dalla data di rilascio devono essere
sottoposti  al  controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria
locale  o  del  medico  di  porto  che  ne  ha  effettuato  la  prima
vidimazione.

	        
	      
                            Art. 65 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)
                   Obbligo di trasmissione di dati

  ((  1.  Gli  enti  e  le  imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione  e  all'impiego  di  sostanze stupefacenti o psicotrope
nonche'  dei  medicinali,  compresi nelle tabelle di cui all'articolo
14,  trasmettono  al  Ministero della salute, alla Direzione centrale
per  i  servizi  antidroga  e alla competente unita' sanitaria locale
annualmente,  non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  i dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
    a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
    b)  la  quantita'  e  qualita'  delle  sostanze utilizzate per la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
    c)  la  quantita'  e la qualita' dei medicinali venduti nel corso
dell'anno;
    d)  la  quantita'  e  la  qualita' delle giacenze esistenti al 31
dicembre. ))

	        
	      
                            Art. 66 (26)
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)
             Trasmissione di notizie e dati trimestrali

  ((  1.  Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17
che  abbiano  effettuato  importazioni  o  esportazioni  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle
tabelle  di  cui  all'articolo  14,  trasmettono  al  Ministero della
salute,  entro  quindici  giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel
corso  del  trimestre  precedente.  Gli enti e le imprese autorizzati
alla  fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e
quantita'  delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la
lavorazione  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope nonche' dei
medicinali  ricavati,  e  di  quelli  venduti nel corso del trimestre
precedente.  In  tale  rapporto,  per  l'oppio grezzo, nonche' per le
foglie  e  pasta  di coca e' indicato il titolo in principi attivi ad
azione stupefacente. ))
  2.   Il   Ministero  della  sanita'  puo',  in  qualsiasi  momento,
richiedere  agli  enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione,
all'impiego  e  al  commercio  di sostanze stupefacenti o psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
  3.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi
alle  condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito
le  informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero
fornisca  dati  inesatti  o  incompleti  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni.

	        
	      
                              Art. 67.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
                 Perdita, smarrimento o sottrazione
  1.  In  caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di
loro  parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati,
entro  ventiquattro  ore  dalla  constatazione, devono farne denuncia
scritta  alla  piu'  vicina  autorita'  di pubblica sicurezza e darne
comunicazione al Ministero della sanita'.
  2.  Per  le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere
fatta  all'autorita'  sanitaria  locale,  nella cui circoscrizione ha
sede la farmacia.

	        
	      
                              Art. 68.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68
           legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
            Registri di entrata e uscita, di lavorazione,
              di carico e scarico. Trasmissione di dati
  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non
ottempera  alle  norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita,
di  carico  e  scarico  e  di  lavorazione,  nonche'  all'obbligo  di
trasmissione  dei  dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67
e'  punito  con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire cinquanta milioni.
  ((1-bis.  Qualora  le  irregolarita'  riscontrate  siano relative a
violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di
cui  al  comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 1.500)).

	        
	      
TITOLO VII
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V
E NELLA VI TABELLA.
                               Art. 69
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
        CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49))

	        
	      
                               Art. 70. (19)
        (( Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di
                  sostanze stupefacenti o psicotrope.
   1.  Sono  sostanze  suscettibili  di  impiego per la produzione di
sostanze  stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate
come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
   2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli
'operatori',  i  quali intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti  alla  categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita'
indicate  nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione
ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresi' le
disposizioni  di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art.
17  nonche',  in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22,
23,  24  e  25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresi'   agli  operatori  che  intendono  effettuare  attivita'  di
importazione,    esportazione   e   transito   ad   eccezione   degli
spedizionieri  doganali,  dei  depositari  e dei vettori che agiscono
unicamente in tale qualita'.
   3.   Gli   operatori   che   intervengono  nella  fabbricazione  e
nell'immissione  in  commercio  di taluna delle sostanze appartenenti
alla  categoria  2  dell'allegato  I,  sono  tenuti  a  comunicare al
Ministero  della  sanita'  gli  indirizzi dei locali in cui producono
dette  sostanze  o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad
indicare  tempestivamente  eventuali  variazioni. Allo stesso obbligo
sono  tenuti  gli  operatori  di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del
regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
   4.  L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2
e  3  dell'allegato  I e' subordinata al previo rilascio del permesso
all'esportazione  da parte del Ministero della sanita' in conformita'
e  nei  limiti  di  quanto  disposto  dagli articoli 4, 5 e 5-bis del
regolamento  CEE  del  Consiglio  del  13  dicembre 1990. Egualmente,
l'importazione  e  il transito delle sostanze di cui alla categoria 1
dell'allegato  I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui
al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato
dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di
cui al titolo V.
   5.  All'interno  del  territorio  dell'Unione europea, le sostanze
appartenenti  alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite
unicamente  alle  persone  autorizzate,  ai  sensi del comma 2 ovvero
dalle competenti autorita' di altro Stato membro.
   6.   Gli  operatori  sono  tenuti  a  documentare  le  transazioni
commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I, secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
   7.  Gli  operatori  hanno  l'obbligo  di comunicare alla Direzione
centrale   per   i   servizi  antidroga,  istituita  nell'ambito  del
Dipartimento  della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al
piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni
commerciali  relative  alle  sostanze  da  essi  trattate, secondo le
modalita'  e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della
sanita',  di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri
delle  finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
medesimo  obbligo  si  applica  altresi'  agli operatori che svolgono
attivita' di importazione, esportazione e transito.
   8.  Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro
modo  con  la  Direzione  centrale per i servizi antidroga, istituita
nell'ambito  del  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente
richiesta,  nonche'  segnalando immediatamente ogni fatto od elemento
che,  per  caratteristiche,  entita',  natura  o  per qualsiasi altra
circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a
ritenere  che  le  sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo
impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al
medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita'
di importazione, esportazione e transito.
   9.  Per  la  vigilanza  ed  il controllo sulle attivita' di cui al
comma  2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,  con
esclusione  del  comma  3,  e  agli  articoli  7  e  8. Ai fini della
vigilanza  relativa  agli altri obblighi si applicano le disposizioni
dell'art. 35, comma 3.
   10.  Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al
comma  7  e'  punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
lire  cinquecentomila  a  lire  cinque  milioni.  Il  giudice, con la
sentenza     di    condanna,    puo'    disporre    la    sospensione
dell'autorizzazione  a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un
periodo  non  inferiore  ad  un mese e non superiore ad un anno. Puo'
essere  applicata  la misura cautelare interdittiva della sospensione
dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui al comma 3 per un periodo non
superiore ad un anno.
   11.  Ove  il  fatto  non  costituisce reato, in caso di violazione
degli  obblighi  di informazione e di segnalazione di cui al comma 8,
si  applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire  un  milione  a  lire  cinque  milioni.  Puo' essere adottato il
provvedimento  della  sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  mese  e non
superiore  ad  un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti
delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
   12.   Chiunque   produce,   commercia,   effettua   operazioni  di
importazione,   esportazione  o  transito  relativamente  a  sostanze
inserite  nella  categoria  1  dell'allegato  I  senza  la prescritta
autorizzazione,  o le esporta in assenza del permesso di cui al comma
4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa
da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue
la  revoca  dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore
rilascio  per  la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna
il  giudice  puo'  altresi'  disporre  la  sospensione dell'attivita'
svolta  dall'operatore,  con  riferimento  alle  sostanze di cui alle
categorie  2  e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore ad un anno.
   13.  Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma
4,  sostanze  classificate  nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, e'
punito  con  l'arresto  fino  ad  un  anno  o  con  l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il
giudice   puo'   disporre   la   sospensione   dell'attivita'  svolta
dall'operatore  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  mese  e non
superiore  ad  un  anno.  Puo'  essere  applicata la misura cautelare
interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non
superiore ad un anno.
   14.  La  violazione  dell'obbligo  di cui al comma 5 e' punita con
l'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire  cinque  milioni.  Il giudice, con la sentenza di condanna, puo'
disporre  la  sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita'
di  cui  al  comma  2  per  un periodo non inferiore ad un mese e non
superiore ad un anno.
   15.  Gli  allegati  I,  II  e  III  potranno essere modificati con
decreto   del   Ministero  della  sanita',  in  conformita'  a  nuove
disposizioni di modifica della disciplina comunitaria. ))

	        
	      
                               Art. 71
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
        CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49 ))

	        
	      
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo I
DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
                               Art. 72.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
                         Attivita' illecite
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171)).
  2.  E'  consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base
di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti
secondo   le   necessita'  di  cura  in  relazione  alle  particolari
condizioni patologiche del soggetto.

	        
	      
                               Art. 73
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
       Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
                      stupefacenti o psicotrope

  1.   Chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  17,
coltiva,  produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita,  cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia,  passa  o  spedisce  in transito, consegna per qualunque scopo
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui alla tabella I prevista
dall'articolo  14,  e' punito con la reclusione da sei a venti anni e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
  1-bis.  Con  le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta,
  acquista,  riceve  a  qualsiasi  titolo  o  comunque  illecitamente
    detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in
particolare  se  superiore ai limiti massimi indicati con decreto del
Ministro  della  salute  emanato  di  concerto  con il Ministro della
giustizia   sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento   nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero  per
modalita'  di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o   al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre  circostanze
dell'azione,   appaiono   destinate  ad  un  uso  non  esclusivamente
personale;
    b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
elencate  nella  tabella  II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite
da un terzo alla meta'.
  2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
17,  illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio
le  sostanze  o  le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui
all'articolo  14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni
e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
  2-bis.  Le  pene  di  cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
illecita  produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di
base  e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I
al  presente  testo  unico, utilizzabili nella produzione clandestina
delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope previste nelle tabelle di
cui all'articolo 14.
  3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a  chiunque coltiva, produce o
fabbrica   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da  quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
  4.  Quando  le  condotte  di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi  nella tabella II, sezioni A, B ((, C e D, limitatamente a
quelli  indicati  nel  numero  3-bis)  della  lettera  e) del comma 1
dell'articolo  14)) e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo
17,  si  applicano  le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla
meta'.
  5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le  circostanze
dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e quantita' delle sostanze, i
fatti  previsti  dal  presente  articolo  sono  di  lieve entita', si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000.
  5-bis.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 5, limitatamente ai reati di
cui  al  presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da
assuntore  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la
sentenza  di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti  a  norma  dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta  dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba  concedersi  il  beneficio della sospensione condizionale della
pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella
del  lavoro  di  pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi
previste.  Con  la  sentenza  il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione  penale  esterna di verificare l'effettivo svolgimento del
lavoro  di  pubblica  utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al
giudice.  In  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 54 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha
una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso  puo'  essere disposto anche nelle strutture private autorizzate
ai  sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di
violazione  degli  obblighi  connessi  allo svolgimento del lavoro di
pubblica  utilita',  in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico
ministero   o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,  o  quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice
di  procedura  penale,  tenuto  conto dell'entita' dei motivi e delle
circostanze  della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena con
conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di due volte.
  6.  Se  il  fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro, la pena e' aumentata.
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due  terzi  per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa
sia  portata  a  conseguenze  ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

	        
	      
                              Art. 74.
 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
            Associazione finalizzata al traffico illecito
                di sostanze stupefacenti o psicotrope
  1.  Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere
piu'  delitti  tra  quelli  previsti  dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce,  dirige,  organizza  o finanzia l'associazione e' punito
per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
  2.  Chi  partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
  3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu'  o  se  tra  i  partecipanti  vi  sono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
  4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel  caso  previsto  dal  comma  2,  a  dodici  anni  di  reclusione.
L'associazione  si  considera  armata  quando i partecipanti hanno la
disponibilita'  di  armi  o  materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
  5.  La  pena  e'  aumentata  se  ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
  6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti
dal  comma  5  dell'articolo  73,  si applicano il primo e il secondo
comma dell'articolo 416 del codice penale.
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due  terzi  per  chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le
prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per
la commissione dei delitti.
  8.  Quando  in  leggi  e  decreti  e'  richiamato il reato previsto
dall'articolo  75  della  legge  22  dicembre  1975, n. 685, abrogato
dall'articolo  38,  comma  1,  della legge 26 giugno 1990, n. 162, il
richiamo si intende riferito al presente articolo.

	        
	      
                               Art. 75
             Condotte integranti illeciti amministrativi

  1.  Chiunque  illecitamente  importa,  esporta,  acquista, riceve a
Qualsiasi   titolo   o   comunque  detiene  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o
medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o psicotrope elencate
nella  tabella  II,  sezioni  B  ((,  C  e  D, limitatamente a quelli
indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo
14)),  fuori  delle  condizioni  di cui all' articolo 72, comma 2, e'
sottoposto,  per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a
un  anno,  salvo  quanto previsto dalla lettera a),a una o piu' delle
seguenti sanzioni amministrative:
    a)  sospensione  della  patente  di  guida,  del  certificato  di
abilitazione   professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e  del
certificato  di  idoneita'  alla  guida  di  ciclomotori o divieto di
conseguirli per un periodo fino a tre anni ;
    b)  sospensione  della  licenza  di  porto  d'armi  o  divieto di
conseguirla;
    c)   sospensione   del  passaporto  e  di  ogni  altro  documento
equipollente o divieto di conseguirli;
    d)  sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
  2.  L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato
a  seguire  il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo di cui
all'articolo   122   o   altro   programma  educativo  e  informativo
personalizzato   in   relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per  territorio  analogamente  a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
  3.  Accertati  i  fatti  di  cui  al comma 1, gli organi di polizia
procedono  alla  contestazione immediata, se possibile, e riferiscono
senza  ritardo  e  comunque  entro  dieci giorni, con gli esiti degli
esami  tossicologici  sulle sostanze sequestrate effettuati presso le
strutture  pubbliche  di  cui  al comma 10, al prefetto competente ai
sensi  del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato
abbia  la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli
organi  di  polizia  procedono  altresi'  all'immediato  ritiro della
patente  di  guida.  Qualora  la  disponibilita'  sia  riferita ad un
ciclomotore,  gli organi accertatori ritirano anche il certificato di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il
ritiro  della  patente di guida, nonche' del certificato di idoneita'
tecnica  e  il  fermo  amministrativo del ciclomotore hanno durata di
trenta  giorni  e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto
al  comma  4.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni
degli  articoli  214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato
di  idoneita'  tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi
del  comma  13.  In caso di guida di un veicolo durante il periodo in
cui  la  patente  sia  stata  ritirata  ovvero di circolazione con il
veicolo    sottoposto    a   fermo   amministrativo,   si   applicano
rispettivamente  le  sanzioni  previste  dagli articoli 216 e 214 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
modificazioni.
  4.  Entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla ricezione della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta
apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia,
dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare,
a  seguito  di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la
loro  durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al
comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del
nucleo    operativo   costituito   presso   ogni   prefettura-ufficio
territoriale  del  Governo.  Nel caso in cui l'interessato si avvalga
delle  facolta'  previste  dall'articolo  18  della legge 24 novembre
1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa
ordinanza   motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da  comunicare
integralmente   all'organo   che   ha   effettuato  la  segnalazione,
contestualmente   all'ordinanza   con   cui  viene  ritenuto  fondato
l'accertamento,   da   adottare  entro  centocinquanta  giorni  dalla
ricezione   degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo  svolgimento
dell'audizione   ove   richiesta,  il  prefetto  convoca  la  persona
segnalata  ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La
mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle
sanzioni  di  cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto
ritiene  fondato  l'accertamento  e convoca la persona segnalata puo'
essere  proposta  opposizione al giudice di pace, entro il termine di
dieci  giorni  dalla  notifica  all'interessato.  Nel  caso di minore
l'opposizione  viene  proposta  al Tribunale per i minorenni. Valgono
per  la  competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi
criteri indicati al comma 13.
  5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora
cio'  non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i
genitori  o  chi  ne  esercita  la  potesta',  li  rende edotti delle
circostanze  di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al
comma 2.
  6.  Degli  accertamenti  e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo'
essere  fatto  uso  soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
  7.  L'interessato  puo'  chiedere di prendere visione e di ottenere
copia   degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che  riguardino
esclusivamente  la  sua  persona. Nel caso in cui gli atti riguardino
piu'  persone,  l'interessato  puo'  ottenere il rilascio di estratti
delle parti relative alla sua situazione.
  8.  Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere
da  straniero  maggiorenne,  gli  organi  di  polizia  ne riferiscono
altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo,
come  determinato  al  comma  13, per le valutazioni di competenza in
sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
  9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al
comma  1  e  eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha
effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione  entro  il termine di dieci giorni dalla notifica stessa,
davanti  al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per
i  minorenni,  competente  in  relazione al luogo come determinato al
comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di
cui al comma 8.
  10.  Gli  accertamenti  medico-legali  e tossicologico-forensi sono
effettuati  presso  gli  istituti  di  medicina  legale, i laboratori
universitari  di  tossicologia  forense,  le strutture delle Forze di
polizia  ovvero  presso le strutture pubbliche di base da individuare
con decreto del Ministero della salute.
  11.  Se  risulta  che  l'interessato  si  sia sottoposto, con esito
positivo,  al  programma  di  cui  al  comma 2, il prefetto adotta il
provvedimento  di  revoca  delle  sanzioni,  dandone comunicazione al
questore e al giudice di pace competente.
  12.  Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II
del  capo  I  e  il  secondo  comma  dell'articolo  62 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
  13.  Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi
siano  sconosciuti,  in  relazione  al luogo ove e' stato commesso il
fatto,  applica  le  sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di
cui al comma 2.
  14.  Se  per  i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare
tenuita'  della  violazione, ricorrono elementi tali da far presumere
che   la   persona  si  asterra',  per  il  futuro,  dal  commetterli
nuovamente,  in  luogo  della  sanzione,  e  limitatamente alla prima
volta,  il  prefetto  puo'  definire  il  procedimento con il formale
invito  a  non  fare  piu'  uso  delle sostanze stesse, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo danno.

	        
	      
                        Art. 75-bis (26)(27)
           Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

  1.   Qualora  in  relazione  alle  modalita'  od  alle  circostanze
dell'uso,  dalla  condotta  di  cui al comma 1 dell'articolo 75 possa
derivare  pericolo  per  la  sicurezza  pubblica,  l'interessato  che
risulti  gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro
la  persona,  contro  il  patrimonio  o  per  quelli  previsti  dalle
disposizioni   del   presente   testo   unico  o  dalle  norme  sulla
circolazione  stradale,  oppure sanzionato per violazione delle norme
del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di
sicurezza,  puo'  essere  inoltre sottoposto((. . . .)) ad una o piu'
delle seguenti misure:
    a)  obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il
locale  ufficio  della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente;
    b)  obbligo  di  rientrare  nella  propria abitazione, o in altro
luogo  di  privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata;
    c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
    d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
    e)  obbligo  di  comparire  in  un  ufficio  o comando di polizia
specificamente  indicato,  negli  orari  di  entrata  ed uscita dagli
istituti scolastici;
    f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
  ((  l-bis.  La  durata  massima  delle  misure di cui al comma 1 e'
fissata  in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d)
ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f) )).
  2.  Il  questore,  ricevuta copia del decreto con il quale e' stata
applicata  una  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  75, quando la
persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le
misure  di  cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha
effetto  dalla  notifica  all'interessato,  recante  l'avviso  che lo
stesso  ha  facolta'  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il
provvedimento  e'  comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al
giudice  di  pace  competente per territorio in relazione al luogo di
residenza  o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice,
se  ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la
convalida nelle successive quarantotto ore.
  3.  Le  misure,  su  istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono  essere modificate o revocate dal giudice di pace competente,
qualora   siano   cessate   o  mutate  le  condizioni  che  ne  hanno
giustificato  l'emissione.  Le  prescrizioni  possono essere altresi'
modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la
richiesta  di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della
facolta'  prevista  dal  comma 2. Il ricorso per cassazione contro il
provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
  4.  Il  decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75,
adottato  quando  l'interessato  risulta essersi sottoposto con esito
positivo  al  programma  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  75, e'
comunicato  al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca dei
provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il
giudice provvede senza formalita'.
  5.  Della  sottoposizione  con  esito positivo al programma e' data
comunicazione  al questore in relazione al disposto di cui al comma 8
dell'articolo 75.
  6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma
1  del  presente  articolo  e' punito con l'arresto da tre a diciotto
mesi.
  7.  Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai
sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato
in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

	        
	      
                               Art. 76. (11)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
              Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
Sanzioni penali in caso di inosservanza
    (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 ))

	        
	      
                              Art. 77.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
                        Abbandono di siringhe
  1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da
mettere  a  rischio  l'incolumita'  altrui siringhe o altri strumenti
pericolosi  utilizzati  per  l'assunzione  di sostanze stupefacenti o
psicotrope  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire un milione.

	        
	      
                               Art. 78
        (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
                   Quantificazione delle sostanze

  ((1.  Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere
dell'Istituto  superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui
all'articolo   1-ter,   e   periodicamente  aggiornato  in  relazione
all'evoluzione  delle  conoscenze  nel  settore,  sono determinate le
procedure  diagnostiche,  medico-legali  e  tossicologico-forensi per
accertare  il  tipo,  il  grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze
stupefacenti   o   psicotrope   ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.))
  2.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49))

	        
	      
                            Art. 79 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
     Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  ((  1.  Chiunque  adibisce  o  consente  che  sia adibito un locale
pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno
di  persone  che  ivi  si  danno  all'uso  di sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre
a  dieci  anni  e  con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso
riguarda  le  sostanze  e i medicinali compresi nelle tabelle I e II,
sezione  A,  previste  dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a
quattro  anni  e  con  la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso
riguarda  i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista
dallo stesso articolo 14. ))
  2.  Chiunque,  avendo  la  disponibilita'  di  un  immobile,  di un
ambiente  o  di  un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che
altri  lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si
diano  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le
stesse pene previste nel comma 1.
  3.  La  pena  e'  aumentata  dalla meta' a due terzi se al convegno
partecipa persona di eta' minore.
  4.  Qualora  si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la
chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
  5.  La  chiusura  del  pubblico  esercizio puo' essere disposta con
provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
  6.  La  chiusura  del  pubblico  esercizio puo' essere disposta con
provvedimento  cautelare  dal  prefetto territorialmente competente o
dal  Ministro  della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto
in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno,
salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.

	        
	      
                               Art. 80.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)
                        Aggravanti specifiche
  1.  Le  pene  previste  per  i  delitti di cui all'articolo 73 sono
aumentate da un terzo alla meta':
     a)  nei  casi  in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono
consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore;
     b)  nei  casi  previsti  dai  numeri 2), 3) e 4) del primo comma
dell'art. 112 del codice penale;
     c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione   del   reato,   persona   dedita   all'uso  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope;
     d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
     e)  se  le  sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o
commiste  ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita'
lesiva;
     f)  se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata  ad ottenere
prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
     g)  se  l'offerta  o  la cessione e' effettuata all'interno o in
prossimita'  di  scuole  di ogni ordine o grado, comunita' giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
  2.  Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti
o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena
e'  di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1,
2   e  3  dell'art.  73  riguardano  quantita'  ingenti  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera
e) del comma 1.
  3.  Lo  stesso  aumento  di  pena  si  applica  se il colpevole per
commettere  il  delitto  o  per  conseguirne  per  se' o per altri il
profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
  4.  Si  applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del
codice penale.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171)).

