Raccolta Normativa
Indice del testo unico IVA
TITOLO SECONDO OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
|
Art. 21.
(Fatturazione delle operazioni)
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la
sua responsabilita', assicura che la stessa sia emessa dal
cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo.
L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del
cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste
alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e'
consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione
all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti,
atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in
materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura
si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra
parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno
solare e contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio
dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante
fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i
soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore,
numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti
devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti
oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione
della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo
del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa
norma;
((f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento del cessionario o committente, per le
operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro della Comunita';))
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di
trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per
conto del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono
essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le
operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un
medesimo destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso di
piu' fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo
stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una
sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la totalita'
delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e'
consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della
data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della
fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante
l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del
riferimento temporale e della firma elettronica qualificata
dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei
dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticita' e
integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere tradotte in
lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli
importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e'
compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito
all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed
avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura e' emessa entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione
e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le
cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti.
In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere
emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione
dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, ((secondo comma)), il
cessionario o il committente deve emettere la fattura in unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', assicurarsi
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggette all'imposta a ((a norma dell'articolo 7-bis,
comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della
Comunita', non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter)),
nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime
del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie
di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che
si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile,
esente ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione
della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se
nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi
sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta
per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni
della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a
qualsiasi titolo.
Art. 22.
Commercio al minuto e attivita' assimilate
L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta
dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante
apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a
domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di
alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense
aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche' di veicoli
e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese
in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione
dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e
per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da
societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai
numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, ((...)). (21)
La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata
applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre
categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con
caratteri di uniformita', frequenza e importo limitato tali da
rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti al minuto ai
quali e' consentita l'emissione della fattura sono obbligati a
richiederla.(20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 23.
Registrazione delle fatture
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al
quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni. (57a) (57b)
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e
la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione
o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo
l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle
ipotesi di cui al ((secondo comma)) dell'art. 17, del cedente o del
prestatore. (57a) (57b)
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture
emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in
apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39,
secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto
ministeriale.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
Art. 24.
Registrazione dei corrispettivi
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art.
22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono
annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni
effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi
delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto
secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21,
sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle
operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita ,
con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro
il giorno non festivo successivo. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 9
DICEMBRE 1996, N.695. (57a) (57b)
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta
diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le
modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle
operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione
degli acquisti. ((129))
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo
comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di
vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono
l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze.(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "La
modificazione apportata all'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il registro di prima
nota, si applica dal 1 luglio 1979"
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.LGS. 11 febbraio 2010, n.18, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera 9) che "all'articolo 24, secondo comma, le parole "terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti "secondo comma";"
Art. 25.
Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le
bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese
quelle emesse a norma del ((secondo comma)) dell'articolo 17 e deve
annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione
periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e'
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta. (79)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o
bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta,
denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese,
societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di
cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e
la relativa norma.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le
fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute
tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
(20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le
integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo
comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte terza della
tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto stesso, si
applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle
operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31
dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci,
associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici
o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle
operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del
quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui
per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di
previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione
gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998.
Art. 26.
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di
cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o
quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi
motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o
della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita',
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato
pagamento in tutto o in parte a causa ((...)) di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.
Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione
ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la
variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto
alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa.
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate
dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione
imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni
di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di
cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione
delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art.
23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel
registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla
trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a
norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di
registrazione di cui al quarto comma, possono essere effettuate dal
cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente,
anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui
registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 27.
Dichiarazioni e versamenti mensili
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N.100)).
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui
all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da
riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla
base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese
precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale
pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro
per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del
nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota
del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette
all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi
comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo'
essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali
sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e'
del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per
cento, per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento, per 119
quando l'imposta e' del diciannove per cento, moltiplicando il
quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per
eccesso, all'unita' piu' prossima. (57a) (57b)
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla
L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la
modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione
dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel
corso del mese di settembre 1988.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322))
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489))
Art. 30.
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile
di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate
mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle
operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il
contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in
detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione
di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque
milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che
comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con
aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e
alle importazioni , computando a tal fine anche le operazioni
effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli
8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi
per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette
all'imposta per effetto ((degli articoli da 7 a 7-septies;))
e) quando si trova nelle condizioni previste dal ((terzo comma))
dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo
comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante
dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni
precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al
minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella
dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita'
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si
richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo
si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle
societa' controllanti. (20) (45)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 30-bis.
(((Registrazione, dichiarazione e versamento
dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non
commerciali).
1. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi
realizzate nello svolgimento di attivita' non commerciali, per le
quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e
versamento secondo le modalita' e nei termini previsti dagli articoli
47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.))
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413)).
Art. 32.
(((Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni
per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla
registrazione).
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le
imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli
obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e
23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica
la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che
esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni
relativamente a tutte le attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui
all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la
parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve
essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto
comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo' determinare
le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina
stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi.))
Art. 32-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244))
Art. 33.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542)).
Art. 34.
(Regime speciale per i produttori agricoli).
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella
prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori
agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in
misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di
compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli
prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti
di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per
le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e
secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo
2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in
acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di
coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di
rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per
loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di
regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune
dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e
loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione
vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa
manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori soci.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei
prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non
assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il
conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79)
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha
effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel
comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate
separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione
annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella
relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili
e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e
dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
((6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare
un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati
dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e
contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali
a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i
beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono
emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo
21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente
a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano
comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo
a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a
condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni
di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la
revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, e successive modificazioni)).
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle
cooper- ative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2,
lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o
trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del
prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di
emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per
conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e'
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai
passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari
e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque
alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle
societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al
comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei
prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma,
38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi
compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante
l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
Stato.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi
precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
Art. 34-bis.
(((Attivita' agricole connesse)
1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo
l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50
per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni)).
Art. 35.
(Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni
di inizio, variazione e cessazione attivita).
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno
degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia;
la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli conformi
a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita
I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e
che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data
di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e
l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale,
o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve
essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della
stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in
cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali,
stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i
luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le
scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre
disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi
dell'internet service provider;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei
dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado di acquisire
autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2
o di cessazione dell'attivita', il contribuente deve entro trenta
giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo
giorno successivo alla data in cui si e' verificata. In caso di
fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la
dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante dalla
trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla
data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione
dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative
al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione,
liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si e'
ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o
professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che
comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse
concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di
inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono
osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari
dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate
in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e
seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli
uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in
alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio
postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita'
del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea
documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in
cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di
attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o
cessazione dell'attivita' e nel caso di presentazione diretta
consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente
timbrata.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese
ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro
delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le
dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale
trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese
comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via
telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di
inizio, variazione e cessazione attivita' sono presentate
esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere
presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite
i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si
considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si
considera concluso nel giorno in cui e' completata la ricezione da
parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle
dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione
attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via
telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia
delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso
di inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica
si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le
disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni
annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di
attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
((15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la
esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche'
l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA determina la possibilita' di effettuare gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre
anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro)).
Art. 35-bis.
Eredi del contribuente.
((Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle
operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere
adempiuti dagli eredi, ancorche' i relativi termini siano scaduti non
oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente,
entro i sei mesi da tale data.))
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le
operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda,
dagli eredi dell'imprenditore. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
Art. 35-ter.
(Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili
del soggetto non residente).
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai
sensi dell'articolo 17, ((terzo comma)), intendono assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore
aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio
competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si
vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello
Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in
mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e'
esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente
ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il
numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in
mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo
Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini
stabiliti dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita
I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non
residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere
riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di
cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello
stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita'
di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita'
europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici
che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione
indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del
Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19
dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27
gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e
istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni
dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.
Art. 36.
Esercizio di piu' attivita'
Nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita' l'imposta
si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attivita',
con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto
stabilito nei successivi commi.
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o
professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di
imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le
rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume
d'affari.
I soggetti che esercitano piu' imprese o piu' attivita' nell'ambito
della stessa impresa, ovvero piu' arti o professioni, hanno facolta'
di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad
alcuna delle attivita' esercitate, dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella
dichiarazione di inizio dell'attivita'. In tal caso la detrazione di
cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attivita' sia gestita con
contabilita' separata ed e' esclusa, in deroga a quanto stabilito
nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili
utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia
revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un
anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non e' ammessa
fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui
all'art. 19-bis. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di
fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che
comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma
dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni di
altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di
tali settori di attivita'.
La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione
annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le
rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di
ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al
terzo comma dell'art. 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e
quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche'
per le attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto del
comma secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle ((di cui
all'articolo 74, sesto comma)), per le quali la detrazione prevista
dall'art. 19 sia applicata forfettariamente ((e per quelle di cui al
comma 5 dell'articolo 74-quater)).
In tutti i casi nei quali l'imposta e' applicata separatamente per
una determinata attivita' la detrazione di cui all'art. 19, se
ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se
applicata forfettariamente, e' ammessa per l'imposta relativa ai beni
e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte
imputabile all'esercizio dell'attivita' stessa; i passaggi di servizi
all'attivita' soggetta a detrazione ridotta o forfettaria
costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si
considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento
in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attivita'
separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti,
con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli
articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i
passaggi dei beni all'attivita' di commercio al minuto di cui al
terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attivita',
l'imposta non e' dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati,
in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non
festivo successivo a quello del passaggio.
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base
all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di
cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a
norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata
su un unico modello per tutte le attivita' secondo le modalita'
stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i
versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti
per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze
detraibili. (20) (21) (23) (27)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle
apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche
internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume
d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso
decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.660, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che
"Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, hanno effetto
dal 1 gennaio 1981".
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
Art. 36-bis.
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione
all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di
registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai
sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19)
dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione
registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate,
l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi
stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare
la fattura quando sia richiesta dal cliente. (21)
((Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e'
ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa
agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione
annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia
effettuato operazioni imponibili)).((27))
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti
relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione
annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
3) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1982.
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).
Art. 38.
Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi
I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere
eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di
cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse
rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio
non inferiore a lire cento milioni. ((La delega deve essere
rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita
nel territorio dello Stato)).
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione
recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della
data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno
successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per
il delegante.
Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione,
nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti agli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi
dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono
essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili
intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito
bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante
assegni circolari o titoli bancari o postali puo' essere eseguito
anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere
specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza
nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli
articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
Art. 38-bis.
Esecuzione dei rimborsi.
I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta
fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione prestando,
contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a
tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore al periodo mancante al
termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione
rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse
rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da
una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante
polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i
criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre
1997, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante
dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la
garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte
della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del
codice civile della obbligazione di integrale restituzione della
somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso
la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia
concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel
periodo di validita' della garanzia stessa. Dall'obbligo di
prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un
rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle
somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il
periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici
giorni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
sono definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione
dei rimborsi previsti dal presente articolo. (79)
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma
precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del terzo
comma dell'articolo 30 nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c)
del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di
beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di
beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei
reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi
precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del
relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli
interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della
riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione
della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta
riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali
stanziamenti di bilancio. (45)
Ai fini della formazione della giacenza occorrente per
l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni
caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro
sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le
modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a
periodi interiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi'
stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita'
relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al
trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro
sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate,
insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del
rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia
prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo. (20)
I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e
d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel
presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno cinque anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di
rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da
cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi
accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito
dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non
superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i
cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100
milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di
lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento;
la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non
si e' ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella
normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e'
cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami
di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e'
presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati
regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote
della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del
capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non puo' eccedere
il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto
fiscale nel corso del biennio precedente.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita'
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo
comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 27 aprile 1990, n.90 convertito con modificazioni dalla L.
26 giugno 1990, n. 165 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "Le
disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i
commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla
dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui
aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla
dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui
sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38- bis del citato
decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno
1989."
----------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs 23 marzo 1998, n.56, ha disposto (con l'art. 7) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1998
Art. 38-bis1
(((Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri
della Comunita').
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che
hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni
e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a
detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate
tramite apposito portale elettronico.
2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta
allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il
periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
a) non ha svolto un'attivita' d'impresa, arte o professione;
b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che
non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli
articoli 19 e seguenti;
c) si e' avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai
commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
d) si e' avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al
richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso
il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini procedurali per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonche' per
la realizzazione dei relativi scambi informativi.))
Art. 38-bis2
(((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
stabiliti in un altro Stato membro della Comunita').
((1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunita',
assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle
importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che
sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo
le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo' essere
richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai
soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le
quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario e da
quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.
L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a
periodi infrannuali non puo' essere inferiore a quattrocento euro; se
detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso
spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a cinquanta
euro.
2. La richiesta di rimborso e' presentata con riferimento ad un
periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi,
ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi
rappresentino la parte residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso
qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino
operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel
caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto
alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il
rimborso e' ammesso soltanto in misura pari alla percentuale
detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e'
stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso e' inoltrata per via elettronica
tramite lo Stato membro ove e' stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi
interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita'
speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta e'
notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della
richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio
puo' chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso
o allo Stato membro ove esso e' stabilito informazioni aggiuntive al
fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la
decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono
essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via
telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le
informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla
data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta
di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e'
effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le
informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla
scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo.
I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di
un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso,
nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5
entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.
7. L'ufficio puo' chiedere ulteriori informazioni aggiuntive
rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono
fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario
riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5
e' effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della
richiesta di rimborso.
8. Il rimborso e' effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla
scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano
richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni
aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8.
La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il
richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori
informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7.
Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando non pervengono
all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla
richiesta di rimborso.
10. Il rimborso e' eseguito nel territorio dello Stato o, su
domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo
caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente
dell'ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono
le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei
confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente
rimborsata.
12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di
rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio
sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a
concorrenza del medesimo importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, e' individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate e sono stabilite le modalita' ed i termini per la richiesta e
l'esecuzione dei rimborsi nonche' per gli scambi informativi relativi
al presente articolo.))
Art. 38-ter.
(((Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunita').
1. La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si
applica, a condizione di reciprocita', anche ai soggetti esercenti
un'attivita' d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non
appartenenti alla Comunita', limitatamente all'imposta relativa agli
acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro
attivita'.
2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della
richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni
aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del
rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito
provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista al primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal
giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.
La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il
richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine
di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite
mezzi elettronici. Non sono, altresi', dovuti interessi fino a quando
non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da
allegare alla richiesta di rimborso.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire
all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito
provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti
si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400
per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la
somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' e i termini per la
richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonche' il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate.))
Art. 38-quater.
(Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati
all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali
fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono
essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si
applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21,
((...)) e che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere
restituito al cedente ((, recante anche l'indicazione degli estremi
del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di
ottenere il visto doganale)), vistato dall'ufficio doganale di uscita
dalla Comunita', entro il quarto mese successivo all'effettuazione
della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve
procedere alla regolarizzazione della operazione a norma
dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del
suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto
al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni
siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese
successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il
quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il
rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare
l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel
registro di cui all'articolo 25.
Art. 39.
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di
cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219
del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in
esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo
modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla
bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni
prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri
previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola
annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente
annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le
fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
((Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica
sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche
consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere
archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle
stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel
territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo,
l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i
dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a
garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' delle fatture
emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano
stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.)) (5)
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 40.
Ufficio competente
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai
precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente
decreto, e' l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto
nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti
non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile
organizzazione ne' un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17,
e' competente l'ufficio provinciale di Roma.
((Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter,
l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.))
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso
da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti
nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.