Testo Unico sulle spese di giustizia

Raccolta Normativa

TESTO UNICO SULLE SPESE DI GIUSTIZIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.


Edizione aprile 2020
Vedi anche: 
- La tabella semplificata dei diritti di copia degli atti giudiziari
- Il Contributo unificato
- Il testo vigente del T.U. su Normattiva
- Il testo storico in multivigenza (cliccando la lettera "a" accanto a ogni articolo si visualizzano i diversi aggiornamenti)

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
Oggetto e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTI gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;

UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:



- articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma si e' chiarita la finalita';

- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico, e si e' preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;

- articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al processo civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;

- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;

- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;

- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste e' stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;

- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici e' stato raccordato con la riforma della dirigenza;

- articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' gia' contenuta nella normativa originaria;

- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non e' stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa originaria e' riferito solo ai primi.



Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' necessaria;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;



E M A N A il seguente decreto:



ART. 1 (L)

(Oggetto)



1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

ART. 2 (L)

(Ambito di applicazione)


1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo

penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario

sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

ART. 3 (R)

(Definizioni)


1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed

espressamente indicato:

a) "magistrato" e' il giudice o il pubblico ministero, anche

onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

b) "magistrato professionale" e' il magistrato che ha uno stabile

rapporto di servizio con l'amministrazione;

c) "magistrato onorario" e' il giudice di pace, il giudice

onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;

d) "giudice popolare" e' il componente non togato nei collegi di

assise;

e) "esperto" e' il componente privato dell'ufficio giudiziario

minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;

f) "ufficio giudiziario" e' l'ufficio del magistrato competente

secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;

g) "ufficio" e' l'apparato della pubblica amministrazione

strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;

h) "ufficio finanziario" e' l'ufficio dell'amministrazione

finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;

i) "funzionario addetto all'ufficio" e' la persona che svolge la

funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;

l) "ufficiale giudiziario" e' la persona che svolge la funzione

secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);

m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini

delle spettanze degli ufficiali giudiziari, e' la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;

n) "ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente

tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio puo' nominare a norma di legge;

o) "processo" e' qualunque procedimento contenzioso o non

contenzioso di natura giurisdizionale;

p) "processo penale" e' il procedimento o processo penale e penale

militare;

q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito"

e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;

r) "annotazione" e' l'attivita' su supporto cartaceo o informatico

per riportare il dato nei registri;

s) "prenotazione a debito" e' l'annotazione a futura memoria di

una voce di spesa, per la quale non vi e' pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;

t) "anticipazione" e' il pagamento di una voce di spesa che,

ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, e' recuperabile;

u) "sanzione pecuniaria processuale" e' la somma dovuta sulla base

delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;

v) "sanzione amministrativa pecuniaria" e' la sanzione pecuniaria,

anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle societa' e dalle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

z) "concessionario" e' il soggetto incaricato ai sensi

dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L)

(Anticipazione delle spese)


1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad

eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato,

l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico. .bil;

ART. 5 (L)

(Spese ripetibili e non ripetibili)


1. Sono spese ripetibili:

a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;

b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;

c) le spese e le indennita' per i testimoni;

d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; ((ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;))

e) le indennita' di custodia;

f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;

g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;

h) le spese straordinarie;

i) le spese di mantenimento dei detenuti;

i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

2. Sono spese non ripetibili:

a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;

b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

ART. 6 (L)

(Remissione del debito)


1. Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito

per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.

2. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per

le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata

dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.

ART. 7 (R)

(Rogatorie all'estero)


1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di

procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
contabile e tributario

ART. 8 (L)

(Onere delle spese)


1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che

compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le

spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

PARTE II
VOCI DI SPESA

Titolo I
((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario))

ART. 9 (L)

(Contributo unificato)


1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, (( . . . )) nel processo amministrativo ((e nel processo tributario)) , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

((1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.))

((27))


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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Art. 10 (L)

Esenzioni


1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 ((, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)). (27)

2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile. (27)

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. (26) (27)


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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto che, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione, fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha introdotto il comma 6-bis al presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

ART. 11 (L)

(Prenotazione a debito del contributo unificato)


1. Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti

dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla

prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei

confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e,

nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della

parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12 (L)

(Azione civile nel processo penale)


1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e'

soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo

la condanna generica del responsabile.

2. Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al

pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il

contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in

base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di

valore di cui all'articolo 13.

Art. 13 (L)

Importi


1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; (27)

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, (27)

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; (27)

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile; (27)

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;(27)

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; (27)

g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (27)

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione. (30)

1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. (31)

1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. (34)

((1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30)). ((40))

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.

2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno. (27)

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'. (27)

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. (27)

5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 851. (27)

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f).

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.800; (34)

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; (34)

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (27) (34)

6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. (27)


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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 14) che "A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10".

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AGGIORNAMENTO (30)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 28, comma 3, lettera a)) che "La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e' stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (34)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Nel modificare il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 29) che "Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione".

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 14 (L)

Obbligo di pagamento


1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (40)

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del ((comma 2)) dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (27)

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste.


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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Art. 15 (R)

(( (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). ))


((1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione

della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e

della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo

risultante dalla stessa e' diverso dal corrispondente scaglione di

valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresi', alla verifica di cui al

comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda

idonea a modificare il valore della causa.))

Art. 16 (L)

Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato


1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

((1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, e' notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, e' depositata presso l'ufficio.))

ART. 17 (L)

(Variazione degli importi)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi

dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli

importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto

conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero,

del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni

precedenti.

ART. 18 (L)

(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)


1. Agli atti e provvedimenti del processo penale ((, con la sola esclusione dei certificati penali,)) non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo tributario , soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. (27)

2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1. (32)


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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 6, comma 5-duodecies) che "L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonche' le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplina sull'imposta di bollo".

Art. 18-bis

(( (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) ))


((1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, e' dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita e' disposta in piu' lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione e' adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli
ufficiali giudiziari

Capo I
Disposizioni generali

ART. 19 (R)

(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli

ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i

diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali

giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

ART. 20 (L)

(Indennita' di trasferta)


1. L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta

per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede

l'ufficiale giudiziario.

2. L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione

dell'atto.

3. L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli

26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione,

accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto

dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 21 (R)

(Calcolo delle distanze)


1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini

dell'indennita' di trasferta si deve tener conto della piu' breve

fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove

l'atto deve essere eseguito.

2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune

dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su

parametri obiettivi e comprovabili.

ART. 22 (R)

(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)


1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa

alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento

e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli

articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della

notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui e' inserita.

Capo II
Notificazioni nel processo penale

Sezione I
Norme generali

ART. 23 (L)

(Diritti)


1. Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico,

di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli

atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

ART. 24 (L)

(Indennita' di trasferta)


1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo,

spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la

notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di

cinquecento metri.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 25 (L)

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69))

ART. 26 (L)

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)


1. L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33,

compresa la maggiorazione per l'urgenza.

2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di

dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e'

corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro

1,22.

3. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le

spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 27 (L)

(Notificazioni a richiesta delle parti)


1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i

diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione,

relativi agli atti richiesti.

2. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in

misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e
tributario

Sezione I
Norme generali

ART. 28 (L)

(Contestualita' di trasferte)


1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su

richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella

medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta,

ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale

disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla

stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, ne'

quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi,

ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un

luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

ART. 29 (L)

(Diritti)


1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale

giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta

eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 (L)

(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)


1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di ((euro 27)), eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto;

il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

ART. 31 (L)

(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)


1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto

dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle

indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.

2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 32 (L)

(Notificazioni a richiesta delle parti)


1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i

diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione

relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo

unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito

dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli

cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico

dell'erario.

ART. 33 (L)

(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)


1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti

contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le

indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali

giudiziari sono assorbiti.

2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una

distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di

trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.

3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti

contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta

o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti

sono prenotati a debito.

4. Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di

trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza

superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita'

di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai

diritti.

ART. 34 (L)

(Importo dei diritti)


1. Il diritto unico e' dovuto nella seguente misura:


a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;

c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

ART. 35 (L)

(Importo dell'indennita' di trasferta)


1. L'indennita' di trasferta e' stabilita' nella seguente

misura:

a) fino a sei chilometri: euro 1,22;

b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;

c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;

d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei

chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso

successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro

0,65.

ART. 36 (L)

(Maggiorazioni per l'urgenza)


1. I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della

meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di

pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.

2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione

spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura

stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior

indennita'.

3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno

o in quello successivo.

4. La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo

per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione

di legge o per volonta' delle parti.

Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L)

(Diritto di esecuzione)


1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto

che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di

protesto, e' dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico

nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46:

euro 2,58;

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro

516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro

2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

ART. 38 (L)

(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)


1. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e'

dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella

misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

Titolo III
Spese di spedizione

ART. 39 (R)

(Spese di spedizione)


1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la

comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di

documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le

imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti

secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni

sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni a

livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :

a) i compensi, anche forfettizzati;

b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei

compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40 (L)

(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.

1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.

((1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge
il processo penale e civile

ART. 41 (L)

(Trasferte di magistrati professionali e onorari)


1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori

dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari

hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta

secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti

statali.

ART. 42 (L)

(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)


1. Se il dibattimento e' tenuto in luogo diverso da quello di

normale convocazione della corte, i magistrati professionali di

corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle

spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme

che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 43 (L)

(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di

polizia giudiziaria)


1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori

dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche'

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi

direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di

viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che

disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 44 (L)

(Trasferte degli ufficiali giudiziari)


1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o

l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in

aggiunta alle spese di viaggio e all'indennita' di trasferta

secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti

statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi

degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della

Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a

euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti,

in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali

assiste.

Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L)

(Indennita' per testimoni residenti)


1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di

residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio

presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non

residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non

oltre due chilometri e mezzo.

2. Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al

giorno.

ART. 46 (L)

(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)


1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di

viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di

seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo

della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di

viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il

servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata

impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni

giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta

solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria

residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di

ritorno.

ART. 47 (L)

(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)


1. Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni

quattordici.

2. Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e

46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni

quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge

5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano

testimoni.

ART. 48 (L)

(Testimoni dipendenti pubblici)


1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti

inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di

cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza

dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta

dall'amministrazione di appartenenza.

Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario

ART. 49 (L)

(Elenco delle spettanze)


1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario,

l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il

rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

ART. 50 (L)

(Misura degli onorari)


1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e'

stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23

agosto 1988, n. 400.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe

professionali esistenti, eventualmente concernenti materie

analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il

compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore

successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero

massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite

per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.

ART. 51 (L)

(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e

variabili)


1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve

tener conto elle difficolta', della completezza e del pregio della

prestazione fornita.

2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino

al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza

dell'adempimento con decreto motivato.

ART. 52 (L)

(Aumento e riduzione degli onorari)


1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e

difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non e' completata nel termine

originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti

sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per

gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla

scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti ((di un

terzo)).

ART. 53 (L)

(Incarichi collegiali)


1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di

ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello

spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno

degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato

dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e

per intero l'incarico affidatogli.

ART. 54 (L)

(Adeguamento periodico degli onorari)


1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e'

adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata

dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con

decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 55 (L)

(Indennita' e spese di viaggio)


1. Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il

trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e'

equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E'

fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante

all'incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa

documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe

sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari

sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L)

(Spese per l'adempimento dell'incarico)


1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota

specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e

allegare la corrispondente documentazione.

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal

rimborso quelle non necessarie.

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad

avvalersi di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale

rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e'

determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di

cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico

affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

ART. 57 (R)

(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del

magistrato)


1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli

ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di

viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Titolo VIII
Indennita' di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario

ART. 58 (L)

(Indennita' di custodia)


1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di

beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei

soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di

beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro

giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e

la conservazione.

2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe

contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in

via residuale, secondo gli usi locali.

3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se

indispensabili per la specifica conservazione del bene.

ART. 59 (L)

(Tabelle delle tariffe vigenti)


1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,

commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le

tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.

2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti,

eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la

natura pubblicistica dell'incarico.

3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali

dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.

Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e
civile

ART. 60 (R)

(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del

magistrato nel processo penale e civile)


1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di

pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale

e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le

imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti

secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni

sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni al

livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati;

b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei

compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel
processo penale e amministrativo

ART. 61 (R)

(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la,

demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei

luoghi)


1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti

ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e

di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i

provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture

tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico

ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando

reputa piu' oneroso, sulla base di valutazioni oggettive,

l'intervento delle prime.

ART. 62 (R)

(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)


1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della

giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il

Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per

l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della

difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle

spese, nonche' gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni

contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero

delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

ART. 63 (R)

(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in

pristino dei luoghi)


1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui e'

affidato l'incarico e' determinato utilizzando come parametro di

riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e

impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle

Regioni.

2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative

del Ministero della difesa e' quello risultante ai sensi della

convenzione di cui all'articolo 62.

Titolo XI
Indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli
esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

ART. 64 (L)


(Indennita' dei magistrati onorari)


1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.

((54))


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AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

ART. 65 (L)

(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)


1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per

ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L'indennita' e' aumentata a euro 51,65 giornaliere per le

prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta

udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici

popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza

diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro

funzioni.

3. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale,

rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro

funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3,

comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi

aumenti.

4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di

assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di

residenza spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta

nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di

tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme

che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' comparso

in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le

spese di cui ai commi 1, 2 e 4.

ART. 66 (L)

(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di

appello per i minori)


1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di

appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i

giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 67 (L)

Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza


1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il

trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi

l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della

legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei

primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del

Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze.