	        
	      
                              Art. 81.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)
                   Prestazioni di soccorso in caso
            di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
  1.  Quando  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  abbia
cagionato  la  morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per
aver  determinato  o  comunque  agevolato  l'uso  di  sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale,
le  pene  stabilite  da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i
reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella
predetta  attivita'  di  determinazione  o agevolazione, sono ridotte
dalla  meta'  a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla
persona  offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria
o di polizia.

	        
	      
                            Art. 82 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)
  Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

  1.  Chiunque  pubblicamente  istiga  all'uso  illecito  di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita'
di  proselitismo  per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce
una  persona  all'uso  medesimo, e' punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
  2.  La  pena  e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di
persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole
di  ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena
e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri,
di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
  3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore  degli  anni quattordici, di persona palesemente incapace o di
persona  affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
  4.  Se  il  fatto  riguarda (( i medicinali di cui alla tabella II,
sezione B, prevista )) dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e
3 sono diminuite da un terzo alla meta'.

	        
	      
                              Art. 83.
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)
                        Prescrizioni abusive
  1.  Le  pene  previste  dall'art.  73, commi 1, 4 e 5, si applicano
altresi'  a  carico  del medico chirurgo o del medico veterinario che
rilascia  prescrizioni  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope ivi
indicate per uso non terapeutico.

	        
	      
                              Art. 84.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)
                 Divieto di propaganda pubblicitaria
  1.  La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese
nelle  tabelle  previste  dall'art.  14,  anche se effettuata in modo
indiretto,  e'  vietata.  Non  sono  considerate  propaganda le opere
dell'ingegno  non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
  2.  Il  contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da
lire  dieci  milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 82.
  3.  Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di
cui  al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'art. 127.

	        
	      
                              Art. 85.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)
                           Pene accessorie
  1.  Con  la  sentenza  di  condanna  per  uno dei fatti di cui agli
articoli  73,  74,  79  e  82, il giudice puo' disporre il divieto di
espatrio  e  il  ritiro  della  patente  di  guida per un periodo non
superiore a tre anni.
  2.  Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale
straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
  3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche'
quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente
testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

	        
	      
                               Art. 86. (16)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)
                Espulsione dello straniero condannato
  1.  Lo  straniero  condannato  per  uno  dei  reati  previsti dagli
articoli  73,  74,  79  e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere
espulso dallo Stato. ((16))
  2.  Lo  stesso  provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dal presente testo unico.
  3.  Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice
di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2
e  5  dell'art.  73,  il  prefetto  dispone  l'espulsione immediata e
l'accompagnamento  alla  frontiera dello straniero, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria procedente.
-----------------------
AGGIORNAMENTO (16)
  La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in
G.U.   1a   serie   speciale   del  1/3/1995,  n.  9)  ha  dichiarato
l'illegittimita  costituzionale del primo comma del presente articolo
"nella   parte   in   cui   obbliga  il  giudice  a  emettere,  senza
l'accertamento  della  sussistenza  in  concreto  della pericolosita'
sociale,  contestualmente  alla  condanna,  l'ordine  di  espulsione,
eseguibile  a  pena espiata, nei confronti dello straniero condannato
per  uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3,
del medesimo testo unico".

	        
	      
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo II
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE
                              Art. 87.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)
               Destinazione delle sostanze sequestrate
                     dall'autorita' giudiziaria
  1.  L'autorita'  che  effettua  il  sequestro  deve darne immediata
notizia  al  Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il
tipo di sostanze sequestrate.
  2.  Quando  il  decreto  di  sequestro o di convalida del sequestro
effettuato  dall'autorita'  giudiziaria non e' piu' assoggettabile al
riesame,  l'autorita'  giudiziaria  dispone il prelievo di uno o piu'
campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di  cui  all'art.  364  del  codice  di  procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.
  3.  Se  la  conservazione  delle  sostanze  di  cui  al comma 2 sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita'
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
  4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
  5.  Per  la  distruzione  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
l'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di  idonea  struttura  pubblica
locale,  ove  esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria
del  regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle
operazioni  e'  trasmesso  all'autorita'  giudiziaria procedente e al
Ministero della sanita'.
  6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate
con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data 19 luglio 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

	        
	      
                              Art. 88.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)
        Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
  1.  Il  Servizio  centrale  antidroga,  istituito  nell'ambito  del
Dipartimento  di  pubblica  sicurezza,  puo'  chiedere  all'autorita'
giudiziaria   la   consegna   di   alcuni   campioni  delle  sostanze
sequestrate.  Altri  campioni  possono essere motivatamente richiesti
dalle  singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite
il  Servizio  centrale  antidroga.  L'autorita'  giudiziaria,  se  la
quantita'  delle  sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste
sono  pervenute  prima  della  esecuzione dell'ordine di distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della consegna.

	        
	      
                               Art. 89
   (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti
o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici)

  ((1.  Qualora  ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in
carcere   il  giudice,  ove  non  sussistano  esigenze  cautelari  di
eccezionale   rilevanza,   dispone  gli  arresti  domiciliari  quando
imputata  e'  una  persona  tossicodipendente  o alcooldipendente che
abbia  in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di
una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 116, e
l'interruzione   del   programma   puo'   pregiudicare   il  recupero
dell'imputato.  Quando  si procede per i delitti di cui agli articoli
628,  terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque
nel  caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento
e'  subordinato  alla  prosecuzione  del programma terapeutico in una
struttura  residenziale.  Con  lo  stesso  provvedimento, o con altro
successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che  il  tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma
di  recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo'
assentarsi per l'attuazione del programma.
  2.  Se  una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in
custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di
recupero    presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza   ai
tossicodipendenti,  ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli
arresti   domiciliari   ove   non  ricorrano  esigenze  cautelari  di
eccezionale   rilevanza.  La  sostituzione  e'  concessa  su  istanza
dell'interessato;  all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata
da  un  servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura
privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera    d),    dell'articolo   116,   attestante   lo   stato   di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e'
stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche,     nonche'    la    dichiarazione    di    disponibilita'
all'accoglimento  rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e'
comunque  tenuto  ad  accogliere  la  richiesta  dell'interessato  di
sottoporsi  a  programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando
si  procede  per  i  delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o
629,  secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano
particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza
all'individuazione di una struttura residenziale.))
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone
il   ripristino   quando   accerta   che  la  persona  ha  interrotto
l'esecuzione   del   programma,   ovvero  mantiene  un  comportamento
incompatibile  con  la  corretta  esecuzione, o quando accerta che la
persona  non  ha  collaborato  alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione.
  ((4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando
si  procede  per  uno  dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della
legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  ad
eccezione  di  quelli  di  cui agli articoli 628, terzo comma, e 629,
secondo  comma,  del  codice  penale  purche'  non  siano ravvisabili
elementi   di   collegamento   con  la  criminalita'  organizzata  od
eversiva.))
  5.  Nei  confronti  delle  persone  di  cui  ((ai  commi 1 e)) 2 si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.
  ((5-bis.  Il  responsabile  della struttura presso cui si svolge il
programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a
segnalare  all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da'
comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca
dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui  all'articolo  117,  ferma restando l'adozione di misure idonee a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.))

	        
	      
                          Art. 90 (10) (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

  (( 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva
inflitta  per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di
tossico-dipendente,  il  Tribunale  di  sorveglianza  puo' sospendere
l'esecuzione  della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito
dell'acquisizione  della  relazione  finale  di cui all'articolo 123,
accerti  che  la  persona  si  e' sottoposta con esito positivo ad un
programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  eseguito  presso  una
struttura  sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai
sensi  dell'articolo  116.  Il  Tribunale  di  sorveglianza,  qualora
l'interessato  si  trovi  in  disagiate  condizioni  economiche, puo'
altresi'  sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non
sia  stata  gia'  riscossa.  La sospensione puo' essere concessa solo
quando  deve  essere  espiata  una  pena  detentiva,  anche residua e
congiunta  a  pena  pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro
anni  se  relativa  a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di cui
all'articolo  4-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni. ))
  2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (( e la
relativa  domanda  e'  inammisibile )) se nel periodo compreso tra l'
inizio  del  programma e la pronuncia della sospensione il condannato
abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
  (( 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili
le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti
penali  della  condanna,  tranne  che  si  tratti  della confisca. La
sospensione  non  si  estende  alle obbligazioni civili derivanti dal
reato. ))
  4.  La  sospensione  della  esecuzione  della  pena non puo' essere
concessa piu' di una volta (( . . . )).
  ((  4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove
compatibile,  la  disciplina  prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni. ))

	        
	      
                               Art. 91
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
             Istanza per la sospensione dell'esecuzione

  1.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49.
  2.   All'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione  della  pena  e'
allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera
d),  dell'articolo  116  attestante,  ai  sensi dell'articolo 123, la
procedura  con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  il  tipo  di  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo  scelto,  l'indicazione  della  struttura  ove il
programma  e'  stato  eseguito,  le  modalita'  di realizzazione ed i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso.))
  3.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49
  4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e'
presentata  al  magistrato di sorveglianza competente in relazione al
luogo  di  detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono
offerte   concrete   indicazioni   in  ordine  alla  sussistenza  dei
presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi
siano  elementi  tali  da far ritenere la sussistenza del pericolo di
fuga,  puo'  disporre  l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino
alla  decisione  del  Tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato di
sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo
93,  comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.))

	        
	      
                            Art. 92 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

  1.   Il   tribunale  di  sorveglianza,  nominato  un  difensore  al
condannato  che  ne  sia  privo,  fissa  senza  indugio la data della
trattazione,  dandone  avviso  al  richiedente,  al  difensore  e  al
pubblico  ministero  almeno  cinque giorni prima. Se non e' possibile
effettuare  l'avviso  al  condannato  nel  domicilio  indicato  nella
richiesta  ((  o  all'atto  della  scarcerazione  ))  e lo stesso non
compare   all'udienza,   il   tribunale   dichiara  inammissibile  la
richiesta.
  2.  Ai  fini  della  richiesta,  il  tribunale di sorveglianza puo'
acquisire  copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo
effettuato.
  3.  Dell'ordinanza  che  conclude il procedimento e' data immediata
comunicazione  al  pubblico  ministero  ((  .  .  . )) competente per
l'esecuzione,  il  quale,  se  la sospensione non e' concessa, emette
ordine di carcerazione.

	        
	      
                            Art. 93 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
           Estinzione del reato. Revoca della sospensione

  ((  1.  Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un
delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro
effetto penale si estinguono.
  2.  La  sospensione  dell'esecuzione  e'  revocata di diritto se il
condannato,  nel  termine  di cui al comma 1, commette un delitto non
colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale
di  sorveglianza  che  ha  disposto la sospensione e' competente alle
pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.
  2-bis.  Il  termine  di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla
data  di  presentazione  dell'istanza  in seguito al provvedimento di
sospensione  adottato  dal  pubblico ministero ai sensi dell'articolo
656   del   codice  di  procedura  penale  o  della  domanda  di  cui
all'articolo  91,  comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della
durata  delle  limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si
e'   spontaneamente   sottoposto   e   del  suo  comportamento,  puo'
determinare   una   diversa,   piu'  favorevole  data  di  decorrenza
dell'esecuzione. ))

	        
	      
                       Art. 94 (10) (21) (26)
  (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art.
   4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito
          dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)
              Affidamento in prova in casi particolari

  ((  1.  Se  la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di
persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente che abbia in corso un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale  per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla
base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda  unita'
sanitaria  locale  o  con  una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo  116.  L'affidamento  in prova in casi particolari puo'
essere  concesso  solo quando deve essere espiata una pena detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni
od  a  quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato
di  cui  all'articolo  4-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e
successive  modificazioni.  Alla  domanda  e'  allegata,  a  pena  di
inammissibilita',   certificazione   rilasciata   da   una  struttura
sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per
l'attivita'   di   diagnosi   prevista   dal  comma  2,  lettera  d),
dell'articolo  116  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza o di
alcooldipendenza,  la procedura con la quale e' stato accertato l'uso
abituale   di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o  alcoliche,
l'andamento  del programma concordato eventualmente in corso e la sua
idoneita',   ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'  il
trattamento  sia  eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale,
la  struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato
gli  accordi  contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato
decreto legislativo.
  2.  Se  l'ordine  di  carcerazione e' stato eseguito, la domanda e'
presentata  al  magistrato  di sorveglianza il quale, se l'istanza e'
ammissibile,  se  sono  offerte  concrete  indicazioni in ordine alla
sussistenza  dei  presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al
grave   pregiudizio   derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di
detenzione,  qualora  non  vi  siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre  l'applicazione
provvisoria   della  misura  alternativa.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione
del  tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato  di sorveglianza e'
competente  all'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ))
  3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche
acquisire  copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti  in  ordine  al  programma  terapeutico concordato; deve
altresi'    accertare   che   lo   stato   di   tossicodipendenza   o
alcooldipendenza  o  l'esecuzione del programma di recupero non siano
preordinati  al  conseguimento  del  beneficio.  ((  Si  applicano le
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.
  4.  Il  tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di
recupero,  anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo
47,  comma  5,  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al
recupero  del  condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che
egli  commetta  altri  reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone
l'affidamento,  tra  le prescrizioni impartite devono essere comprese
quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono
altresi'  stabilite  le  prescrizioni  e  le  forme  di controllo per
accertare   che   il  tossicodipendente  o  l'alcooldipendente  inizi
immediatamente  o  prosegua  il  programma  di recupero. L'esecuzione
della   pena   si  considera  iniziata  dalla  data  del  verbale  di
affidamento,  tuttavia  qualora  il  programma terapeutico al momento
della  decisione  risulti  gia' positivamente in corso, il tribunale,
tenuto  conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato
si  e'  spontaneamente  sottoposto  e  del  suo  comportamento,  puo'
determinare   una   diversa,   piu'  favorevole  data  di  decorrenza
dell'esecuzione. ))
  5.  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale non puo' essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte.
  6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista  dalla  legge  26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663.
  ((  6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del
presente  articolo  l'interessato  abbia  positivamente  terminato la
parte  terapeutica  del  programma,  il  magistrato  di sorveglianza,
previa   rideterminazione   delle   prescrizioni,  puo'  disporne  la
prosecuzione  ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena
residua  superi  quella  prevista  per l'affidamento ordinario di cui
all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  6-ter.  Il  responsabile  della  struttura  presso cui si svolge il
programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a
segnalare  all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da'
comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca
dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui  all'articolo  117,  ferma restando l'adozione di misure idonee a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. ))

	        
	      
                             Art. 94-bis
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO
        CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49))

	        
	      
                              Art. 95.
     (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
                   Esecuzione della pena detentiva
                inflitta a persona tossicodipendente
  1.  La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati
commessi  in  relazione  al  proprio  stato di tossicodipendente deve
essere  scontata  in  istituti idonei per lo svolgimento di programmi
terapeutici e socio-riabilitativi.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia si provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

	        
	      
                            Art. 96 (26)
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
     1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162,
    articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30
  settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari al codice
             di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2).
     Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

  1.  Chi  si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di
pena   per   reati   commessi   in  relazione  al  proprio  stato  di
tossicodipendenza    o    sia   ritenuto   dall'autorita'   sanitaria
abitualmente  dedito  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o
che  comunque  abbia  problemi  di  tossicodipendenza  ha  diritto di
ricevere  le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli
istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  al
tossicodipendente  non  ammesso,  per divieto di legge o a seguito di
provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  alle  misure sostitutive
previste  negli  articoli  90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione
del  programma  terapeutico  al  quale  risulta  sottoposto o intende
sottoporsi.
  3.  Le  unita'  sanitarie  locali,  d'intesa  con  gli  istituti di
prevenzione  e  pena  ed  in  collaborazione  con  i servizi sanitari
interni   dei   medesimi   istituti,  provvedono  alla  cura  e  alla
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
  4.  A  tal  fine  il  Ministro di grazia e giustizia organizza, con
proprio    decreto,   su   basi   territoriali,   reparti   carcerari
opportunamente  attrezzati,  provvedendo  d'intesa  con le competenti
autorita' regionali e con i centri di cui all'art. 115.
  5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai
centri  medici  e  di  assistenza sociale regionali competenti coloro
che,  liberati  dal  carcere,  siano  ancora bisognevoli di cure e di
assistenza.
  ((  6.  Grava  sull'amministrazione  penitenziaria  l'onere  per il
mantenimento,  la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta
agli  arresti  domiciliari  allorche' tale misura sia eseguita presso
una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116 e
convenzionata con il Ministero della giustizia.
  6-bis.   Per   i  minori  tossicodipendenti  o  tossicofili,  anche
portatori  di  patologie  psichiche  correlate  all'uso  di  sostanze
stupefacenti,  sottoposti  alle  misure cautelari non detentive, alla
sospensione   del  processo  e  messa  alla  prova,  alle  misure  di
sicurezza,  nonche'  alle  misure  alternative  alla detenzione, alle
sanzioni   sostitutive,  eseguite  con  provvedimenti  giudiziari  di
collocamento  in  comunita'  terapeutiche  e socio-riabilitative, gli
oneri  per  il  trattamento  sanitario  e  socio-riabilitativo sono a
carico  del  Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi
con  gli  enti  territoriali e, nelle more della piena attuazione del
trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
  6-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione del precedente comma,
determinato  nella  misura  massima  di  euro  2.000.000  a decorrere
dall'anno  2006,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
per  gli  anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. ))

	        
	      
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo III
OPERAZIONI DI POLIZIA E DESTINAZIONE
DI BENI E VALORI SEQUESTRATI O CONFISCATI
                          Art. 97 (3) (26)
                    (( Attivita' sotto copertura.

  1.  Fermo  il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili  gli  ufficiali  di  polizia giudiziaria addetti alle unita'
specializzate  antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi
di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in
esecuzione  di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla
Direzione  centrale  per  i  servizi antidroga o, sempre d'intesa con
questa,  dal  questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o
della  Guardia  di  finanza  o  dal  comandante del nucleo di polizia
tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n. 345,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
anche  per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od
occultano  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope o compiono attivita'
prodromiche e strumentali.
  2.  Per  le  stesse  indagini  di  cui al comma 1, gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o  indicazioni  di copertura anche per attivare o entrare in contatto
con  soggetti  e  siti  nelle  reti di comunicazione, informandone il
pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore
successive all'inizio delle attivita'.
  3.  Dell'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  al comma 1 e' data
immediata  e  dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi   antidroga   ed  all'autorita'  giudiziaria,  indicando,  se
necessario  o  se  richiesto,  anche  il nominativo dell'ufficiale di
polizia   giudiziaria   responsabile   dell'operazione,   nonche'  il
nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
  4.  Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  avvalersi di
ausiliari  ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita'  di  cui  al  presente  articolo.  Per l'esecuzione delle
operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni
mobili  ed  immobili,  nonche'  di  documenti di copertura secondo le
modalita'   stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  della giustizia e con gli altri Ministri
interessati.
  5.  Chiunque,  nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al
comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e'
punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, con la
reclusione da due a sei anni. ))

	        
	      
                              Art. 98.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
        Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto
            o di sequestro. Collaborazione internazionale
  1.  L'autorita'  giudiziaria  puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione   o   disporre   che   sia   ritardata   l'esecuzione  di
provvedimenti  di  cattura, arresto o sequestro quando sia necessario
per    acquisire    rilevanti    elementi    probatori   ovvero   per
l'individuazione  o  la  cattura  dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
  2.  Per  gli  stessi  motivi  gli  ufficiali di polizia giudiziaria
addetti  alle  unita'  specializzate  antidroga, nonche' le autorita'
doganali,  possono  omettere  o  ritardare  gli  atti  di  rispettiva
competenza  dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorita'
giudiziaria,  che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale
antidroga   per   il   necessario   coordinamento   anche  in  ambito
internazionale.  L'autorita'  procedente  trasmette motivato rapporto
all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.
  3.  L'autorita'  giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni   di   massima   per   il   controllo   degli   sviluppi
dell'attivita'   criminosa,   comunicando  i  provvedimenti  adottati
all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione
deve  concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede
sia  effettuato  il  transito  in  uscita dal territorio dello Stato,
ovvero  quello  in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
  4.  Nei  casi  di  urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo
provvedimento  deve  essere  emesso  entro le successive ventiquattro
ore.

	        
	      
                              Art. 99.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere
   al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  1.  La  nave  italiana  da  guerra  o  in  servizio di polizia, che
incontri  in  mare  territoriale  o  in alto mare una nave nazionale,
anche  da  diporto,  che  si  sospetta essere adibita al trasporto di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  puo'  fermarla,  sottoporla a
visita  ed  a  perquisizione  del carico, catturarla e condurla in un
porto  dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una
autorita' consolare.
  2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque  territoriali  e,  al  di  fuori di queste, nei limiti previsti
dalle norme dell'ordinamento internazionale.
  3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano, in quanto
compatibili, anche agli aeromobili.

	        
	      
                              Art. 100.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
            Destinazione di beni sequestrati o confiscati
                  a seguito di operazioni antidroga
  1.  I  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,  le navi, le
imbarcazioni,  i  natanti  e  gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni  di  polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati
dall'autorita'  giudiziaria  procedente  in  custodia giudiziale agli
organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  in
attivita'  di  polizia  antidroga; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
  2.  Se  risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono
convocati  dall'autorita'  giudiziaria procedente per svolgere, anche
con  l'assistenza  di  un difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione  di  elementi  utili  ai  fini  della restituzione. Si
applicano,  in  quanto  compatibili, le norme del codice di procedura
penale.
  3.  Gli  oneri  relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli aeromobili sono a
carico dell'ufficio o comando usuario.
  4.  I  beni  mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione  di  appartenenza degli organi di polizia che ne
abbiano  avuto  l'uso  ai  sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi'
essere  assegnati,  a richiesta, anche ad associazioni, comunita', od
enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
  5.  Le  somme  di  denaro costituenti il ricavato della vendita dei
beni  confiscati  affluiscono  ad apposito capitolo delle entrate del
bilancio  dello  Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla
base  di  specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione  del  Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni
di  competenza  ai  sensi  del  decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e
del  Ministero  della  sanita'  con  vincolo  di  destinazione per le
attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

	        
	      
                              Art. 101. (14)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
                 Destinazione dei valori confiscati
a seguito di operazioni antidroga
  1.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati  previsti  dal presente testo unico (( ovvero )) per il delitto
di  sostituzione  di denaro o valori provenienti da traffico illecito
di  sostanze  stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata
al  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope sono
destinate   al   potenziamento   delle  attivita'  di  prevenzione  e
repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a
livello   internazionale   mediante   interventi   finalizzati   alla
collaborazione  e  alla  assistenza tecnico-operativa con le forze di
polizia dei Paesi interessati.
  2.  A  tal  fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare
piani  annuali  o  frazioni di piani pluriennali per il potenziamento
delle  attivita'  del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e
delle  strutture  tecnologiche  della  Amministrazione della pubblica
sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza,
impiegate  per  l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  3.  I  predetti  piani  di potenziamento sono formulati secondo una
coordinata   e  comune  pianificazione  tra  l'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza  e  le  forze di polizia di cui al comma 2 e sono
approvati  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
nazionale  dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18
della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
  4.  Ai  fini  del  presente  articolo  le  somme  di cui al comma 1
affluiscono  ad  apposito  capitolo  delle entrate del bilancio dello
Stato  per  essere  assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti   capitoli   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

	        
	      
                              Art. 102.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
                   Notizie di procedimenti penali
  1.  Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali
di   polizia   giudiziaria,  appositamente  delegati,  puo'  chiedere
all'autorita'  giudiziaria  competente  copie  di  atti processuali e
informazioni  scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per
la  prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti
dal   presente  testo  unico,  nonche'  per  la  raccolta  e  per  la
elaborazione  dei  dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti.
  2.   L'autorita'   giudiziaria  puo'  trasmettere  le  copie  e  le
informazioni  di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso
di richiesta provvede entro quarantotto ore.
  3.  Le  copie  e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2
sono  coperte  dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli
organi  di  polizia  degli  Stati  esteri con i quali siano raggiunte
specifiche  intese  per  la lotta al traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
  4.  Se  l'autorita'  giudiziaria  ritiene  di non poter derogare al
segreto  di  cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone
con  decreto  motivato  che  la trasmissione sia procrastinata per il
tempo strettamente necessario.

