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T.U. IVA: TITOLO SECONDO - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico IVA
TITOLO SECONDO
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
                                Art. 21.
                      (Fatturazione delle operazioni)

  1.  Per  ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto  forma  di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la
sua   responsabilita',   assicura   che  la  stessa  sia  emessa  dal
cessionario  o  dal  committente, ovvero, per suo conto, da un terzo.
L'emissione  della  fattura,  cartacea  o  elettronica,  da parte del
cliente  o  del  terzo  residente in un Paese con il quale non esiste
alcun  strumento  giuridico che disciplini la reciproca assistenza e'
consentita  a  condizione  che  ne  sia data preventiva comunicazione
all'amministrazione   finanziaria   e  purche'  il  soggetto  passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti  non  siano  stati  notificati, nei cinque anni precedenti,
atti  impositivi  o  di  contestazione  di  violazioni sostanziali in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti  e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura
si  ha  per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra
parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
  2.  La  fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno
solare e contiene le seguenti indicazioni:
    a)  ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio
dei  soggetti  fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante
fiscale   nonche'  ubicazione  della  stabile  organizzazione  per  i
soggetti  non  residenti  e,  relativamente  al cedente o prestatore,
numero  di  partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti
devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome;
    b)  natura,  qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell'operazione;
    c)  corrispettivi  ed  altri dati necessari per la determinazione
della  base  imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
    d)  valore  normale  degli  altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
    e)   aliquota,   ammontare  dell'imposta  e  dell'imponibile  con
arrotondamento al centesimo di euro;
    f)  numero  di  partita  IVA  del  cessionario  del  bene  o  del
committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo
    del  cedente  o  del prestatore, con l'indicazione della relativa
    norma;
((f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro   di  stabilimento  del  cessionario  o  committente,  per  le
operazioni   effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti  nel
territorio di un altro Stato membro della Comunita';))
    g)  data  della  prima  immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore  volate,  se  trattasi  di  cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto  nuovi,  di  cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
    h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per
conto del cedente o prestatore, da un terzo.
  3.  Se  l'operazione  o  le  operazioni cui si riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono
essere  indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le
operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso di
piu'  fatture  trasmesse  in  unico  lotto, per via elettronica, allo
stesso  destinatario  da parte di un unico fornitore o prestatore, le
indicazioni  comuni  alle diverse fatture possono essere inserite una
sola  volta,  purche'  per  ogni fattura sia accessibile la totalita'
delle   informazioni.  La  trasmissione  per  via  elettronica  della
fattura,  non  contenente  macroistruzioni  ne' codice eseguibile, e'
consentita  previo  accordo con il destinatario. L'attestazione della
data,  l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura   elettronica   sono   rispettivamente   garantite   mediante
l'apposizione  su  ciascuna  fattura  o  sul  lotto  di  fatture  del
riferimento   temporale   e   della   firma  elettronica  qualificata
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei
dati   che  garantiscano  i  predetti  requisiti  di  autenticita'  e
integrita'.  Le  fatture in lingua stranieradevono essere tradotte in
lingua  nazionale  a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli
importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
sia indicata in euro.
  4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
determinata  a  norma  dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e'
compilata  in  duplice  esemplare  di cui uno e' consegnato o spedito
all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti  da  documento  di  trasporto  o  da altro documento idoneo a
identificare  i  soggetti  tra  i quali e' effettuata l'operazione ed
avente  le  caratteristiche  determinate  con  decreto del Presidente
della  Repubblica  14 agosto 1996, n. 472, la fattura e' emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione
e  contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi.  In  tale  caso,  puo'  essere emessa una sola fattura per le
cessioni  effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.
In  deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere
emessa  entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione
dei   beni   limitatamente  alle  cessioni  effettuate  a  terzi  dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
  5.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  17,  ((secondo  comma)),  il
cessionario  o  il  committente  deve  emettere  la  fattura in unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', assicurarsi
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
  6.  La  fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a
beni  in  transito  o  depositati  in  luoghi  soggetti  a  vigilanza
doganale,  non  soggette all'imposta a ((a norma dell'articolo 7-bis,
comma  1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti
passivi  stabiliti  nel  territorio  di  un  altro Stato membro della
Comunita',  non  soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter)),
nonche'  per  le  operazioni  non  imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis,  9  e  38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime
del  margine  previsto  dal  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85,
nonche'  dall'art.  74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie
di   viaggio   e  turismo.  In  questi  casi  la  fattura,  in  luogo
dell'indicazione  dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che
si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile,
esente  ovvero  assoggettata al regime del margine, con l'indicazione
della relativa norma.
  7.  Se  viene  emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se
nella  fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi
sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta
per  l'intero  ammontare  indicato  o corrispondente alle indicazioni
della fattura.
  8.   Le   spese  di  emissione  della  fattura  e  dei  conseguenti
adempimenti  e  formalita'  non possono formare oggetto di addebito a
qualsiasi titolo.

	        
	      
                                Art. 22.
               Commercio al minuto e attivita' assimilate

  L'emissione  della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
    1)  per  le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi   di   distribuzione  automatica,  per  corrispondenza,  a
domicilio o in forma ambulante;
    2)  per  le  prestazioni  alberghiere  e  le  somministrazioni di
alimenti  e  bevande  effettuate  dai  pubblici esercizi, nelle mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
    3)  per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli
e bagagli al seguito;
    4)  per  le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese
in  locali  aperti  al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione
dei clienti;
    5)  per  le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e
per  gli  altri  servizi  resi  da aziende o istituti di credito e da
societa' finanziarie o fiduciarie;
    6)  per  le  operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai
numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, ((...)). (21)
  La   disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere  dichiarata
applicabile,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ad  altre
categorie  di  contribuenti  che  prestino  servizi  al  pubblico con
caratteri  di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali da
rendere   particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo  di
fatturazione e degli adempimenti connessi.
  Gli   imprenditori   che   acquistano   beni  che  formano  oggetto
dell'attivita'  propria  dell'impresa  da  commercianti  al minuto ai
quali  e'  consentita  l'emissione  della  fattura  sono  obbligati a
richiederla.(20)
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                                Art. 23.
                       Registrazione delle fatture

  Il  contribuente  deve  annotare  entro  quindici giorni le fatture
emesse,  nell'ordine  della  loro  numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al
quarto  comma,  seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni. (57a) (57b)
  Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e
la  data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione
o  delle  operazioni  e  l'ammontare  dell'imposta,  distinti secondo
l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario  del  bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle
ipotesi  di  cui al ((secondo comma)) dell'art. 17, del cedente o del
prestatore. (57a) (57b)
  Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o ente devono
essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,  denominazione  o ragione
sociale,  il  nome  e  il  cognome.  Per  le  fatture  relative  alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono  essere  indicati,  in  luogo  dell'ammontare dell'imposta, il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma dell'articolo 6 le fatture
emesse  devono  essere  registrate anche dal soggetto destinatario in
apposito  registro,  bollato  e  numerato  ai sensi dell'articolo 39,
secondo   modalita'   e   termini   stabiliti  con  apposito  decreto
ministeriale.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione  del  comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si applica a
decorrere  dal  1  gennaio  1994;  le altre disposizioni del presente
articolo  si  applicano  alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n.  308  convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha  disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera  d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.