2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino

servizio fuori della loro residenza spettano ((le spese e

l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 4,)), riferite ai

magistrati di tribunale.

ART. 68 (L)

(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)


1. Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni

udienza, l'indennita' di euro 1,55.

2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da

quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e

le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti

statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo

unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

ART. 69 (L)

(Spese escluse)


1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

a) la sepoltura dei detenuti;

b) la traduzione dei detenuti;

c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone

decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;

d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che

servono al processo.

ART. 70 (L)

(Spese straordinarie)


1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente

testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede,

il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui

agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo

utilizzera' prezzari analoghi. Il decreto di pagamento e'

disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L)

(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,

ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)


1. Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e

ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per

trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si

svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le

spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda

degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi

degli articoli 165 e 168.

2. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi

cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle

operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento

dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento

giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di

atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e

indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.

3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere

incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla

ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

ART. 72 (R)

(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)


1. L'indennita' di custodia e' liquidata su domanda del custode,

successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorita'

competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati

acconti sulle somme dovute.

Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
amministrativo

ART. 73 (R)

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)


1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)

((2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione)).

((Titolo XIV-bis
Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale))

Art. 73-bis (L)

(Termini per la richiesta di registrazione).


1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta ((entro trenta giorni)) dal passaggio in giudicato.

((1-bis. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater dell'articolo 73)).

Art. 73-ter (L)

(( (Procedura per la registrazione degli atti

giudiziari). ))


((1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario e'

curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice

dell'esecuzione)).

PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 74 (L)

(Istituzione del patrocinio)


1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa

del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona

offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile,

responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena

pecuniaria.

2. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile,

amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria

giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le

sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

ART. 75 (L)


(Ambito di applicabilita)


1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

((2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell'arresto eseguito in conformita' del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche' nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche' assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.))

Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio

Art. 76 (L)

Condizioni per l'ammissione


1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.(7a) (17) (34a) (42) (46) (57)

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo ((, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)), ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilita' genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

(56)


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AGGIORNAMENTO (7a)

Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato in euro 9.723,84."

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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, e' aggiornato in euro 10.628,16."

--------------

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".

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AGGIORNAMENTO (34a)

Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33."

--------------

AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, e' aggiornato in euro 11.369,24".

--------------

AGGIORNAMENTO (46)

Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41".

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AGGIORNAMENTO (56)

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata»".

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AGGIORNAMENTO (57)

Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.493,82".

ART. 77 (L)

(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)


1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione

alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel

biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della

giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze.

Capo III
Istanza per l'ammissione al patrocinio

ART. 78 (L)

(Istanza per l'ammissione)


1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate

nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in

ogni stato e grado del processo.

2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di

inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore,

ovvero con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 79 (L)

(Contenuto dell'istanza)


1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di

inammissibilita', contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del

processo cui si riferisce, se gia' pendente;

b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia

anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte

dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o),

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste

per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito

complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le

modalita' indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia

definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito,

verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla

scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione

dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di

variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non

appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una

certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la

veridicita' di quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio

dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via

anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita'

dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare

la veridicita' di quanto in essa indicato.

Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte

ART. 80 (L)

(( (Nomina del difensore) ))


((1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore

scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il

patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli

dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il

magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato

davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le

sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la

Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i

consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo

dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore

iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese

dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi

1 e 2.))

ART. 81 (L)

(( (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato) ))


((1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello

Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in

possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio

dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti

e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo

tra processi civili, penali, amministrativi, contabili,

tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento

irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale

e' stata disposta una sanzione disciplinare superiore

all'avvertimento.

4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e'

pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel

territorio di ciascuna provincia. ))

ART. 82 (L)

(Onorario e spese del difensore)


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati

dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la

tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino

superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti

relative ad onorari, diritti ed indennita', ((. . .)) tenuto conto

della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza

degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della

persona difesa.

2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia

iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte

d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente

a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il

processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta

previste dalla tariffa professionale.

3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle

parti, compreso il pubblico ministero.

ART. 83 (L)

(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente

tecnico di parte)


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.

2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.

3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

((3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta)).

ART. 84 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)


1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore,

all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e'

ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

ART. 85 (L)

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)


1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente

tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio

assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli

previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario e' nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito

disciplinare professionale.

Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato

ART. 86 (L)

(Recupero delle somme da parte dello Stato)


1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno

dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla

revoca del provvedimento di ammissione.

Capo VI
Norme finali

ART. 87 (L)

(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)


1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello

Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001,

n. 134.

ART. 88 (L)

(Controlli da parte della Guardia di finanza)


1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di

finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio

a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri

selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli

intermediari finanziari.

ART. 89 (L)

(Norme di attuazione)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III

del presente testo unico.

Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
processo penale

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 90 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)


1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e'

assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello

Stato.

Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 91 (L)


(Esclusione dal patrocinio)


1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:

a) per ((...)) il condannato ((con sentenza definitiva)) di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.

ART. 92 (L)

(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)


1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il

coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati

dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno

dei familiari conviventi.

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio

Art. 93 (L)

Presentazione dell'istanza al magistrato competente


1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal

difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del

magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte

di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato

che ha emesso il provvedimento impugnato.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)).

3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in

stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in

un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura

penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno

ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di

procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata,

all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

ART. 94 (L)

(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad

accertare la veridicita)


1. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione

richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena

di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di

certificazione da parte dell'interessato.

2. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione

richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati

non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di

inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di

certificazione.

3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea

e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza,

in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito

in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare,

prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta,

entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal

difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.

ART. 95 (L)

(Sanzioni)


1. La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di

certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle

comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e

d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la

multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal

fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al

patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia

retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme

corrisposte dallo Stato.

Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione

Art. 96 (L)

Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio


1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata

presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione ((. . .)) il

magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che

ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di

cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette

l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua

della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1,

lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al

beneficio e' subordinata.

2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per

ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli

articoli 76 e 92, tenuto conto ((delle risultanze del casellario

giudiziale,)) del tenore di vita, delle condizioni personali e

familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A

tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere

l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla

Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti

dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale,

ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di

prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla

direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale

antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al

tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle

attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti,

che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da

richiedere alla Guardia di finanza.

4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini

previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di

cui ai commi 2 e 3.

ART. 97 (L)

(Provvedimenti adottabili dal magistrato)


1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede

o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene

depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore

di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso

all'interessato.

2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel

processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se

l'interessato e' presente all'udienza.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e'

detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione

domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la

notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma

dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

ART. 98 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi

all'ammissione)


1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e

della documentazione allegate, nonche' del decreto di ammissione al

patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che

procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza

territoriale e' situato l'ufficio del predetto magistrato.

2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del

reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei

dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e puo'

disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione

della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale

dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.

3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso,

l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi

dell'articolo 112.

ART. 99 (L)

(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)


1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente

rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre

ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi

dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al

presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato

che ha emesso il decreto di rigetto.

2. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte

nel relativo processo.

3. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di

avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione

monocratica.

4. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci

giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede,

all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti

giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per

violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del

provvedimento.

Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte

ART. 100 (L)

(Nomina di un secondo difensore)


1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7

gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo'

nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al

processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a

distanza.

ART. 101 (L)

(( (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore) ))


((1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo'

nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione

difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato,

residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il

magistrato competente per il fatto per cui si procede.

2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al

comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di

corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non

sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle

tariffe professionali.))

Art. 102 (L)

Nomina del consulente tecnico di parte


1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente

tecnico di parte residente nel distretto di corte di appello nel

quale pende il processo.

2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo'

essere scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello

nel quale pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le

spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe

professionali. ((11))

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AGGIORNAMENTO (11)

La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno-6 luglio 2007, n.

254 (in G.U. 1a s.s. 11/7/2007, n. 27) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio

2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui

non prevede la possibilita', per lo straniero ammesso al patrocinio

a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare

un proprio interprete".

ART. 103 (L)

(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di

ufficio)


1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore

d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia

giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in

materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di

retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se

non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.

ART. 104 (L)

(Compenso dell'investigatore privato)


1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte

ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai

sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi

dell'articolo 84.

ART. 105 (L)

(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini

preliminari)


1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al

difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di

parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e'

esercitata.

ART. 106 (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al

consulente tecnico di parte)


1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e'

liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.

2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le

consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento

dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

ART. 106-bis (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato).


1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

(39) ((53))


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AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 luglio - 24 settembre 2015, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 30/9/2015, n. 39), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

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AGGIORNAMENTO (53)

La Corte Costituzioanle, con sentenza 5 -13 luglio 2017, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dicgiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002".

Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 107 (L)

(Effetti dell'ammissione)


1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono

gratuite, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando

sono necessarie per l'esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati,

agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le

trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla

sede nella quale si svolge;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione

per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o

di parte;

d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le

spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad

ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a

investigatori privati autorizzati;

e) l'indennita' di custodia;

f) l'onorario e le spese agli avvocati;

g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei

provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.

ART. 108 (L)

(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del

danno nel processo penale)


1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione

di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli

effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e' a

carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a) il contributo unificato;

b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta

d'ufficio;

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1,

lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16,

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.

347.

ART. 109 (L)

(Decorrenza degli effetti)


1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata

presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo

atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di

presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni

successivi.

ART. 110 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)

1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa,

nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione

dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o

l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il

querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne

dispone il pagamento in favore dello Stato.

2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il

magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento

del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause

diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non

ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore

dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.

3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di

risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non

ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte

civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore

dello Stato.

ART. 111 (L)

(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)


1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei

confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al

patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e

comma 2.

Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio

Art. 112 (L)

Revoca del decreto di ammissione


1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:

a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d),

l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni

dei limiti di reddito;

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79,

comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate

in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia

stata prodotta la certificazione dell'autorita' consolare;

((d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente

presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni

dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza,

originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui

agli articoli 76 e 92.))

2. Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche

all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96,

commi 2 e 3.

3. Competente a provvedere e' il magistrato che procede al

momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in

cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di

cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

4. Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le

modalita' indicate nell'articolo 97.

Art. 113 (L)

Ricorso avverso il decreto di revoca


((1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai

sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato

puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo,

entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.))

ART. 114 (L)

(Effetti della revoca)


1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle

lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto,

rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la

comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data

in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del

giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo

94, comma 3.

2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del

decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.

Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
spese dello Stato prevista per il processo penale

Art. 115 (L)

Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona

ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. ((Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.))

Art. 115-bis (L)


(( (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). ))


((1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti e' emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perche' il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche' all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata)).

ART. 116 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono

liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che

la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

ART. 117 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della

persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei

confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.

ART. 118 (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del

minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento,

l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei

confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I
Istituzione del patrocinio

ART. 119 (L)

(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)


1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e'

assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.

ART. 120 (L)

(Ambito di applicabilita)


1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovarsi

dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 121 (L)

(Esclusione dal patrocinio)


1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione

di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio

ART. 122 (L)

(Contenuto integrativo dell'istanza)


1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni

in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

ART. 123 (L)

(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)


1. Per la presentazione o integrazione, a pena di

inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.

ART. 124 (L)

(Organo competente a ricevere l'istanza)


1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal

difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui

ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

ART. 125 (L)

(Sanzioni)


1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al

patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di

chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio

ART. 126 (L)

(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)


1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata

o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie

o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.

3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile

l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

ART. 127 (L)

(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)


1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il

magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni,

indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di

prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.

4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per

l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte

ART. 128 (L)

(Obbligo a carico del difensore)


1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la

dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile.

L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

ART. 129 (L)

(Nomina del consulente tecnico di parte)


1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente

tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

ART. 130 (L)

(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)


1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.

ART. 130-bis (L)

(( (Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte). ))


((1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' dichiarata inammissibile, al difensore non e' liquidato alcun compenso.

1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse.

2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.))

Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio

ART. 131 (L)

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)


1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; (27)

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile; (27)

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro. ((65))

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a


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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (65)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno - 1 ottobre 2019, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 02/10/2019, n. 40) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale ell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennita' dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non e' possibile la ripetizione», anziche' direttamente anticipati dall'erario".

ART. 132 (R)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e'

chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito per la meta' o per la quota di compensazione ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; e' pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

ART. 133 (L)

(Pagamento in favore dello Stato)


1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non

ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

ART. 134 (L)

(Recupero delle spese)


1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la

vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e

anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le

parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.

Ogni patto contrario e' nullo.

4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o

l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del

codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

ART. 135 (L)

(Norme particolari per alcuni processi)


1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di

morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e

immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio

ART. 136 (L)

(Revoca del provvedimento di ammissione)


1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle

condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio

provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle

modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel
processo tributario

ART. 137 (L)

(Ambito temporale di applicabilita)


1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il

patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.

ART. 138 (L)

(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)


1. Presso ogni commissione tributaria e' costituita una

commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

ART. 139 (L)

(Funzioni della commissione)


1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136

attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno

l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.

ART. 140 (L)

(Nomina del difensore)


1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto

ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 141 (L)

(Onorario e spese del difensore)


1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai

sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.

Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
spese dello Stato prevista nel titolo IV

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)


1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del

cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .

ART. 143 (L)

(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)


1. Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. ((64))

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.

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AGGIORNAMENTO (64)

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

ART. 144 (L)

(Processo in cui e' parte un fallimento)


1. Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del

giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

ART. 145 (L)

(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)


1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal

pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e

curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei

tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI

Titolo I
Procedura fallimentare

ART. 146 (L)

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza

dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1,

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi

dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

c) il contributo unificato;

d) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli

ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e

ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;

d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti

dell'autorita' giudiziaria. ((7))

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena

vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in

G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari"

al curatore."