	        
	      
                              Art. 103.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)
                       Controlli ed ispezioni
  1.  Al  fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste
dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia
di  finanza  possono  svolgere  negli  spazi  doganali le facolta' di
visita,  ispezione  e  controllo  previste dagli articoli 19 e 20 del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia doganale,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio
1973,  n.  43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1,
lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
  2.  Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di  polizia  giudiziaria,  nel  corso di operazioni di polizia per la
prevenzione  e  la  repressione  del  traffico  illecito  di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  possono  procedere  in  ogni  luogo  al
controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere  rinvenute  sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli  e  delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi
moduli,   trasmessi   entro  quarantotto  ore  al  procuratore  della
Repubblica  il  quale,  se  ne  ricorrono i presupposti, li convalida
entro  le  successive  quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del
presente   comma,   saranno   emanate,   con   decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  della  difesa  e delle
finanze,  le  opportune  norme  di  coordinamento  nel rispetto delle
competenze istituzionali.
  3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare  necessita'  ed  urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione   telefonica   del  magistrato  competente,  possono
altresi'  procedere  a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e
comunque  entro  quarantotto  ore, al procuratore della Repubblica il
quale,   se  ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro  le
successive quarantotto ore.
  4.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria che hanno
proceduto  al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi
dei   commi   2   e   3,  sono  tenuti  a  rilasciare  immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

	        
	      
TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO
                              Art. 104.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale,
            delle attivita' di educazione ed informazione
  1.  Il  Ministero  della pubblica istruzione promuove e coordina le
attivita'  di  educazione  alla  salute  e  di informazione sui danni
derivanti  dall'alcoolismo,  dal  tabagismo,  dall'uso delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
  2.  Le  attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento
ordinario    dell'attivita'   educativa   e   didattica,   attraverso
l'approfondimentodi specifiche tematiche nell'ambito delle discipline
curricolari.
  3.  Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati  per  tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione,  per  la  promozione  di attivita' da realizzarsi nelle
scuole,  sulla  base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da
venticinque   membri,   di  cui  diciotto  esperti  nel  campo  della
prevenzione,  compreso  almeno  un  esperto di mezzi di comunicazione
sociale,  e  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali  che  si
occupano  di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui
al  comma  1  e  sette  esponenti  di  associazioni  giovanili  e dei
genitori.
  4.  Il  comitato,  che  funziona  sia  unitariamente che attraverso
gruppi   di   lavoro   individuati   nel   decreto  istitutivo,  deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
     a) della pedagogia preventiva;
     b)  dell'impiego  degli  strumenti  didattici,  con  particolare
riferimento  ai  libri  di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di
comunicazione di massa;
     c)  dell'incentivazione  di  attivita'  culturali,  ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
     d)  del  coordinamento  con  le iniziative promosse o attuate da
altre   amministrazioni   pubbliche  con  particolare  riguardo  alla
prevenzione primaria.
  5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni.
  6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale  della  scuola  sara'  data  priorita'  alle  iniziative in
materia   di   educazione   alla   salute   e  di  prevenzione  delle
tossicodipendenze.

	        
	      
                              Art. 105.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
 Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative
   di  educazione  e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e
   corsi sperimentali di scuola media.
  1.  Il  provveditore  agli  studi  promuove e coordina, nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali  e  di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
  2.  Nell'esercizio  di tali compiti il provveditore si avvale di un
comitato  tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti
nell'ambito    distrettuale    o   interdistrettuale,   di   comitati
distrettuali  o  interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
membri  sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute
e  della  prevenzione  e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra
rappresentanti   di   associazioni  familiari.  Detti  comitati  sono
composti da sette membri.
  3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica  sicurezza, degli enti
locali   territoriali   e  delle  unita'  sanitarie  locali,  nonche'
esponenti di associazioni giovanili.
  4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della  scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle
disposizioni   in  vigore.  Le  istituzioni  scolastiche  interessate
possono   avvalersi  anche  dell'assistenza  del  servizio  ispettivo
tecnico.
  5.   Il   provveditore   agli  studi,  d'intesa  con  il  consiglio
provinciale  scolastico  e  sentito  il comitato tecnico provinciale,
organizza  corsi  di  studio  per gli insegnanti delle scuole di ogni
ordine  e  grado  sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai
giovani  dall'uso  di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul
fenomeno  criminoso  nel  suo  insieme,  con  il  supporto  di  mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua
disposizione,  apposite  convenzioni  con  enti  locali, universita',
istituti  di  ricerca  ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e
associazioni  iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi
a norma dall'art. 116.
  6.  I  corsi  statali  sperimentali  di scuola media per lavoratori
possono  essere  istituiti  anche  presso gli enti, le cooperative di
solidarieta'  sociale  e  le  associazioni  iscritti nell'albo di cui
all'art.   116  entro  i  limiti  numerici  e  con  le  modalita'  di
svolgimento  di  cui  alle  vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno
finalizzati  anche  all'inserimento o al reinserimento nell'attivita'
lavorativa.
  7.  Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art.
14,  decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere
disposte,  nel  limite  massimo di cento unita', ai fini del recupero
scolastico  e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso
gli  enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a
condizione  che  tale  personale abbia documentatamente frequentato i
corsi di cui al comma 5.
  8.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione assegna annualmente ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di  ciascuno,  fondi  per le attivita' di educazione alla salute e di
prevenzione  delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
  9.    L'onere    derivante    dal    funzionamento   del   comitato
tecnico-scientificodi  cui  all'art.  104  e  dei  comitati di cui al
presente  articolo  e'  valutato  in  complessive  lire 4 miliardi in
ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione   con   proprio  decreto  disciplina  l'istituzione  e  il
funzionamento   del   comitato  tecnico-scientifico  e  dei  comitati
provinciali,  distrettuali  e  interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.

	        
	      
                              Art. 106.
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
                  Iniziative di studenti animatori
  1.  I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto
e   con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  socio-sanitaria  ai
tossicodipendenti,  istituiscono  centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
  2.  I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e
di  consulenza  concordati dagli organi collegiali della scuola con i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni  e  le  consulenze  sono  erogate nell'assoluto rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
  3.  Gruppi  di  almeno  venti  studenti  anche di classi e di corsi
diversi,  allo  scopo  di  far  fronte  alle  esigenze di formazione,
approfondimento    ed    orientamento    sulle   tematiche   relative
all'educazione    alla    salute    ed    alla    prevenzione   delle
tossicodipendenze,   possono   proporre   iniziative   da  realizzare
nell'ambito   dell'istituto   con  la  collaborazione  del  personale
docente,   che   abbia  dichiarato  la  propria  disponibilita'.  Nel
formulare  le  proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
  4.  Le  iniziative  di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste
dall'art.  6,  secondo  comma, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  maggio  1974,  n.416,  e  sono  deliberate dal
consiglio  di  istituto,  sentito,  per  gli  aspetti  didattici,  il
collegio dei docenti.
  5.  La  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative,  che  si
svolgono  in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e'
volontaria.

	        
	      
TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE
                              Art. 107.
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
               Centri di formazione e di informazione
  1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia
e  sociologia  per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle
scuole  infermieri,  nonche'  per  ufficiali e sottoufficiali di arma
finalizzati  ad  addestrare  personale  esperto  preposto alla tutela
della  salute  fisica  e  psichica  dei  giovani  alle armi. Promuove
altresi'  sessioni  di  studio  sulla  psicologia di gruppo e su temi
specifici   di   sociologia,   nonche'  seminari  sul  disadattamento
giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la
continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.
  2.  Il  Ministero  della  difesa organizza presso accademie, scuole
militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi
di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti
o  psicotrope,  alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto
dell'azione  di  educazione  civica  e sanitaria che viene svolta nei
confronti  dei  giovani  che  prestano  il servizio militare di leva,
nonche'  dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul
traffico  di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e'
attuata  anche  mediante  periodiche campagne basate su conferenze di
ufficiali  medici  ai  militari  di  leva,  con  il supporto di mezzi
audiovisivi e opuscoli.

	        
	      
                              Art. 108.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
            Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
  1.  Il  Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di
psicologia  delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le
tossicodipendenze.
  2.  In  occasione  delle  operazioni di selezione per la leva e per
l'arruolamento  dei  volontari,  ove  venga  individuato  un  caso di
tossicodipendenza  o tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede
alla  visita  medica  e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio
dell'interessato    all'ospedale    militare    per   gli   opportuni
accertamenti.
  3.  Analogamente  provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso
di  visite mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni o
categorie.

	        
	      
                              Art. 109.
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva,
   nonche'  dei  militari  gia'  incorporati  o  in ferma, rafferma e
   servizio permanente.
  1.  Gli  iscritti  di  leva  e  gli  arruolati  di  leva  a cui sia
riscontrato  dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o
di  abuso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  possono  essere
giudicati  rivedibili  per  un massimo di tre anni in deroga a quanto
previsto  nelle  avvertenze  e  negli  articoli  40  e 41 dell'elenco
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre
1985,  n.1008,  e  nell'art.  69  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 sono segnalati dalle autorita'
sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di
facilitare  il  loro volontario avviamento al trattamento di recupero
sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze
  3.  Gli  iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia riconosciuti
tossicodipendenti  dalle  autorita'  sanitarie  civili e che hanno in
corso  un  documentato  trattamento  di  recupero  da parte di centri
civili  autorizzati,  possono  essere  giudicati  rivedibili  per  un
massimo  di  tre anni, previo accertamento delle competenti autorita'
sanitarie militari.
  4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei
al  termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei
soggetti  tossicodipendenti  possono, a domanda, essere dispensati ai
sensi  dell'art.  100  del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1964,  n.  237,  quale risulta sostituito dall'art. 7 della
legge  24  dicembre  1986,  n.  958, indipendentemente dall'ordine di
priorita' ivi previsto.
  5.  I  militari  di  leva  gia'  incorporati  che sono riconosciuti
tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di
convalescenza  fino  al  termine  del  congedamento  della  classe di
appartenenza   e   il   periodo  di  licenza  e'  computato  ai  fini
dell'assolvimento  degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto
dall'art.  24,  comma  8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti
militari  vengono altresi' segnalati alle competenti unita' sanitarie
locali  al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di
recupero.
  6.  Il  militare  in  ferma  prolungata  o  rafferma  o in servizio
permanente   riconosciuto  tossicodipendente,  che  dichiari  la  sua
disponibilita'    a    sottoporsi    a    trattamenti   di   recupero
socio-sanitario,    viene   posto   in   licenza   di   convalescenza
straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il
periodo  massimo  previsto  dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento  viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire
la sua idoneita' al servizio militare.
  7.  Per  i  militari  di  cui  al  presente  articolo  riconosciuti
tossicofili, vengono realizzate attivita' di sostegno e di educazione
sanitaria presso i consultori militari.
  8.  Le  funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione  dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da
militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore ad ufficiale superiore.
  9.  Tutti  gli  interventi  previsti  nel capo II del titolo IX del
presente  testo  unico  devono essere svolti nel rispetto del diritto
alla riservatezza dei soggetti interessati.

	        
	      
                              Art. 110.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)
                           Servizio civile
  1.  Il  dipendente  da  sostanze  stupefacenti o psicotrope che, al
termine  del  trattamento  di recupero, e' nelle condizioni di essere
chiamato  al  servizio militare di leva puo', su propria richiesta da
presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e
su  parere  conforme  della  direzione  della  comunita' terapeutica,
continuare   a   prestare  come  servizio  civile  la  sua  attivita'
volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
  2.  Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o
presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita'
sanitaria  locale  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  come  servizio
militare.
  3.  In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita'
terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di  accoglienza  e  di
orientamento  dell'unita'  sanitaria locale devono dare comunicazione
alle  competenti  autorita' militari territoriali che provvedono alla
chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
  4.  Le  autorita'  militari  competenti  del territorio possono, in
qualsiasi momento, accertare presso la comunita' terapeutica o presso
il  centro  di  accoglienza  e  di orientamento dell'unita' sanitaria
locale la presenza effettiva dell'interessato.
  5.  Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica
o  presso  il  centro  di  accoglienza  e di orientamento dell'unita'
sanitaria  locale,  l'autorita'  militare rilascia all'interessato il
congedo militare illimitato.

	        
	      
                              Art. 111.
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
  1.  I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e
strutture    sanitarie    civili    impegnate   nel   settore   delle
tossicodipendenze   sono  volti  ad  assicurare,  in  ogni  caso,  la
continuita'  dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario
dell'interessato.
  2.  I  dati  statistici  relativi  all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza,  rilevati  nell'ambito militare, vengono trasmessi
ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno.

	        
	      
                              Art. 112.
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1)
Servizio sostitutivo civile presso associazioni
                ed enti di assistenza socio-sanitaria
  1.  Gli  obiettori  di coscienza ammessi ai benefici della legge 15
dicembre  1972,  n.772,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
possono  chiedere  di  prestare  servizio  sostitutivo  civile presso
centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della
difesa   che   provvedono   all'assistenza  socio-sanitaria  ed  alla
riabilitazione  dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

	        
	      
TITOLO X
ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E
LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE
                            Art. 113 (26)
       (( Competenze delle regioni e delle province autonome.

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
disciplinano  l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze  nel rispetto dei principi di cui al presente testo
unico, ed in particolare dei seguenti principi:
    a)  le  attivita'  di prevenzione e di intervento contro l'uso di
sostanze  stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi
condizioni  di  parita'  dei  servizi  pubblici  per  l'assistenza ai
tossicodipendenti  e delle strutture private autorizzate dal Servizio
sanitario nazionale;
    b)  i  servizi  pubblici  per le tossicodipendenze e le strutture
private   che   esercitano   attivita'   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  nel  settore, devono essere in possesso dei requisiti
strutturali,   tecnologici,   organizzativi   e   funzionali  di  cui
all'articolo 116;
    c)  la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e
delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi
ed  alle  prestazioni  erogate dai servizi pubblici e dalle strutture
private accreditate;
    d)  ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private,
spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
    1)   analisi   delle   condizioni   cliniche,  socio-sanitarie  e
psicologiche   del   tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con  la
famiglia;
    2)  controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo
stato   di   tossicodipendenza   effettuati  da  strutture  pubbliche
accreditate per tali tipologie di accertamento;
    3)  individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo  alla  individuazione precoce di quelle correlate allo stato
di tossicodipendenza;
    4)   elaborazione,   attuazione   e   verifica  di  un  programma
terapeutico  e  socio-riabilitativo,  nel  rispetto della liberta' di
scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
    5)  progettazione  ed  esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e prevenzione. ))

	        
	      
                            Art. 114 (26)
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1)
               Compiti di assistenza degli enti locali

  1.   Nell'ambito  delle  funzioni  socio-assistenziali  di  propria
competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile
delle  associazioni  di  cui all'art. 115, perseguono, anche mediante
loro  consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o
a  mezzo  di  loro  associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o
riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti:
    a)  prevenzione  della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante  la  progettazione  e  realizzazione,  in  forma  diretta  o
indiretta, di interventi programmati:
    b)  rilevazione  ed  analisi,  anche  in  collaborazione  con  le
autorita'  scolastiche,  delle  cause  locali  di disagio familiare e
sociale   che   favoriscono   il  disadattamento  dei  giovani  e  la
dispersione scolastica;
    c)   reinserimento   scolastico,   lavorativo   e   sociale   del
tossicodipendente.
  ((  2.  Il  perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo'
essere  affidato  dai  comuni  e dalle comunita' montane o dalle loro
associazioni  alle  competenti aziende unita' sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116. ))

	        
	      
                            Art. 115 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
                           Enti ausiliari

  1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni,
i  servizi  pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art.
114  possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato
o  degli enti (( . . . )) di cui all'art. 116 che svolgono senza fine
di  lucro  la loro attivita' con finalita' di prevenzione del disagio
psico-sociale,  assistenza,  cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti  ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione
con  finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale
della  personalita', di formazione professionale e di orientamento al
lavoro.
  2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113
e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i
centri  medesimi  allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

	        
	      
                              Art. 116
         Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta
        dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle
                    strutture private. ((26a) ))

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
assicurano,  quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai sensi
dell'articolo  117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la
liberta'   di  scelta  di  ogni  singolo  utente  relativamente  alla
prevenzione,   cura  e  riabilitazione  delle  tossicodipendenze.  La
realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio di attivita' sanitaria e
socio-sanitaria    a   favore   di   soggetti   tossicodipendenti   o
alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo
8-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. ((26a) ))
  2.   L'autorizzazione   alla   specifica   attivita'  prescelta  e'
rilasciata   in   presenza   dei   seguenti   requisiti  minimi,  che
rappresentano  livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione:
    a)  personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di  associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli
12 e seguenti del codice civile;
    b)  disponibilita'  di  locali e attrezzature adeguate al tipo di
attivita' prescelta;
    c)  personale  dotato  di  comprovata  esperienza  nel settore di
attivita' prescelto;
    d)  presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure
professionali   del   medico   con  specializzazioni  attinenti  alle
patologie  correlate  alla  tossicodipendenza  o del medico formato e
perfezionato  in  materia  di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o
dello   psicologo   abilitato   all'esercizio  della  psicoterapia  e
dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia
quella di diagnosi della tossicodipendenza;
    e)  presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e
di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello
psicologo  e  delle  ulteriori  figure  richieste  per  la  specifica
attivita'  prescelta  di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
((26a) ))
  3.  Il  diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso
riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2.
  4.  Le  regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le
cause    che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla   revoca
dell'autorizzazione.
  5.  Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale
e  nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare  accordi  finalizzati  a
promuovere  e  supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi
istituiti   da   organizzazioni  italiane  in  paesi  esteri  per  il
trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
  6.  L'autorizzazione  con  indicazione delle attivita' prescelte e'
condizione  necessaria  oltre che per l'ammissione all'accreditamento
istituzionale  e  agli  accordi contrattuali di cui all'articolo 117,
per:
    a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
    b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
    c)  la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni
di  cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita'
per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.
  7.  Fino  al  rilascio  delle  autorizzazioni ai sensi del presente
articolo  sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi
regionali e provinciali.
  8.  Presso  il  Ministero  della giustizia e' tenuto l'elenco delle
strutture   private  autorizzate  e  convenzionate,  con  indicazione
dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco
e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
  9.  Per  le  finalita'  indicate  nel comma 1 dell'articolo 100 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le
province  autonome  di  cui  al  comma  1  sono  abilitate a ricevere
erogazioni  liberali  fatte  ai  sensi  del  comma 2, lettera a), del
suddetto  articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le
somme  percepite  tra  gli  enti  di  cui all'articolo 115, secondo i
programmi  da  questi  presentati  ed  i criteri predeterminati dalle
rispettive assemblee. ((26a) ))
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AGGIORNAMENTO (26a))
La  Corte  Costituzionale  con sentenza del 19 - 23 novembre 2007, n.
387   (in   G.U.   1°   s.s.   28/11/2007,   n.   46)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  4-quinquiesdecies  del
decreto-legge  30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire
la  sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali,
nonche'    la    funzionalita'   dell'Amministrazione   dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche  al  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza, di cui al
d.P.R.  9  ottobre  1990, n. 309), nel testo integrato dalla relativa
legge  di  conversione  21  febbraio  2006, n. 49, nella parte in cui
definisce  la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e   sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza), utilizzando la formula "Livelli
essenziali   relativi  alla  liberta'  di  scelta  dell'utente  e  ai
requisiti  per  l'autorizzazione  delle  strutture private", anziche'
"Liberta'  di  scelta  dell'utente  e  requisiti per l'autorizzazione
delle strutture private".
  Ha  inoltre  dichiarato  "l'illegittimita' costituzionale dell'art.
4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n.  272  del  2005,  nel testo
integrato  dalla  relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella
parte  in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del
1990,  limitatamente  alle  parole  "quale  livello  essenziale delle
prestazioni  ai  sensi  dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della   Costituzione";   "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n.  272  del  2005,  nel testo
integrato  dalla  relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella
parte  in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del
1990, limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali
ai   sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione";     "l'illegittimita'     costituzionale     dell'art.
4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n.  272  del  2005,  nel testo
integrato  dalla  relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella
parte  in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309
del   1990,  stabilisce  che  "Le  Regioni  e  le  Province  autonome
ripartiscono  le  somme  percepite  tra gli enti di cui all'art. 115,
secondo  i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee".

	        
	      
                            Art. 117 (26)
       (( Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali.

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  fissano  gli  ulteriori
specifici  requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari
per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento
istituzionale  per  lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura,
certificazione   attestante   lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di
alcooldipendenza,  recupero  e riabilitazione dei soggetti dipendenti
da   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  ai  sensi  dell'articolo
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni.
  2.  L'esercizio  delle  attivita'  di prevenzione, cura, recupero e
riabilitazione  dei  soggetti  dipendenti  da sostanze stupefacenti e
psicotrope,  con  oneri  a carico del Servizio sanitario nazionale e'
subordinato   alla   stipula   degli   accordi  contrattuali  di  cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni. ))

	        
	      
                              Art. 118.
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)
         Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze
                  presso le unita' sanitarie locali
  1.  In  attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi
sociali,  il  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per
gli  affari  sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,    determina   con   proprio   decreto   l'organico   e   le
caratteristiche   organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
  2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
     a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali
del     medico,    dello    psicologo,    dell'assistente    sociale,
dell'infermiere,  dell'educatore  professionale  e  di  comunita'  in
numero  necessario  a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di
riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
     b)  il  servizio  deve  svolgere un'attivita' nell'arco completo
delle  ventiquattro  ore e deve coordinare gli interventi relativi al
trattamento  della  sieropositivita'  nei tossicodipendenti, anche in
relazione  alle problematiche della sessualita', della procreazione e
della  gravidanza,  operando  anche  in collegamento con i consultori
familiari,  con  perticolare  riguardo alla trasmissione madre-figlio
della infezione da HIV.
  3.  Entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  del decreto di cui al
comma  1,  in  ogni  unita'  sanitaria  locale e' istituito almeno un
servizio  per  le  tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni
del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano
entro  il  termine  indicato,  il  presidente  della giunta regionale
nomina  un  commissario  ad  acta  il  quale  istituisce  il servizio
reperendo  il  personale  necessario  anche  in deroga alle normative
vigenti  sulle  assunzioni,  sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora  entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo
periodo  il  presidente  della  giunta  regionale  non  abbia  ancora
nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
del Ministro della sanita'.
  4.  Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per
le  tossicodipendenze,  valutato  per  la  fase  di  avvio in lire 30
miliardi  per  l'anno  1990  e in lire 240 miliardi e 600 milioni per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
     a)  per  l'anno  1990,  mediante  l'utilizzo  del corrispondente
importo  a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'art. 127;
     b)  per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote  del  Fondo  sanitario  nazionale vincolate allo scopo ai sensi
dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

	        
	      
                              Art. 119.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
         Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
  1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari
esteri,  in  base  alle  disposizioni  dell'art.  37  della  legge 23
dicembre  1978,  n.  833,  assicura,  tramite  convenzioni  o accordi
bilaterali  con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si
trovano  all'estero,  il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e
la  organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in
Italia   fornendo   apposita  comunicazione  alle  competenti  unita'
sanitarie locali per successivi interventi.