	        
	      
                                Art. 24.
                     Registrazione dei corrispettivi

  I  commercianti  al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.
22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono
annotare   in   apposito   registro,  relativamente  alle  operazioni
effettuate  in  ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto
secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi  delle  operazioni  non  imponibili di cui all'art. 21,
sesto  comma  e,  distintamente,  all'art.  38-quater  e quello delle
operazioni  esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita ,
con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro
il  giorno  non  festivo  successivo.  PERIODO  ABROGATO DAL D.P.R. 9
DICEMBRE 1996, N.695. (57a) (57b)
  Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente  la  vendita  di  beni  soggetti ad aliquote d'imposta
diverse,  il  Ministro  delle  finanze puo' consentire, stabilendo le
modalita'  da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle
operazioni  imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la    ripartizione   dell'ammontare   dei   corrispettivi   ai   fini
dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia fatta in proporzione
degli acquisti. ((129))
  I  commercianti  al  minuto che tengono il registro di cui al primo
comma  in  luogo  diverso  da  quello  in cui svolgono l'attivita' di
vendita  devono  eseguire  le annotazioni prescritte nel primo comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato  nel  luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in cui svolgono
l'attivita'  di  vendita.  Le  relative  modalita' sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze.(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "La
modificazione  apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima
nota, si applica dal 1 luglio 1979"
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione  del  comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si applica a
decorrere  dal  1  gennaio  1994;  le altre disposizioni del presente
articolo  si  applicano  alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n.  308  convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha  disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera  d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
  Il  D.LGS. 11 febbraio 2010, n.18, ha disposto (con l'art. 1, comma
1,  lettera  9) che "all'articolo 24, secondo comma, le parole "terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti "secondo comma";"

	        
	      
                                Art. 25.
                      Registrazione degli acquisti

  Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le
bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi  acquistati  o
importati  nell'esercizio  dell'impresa, arte o professione, comprese
quelle  emesse  a norma del ((secondo comma)) dell'articolo 17 e deve
annotarle   in  apposito  registro  anteriormente  alla  liquidazione
periodica,   ovvero   alla  dichiarazione  annuale,  nella  quale  e'
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. (79)
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
  Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data  della  fattura o
bolletta,  il  numero  progressivo  ad  essa  attribuito,  la  ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio,  ovvero  il  nome  e  cognome  se non si tratta di imprese,
societa'   o  enti,  nonche'  l'ammontare  imponibile  e  l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
  Per  le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui  al  sesto  comma  dell'art.  21 devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare  dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e
la relativa norma.
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
  La  disposizione  del  comma  precedente  si  applica  anche per le
fatture  relative  a  prestazioni di trasporto e per quelle pervenute
tramite  spedizionieri  o  agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
(20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le
integrazioni  e  correzioni  apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo
comma,  37,  53  e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  al  n.  6) della parte terza della
tabella  A  e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si
applicano  dal  1  gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle
operazioni  effettuate  senza  distinta  organizzazione  fino  al  31
dicembre  1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci,
associati  o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici
o  di  contributi  supplementari,  fino  al  31  marzo 1979; 3) delle
operazioni  relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del
quinto  comma  dell'art.  4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui
per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di
previdenza  ai  propri iscritti si intendono compresi nella esenzione
gia'  prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
  Il  D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998.

	        
	      
                                Art. 26.
                Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

  Le   disposizioni  degli  articoli  21  e  seguenti  devono  essere
osservate,  in  relazione  al  maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente  all'emissione  della fattura o alla registrazione di
cui  agli  articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o
quella  della  relativa  imposta  viene  ad  aumentare  per qualsiasi
motivo,  compresa  la  rettifica  di inesattezze della fatturazione o
della registrazione.
  Se   un'operazione   per   la   quale  sia  stata  emessa  fattura,
successivamente  alla  registrazione  di  cui  agli articoli 23 e 24,
viene  meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce  l'ammontare
imponibile,    in   conseguenza   di   dichiarazione   di   nullita',
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato
pagamento   in  tutto  o  in  parte  a  causa  ((...))  di  procedure
concorsuali  o  di  procedure  esecutive  rimaste  infruttuose  o  in
conseguenza   dell'applicazione   di   abbuoni   o   sconti  previsti
contrattualmente,  il  cedente  del bene o prestatore del servizio ha
diritto  di  portare  in  detrazione  ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente  alla  variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
Il  cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione
ai  sensi  di  quest'ultimo  articolo, deve in tal caso registrare la
variazione  a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto
alla  restituzione  dell'importo  pagato  al  cedente  o prestatore a
titolo di rivalsa.
  Le  disposizioni  del comma precedente non possono essere applicate
dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla  effettuazione dell'operazione
imponibile   qualora  gli  eventi  ivi  indicati  si  verifichino  in
dipendenza  di  sopravvenuto  accordo  fra  le parti e possono essere
applicate,  entro  lo  stesso  termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze    della    fatturazione    che    abbiano   dato   luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
  La  correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni
di  cui  agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di
cui  agli  articoli  27  e  33 deve essere fatta mediante annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.
23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'art.  25.  Con  le  stesse  modalita' devono essere corretti, nel
registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori materiali inerenti alla
trascrizione  di  dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a
norma di legge.
  Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma  e quelle per errori di
registrazione  di  cui al quarto comma, possono essere effettuate dal
cedente  o  prestatore  del servizio e dal cessionario o committente,
anche  mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri  di  cui  agli  articoli  23  e  24  e  sul  registro di cui
all'articolo 25. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                                Art. 27.
                   Dichiarazioni e versamenti mensili

  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100)).
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100)).
  Per  i  commercianti  al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo  22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da
riportare  al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla
base    dell'ammontare    complessivo    dell'imposta   relativa   ai
corrispettivi  delle  operazioni  imponibili  registrate  per il mese
precedente  ai  sensi  dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale
pari  al  3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro
per  cento,  all'8,25  per cento per quelle soggette all'aliquota del
nove  per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota
del  tredici  per  cento,  al  15,95  per  cento  per quelle soggette
all'aliquota  del  diciannove  per  cento. In tutti i casi di importi
comprensivi  di  imponibile  e  di  imposta, la quota imponibile puo'
essere  ottenuta,  in  alternativa alla diminuzione delle percentuali
sopra  indicate,  dividendo  tali importi per 104 quando l'imposta e'
del  quattro  per  cento,  per  109  quando l'imposta e' del nove per
cento,  per  113  quando  l'imposta e' del tredici per cento, per 119
quando  l'imposta  e'  del  diciannove  per  cento,  moltiplicando il
quoziente  per  cento  e  arrotondando il prodotto, per difetto o per
eccesso, all'unita' piu' prossima. (57a) (57b)
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
  Il  D.L.  30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la
modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione
dell'imposta  effettuata  sulla  base  delle annotazioni eseguite nel
corso del mese di settembre 1988.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione  del  comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si applica a
decorrere  dal  1  gennaio  1994;  le altre disposizioni del presente
articolo  si  applicano  alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n.  308  convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha  disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera  d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.

	        
	      
                              Art. 28.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322))

	        
	      
                                Art. 29.
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL  D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489))

	        
	      
                                Art. 30.
           Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza

  COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
  Se  dalla  dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile
di  cui  al  n.  3)  dell'articolo  28, aumentato delle somme versate
mensilmente,   e'  superiore  a  quello  dell'imposta  relativa  alle
operazioni  imponibili  di  cui  al  n.  1) dello stesso articolo, il
contribuente  ha  diritto  di  computare  l'importo dell'eccedenza in
detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi  di  cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione
di attivita'.
  Il  contribuente  puo'  chiedere  in  tutto  o in parte il rimborso
dell'eccedenza  detraibile,  se  di  importo  superiore a lire cinque
milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
    a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano  l'effettuazione  di  operazioni  soggette  ad imposta con
aliquote  inferiori  a  quelle  dell'imposta relativa agli acquisti e
alle  importazioni  ,  computando  a  tal  fine  anche  le operazioni
effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
    b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli
8,   8-  bis  e  9  per  un  ammontare  superiore  al  25  per  cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
    c)    limitatamente    all'imposta    relativa   all'acquisto   o
all'importazione  di  beni  ammortizzabili, nonche' di beni e servizi
per studi e ricerche;
    d)   quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non  soggette
all'imposta per effetto ((degli articoli da 7 a 7-septies;))
    e)  quando si trova nelle condizioni previste dal ((terzo comma))
dell'articolo 17.
  Il  contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo
comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante
dalla  dichiarazione  annuale,  se  dalle  dichiarazioni dei due anni
precedenti  risultano  eccedenze  detraibili; in tal caso il rimborso
puo'  essere  richiesto  per  un  ammontare comunque non superiore al
minore degli importi delle predette eccedenze.
  Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale   saranno   stabiliti   gli  elementi,  da  indicare  nella
dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita'
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si
richiede il rimborso.
  Agli  effetti  della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le
disposizioni  del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo
si  intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle
societa' controllanti. (20) (45)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                                Art. 30-bis.
            (((Registrazione, dichiarazione e versamento
    dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non
                                commerciali).

  1.  I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
relativamente   alle   operazioni  di  acquisto  di  beni  e  servizi
realizzate  nello  svolgimento  di  attivita' non commerciali, per le
quali  hanno  applicato  l'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma,  adempiono  gli  obblighi  di  registrazione,  dichiarazione e
versamento secondo le modalita' e nei termini previsti dagli articoli
47,  comma  3,  e  49  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.))

	        
	      
                              Art. 31.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).

	        
	      
                                Art. 32.
    (((Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni
     per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla
                           registrazione).

  1.   I   contribuenti   che,  nell'anno  solare  precedente,  hanno
realizzato  un  volume d'affari non superiore a lire seicento milioni
per  le  imprese  aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti  arti  e  professioni,  ovvero  di  lire un miliardo per le
imprese  aventi  per  oggetto  altre attivita', possono adempiere gli
obblighi  di  fatturazione  e registrazione di cui agli articoli 21 e
23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica
la  disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive   modificazioni.   Nei   confronti  dei  contribuenti  che
esercitano   contemporaneamente   prestazioni  di  servizi  ed  altre
attivita'   e   non   provvedono   alla   distinta   annotazione  dei
corrispettivi  resta  applicabile  il limite di lire seicento milioni
relativamente a tutte le attivita' esercitate.
  2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui
all'articolo  21,  secondo comma, nelle due parti del bollettario; la
parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve
essere  consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto
comma dello stesso articolo.
  3.  Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare
le  caratteristiche  del  bollettario, tenendo conto della disciplina
stabilita  per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi.))

	        
	      
                                Art. 32-bis.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244))

	        
	      
                                Art. 33.

     ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542)).

	        
	      
                                Art. 34.
            (Regime speciale per i produttori agricoli).

  1.  Per  le  cessioni  di prodotti agricoli e ittici compresi nella
prima  parte  dell'allegata  tabella  A)  effettuate  dai  produttori
agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in
misura  pari  all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile    delle   operazioni   stesse,   delle   percentuali   di
compensazione  stabilite,  per  gruppi  di  prodotti, con decreto del
Ministro  delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole.  L'imposta  si  applica con le aliquote proprie dei singoli
prodotti,  salva  l'applicazione  delle  aliquote corrispondenti alle
percentuali  di  compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti
di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per
le  cessioni  effettuate  dai  soggetti  di  cui  al comma 6, primo e
secondo periodo.
  2. Si considerano produttori agricoli:
    a)  i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo
2135  del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in
acque  dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di
coltura  di  altri  molluschi  e crostacei, nonche' di allevamento di
rane;
    b)  gli  organismi  agricoli  di intervento, o altri soggetti per
loro  conto,  che  effettuano cessioni di prodotti in applicazione di
regolamenti  della Unione europea concernenti l'organizzazione comune
dei mercati dei prodotti stessi;
    c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  18  maggio 2001, n. 228; le associazioni e
loro  unioni  costituite  e  riconosciute ai sensi della legislazione
vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci,  associati  o  partecipanti,  nello  stato  originario o previa
manipolazione  o  trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge,  anche  previa  manipolazione  o  trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci.
  3.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
  4.  La  detrazione  forfettizzata  non  compete per le cessioni dei
prodotti  indicati  nel  comma  1  il cui acquisto derivi da atto non
assoggettato  ad  imposta,  sempre  che  il  cedente, il donante o il
conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79)
  5.  Se  il  contribuente,  nell'ambito  della  stessa  impresa,  ha
effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel
comma   1,   queste   sono   registrate   distintamente   e  indicate
separatamente  in  sede  di liquidazione periodica e di dichiarazione
annuale.  Dall'imposta  relativa  a  tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili
e  ai  servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e
dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
  ((6.  I  produttori  agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un  volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno
due  terzi  da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati
dal  versamento  dell'imposta  e  da tutti gli obblighi documentali e
contabili,   compresa   la   dichiarazione  annuale,  fermo  restando
l'obbligo  di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali
a  norma  dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i
beni  o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  dell'impresa, devono
emettere  fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo
21,  indicandovi  la  relativa  imposta,  determinata  applicando  le
aliquote    corrispondenti   alle   percentuali   di   compensazione,
consegnarne  copia al produttore agricolo e registrarla separatamente
a  norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano
comunque  di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo
a  quello  in  cui  e'  stato  superato  il  limite  di  7.000 euro a
condizione  che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni
di  altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle  disposizioni  del presente comma. In tale caso, l'opzione o la
revoca  si  esercitano  con le modalita' stabilite dal regolamento di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, e successive modificazioni)).
  7.  I  passaggi  dei  prodotti  di  cui  al comma 1 agli enti, alle
cooper- ative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2,
lettera  c),  ai  fini  della  vendita,  anche previa manipolazione o
trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del
prezzo   ai  produttori  agricoli  soci  o  associati.  L'obbligo  di
emissione  della  fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per
conto  dei  produttori  agricoli  conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato   un  esemplare  della  fattura  ai  fini  dei  successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo.
  8.  Le  disposizioni  del  comma  precedente  si applicano anche ai
passaggi  di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari
e  salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque
alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle
societa'  consortili  e  agli altri organismi associativi indicati al
comma 2, lettera c).
  9.  Ai  soggetti  di  cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei
prodotti  ivi  indicati  ai  sensi  degli  articoli  8,  primo comma,
38-quater  e  72,  nonche'  le cessioni intracomunitarie degli stessi
compete  la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante
l'applicazione  delle  percentuali  di  compensazione  che  sarebbero
applicabili  per  analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
Stato.
  10.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
  11.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti  che  optino  per  l'applicazione  dell'imposta  nei  modi
ordinari  dandone  comunicazione  all'ufficio  secondo  le  modalita'
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
  12.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.

	        
	      
                                Art. 34-bis.
                   (((Attivita' agricole connesse)

  1.  Per  le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  beni ed alla
fornitura  di  servizi  di  cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo
l'imposta  relativa  alle  operazioni imponibili in misura pari al 50
per  cento  del  suo  ammontare,  a  titolo di detrazione forfettaria
dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2.  Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del  presente  articolo.  In  tal  caso  l'opzione o la revoca per la
determinazione  dell'imposta  nel  modo  normale si esercitano con le
modalita'  stabilite  dal  regolamento  recante norme per il riordino
della  disciplina  delle  opzioni  in  materia  di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).

	        
	      
                                Art. 35.
      (Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni
            di inizio, variazione e cessazione attivita).

  1.  I  soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno
degli  uffici  locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale  dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia;
la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi
a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.  L'ufficio  attribuisce al contribuente un numero di partita
I.V.A.  che  restera'  invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio  fiscale  fino al momento della cessazione dell'attivita' e
che   deve  essere  indicato  nelle  dichiarazioni,  nella  home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
  2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:
    a)  per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data
di  nascita,  il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e
l'eventuale ditta;
    b)  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche, la natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale,
o  in  mancanza  quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve
essere  inoltre  indicato  il  codice  fiscale  per  almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
    c)  per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della
stabile organizzazione;
    d)  il  tipo  e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in
cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di sedi secondarie, filiali,
stabilimenti,  succursali,  negozi,  depositi  e simili, il luogo o i
luoghi  in  cui  sono  tenuti  e  conservati  i libri, i registri, le
scritture  e  i  documenti prescritti dal presente decreto e da altre
disposizioni;
    e)   per   i   soggetti   che  svolgono  attivita'  di  commercio
elettronico,  l'indirizzo  del  sito  web  ed  i  dati identificativi
dell'internet service provider;
    f)  ogni  altro  elemento richiesto dal modello ad esclusione dei
dati   che   l'Agenzia   delle  entrate  e'  in  grado  di  acquisire
autonomamente.
  3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2
o  di  cessazione  dell'attivita',  il contribuente deve entro trenta
giorni  farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento  del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo
giorno  successivo  alla  data  in  cui  si e' verificata. In caso di
fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali  che  comportano  l'estinzione del soggetto d'imposta, la
dichiarazione  e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla
trasformazione.
  4.   In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  il  termine  per  la
presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3 decorre dalla
data  di  ultimazione  delle  operazioni  relative  alla liquidazione
dell'azienda,  per  le quali rimangono ferme le disposizioni relative
al   versamento   dell'imposta,   alla  fatturazione,  registrazione,
liquidazione  e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi   conto   anche  dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del  n.  5)
dell'articolo  2,  da  determinare  computando  anche  le  operazioni
indicate  nell'ultimo  comma  dell'articolo 6, per le quali non si e'
ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
  5.  I  soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o
professione,  se  ritengono  di  realizzare  un  volume  d'affari che
comporti  l'applicazione  di  disposizioni  speciali ad esso connesse
concernenti  l'osservanza  di  adempimenti  o  di criteri speciali di
determinazione  dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di
inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono
osservare  la  disciplina  stabilita  in relazione al volume d'affari
dichiarato.
  6.  Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate
in  via  telematica  secondo  le  disposizioni  di  cui ai commi 10 e
seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,  direttamente ad uno degli
uffici  di  cui  al  comma  1.  Le dichiarazioni medesime possono, in
alternativa,  essere  inoltrate  in  unico esemplare a mezzo servizio
postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita'
del    soggetto    dichiarante   mediante   allegazione   di   idonea
documentazione;  in  tal caso si considerano presentate nel giorno in
cui risultano spedite.
  7.  L'ufficio  rilascia  o  invia  al  contribuente  certificato di
attribuzione   della   partita   IVA  o  dell'avvenuta  variazione  o
cessazione   dell'attivita'  e  nel  caso  di  presentazione  diretta
consegna  la  copia  della  dichiarazione al contribuente debitamente
timbrata.
  8.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  nel registro delle imprese
ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative  (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9
del  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge
29  dicembre  1993,  n.  580,  in materia di istituzione del registro
delle  imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle
dichiarazioni   di   cui   al   presente   articolo   presentando  le
dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale
trasmette  i  dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle entrate e
rilascia  apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di   inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle  imprese
comunica  al  contribuente il numero di partita IVA attribuito in via
telematica dall'Agenzia delle entrate.
  9.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
essere  stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di
inizio,   variazione   e   cessazione   attivita'   sono   presentate
esclusivamente  all'ufficio  del registro delle imprese ovvero in via
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
  10.  Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere
presentate  in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite
i  soggetti  di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998;  in  tal  caso  si
considerano  presentate  nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle  entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si
considera  concluso  nel  giorno in cui e' completata la ricezione da
parte  dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle
dichiarazioni  e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
  11.  I  soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,
restituiscono   al   contribuente   una   copia  della  dichiarazione
attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via
telematica  e  rilasciano  la  certificazione restituita dall'Agenzia
delle  entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso
di   inizio  attivita',  il  numero  di  partita  IVA  attribuito  al
contribuente.
  12.  In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica
si  applicano  ai  fini  della  sottoscrizione le disposizioni di cui
all'articolo  1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998.
  13.  I  soggetti  di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  incaricati  della
predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente articolo,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
  14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le
disposizioni   previste  per  la  conservazione  delle  dichiarazioni
annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  15.  Le  modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni   previste   dal   presente  articolo  ed  i  tempi  di
attivazione  del  servizio  di trasmissione telematica sono stabiliti
con   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
  ((15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di partita IVA determina la
esecuzione  di  riscontri  automatizzati  per  la  individuazione  di
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio  dello  stesso  nonche'
l'eventuale   effettuazione   di   accessi  nel  luogo  di  esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
  15-ter.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono individuate:
    a)   specifiche   informazioni   da   richiedere  all'atto  della
dichiarazione di inizio di attivita';
    b)  tipologie  di  contribuenti  per  i  quali l'attribuzione del
numero  di  partita  IVA  determina la possibilita' di effettuare gli
acquisti  di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  e  successive  modificazioni,  a  condizione che sia rilasciata
polizza  fideiussoria  o  fideiussione  bancaria per la durata di tre
anni  dalla  data  del rilascio e per un importo rapportato al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro)).

	        
	      
                              Art. 35-bis.
                         Eredi del contribuente.

  ((Gli  obblighi  derivanti,  a  norma  del  presente decreto, dalle
operazioni   effettuate  dal  contribuente  deceduto  possono  essere
adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non
oltre  quattro  mesi  prima  della data della morte del contribuente,
entro i sei mesi da tale data.))
  Resta  ferma  la  disciplina  stabilita dal presente decreto per le
operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda,
dagli eredi dell'imprenditore. (20)
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (20)
        Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
    che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
    1979.

	        
	      
                              Art. 35-ter.
        (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili
                    del soggetto non residente).

  1.  I  soggetti  non  residenti nel territorio dello Stato, che, ai
sensi  dell'articolo  17,  ((terzo  comma)),  intendono assolvere gli
obblighi  ed  esercitare  i  diritti in materia di imposta sul valore
aggiunto   direttamente,   devono   farne  dichiarazione  all'Ufficio
competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si
vuole adottare il suddetto sistema.
  2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
    a)  per  le  persone  fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta,  il  luogo  e  la  data di nascita, il domicilio fiscale nello
Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
    b)   per   i   soggetti   diversi   dalle   persone  fisiche,  la
denominazione,  ragione  sociale  o  ditta,  la  sede  legale  o,  in
mancanza,  amministrativa,  nello  Stato estero in cui l'attivita' e'
esercitata;  gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
    c)  l'ufficio  dell'amministrazione dello Stato estero competente
ad  effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il
numero  di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in
mancanza,  il  codice  identificativo fiscale attribuito dal medesimo
Stato;
    d)  il  tipo  e  l'oggetto  dell'attivita' esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
    e)  l'impegno  ad  esibire le scritture contabili entro i termini
stabiliti dall'amministrazione richiedente;
    f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
  3.  L'ufficio  attribuisce  al  richiedente  un  numero  di partita
I.V.A.,  in  cui  sia  evidenziata  anche  la  natura di soggetto non
residente  identificato  in  Italia.  Il  predetto numero deve essere
riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
  4.  In  caso  di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non  residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al
competente  ufficio  dell'Agenzia  delle entrate. Le dichiarazioni di
cui  al  presente  articolo  sono  redatte  in conformita' al modello
stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  5.  Possono  avvalersi  dell'identificazione  diretta  prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita'
di  impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita'
europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici
che  disciplinano  la  reciproca assistenza in materia di imposizione
indiretta,   analogamente  a  quanto  previsto  dalle  direttive  del
Consiglio  n.  76/308/CEE  del  15  marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19
dicembre  1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27
gennaio 1992.
  6.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente articolo
anche  in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e
istanze,  si  fa  rinvio,  in  quanto  applicabili, alle disposizioni
dell'articolo  35,  come  modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.

	        
	      
                                Art. 36.
                       Esercizio di piu' attivita'

  Nei  confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta
si  applica  unitariamente  e cumulativamente per tutte le attivita',
con  riferimento  al  volume  di  affari  complessivo,  salvo  quanto
stabilito nei successivi commi.
  Se  il  soggetto  esercita  contemporaneamente  imprese  e  arti  o
professioni  l'imposta  si  applica  separatamente per l'esercizio di
imprese   e  per  l'esercizio  di  arti  o  professioni,  secondo  le
rispettive  disposizioni  e  con  riferimento  al  rispettivo  volume
d'affari.
  I soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito
della  stessa impresa, ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta'
di  optare  per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad
alcuna  delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio
nella    dichiarazione   relativa   all'anno   precedente   o   nella
dichiarazione  di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di
cui  all'art.  19 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con
contabilita'  separata  ed  e'  esclusa, in deroga a quanto stabilito
nell'ultimo  comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia
revocata  e  in  ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un
anno  sono  acquistati  beni  ammortizzabili la revoca non e' ammessa
fino  al  termine  del  periodo  di rettifica della detrazione di cui
all'art.  19-bis.  Le  disposizioni  del  presente comma si applicano
anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di
fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato  a destinazione abitativa che
comportano  la  riduzione  della  percentuale  di  detrazione a norma
dell'articolo  19,  comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di
altri  fabbricati  o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di
tali settori di attivita'.
  La  revoca  deve  essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione
annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
  L'imposta  si  applica  in  ogni  caso  separatamente,  secondo  le
rispettive  disposizioni  e  con  riferimento  al volume di affari di
ciascuna  di  esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al
terzo  comma dell'art. 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e
quelle  non  rientranti  nell'attivita' propria dell'impresa, nonche'
per  le  attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto del
comma  secondo  e  terzo  dello stesso articolo e per quelle ((di cui
all'articolo  74,  sesto comma)), per le quali la detrazione prevista
dall'art.  19 sia applicata forfettariamente ((e per quelle di cui al
comma 5 dell'articolo 74-quater)).
  In  tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per
una  determinata  attivita'  la  detrazione  di  cui  all'art. 19, se
ridotta  ai  sensi  del  terzo  comma dello stesso articolo ovvero se
applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni
e  ai  servizi  utilizzati  promiscuamente,  nei  limiti  della parte
imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi
all'attivita'   soggetta   a   detrazione   ridotta   o   forfettaria
costituiscono  prestazioni  di  servizio  ai  sensi  dell'art. 3 e si
considerano  effettuati,  in base al loro valore normale, nel momento
in  cui  sono  rese.  Per  i  passaggi interni dei beni tra attivita'
separate  si  applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti,
con  riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli
articoli  23  e  25  devono  essere eseguite nello stesso mese. Per i
passaggi  dei  beni  all'attivita'  di  commercio al minuto di cui al
terzo  comma  dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita',
l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati,
in  base  al  corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non
festivo successivo a quello del passaggio.
  Le  annotazioni  devono  essere  eseguite,  distintamente  in  base
all'aliquota  applicabile  per  le relative cessioni, nei registri di
cui  agli  articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a
norma  dell'art.  39. La dichiarazione annuale deve essere presentata
su  un  unico  modello  per  tutte  le attivita' secondo le modalita'
stabilite  nel  decreto  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  28 e i
versamenti  di  cui  agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti
per   l'ammontare   complessivo  dovuto,  al  netto  delle  eccedenze
detraibili. (20) (21) (23) (27)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  29  gennaio  1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle
apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche
internazionali,  34,  per  la  parte concernente il limite del volume
d'affari  delle  imprese  agricole  minori,  36 e 74-ter dello stesso
decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
  Il D.L. 30 dicembre 1979, n.660, convertito con modificazioni dalla
L.  29  febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che
"Le  modificazioni  apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto
dal 1 gennaio 1981".
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.

	        
	      
                              Art. 36-bis.
            Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

  Il   contribuente   che  ne  abbia  data  preventiva  comunicazione
all'ufficio  e'  dispensato  dagli  obblighi  di  fatturazione  e  di
registrazione  relativamente  alle  operazioni  esenti  da imposta ai
sensi  dell'art.  10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19)
dello  stesso  articolo,  fermi  restando  l'obbligo  di fatturazione
registrazione   delle   altre  operazioni  eventualmente  effettuate,
l'obbligo  di  registrazione  degli  acquisti  e  gli  altri obblighi
stabiliti  dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare
la fattura quando sia richiesta dal cliente. (21)
  ((Nell'ipotesi  di  cui  al precedente comma il contribuente non e'
ammesso  a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa
agli  acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione
annuale,  compilando  l'elenco  dei  fornitori,  ancorche'  non abbia
effettuato operazioni imponibili)).((27))
  La  comunicazione  di  avvalersi  della  dispensa dagli adempimenti
relativi  alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione
annuale  relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso  per  almeno  un  triennio.  La  revoca  deve  essere comunicata
all'ufficio  nella  dichiarazione  annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
3)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1982.

	        
	      
                              Art. 37.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).

	        
	      
                                Art. 38.
                Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi

  I  versamenti  previsti  dagli  articoli  27, 30 e 33 devono essere
eseguiti  al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto
mediante  delega  del contribuente ad una delle aziende di credito di
cui   all'articolo  54  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, ovvero ad una delle casse
rurali  e  artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato  con  la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio
non   inferiore  a  lire  cento  milioni.  ((La  delega  deve  essere
rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita
nel territorio dello Stato)).
  L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante  l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della
data  in  cui  lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio  per  conto  del  contribuente  entro  il  quinto  giorno
successivo.  La  delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per
il delegante.
  Le  caratteristiche  e  le modalita' di rilascio dell'attestazione,
nonche'  le  modalita'  per  l'esecuzione  dei versamenti agli uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto, per la trasmissione dei relativi
dati  e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono
stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro.
  I  versamenti  diversi  da  quelli  indicati nel primo comma devono
essere  eseguiti  direttamente  all'ufficio  dell'imposta  sul valore
aggiunto  o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili
intestati  all'ufficio  stesso  o  mediante  altri  titoli di credito
bancario  o  postali  a  copertura  garantita. Il versamento mediante
assegni  circolari  o  titoli  bancari o postali puo' essere eseguito
anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere
specificata  la  causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza
nelle  forme  e  con  le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle  finanze  anche  in  deroga  alle  disposizioni contenute negli
articoli   238  e  240  del  regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (20)
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (20)
        Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
    che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
    1979.

	        
	      
                            Art. 38-bis.
                      Esecuzione dei rimborsi.

  I  rimborsi  previsti  nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta
fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza
del   termine   di   presentazione   della  dichiarazione  prestando,
contestualmente  all'esecuzione  del rimborso e per una durata pari a
tre  anni  dallo  stesso, ovvero, se inferiore al periodo mancante al
termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti  dallo  Stato,  al  valore  di  borsa,  ovvero fideiussione
rilasciata  da  un'azienda  o  istituto di credito, comprese le casse
rurali  e  artigiane  indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da
una   impresa   commerciale   che   a  giudizio  dell'Amministrazione
finanziaria  offra  adeguate  garanzie  di  solvibilita'  o  mediante
polizza   fideiussoria   rilasciata  da  un  istituto  o  impresa  di
assicurazione.  Per  le  piccole  e medie imprese, definite secondo i
criteri  stabiliti  dai  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre
1997,   di  adeguamento  alla  nuova  disciplina  comunitaria,  dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991,  n.  317,  iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e
107  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui  al  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.  Per  i  gruppi di societa', con patrimonio risultante
dal  bilancio  consolidato  superiore  a  500  miliardi  di  lire, la
garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte
della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del
codice  civile  della  obbligazione  di  integrale restituzione della
somma    da   rimborsare,   comprensiva   dei   relativi   interessi,
all'Amministrazione  finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione  nella  societa' controllata o collegata. In ogni caso
la  societa'  capogruppo  o  controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione   finanziaria   l'intendimento   di   cedere   la
partecipazione  nella  societa'  controllata o collegata. La garanzia
concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel
periodo   di   validita'   della  garanzia  stessa.  Dall'obbligo  di
prestazione  delle  garanzie  sono  esclusi  i soggetti cui spetta un
rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle
somme  rimborsate  si  applicano  gli  interessi in ragione del 9 per
cento  annuo,  con  decorrenza  dal  novantesimo  giorno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il
periodo  intercorrente  tra  la  data  di notifica della richiesta di
documenti  e  la  data  della  loro  consegna, quando superi quindici
giorni.  Con  provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  definite  le  ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo. (79)
  Il  contribuente  puo'  ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori   all'anno,   prestando  le  garanzie  indicate  nel  comma
precedente,  nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del terzo
comma  dell'articolo  30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c)
del  medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di
beni   ammortizzabili   per  un  ammontare  superiore  ai  due  terzi
dell'ammontare  complessivo  degli  acquisti  e delle importazioni di
beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei
reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10
luglio  1982,  n.  429,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto  1982,  n.  516,  l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi
precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
sul  valore  aggiunto  indicata  nelle  fatture  o in altri documenti
illecitamente   emessi  od  utilizzati,  fino  alla  definizione  del
relativo procedimento penale.
  Ai  rimborsi  previsti  nei  commi  precedenti e al pagamento degli
interessi  provvede  il  competente ufficio utilizzando i fondi della
riscossione,  eventualmente  aumentati  delle somme riscosse da altri
uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto. Ai fini della formazione
della   giacenza  occorrente  per  l'effettuazione  dei  rimborsi  e'
autorizzata  dilazione  per  il  versamento  all'erario  dell'imposta
riscossa.  Ai  rimborsi  puo'  in ogni caso provvedersi con i normali
stanziamenti di bilancio. (45)
  Ai   fini   della   formazione   della   giacenza   occorrente  per
l'effettuazione   dei   rimborsi  e'  autorizzata  dilazione  per  il
versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni
caso  provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto
del  Ministro  delle  finanze  di concerto con il Ministro del tesoro
sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le
modalita'  ed  i  termini  per  la  richiesta dei rimborsi relativi a
periodi  interiori  all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi'
stabiliti  le  modalita'  ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento  all'erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le modalita'
relative  alla  presentazione  della contabilita' amministrativa e al
trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
  Se   successivamente   al   rimborso  o  alla  compensazione  viene
notificato  avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro
sessanta  giorni,  deve  versare  all'ufficio  le  somme  che in base
all'avviso  stesso  risultano  indebitamente rimborsate o compensate,
insieme  con  gli  interessi  del  12  per cento annuo dalla data del
rimborso  o  della  compensazione,  a meno che non presti la garanzia
prevista  nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo. (20)
  I  rimborsi  di  cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e
d),  sono  eseguiti,  senza  prestazione  delle garanzie previste nel
presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:
    a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;
    b)  non  sono  stati  notificati  avvisi  di  accertamento  o  di
rettifica  concernenti  l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da
cui  risulti,  per  ciascun  anno,  una  differenza  tra  gli importi
accertati  e  quelli  dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito
dichiarate superiore:
      1)  al  10  per  cento  degli  importi dichiarati se questi non
superano cento milioni di lire;
      2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i
cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;
      3)  all'1  per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100
milioni  di  lire,  se gli importi dichiarati superano un miliardo di
lire;
    c)  e'  presentata  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che:
      1)   il  patrimonio  netto  non  e'  diminuito,  rispetto  alle
risultanze  dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento;
la  consistenza  degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non
si   e'   ridotta,  rispetto  alle  risultanze  dell'ultimo  bilancio
approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella
normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e'
cessata  ne'  si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami
di aziende compresi nel suddetto bilancio;
      2)  non  risultano  cedute,  se  la  richiesta  di  rimborso e'
presentata   da   societa'   di  capitali  non  quotate  nei  mercati
regolamentati,  nell'anno  precedente  la  richiesta,  azioni o quote
della  societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del
capitale sociale;
      3)   sono   stati   eseguiti   i   versamenti   dei  contributi
previdenziali e assicurativi.
  L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere
il  100  per  cento  della  media  dei  versamenti affluiti nel conto
fiscale nel corso del biennio precedente.
  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuate,   anche  progressivamente,  in  relazione  all'attivita'
esercitata  ed  alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie
di  contribuenti  per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo
comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (45)
  Il  D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L.
26  giugno  1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Le
disposizioni  dell'articolo  4,  nella  parte  in cui sostituiscono i
commi  secondo  e  terzo  dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  si  applicano  dalla
dichiarazione  da  presentare  nell'anno  1990;  nella  parte  in cui
aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla
dichiarazione  da  presentare  per  l'anno  1991;  nella parte in cui
sostituiscono  il  quarto  comma  dell'articolo  38-  bis  del citato
decreto  n.  633  del  1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno
1989."
----------------
AGGIORNAMENTO (79)
  Il  D.Lgs  23  marzo  1998, n.56, ha disposto (con l'art. 7) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1998


                           Art. 38-bis1
       (((Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri
                          della Comunita').

  1.  I  soggetti  passivi  stabiliti  nel territorio dello Stato che
hanno  assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni
e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a
detto  Stato  membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate
tramite apposito portale elettronico.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate  provvede ad inoltrare tale richiesta
allo  Stato  membro  del  rimborso, eccetto i casi in cui, durante il
periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
    a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione;
    b)  ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che
non  danno  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  ai  sensi  degli
articoli 19 e seguenti;
    c)  si  e'  avvalso  del regime dei contribuenti minimi di cui ai
commi  da  96  a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
    d) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
  3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al
richiedente  il  mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso
il  provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
  4.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate  e  sono  stabilite le modalita' ed i termini procedurali per
l'applicazione  delle  disposizioni del presente articolo nonche' per
la realizzazione dei relativi scambi informativi.))

                               Art. 38-bis2
         (((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
        stabiliti in un altro Stato membro della Comunita').

  ((1.  I  soggetti  stabiliti in altri Stati membri della Comunita',
assoggettati  all'imposta  nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza   chiedono   il   rimborso   dell'imposta   assolta   sulle
importazioni  di  beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che
sia  detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo
le  disposizioni  del  presente articolo. Il rimborso non puo' essere
richiesto  dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di
una  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello Stato ovvero dai
soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le
quali  debitore  dell'imposta  e'  il  committente o cessionario e da
quelle  non  imponibili  di  trasporto  o  accessorie  ai  trasporti.
L'ammontare  complessivo  della  richiesta  di  rimborso  relativa  a
periodi infrannuali non puo' essere inferiore a quattrocento euro; se
detto  ammontare  risulta  inferiore  a quattrocento euro il rimborso
spetta  annualmente,  sempreche' di importo non inferiore a cinquanta
euro.
  2.  La  richiesta  di  rimborso e' presentata con riferimento ad un
periodo  non  superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi,
ovvero  per  periodi  inferiori  a  tre  mesi  qualora questi periodi
rappresentino la parte residua di un anno solare.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 non hanno diritto al rimborso
qualora   nello   Stato  membro  in  cui  sono  stabiliti  effettuino
operazioni  che  non  danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel
caso  in  cui  gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto
alla  detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il
rimborso   e'  ammesso  soltanto  in  misura  pari  alla  percentuale
detraibile  dell'imposta,  quale  applicata dallo Stato membro ove e'
stabilito il richiedente.
  4.  La  richiesta  di  rimborso  e'  inoltrata  per via elettronica
tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente.
  5.  Ai  rimborsi  previsti  nel comma 1 e al pagamento dei relativi
interessi  provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
utilizzando  i  fondi  messi  a disposizione su apposita contabilita'
speciale.   La  decisione  in  ordine  al  rimborso  dell'imposta  e'
notificata  al  richiedente  entro quattro mesi dalla ricezione della
richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.
  6.  Entro  il  termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio
puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso
o  allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al
fine  di  acquisire  tutti  gli  elementi pertinenti su cui basare la
decisione  in  merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono
essere  richieste  eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via
telematica  solo  se  il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le
informazioni  richieste  sono fornite all'ufficio entro un mese dalla
data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta
di  informazioni  aggiuntive  la  comunicazione  di cui al comma 5 e'
effettuata  entro  il  termine  di  due  mesi  dal  giorno  in cui le
informazioni  sono  pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla
scadenza  infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo.
I  predetti  termini non si applicano se scadono prima del decorso di
un  periodo  di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso,
nel  qual  caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5
entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
  7.   L'ufficio  puo'  chiedere  ulteriori  informazioni  aggiuntive
rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono
fornite  all'ufficio  entro un mese dalla data in cui il destinatario
riceve  la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5
e'  effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della
richiesta di rimborso.
  8.  Il  rimborso  e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  5,  ovvero, qualora siano
richieste    informazioni   aggiuntive   o   ulteriori   informazioni
aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.
  9.  Sulle  somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista  al  primo  comma  dell'articolo  38-bis  con decorrenza dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8.
La  disposizione  che  precede  non  si  applica  nel  caso in cui il
richiedente  non  fornisca  le informazioni aggiuntive o le ulteriori
informazioni  aggiuntive  entro  il termine previsto dai commi 6 e 7.
Non  sono,  altresi',  dovuti  interessi fino a quando non pervengono
all'ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi  da  allegare  alla
richiesta di rimborso.
  10.  Il  rimborso  e'  eseguito  nel  territorio  dello Stato o, su
domanda  del  richiedente,  in un altro Stato membro. In quest'ultimo
caso   l'ufficio   riduce   l'importo   da   erogare  al  richiedente
dell'ammontare delle spese di trasferimento.
  11.  I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono
le  somme  indebitamente  rimborsate,  entro  sessanta  giorni  dalla
notifica   di  apposito  provvedimento  da  parte  dell'ufficio.  Nei
confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa
compresa  fra  il  100  ed il 200 per cento della somma indebitamente
rimborsata.
  12.  Nelle  more  del  pagamento  dell'ammontare dovuto a titolo di
rimborso  indebitamente  erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio
sospende  ogni  ulteriore  rimborso  al  soggetto  interessato fino a
concorrenza del medesimo importo.
  13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
  14.  Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e
l'esecuzione dei rimborsi nonche' per gli scambi informativi relativi
al presente articolo.))

	        
	      
                            Art. 38-ter.
         (((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita').

  1.  La  disposizione  del  primo  comma  dell'articolo  38-bis2  si
applica,  a  condizione  di reciprocita', anche ai soggetti esercenti
un'attivita'  d'impresa,  arte  o professione, stabiliti in Stati non
appartenenti  alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa agli
acquisti  e  importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro
attivita'.
  2.  Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  entro  sei  mesi  dalla ricezione della
richiesta  di  rimborso  ovvero, in caso di richiesta di informazioni
aggiuntive,  entro  otto  mesi dalla medesima. In caso di diniego del
rimborso,   l'ufficio   emana,  entro  lo  stesso  termine,  apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
  3.  Sulle  somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista  al  primo  comma  dell'articolo  38-bis  con decorrenza dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.
La  disposizione  che  precede  non  si  applica  nel  caso in cui il
richiedente  non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine
di  un  mese  dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite
mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando
non  pervengono  all'ufficio  competente  i  documenti  aggiuntivi da
allegare alla richiesta di rimborso.
  4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio,   entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  di  apposito
provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti
si  applica  la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400
per  cento  della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore
rimborso  al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la
somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
  5.  Con  provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi  entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  per  la
richiesta  e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate.))

	        
	      
                             Art. 38-quater.
                (Sgravio dell'imposta per i soggetti
       domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).

  1.  Le  cessioni  a  soggetti  domiciliati  o residenti fuori della
Comunita'  europea  di  beni  per un complessivo importo, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati
all'uso  personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali
fuori  del  territorio  doganale  della  Comunita'  medesima, possono
essere  effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si
applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21,
((...)) e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il
terzo  mese  successivo  a  quello  di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare  della  fattura  consegnato  al  cessionario  deve essere
restituito  al  cedente ((, recante anche l'indicazione degli estremi
del  passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di
ottenere il visto doganale)), vistato dall'ufficio doganale di uscita
dalla  Comunita',  entro  il quarto mese successivo all'effettuazione
della  operazione;  in  caso di mancata restituzione, il cedente deve
procedere    alla   regolarizzazione   della   operazione   a   norma
dell'articolo  26,  primo  comma,  entro  un  mese dalla scadenza del
suddetto termine.
  2.  Per  le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto
al  rimborso  dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni
siano   trasportati   fuori  della  Comunita'  entro  il  terzo  mese
successivo  a  quello  della  cessione  e  che restituisca al cedente
l'esemplare  della  fattura  vistato  dall'ufficio  doganale entro il
quarto  mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il
rimborso  e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare
l'imposta  mediante  annotazione  della corrispondente variazione nel
registro di cui all'articolo 25.

	        
	      
                                Art. 39.
           Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

  I  registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di
cui  all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219
del  codice  civile  e  numerati  progressivamente in ogni pagina, in
esenzione  dall'imposta  di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli   mobili   o  tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo
modalita'  previamente  approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
  I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla
bollatura   un   solo  registro  destinato  a  tutte  le  annotazioni
prescritte  dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri
previsti   da   tali   articoli  siano  indicati,  per  ogni  singola
annotazione,  i numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
  I  registri,  i  bollettari,  gli  schedari e i tabulati nonche' le
fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri documenti previsti dal
presente  decreto  devono  essere conservati a norma dell'art. 22 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
((Le  fatture  elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica
sono   archiviate   nella   stessa  forma.  Le  fatture  elettroniche
consegnate  o  spedite  in  copia sotto forma cartacea possono essere
archiviate  in  forma  elettronica.  Il  luogo di archiviazione delle
stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso  esista  uno  strumento  giuridico che disciplini la reciproca
assistenza.   Il   soggetto  passivo,  residente  o  domiciliato  nel
territorio   dello   Stato  assicura,  per  finalita'  di  controllo,
l'accesso  automatizzato  all'archivio  e  che tutti i documenti ed i
dati  in  esso  contenuti,  ivi  compresi  i  certificati destinati a
garantire  l'autenticita'  dell'origine  e l'integrita' delle fatture
emesse  in  formato  elettronico,  di cui all'art. 21, comma 3, siano
stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.)) (5)
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

	        
	      
                                Art. 40.
                           Ufficio competente

  Competente  a  ricevere  le  dichiarazioni e i versamenti di cui ai
precedenti  articoli,  e  ad  ogni  altro  effetto di cui al presente
decreto,  e'  l'ufficio  provinciale dell'imposta sul valore aggiunto
nella   cui   circoscrizione   si  trova  il  domicilio  fiscale  del
contribuente  ai  sensi  degli  articoli  58  e  59  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti
non   residenti   nello   Stato,   che   non  vi  hanno  una  stabile
organizzazione  ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17,
e' competente l'ufficio provinciale di Roma.
  ((Per   i  soggetti  non  residenti  di  cui  all'articolo  35-ter,
l'ufficio  competente  ai  sensi del presente articolo e' individuato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.))
  Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da  quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti
nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente. (20)
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (20)
        Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
    che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
    1979.

	        
	      

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