ART. 147 (L)

(( (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). ))


((1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.))

((61))


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AGGIORNAMENTO (61)

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 366, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Titolo II
Eredita' giacente attivata d'ufficio

ART. 148 (L)

(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)


1. Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio

alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli

ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;

b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad

appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;

c) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti

dell'autorita' giudiziaria.

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico

dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di
vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati

ART. 149 (R)

(Raccordo)


1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro

penale e' regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.

Art. 150 (L)

(( (Restituzione di beni sequestrati). ))


((1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal

magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo;

e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.

2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate

le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute

dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.

4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente

diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.))

Art. 151 (L)

(( (Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari). ))


((1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in

custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.

2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose

sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.

3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i

beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.

4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per

dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.

5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al

magistrato che ne dispone la distruzione.

6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di

qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.

7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla

cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.))

ART. 152 (R)

(Vendita)


1. La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a

cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o

di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata

disposta la confisca.

ART. 153 (R)

(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)


1. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla

vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari.

2. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con

decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

Art. 154 (L)

(( (Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). ))


((1. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se

nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.

2. Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle

ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.

3. Se l'avente diritto alla restituzione di somme o di valori

sequestrati e' ignoto o irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza e' passata in giudicato o il provvedimento e' divenuto definitivo.))

Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni
confiscati

ART. 155 (L)

(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)


1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro

penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato;

b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall'erario:

a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli

ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennita' di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti

dell'autorita' giudiziaria.

ART. 156 (R)

(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)


1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di

beni confiscati sono:

a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli

ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;

b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;

c) l'indennita' di custodia;

d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei

provvedimenti del magistrato.

Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 157 (R)

(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)


1. In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del

processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.

Titolo V
Processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica

ART. 158 (L)

(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)


1. Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:

((a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario)); ((27))

b) l'imposta di bollo nel processo contabile (( . . . )); ((27))

c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.


-------------

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

ART. 159 (R)

(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)


1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e'

chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza e' prenotata a debito, per la meta', o per la quota di compensazione, ed e' pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione e' chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza e' pagata per intero dalla stessa parte.

PARTE V
REGISTRI

ART. 160 (L)

(Funzioni sottoposte ad annotazioni)


1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da

recuperare e le successive vicende devono essere annotati.

ART. 161 (R)

(Elenco registri)


1. Presso gli uffici che svolgono le relative funzioni sono tenuti

i seguenti registri:

a) registro delle spese pagate dall'erario;

b) registro delle spese prenotate a debito;

c) registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende

del credito.

ART. 162 (R)

(Attivita' dell'ufficio)


1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese

pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.

ART. 163 (R)

(Determinazione dei modelli dei registri)


1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i modelli dei registri.

ART. 164 (R)

(Rinvio)


1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli

articoli da 1 a 12 , da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.

PARTE VI
PAGAMENTO

Titolo I
Titoli di pagamento delle spese

Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165 (L)

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo

unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

ART. 166 (L)

(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)


1. Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le

spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.

ART. 167 (L)

(Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)


1. Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario

agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.

Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato

ART. 168 (L)

(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)


1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

ART. 168-bis (L)

(( (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime).


1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.

3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170. ))

ART. 169 (L)

(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)


1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle

strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.

2. Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al

beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

ART. 170 (L)

(Opposizione al decreto di pagamento)


((1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((29))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))

---------------- 

AGGIORNAMENTO (29)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

ART. 171 (R)

(Effetti del decreto di pagamento)


1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce

titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

Capo III
Responsabilita'

ART. 172 (L)

(Responsabilita)


1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili

delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.

Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario

Capo I
Soggetti abilitati e modalita' di pagamento

ART. 173 (L)

(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)


1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal

concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.

2. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti

dall'articolo 174.

ART. 174 (R)

(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)


1. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale a richiesta del

beneficiario.

2. Il pagamento e' sempre eseguito dall'ufficio postale se nel

Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

ART. 175 (R)

(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)


1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo

esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento e' quello territorialmente piu' vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

ART. 176 (R)

(Modalita' di pagamento)


1. Il pagamento e' effettuato in via ordinaria mediante

accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore puo' chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.

2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal

beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o

postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

ART. 177 (R)

(Modello di pagamento)


1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che

dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti

dati:

a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate

dall'erario;

b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se

persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;

c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto

all'imposta sul valore aggiunto;

d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare,

dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;

e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di

conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;

f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il

conto corrente e' intestato a soggetto diverso dal beneficiario;

g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto

diverso dal beneficiario;

h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e

la sottoscrizione del funzionario addetto.

2. Il modello di pagamento e' conforme agli allegati n. 2 e n. 3

del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.

3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di

pagamento, il modello e' trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonche' al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

ART. 178 (R)

(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)


1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio

acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi e' soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

2. La fattura puo' essere emessa con imposta sul valore aggiunto

(IVA) ad esigibilita' differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

ART. 179 (R)

(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)


1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarita'

formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o piu' di essi.

2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che

richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.

3. Se non e' possibile eseguire il pagamento in contanti per

inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.

ART. 180 (R)

(Adempimenti dell'ufficio postale)


1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato

alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire

l'accreditamento sul conto corrente postale, ne da' comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

ART. 181 (R)

(Adempimenti del concessionario)


1. Se l'accreditamento non puo' essere eseguito per mancanza o

insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.

2. Nel caso di piu' accreditamenti relativi allo stesso pagamento

il concessionario ha diritto ad un solo compenso.

3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei

beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui e' pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.

4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i

pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.

5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al

proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

ART. 182 (R)

(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)


1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a.

compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.

2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i

pagamenti, contiene i seguenti dati:

a) i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;

b) i mancati accreditamenti, specificando se gia' risultano come

pagamenti nei prospetti precedenti;

c) i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di

decadenza;

d) la sottoscrizione del funzionario addetto.

3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in

corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.

4. Il prospetto riepilogativo e' trasmesso, entro il dieci di

ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.

5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del

concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

ART. 183 (R)

(Regolazione e rimborso dei pagamenti)


1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza

tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarita', anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.

2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di

ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.

3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei

pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.

4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei

pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilita' speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.

5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e

dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

ART. 184 (R)

(Versamento di ritenute e di imposte)


1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle

ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonche' il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

ART. 185 (R)

(Aperture di credito)


1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei

pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonche' secondo le modalita' previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla

competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

ART. 186 (R)

(Funzionari delegati)


1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di

funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

ART. 187 (R)

(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)


1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilita'

del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.

2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilita' del

concessionario o dell'ufficio postale sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora gia' comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

ART. 188 (L)

(Compensi ai concessionari)


1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un

compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.

2. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

ART. 189 (R)

(Compensi a Poste Italiane S.p.a)


1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti

effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai

pagamenti effettuati dal 1999;

b) le modalita' e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;

c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

Capo VI
Pagamenti con modalita' telematica

ART. 190 (R)

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di

concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I
((Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario))

ART. 191 (L)

(Determinazione delle modalita' di pagamento)


1. Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le

modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 192 (( (L) ))

(( (Modalita' di pagamento).))


((1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante:

a) versamento ai concessionari;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

((50))

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

ART. 193 (R)

(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)


1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori

bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:

a) i compensi spettanti agli intermediari;

b) le modalita' operative del versamento e del riversamento delle

somme;

c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194,

comma 3;

d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza

degli obblighi convenzionali.

ART. 194 (R)

(Ricevuta di versamento)


1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:

a) l'ufficio giudiziario adito;

b) le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;

c) le generalita' delle altre parti.

2. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per

esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

3. Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di

monopolio e di valori bollati, la ricevuta e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

4. Il contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o

su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno e' apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.

5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il

contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul

relativo registro del ruolo generale.

ART. 195 (R)

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche'
delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile

ART. 196 (L)

(Determinazione delle modalita' di pagamento)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari ./tteso;

ART. 197 (L)

(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a

notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)


1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale

giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.

2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della

raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la

preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

ART. 198 (R)

(Determinazione delle regole tecniche telematiche)


1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle

notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e
consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

ART. 199 (L)

(Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)


1. Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e

consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

PARTE VII
RISCOSSIONE

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicabilita'

ART. 200 (L)

(Applicabilita' della procedura nel processo penale)


1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le

spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 201 (L)

(Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)


1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le

spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 202 (L)

(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)


1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le

somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.

ART. 203 (R)

(Esclusione della procedura per alcuni processi)


1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di

cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.

Capo II
Principi per il processo penale

ART. 204 (R)

(Recupero delle spese)


1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle

spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si

procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.

3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e

460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.

ART. 205 (L)

( ((Recupero intero, forfettizzato e per quota)) )


((1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono

recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero

con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessita' delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )).

2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96

del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del

recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni anno.

((2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le spese per

la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarieta'.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro

prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarieta'.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di

cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale e' stato disposto il sequestro conservativo)).

ART. 206 (R)

(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)


1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi

previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e
tributario

ART. 207 (R)

(Recupero delle spese)


1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a

spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

Capo IV
Definizioni

ART. 208 (R)

(Ufficio competente)


((1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle

norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' cosi' individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario

e' quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento e' passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento e' divenuto definitivo;

b) per il processo penale e' quello presso il giudice

dell'esecuzione. (L)))

2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.

ART. 209 (R)

(Ufficio competente per le spese di mantenimento)


1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della

gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato e' stato ristretto.

ART. 210 (R)

(Discarico automatico)


1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del

credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Titolo II
((Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario))

Capo I
Adempimento spontaneo

ART. 211 (R)

(Quantificazione dell'importo dovuto)


1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresi', corregge

eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. ((12))

----------------

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma

372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente

articolo."

ART. 212 (R)

(Invito al pagamento)


1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da

cui sorge l'obbligo ((. . . )), l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita'

del provvedimento da cui sorge l'obbligo, ((. . .)), l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.

3. Nell'invito e' fissato il termine di un mese per il pagamento

ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.(12)

----------------

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma

372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente

articolo."

Capo II
Riscossione mediante ruolo

ART. 213 (R)

(Iscrizione a ruolo)


1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il

termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.((12))

----------------

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma

372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente

articolo."

ART. 214 (R)

(Trasmissione di notizie)


1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta

al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

ART. 215 (R)

(Sospensione amministrativa della riscossione)


1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26

febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

ART. 216 (R)

(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure

esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)


1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26,

del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.

Capo III
Disposizioni comuni a piu' fasi della riscossione

ART. 217 (R)

(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)


1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli

importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.

ART. 218 (R)

(Dilazione o rateizzazione del credito)


1. Se il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al

primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.

2. Se il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a

ruolo, la riscossione mediante ruolo e' sospesa e al primo inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.

Capo IV
Annullamento del credito

ART. 219 (R)

(Annullamento per irreperibilita)


1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita

ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.

ART. 220 (R)

(Annullamento per insussistenza)


1. In tutti i casi in cui il credito e' estinto legalmente,

l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. Se il credito e' gia' iscritto a ruolo e' discaricato

automaticamente.

Capo V
Comunicazioni per reati finanziari

ART. 221 (R)

(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)


1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.

Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato

ART. 222 (L)

(Adempimento spontaneo)


1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di

versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.

ART. 223 (L)

(Riscossione mediante ruolo)


1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto

dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

ART. 224 (L)

(Riscossione coattiva)


1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata

mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

ART. 225 (L)

(Esenzioni)


1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a

procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

ART. 226 (L)

(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)


1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa

e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

ART. 227 (L)

(Concessionari)


1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui

concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.

((Titolo II-bis
Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale

Capo I
riscossione mediante ruolo))

ART. 227-bis (L)

(( (Quantificazione dell'importo dovuto). ))


((1. La quantificazione dell'importo dovuto e' effettuata secondo

quanto disposto dall'articolo 211. Ad essa provvede l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa.))

ART. 227-ter (L)

(( (Riscossione mediante ruolo).


1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della

sentenza o dalla data in cui e' divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la societa' Equitalia Giustizia Spa procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a

mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.))

Art. 227-quater (L)

(( (Norme applicabili). ))


((1. Alle attivita' previste dal presente titolo si applicano gli

articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220)).

Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
e sanzioni pecuniarie processuali

Capo I
Estinzione legale

ART. 228 (L)

(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)


1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento,

gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a

quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.

ART. 229 (R)

(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)


1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.

Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo

ART. 230 (L)

(Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)


1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento,

gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a

quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.

ART. 231 (R)

(Reiscrizione a ruolo)


1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Capo III
Dilazione e rateizzazione

ART. 232 (L)

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)


1. Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione

dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro

un mese dalla presentazione.

3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade

automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.

5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e

l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

ART. 233 (R)

(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)


1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono

individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.

Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario
per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo

ART. 234 (R)

(Riscossione delle spese)


1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.

Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie

ART. 235 (L)

(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)


1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene

pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si

riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.

3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette

gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.

ART. 236 (L)

(Pene pecuniarie rateizzate)


1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi

dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.

2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle

singole rate.

3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.

4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade

automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.

ART. 237 (L)

(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)


1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la

conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso.

ART. 238 (L)

(Conversione delle pene pecuniarie)


1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata gia' disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura, e il concessionario e' automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.

4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.

5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.

6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

ART. 238-bis (L)

(( (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).))


((1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perche' attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresi', il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attivita' esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilita' di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilita' di esazione.

5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del debitore, puo' disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilita' del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attivita' di competenza sullo stesso articolo di ruolo.

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne da' comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si e' gia' provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime)).

ART. 239 (R)

(Comunicazioni)


1. Il magistrato competente per il processo di conversione

comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 240 (L)

(Dilazione e rateizzazione del pagamento)


1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle

sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.

