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T.U. IVA: TITOLO SETTIMO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità)

Indice del testo unico IVA
TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 76.
                Istituzione e decorrenza dell'imposta

  L'imposta  sul  valore  aggiunto  e' istituita con decorrenza dal 1
gennaio 1973.
  L'imposta si applica, salvo quanto e' disposto negli articoli da 77
a  80,  sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
dopo  il  31  dicembre  1972  e  sulle  importazioni  per le quali la
dichiarazione  di  importazione  definitiva e' accettata dalla dogana
posteriormente alla data stessa.

	        
	      
                              Art. 77.
Operazioni dipendenti  da  rapporti  in  corso  o  gia'  assoggettate
                  all'imposta generale sull'entrata

Per  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo
il  31  dicembre  1972  in esecuzione di contratti conclusi prima, il
cedente  del  bene  o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto
dal  cessionario  o  dal  committente,  deve  applicare l'imposta sul
valore   aggiunto   anche   sulla   parte  dell'ammontare  imponibile
eventualmente gia' assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In
questo caso l'imposta generale sull'entrata e' ammessa in detrazione,
a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto   dovuta   dal   cessionario  o  dal
                            committente.
  Per  le  cessioni  di  beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in
relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata e' stata assolta
preventivamente   dal  cedente  una  volta  tanto  in  conformita'  a
disposizioni  vigenti alla detta data, l'imposta stessa e' ammessa in
detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.

	        
	      
                              Art. 78.
Applicazione graduale  dell'imposta  per  generi  alimentari di prima
                    necessita' e prodotti tessili

Per  le  cessioni  e  le  importazioni  dei  prodotti alimentari, che
secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono
esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel
primo  comma  dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762,
l'aliquota  dell'imposta  sul  valore aggiunto e' ridotta all'uno per
cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre per cento per gli anni 1975 e
1976. (4) (8) (11) (13a) (18a)
  Per  le  cessioni  e  le importazioni dei prodotti alimentari per i
quali   l'imposta   generale  sull'entrata  e  la  parallela  imposta
sull'importazione  si  applicano  con aliquota ordinaria o condensata
non  superiore  al  3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella
misura  del  3 per cento per gli anni 1973 e 1974. (1) (8) (11) (13a)
(18a)
  Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla
legge  12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote
dell'imposta  sul  valore  aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e
1974,  al  sei  per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici
per  cento  ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del
diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a)
  ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889)).
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  23  dicembre  1972, n.821 ha disposto (con l'art. 3) che la
presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla
L.  17  agosto  1974,  n. 383, ha disposto (con l'art. 5-bis) che "La
riduzione  all'1  per  cento  dell'aliquota  dell'imposta  sul valore
aggiunto  prevista  dall'articolo  78,  primo  comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' prorogata al
31 dicembre 1975".
------------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 13 agosto 1975, n.377 , convertito con modificazioni dalla
L.  16 ottobre 1975, n. 493, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che
"Le  riduzioni  all'1  per  cento,  al  3  per cento e al 6 per cento
dell'aliquota    dell'imposta    sul    valore   aggiunto   previste,
rispettivamente,   nel   primo,   nel   secondo  e  nel  terzo  comma
dell'articolo  78  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972,
n.  821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con
modificazioni  nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente
prorogate al 31 dicembre 1976."
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
  Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852, convertito con modificazioni dalla
L.  21  febbraio  1977,  n.  31,  ha  disposto (con l'art. 1) che "Le
riduzioni  all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  6  per cento
dell'aliquota    dell'imposta    sul    valore   aggiunto   previste,
rispettivamente,  nel  primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art.
78  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  come  modificato  con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il
decreto-legge  6  luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n.
493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."
----------------
AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  7 febbraio 1977, n.15, convertito con modificazioni dalla
L.  7  aprile  1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che
"Per  le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo
comma  dell'art.  78  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta
del sei per cento e' elevata al nove per cento".
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AGGIORNAMENTO (13a)
  Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893 convertito senza modificazioni dalla
L.  1  febbraio 1978, n.20 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le
riduzioni  all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  9  per cento
dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  previste,  per  i
prodotti  alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo
e   terzo  comma  dell'art.  78  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1978."
---------------
AGGIORNAMENTO (18a)
  Il  D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla
L.  19  febbraio  1979,  n.53  ha  disposto  (con  l'art.  1) che "Le
riduzioni  all'1  per  cento,  al  3  per  cento  e  al  9  per cento
dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  previste,  per  i
prodotti  alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo
e   terzo  comma  dell'art.  78  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano fino al 31 dicembre 1979."

	        
	      
                              Art. 79.
       ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N.24))

	        
	      
                              Art. 80.
          Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi

  Fino  al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare
ai  sensi  dell'art.  9,  n.  6) o del sesto comma dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o
prestazioni   di   servizi,  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  le  operazioni  comprese  in  regimi  fiscali  sostitutivi
dell'imposta  generale  sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle
leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972.

	        
	      
                              Art. 81.
              Applicazione dell'imposta nell'anno 1973

  I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte
o  professione  o  hanno  istituito  una  stabile  organizzazione nel
territorio  dello  Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo
comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare
a  norma  degli  articoli  27  e  seguenti, sotto pena delle sanzioni
stabilite nel quinto comma dello art. 43.
  Ai  fini  dell'applicazione,  nell'anno 1973, degli articoli 31, 32
terzo  comma,  33  secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari
dell'anno 1972 e' costituito:
    a)   per   le   attivita'   gia'  soggette  all'imposta  generale
sull'entrata  nei  modi  e  termini  normali, compresi i trasporti di
cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
    b)  per  le  attivita' di commercio al minuto e artigianali e per
l'attivita'  di  somministrazione  di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi,   ad   eccezione   dei   ristoranti,  trattorie  e  simili,
dall'ammontare  degli  acquisti e delle importazioni risultante dalle
fatture  ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta
per cento;
    c)  per  l'esercizio  di  arti  e professioni, dall'ammontare dei
proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma
e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
    d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni
di  credito  e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di
riscossione  di  entrate  non  tributarie,  dall'ammontare risultante
dalle  denunce  presentate  a norma delle lettere l), p), q), r) e t)
dell'art.  8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
    e)  per  le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti,
trattorie  e  simili,  per  i trasporti di persone e per i servizi al
dettaglio  di  cui  alla  lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al
primo comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per
ogni  altra  attivita'  non  contemplata  espressamente  nel presente
articolo,  dall'ammontare  desumibile dalle risultanze contabili e da
ogni altro elemento probatorio.

	        
	      
                              Art. 82.
Detrazione dell'imposta generale     sull'entrata    relativa    agli
                            investimenti

  I  contribuenti  di  cui  all'art.  4  del  presente  decreto,  che
esercitano attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2195
e  2135  del  codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore
aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta
prevista  nel  primo  comma  dell'art.  17  del regio decreto-legge 9
gennaio  1940,  n.  2,  convertito  con  modificazioni nella legge 19
giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad
essi   addebitate   a  titolo  di  rivalsa  per  gli  acquisti  e  le
importazioni  di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio
delle  attivita'  esercitate  e  di  beni  e  servizi impiegati nella
costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al
25  maggio  1972.  Per  beni  strumentali si intendono le costruzioni
destinate  all'esercizio  di  attivita'  commerciali o agricole e non
suscettibili  di altra destinazione senza radicale trasformazione, le
relative  pertinenze,  gli  impianti,  i  macchinari e gli altri beni
suscettibili   di   utilizzazione  ripetuta,  sempre  che  non  siano
destinati   alla  rivendita  nello  stato  originario  ovvero  previa
trasformazione o incorporazione.
  La  detrazione  e'  ammessa  a  condizione  che  gli  acquisti,  le
importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette
doganali  e  che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o
in  corso  di  produzione  fossero  ancora posseduti alla data del 25
maggio 1972.
  Agli effetti del presente articolo:
    a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti
di appalto o d'opera;
    b)  si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di
ausiliari  del  commercio,  compresi  i commissionari e i consorzi di
acquisto,  nonche' di quelli acquistati allo stato estero. Per questi
ultimi,   se   lo  acquirente  non  e'  in  possesso  della  bolletta
d'importazione,  l'ammontare  dell'imposta detraibile, quando non sia
separatamente  addebitato  in fattura, si determina scorporandolo dal
prezzo  complessivo  indicato  nella  fattura  stessa  diminuito  del
quindici per cento;
    c)  non  si  tiene  conto,  nell'ipotesi  di  cui  al primo comma
dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;
    d)  nei  casi  di  cessioni  di  aziende  o  complessi aziendali,
comprese  le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e
successive  modificazioni,  la  detrazione  delle imposte assolte dal
cedente  per  l'acquisto,  l'importazione  o  la  produzione  di beni
compresi nella cessione spetta al cessionario;
    e)  gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla
data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della
consegna o spedizione o del pagamento;
    f) le importazioni, anche se relative a beni gia' temporaneamente
importati,  si  considerano  effettuate  alla data di accettazione in
dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
  Nell'ipotesi  di  cui  alla lettera b) la detrazione non compete ai
commissionari,  ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano
vendite  allo  stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio
1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

	        
	      
                              Art. 83.
 Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte

  I  contribuenti  che  esercitano attivita' industriali dirette alla
produzione  di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice
civile,  o  attivita'  agricole  di  cui  all'art.  2135 dello stesso
codice,   compresi   i   piccoli   imprenditori,   possono   detrarre
dall'imposta  sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo
comma   del   presente  articolo,  l'imposta  generale  sull'entrata,
l'imposta   prevista   nel   primo   comma  dell'art.  17  del  regio
decreto-legge  9  gennaio  1940,  n.  2, convertito con modificazioni
nella  legge  19  giugno  1940, n. 762, e le relative addizionali, da
essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
    1)   per  gli  acquisti  e  le  importazioni  di  materie  prime,
semilavorati  e componenti relativi all'attivita' esercitata, nonche'
per  le  relative  lavorazioni  commesse  a terzi e per i passaggi ad
altri   stabilimenti  o  reparti  produttivi  della  stessa  impresa,
effettuati  nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i
beni  soggetti  a  regimi  speciali  di  imposizione  una volta tanto
l'imposta  detraibile  si determina applicando la aliquota condensata
all'ammontare  imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle
bollette   d'importazione,   decurtato   dell'imposta   che   vi   e'
eventualmente  incorporata.  ((Tuttavia per i prodotti tessili di cui
alle  tabelle  B  e  C  allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e
successive   modificazioni,   l'imposta   detraibile,   anche  se  la
detrazione   sia   stata  gia'  operata,  e'  determinata  applicando
all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31
luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni)) ;
    2)  per  gli  acquisti  e  le importazioni di beni destinati alla
rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a
propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato
al n. 1. ((5))
  La  detrazione  e'  ammessa  a  condizione  che  gli  acquisti,  le
importazioni,  le  lavorazioni  e  le  relative  imposte risultino da
fatture  e da bollette doganali e puo' essere applicata, a scelta del
contribuente:
    a) o nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti
per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto
e  presentato  per  la  vidimazione  entro  tre  mesi  dalla  data di
pubblicazione del presente decreto, risultavano ancora posseduti alla
data  del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o
incorporati   in   semilavorati,  componenti  o  prodotti  finiti,  e
considerando  posseduti  quelli  acquistati  o importati in data piu'
recente.  La  vidimazione puo' essere eseguita anche dall'ufficio del
registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
    b)  o  nella  misura  forfetaria del 25 per cento dallo ammontare
globale  delle  imposte  relative alle operazioni di cui al n. 1) del
primo  comma  e  del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle relative
alle  operazioni  di cui al n. 2). L'applicazione della detrazione in
misura  forfetaria  non  e'  ammessa relativamente ai beni soggetti a
regimi  speciali  di  imposizione  una  volta  tanto,  per i quali e'
consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione
che  da  apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del
25 maggio 1972.
  La  detrazione prevista nei commi precedenti puo' essere applicata,
con  riferimento  agli  acquisti  e alle importazioni delle merci che
formano  oggetto  dell'attivita'  esercitata  nonche'  alle  relative
lavorazioni,   anche   dai   contribuenti  che  esercitano  attivita'
intermediarie  nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2
del  codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo
comma  e'  pero'  ridotta  al  10  per  cento  per i contribuenti che
esercitano  il  commercio  al  minuto,  al 5 per cento per quelli che
esercitano  il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per quelli
che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
  Le  disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono
anche agli effetti del presente articolo.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

	        
	      
                              Art. 84.
                     Dichiarazione di detrazione

  Ai  fini  delle  detrazioni  previste  negli  articoli 82 e 83 deve
essere  presentata  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul valore
aggiunto,  entro  il  termine  perentorio  del  31 dicembre 1973, una
dichiarazione  recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle
detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullita' dal contribuente o
da un suo rappresentante legale o negoziale.
  Nella  dichiarazione  devono  essere  elencate le operazioni cui si
riferiscono  le  imposte  detraibili e le relative fatture e bollette
doganali,  nell'ordine  progressivo di cui al secondo comma dell'art.
26  del  regio  decreto-legge  9  gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  giugno  1940,  n. 762. Per ciascuna
fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il
numero  progressivo  di  cui al citato art. 26, la quantita' dei beni
acquistati  o  importati  o  dei servizi ricevuti e l'ammontare delle
imposte  e  addizionali.  Devono  essere  inoltre  indicati,  per  le
fatture,  la  ditta  emittente o in caso di autofatturazione la ditta
cedente,  nonche'  il  prezzo  o  corrispettivo,  e  per  i documenti
relativi  ai  passaggi  interni  nell'ambito  della stessa impresa il
valore in base al quale e' stata liquidata l'imposta.
  I  contribuenti  che  intendono avvalersi della detrazione relativa
agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente,
nella  dichiarazione,  le  fatture  e bollette doganali relative agli
acquisti   dei  beni  strumentali  e  devono  allegare  un  prospetto
indicante  i  beni  strumentali  di  nuova  produzione  acquistati  o
costruiti  dopo  il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio
1972,  distinguendo  quelli acquistati o importati da quelli prodotti
dalla  stessa  impresa  interessata  e  con l'indicazione, per questi
ultimi,  dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonche' dei
servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
  I  contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle
scorte  nella  misura  di  cui  alla  lettera  a)  del  secondo comma
dell'art. 83 devono:
    1)  redigere  la  dichiarazione  distinguendo  le  fatture  e  le
bollette   in   relazione  ai  singoli  gruppi  merceologici  cui  si
riferiscono,  con  l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantita'
complessiva  dei  beni  acquistati.  Nell'ambito di ciascun gruppo e'
sufficiente  indicare  le  fatture e le bollette di data piu' recente
fino a concorrenza della quantita' di beni risultante dall'inventario
di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;
    2)  allegare  un  prospetto  indicante,  per  ciascuno dei gruppi
merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n. 1):
      a) le quantita' di beni che dall'inventario risultano esistenti
nello stato originario;
      b)   le   quantita'   di  beni  trasformati  o  incorporati  in
semilavorati,  componenti o prodotti finiti, con la indicazione delle
corrispondenti  quantita' di tali semilavorati, componenti e prodotti
finiti risultanti dallo inventario;
      c) la somma delle quantita' di cui alle lettere a) e b);
      d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico,
tra  le  quantita'  complessive dei beni e dei servizi risultanti dai
documenti   indicati   nella   dichiarazione   e   quelle  risultanti
dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c);
      e)  l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte
detraibili  in base alla corrispondenza tra le quantita' acquistate e
quelle risultanti dallo inventario.

	        
	      
                              Art. 85.
                    Applicazione delle detrazioni

  L'ammontare  complessivo  delle  imposte  detraibili indicato nella
dichiarazione  presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso
in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un
quarto,  dall'importo  da  versare  in ciascuno dei dodici mesi o dei
quattro  trimestri  successivi a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione stessa.
  La  detrazione  non  puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il
cinquanta per cento dell'importo da versare.
  Le  somme  delle quali non e' stato possibile operare la detrazione
in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel
mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma
precedente,  e  in  ogni  caso,  indipendentemente  dal detto limite,
dall'importo  da  versare  a  norma  del primo comma dell'art. 30 per
l'anno  solare  in  cui  e'  compreso  il dodicesimo mese o il quarto
trimestre   successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
dichiarazione di detrazione.
  Per  l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'art. 30 e dell'art. 38.

	        
	      
                              Art. 86.
                  Sanzioni per indebita detrazione

  Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un
decimo  a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 e' punito con
la  pena  pecuniaria  da  una  a  due  volte  la  somma indebitamente
detratta,  salva  la  applicazione della sanzione prevista nel quarto
comma   dell'art.  50  se  l'indebita  detrazione  sia  dipesa  dalla
indicazione  di  dati  non  corrispondenti al vero negli elenchi, nei
prospetti  o  negli  inventari  e salva l'applicazione delle sanzioni
previste  negli  altri  commi dello stesso articolo se ne ricorrano i
presupposti.
  Della  pena  pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante   legale   o   negoziale   che   ha   sottoscritto  la
dichiarazione e i relativi allegati.

	        
	      
                              Art. 87.
         Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati

  I  contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art.
4,  che  esercitano  attivita' industriali dirette alla produzione di
filati  delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e
di   vetro   e   relativi   tessuti  e  manufatti,  possono  detrarre
dall'imposta   sul   valore   aggiunto   l'ammontare  dell'imposta  e
sovrimposta di fabbricazione gia' assolta in relazione ai filati,
  tessuti  e  manufatti  tuttora  posseduti alla data del 31 dicembre
  1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare
all'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto e all'ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973,
prorogabile  per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta
a pena di nullita' dal contribuente o da un suo rappresentante legale
o  negoziale,  contenente  l'indicazione  dell'ammontare dell'imposta
detraibile e delle quantita' di filati, tessuti e manufatti posseduti
alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualita'.
  Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
  Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente
ai  prodotti  per i quali l'imposta di fabbricazione e' stata sospesa
per  effetto  dei  decreti-legge  7  ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio
1969,  n.  319,  convertiti  con modificazioni nelle leggi 4 dicembre
1965, n. 1309 e 1 agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.

	        
	      
                              Art. 88.
               Validita' di precedenti autorizzazioni

  Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di   macchine   elettrocontabili,   gia'   rilasciate   agli  effetti
dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle
registrazioni  previste  dal presente decreto fino a quando non sara'
diversamente  stabilito  dal  Ministero delle finanze. I contribuenti
che  si  avvalgono  dell'autorizzazione  devono  tenere  ugualmente i
registri  previsti  dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi
entro  l'ultimo  giorno  di  ogni mese, relativamente alle operazioni
registrate  durante  il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo
comma  dello  art.  27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3)
dello art. 31.
  Restano  ugualmente  valide,  fino  a quando non sara' diversamente
stabilito   dal  Ministero  delle  finanze,  le  autorizzazioni  gia'
rilasciate  relativamente alla distinta numerazione delle fatture per
settori  di attivita' o per singole dipendenze, alla conservazione di
esse  mediante  microfilms  o in sede diversa dalla principale e alla
osservanza  di  particolari  modalita' per i rapporti di cui all'art.
53.

	        
	      
                              Art. 89.
            Revisione dei prezzi per i contratti in corso

  I  corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e delle prestazioni di
servizi  da  effettuare  dopo  il  31  dicembre 1972 in dipendenza di
contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  per i quali a norma di legge o in
virtu'  di  clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta
generale  sull'entrata,  sono  ridotti  di un ammontare pari a quello
dell'imposta stessa.

	        
	      
                              Art. 90.
  Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi

  Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
     1)  l'imposta  generale  sull'entrata, la corrispondente imposta
prevista  nel  primo  comma  dell'art.  17  del regio decreto-legge 9
gennaio  1940,  n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e
successive  modificazioni  e  l'imposta  di  conguaglio dovuta per il
fatto  dell'importazione  di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e
successive modificazioni;
     2)  le  tasse  di  bollo  sui  documenti di trasporto, di cui al
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24
febbraio  1953,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e  le tasse
erariali  sui  trasporti,  di  cui al testo unico approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
     3)  la  tassa  di  bollo  sulle carte da giuoco, di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
     4)  la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e
radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
     5)  l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla
riproduzione del suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569;
     6)  l'imposta  di  fabbricazione  sui  filati  delle varie fibre
tessili  naturali,  artificiali,  sintetiche  e  di  vetro, di cui al
decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
     7)  l'imposta  di  fabbricazione  sugli oli e grassi animali con
punto  di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di
cui  al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843 convertito nella legge
27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
     8)  l'imposta  di  fabbricazione  sugli oli vegetali liquidi con
punto  di  solidificazione  non  superiore  a dodici gradi centigradi
comunque   ottenuti  dalla  lavorazione  di  oli  e  grassi  vegetali
concreti,  di  cui  al  decreto-legge  26  novembre  1954,  n.  1080,
convertito  nella  legge  20  dicembre  1954,  n.  1219, e successive
modificazioni;
     9)  l'imposta  di  fabbricazione  sugli  acidi grassi di origine
animale   e   vegetale  con  punto  di  solidificazione  inferiore  a
quarantotto   gradi   centigradi   nonche'   sulle   materie   grasse
classificabili  ai  termini della tariffa doganale come acidi grassi,
di  cui  al  decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella
legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
    10)  l'imposta  di  fabbricazione  sugli  organi di illuminazione
elettrica,  di  cui  al  regio  decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954,
convertito  nella  legge  19  gennaio  1939,  n.  214,  e  successive
modificazioni;
    11)  l'imposta  di fabbricazione sui surrogati del caffe', ai cui
al  testo  unico  approvato con decreto del Ministro per le finanze 8
luglio 1924, e successive modificazioni;
    12)  le  sovrimposte  di  confine  corrispondenti alle imposte di
fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
    13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico
approvato  con  decreto  del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
    14)  l'imposta  di  consumo  sul  sale e l'imposta sul consumo di
cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni;
    15)  le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138,
e  successive  modificazioni, nonche' il diritto speciale sulle acque
da  tavola  di  cui  alla  legge  2  luglio 1952, n. 703 e successive
modificazioni;
    16)  l'imposta  erariale sulla pubblicita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
    17)  la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o
contro  pegno,  di  cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e
successive modificazioni;
    18)   il   diritto  speciale  sull'ammontare  lordo  dei  pedaggi
autostradali,  di  cui  al  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n. 745
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
    19)  l'imposta  sulle  utenze  telefoniche,  di  cui alla legge 6
dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;
    20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
  Restano  fermi  gli  obblighi, anche formali, derivanti da rapporti
sorti  anteriormente  al  1  gennaio  1973  relativamente  ai tributi
indicati nel presente articolo.

	        
	      
                              Art. 91.
    Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata

  La  restituzione  dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla
legge  31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per
i  prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni,
che  vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30
giugno 1973, limitatamente alle quantita' corrispondenti a quelle che
risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario
redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.
  La   restituzione   dell'imposta   generale  sull'entrata  prevista
dall'art.  2  della legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori
navali  ivi  contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del
registro  navale  risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i
lavori  navali  non  ancora  ultimati  a  tale  data, la restituzione
compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori
che in base al certificato risulti gia' eseguita alla data stessa.
  La  restituzione  deve  essere  richiesta all'intendenza di finanza
entro  il  termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati
motivi.
  Le  fatture  e  le  bollette  doganali  relative  alle quantita' di
materie  prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che
dai  certificati  di  cui al comma precedente risultino impiegati nei
lavori  ivi  contemplati non possono essere comprese nella detrazione
prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente
presentata  deve  essere  allegata  copia  conforme  della domanda di
restituzione   presentata.   L'inosservanza  di  questa  disposizione
determina  la  decadenza  dal  diritto alla detrazione e l'obbligo di
versare in unica soluzione le imposte gia' detratte.

	        
	      
                              Art. 92.
      Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione

  La  soppressione  delle  imposte  di  fabbricazione sugli organi di
illuminazione  elettrica e sui surrogati del caffe', di cui ai numeri
10)  e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei
magazzini fiduciari alla data del 1 gennaio 1973.
  Con  modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procedera'  al  rimborso  del  prezzo  dei  contrassegni di Stato sui
surrogati  del  caffe',  istituiti  con  decreto  del Ministro per le
finanze  10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero
gia' applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso
deve  essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione  entro  il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi.

	        
	      
                              Art. 93.
         Norme transitorie in materia di imposte di consumo

  Per  le  opere  edilizie  in  corso  di costruzione alla data dei 1
gennaio  1973  gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono
alla  liquidazione  e  riscossione  dell'imposta dovuta sui materiali
impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.
  La liquidazione dell'imposta si effettua:
    per  le  parti  dell'opera  gia'  ultimate, con l'applicazione di
un'aliquota  fissa  per  ogni  metro  cubo di fabbrica, computando il
vuoto  per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato
di  area  coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con
le  esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma,
del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;
    per  le  parti  non  ultimate,  applicando  a  ciascuna specie di
materiali impiegati le rispettive aliquote.
  Per  le  autostrade  costruite  con  il  sistema  della concessione
l'imposta  relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1
gennaio  1973 e' determinata applicando le misure d'imposta stabilite
nella  legge  16  settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto
tra  il  valore  dei materiali gia' impiegati e il valore complessivo
dei materiali necessari per l'intero tratto.

	        
	      
                              Art. 94.
                          Entrata in vigore

  Il presente decreto entrera' in vigore il 1 gennaio 1973.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972

                                LEONE

                                      ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR -
                                                   MALAGODI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
  Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO

	        
	      
                                                            TABELLA A

        Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento (*)

                               PARTE I
                     PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

   1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
   2)  animali  vivi  della  specie  bovina, compresi gli animali del
genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04);
(26 A)
   3)   volatili   da   cortile  vivi;  volatili  da  cortile  morti,
commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
   4)  conigli  domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani rane
 ed altri
animali  vivi  destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta
(v. d. ex 01.06);
   5) carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui
ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
   6)  grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
   7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati
o  in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione
affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02);
   8)  crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal
loro  guscio  o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi,
salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua (v. d. ex 03.03);
   9)  latte  e crema di latte freschi non concentrati ne' zuccherati
(v. d. 04.01);
  10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
  11)  uova  di  volatili  in  guscio, fresche o conservate (v. d. ex
04.05);
  12) miele naturale (v. d. 04.06);
  13)  bulbi,  tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo  vegetativo,  in  vegetazione o fioriti; altre piante e radici
vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 - 06.02);
  14)  fiori  e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti,
freschi;  fogliami,  foglie,  rami  ed  altre  parti di piante, erbe,
muschi  e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03
- ex 06.04); (9)
  15)  ortaggi  e  piante  mangerecce,  esclusi  i  tartufi, freschi,
refrigerati  o  presentati  immersi  in  acqua  salata,  solforata  o
addizionata  di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
(v. d. ex 07.01 - ex 07.03);
  16)  legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche decorticati o
spezzati (v. d. 07.05);
  17)  radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate
dolci  ed  altre  simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o 	,
anche  secchi  o  tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d.
07.06);
  18)  frutta  commestibili,  fresche  o  secche,  o  temporaneamente
conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
  19)   scorze  di  agrumi  e  di  meloni,  fresche,  escluse  quelle
congelate,   presentate   immerse   nell'acqua  salata,  solforata  o
addizionata  di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);
  20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
  21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato)
(v. d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
  22)  semi  e  frutti  oleosi,  esclusi  quelli frantumati (v. d. ex
12.01);
  23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
  24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v. d. ex 12.04);
  25)  radici  di  cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non
torrefatte (v. d. 12.05);
  26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
  27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente  in  profumeria,  in  medicina o nella preparazione di
insetticidi,   antiparassitari  e  simili,  freschi  o  secchi  anche
tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07);
  28)  carrube  fresche  o  secche;  noccioli  di  frutta  e prodotti
vegetali   impiegati  principalmente  nell'alimentazione  umana,  non
nominati ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
  29)  paglia  e  lolla  di  cereali,  gregge, anche trinciate (v. d.
12.09);
  30)  barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino,
veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);
  31)  vimini,  canne  comuni,  canne palustri e giunchi, greggi, non
pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.
d. ex 14.01 - ex 14.03);
  32) alghe (v. d. ex 14.05);
  33)  olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 -
ex 15.17);
  34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
  35) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi  dalla  aggiunta  di  alcole;  mosti  di  uve  fresche  anche
mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione  di  quelli  liquorosi  ed
alcoolizzati  e  di  quelli contenenti piu' del ventidue per cento in
volume di alcole (v.d. ex 22.05);
 37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);
  38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);
  39)  panelli,  sansa  di  olive  ed  altri  residui dell'estrazione
dell'olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04);
  40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
  41)  prodotti  di  origine vegetale del genere di quelli utilizzati
per  la  nutrizione  degli animali, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. 23.06);
  42)  tabacchi  greggi  o  non  lavorati;  cascami  di tabacco (v.d.
24.01);
  43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami
di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);
  44)  legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d.
44.03);
  45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d.
ex 44.04);
  46)   sughero  naturale  greggio  e  cascami  di  sughero;  sughero
frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
  47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
  48)  lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e
di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03);
  49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02);
  50)  lino  greggio,  macerato,  stigliato; stoppe - cascami di lino
(v.d. ex 54.01);
  51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
  52)  cotone  in  massa; cascami di cotone non pettinati ne' cardati
(v. d. 55.01 - 55.03);
  53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e
cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
  54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
  55) sisal greggia (v.d. ex 57.04).
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita. (28)




                              PARTE II
                           ALTRI PRODOTTI

   1)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO
 CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
   2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151, CONVERTITO
 CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197;
   3)  carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate
di  conigli  domestici,  piccioni,  lepri, pernici e fagiani (v.d. ex
02.04);
   4) lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non
pressato ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato
o  in  salamoia,  secco  o affumicato; grasso di volatili congelato o
surgelato (v.d. ex 02.05 - ex 02.06); (26 A)
   5)  pesci,  crostacei  e  molluschi,  compresi  i  testacei (anche
separati  dal  loro  guscio  o  dalla  loro  conchiglia), congelati o
surgelati (v. d. ex 03.01 - ex 03.03);
   6)  latte  e  crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
(v. d. 04.02);
   7)  uova  di  volatili  e  giallo  di uova, essiccati o altrimenti
conservati,  zuccherati  o  non, destinati ad uso alimentare (v.d. ex
04.05);
   8)  budella,  vesciche  e  stomachi di animali, interi o in pezzi,
esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 05.04);
   9)  ossa  gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o
degelatinate,  loro  polveri  e  cascami, destinati all'alimentazione
degli animali (v.d. ex 05.8);
  10)  prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. 0.1.5);
  11) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati
(v.d. 07.02);
  12)  ortaggi  e  piante  mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati,
disidradati  o  evaporati,  anche tagliati in pezzi o in fette oppure
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04);
12-bis)  basilico,  rosmarino  e  salvia,  freschi,
   destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)
  13)  frutta,  anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di
zuccheri (v.d. 08.10);
  14)  caffe',  anche  torrefatto  o  decaffeinato,  e succedanei del
caffe'  contenenti  caffe' in qualsiasi proporzione; te'; mate (v. d.
ex 09.01 - 09.02 - 09.03);
  15) paste alimentari;
crackers e fette biscottate; pane,  biscotto di mare e altri prodotti
della panetteria  ordinaria anche  contenenti ingredienti  e sostanze
ammessi  dal titolo  III della  legge 4  luglio 1967,  n. 580,  senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
  16)  farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina,
semolino e fiocchi di patate (v. d. 11.03 - 11.04 - 11.05);
  17)  farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep,
di  topinambur,  di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o di inulina (v. d. 11.06);
  18)  giornali  e  notiziari  quotidiani,  dispacci delle agenzie di
stampa,  libri,  periodici,  anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici  per  non  vedenti  e  ipovedenti,  ad esclusione dei
giornali  e  periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli
di   informazione  libraria,  edizioni  musicali  a  stampa  e  carte
geografiche, compresi i globi stampati;carta occorrente per la stampa
degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente
alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste
degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;

 19) fertilizzanti di
cui alla legge  19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura;
  20) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 11.09);
  21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di  cui  al
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  2  agosto  1969  (b) ,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27  agosto  1969,
ancorche'  non  ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione,
in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo  1
della   tariffa,   parte   prima,   allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (a) .  In caso
di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero  di  rivendita
nel  quinquennio  dalla  data dell'atto, si applicano le disposizioni
indicate nella predetta nota;
21-bis)   costruzioni   rurali   destinate   ad  uso  abitativo  del
proprietario  del  terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello
stesso  o  all'allevamento  del  bestiame  e alle attivita' connesse,
cedute  da  imprese  costruttrici,  ancorche'  non  ultimate, purche'
permanga   l'originaria   destinazione,   sempre   che  ricorrano  le
condizioni  di  cui  all'articolo  9,  comma 3, lettere c) ed e), del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  22)  succhi  ed  estratti  vegetali di luppolo, manna (v. d. ex 23)
strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di
altri volatili, pressato o fuso (v. d. 15.01);
23)strutto ed altri grassi  di maiale pressati o fusi; grasso di oca
e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01); (26)
24) beni, escluse
le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in
economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2  luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di
cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per
la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico
e  privato  danneggiato  dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e
dell'11 maggio 1984;
 25)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, n. 557, CONVERTITO
 CON MODIFICAZIONI DALLA L.26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
 26) assegnazioni,anche in godimento, di case di abitazione di cui
 al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi;
  27)  altri  grassi  e  oli  animali destinati alla nutrizione degli
animali (v. d. ex 15.06); (39) (40)
  28)  oli  vegetali  destinati  all'alimentazione  umana od animale,
escluso l'olio d'oliva (v. d. ex 15.07);
  29)  oli  e  grassi  animali  o  vegetali parzialmente o totalmente
idrogenati  e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti
mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
  30)  margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari
preparati (v. d. 15.13);
31)  poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro
meccanismo  di  propulsione  (v.d.  87.11),  intendendosi  compresi i
servoscala  e  altri  mezzi  simili  atti  al superamento di barriere
architettoniche   per  soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'
motorie;  motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c)
ed  f),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, nonche'
autoveicoli  di  cui  all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),
dello  stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se
con  motore  a  benzina,  e  a  2800  centimetri cubici se con motore
diesel,  anche  prodotti  in  serie,  adattati per la locomozione dei
soggetti  di  cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con  ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti  o  ai  familiari  di  cui  essi  sono fiscalmente a carico,
nonche'  le  prestazioni  rese dalle officine per adattare i veicoli,
anche  non  nuovi  di  fabbrica,  compresi  i  relativi  accessori  e
strumenti  necessari  per l'adattamento, effettuate nei confronti dei
soggetti  medesimi;  autoveicoli  di  cui  all'articolo  54, comma 1,
lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di  cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina,
e  a  2800  centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti
non  vedenti  e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico;
  32)  altre  preparazioni  e  conserve  di  carni o di frattaglie ad
esclusione  di  quelle  di  fegato  d'oca  o di anatra e di quelle di
selvaggina (v. d. ex 16.02);
  33) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 16.03);
  34)  preparazioni  e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi
succedanei;  crostacei  e molluschi (compresi i testacei) preparati o
conservati (v. d. ex 16.04 - 16.05);
35)  prestazioni
relative  alla  composizione montaggio, duplicazione, legatoria
e  stampa anche  in  scrittura  braille  e  su supporti audio-
magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei  giornali  e
notiziari quotidiani, libri, periodici,  ad esclusione dei giornali e
periodici  pornografici   e  dei  cataloghi  diversi   da  quelli  di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e  pubblicazioni della  Camera dei deputati  e del  Senato della
Repubblica;
36) altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con
miele  naturale,  zuccheri  e  melassi  caramellati,  destinati  alla
alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02); (62)
  37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle  mense
aziendali  ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine
e  grado,  nonche'  nelle   mense   per   indigenti   anche   se   le
somministrazioni  sono  eseguite sulla base di contratti di appalto o
di apposite convenzioni;
   38)  somministrazioni  di  alimenti  e bevande effettuate mediante
distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case  di
cura,   uffici,   scuole,   caserme   e  altri  edifici  destinati  a
collettivita';
39) prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla  costruzione
dei  fabbricati  di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti
che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva
vendita, ivi comprese le cooperative  edilizie  e  loro  consorzi,
anche  se  a  proprieta'  indivisa,  o  di  soggetti  per i quali
ricorrono le condizioni  richiamate  nel  numero  21),  nonche'  alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40)  cioccolato  ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
in  confezioni  non  di  pregio quali carta, cartone, plastica, banda
stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); (28) (39)
  41) estratti di malto (v. d. 19.01);
41-bis) prestazioni  socio-sanitarie,  educative, comprese quelle di
assistenza  domiciliare  o  ambulatoriale  o  in comunita' e simili o
ovunque   rese,  in  favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
tossicodipendenti  e  malati di AIDS, degli handicappati psicofisici,
dei  minori,  anche  coinvolti  in  situazioni di disadattamento e di
devianza,  rese  da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
41-quater protesi  e  ausili  inerenti  a  menomazioni   di   tipo
funzionale permanenti; (116)
  42)   preparazioni  per  l'alimentazione  dei  fanciulli,  per  usi
dietetici  o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento
di peso (v. d. 19.02);
  43) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
  44) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);
  45) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
"piffed rice", "corn flakes" e simili (v. d. 19.05);
  46) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
  47)  prodotti  della  panetteria  fine,  della  pasticceria e della
biscotteria,  anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.
d. 19.08);
  48)  ortaggi,  piante  mangerecce  e frutta, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o
zuccheri (v. d. 20.01);
  49)  ortaggi  e  piante  mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o
conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
  50) frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);
  51) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli
zuccheri  o  candite  (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d.
20.04);
  52)  puree  e  paste  di  frutta,  gelatine,  marmellate,  ottenute
mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);
  53) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di
zuccheri (v. d. ex 20.06);
54)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
  55)  cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e
loro estratti (v. d. 21.01);
  56)  estratti  o essenze di caffe', di te', di mate e di camomilla;
preparazioni  a  base  di  questi estratti o essenze (v. d. 2102 - ex
30.03);
  57) farina di senapa e senapa preparata (v. d. 21.03);
  58)  salse,  condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre,
brodi;  zuppe,  minestre,  brodi,  preparati; preparazioni alimentari
composte omogeneizzate (v. d. 21.04 - 21.05);
  59)  lieviti  naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati
(v. d. 21.06);
  60) preparazioni alimentari varie (v. d. 21.07);
  61)  acqua, acque minerali;
62)NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 MARZO 1976, N. 46,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249;
  63) birra (v. d. 22.03);
  64)  vini  liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di
quelli  portanti la indicazione "fermentazione naturale in bottiglia"
o   equivalente,   ovvero   una   denominazione  di  origine  la  cui
regolamentazione  obbliga  alla  preparazione  mediante fermentazione
naturale  in  bottiglia;  vermouth  ed  altri  vini  di uve fresche e
aromatizzate  con  parti  di  piante  o  con  sostanze aromatiche con
esclusione  di quelli contenenti piu' del ventuno pei cento in volume
di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06);
  65)  aceti  commestibili  non  di  vino e loro succedanei (v. d. ex
22.10);
  66)  farine  e  polveri  di  carne  e  di  frattaglie, di pesci, di
crostacei,   di  molluschi,  non  adatte  all'alimentazione  umana  e
destinate  esclusivamente  alla  nutrizione  degli  animali; ciccioli
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
  67)  crusche,  stacciature ed altri residui della vagliatura, della
molitura  o  di  altre  lavorazioni  dei  cereali e dei legumi (v. d.
23.02);
  68) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed
altri  cascami  della  fabbricazione  dello  zucchero;  avanzi  della
fabbricazione  della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi
della  fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.
d. 23.03);
  69)  panelli  ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti
oleosi (v.d. ex 23.04);
  70)  foraggi  melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere
di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali (v.d. 23.07);
  71) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
  72) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
29.04);
  73) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
  74)  pelli  gregge,  ancorche'  salate,  degli animali della specie
bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01); (26)
  75) saponi comuni;
  76) gas ed energia elettrica per uso domestico;
77)  fabbricati  e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della
legge  2  luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte
case rurali,
ceduti  dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie
prime  e  semilavorate,  forniti per la costruzione anche in economia
dei fabbricati stessi;
  78)  prodotti  farmaceutici  per  la  medicina umana o veterinaria,
inclusi  i  vaccini,  nonche'  prodotti  la  cui  vendita deve essere
obbligatoriamente effettuata dalle farmacie;
  79) libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a
 stampa, carte geografiche; materiali audiovisivi e strumenti
musicali per  uso   didattico;  periodici  aventi carattere
prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o
sportivo; (28)
  80)  materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma
o grado di lavorazione;
  81) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla
ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
  82) fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
  83) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
  84) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
  85)  prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi
per la nutrizione degli animali.
 86) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24.(50) (51)
(96)




                              PARTE III
                               SERVIZI

1)  Cavalli,  asini,  muli  e bardotti, vivi, destinati ad essere
    utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
    2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e
caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);
3)  carni e  parti
commestibili  degli animali  della specie  equina, asinina,  mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo),  suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate  o surgelate, salate  o in salamoia,  secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
  4)   prestazioni   rese   ai   clienti  alloggiati  nelle  aziende
alberghiere,  escluse  quelle  classificate di lusso, e nei parchi di
campeggio. (9)
5) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili
  rese a imprese agricole singole o associate;
6) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
7)prestazioni  di servizi effettuati in dipendenza di contratti di
appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui al n. 77)
 della parte seconda. (126)
8) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione
di calore-energia per uso domestico.
9) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge
23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n.
1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8. (38)
10-bis)      pesci freschi (vivi o morti),
 refrigerati, congelati o surgelati, destinati
 all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
 affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi
 compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla
 loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
 ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua
 o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);   (49)
127-bis)  somministrazione  di  gas metano usato per combustione per
usi  civili  limitatamente  a 480 metri cubi annui; somministrazione,
tramite  reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi
domestici  di  cottura  cibi  e per produzione di acqua calda, gas di
petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole
da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (125)
127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
    127-quater)   prestazioni   di   allacciamento   alle   reti   di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente normativa in
materia di risparmio energetico;
   127-quinquies)  opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria
elencate nell'articolo 4 della  legge  29  settembre  1964,  n.  847,
integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee
di  trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad
impianto fisso;  impianti  di  produzione  e  reti  di  distribuzione
calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed
eolica;  impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti
fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori  di  adduzione;
edifici  di  cui  all'articolo  1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2  luglio
1949,   n.   408,  e  successive  modificazioni;
    127-sexies) beni, escluse materie prime e  semilavorate,  forniti
per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui
al numero 127-quinquies);
    127-septies)  prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli
edifici di cui al numero 127-quinquies);
    127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la  stipula
di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto-
legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge  8  agosto  1992,  n.  359,  resi  dalle  organizzazioni  della
proprieta'  edilizia  e  dei  conduttori  per  il  tramite delle loro
organizzazioni provinciali;
127- novies prestazioni di trasporto di persone  e dei  rispettivi
bagagli al seguito,  escluse quelle esenti a  norma dell'articolo 10,
numero 14), del presente decreto;
    127-decies)   francobolli  da  collezione  e   collezioni   di
Francobolli;
127-undecies)  case  di abitazione non di lusso secondo i criteri di
cui  al  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (b) ,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  27 agosto
1969, anche se assegnate  in proprieta' o  in godimento a soci da
 cooperative edilizie e loro consorzi,ancorche'  non  ultimate,
purche' permanga l'originaria destinazione,qualora  non  ricorrano
le condizioni richiamate nel numero 21) della
parte  seconda  della  presente  tabella;  fabbricati  o  porzioni di
fabbricato,  diversi  dalle  predette  case  di  abitazione,  di  cui
all'articolo  13  della  legge  2  luglio  1949, n. 408, e successive
modificazioni  ed  integrazioni , ancorche' non ultimati, purche'
permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duadecies)   prestazioni   di   servizi  aventi  ad  oggetto  la
realizzazione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria di cui
all'articolo  31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le  materie  prime  e  semilavorate,
forniti  per  la  realizzazione  degli  interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli  di
cui  alle  lettere  a)  e  b)  del primo comma dello stesso articolo;
    127-quaterdecies)  prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui  al
numero   127-undecies)  e  alla  realizzazione  degli  interventi  di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,
esclusi  quelli  di  cui  alle  lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali
sono  stati  eseguiti  interventi  di recupero di cui all'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti  dalle  imprese
che hanno effettuato gli interventi;
 (54) (55)
127-sexiesdecies)        prestazioni di
 gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste
 dall'articolo 6, comma 1, lettere    d), l) e m),    del
 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani
 di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui
 all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto nonche'
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.
 (57A)(60) (62) (69)
127-septiesdecies    oggetti    d'arte,      di
antiquariato, da  collezione, importati;  oggetti d'arte di  cui alla
lettera a) della tabella allegata  al decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22  marzo 1995, n.
85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile abitazione
effettuate   in   esecuzione   di  programmi  di  edilizia  abitativa
convenzionata  dalle  imprese  che  li  hanno  costruiti  o che hanno
realizzato  sugli  stessi  interventi  di  cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(74) (77) (91) (92) (96) (106) (114) (121) (123) (124) ((128))


(*)  Per  l'applicazione della presente tabella si osservano le norme
delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi
doganali  di  importazione,  nonche'  le  norme vigenti in materia di
determinazione  dei  periodici  aventi carattere politico, sindacale,
culturale, religioso o sportivo.
(1)  NOTA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  18 MARZO 1976, N. 46, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 249.
(2)  L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i
canoni  di  abbonamento  alle  radiodiffusioni  circolari,  in  luogo
dell'imposta  generale sull'entrata e sulla medesima base imponibile,
anorma  degli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi
dall'ente  concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto
concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli
articoli  19  e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246,  convertito con m odificazioni nella legge 4 giugno 1938, n. 880
e successive modificazioni.

           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI

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AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.L. 18 marzo 1976, n.46, convertito con modificazioni dalla L.
10 maggio 1976, n. 249, ha disposto (con l'art. 30, comma 3) che "Per
le  cessioni  dei  prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14,
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e successive modificazioni, nonche' per le cessioni di vini
spumanti  classificabili  tra  i  vini di uve fresche di cui al n. 36
della  stessa  tabella,  ad  eccezione  di  quelli a denominazione di
origine  la  cui  regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione  naturale  in bottiglia, effettuate da soggetti diversi
da  quelli  indicati  nell'articolo  34,  primo  comma,  del  decreto
medesimo,  l'aliquota  dell'imposta  sul valore aggiunto e' stabilita
nella  misura  del  dodici  per cento. Sulle importazioni da chiunque
effettuate  l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del
dodici per cento.
Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 30, comma 5) che "L'aliquota del 6
per   cento   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  prevista  per  le
prestazioni  di  cui  alla  tabella  A,  parte III, n. 4, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' elevata al nove per cento".
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla
L.  30  dicembre 1980, n. 355, ha disposto (con l'art. 9) che "Per le
cessioni  e  le  importazioni  degli animali vivi della specie suina,
indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,   l'aliquota   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e'
stabilita  nella  misura del quindici per cento. Per le cessioni e le
importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie,
degli  animali  della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o
surgelate,  salate  o in salamoia, secche o affumicate indicate nella
tabella  A,  parte  seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
nonche'  per  quelle  di  tutti  gli  altri prodotti di origine anche
parzialmente  suina  indicati  ai  numeri  4), 23) e 31) della stessa
tabella  A  ,  parte  seconda,  destinati  alla  alimentazione umana,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del quindici per cento".
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AGGIORNAMENTO (26)
  Il  D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla
L.  22 dicembre 1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che
"Per  le  cessioni  e  le  importazioni  di  libri, esclusi quelli di
antiquariato,   delle  edizioni  musicali  a  stampa  e  delle  carte
geografiche  indicate  al  n.  79  della  tabella  A,  parte seconda,
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  l'aliquota  dell'imposta sul
valore aggiunto e' stabilita nella misura del due per cento".
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AGGIORNAMENTO (26 A)
  Il  D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla
L.  22  dicembre  1980, n. 891 ha disposto (con l'art. 9) che "Per le
cessioni  e  le  importazioni  degli animali vivi della specie suina,
indicati nella tabella A, parte prima, n. 2), allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,   l'aliquota   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e'
stabilita  nella  misura del quindici per cento. Per le cessioni e le
importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie,
degli  animali  della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o
surgelate,  salate  o in salamoia, secche o affumicate indicate nella
tabella  A,  parte  seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
nonche'  per  quelle  di  tutti  gli  altri prodotti di origine anche
parzialmente  suina  indicati  ai  numeri  4), 23) e 31) della stessa
tabella   A,  parte  seconda,  destinati  alla  alimentazione  umana,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del quindici per cento.
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AGGIORNAMENTO (28)
  La  L.  22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma
1)  che  le  modifiche  alla  presente  tabella A hanno effetto dal 1
gennaio 1981.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che "L'imposta sul valore aggiunto
per  le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense
aziendali ed interaziendali, nonche' nelle mense delle scuole di ogni
ordine  e  grado,  si  applica  con la aliquota del due per cento. La
medesima  aliquota  si  applica per le somministrazioni di alimenti e
bevande  effettuate  mediante  distributori  automatici  collocati in
stabilimenti, uffici e scuole".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "Sono assoggettate all'imposta
sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le
importazioni  di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico
chirurgiche);  oggetti  e  apparecchi  per fratture (docce, stecche e
simili);  oggetti  ed  apparecchi  di protesi dentaria, oculistica ed
altre;  apparecchi  per  facilitare  l'audizione  ai  sordi  ed altri
apparecchi  da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire
nell'organismo,  per compensare una deficienza o una infermita' (v.d.
90.19);  poltrone  e  veicoli simili per invalidi, anche con motore o
altro   meccanismo   di   propulsione   (v.d.  87.11);  gas  per  uso
terapeutico;  reni  artificiali;  parti,  pezzi staccati ed accessori
esclusivamente destinati ai beni sopraindicati".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  6)  che  "Per  le  cessioni e le
importazioni  dei  beni  mobili  e  per le cessioni dei beni immobili
vincolati  ai  sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni,   l'aliquota   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e'
stabilita nella misura dell'otto per cento".
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AGGIORNAMENTO (38)
  Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L.  17  febbraio  1985, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che
con  decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
saranno  approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei
beni  e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in
conformita' alle disposizioni del decreto 853/1984 .
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AGGIORNAMENTO (39)
  Il  D.L.  30  dicembre  1985,  n. 791, convertito con modificazioni
dalla  L.  28  febbraio 1986, n. 46, ha disposto (con l'art. 5, comma
1-bis)  che  "Al  punto  27  della  tabella  A, parte II, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985,
dopo  la  parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
beni  e  servizi  destinati  alla  ricostruzione  ed  al recupero del
patrimonio  pubblico  e privato danneggiato dai movimenti sismici del
29  aprile  e  7  e  11  maggio  1984 e dalla deflagrazione provocata
dall'incendio   dei   serbatoi   di   carburante  dello  stabilimento
AGIP-Petroli di Napoli. Al punto 40 della medesima tabella, parte II,
dopo  la  parola: "modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonche'
del   decreto-legge   26   maggio   1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1984,  n. 363, e successive
integrazioni e modificazioni".
Ha  inoltre  disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che le disposizioni
dell'articolo  5,  comma  1-bis  del decreto 791/1985, si applicano a
decorrere dalla data degli eventi di cui al medesimo comma.
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AGGIORNAMENTO (40)
Il  D.L.  30 dicembre 1985,n. 791, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 1986, n. 46, come modificato dal D.L. 26 gennaio 1987,
n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120, ha
disposto  (con  l'art. 5, comma 1-bis) che "Al punto 27 della tabella
A,  parte  II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  come modificato dall'articolo 1 del decreto
ministeriale  28  febbraio 1985, dopo la parola: "modificazioni" sono
aggiunte   le  seguenti:  "nonche'  beni  e  servizi  destinati  alla
ricostruzione  ed  al  recupero  del  patrimonio  pubblico  e privato
danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984,
dalla   deflagrazione   provocata   dall'incendio   dei  serbatoi  di
carburante  dello  stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni
franosi  del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge
24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise.
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AGGIORNAMENTO (49)
  Il  D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla
L.  12  luglio  1991,  n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Nella  tabella  A  ,  parte  III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
 b)  il  numero  58) e' sostituito dal seguente: "58) preparazioni e
conserve  di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei, crostacei
e  molluschi  (compresi  i  testacei),  esclusi  astici,  aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
  c)  il  numero  78)  e'  sostituito dal seguente: "78) preparazioni
alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05) ";
  d) il numero 91) e' sostituito dal seguente: "91) foraggi melassati
o  zuccherati;  altre  preparazioni  del  genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione  degli  animali,  esclusi  gli alimenti per cani o
gatti  condizionati  per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07) "; e) i
numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102 e 117) sono
sopressi.
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AGGIORNAMENTO (51)
  La  L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 75, comma 6)
che  "Con  effetto  dal  1› gennaio 1992, le preparazioni di alimenti
utilizzati  nell'alimentazione  di  cani e gatti, condizionate per la
vendita  al  minuto,  comunque  classificate,  anche se nel numero 20
della  parte  II  della  tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono  soggette  all'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto del 12
per  cento.  Non  si fa luogo ne' a rimborsi nea' a rettifiche per le
cessioni  e  le  importazioni  effettuate anteriormente alla suddetta
data."
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AGGIORNAMENTO (54)
  Il  D.L. 30 agosto 1993, n. 133, convertito con modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto
(con l'art. 36, comma 2-bis) che "Nella tabella
A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"41-ter)  prestazioni  di  servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi   ad   oggetto   la  realizzazione  delle  opere  direttamente
finalizzate   al  superamento  o  alla  eliminazione  delle  barriere
architettoniche."
Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 36, comma 3) che "Nella tabella A,
parte  terza,  allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633:
a)  sono  soppressi  i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95),
96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);
b)  i  numeri  24),  80),  103),  104),  123), 124
 sono sostituiti dai seguenti:
  "24)   te',   mate  (v.d.  09.02-09.03);  .il02;  80)  preparazioni
alimentari non nominate ne' comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi
gli sciroppi di qualsiasi natura;
  103)  energia  elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per  uso  di  imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese
poligrafiche,  editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
  104)  oli  minerali  greggi, oli combustibili ed estratti aromatici
impiegati   per  generare,  direttamente  o  indirettamente,  energia
elettrica,  purche'  la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw;
oli  minerali  greggi,  oli  combustibili  (ad  eccezione  degli  oli
combustibili  fluidi  per  riscaldamento) e terre da filtro residuate
dalla  lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45
per  cento  in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come
combustibili  nelle  caldaie  e nei forni; oli combustibili impiegati
per   produrre   direttamente  forza  motrice  con  motori  fissi  in
stabilimenti  industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri
di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla  trasformazione  in  gas  da  immettere  nelle reti cittadine di
distribuzione;   oli   minerali   non   raffinati  provenienti  dalla
distillazione   primaria   del  petrolio  naturale  greggio  o  dalle
lavorazioni  degli  stabilimenti  che trasformano gli oli minerali in
prodotti  chimici  di natura diversa, aventi punto di infiammabilita'
(in  vaso chiuso) inferiore a 55 ›C, nei quali il distillato a 225 ›C
sia  inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 ›C sia almeno il 90
per  cento  in  volume,  destinati  alla  trasformazione  in  gas  da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
  123)  spettacoli  cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi
di  prezzo  fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al
n.   4  della  tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,  spettacoli  di  burattini e
marionette  ovunque  tenuti  e  attivita' circensi e dello spettacolo
viaggiante;
  124)  servizi  telefonici  per utenze private, compresi quelli resi
attraverso  posti  telefonici  pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico;  servizio  radiomobile pubblico di comunicazione per utenze
residenziali;
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  36,  comma  4)  che " L'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per
cento:
a) per le cessioni e le importazioni di:
  1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);
  2)  mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi  dalla  aggiunta  di  alcole;  mosti  di  uve  freschi  anche
mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
  3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti
piu'  del  22  per  cento  in  volume  di  alcole;  vini liquorosi ed
alcolizzati;  vermouth  ed altri vini di uve fresche aromatizzati con
parti  di  piante  o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli
contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 -
ex 22.06);
  4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);
  5)  panelli,  sansa  di  olive  ed  altri  residui  dell'estrazione
dell'olio  di  oliva,  escluse  le  morchie; panelli ed altri residui
della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);
  6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);
  7)  olio  essenziale  non  deterpenato  di mentha piperita (v.d. ex
33.01);
  8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);
  9)  pelli  gregge,  ancorche'  salate,  degli  animali delle specie
bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);
  10)  carboni  fossili,  comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili
(v.d.  27.01);  ligniti  e  relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e
semicoke  di  carbon  fossile  e  di lignite, agglomerati o non (v.d.
27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);
  11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;
  12)  materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma
e grado di lavorazione;
  13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla
ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
  14)  beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni;
  15)  materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti,
quale  polistirolo  liquido  o  in  granuli; leganti e loro composti,
quali  cementi  normali  e  clinker;  laterizi quali tegole, mattoni,
anche  refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso,
cemento  e  laterocemento,  ferrocemento, fibrocemento, eventualmente
anche  con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli
per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali
moquette,  pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico
cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e
carta-stoffa  da  parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento
murale  in  sughero;  materiali di coibentazione, impermeabilizzanti,
quali  isolanti  flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati,
quali conglomerati bituminosi;
  16)  bevande  a  base  di  vino,  indicate nel decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  91 del 19 aprile 1988; bevande vinose
destinate   al   consumo   familiare   dei  produttori  e  ad  essere
somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;
  b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:
  1)  noleggi  di  film posti in essere nei confronti degli esercenti
cinematografici  e  dei  circoli  di  cultura  cinematografica di cui
all'articolo  44  della  legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
  2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso,
svolta  in  forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge
23 marzo 1981, n. 91;
  3)  cessioni  di  diritti alle prestazioni sportive degli atleti da
parte delle associazioni sportive dilettantistiche."
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
  La  L. 10 dicembre 1993, n.515 ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che  "Nel  numero  18) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, sono
aggiunte,  in  fine,  le parole: "materiale tipografico, attinente le
campagne elettorali".
---------------
AGGIORNAMENTO (57A)
  Il  D.L.  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti
per  l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici
e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3,
comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze
farmaceutiche  e  articoli  di medicazione di cui le farmacie debbono
obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4, comma 2) che "Per l'anno 1994
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui
al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
stabilita nella misura del 4 per cento."
Ha   inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma  3)  che  "L'aliquota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita nella misura del 12 per
cento e' elevata al 13 per cento."
Ha   inoltre  disposto  (con  l'art.  4,  comma  4)  che  "L'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 13 per
cento per: a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende
alberghiere  classificate  di lusso, comprese le sommministrazioni di
alimenti  e  bevande;  b)  i  servizi  telefonici per utenze private,
compresi  quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni
a  disposizione  del  pubblico;  il  servizio radiomobile pubblico di
comunicazione per utenze residenziali."
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art. 4, comma 8) che a decorrere dal 1
gennaio  1994  e'  soppresso  il  numero  124) della tabella A, parte
terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633

--------------
AGGIORNAMENTO (62)
  Il  D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla
L.  22  marzo  1995,  n.  85 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che
"Nella  tabella  A,  parte  terza, allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, il n. 120) e' sostituito
dal  seguente:  "120)  prestazioni  rese  ai clienti alloggiati nelle
aziende  alberghiere e nei parchi di campeggio nonche' prestazioni di
maggiore  comfort  alberghiero  rese a persone ricoverate in istituti
sanitari;  ed  e'  aggiunto  il  seguente  numero:  "123-bis) servizi
telefonici  resi  attraverso  posti  telefonici pubblici e telefoni a
disposizione del pubblico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 43, comma 5-ter) che "Alla tabella A,
parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36),
dopo la parola: "circolari" e' inserita la seguente: "pubbliche" e
dopo le parole: "della radiodiffusioni" e' inserita la seguente:
"pubbliche".
-----------------
AGGIORNAMENTO (69)
  Il D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito con modificazioni dalla
L.  28  febbraio  1997,  n.  30,  ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e) che "alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i
servizi  soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella
misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)
nel numero 1) alla parola: "asini" e' premessa la parola: "Cavalli,";
2) il numero 114) e' sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti
per  l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici;
sostanze  farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
devono   obbligatoriamente   essere   dotate  secondo  la  farmacopea
ufficiale;".
-----------------
AGGIORNAMENTO (74)
  Il  D.L.  29  settembre  1997,  n.328, convertito con modificazioni
dalla  L.  29 novembre 1997, n. 410, ha disposto (con l'art. 1, comma
6)  che  "Nella  tabella  A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
  3)  il  numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso
il  grasso  di  maiale  non  pressato  ne' fuso, fresco, refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);";
     4)  il  numero  11  e'  sostituito  dal seguente: "11) yogurt,
kephir,  latte  fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte  battuto)  e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d.
ex 04.01);";
    5)  dopo  il  numero  19)  e'  inserito  il seguente: "20) bulbi,
tuberi,  radici  tuberose,  zampe  e  rizomi,  allo  stato  di riposo
vegetativo,  in  vegetazione  o  fioriti; altre piante e radici vive,
comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
    6)  dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d.
da 09.04 a 09.10);";
    7)  il  numero  46)  e'  sostituito dal seguente: "46) strutto ed
altri  grassi  di  maiale,  pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
    8)  il  numero  55)  e'  sostituito  dal seguente: "55) salsicce,
salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
    9)  dopo  il  numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e
sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
    10)  dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di
barbabietola   e   di   canna   allo  stato  solido,  esclusi  quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
    11)  dopo  il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a
base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'',
''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
    12)  il  numero  78)  e'  sostituito  dal  seguente:  "78) salse;
condimenti  composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre,   brodi,   preparati;   preparazioni   alimentari  composte
omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
    13)  dopo  il  numero  87) e' inserito il seguente: "88) panelli,
sansa  di  olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse  le  morchie;  panelli ed altri residui della disoleazione di
semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);";
    14)   il   numero   121)   e'   sostituito  dal  seguente:  "121)
somministrazioni  di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in
pubblici   esercizi   di  categoria  lusso;  prestazioni  di  servizi
dipendenti  da  contratti  di  appalto  aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande;";
    15)  il  numero  123-ter)  e'  sostituito dal seguente: "123-ter)
canoni  di  abbonamento  alle  radiodiffusioni circolari trasmesse in
forma codificata, nonche' alla diffusione radiotelevisiva con accesso
condizionato  effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite;";
-----------------
AGGIORNAMENTO (77)
  La  L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto
(con  l'art.  14,  comma  1)che "Il n. 20) della
tabella  A,  parte  III,  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "20)
bulbi,  tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo,  in  vegetazione  o  fioriti, altre piante e radici vive,
comprese  le  talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per
mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi
(v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)".
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
  La  L.  13  maggio 1999, n.133, ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che  "; nella  tabella  A,  parte  III,  dopo  il  numero  38) e'
inserito il seguente:  "  38-bis)  piante  allo  stato  vegetativo,
di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ""
---------------
AGGIORNAMENTO (92)
  Il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.60 ha disposto (con l'art. 19, comma
1)  che  "Il  numero  123)  della tabella A, parte terza, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"123)  Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche,
balletto,  prosa,  operetta,  commedia  musicale,  rivista;  concerti
vocali   e   strumentali;   attivita'  circensi  e  dello  spettacolo
viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;"."
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
  La  L.  21  novembre  2000,  n. n. 342, ha disposto (con l'art. 48,
comma  1) che "Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "nelle aziende alberghiere e nei
parchi di campeggio" sono sostituite dalle seguenti: "nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
successive modificazioni"".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  48, comma 2) che "Al numero 121)
della  tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole:  "escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria
lusso" sono soppresse".
Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 49, comma 1) che "Nella tabella A,
parte  III,  allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) e'
sostituito  dal  seguente:  "114) medicinali pronti per l'uso umano o
veterinario,  compresi  i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche
ed    articoli   di   medicazione   di   cui   le   farmacie   devono
obbligatoriamente  essere  dotate secondo la farmacopea ufficiale;"".
Ha  inoltre disposto (con l'art. 49, comma 2) che "Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001".
----------------
AGGIORNAMENTO (106)
  La L. 28 dicembre 2001, n.448, ha disposto (con l'art. 74, comma 1)
che  "Nella  tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  al  numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti
via  cavo  o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le
trasmissioni televisive punto-punto".
-----------------
AGGIORNAMENTO (114)
  La  L.  24  dicembre 2003, n.350, ha disposto, (con l'art. 2, comma
40)  che "Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"103)  energia  elettrica  per uso domestico; energia elettrica e gas
per  uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese  poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai  clienti  grossisti  di  cui  all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo  16  marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti,  destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle  reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente erogati,
ovvero  destinati  ad  imprese  che li impiegano per la produzione di
energia elettrica"."
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
  La  L.  30  dicembre  2004, n.311, ha disposto (con l'art. 1, comma
467)  che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni
di  cui  ai  numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto
decreto  n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore
dei  soggetti  indicati  nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e
loro  consorzi,  sia  direttamente  che in esecuzione di contratti di
appalto e convenzioni in genere.
---------------------
AGGIORNAMENTO (121)
  La L. 23 dicembre 2005, n.266, ha disposto (con l'art. 1, comma 42)
che  "Nella  tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al  numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono inserite
le  seguenti:  "energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui,  di  sollevamento  e  di  scolo  delle acque, utilizzati dai
consorzi   di   bonifica   e   di  irrigazione;".  L'efficacia  delle
disposizioni  del  presente  comma  e'  subordinata  alla  preventiva
approvazione   da   parte   della   Commissione   europea   ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea."
Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 1, comma 467) che "Nella parte III
della  tabella  A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, al numero 123-ter, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico"."
--------------------
AGGIORNAMENTO (123)
  Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L.
4  agosto  2006,  n.  248,  ha  disposto (con l'art. 36, comma 1) che
"Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, concernente i beni e servizi
soggetti  all'aliquota  del 10 per cento, e' soppressa la voce di cui
al numero 123-bis."
-----------------
AGGIORNAMENTO (124)
  La  L.  27  dicembre  2006, n.296, ha disposto (con l'art. 1, comma
300)  che  "Per  contratti  di  scrittura connessi con gli spettacoli
teatrali  di  cui  al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
devono   intendersi   i  contratti  di  scrittura  connessi  con  gli
spettacoli  individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972."
Ha  inoltre disposto (con l'art. 1, comma 331) che "Il numero 41-bis)
della  tabella  A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, si
interpreta  nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui
ai  numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto
decreto  rese  in  favore  dei  soggetti indicati nel medesimo numero
41-bis)  da  cooperative  e  loro  consorzi  sia  direttamente sia in
esecuzione  di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta
salva  la  facolta'  per  le  cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre   1991,   n.  381,  di  optare  per  la  previsione  di  cui
all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art. 1, comma 384) che "Il numero 122)
della  tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "122)
prestazioni  di  servizi  e  forniture di apparecchiature e materiali
relativi   alla  fornitura  di  energia  termica  per  uso  domestico
attraverso  reti  pubbliche  di  teleriscaldamento  o nell'ambito del
contratto    servizio    energia,    come    definito   nel   decreto
interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia
prodotta  da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto
rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi
forma, si applica l'aliquota ordinaria"."
---------------
AGGIORNAMENTO (125)
  Il  D.Lgs.  2 febbraio 2007, n.26, ha disposto (con l'art. 2, comma
5)  che  la  modifica  al  numero  127-bis.  Parte III della presente
tabella, decorre dal 1° gennaio 2008.
----------------
AGGIORNAMENTO (126)
  La L. 24 dicembre 2007, n.244, ha disposto (con l'art. 1, comma 79)
che   "alla  tabella  A,  parte  III,  al  numero  123),  le  parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle  seguenti:  "spettacoli  di  burattini,  marionette e maschere,
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti";"
Ha  inoltre  disposto (con l'art. 1, comma 261) che "nella tabella A,
parte III, nel numero 7) la parola: "non" e' soppressa"
----------------
AGGIORNAMENTO (128)
  Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2, Ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A
decorrere  dal  1  gennaio  2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte
terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso."

	        
	      
         Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:

  a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario
e  di  laboratorio;  prodotti  con  parti  o  guarnizioni di platino,
costituenti elemento prevalente del prezzo;
  b)  pelli  da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate
in  tavole,  sacchi,  mappette,  croci  o  altri simili manufatti, di
zibellino,   ermellino,   chincilla',   ocelot,  leopardo,  giaguaro,
ghepardo,  tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz,
martora,  lontra  sealskin,  lontra  di fiume, volpe argentata, volpe
bianca,  ghiottone,  scimmia,  scoiattolo,  orso  bianco,  donnola, e
relative confezioni;
  c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione
obbliga   alla   preparazione   mediante  fermentazione  naturale  in
bottiglia;
  d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133;
  e)  ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)) ;
  f)  motocicli  per uso privato con motore di cilindrata superiore a
350 centimetri cubici;
  g)  ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244));
  h)  tappeti  e  guide  fabbricati  a  mano  originari dall'Oriente,
dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. (38) (54)
-----------------
AGGIORNAMENTO (38)
  Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L.  17  febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che
"L'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  38  per  cento per le
cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
------------------
AGGIORNAMENTO (54)
  Il  D.L.  30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla
L.  29  ottobre 1993, n. 255 ha disposto (con l'art. 36, comma 5) che
"Le  cessioni  e  le  importazioni  dei beni indicati nella tabella B
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
del 19 per cento".

	        
	      
                                  TABELLA C
                        SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
  1)  Spettacoli  cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo,
comunque  ed  ovunque  dati  al  pubblico  anche se in circoli e sale
private;
  2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
  3)  esecuzioni  musicali  di  qualsiasi  genere  esclusi i concerti
vocali  e  strumentali,  anche  se effettuate in discoteche e sale da
ballo  qualora  l'esecuzione  di musica dal vivo sia di durata pari o
superiore  al  50  per  cento  dell'orario complessivo di apertura al
pubblico   dell'esercizio,   escluse   quelle   effettuate   a  mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchature similari a
getttoni   o   a   moneta;  lezioni  di  ballo  collettive;  ((...)),
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari:
  4)  spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere
liriche, prosa, operetta, commedia misicale, rivista; concerti vocali
strumentali,  attivita'  circensi  e  dello  spettalcolo  viaggiante,
((spettacoli  di  burattini,  marionette  e  maschere, compresi corsi
mascherati e in costume, ovunque tenuti));
  5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche
e industriali, rassegne cinimatografiche riconosciute con decreto del
Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.
  6)  prestazioni  di  servizio  fornite in locali aperti al pubblico
mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la
diffusione   radiotelevisiva,   anche   a   domicilio,   con  accesso
condizionato  effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o
via satellite.

	        
	      

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