Raccolta Normativa
Indice del testo unico IVA
TITOLO QUARTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
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Art. 51.
Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e
registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla
presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le
violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della
capacita' operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che
svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura
non inferiore al 90 per cento.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai
sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo
di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione
dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire
dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei
loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i
cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo
52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55
se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia
le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati
all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe
dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico
rilevanti ai fini dell'accertamento, anche ne confronti di loro
clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in
copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate
cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relative alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato,
agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di
assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano
istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative,
statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del
ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti
esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere
fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del n. 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa,
per le attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del
risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa'
Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono
in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste
italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle
garanzie prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta
deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta
deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
((7-bis) richiedere, con modalita' stabilite con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le
regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e
informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge)).
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere
fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per
l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per
il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine
puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale. (20)
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonche' le
relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e
delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel
citato numero 7). (116)
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3)
e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (116)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma
404) che le modifiche al presente articolo hanno effetto
Art. 51-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413))
Art. 52.
Accessi, ispezioni e verifiche
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre
l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile
per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e
delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, e in
ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore
della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati
all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma
puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della
Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle
norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere
durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva
di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e
per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai
quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di
cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.
((L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri,
documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione
non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso
viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite
apparecchiature informatiche installate in detti locali.))
I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata
l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o
contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la
dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e
scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui
risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte
al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il
verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo
rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se
non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel
verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione
del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la
propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e
possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la
sottrazione dei libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per
l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni
viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di
terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che
procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di
sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di
provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei
locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte
le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facolta' di
disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti
indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i
dati e le notizie ivi previste e, presso le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia
stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso articolo 51 e non
trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale
articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati
sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente
con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si
applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Art. 53.
Presunzioni di cessione e di acquisto
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua
attivita', comprese le sedi secondarie, filiali, succursali,
dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, ne'
presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni
stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o
comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti
di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo
non traslativo della proprieta'.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro:
le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono
essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma
dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico,
da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito
registro, in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al
domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La
consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare
dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice
civile o da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39
del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a
norma dello stesso articolo ((o da atto registrato presso
l'ufficio del registro.))
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il
contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se
il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel
primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un
rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri
titoli di cui al primo comma. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
"Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25,
ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte
terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al
decreto stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia
ferma, per i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la
non imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta
organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle cessioni e
prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso
pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni
relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto
comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per
l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di
previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella
esenzione gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Art. 54.
Rettifica delle dichiarazioni
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando
ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero
una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo
delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti
dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto
tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla
scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre
scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi
previsti negli articoli 51 e 51-bis . Le omissioni e le false o
inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti.
((L'ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita` del
contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per
ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o
l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno
diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in
via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri
2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi
allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonche“ da altri atti e documenti in suo possesso)).
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N.203 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una
Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono
di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in
parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi
predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito
spettante , nonche' l'imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi
delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n.
154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei
motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12. (54)
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di
famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che
li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente,
risultano infondati in tutto o in parte. (51)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (51)
La L. 30 dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 3 comma 2)
che "Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331 convertito con modificazioni dalla L.
ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-quater comma 4) che
"Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto."
Art. 54-bis.
(Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione
finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione
delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle
imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche'
dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1,
lettera a), e 74, quarto comma.
((2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo'
provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione
annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti
dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.))
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ((ovvero dai
controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge
un'imposta o una maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e'
comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo
60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e
per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a
seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal
presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente.
Art. 55.
Accertamento induttivo
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni
caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla
previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare
imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati
induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte
o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione
soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la
dichiarazione ((...)) reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3)
dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste,
sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro
il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le
disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni
dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai
sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato
di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti
dal presente decreto le altre scritture contabili obbligatorie a
norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi
in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni ditali
registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente
non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni
ovvero non ha conservato ha rifiuta tu di esibire o ha comunque
sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le
fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o
annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita'
formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da
rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare
gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per
la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 56.
Notificazione e motivazione degli accertamenti
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti,
mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in
materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono
essere indicati specificamente, a pena di nullita', gli errori, le
omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui e' fondata la
rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le
inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti
certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere
indicati, a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio,
l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per
cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del
secondo comma dell'art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma
dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le
ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui
al presente comma.
((I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2
e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.))
Art. 57.
Termine per gli accertamenti
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nel
caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica
della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della
loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il
termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata
l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo
di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di
consegna. ((130))
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
((130))
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.
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AGGIORNAMENTO (130)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25,
ha disposto (con l'art. 12, comma 2-bis) che "Per l'accertamento
basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui
all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati."
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 59.
Ricorsi
Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica,
di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
((La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in,
genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di
decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non
possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in
contrasto con le loro risultanze)).
Art. 60.
Pagamento delle imposte accertate
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di
rettifica.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e'
iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai
relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La
stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta
determinata a seguito della correzione di errori materiali o di
calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della
dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il
contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al
60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme
dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le
modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma.
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 60-bis.
(Solidarieta' nel pagamento dell'imposta)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi
effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale,
il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente
decreto, e' obbligato solidalmente al pagamento della predetta
imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia
documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato
determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente
rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che
comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
((3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia
diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in
solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche'
della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio
di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione
versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla
stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione)).
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
Art. 62.
Riscossione coattiva e privilegi
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento
contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli
atti esecutivi. L'ingiunzione e' vidimata e resa esecutiva dal
pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la
somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il
contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione
coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le
soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio
generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello
indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso
che il contribuente non esegua il versamento delle somme
indebitamente rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente ((...)) lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli
articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili
che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il
servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5)
dell'art. 2778 e ai n. 4) dell'art. 2780 del codice civile. (20)
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 63.
Collaborazione della guardia di finanza
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione
delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le
facolta' di cui agli articoli agli articoli 51 e 52, alle operazioni
ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e
rapporti. Essa inoltre, ((previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo
329 del codice di procedura penale)), utilizza e trasmette agli
uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti
ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini
sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per
evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini
dell'accertamento.
Art. 64.
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione
((Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per
l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e
ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualita' e quantita' dei beni si
applicano le disposizioni della legge doganale)).((27))
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento
dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono
sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1981.
Art. 65.
((Obblighi dell'amministrazione finanziaria
L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre
autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' economica
europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto
accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo'
autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle
informazioni da fornire alle predette autorita' con le modalita' ed
entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto)).
Art. 66.
Segreto d'ufficio
Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e
agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto
cio' che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
presente decreto.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle
competenti autorita' degli Stati membri della Comunita' economica
europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto, ((in attuazione della direttiva
2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.))
Art. 66-bis.
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di
elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi
degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei
contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e
quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre
un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o
in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche
il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano ((...))
annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria
circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno
presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.
((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo
stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e
seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da
specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648)).
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413.
Gli stessi uffici ((formano, per le finalita' di cui al secondo
comma)), inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei
contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.))