ART. 241 (L)

(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)


1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni

amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

ART. 242 (R)

(Raccordo)


1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si

applicano gli articoli 231 e 234.

Titolo VI
Riversamento del riscosso

ART. 243 (R)

(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)


1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per

cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennita' di trasferta prenotate a debito((. . .)).

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono

stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5

e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.

1229.

ART. 244 (R)

(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)


1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni

legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

ART. 245 (L)

(Privilegi)


1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti

diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

ART. 246 (R)

(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)


1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti

recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono

stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Titolo VII
Riscossione del contributo unificato

ART. 247 (R)

(Ufficio competente)


1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia,

l'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione e' quello presso il magistrato dove e' depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

Art. 248 (R)

Invito al pagamento


1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

((2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.))

3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalita' per il pagamento ed e' richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

ART. 249 (R)

(Norme applicabili)


1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli

articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2;

213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230;

231; 234.

PARTE VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E
TRIBUTARIO

Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e
tributario

ART. 250 (R)

(Esclusione del diritto di certificato)


1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si

applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.

Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo

Capo I
Disposizioni generali

ART. 251 (R)

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio

che emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.

Capo II
Diritto di copia

ART. 252 (L)

(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)


1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza

impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Articolo 253 (R)

(Determinazione dell'importo e pagamento)


1. L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono

determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile

Capo I
Disposizioni generali

ART. 254 (R)

(Imposta di bollo)


1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo

relative al processo contabile.

ART. 255 (R)

(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)


1. Nel processo contabile di responsabilita' e di conto le spese

relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

ART. 256 (R)

(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)


1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che

emette l'ordine di pagamento delle spese e' individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.

Capo II
Tassa fissa

ART. 257(L)

(Tassa fissa)


1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le

domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico

ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

ART. 258 (R)

(Modalita' di pagamento)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196,

il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante

il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.

3. Le modalita' di pagamento stabilite con il regolamento di cui

all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato

ART. 259 (L)

(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)


1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione

dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.

Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario

Capo I
Disposizioni generali

ART. 260 (R)

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111)) ((27))


-------------

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

ART. 261 (R)

(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)


1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la

disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.

Capo II
Diritto di copia

ART. 262 (L)

(Diritto di copia)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40,

nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.

ART. 263 (L)

(Esenzione)


1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.

((1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico)).

ART. 264 (R)

(Modalita' di pagamento)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196,

il pagamento e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.

2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante

timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.

PARTE IX
NORME TRANSITORIE

Titolo I
Voci di spesa

Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 265 (L)

(Contributo unificato)


1. Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o

per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.

2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia'

pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale

della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.

4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di

cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i

diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.

6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001,

n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.

7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato

depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e
contabile

ART. 266 (R)

(Raccordo)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40

si applicano le norme di questo capo.

ART. 267 (L)

(Diritto di copia senza certificazione di conformita)


1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di

conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

ART. 268 (L)

(Diritto di copia autentica)


1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

((1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

ART. 269 (L)

(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)


1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

((1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.))

ART. 270 (L)

(Copia urgente su supporto cartaceo)


1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo,

senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.

ART. 271 (L)

(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)


1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di

copia sono ridotti alla meta'.

ART. 272 (L)

(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)


1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, e' triplicato.

2. Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente

dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale

ART. 273 (L)

(Diritto di certificato)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10; (15) (40a) (45) ((58))

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.(15) (40a) (45) ((58))

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AGGIORNAMENTO (15)

Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54".

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AGGIORNAMENTO (40a)

Il Decreto 10 marzo 2014 (in G.U. 18/04/2014, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 3,68".

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AGGIORNAMENTO (45)

Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 30/06/2015, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, e' aggiornato in euro 3,84".

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AGGIORNAMENTO (58)

Il Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26/07/2018, n. 172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,87".

Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato

ART. 274 (L)

(Adeguamento periodico degli importi)


1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di

certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
Ausiliari del magistrato

ART. 275 (R)

(Onorari degli ausiliari del magistrato)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50,

la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

Capo VI
Indennita' di custodia

ART. 276 (R)

(Determinazione dell'indennita' di custodia)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59,

l'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equita', e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi

ART. 277 (R)

(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)


1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista

dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari

ART. 278 (R)

(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)


1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione

telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.

Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato

ART. 279 (L)

(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)


1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile,

amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

Titolo III
Registri

ART. 280 (R)

(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)


1. Nel fascicolo processuale e' tenuto un foglio delle notizie ai

fini del recupero del credito.

2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese

pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia e'

determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terra' piu' il foglio delle notizie.

4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono

corredati da rubrica alfabetica.

ART. 281 (R)

(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)


1. I crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica alla data di

entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

ART. 282 (R)

(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)


1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i

registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

Titolo IV
Pagamento

Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni

ART. 283 (R)

(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)


1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo

39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'ufficio postale.

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche'
delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
civile

ART. 284 (R)

(Raccordo)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196,

si applicano le norme che seguono.

ART. 285 (R)

(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di

certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)


1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato,

nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e' effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.

2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio

nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.

3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la

marca si applica sull'originale o sull'istanza.

4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a

secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

ART. 286 (R)

(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)


1. Per la copia su compact disk il diritto e' corrisposto con le

modalita' previste per il pagamento del contributo unificato.

Titolo V
Riscossione

Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato

ART. 287 (R)

(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)


1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228,

per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

ART. 288 (L)

(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)


1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e

dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.

2. L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla

variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi

ART. 289 (L)

(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)


1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza

complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

ART. 290 (R)

(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)


1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15

novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono

individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

ART. 291(L)

(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)


1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza

complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.

2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura

percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 292 (R)

Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari


1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15

novembre 1973, n. 734, ((le somme di cui all'articolo 291)) sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle

finanze sono individuate le modalita' e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

ART. 293 (L)

(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)


1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque

pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.

ART. 294 (L)

(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)


1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e

successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

ART. 295 (L)

(Rinvio per la copertura finanziaria)


1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme

della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.

ART. 296 (L)

(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)


1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni

primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.

2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono

essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

ART. 297 (R)

(Non applicabilita' di norme)


1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26

del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

ART. 298 (L)

(Norme che restano abrogate)


1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano

comunque abrogate le seguenti disposizioni:


- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;

l'articolo 245, gia' espressamente, dall'allegato B, della legge 19

marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, gia'

espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da

378 a 383 e da 389 a 396, gia' espressamente, dall'articolo 31, del

regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo,

terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma

primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, gia'

espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923,

n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, gia' espressamente, dalla

legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, gia'

espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;

- la legge 20 luglio 1922, n. 995, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, gia' espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla

legge 15 aprile 1961, n. 291;

- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza

dal 1 luglio 2002;

- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;

- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;

- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, gia' espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n.

99;

- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre

1973, n. 734;

- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n.

342;

- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, gia' espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre

2001, n. 448;

- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n.

734;

- la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;

- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n.

342;

- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134,

con decorrenza dal 1 luglio 2002;

- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gia' espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388;

- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.

Art. 299 (L)

Abrogazioni di norme primarie


1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono

abrogate le seguenti disposizioni:

- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi

dell'articolo 298;

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi

dell'articolo 298;

- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;

- la legge 8 agosto 1895, n. 556;

- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

- la legge 19 marzo 1911, n. 201;

- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;

- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;

- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;

- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo

298;

- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;

- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;

- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.

835;

- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;

- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);

- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a

43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della

legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1,

limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria

e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4,

limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti

correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o

ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo

comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge

7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole

da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi

terzo, quarto e sesto;

- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149),

limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi

previsti dalla legge";

- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;

- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;

- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse

da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;

- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e

dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;

- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che

risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella

allegata;

- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;

- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;

- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;

- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;

- l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319;

- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito

dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come

sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14;

132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991,

n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo,

dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come

modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240;

136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962,

n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito

dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140,

primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio

del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo

8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145;

- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;

- la legge 13 luglio 1965, n. 836;

- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;

- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato

dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205,

limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo

materiale di riproduzione";

- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;

- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214:

gli articoli 28 e 29;

((- della legge 26 luglio 1975, n. 354: l'articolo 56,)) l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente

alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo

70, nono comma;

- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;

- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;

- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;

- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;

- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;

- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:

l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole

"ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267" e l'articolo 61, primo comma;

- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

- del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664,

comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2,

limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa

penale"; 695;

- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo

10, comma 2;

- la legge 8 marzo 1989, n. 89;

- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come

modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60;

l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6

marzo 2001, n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3,

limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli

181; 182; 199 e 200;

- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;

- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,

come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n.

45;

- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo

38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25

comma 2";

- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla

parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;

- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle

allegate;

- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal

decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;

- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al

gratuito patrocinio a spese dello Stato e";

- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con

modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come

modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come

sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con

modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come

modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con

modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come

modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con

modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis,

introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con

modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come

modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8,

come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito

con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come

sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con

modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1,

allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28,

convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;

- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;

- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10

maggio 2002, n. 91;

- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;

- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;

- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

ART. 300 (L)

(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)


1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73,

comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,

n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".

3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.

214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".

6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica

e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito

dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."

Art. 301 (R)

Abrogazioni di norme secondarie


1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono

abrogate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non

pubblicato in G.U.;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale),

non pubblicato in G.U.;

- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;

- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;

- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;

- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;

- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;

- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;

- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;

- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;

- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;

- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;

- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11

maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;

- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990,

n. 327;

- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;

- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "((dall'articolo

160 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli

22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice

civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,

dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329,

dall'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;))";

l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29)

registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario

nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di

ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali

di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41)

registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42)

registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti

persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48)

registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3:

numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41",

"42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle

cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla

prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di

giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese

concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi

alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";

- il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11

dicembre 2001, n. 466;

- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

Art. 302 (L)

Entrata in vigore


1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.


TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO

DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA



=====================================================================
|     ARTICOLATO DEL TESTO UNICO     |    RIFERIMENTO PREVIGENTE    |


|applicazione)                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 3 (R) (Definizioni)        |                              |

|spese)                              |di procedura penale           |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articoli 1 e 4, regio decreto |
|                                    |n. 2701/1865 e articoli 1 e 2,|
|                                    |regio decreto n. 1071/1931,   |
|Articolo 5 (L) (Spese ripetibili e  |come modificato dal regio     |
|non ripetibili)                     |decreto n. 1493/1938          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 6 (L) (Remissione del      |Articolo 56, della legge 26   |
|debito)                             |luglio 1975, n. 354           |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 7 (R) (Rogatorie           |                              |
|all'estero)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 90, codice di        |
|Articolo 8 (L) (Onere delle spese)  |procedura civile              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 2, della    |
|                                    |legge n. 488/1999, come       |
|Articolo 9 (L) (Contributo          |modificato dalla legge n.     |
|unificato)                          |342/2000                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 5, terzo    |
|                                    |periodo, e comma 8, della     |
|                                    |legge n. 488/99, come         |
|                                    |sostituito dal decreto-legge  |
|                                    |11 marzo 2002, n. 28,         |
|                                    |convertito con modificazioni  |
|                                    |in legge 10 maggio 2002, n.   |
|                                    |91; Tabella 1, allegata alla  |
|                                    |l. n. 488/99, come modificata |
|                                    |dal decreto-legge 11 marzo    |
|                                    |2002, n. 28, convertito con   |
|                                    |modificazioni in legge 10     |
|                                    |maggio 2002, n. 91, comma 1,  |
|                                    |lett. a) e comma 5 bis,       |
|                                    |secondo periodo; articolo 5   |
|                                    |bis, della legge 24 marzo     |
|                                    |2001, n. 89, introdotto dal   |
|                                    |decreto-legge 11 marzo 2002,  |
|                                    |n. 28, convertito con         |
|                                    |modificazioni in legge 10     |
|Articolo 10 (L) (Esenzioni)         |maggio 2002, n. 91            |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9 comma 7, della     |
|                                    |legge n. 488/1999; articolo 9,|
|                                    |comma 4, ultima parte, della  |
|                                    |legge n. 488/1999, come       |
|                                    |modificato dal decreto legge  |
|                                    |11 marzo 2002, n. 28,         |
|Articolo 11 (L) (Prenotazione a     |convertito in legge 10 maggio |
|debito del contributo unificato)    |2002, n. 91                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 4, della    |
|                                    |legge n. 488/1999, come       |
|                                    |modificato dal decreto-legge  |
|                                    |11 marzo 2002, n. 28,         |
|Articolo 12 (L) (Azione civile nel  |convertito in legge 10 maggio |
|processo penale)                    |2002, n. 91                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 5, ultimo   |
|                                    |periodo, della legge n.       |
|                                    |488/99, come modificato dal   |
|                                    |decreto-legge 11 marzo 2002,  |
|                                    |n. 28, convertito con         |
|                                    |modificazioni in legge 10     |
|                                    |maggio 2002, n. 91; tabella 1 |
|                                    |allegata alla l. n. 488/99,   |
|                                    |commi 1, eccetto lett. a), 2, |
|                                    |3, 3 bis, 4, 4 bis, 5, 5 bis, |
|                                    |eccetto il secondo periodo, e |
|                                    |5 ter, come modificata dal    |
|                                    |decreto-legge 11 marzo 2002,  |
|                                    |n. 28, convertito con         |
|                                    |modificazioni in legge 10     |
|Articolo 13 (L) (Importi)           |maggio 2002, n. 91            |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 3 e comma 5,|
|                                    |della legge n. 488/99, come   |
|                                    |rispettivamente sostituito e  |
|                                    |modificato dal decreto-legge  |
|                                    |11 marzo 2002, n. 28,         |
|Articolo 14 (L) (Obbligo di         |convertito in legge 10 maggio |
|pagamento)                          |2002, n. 91                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 5, ultimo   |
|                                    |periodo, e comma 5 bis, della |
|                                    |legge n. 488/99, come         |
|                                    |modificata dal decretolegge 11|
|Articolo 15 (R) (Controllo in ordine|marzo 2002, n. 28, convertito |
|al pagamento del contributo         |con modificazioni in legge 10 |
|unificato)                          |maggio 2002, n. 91            |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 5 bis, legge|
|                                    |n. 488/1999, come modificata  |
|Articolo 16 (L) (Omesso o           |dal decreto-legge 11 marzo    |
|insufficiente pagamento del         |2002, n. 28, convertito in    |
|contributo unificato)               |legge 10 maggio 2002, n. 91   |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 17 (L) (Variazione degli   |Articolo 9, comma 6, della    |
|importi)                            |legge n. 488/1999             |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 1, legge n. |
|                                    |488/1999, come sostituito dal |
|Articolo 18 (L) (Non applicabilita' |decreto-legge 11 marzo 2002,  |
|dell'imposta di bollo nel processo  |n. 28, convertito con         |
|penale e nei processi in cui e'     |modificazioni in legge 10     |
|dovuto il contributo unificato)     |maggio 2002, n. 91            |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 19 (R) (Spese di           |                              |
|spedizione, diritti e indennita' di |                              |
|trasferta degli ufficiali           |                              |
|giudiziari)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo142 e articolo 133,   |
|                                    |come modificato dall'articolo |
|                                    |1, legge n. 407/1984, del     |
|Articolo 20 (L) (Indennita' di      |decreto del Presidente della  |
|trasferta)                          |Repubblica n. 1229/1959       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 134 del decreto del  |
|Articolo 21 (R) (Calcolo delle      |Presidente della Repubblica n.|
|distanze)                           |1229/1959                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 22 (R) (Equiparazioni alla |                              |
|notifica a richiesta d'ufficio)     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 128 e articolo 142,  |
|                                    |comma 2, del decreto del      |
|                                    |Presidente della Repubblica n.|
|Articolo 23 (L) (Diritti)           |1229/1959                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 142, comma 8, del    |
|Articolo 24 (L) (Indennita' di      |decreto del Presidente della  |
|trasferta)                          |Repubblica n. 1229/1959       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 142, commi 2 e 3, del|
|Articolo 25 (L) (Importo dei        |decreto del Presidente della  |
|diritti)                            |Repubblica n. 1229 del 1959   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 142, commi da 6 a 8, |
|                                    |del decreto del Presidente    |
|                                    |della Repubblica n. 1229 del  |
|Articolo 26 (L) Indennita' di       |1959) - importi aumentati dal |
|trasferta e spese di spedizione)    |D.P.R. n. 601/1996            |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 141, comma 1;        |
|                                    |articolo 128 - richiamato     |
|                                    |dall'art. 142, comma 4;       |
|                                    |articolo 133 - richiamato     |
|                                    |dall'art. 142, comma 6, del   |
|Articolo 27 (L) (Notificazioni a    |decreto del Presidente della  |
|richiesta delle parti)              |Repubblica n.1229 del 1959    |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 135, comma 1, del    |
|Articolo 28 (L) (Contestualita' di  |decreto del Presidente della  |
|trasferte)                          |Repubblica n. 1229 del 1959   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 128, del decreto del |
|                                    |Presidente della Repubblica n.|
|                                    |1229 del 1959 e deroga        |
|                                    |prevista dall'articolo 6,     |
|Articolo 29 (L) (Diritti)           |della legge n. 59 del 1979    |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, della legge n.    |
|                                    |59/1979 e relativa tabella;   |
|                                    |articolo 134 comma 7, del     |
|                                    |regio decreto 18 dicembre 1941|
|                                    |n. 1368 e successive          |
|Articolo 30 (L) (Anticipazioni      |modificazioni - disposizioni  |
|forfettarie dai privati all'erario  |di attuazione del codice di   |
|nel processo civile)                |procedura civile              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 31 (L) (Indennita' di      |Articolo 6, comma 1, della    |
|trasferta e spese di spedizione)    |legge n. 59/1979              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 141, comma 1, del    |
|Articolo 32 (L) (Notificazioni a    |decreto del Presidente della  |
|richiesta delle parti)              |Repubblica n. 1229/1959       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 33 (L) (Trasferte per la   |Articolo 143, commi 1 e 2, e  |
|notifica e l'esecuzione di atti a   |articolo 135, comma 2, del    |
|richiesta di parte ammessa al       |decreto del Presidente della  |
|patrocinio a spese dello Stato)     |Repubblica n. 1229 del 1959   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 128, del decreto del |
|Articolo 34 (L) (Importo dei        |Presidente della Repubblica n.|
|diritti)                            |1229 del 1959                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 133, del decreto del |
|                                    |Presidente della Repubblica n.|
|                                    |1229 del 1959 - Importi       |
|                                    |aumentati dal decreto del     |
|Articolo 35 (L) (Importo            |Presidente della Repubblica 17|
|dell'indennita' di trasferta)       |ottobre 1996, n. 601          |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 136, del decreto del |
|Articolo 36 (L) (Maggiorazioni per  |Presidente della Repubblica n.|
|l'urgenza)                          |1229 del 1959                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 129, del decreto del |
|Articolo 37 (L) (Diritto di         |Presidente della Repubblica n.|
|esecuzione)                         |1229 del 1959                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 133, comma 2, del    |
|Articolo 38 (L) (Indennita' di      |decreto del Presidente della  |
|trasferta per atti di esecuzione)   |Repubblica n. 1229 del 1959   |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 39 (R) (Spese di           |                              |
|spedizione)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 40 (L) (Determinazione di  |Articolo 3 bis, della legge n.|
|nuovi supporti e degli importi)     |525 del 1996                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articoli da 40 a 45 e articolo|
|                                    |49, del regio decreto n.      |
|Articolo 41 (L) (Trasferte di       |2701/1865 e art. 27, del regio|
|magistrati professionali e onorari) |decreto n. 1042/1923          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 42 (L) (Trasferte di       |                              |
|magistrati professionali di corte di|Articolo 1, n. 11, del regio  |
|assise)                             |decreto n. 2701/1865          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 43 (L) (Trasferte di       |Articoli da 40 a 45 e articolo|
|appartenenti all'ufficio, di        |49, regio decreto n.          |
|ufficiali ed agenti di polizia      |2701/1865; articolo 27, del   |
|giudiziaria)                        |regio decreto n. 1042/1923    |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 132, del decreto del |
|Articolo 44 (L) (Trasferte degli    |Presidente della Repubblica n.|
|ufficiali giudiziari)               |1229 del 1959                 |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, del regio decreto |
|Articolo 45 (L) (Indennita' per     |n. 1043 del 1923 e articolo 1,|
|testimoni residenti)                |della legge n. 836 del 1965   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articoli 2, 3 e 6, del regio  |
|Articolo 46 (L) (Spese di viaggio e |decreto n. 1043 del 1923 e    |
|indennita' per testimoni non        |articolo 2, della legge n. 836|
|residenti)                          |del 1965                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 47 (L) (Testimoni minori e |                              |
|accompagnatori di testimoni minori o|Articolo 1 e articolo 4, regio|
|invalidi)                           |decreto n. 1043/1923          |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 5, regio decreto n.  |
|Articolo 48 (L) (Testimoni          |1043/1923 e articolo 11, regio|
|dipendenti pubblici)                |decreto n. 2701/1865          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 49 (L) (Elenco delle       |Articoli 1, 2, 3, 4, della    |
|spettanze)                          |legge n. 319/1980             |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 50 (L) (Misura degli       |Articolo 2 e articolo 4, della|
|onorari)                            |legge n. 319 del 1980         |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 51 (L) (Determinazione     |                              |
|degli onorari variabili e aumento di|Articolo 2, commi 2 e 3, della|
|quelli fissi e variabili)           |legge n. 319/1980             |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 52 (L) (Aumento e riduzione|Articoli 5 e 8, della legge n.|
|degli onorari)                      |319/1980                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 53 (L) (Incarichi          |Articolo 6, della legge n.    |
|collegiali)                         |319/1980                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 54 (L) (Adeguamento        |Articolo 10, della legge n.   |
|periodico degli onorari)            |319/1980                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 55 (L) (Indennita' e spese |Articolo 9, della legge n.    |
|di viaggio)                         |319/1980                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 56 (L) (Spese per          |Articolo 7, della legge n.    |
|l'adempimento dell'incarico)        |319/1980                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 57 (R) (Equiparazione del  |                              |
|commissario ad acta agli ausiliari  |                              |
|del magistrato)                     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articoli 102, 103, 104 e 105, |
|                                    |del regio decreto n. 2701 del |
|Articolo 58 (L) (Indennita' di      |1865 e articolo 5, della legge|
|custodia)                           |n. 836 del 1965               |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 59 (L) (Tabelle delle      |                              |
|tariffe vigenti)                    |Articolo 2, legge n. 319/1980 |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 60 (R) (Convenzioni per le |                              |
|spese di pubblicazione dei          |                              |
|provvedimenti del magistrato nel    |                              |
|processo penale e civile)           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 61 (R) (Esecuzione di      |                              |
|sentenze recanti ordine di, o aventi|                              |
|ad oggetto la, demolizione di opere |                              |
|abusive e di riduzione in pristino  |                              |
|dei luoghi)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 62 (R) (Convenzione tra il |                              |
|Ministero delle infrastrutture e dei|                              |
|trasporti, il Ministero della difesa|                              |
|e il Ministero della giustizia)     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 63 (R) (Spese per la       |                              |
|demolizione di opere abusive e la   |                              |
|riduzione in pristino dei luoghi)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 64 (L) (Indennita' dei     |                              |
|magistrati onorari)                 |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 36, della legge n.   |
|                                    |287/1951, come sostituito     |
|                                    |dall'art. 1, legge 25 ottobre |
|                                    |1982, n. 795 e dall'art. 12,  |
|                                    |decreto legislativo 28 luglio |
|Articolo 65 (L) (Indennita' dei     |1989, n. 273 e come modificato|
|giudici popolari nei collegi di     |dall'art. 52, comma 44, della |
|assise)                             |legge 28 dicembre 2001, n. 448|
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 66 (L) (Indennita' degli   |Articolo 1, legge n. 978/1957,|
|esperti dei tribunali e delle       |come modificato dall'articolo |
|sezioni di corte di appello per i   |52, comma 44, della legge 28  |
|minori)                             |dicembre 2001, n. 448         |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 67 (L) (Indennita' degli   |                              |
|esperti dei tribunali di            |Articolo 70, comma 9, della   |
|sorveglianza)                       |legge n. 354 del 1975         |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 68 (L) (Indennita' degli   |Articolo 8, della legge n.    |
|esperti delle sezioni agrarie       |320/1963                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 2, regio decreto n.  |
|Articolo 69 (L) (Spese escluse)     |2701/1865                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 70 (L) (Spese              |Articolo 109, regio decreto n.|
|straordinarie)                      |2701/1865                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 71 (L) (Domanda e decadenza|Articolo 17, regio decreto n. |
|del diritto per testimoni, ausiliari|2701/1865; articolo 27, comma |
|del magistrato e aventi titolo alle |2, e articolo 24, regio       |
|trasferte)                          |decreto n. 1043/1923          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 72 (R) (Domanda di         |                              |
|liquidazione di acconti             |                              |
|dell'indennita' di custodia)        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 73 (R) (Procedura per la   |                              |
|registrazione degli atti giudiziari)|                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, commi 1 e 2, e    |
|                                    |articolo 15 bis, comma 1,     |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 74 (L) (Istituzione del    |modificata dalla legge n.     |
|patrocinio)                         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, comma 3, articoli |
|                                    |15, 15 sexies, comma 1, e 15  |
|                                    |octiesdecies della legge n.   |
|Articolo 75 (L) (Ambito di          |217/1990, come modificata     |
|applicabilita')                     |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 3, commi da 1 a 4,   |
|                                    |articolo 15 ter, commi 1 e 2, |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 76 (L) (Condizioni per     |modificata dalla legge n.     |
|l'ammissione)                       |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 3, comma 5, e        |
|                                    |articolo 15 ter, comma 3,     |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 77 (L) (Adeguamento dei    |modificata dalla legge n.     |
|limiti di reddito per l'ammissione) |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 2, commi 1 e 2, primo|
|                                    |periodo, e articolo 15 quater,|
|                                    |commi 1 e 2, della legge n.   |
|Articolo 78 (L) (Istanza per        |217/1990, come modificata     |
|l'ammissione)                       |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 5, commi 1, 3 e 5, e |
|                                    |articolo 15 quinquies, commi  |
|                                    |da 1 a 3, della legge n.      |
|Articolo 79 (L) (Contenuto          |217/1990, come modificata     |
|dell'istanza)                       |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 1, articolo |
|                                    |15 duodecies, primo periodo,  |
|                                    |articolo 17 bis, comma 1,     |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 80 (L) (Nomina del         |modificata dalla legge n.     |
|difensore)                          |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 17 bis, commi da 2 a |
|Articolo 81 (L) (Elenco degli       |5, della legge n. 217/1990,   |
|avvocati per il patrocinio a spese  |come modificata dalla legge n.|
|dello Stato)                        |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 12, comma 1, 2-bis e |
|                                    |3, articolo 15 quattuordecies,|
|                                    |commi da 1 a 4, esclusa       |
|                                    |l'ultima espressione del comma|
|                                    |1, della legge n. 217/1990,   |
|Articolo 82 (L) (Onorario e spese   |come modificata dalla legge n.|
|del difensore)                      |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 12, commi da 1 a 3,  |
|                                    |articolo 15 quattuordecies,   |
|Articolo 83 (L) (Onorario e spese   |commi 1, 2 e 4 della legge n. |
|dell'ausiliario del magistrato e del|217/1990, come modificata     |
|consulente tecnico di parte)        |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 12, commi da 3 a 5,  |
|                                    |articolo 15 quattuordecies,   |
|                                    |commi da 5 a 7, della legge n.|
|Articolo 84 (L) (Opposizione al     |217/1990, come modificata     |
|decreto di pagamento)               |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 13 e articolo 15     |
|                                    |quinquiesdecies della legge n.|
|Articolo 85 (L) (Divieto di         |217/1990, come modificata     |
|percepire compensi o rimborsi)      |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 11, ultimo periodo, e|
|                                    |articolo 15 terdecies, comma  |
|                                    |3, ultimo periodo, della legge|
|Articolo 86 (L) (Recupero delle     |n. 217/1990, come modificata  |
|somme da parte dello Stato)         |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 87 (L) (Servizio al        |                              |
|pubblico in materia di patrocinio a |                              |
|spese dello Stato)                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 decies, comma 5,  |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 88 (L) (Controlli da parte |modificata dalla legge n.     |
|della Guardia di finanza)           |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 89 (L) (Norme di           |Articolo 21, comma 2, della   |
|attuazione)                         |legge n. 134/2001             |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, comma 6, della    |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 90 (L) (Equiparazione dello|modificata dalla legge n.     |
|straniero e dell'apolide)           |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, comma 9, e        |
|                                    |articolo 4, comma 3, della    |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 91 (L) (Esclusione dal     |modificata dalla legge n.     |
|patrocinio)                         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 3, comma 2, ultimo   |
|                                    |periodo, della legge n.       |
|Articolo 92 (L) (Elevazione dei     |217/1990, come modificata     |
|limiti di reddito per l'ammissione) |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 2, comma 2, ultimo   |
|                                    |periodo, e comma 3, della     |
|Articolo 93 (L) (Presentazione      |legge n. 217/1990, come       |
|dell'istanza al magistrato          |modificata dalla legge n.     |
|competente)                         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 94 (L) (Impossibilita' a   |Articolo 5, commi 4 e 5,      |
|presentare la documentazione        |ultimo periodo, della legge n.|
|necessaria ad accertare la          |217/1990, come modificata     |
|veridicita')                        |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 5, comma 7, della    |
|                                    |legge n. 217/1990 come        |
|                                    |modificata dalla legge n.     |
|Articolo 95 (L) (Sanzioni)          |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, commi 9 bis e 9   |
|                                    |ter, articolo 6, comma 1,     |
|                                    |primo periodo, e comma 1 bis, |
|Articolo 96 (L) (Decisione          |della legge n. 217/1990, come |
|sull'istanza di ammissione al       |modificata dalla legge n.     |
|patrocinio)                         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 6, comma 1, dal      |
|                                    |secondo periodo fino alla fine|
|                                    |del comma e comma 2, della    |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 97 (L) (Provvedimenti      |modificata dalla legge n.     |
|adottabili dal magistrato)          |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 6, comma 3, della    |
|Articolo 98 (L) (Trasmissione       |legge n. 217/1990, come       |
|all'ufficio finanziario degli atti  |modificata dalla legge n.     |
|relativi all'ammissione)            |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 6, commi 4 e 5, della|
|Articolo 99 (L) (Ricorso avverso i  |legge n. 217/1990, come       |
|provvedimenti di rigetto            |modificata dalla legge n.     |
|dell'istanza)                       |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 1 bis della |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 100 (L) (Nomina di un      |modificata dalla legge n.     |
|secondo difensore)                  |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9 bis, comma 2, della|
|Articolo 101 (L) (Nomina del        |legge n. 217/1990, come       |
|sostituto del difensore e           |modificata dalla legge n.     |
|dell'investigatore)                 |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9 bis, comma 1, legge|
|Articolo 102 (L) (Nomina del        |n. 217/1990, come modificato  |
|consulente tecnico di parte)        |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 8, comma 1, della    |
|Articolo 103 (L) (Informazioni      |legge n. 217/1990, come       |
|all'interessato in caso di nomina di|modificata dalla legge n.     |
|un difensore di ufficio)            |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 12, commi 1, 2, 3 e  |
|                                    |5, della legge n. 217/1990,   |
|Articolo 104 (L) (Compenso          |come modificata dalla legge n.|
|dell'investigatore privato)         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 7, comma 1, seconda  |
|Articolo 105 (L) (Liquidazione con  |parte, della legge n.         |
|provvedimento del giudice per le    |217/1990, come modificata     |
|indagini preliminari)               |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 4, comma 2 e articolo|
|Articolo 106 (L) (Esclusione dalla  |12, comma 2-bis, ultimo       |
|liquidazione dei compensi al        |periodo, della legge n.       |
|difensore e al consulente tecnico di|217/1990, come modificata     |
|parte)                              |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 4, comma 1, legge n. |
|Articolo 107 (L) (Effetti           |217/1990, come modificato     |
|dell'ammissione)                    |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 108 (L) (Effetti           |                              |
|dell'ammissione relativi all'azione |Articolo 4, comma 1, legge n. |
|di risarcimento del danno nel       |217/1990, come modificata     |
|processo penale)                    |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 4, comma 5, della    |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 109 (L) (Decorrenza degli  |modificato dalla legge n.     |
|effetti)                            |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 14, commi da 1 a 3,  |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 110 (L) (Pagamento in      |modificata dalla legge n.     |
|favore dello Stato)                 |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 17, comma 1, ultimo  |
|Articolo 111 (L) (Recupero nei      |periodo, della legge n.       |
|confronti dell'imputato ammesso al  |217/1990, come modificata     |
|patrocinio)                         |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 10, comma 1, comma 2,|
|                                    |primo periodo e comma 3, della|
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 112 (L) (Revoca del decreto|modificata dalla legge n.     |
|di ammissione)                      |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 10, comma 2, ultimo  |
|                                    |periodo, della legge n.       |
|Articolo 113 (L) (Ricorso avverso il|217/1990, come modificata     |
|decreto di revoca)                  |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 11, comma 1, primo e |
|                                    |secondo periodo, della legge  |
|Articolo 114 (L) (Effetti della     |n. 217/1990, come modificata  |
|revoca )                            |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 115 (L) (Liquidazione      |                              |
|dell'onorario e delle spese al      |Articolo 12, comma 2 ter,     |
|difensore di persona ammessa al     |della legge n, 217/1990, come |
|programma di protezione dei         |modificata dalla legge n.     |
|collaboratori di giustizia)         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 32, commi 2 e 3,     |
|                                    |norme di attuazione del codice|
|Articolo 116 (L) (Liquidazione      |di procedura penale, come     |
|dell'onorario e delle spese al      |modificato dall'articolo 17   |
|difensore di ufficio)               |dalla legge n. 60/2001        |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 32 bis, delle norme  |
|Articolo 117 (L) (Liquidazione      |di attuazione al codice di    |
|dell'onorario e delle spese al      |procedura penale, come        |
|difensore di ufficio di persona     |introdotto dall'articolo 18   |
|irreperibile)                       |dalla legge n. 60/2001        |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, comma 5, della    |
|Articolo 118 (L) (Liquidazione      |legge n. 217/1990, come       |
|dell'onorario e delle spese al      |modificata dalla legge n.     |
|difensore di ufficio del minore)    |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 bis, comma 2,     |
|                                    |della legge n. 217/1990 come  |
|Articolo 119 (L) (Equiparazione     |modificata dalla legge n.     |
|dello straniero e dell'apolide)     |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 sexies, comma 1 e |
|                                    |articolo 1, comma 4, della    |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 120 (L) (Ambito di         |modificata dalla legge n.     |
|applicabilita')                     |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 bis, comma 3,     |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 121 (L) (Esclusione dal    |modificata dalla legge n.     |
|patrocinio)                         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 quinquies, commi 4|
|                                    |e 5, della legge n. 217/1990, |
|Articolo 122 (L) (Contenuto         |come modificata dalla legge n.|
|integrativo dell'istanza)           |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 quinquies, comma  |
|Articolo 123 (L) (Termine per la    |3, secondo periodo, della     |
|presentazione o integrazione della  |legge n. 217/1990, come       |
|documentazione necessaria ad        |modificata dalla legge n.     |
|accertare la veridicita')           |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 quater, comma 3,  |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 124 (L) (Organo competente |modificata dalla legge n.     |
|a ricevere l'istanza)               |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 nonies, della     |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|                                    |modificata dalla legge n.     |
|Articolo 125 (L) (Sanzioni)         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 decies, commi 1 e |
|                                    |2, articolo 15 undecies, commi|
|                                    |1 e comma 2, primo periodo,   |
|Articolo 126 (L) (Ammissione        |della legge n. 217/1990, come |
|anticipata da parte del consiglio   |modificata dalla legge n.     |
|dell'ordine degli avvocati)         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 127 (L) (Trasmissione      |Articolo 15 decies, commi da 2|
|all'ufficio finanziario degli atti  |a 4, della legge n. 217/1990, |
|relativi all'ammissione al          |come modificata dalla legge n.|
|patrocinio)                         |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 septiesdecies,    |
|                                    |comma 1, secondo e terzo      |
|                                    |periodo, legge n. 217/1990,   |
|Articolo 128 (L) (Obbligo a carico  |come modificata dalla legge n.|
|del difensore)                      |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 duodecies, comma  |
|                                    |1, ultimo periodo, della legge|
|Articolo 129 (L) (Nomina del        |n. 217/1990, come modificata  |
|consulente tecnico di parte)        |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 quattuordecies,   |
|Articolo 130 (L) (Compensi del      |comma 1, ultima espressione,  |
|difensore, dell'ausiliario del      |legge n. 217/1990, come       |
|magistrato e del consulente tecnico |modificata dalla legge n.     |
|di parte)                           |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 sexies, della     |
|                                    |legge n. 217/1990, come       |
|Articolo 131 (L) (Effetti           |modificato dalla legge n.     |
|dell'ammissione al patrocinio)      |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 38, regio decreto 23 |
|                                    |dicembre 1897, n. 549,        |
|                                    |regolamento di esecuzione del |
|Articolo 132 (R) (Imposta di        |Testo Unico dell'imposta di   |
|registro della sentenza e           |registro, approvato con regio |
|compensazione delle spese)          |decreto 20 maggio 1897, n. 217|
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 sexiesdecies,     |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 133 (L) (Pagamento in      |modificata dalla legge n.     |
|favore dello Stato)                 |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 sexiesdecies,     |
|                                    |comma 2, ultimo periodo, e    |
|                                    |comma 3, articolo 15          |
|                                    |septiesdecies, comma 1, primo |
|                                    |periodo, e commi da 2 a 6,    |
|                                    |della legge n. 217/1990, come |
|Articolo 134 (L) (Recupero delle    |modificata dalla legge n.     |
|spese)                              |134/2001                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 sexies, comma 2,  |
|                                    |lettere g) e h), della legge  |
|Articolo 135 (L) (Norme particolari |n. 217/1990, come modificata  |
|per alcuni processi)                |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 terdecies, commi  |
|                                    |da 1 a 3, della legge n.      |
|Articolo 136 (L) (Revoca del        |217/1990, come modificata     |
|provvedimento di ammissione)        |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 23, legge n. 134/2001|
|                                    |e art. 13, comma 1, primo     |
|Articolo 137 (L) (Ambito temporale  |periodo, decreto legislativo  |
|di applicabilita')                  |n. 546/1992                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 138 (L) (Commissione del   |Articolo 13, comma 2, decreto |
|patrocinio a spese dello Stato)     |legislativo n. 546/1992       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 13, comma 3, decreto |
|Articolo 139 (L) (Funzioni della    |legislativo n. 546/1992 e     |
|commissione)                        |raccordo con il testo unico   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 23, legge n. 134/2001|
|                                    |e raccordo con l'articolo 12, |
|Articolo 140 (L) (Nomina del        |decreto legislativo n.        |
|difensore)                          |546/1992                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 15 quattuordecies,   |
|                                    |comma 1 e raccordo con        |
|                                    |l'articolo 15, comma 2,       |
|Articolo 141 (L) (Onorario e spese  |decreto legislativo n.        |
|del difensore)                      |546/1992                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 13, comma 10, ultimo |
|                                    |periodo, del decreto          |
|                                    |legislativo n. 286/1998,      |
|Articolo 142 (L) (Processo avverso  |limitatamente all'espressione |
|il provvedimento di espulsione del  |"e' ammesso al gratuito       |
|cittadino di Stati non appartenenti |patrocinio a spese dello      |
|all'Unione europea)                 |Stato"                        |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 143 (L) (Processi previsti |                              |
|dalla legge 4 maggio 1983, n.       |                              |
|184,come modificata dalla legge 28  |                              |
|marzo 2001, n. 149)                 |Articolo 75, legge n. 184/1983|
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 16, comma 4, del     |
|Articolo 144 (L) (Processo in cui e'|regio decreto del 1923, n.    |
|parte un fallimento)                |3282                          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 145 (L) (Processo di       |                              |
|interdizione e inabilitazione ad    |Articolo 436, del regio       |
|istanza del pubblico ministero)     |decreto n. 2700/1865          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 146 (L) (Prenotazioni a    |                              |
|debito, anticipazioni e recupero    |Articolo 91, del regio decreto|
|delle spese)                        |16 marzo 1942, n. 267         |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 21, comma 3, del     |
|                                    |regio decreto 16 marzo 1942,  |
|Articolo 147 (L) (Recupero delle    |n. 267, su cui e' intervenuta |
|spese in caso di revoca del         |la sentenza della Corte       |
|fallimento)                         |costituzionale n. 46/1975     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 148 (L) (Prenotazioni a    |                              |
|debito, anticipazioni e recupero    |                              |
|delle spese)                        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 149 (R) (Raccordo)         |                              |

|                                    |legislativo 28 luglio 1989 n. |
|                                    |271 - disposizioni di         |
|Articolo 150 (L) (Restituzione di   |attuazione del codice di      |
|beni sequestrati)                   |procedura penale              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 151 (L) (Provvedimenti in  |                              |
|caso di mancato ritiro del bene     |                              |
|restituito e vendita in casi        |Articolo 264, comma 2, codice |
|particolari)                        |di procedura penale           |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 264 del codice di    |
|                                    |procedura penale e articolo 87|
|                                    |del decreto legislativo 28    |
|                                    |luglio 1989, n. 271 -         |
|                                    |disposizioni di attuazione del|
|Articolo 152 (R) (Vendita)          |codice di procedura penale    |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |((Articolo 264 codice di      |
|Articolo 153 (R) (Modalita' di      |procedura penale e articolo   |
|deposito delle somme ricavate dalla |11, comma 2, del decreto del  |
|vendita dei beni sequestrati e delle|Ministro di grazia e giustizia|
|somme e dei valori sequestrati)     |30 settembre 1989, n. 334))   |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 154 (L) (Destinazione del  |                              |
|ricavato della vendita e di somme e |Articoli 264 e 265, codice di |
|valori)                             |procedura penale              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 155 (L) (Spese nella       |                              |
|procedura di vendita di beni        |Articolo 265, codice di       |
|sequestrati)                        |procedura penale              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 156 (R) (Spese nella       |                              |
|procedura di vendita di beni        |                              |
|confiscati)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 157 (R) (Spese processuali |                              |
|della procedura esecutiva attivata  |                              |
|dal concessionario per la           |                              |
|riscossione delle entrate iscritte a|                              |
|ruolo)                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 39 decreto           |
|Articolo 158 (L) (Spese nel processo|ministeriale 28 giugno 1866,  |
|in cui e' parte l'amministrazione   |istruzioni tariffa civile;    |
|pubblica ammessa alla prenotazione a|articoli 36 e 39 del regio    |
|debito e recupero delle stesse)     |decreto n. 3282/1923          |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 38 regio decreto 23  |
|                                    |dicembre 1897, n. 549,        |
|                                    |regolamento di esecuzione del |
|Articolo 159 (R) (Imposta di        |testo unico dell'imposta di   |
|registro della sentenza e           |registro, approvato con regio |
|compensazione delle spese)          |decreto 20 maggio 1897, n. 217|
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 131, del regio       |
|                                    |decreto n. 2641/1865; articoli|
|                                    |160, 209 e 242 del regio      |
|                                    |decreto n. 2701/1865;,        |
|                                    |articolo 423, del regio       |
|                                    |decreto n. 2700/1865, e       |
|Articolo 160 (L) (Funzioni          |articolo 28, del regio decreto|
|sottoposte ad annotazioni)          |n. 3282/1923                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 161 (R) (Elenco registri)  |                              |

|dell'ufficio)                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 163 (R) (Determinazione dei|                              |
|modelli dei registri)               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 164 (R) (Rinvio)           |                              |

|pagamento emesso dal funzionario)   |Articolo 7, legge n. 182/1956 |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articoli 145 e 146 della      |
|Articolo 166 (L)(Ordine di pagamento|tariffa penale, in            |
|anticipato per i testimoni nel      |collegamento con l'articolo 7,|
|processo penale)                    |della legge n. 182/1956       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 6, comma 2, legge n. |
|                                    |59/1979, articolo 142, commi 9|
|Articolo 167 (L) (Ordine di         |e 10, del decreto del         |
|pagamento dell'indennita' di        |Presidente della Repubblica n.|
|trasferta agli ufficiali giudiziari)|1229/1959                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 168 (L) (Decreto di        |Articolo 11, legge n.         |
|pagamento delle spettanze agli      |319/1980; articolo 140, comma |
|ausiliari del magistrato e          |1, e articolo 102, regio      |
|dell'indennita' di custodia)        |decreto n. 2701/1865          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 169 (L) (Decreto di        |                              |
|pagamento delle spese per la        |                              |
|demolizione e la riduzione in       |                              |
|pristino dei luoghi)                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 170 (L) (Opposizione al    |Articolo 11, della legge n.   |
|decreto di pagamento)               |319/1980                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 171 (R) (Effetti del       |                              |
|decreto di pagamento)               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 10, comma 3, del     |
|                                    |decreto legislativo n.        |
|                                    |237/1997 che riproduce        |
|                                    |testualmente l'articolo 455,  |
|Articolo 172 (L) (Responsabilita')  |del regio decreto n. 827/1924 |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 173 (L) (Soggetti abilitati|Articolo 10, commi 1, 2, 4,   |
|ad eseguire il pagamento delle      |penultimo periodo e 5, decreto|
|spese)                              |legislativo n. 237/1997       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 174 (R) (Pagamenti         |                              |
|eseguibili dall'ufficio postale)    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 175 (R) (Ufficio competente|                              |
|ad eseguire il pagamento)           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 176 (R) (Modalita' di      |                              |
|pagamento)                          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 10, comma 4, primo   |
|Articolo 177 (R) (Modello di        |periodo, decreto legislativo  |
|pagamento)                          |n. 237/1997                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 178 (R) (Adempimenti       |                              |
|preliminari da parte dell'ufficio   |                              |
|che dispone il pagamento)           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 179 (R) (Adempimenti comuni|                              |
|al concessionario e all'ufficio     |                              |
|postale)                            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 180 (R) (Adempimenti       |                              |
|dell'ufficio postale)               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 181 (R) (Adempimenti del   |                              |
|concessionario)                     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 182 (R) (Prospetto         |                              |
|riepilogativo dei pagamenti)        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 183 (R) (Regolazione e     |                              |
|rimborso dei pagamenti)             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 184 (R) (Versamento di     |                              |
|ritenute e di imposte)              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 185 (R) (Aperture di       |                              |
|credito)                            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 186 (R) (Funzionari        |                              |
|delegati)                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 10, comma 4, ultimo  |
|Articolo 187 (R) (Recupero delle    |periodo, decreto legislativo  |
|somme indebitamente pagate a terzi) |n. 237/1997                   |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 188 (L) (Compensi ai       |Articolo 12, del decreto      |
|concessionari)                      |legislativo n. 237/1997       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 10, comma 5, del     |
|Articolo 189 (R) (Compensi a Poste  |decreto legislativo n.        |
|Italiane S.p.a)                     |237/1997                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 4, decreto del       |
|Articolo 190 (R) (Determinazione    |Presidente della Repubblica 1°|
|delle regole tecniche telematiche)  |marzo 2001, n. 126            |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 191 (L) (Determinazione    |Articolo 9, comma 6, legge n. |
|delle modalita' di pagamento)       |488/1999                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 1, decreto del       |
|Articolo 192 (R) (Modalita' di      |Presidente della Repubblica 1°|
|pagamento)                          |marzo 2001, n. 126            |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 2, decreto del       |
|                                    |Presidente della Repubblica 1°|
|                                    |marzo 2001, n. 126, come      |
|Articolo 193 (R) (Convenzioni per il|modificato dal decreto del    |
|pagamento presso le rivendite di    |Presidente della Repubblica 11|
|generi di monopolio)                |dicembre 2001 n. 466          |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 3, decreto del       |
|                                    |Presidente della Repubblica 1°|
|                                    |marzo 2001, n. 126, come      |
|                                    |modificato dal decreto del    |
|                                    |Presidente della Repubblica 11|
|                                    |dicembre 2001, n. 466, e      |
|                                    |articolo 5, comma 1 del       |
|                                    |decreto del Presidente della  |
|Articolo 194 (R) (Ricevuta di       |Repubblica 1° marzo 2001, n.  |
|versamento)                         |126                           |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 4, decreto del       |
|                                    |Presidente della Repubblica 1°|
|                                    |marzo 2001, n. 126, come      |
|                                    |modificato dal decreto del    |
|Articolo 195 (R) (Determinazione    |Presidente della Repubblica 11|
|delle regole tecniche telematiche)  |dicembre 2001, n. 466         |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 196 (L) (Determinazione    |Articolo 9, comma 6 della     |
|delle modalita' di pagamento)       |legge 488/1999                |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 197 (L) (Pagamento delle   |                              |
|spettanze degli ufficiali giudiziari|                              |
|relative a notifiche a richiesta di |                              |
|parte nel processo penale, civile,  |Articoli 141 e 145 del decreto|
|amministrativo, contabile e         |del Presidente della          |
|tributario)                         |Repubblica n. 1229/1959       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 4, decreto del       |
|Articolo 198 (R) (Determinazione    |Presidente della Repubblica 1°|
|delle regole tecniche telematiche)  |marzo 2001, n. 126            |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 199 (L) (Pagamento delle   |Articolo 144, disposizioni di |
|spese di viaggio e indennita'       |attuazione al codice di       |
|spettanti a testimoni e consulenti  |procedura penale e art. 22    |
|tecnici citati a richiesta di parte |decreto ministeriale n.       |
|nel processo penale)                |334/1989                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 691, commi 1 e 2,    |
|                                    |660, comma 1, 692, comma 3,   |
|                                    |del codice di procedura       |
|                                    |penale; articolo 181, att.    |
|                                    |codice di procedura penale;   |
|                                    |articolo 75, comma 1, decreto |
|Articolo 200 (L) (Applicabilita'    |legislativo 8 giugno 2001, n. |
|della procedura nel processo penale)|231                           |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 201 (L) (Applicabilita'    |                              |
|della procedura nel processo civile,|Articolo 35 in parte, 36, 39  |
|amministrativo, contabile e         |comma 1, regio decreto        |
|tributario)                         |3282/1923                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 202 (L) (Applicabilita'    |                              |
|della procedura ad altre sanzioni   |Articolo 664, comma 3, codice |
|pecuniarie processuali)             |di procedura penale           |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 203 (R) (Esclusione della  |                              |
|procedura per alcuni processi)      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 204 (R) (Recupero delle    |                              |
|spese)                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 199 att. codice di   |
|                                    |procedura penale, articolo    |
|                                    |142, comma 3, decreto del     |
|Articolo 205 (L) (Recupero per      |Presidente della Repubblica n.|
|intero e forfettizzato)             |1229/1959                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 206 (R) (Spese di          |                              |
|mantenimento dei detenuti definitivi|                              |
|e in stato di custodia cautelare)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 207 (R) (Recupero delle    |                              |
|spese)                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 429 regio decreto    |
|                                    |2700/1865 e articoli 42 e 43  |
|Articolo 208 (R) (Ufficio           |decreto ministeriale 1866     |
|competente)                         |Istruzioni tariffa civile     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 209 (R) (Ufficio competente|                              |
|per le spese di mantenimento)       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 210 (R) (Discarico         |                              |
|automatico)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 211 (R) (Quantificazione   |                              |
|dell'importo dovuto)                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 181, commi 1, 2 ,3, 4|
|Articolo 212 (R) (Invito al         |disposizioni di attuazione del|
|pagamento)                          |del codice di procedura penale|
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 213 (R) (Iscrizione a      |                              |
|ruolo)                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 214 (R) (Trasmissione di   |                              |
|notizie)                            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 215 (R) (Sospensione       |                              |
|amministrativa della riscossione)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 216 (R) (Rimborso al       |                              |
|concessionario delle spese relative |                              |
|alle procedure esecutive e rimborso |                              |
|delle somme versate al debitore per |                              |
|indebiti pagamenti)                 |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 138 comma 1, decreto |
|Articolo 217 (R) (Dati contenuti nel|del Presidente della          |
|modello di pagamento e nel ruolo)   |Repubblica n. 1229/59         |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 78 decreto           |
|Articolo 218 (R) (Dilazione o       |ministeriale n. 1866          |
|rateizzazione del credito)          |Istruzioni tariffa penale     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 219 (R) (Annullamento per  |                              |
|irreperibilita')                    |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 220 (R) (Annullamento per  |                              |
|insussistenza)                      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 221 (R) (Comunicazioni tra |                              |
|uffici relative a reati finanziari) |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 222 (L) (Adempimento       |                              |
|spontaneo)                          |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 223 (L) (Riscossione       |                              |
|mediante ruolo)                     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 224 (L) (Riscossione       |                              |
|coattiva)                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 225 (L) (Esenzioni)        |                              |

|giurisdizionali e sospensione       |                              |
|amministrativa e giurisdizionale    |                              |
|della riscossione)                  |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 227 (L) (Concessionari)    |                              |

|di crediti relativi a spese         |Articolo 80, legge n. 342 del |
|processuali e di mantenimento)      |21 novembre 2000              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 229 (R) (Estinzione legale |                              |
|di crediti relativi a sanzioni      |                              |
|pecuniarie processuali)             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 230 (L) (Discarico         |                              |
|automatico per inesigibilita' di    |Articolo 1, legge n. 89/1989 e|
|crediti relativi a spese processuali|articolo 80, legge n. 342 del |
|e di mantenimento)                  |21 novembre 2000              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 231 (R) (Reiscrizione a    |                              |
|ruolo)                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articoli 237 e 238 regio      |
|                                    |decreto 23/12/1865 n. 2701,   |
|                                    |articolo 78 decreto           |
|                                    |ministeriale 1866 istruzioni  |
|                                    |tariffa penale, come incisi   |
|Articolo 232 (L) (Dilazione e       |dall'articolo 5, lett. e)     |
|rateizzazione del pagamento)        |regio decreto n. 200/1922     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 233 (R) (Procedura per la  |Articolo 79, decreto del      |
|concessione della dilazione e       |Ministro di Grazia e Giustizia|
|rateizzazione)                      |1866                          |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 234 (R) (Riscossione delle |Articolo 6, regio decreto n.  |
|spese)                              |85/1922                       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 235 (L) (Annullamento del  |                              |
|credito per irreperibilita' e       |Articolo 660 codice di        |
|possibile reviviscenza)             |procedura penale              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 181, comma 3,        |
|Articolo 236 (L) (Pene pecuniarie   |disposizioni di attuazione del|
|rateizzate)                         |codice di procedura penale    |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 182, comma 1,        |
|                                    |disposizioni di attuazione del|
|                                    |codice di procedura penale,   |
|                                    |articolo 660, comma 2, prima  |
|                                    |parte codice di procedura     |
|Articolo 237 (L) (Attivazione della |penale, articolo 42 decreto   |
|procedura di conversione delle pene |legislativo 28 agosto 2000 n. |
|pecuniarie)                         |274                           |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 660, commi 2, 3, 4 e |
|                                    |5 codice di procedura penale; |
|                                    |articolo 182, comma 2,        |
|Articolo 238 (L) (Conversione delle |disposizioni di attuazione del|
|pene pecuniarie)                    |codice di procedura penale    |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 239 (R) (Comunicazioni)    |                              |

|Articolo 240 (L) (Dilazione e       |legislativo 8 giugno 2001, n. |
|rateizzazione del pagamento)        |231                           |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 660, comma 1, codice |
|                                    |di procedura penale; articolo |
|Articolo 241 (L) (Annullamento del  |75, comma 1, decreto          |
|credito per irreperibilita' e       |legislativo 8 giugno 2001, n. |
|possibile reviviscenza)             |231                           |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 242 (R) (Raccordo)         |                              |

|Articolo 243 (R) (Versamenti di     |del Presidente della          |
|somme agli ufficiali giudiziari)    |Repubblica n. 1229/59         |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 244 (R) (Versamenti di     |                              |
|somme prenotate a debito ad altri   |                              |
|soggetti)                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 137 decreto del      |
|                                    |Presidente della Repubblica n.|
|Articolo 245 (L) (Privilegi)        |1229/1959                     |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 246 (R) (Versamento agli   |                              |
|ufficiali giudiziari della          |                              |
|percentuale sul riscosso)           |Articolo 139 DPR n. 1229/1959 |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 247 (R) (Ufficio           |                              |
|competente)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 5 bis, legge|
|                                    |n. 488/1999, come modificata  |
|                                    |dal decreto-legge 11 marzo    |
|                                    |2002, n. 28, convertito con   |
|                                    |modificazioni in legge 10     |
|                                    |maggio 2002 n. 91 e articolo  |
|Articolo 248 (R) (Invito al         |9, comma 5, ultimo periodo,   |
|pagamento)                          |stessa legge                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 249 (R) (Norme applicabili)|                              |

|diritto di certificato)             |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 251 (R) (Ordine di         |                              |
|pagamento emesso dal funzionario)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 23, comma 8, ultima  |
|                                    |parte del 3° periodo, legge n.|
|Articolo 252 (L) (Costo per il      |1034/1971, come modificato    |
|rilascio di copia conforme in casi  |dall'articolo 1, comma 3,     |
|particolari)                        |legge n. 205/2000             |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 253 (R) (Determinazione    |                              |
|dell'importo e pagamento)           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 254 (R) (Imposta di bollo) |                              |

|anticipo e riscossione delle spese) |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 256 (R) (Ordine di         |                              |
|pagamento emesso dal funzionario)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 5, legge 21 marzo    |
|                                    |1953, n. 161; articolo 5,     |
|Articolo 257 (L) (Tassa fissa)      |legge 25 aprile 1957, n. 283  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 258 (R) (Modalita' di      |Articolo 5, legge 21 marzo    |
|pagamento)                          |1953, n. 161                  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 259 (L) (Pubblicazione     |                              |
|gratuita di provvedimenti del       |Articolo 5, comma 3, 2°       |
|magistrato)                         |periodo, legge n. 205/2000    |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 260 (R) (Imposta di bollo) |                              |

|nel processo tributario dinanzi alla|                              |
|corte di cassazione)                |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 25, comma 2, decreto |
|Articolo 262 (L) (Diritto di copia) |legislativo n. 546/1992       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 25, comma 2, decreto |
|Articolo 263 (L) (Esenzione)        |legislativo n. 546/1992       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 264 (R) (Modalita' di      |Articolo 25, comma 2, decreto |
|pagamento)                          |legislativo n. 546/1992       |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 9, comma 11, della   |
|                                    |legge 23.12.1999, n. 488, come|
|                                    |sostituito dal decreto-legge  |
|                                    |11 marzo 2002, n. 28,         |
|                                    |convertito con modificazioni  |
|                                    |in legge 10 maggio 2002 n. 91;|
|                                    |articolo 5 bis, legge n.      |
|                                    |89/2001, introdotto dal       |
|                                    |decreto-legge 11 marzo 2002,  |
|                                    |n. 28, convertito con         |
|                                    |modificazioni in legge 10     |
|                                    |maggio 2002 n. 91; articolo 4,|
|                                    |decreto-legge 11 marzo 2002,  |
|                                    |n. 28, convertito con         |
|Articolo 265 (L) (Contributo        |modificazioni in legge 10     |
|unificato)                          |maggio 2002 n. 91             |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 266 (R) (Raccordo)         |                              |

|                                    |c), n. 2, e tabella B         |
|                                    |allegata, come modificata     |
|                                    |dalla tabella II, allegata    |
|Articolo 267 (L) (Diritto di copia  |alla legge 10 ottobre 1996, n.|
|senza certificazione di conformita')|525, della legge n. 99/1989   |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 3, comma 1, lett. c) |
|                                    |n. 1 e tabella A allegata,    |
|                                    |come modificata dalla tabella |
|                                    |I, allegata alla legge 10     |
|Articolo 268 (L) (Diritto di copia  |ottobre 1996, n. 525, della   |
|autentica)                          |legge n. 99/1989              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |Articolo 3, comma 3, della    |
|                                    |legge n. 525/1996 e tabella   |
|Articolo 269 (L) (Diritto di copia  |III allegata, come modificata |
|su supporto diverso da quello       |dall'articolo 145, comma 69,  |
|cartaceo)                           |della legge n. 388/2000       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 270 (L) (Copia urgente su  |n. 14, della tabella allegata |
|supporto cartaceo)                  |legge n. 900/1976)            |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 271 (L) (Diritti di copia  |                              |
|per i processi dinanzi al giudice di|Articolo 3, comma 4, della    |
|pace)                               |legge n. 525/1996             |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |((Articolo 137 delle          |
|                                    |disposizioni di attuazione al |
|                                    |codice di procedura civile,   |
|                                    |come modificato dall'articolo |
|                                    |5 della legge 7 febbraio 1979,|
|                                    |n. 59, parte del secondo      |
|                                    |comma, commi terzo e quarto e |
|                                    |ultima parte del sesto comma; |
|Articolo 272 (L) (Diritto di copia  |articolo 164 delle            |
|ai sensi dell'articolo 164 del      |disposizioni di attuazione del|
|decreto legislativo 28 luglio 1989, |codice di procedura penale,   |
|n. 271 e dell'articolo 137 del regio|comma terzo, secondo, terzo e |
|decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)  |quarto periodo))              |
+------------------------------------+------------------------------+
|                                    |n. 4, lettere a) e b),Tabella |
|                                    |allegata alla legge n.        |
|                                    |900/1976 e articolo 10, comma |
|                                    |1, della legge n. 99/1989,    |
|Articolo 273 (L) (Diritto di        |come modificati dalla legge n.|
|certificato)                        |525/1996                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 274 (L) (Adeguamento       |Articolo 3 bis, della legge n.|
|periodico degli importi)            |525/1996                      |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 275 (R) (Onorari degli     |                              |
|ausiliari del magistrato)           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 276 (R) (Determinazione    |                              |
|dell'indennita' di custodia)        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 277 (R) (Importo da        |                              |
|corrispondere alle strutture        |                              |
|tecnico-operative del Ministero     |                              |
|della difesa)                       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 278 (R) (Registrazione     |                              |
|degli atti giudiziari nel processo  |                              |
|civile e amministrativo)            |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 279 (L) (Ammissione al     |Articolo 15 noniesdecies,     |
|patrocinio nel processo civile,     |comma 2 della legge n.        |
|amministrativo, contabile e         |217/1990, come modificato     |
|tributario)                         |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 280 (R) (Foglio delle      |                              |
|notizie e rubrica alfabetica)       |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 281 (R) (Crediti gia'      |                              |
|iscritti nella tavola alfabetica)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 282 (R) (Sopravvivenza     |                              |
|delle disposizioni vigenti)         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 283 (R) (Ordine di         |Articolo 142, comma 1 decreto |
|pagamento delle spese postali per   |del Presidente della          |
|notificazioni)                      |Repubblica n. 1229/1959       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 284 (R) (Raccordo)         |                              |

|                                    |59/1979; articolo 2, della    |
|                                    |legge n. 99/1989; articolo 9, |
|                                    |comma 11 bis, legge n.        |
|Articolo 285 (R) (Modalita' di      |488/1999, introdotto dal      |
|pagamento del diritto di copia, del |decreto-legge n. 28/2002,     |
|diritto di certificato e delle spese|convertito con modificazioni  |
|per le notificazioni a richiesta    |nella legge 10 maggio 2002, n.|
|d'ufficio nel processo civile)      |91                            |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 286 (R) (Modalita' di      |                              |
|pagamento della copia su compact    |                              |
|disk)                               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 287 (R) (Estinzione legale |                              |
|di crediti relativi a spese         |                              |
|processuali e di mantenimento di un |                              |
|certo importo)                      |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 288 (L) (Discarico         |                              |
|automatico per inesigibilita' delle |                              |
|spese processuali e di mantenimento |                              |
|di importo non superiore ad euro    |                              |
|25,82)                              |Articolo 1, legge n. 89/1989  |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 289 (L) (Percentuale       |                              |
|spettante alla cassa di previdenza  |Articolo 6, comma 3, della    |
|dei cancellieri)                    |legge n. 734/1973             |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 290 (R) (Versamenti di     |                              |
|somme alla cassa di previdenza dei  |                              |
|cancellieri)                        |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 291 (L) (Percentuale       |                              |
|spettante alle casse di previdenza  |                              |
|degli accertatori dei reati         |                              |
|finanziari)                         |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 292 (R) (Versamenti di     |                              |
|somme alle casse di previdenza degli|                              |
|accertatori dei reati finanziari)   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 293 (L) (Processi davanti  |                              |
|al tribunale superiore delle acque  |                              |
|pubbliche e ai tribunali regionali  |                              |
|delle acque pubbliche)              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 294 (L) (Relazione al      |Articolo 18, della legge n.   |
|Parlamento sul patrocinio a spese   |217/1990, come modificata     |
|dello Stato)                        |dalla legge n. 134/2001       |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 295 (L) (Rinvio per la     |                              |
|copertura finanziaria)              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 296 (L) (Modifiche alle    |                              |
|norme esterne ed interne al testo   |                              |
|unico)                              |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 297 (R) (Non applicabilita'|                              |
|di norme)                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 298 (L) (Norme che restano |                              |
|abrogate)                           |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 299 (L) (Abrogazioni di    |                              |
|norme primarie)                     |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 300 (L) (Abrogazioni       |                              |
|parziali e riformulazioni           |                              |
|conseguenti di norme)               |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 301 (R) (Abrogazioni di    |                              |
|norme secondarie)                   |                              |
+------------------------------------+------------------------------+
|Articolo 302 (L) (Entrata in vigore)|                              |



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 30 maggio 2002


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri


Frattini, Ministro per la funzione

pubblica


Castelli, Ministro della giustizia


Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 341

Allegato 1


((TABELLA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311))

Allegato 2

(Art. 177)


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

(Art. 177)


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

(Art. 182)


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

(Art. 182)


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6 (Art. 267)

==========================================================
Diritto di copia senza certificazione di conformita'
==========================================================
Numero pagine               Diritto di copia
                            forfettizzato
----------------------------------------------------------
    1                            2
----------------------------------------------------------
1-4                       euro  ((0,97))
5-10                      euro  ((1,94))
11-20                     euro  ((3,87))
21-50                     euro  ((7,75))
51-100                    euro ((15,50))
Oltre le 100         euro ((15,50)) piu' euro ((6,46)) ogni
                     ulteriori 100 pagine o frazione di 100
----------------------------------------------------------

(17)


-------------

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate".

Allegato 7

(Art. 268)


Diritto di copia autentica



====================================================================
Numero di   Diritto di copia    Diritto di        Totale delle
pagine       forfettizzato      certificazione    colonne 2 e 3
                                di conformita'
====================================================================
   1                 2             3                  4

--------------------------------------------------------------------
1-4           euro  ((1,29))       euro ((6,46))  euro  ((7,75))
5-10          euro  ((2,59))       euro ((6,46))  euro  ((9,05))
11-20         euro  ((3,87))       euro ((6,46))  euro ((10,33))
21-50         euro  ((6,46))       euro ((6,46))  euro ((12,92))
51-100        euro ((12,92))       euro ((6,46))  euro ((19,38))
oltre le 100  euro ((12,92)) piu'  euro ((6,46))  euro ((19,38)) piu'
              euro ((7,75)) ogni                  euro ((7,75)) ogni
              ulteriori 100 pagine               ulteriori 100 pagine
              o frazione di 100                  o frazione di 100
--------------------------------------------------------------------


L'importo della colonna 3 e' stato sostituito con il nuovo importo previsto dalla Tabella, punto 6, allegata all'art. 9 della Legge n. 488/1999.

(17)

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate".

Allegato 8 (Art. 269)

                       Diritto di copia
             Su supporto diverso da quello cartaceo

====================================================================
   Tipo di supporto                     Diritto di copia
                                         forfettizzato
====================================================================

      1                                          2
--------------------------------------------------------------------
Per ogni cassetta fonografica di 60
minuti o di durata inferiore                 euro   ((3,87))
--------------------------------------------------------------------
Per ogni cassetta fonografica di 90
minuti                                       euro   ((5,81))
--------------------------------------------------------------------

Per ogni cassetta videofonografica
di 120 minuti o di durata inferiore          euro   ((6,46))
--------------------------------------------------------------------
Per ogni cassetta videofonografica
di 180 minuti                                euro   ((7,75))
--------------------------------------------------------------------
Per ogni cassetta videofonografica
di 240 minuti                                euro   ((9,70))
--------------------------------------------------------------------
Per ogni dischetto informatico da
1,44 MB                                      euro   ((4,54))
--------------------------------------------------------------------
Per ogni compact disk                        euro ((323,04))
--------------------------------------------------------------------

(17)

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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate".