Raccolta Normativa
Indice del testo unico IVA
TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 76.
Istituzione e decorrenza dell'imposta
L'imposta sul valore aggiunto e' istituita con decorrenza dal 1
gennaio 1973.
L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77
a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la
dichiarazione di importazione definitiva e' accettata dalla dogana
posteriormente alla data stessa.
Art. 77.
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o gia' assoggettate
all'imposta generale sull'entrata
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo
il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il
cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto
dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul
valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile
eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In
questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione,
a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal
committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in
relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta
preventivamente dal cedente una volta tanto in conformita' a
disposizioni vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa in
detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
Art. 78.
Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima
necessita' e prodotti tessili
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che
secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono
esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel
primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta all'uno per
cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e
1976. (4) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i
quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta
sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata
non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella
misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. (1) (8) (11) (13a)
(18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla
legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e
1974, al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici
per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del
diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)).
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la
presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 5-bis) che "La
riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto prevista dall'articolo 78, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al
31 dicembre 1975".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 13 agosto 1975, n.377 , convertito con modificazioni dalla
L. 16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che
"Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste,
rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma
dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972,
n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 1976."
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 31, ha disposto (con l'art. 1) che "Le
riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste,
rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art.
78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il
decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n.
493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla
L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che
"Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo
comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta
del sei per cento e' elevata al nove per cento".
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AGGIORNAMENTO (13a)
Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla
L. 1 febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le
riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i
prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo
e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1978."
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AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla
L. 19 febbraio 1979, n.53 ha disposto (con l'art. 1) che "Le
riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i
prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo
e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1979."
Art. 79.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N.24))
Art. 80.
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare
ai sensi dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o
prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle
leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
Art. 81.
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte
o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo
comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare
a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni
stabilite nel quinto comma dello art. 43.
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32
terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari
dell'anno 1972 e' costituito:
a) per le attivita' gia' soggette all'imposta generale
sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di
cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
b) per le attivita' di commercio al minuto e artigianali e per
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili,
dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle
fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta
per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei
proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma
e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni
di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di
riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante
dalle denunce presentate a norma delle lettere l), p), q), r) e t)
dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti,
trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al
dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al
primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per
ogni altra attivita' non contemplata espressamente nel presente
articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da
ogni altro elemento probatorio.
Art. 82.
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli
investimenti
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che
esercitano attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195
e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore
aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta
prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19
giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad
essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le
importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio
delle attivita' esercitate e di beni e servizi impiegati nella
costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al
25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o agricole e non
suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le
relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni
suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano
destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa
trasformazione o incorporazione.
La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le
importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o
in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25
maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti
di appalto o d'opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di
ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di
acquisto, nonche' di quelli acquistati allo stato estero. Per questi
ultimi, se lo acquirente non e' in possesso della bolletta
d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non sia
separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal
prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del
quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma
dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali,
comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e
successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal
cedente per l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni
compresi nella cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla
data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della
consegna o spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni gia' temporaneamente
importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in
dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai
commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano
vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio
1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.
Art. 83.
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
I contribuenti che esercitano attivita' industriali dirette alla
produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice
civile, o attivita' agricole di cui all'art. 2135 dello stesso
codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre
dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo
comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata,
l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da
essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime,
semilavorati e componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche'
per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad
altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa,
effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i
beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto
l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata
all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle
bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi e'
eventualmente incorporata. ((Tuttavia per i prodotti tessili di cui
alle tabelle B e C allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e
successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la
detrazione sia stata gia' operata, e' determinata applicando
all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31
luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni)) ;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla
rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a
propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato
al n. 1. ((5))
La detrazione e' ammessa a condizione che gli acquisti, le
importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da
fatture e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del
contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti
per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto
e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla
data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o
incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e
considerando posseduti quelli acquistati o importati in data piu'
recente. La vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del
registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare
globale delle imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del
primo comma e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative
alle operazioni di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in
misura forfetaria non e' ammessa relativamente ai beni soggetti a
regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali e'
consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione
che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del
25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata,
con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che
formano oggetto dell'attivita' esercitata nonche' alle relative
lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attivita'
intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2
del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo
comma e' pero' ridotta al 10 per cento per i contribuenti che
esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che
esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per quelli
che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono
anche agli effetti del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 84.