	        
	      
TITOLO XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI
E RIABILITATIVI
                         Art. 120 (11) (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
                   Terapia volontaria e anonimato

  ((  1.  Chiunque  fa  uso  di  sostanze  stupefacenti e di sostanze
psicotrope    puo'    chiedere    al   servizio   pubblico   per   le
tossicodipendenze  o  ad  una  struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo  116  e  specificamente per l'attivita' di diagnosi, di
cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  medesimo  articolo  di  essere
sottoposto  ad  accertamenti  diagnostici  e di eseguire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo. ))
  2.  Qualora  si  tratti  di  persona  minore  di eta' o incapace di
intendere  e  di  volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta,
oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su
di lui la potesta' parentale o la tutela.
  3.   Gli   interessati,   a  loro  richiesta,  possono  beneficiare
dell'anonimato  nei  rapporti con i servizi, i presidi e le strutture
((  delle  aziende  unita' )) sanitarie locali, (( e con le strutture
private  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  116  )) nonche' con i
medici,  gli  assistenti  sociali  e  tutto  il  personale  addetto o
dipendente.
  ((  4.  Gli  esercenti  la professione medica che assistono persone
dedite  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  e di sostanze psicotrope
possono,  in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico
per  le  tossicodipendenze  e  delle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116. ))
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
  6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda  sanitaria  non  contenga  le  generalita'  ne' altri dati che
valgano alla loro identificazione.
  ((  7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze
e  delle  strutture  private  autorizzate ai sensi dell'articolo 116,
salvo  l'obbligo  di  segnalare  all'autorita'  competente  tutte  le
violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene
detentive,  non  possono  essere  obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto   per  ragione  della  propria  professione,  ne'  davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi
si   applicano  le  disposizioni  dell'articolo  200  del  codice  di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle  disposizioni  dell'articolo 103 del codice di procedura penale
in quanto applicabili. ))
  8.  Ogni  regione  o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un
modello  unico  regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite
l'ordine  dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia,
ai  singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni
e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma.
  9.  Il  modello  di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di
codifica  atto  a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad
evitare duplicazioni di carteggio.

	        
	      
                              Art. 121.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
                  Segnalazioni al servizio pubblico
                      per le tossicodipendenze
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171)).
  2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento,  quando  venga a conoscenza di persone che facciano uso
di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
  3.  Il  servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di
cui  al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la
definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

	        
	      
                            Art. 122 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
     Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

  ((  1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private  autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari
accertamenti  e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un
medico  di  fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente  lo  consentano,  in collaborazione con i centri di
cui  all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta'
sociale  e  delle  associazioni  di  cui all'articolo 115, iniziative
volte  ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la
formazione   professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o  di
solidarieta'  sociale.  Nell'ambito  dei programmi terapeutici che lo
prevedono,  possono  adottare metodologie di disassuefazione, nonche'
trattamenti  psico-sociali  e farmacologici adeguati. Il servizio per
le  tossicodipendenze  controlla  l'attuazione del programma da parte
del tossicodipendente. ))
  2.  Il  programma (( viene )) formulato nel rispetto della dignita'
della  persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e
di  studio  ((  e  ))  delle  condizioni  di vita familiare e sociale
dell'assuntore.
  3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture (( private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 ))
o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
  ((  4.  Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture   private   autorizzate   ai   sensi  dell'articolo  116  e
specificamente  per  l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura  situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo. ))
  5.  Il  servizio  pubblico  per  le tossicodipendenze, destinatario
delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di
cui  all'art.  75,  comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti
dalla  data  di  ricezione  della  segnalazione  o  del provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

	        
	      
                          Art. 122-bis (26)
                      (( Verifiche e controlli.

  1.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui
delegato  in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati
trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta
annualmente  al  Parlamento  una  relazione sull'attivita' svolta dal
servizio   pubblico   per  le  tossicodipendenze  e  dalle  comunita'
terapeutiche,  con  particolare  riferimento ai programmi terapeutici
definiti  ed  effettivamente  eseguiti  dai  tossicodipendenti e all'
efficacia dei programmi medesimi. ))

	        
	      
                            Art. 123 (26)
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
 (( Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione
  della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari ))

  (( 1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli
90  e  94,  viene  trasmessa  dall'azienda  unita'  sanitaria  locale
competente   o   dalla   struttura   privata   autorizzata  ai  sensi
dell'articolo  116,  su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria,  una
relazione  secondo  modalita' definite con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro della giustizia, relativamente
alla  procedura  con  la  quale  e' stato accertato l'uso abituale di
sostanze  stupefacenti  o psicotrope, all'andamento del programma, al
comportamento  del  soggetto  e ai risultati conseguiti a seguito del
programma  stesso  e  della  sua eventuale ultimazione, in termini di
cessazione  di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle
tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.
  1-bis.  Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria
ogni  nuova  circostanza  suscettibile  di  rilievo  in  relazione al
provvedimento adottato. ))

	        
	      
                              Art. 124.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
                    Lavoratori tossicodipendenti
  1.   I   lavoratori   di   cui   viene   accertato   lo   stato  di
tossicodipendenza,   i   quali   intendono   accedere   ai  programmi
terapeutici  e  di  riabilitazione  presso  i  servizi sanitari delle
unita'      sanitarie     locali     o     di     altre     strutture
terapeutico-riabilitative  e  socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato  hanno  diritto  alla conservazione del posto di lavoro
per  il  tempo  in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e'
dovuta  all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per
un periodo non superiore a tre anni.
  2.  I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il
pubblico   impiego   possono  determinare  specifiche  modalita'  per
l'esercizio  della  facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole
disciplina   contrattuale,   l'assenza   di   lungo  periodo  per  il
trattamento   terapeutico-riabilitativo   e'   considerata,  ai  fini
normativi,   economici  e  previdenziali,  come  l'aspettativa  senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori,  familiari  di un tossicodipendente, possono a loro volta
essere  posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere
al  programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente
qualora   il   servizio   per  le  tossicodipendenze  ne  attesti  la
necessita'.
  3.  Per  la  sostituzione  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1 e'
consentito  il  ricorso  all'assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell'art.  1,  secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962,
n.  230.  Nell'ambito  del  pubblico  impiego  i  contratti  a  tempo
determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
  4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti che richiedono il
possesso  di  particolari  requisiti  psico-fisici e attitudinali per
l'accesso  all'impiego,  nonche'  quelle  che, per il personale delle
Forze  armate  e  di  polizia,  per quello che riveste la qualita' di
agente  di  pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti
previsti   dall'art.   2  della  legge  13  dicembre  1986,  n.  874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

	        
	      
                              Art. 125.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
            Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
  1.  Gli  appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori  destinati a
mansioni  che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la
salute  dei  terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
sono  sottoposti,  a  cura  di  strutture  pubbliche  nell'ambito del
Servizio  sanitario  nazionale  e  a  spese del datore del lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
  2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 determina anche la periodicita'
degli accertamenti e le relative modalita'.
  3.  In  caso  di  accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso  del  rapporto  di  lavoro  il datore di lavoro e' tenuto a far
cessare  il  lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta
rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
  4.  In  caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e
3,  il  datore  di  lavoro e' punito ((con l'arresto da due a quattro
mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni  a  lire  cinquanta
milioni.))

	        
	      
                              Art. 126.
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)
        Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
  1.  Durante  il periodo di affidamento di cui all'ar. 94 e all'art.
4-sexies  del  decreto-legge  22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21 giugno 1985, n. 297, il responsabile
della  comunita'  puo'  accompagnare o far accompagnare da persona di
sua  fiducia  il  tossicodipendente  fuori della comunita' in casi di
necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria
o   da   gravi   motivi  familiari  dandone  immediata  comunicazione
all'autorita' giudiziaria.

	        
	      
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
FINANZIAMENTO DI PROGETTI,
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
                              Art. 127
       Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale di cui
all'articolo  59,  comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
sede  di  ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell'ambito  della  quota  destinata al Fondo nazionale di intervento
per  la  lotta  alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei
progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze   e   dall'alcoldipendenza  correlata,  secondo  le
modalita'  stabilite  dal  presente  articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale  di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi
del  presente  comma  non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente,  salvo  in presenza di dati statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
  2.  La  quota  del  Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al
75  per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede
annualmente  con  decreto  del  Ministro  per la solidarieta' sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione  delle  tossicodipendenze,  sulla  base  dei dati raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
  3.  Le  province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane,
le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115
e  116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  b),  della  legge  8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e   al   recupero   dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
correlata  e  al  reinserimento  lavorativo dei tossicodipendenti, da
finanziare  a  valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
  4.  Le  regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni
rappresentative   degli  enti  ausiliari,  delle  organizzazioni  del
volontariato  e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come  previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
7  del  presente  articolo,  stabiliscono le modalita', i criteri e i
termini  per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per
la   erogazione  dei  finanziamenti,  dispongono  i  controlli  sulla
destinazione  dei  finanziamenti  assegnati  e prevedono strumenti di
verifica  dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare
riferimento  ai  progetti  volti  alla  riduzione del danno nei quali
siano   utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
altresi'  ad  inviare  una  relazione al Ministro per la solidarieta'
sociale  sugli  interventi  realizzati  ai  sensi  del presente testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
  5.  Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al  comma  1  e'  destinato al finanziamento dei progetti finalizzati
alla   prevenzione   e   al   recupero   dalle   tossicodipendenze  e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa  con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma
sono finalizzati:
    a)  alla  promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
    b)  alla  realizzazione  di  iniziative  di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
    c)  alla  elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
    d)   allo   sviluppo   di   iniziative   di   informazione  e  di
sensibilizzazione;
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza;
    f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
    g)  al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni centrali e
locali.
  6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese connesse ai
progetti  di  cui  al  comma  5  possono  essere  disposte  le visite
ispettive  previste  dall'articolo  65,  commi  5  e  6,  del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  7.  Con  atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei  Ministri,  su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale,
previo  parere  delle commissioni parlamentari competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281, e la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali  di  cui  all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
    a)   realizzazione   di  progetti  integrati  sul  territorio  di
prevenzione  primaria,  secondaria e terziaria, compresi quelli volti
alla  riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico
della persona;
    b)    promozione   di   progetti   personalizzati   adeguati   al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
    c)  diffusione  sul  territorio  di servizi sociali e sanitari di
primo  intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia
ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
    d)  individuazione  di  indicatori per la verifica della qualita'
degli   interventi   e   dei   risultati  relativi  al  recupero  dei
tossicodipendenti;
    e)  in  particolare,  trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche  sociali,  responsabili dei centri di ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
    f)  trasferimento  e  trasmissione  dei  dati  tra i soggetti che
operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
    g)  realizzazione  coordinata  di  programmi  e di progetti sulle
tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza  correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
    h) educazione alla salute.
  ((8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere   la   somministrazione   delle   sostanze  stupefacenti  o
psicotrope  incluse  nella  tabella  I di cui all'articolo 14 e delle
sostanze  non  inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso
dei    medicinali   oppioidi   prescrivibili,   purche'   i   dosaggi
somministrati   e  la  durata  del  trattamento  abbiano  l'esclusiva
finalita'  clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti a successivi
programmi riabilitativi.))
  9.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con il Ministro per la
solidarieta'  sociale,  promuove,  sentite  le competenti commissioni
parlamentari,  l'elaborazione  di  linee  guida  per  la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
  10.  Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno  finanziario  ad  adottare  i  provvedimenti di cui al comma 4 e
all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  11.   Per   l'esame   istruttorio  dei  progetti  presentati  dalle
amministrazioni  indicate  al  comma  5 e per l'attivita' di supporto
tecnicoscientifico   al   Comitato  nazionale  di  coordinamento  per
l'azione  antidroga,  e'  istituita,  con  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da
un  dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  designato  dal  Ministro per la solidarieta' sociale e
composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero
dalle       tossicodipendenze,       nei       seguenti      settori:
sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale,
sociologico,    riabilitativo,    pedagogico,   giuridico   e   della
comunicazione.   All'ufficio   di  segreteria  della  commissione  e'
preposto  un  funzionario  della  carriera  direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
  12.  L'organizzazione  e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento  per  l'azione  antidroga sono disciplinati con decreto
del    Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri.   L'attuazione
amministrativa  delle  decisioni  del  Comitato  e'  coordinata dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali  attraverso  un'apposita  conferenza  dei  dirigenti generali
delle  amministrazioni  interessate,  disciplinata  con  il  medesimo
decreto.
-----------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, conv. con legge 27 ottobre 1995, n.
436  ha  disposto  che  "  le  somme  iscritte  in  bilancio in conto
competenza  ed in conto residui ai sensi del presente articolo, comma
11 non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995."

	        
	      
                              Art. 128.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
                             Contributi
  1.  Per  la  costruzione,  l'ampliamento  o il recupero di immobili
destinati  a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  (CER),  integrato  per  tali
circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali,
puo'  concedere  agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto
capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
  2.  La  concessione  di  detto contributo, secondo le procedure dei
programmi  straordinari  attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo
comma,  lettera  q),  della  legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un
vincolo  decennale  di destinazione dell'immobile a sede di comunita'
terapeutica   residenziale  o  diurna  per  tossicodipendenti  ed  e'
subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
  3.  I  contributi  sono  ripartiti tra le regioni in proporzione al
numero  di  tossicodipendenti  assistiti sulla base delle rilevazioni
dell'Osservatorio  permanente  di  cui  all'art. 132 e, in ogni caso,
sono  destinati  in  percentuale  non  inferiore  al  40 per cento al
Mezzogiorno  a  norma  dell'art.  1 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle disponibilita' della
sezione  autonoma  della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi
dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

	        
	      
                              Art. 129.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
  1.  Agli  enti  locali,  alle  unita'  sanitarie locali e ai centri
privati  autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con
convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro
delle  finanze,  emanato  di  concerto con il Ministro per gli affari
sociali,  edifici,  strutture  e  aree  appartenenti  al demanio o al
patrimonio  dello  Stato,  al  fine  di destinarli a centri di cura e
recupero  di  tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case
di lavoro per i riabilitati.
  2.  Gli  enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere
di  ricostruzione,  restauro  e  manutenzione per l'adattamento delle
strutture  attingendo  ai  finanziamenti  di  cui  all'art. 128 e nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
  3.  Agli  enti  di  cui  al  comma  1  si applicano le disposizioni
dell'art.  1,  commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge 11 luglio
1986, n. 390.

	        
	      
                              Art. 130.
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)
             Concessione delle strutture degli enti locali
  1.  Le  regioni,  le  province autonome, gli enti locali, nonche' i
loro  enti  strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito
agli  enti  ausiliari  di  cui all'art. 115, anche se in possesso dei
soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116,
beni  immobili  di  loro  proprieta' con vincolo di destinazione alle
attivita'  di  prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo
dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
  2.  L'uso  e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la
durata,  stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del
bene  e  le  cause  di  risoluzione  del  rapporto,  e  disciplina le
modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al
bene,  anche  mediante  utilizzazione  dei contributi di cui all'art.
128.

	        
	      
                           Art. 131. (20)
                    (( (Relazione al Parlamento).
  1.  Il  Ministro  per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei
dati  allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno
di  ciascun  anno  una relazione al Parlamento sui dati relativi allo
stato  delle  tossicodipendenze  in  Italia,  sulle strategie e sugli
obiettivi  raggiunti,  sugli  indirizzi  che  saranno seguiti nonche'
sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno    delle    attivita'    di   prevenzione,   riabilitazione,
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti. ))

	        
	      
                           Art. 132. (20)
        (((Consulta degli esperti e degli operatori sociali).
  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
  2.  La  Consulta  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro  per la
solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e
gli  operatori  dei  servizi  pubblici  e  del  privato sociale ed e'
convocata  periodicamente  dallo stesso Ministro in seduta plenaria o
in  sessioni  di  lavoro  per  argomenti  al fine di esaminare temi e
problemi    connessi   alla   prevenzione   e   al   recupero   dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga.
  3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  400  milioni  annue,  sono  a  carico del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127. ))

	        
	      
                              Art. 133.
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter)
                Province autonome di Trento e Bolzano
  1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito
delle  proprie competenze, alle finalita' di cui all'art. 131 secondo
le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.

	        
	      
                              Art. 134.
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)
           Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
  1.  I  contributi  di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura
del  40  per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di
tossicodipendenti  che  abbiano completato il programma terapeutico e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
  2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche
e  dalle  cooperative  operanti  per  l'inserimento  lavorativo tanto
autonomamente  quanto  in  collaborazione  con  imprese  pubbliche  e
private  e  con  cooperative  e  con  il  concorso,  anche  in  veste
propositiva,  delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta
giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art.
134    un    parere    sulla    fattibilita'   e   sulla   congruita'
economico-finanziaria,  nonche'  sulla  validita'  del  progetto  con
riferimento  alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono
prevedere  una  prima  fase  di  formazione  del  personale e possono
realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
  3.  La  Commissione,  acquisito il parere del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, autorizza la realizzazione del progetto e
l'anticipazione dei fondi necessari.

	        
	      
                              Art. 135. (18)
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)
                        Programmi finalizzati
               alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
  1.  Il  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
della  sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi
finalizzati  alla  prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario,  al  recupero  e  al  successivo  reinserimento  dei
tossicodipendenti detenuti.
  2.  Il  Ministro  di  grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti
programmi,  anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite
convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i
detenuti in attesa di giudizio.
  3.  Il  Ministero  di  grazia  e giustizia dovra' attivare corsi di
addestramento  e  riqualificazione del personale dell'amministrazione
penitenziaria.
  4.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e'
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
((18))
------------------
AGGIORNAMENTO (18)
  Il  d.l.  28 agosto 1995, n. 359 conv. in legge 27 ottobre 1995, n.
436  ha  disposto  che  "  le  somme  iscritte  in  bilancio in conto
competenza  ed in conto residui ai sensi del presente articolo, comma
11 non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995."

	        
	      
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo II
ABROGAZIONI
                              Art. 136.
 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)
                             Abrogazioni
  1.  Sono  abrogati  la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione
dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli
articoli  447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto
con il presente testo unico.
  2.  Sono  abrogati  gli  articoli  2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83
della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
  3.  Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28
luglio  1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale.
                    Visto, il Ministro proponente
                           JERVOLINO RUSSO

	        
	      
                                                          ALLEGATO I
                         SOSTANZE CLASSIFICATE

                            CATEGORIA 1
=====================================================================
           Sostanza Denominazione NC Codice NC
                              (se diversa)


Efedrina 2939 40 10
Ergometrina 2939 60 10
Ergotamina 2939 60 30
Acido lisergico 2939 60 50
Fenil-2-propanone Fenilacetone 2914 30 10
Pseudoefedrina 2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico Acido-2-acetammidobenzoico 2924 29 50
3,4-Metilenodiossifenil
  2-propanone 2932 90 77
Isosafrolo (cis + trans) 2932 90 73
Piperonatle 2932 90 75
Safrolo 2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali

                            CATEGORIA 2
=====================================================================
           Sostanza Denominazione NC Codice NC
                              (se diversa)


Anidride acetica 2915 24 00
Acido antranilico 2922 49 50
Acido fenilacetico 2916 33 00
Piperidina 2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali

                            CATEGORIA 3
=====================================================================
           Sostanza Denominazione NC Codice NC
                              (se diversa)


Acetone (*) 2914 11 00
Etere etilico (*) Ossido di dietile 2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*) Butanone 2914 12 00
Toluena (*) 2902 30 10 (90) Permanganato di potassio (*) 2841 60 10
Acido solforico 2807 00 10
Acido cloridrico Cloruro di idrogeno 2806 10 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria,
tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi
in cui e' possibile la presenza di tali sali.

                                                          ALLEGATO II

                             DEFINIZIONI

  E'  operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di
 fabbricazione,   trasformazione,  commercio  o  distribuzione  nella
 Comunita'  di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre
 attivita'  connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze
 classificate.



                                                         ALLEGATO III

                   DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

   1.1.  I  documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico,
 documenti  amministrativi,  documenti di trasporto e altri documenti
 di   spedizione   devono   contenere  informazioni  sufficienti  che
 consentano di identificare con certezza quanto segue:
    -  il  nome  della  sostanza  classificata  e l'appartenenza alla
 categoria;
    -  il  quantitativo  ed  il  peso  della sostanza classificata e,
 qualora essa sia costituita da un miscuglio,
il  quantitativo  ed il peso del miscuglio, nonche' il quantitativo e
 il  peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria
 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
    -  il  nome  e  l'indirizzo del fornitore, del distributore e del
 destinatario.
   1.2.   La   documentazione   deve  comprendere  una  dichiarazione
 dell'acquirente   in  cui  e'  indicato  l'impiego  specifico  delle
 sostanze.
   2.  Dagli  obblighi  di  cui  ai  precedenti  punti 1.1, 1.2, sono
 escluse  le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria
 2  dell'allegato  I  qualora  i  quantitativi  non  superino  quelli
 sottoindicati:

                                                Valore
      Sostanza soglia
         -- --
Anidride acetica . . . . . . 20 litri
Acido antranilico e i suoi sali . . . . . . 1 kg
Acido fenilacetico e i suoi sali . . . . . . 1 kg
Piperidina e i suoi sali . . . . . . 0,5 kg

   3.  Gli  operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze
 di  cui  alle  categorie  1  e  2  dell'allegato  I prima della loro
 immissione  in  commercio.  Le etichette devono contenere il nome di
 tali  sostanze  quale  figura nell'allegato I. Gli operatori possono
 apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.
   4.  Gli  operatori  devono conservare la documentazione necessaria
 concernente  la  loro  attivita'  al fine di comprovare l'osservanza
 degli obblighi di cui al punto 1.
   5.  La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata
 per  un  periodo  non  inferiore  a tre anni, a decorrere dalla fine
 dell'anno  civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate
 al  punto  1,  ed  essere messa immediatamente a disposizione per un
 eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti.
  Allegato III-bis (articoli 41 e 43)
  Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate
  Buprenorfina
  Codeina
  Diidrocodeina
  Fentanyl
  Idrocodone
  Idromorfone
  Metadone
  Morfina
  Ossicodone
  Ossimorfone.


(( ---->   Parte di provvedimento in formato grafico    <---- ))

	        
	      

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