Dichiarazione di detrazione
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve
essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una
dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle
detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o
da un suo rappresentante legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si
riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette
doganali, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art.
26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna
fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il
numero progressivo di cui al citato art. 26, la quantita' dei beni
acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle
imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le
fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta
cedente, nonche' il prezzo o corrispettivo, e per i documenti
relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il
valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa
agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente,
nella dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli
acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto
indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o
costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio
1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti
dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi
ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei
servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle
scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le
bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si
riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita'
complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo e'
sufficiente indicare le fatture e le bollette di data piu' recente
fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario
di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi
merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):
a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti
nello stato originario;
b) le quantita' di beni trasformati o incorporati in
semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle
corrispondenti quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti
finiti risultanti dallo inventario;
c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico,
tra le quantita' complessive dei beni e dei servizi risultanti dai
documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti
dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte
detraibili in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e
quelle risultanti dallo inventario.
Art. 85.
Applicazione delle detrazioni
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella
dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso
in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un
quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei
quattro trimestri successivi a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione stessa.
La detrazione non puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il
cinquanta per cento dell'importo da versare.
Le somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione
in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel
mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma
precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite,
dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per
l'anno solare in cui e' compreso il dodicesimo mese o il quarto
trimestre successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione di detrazione.
Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 30 e dell'art. 38.
Art. 86.
Sanzioni per indebita detrazione
Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un
decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con
la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente
detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto
comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla
indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei
prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni
previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i
presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la
dichiarazione e i relativi allegati.
Art. 87.
Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art.
4, che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di
filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e
di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre
dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e
sovrimposta di fabbricazione gia' assolta in relazione ai filati,
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre
1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973,
prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta
a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale
o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta
detraibile e delle quantita' di filati, tessuti e manufatti posseduti
alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita'.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente
ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione e' stata sospesa
per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio
1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre
1965, n. 1309 e 1 agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.
Art. 88.
Validita' di precedenti autorizzazioni
Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di macchine elettrocontabili, gia' rilasciate agli effetti
dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle
registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sara'
diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti
che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i
registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi
entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni
registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo
comma dello art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3)
dello art. 31.
Restano ugualmente valide, fino a quando non sara' diversamente
stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni gia'
rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per
settori di attivita' o per singole dipendenze, alla conservazione di
esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e alla
osservanza di particolari modalita' per i rapporti di cui all'art.
53.
Art. 89.
Revisione dei prezzi per i contratti in corso
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di
contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in
virtu' di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta
generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello
dell'imposta stessa.
Art. 90.
Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta
prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e
successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il
fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e
successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24
febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse
erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre
tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al
decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con
punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di
cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge
27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con
punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi
comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali
concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080,
convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive
modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine
animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a
quarantotto gradi centigradi nonche' sulle materie grasse
classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi,
di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella
legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954,
convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive
modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffe', ai cui
al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8
luglio 1924, e successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di
fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di
cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138,
e successive modificazioni, nonche' il diritto speciale sulle acque
da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o
contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e
successive modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi
autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6
dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti
sorti anteriormente al 1 gennaio 1973 relativamente ai tributi
indicati nel presente articolo.
Art. 91.
Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla
legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per
i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni,
che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30
giugno 1973, limitatamente alle quantita' corrispondenti a quelle che
risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario
redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista
dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori
navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del
registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i
lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione
compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori
che in base al certificato risulti gia' eseguita alla data stessa.
La restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza
entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati
motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantita' di
materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che
dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei
lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione
prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente
presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di
restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione
determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di
versare in unica soluzione le imposte gia' detratte.
Art. 92.
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di
illuminazione elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri
10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei
magazzini fiduciari alla data del 1 gennaio 1973.
Con modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procedera' al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui
surrogati del caffe', istituiti con decreto del Ministro per le
finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero
gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso
deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi.
Art. 93.
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data dei 1
gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono
alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali
impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell'imposta si effettua:
per le parti dell'opera gia' ultimate, con l'applicazione di
un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il
vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato
di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con
le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma,
del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;
per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di
materiali impiegati le rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione
l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1
gennaio 1973 e' determinata applicando le misure d'imposta stabilite
nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto
tra il valore dei materiali gia' impiegati e il valore complessivo
dei materiali necessari per l'intero tratto.
Art. 94.
Entrata in vigore
Il presente decreto entrera' in vigore il 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR -
MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO
TABELLA A
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento (*)
PARTE I
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del
genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
(26 A)
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti,
commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani rane
ed altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta
(v. d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui
ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati
o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione
affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02);
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal
loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi,
salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua (v. d. ex 03.03);
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati
(v. d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex
04.05);
12) miele naturale (v. d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti,
freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe,
muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03
- ex 06.04); (9)
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi,
refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
(v. d. ex 07.01 - ex 07.03);
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati (v. d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate
dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o ,
anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d.
07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente
conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle
congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)
(v. d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex
12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v. d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non
torrefatte (v. d. 12.05);
26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di
insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche
tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti
vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non
nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d.
12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non
pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.
d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v. d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 -
ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche
mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed
alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del ventidue per cento in
volume di alcole (v.d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati
per la nutrizione degli animali, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d.
24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d.
44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d.
ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero
frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e
di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe - cascami di lino
(v.d. ex 54.01);
51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati ne' cardati
(v. d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e
cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04).
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita. (28)
PARTE II
ALTRI PRODOTTI
1)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
3) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate
di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex
02.04);
4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non
pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato
o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o
surgelato (v.d. ex 02.05 - ex 02.06); (26 A)
5) pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche
separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o
surgelati (v. d. ex 03.01 - ex 03.03);
6) latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
(v. d. 04.02);
7) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti
conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex
04.05);
8) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi,
esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 05.04);
9) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o
degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione
degli animali (v.d. ex 05.8);
10) prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. 0.1.5);
11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati
(v.d. 07.02);
12) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati,
disidradati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi,
destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)
13) frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di
zuccheri (v.d. 08.10);
14) caffe', anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del
caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione; te'; mate (v. d.
ex 09.01 - 09.02 - 09.03);
15) paste alimentari;
crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti
della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze
ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina,
semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.03 - 11.04 - 11.05);
17) farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep,
di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o di inulina (v. d. 11.06);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei
giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli
di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati;carta occorrente per la stampa
degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente
alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste
degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di
cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura;
20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09);
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b) ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione,
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a) . In caso
di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita
nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni
indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del
proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello
stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse,
cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche'
permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
22) succhi ed estratti vegetali di luppolo, manna (v. d. ex 23)
strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di
altri volatili, pressato o fuso (v. d. 15.01);
23)strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca
e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01); (26)
24) beni, escluse
le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in
economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di
cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per
la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico
e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e
dell'11 maggio 1984;
25)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L.26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
26) assegnazioni,anche in godimento, di case di abitazione di cui
al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi;
27) altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli
animali (v. d. ex 15.06); (39) (40)
28) oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale,
escluso l'olio d'oliva (v. d. ex 15.07);
29) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente
idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti
mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
30) margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari
preparati (v. d. 15.13);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i
servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere
architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita'
motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se
con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore
diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico,
nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e
strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti
non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico;
32) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad
esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di
selvaggina (v. d. ex 16.02);
33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03);
34) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi
succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o
conservati (v. d. ex 16.04 - 16.05);
35) prestazioni
relative alla composizione montaggio, duplicazione, legatoria
e stampa anche in scrittura braille e su supporti audio-
magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e
notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con
miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati alla
alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); (62)
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine
e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le
somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o
di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di
cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a
collettivita';
39) prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione
dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti
che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi,
anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali
ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda
stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); (28) (39)
41) estratti di malto (v. d. 19.01);
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di
assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o
ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
41-quater protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo
funzionale permanenti; (116)
42) preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento
di peso (v. d. 19.02);
43) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);
45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
"piffed rice", "corn flakes" e simili (v. d. 19.05);
46) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
47) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della
biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.
d. 19.08);
48) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o
zuccheri (v. d. 20.01);
49) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o
conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);
51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli
zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d.
20.04);
52) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute
mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);
53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di
zuccheri (v. d. ex 20.06);
54)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
55) cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e
loro estratti (v. d. 21.01);
56) estratti o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla;
preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2102 - ex
30.03);
57) farina di senapa e senapa preparata (v. d. 21.03);
58) salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre,
brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari
composte omogeneizzate (v. d. 21.04 - 21.05);
59) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati
(v. d. 21.06);
60) preparazioni alimentari varie (v. d. 21.07);
61) acqua, acque minerali;
62)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
63) birra (v. d. 22.03);
64) vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di
quelli portanti la indicazione "fermentazione naturale in bottiglia"
o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui
regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione
naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e
aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con
esclusione di quelli contenenti piu' del ventuno pei cento in volume
di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06);
65) aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. ex
22.10);
66) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di
crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e
destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
67) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della
molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d.
23.02);
68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed
altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della
fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi
della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.
d. 23.03);
69) panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti
oleosi (v.d. ex 23.04);
70) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere
di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v.d. 23.07);
71) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
72) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
29.04);
73) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
74) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali della specie
bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); (26)
75) saponi comuni;
76) gas ed energia elettrica per uso domestico;
77) fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte
case rurali,
ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie
prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia
dei fabbricati stessi;
78) prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria,
inclusi i vaccini, nonche' prodotti la cui vendita deve essere
obbligatoriamente effettuata dalle farmacie;
79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a
stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti
musicali per uso didattico; periodici aventi carattere
prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o
sportivo; (28)
80) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma
o grado di lavorazione;
81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla
ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
85) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi
per la nutrizione degli animali.
86) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24.(50) (51)
(96)
PARTE III
SERVIZI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e
caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti
commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende
alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di
campeggio. (9)
5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili
rese a imprese agricole singole o associate;
6) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
7)prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di
appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77)
della parte seconda. (126)
8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione
di calore-energia per uso domestico.
9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge
23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n.
1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8. (38)
10-bis) pesci freschi (vivi o morti),
refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi
compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla
loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua
o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (49)
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per
usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione,
tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di
petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (125)
127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in
materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee
di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad
impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed
eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti
fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione;
edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti
per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui
al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli
edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula
di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della
proprieta' edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro
organizzazioni provinciali;
127- novies prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi
bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10,
numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
Francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b) ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, anche se assegnate in proprieta' o in godimento a soci da
cooperative edilizie e loro consorzi,ancorche' non ultimate,
purche' permanga l'originaria destinazione,qualora non ricorrano
le condizioni richiamate nel numero 21) della
parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui
all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni , ancorche' non ultimati, purche'
permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di
cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al
numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali
sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese
che hanno effettuato gli interventi;
(54) (55)
127-sexiesdecies) prestazioni di
gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste
dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani
di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
(57A)(60) (62) (69)
127-septiesdecies oggetti d'arte, di
antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
(74) (77) (91) (92) (96) (106) (114) (121) (123) (124) ((128))
(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme
delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi
doganali di importazione, nonche' le norme vigenti in materia di
determinazione dei periodici aventi carattere politico, sindacale,
culturale, religioso o sportivo.
(1) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249.
(2) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i
canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, in luogo
dell'imposta generale sull'entrata e sulla medesima base imponibile,
anorma degli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi
dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto
concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli
articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito con m odificazioni nella legge 4 giugno 1938, n. 880
e successive modificazioni.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
-----------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L.
10 maggio 1976, n. 249, ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "Per
le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di vini
spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36
della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di
origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi
da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto
medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita
nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque
effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del
dodici per cento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 5) che "L'aliquota del 6
per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le
prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' elevata al nove per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 30 dicembre 1980, n. 355, ha disposto (con l'art. 9) che "Per le
cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina,
indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del quindici per cento. Per le cessioni e le
importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie,
degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o
surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella
tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche
parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa
tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del quindici per cento".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che
"Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di
antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte
geografiche indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto e' stabilita nella misura del due per cento".
-----------------
AGGIORNAMENTO (26 A)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 9) che "Per le
cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina,
indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del quindici per cento. Per le cessioni e le
importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie,
degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o
surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella
tabella A, parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
nonche' per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche
parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa
tabella A, parte seconda, destinati alla alimentazione umana,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del quindici per cento.
----------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma
1) che le modifiche alla presente tabella A hanno effetto dal 1
gennaio 1981.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "L'imposta sul valore aggiunto
per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nonche' nelle mense delle scuole di ogni
ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento. La
medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e
bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in
stabilimenti, uffici e scuole".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "Sono assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le
importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico
chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e
simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed
altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire
nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v.d.
90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o
altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso
terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori
esclusivamente destinati ai beni sopraindicati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6) che "Per le cessioni e le
importazioni dei beni mobili e per le cessioni dei beni immobili
vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura dell'otto per cento".
------------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L. 17 febbraio 1985, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che
con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei
beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in
conformita' alle disposizioni del decreto 853/1984 .
--------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 5, comma
1-bis) che "Al punto 27 della tabella A, parte II, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985,
dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del
patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del
29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata
dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento
AGIP-Petroli di Napoli. Al punto 40 della medesima tabella, parte II,
dopo la parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive
integrazioni e modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che le disposizioni
dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto 791/1985, si applicano a
decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 30 dicembre 1985,n. 791, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1986, n. 46, come modificato dal D.L. 26 gennaio 1987,
n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120, ha
disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "Al punto 27 della tabella
A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1 del decreto
ministeriale 28 febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' beni e servizi destinati alla
ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato
danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984,
dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di
carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni
franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge
24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Nella tabella A , parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
b) il numero 58) e' sostituito dal seguente: "58) preparazioni e
conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei, crostacei
e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
c) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) preparazioni
alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05) ";
d) il numero 91) e' sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati
o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o
gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07) "; e) i
numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102 e 117) sono
sopressi.
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AGGIORNAMENTO (51)
La L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 75, comma 6)
che "Con effetto dal 1› gennaio 1992, le preparazioni di alimenti
utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la
vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20
della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12
per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi nea' a rettifiche per le
cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta
data."
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 133, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto
(con l'art. 36, comma 2-bis) che "Nella tabella
A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Nella tabella A,
parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633:
a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95),
96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124
sono sostituiti dai seguenti:
"24) te', mate (v.d. 09.02-09.03); .il02; 80) preparazioni
alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi
gli sciroppi di qualsiasi natura;
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici
impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia
elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw;
oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate
dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come
combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati
per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in
stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle
lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in
prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilita'
(in vaso chiuso) inferiore a 55 ›C, nei quali il distillato a 225 ›C
sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 ›C sia almeno il 90
per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi
di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al
n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti e attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante;
124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze
residenziali;
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 4) che " L'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per
cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche
mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti
piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed
alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con
parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli
contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 -
ex 22.06);
4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui
della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex
33.01);
8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie
bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili
(v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e
semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d.
27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma
e grado di lavorazione;
13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla
ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni;
15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti,
quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti,
quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni,
anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso,
cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente
anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli
per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali
moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico
cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e
carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento
murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti,
quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati,
quali conglomerati bituminosi;
16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose
destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere
somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti
cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui
all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso,
svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge
23 marzo 1981, n. 91;
3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da
parte delle associazioni sportive dilettantistiche."
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AGGIORNAMENTO (55)
La L. 10 dicembre 1993, n.515 ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che "Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente le
campagne elettorali".
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AGGIORNAMENTO (57A)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti
per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici
e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze
farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono
obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Per l'anno 1994
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui
al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
stabilita nella misura del 4 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per
cento e' elevata al 13 per cento."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "L'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 13 per
cento per: a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende
alberghiere classificate di lusso, comprese le sommministrazioni di
alimenti e bevande; b) i servizi telefonici per utenze private,
compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni
a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di
comunicazione per utenze residenziali."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 8) che a decorrere dal 1
gennaio 1994 e' soppresso il numero 124) della tabella A, parte
terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che
"Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) e' sostituito
dal seguente: "120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
aziende alberghiere e nei parchi di campeggio nonche' prestazioni di
maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti
sanitari; ed e' aggiunto il seguente numero: "123-bis) servizi
telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a
disposizione del pubblico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 43, comma 5-ter) che "Alla tabella A,
parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36),
dopo la parola: "circolari" e' inserita la seguente: "pubbliche" e
dopo le parole: "della radiodiffusioni" e' inserita la seguente:
"pubbliche".
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e) che "alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i
servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella
misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)
nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti
per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici;
sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;".
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 29 settembre 1997, n.328, convertito con modificazioni
dalla L. 29 novembre 1997, n. 410, ha disposto (con l'art. 1, comma
6) che "Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
3) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso
il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);";
4) il numero 11 e' sostituito dal seguente: "11) yogurt,
kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d.
ex 04.01);";
5) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: "20) bulbi,
tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive,
comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d.
da 09.04 a 09.10);";
7) il numero 46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed
altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
8) il numero 55) e' sostituito dal seguente: "55) salsicce,
salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
9) dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e
sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di
barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a
base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'',
''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
12) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) salse;
condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte
omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli,
sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di
semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
14) il numero 121) e' sostituito dal seguente: "121)
somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in
pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter)
canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in
forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite;";
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AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto
(con l'art. 14, comma 1)che "Il n. 20) della
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "20)
bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive,
comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per
mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi
(v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 13 maggio 1999, n.133, ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che "; nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) e'
inserito il seguente: " 38-bis) piante allo stato vegetativo,
di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ""
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che "Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche,
balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti
vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;"."
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 21 novembre 2000, n. n. 342, ha disposto (con l'art. 48,
comma 1) che "Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei
parchi di campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
successive modificazioni"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 48, comma 2) che "Al numero 121)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria
lusso" sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Nella tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e'
sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o
veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche
ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 2) che "Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (106)
La L. 28 dicembre 2001, n.448, ha disposto (con l'art. 74, comma 1)
che "Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti
via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le
trasmissioni televisive punto-punto".
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AGGIORNAMENTO (114)
La L. 24 dicembre 2003, n.350, ha disposto, (con l'art. 2, comma
40) che "Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di
energia elettrica"."
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 30 dicembre 2004, n.311, ha disposto (con l'art. 1, comma
467) che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni
di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore
dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e
loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di
appalto e convenzioni in genere.
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AGGIORNAMENTO (121)
La L. 23 dicembre 2005, n.266, ha disposto (con l'art. 1, comma 42)
che "Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite
le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai
consorzi di bonifica e di irrigazione;". L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 467) che "Nella parte III
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico"."
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che
"Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi
soggetti all'aliquota del 10 per cento, e' soppressa la voce di cui
al numero 123-bis."
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AGGIORNAMENTO (124)
La L. 27 dicembre 2006, n.296, ha disposto (con l'art. 1, comma
300) che "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 331) che "Il numero 41-bis)
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui
ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto
decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero
41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta
salva la facolta' per le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 384) che "Il numero 122)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "122)
prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali
relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico
attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del
contratto servizio energia, come definito nel decreto
interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia
prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi
forma, si applica l'aliquota ordinaria"."
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AGGIORNAMENTO (125)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.26, ha disposto (con l'art. 2, comma
5) che la modifica al numero 127-bis. Parte III della presente
tabella, decorre dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244, ha disposto (con l'art. 1, comma 79)
che "alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere,
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti";"
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 261) che "nella tabella A,
parte III, nel numero 7) la parola: "non" e' soppressa"
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AGGIORNAMENTO (128)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2, Ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A
decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte
terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso."
Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario
e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino,
costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate
in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di
zibellino, ermellino, chincilla', ocelot, leopardo, giaguaro,
ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz,
martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe
bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e
relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione
obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in
bottiglia;
d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;
e) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)) ;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a
350 centimetri cubici;
g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244));
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente,
dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. (38) (54)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che
"L'aliquota e' stabilita nella misura del 38 per cento per le
cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 255 ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che
"Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
del 19 per cento".
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale
private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti
vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da
ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al
pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a
getttoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; ((...)),
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali
strumentali, attivita' circensi e dello spettalcolo viaggiante,
((spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti));
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche
e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico
mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la
diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite.