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T.U. IVA: TITOLO QUARTO - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico IVA
TITOLO QUARTO
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
                                Art. 51.
 Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

  Gli   uffici   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  controllano  le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano  l'eventuale  omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione   delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;  vigilano
sull'osservanza   degli   obblighi   relativi   alla  fatturazione  e
registrazione  delle  operazioni  e  alla tenuta della contabilita' e
degli  altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla
irrogazione   delle  pene  pecuniarie  e  delle  soprattasse  e  alla
presentazione   del   rapporto   all'autorita'   giudiziaria  per  le
violazioni  sanzionate  penalmente.  Il controllo delle dichiarazioni
presentate  e  l'individuazione  dei  soggetti che ne hanno omesso la
presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente  dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della
capacita'  operativa  degli  uffici  stessi.  I criteri selettivi per
l'attivita'  di  accertamento  di cui al periodo precedente, compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti  dei  soggetti  diversi  dalle  imprese  manifatturiere che
svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura
non inferiore al 90 per cento.
  Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
    1)  procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai
sensi dell'art. 52;
    2)   invitare   i   soggetti   che  esercitano  imprese,  arti  o
professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo
di  rappresentanti  per  esibire documenti e scritture, ad esclusione
dei  libri  e  dei registri in corso di scritturazione, o per fornire
dati,  notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei
loro  confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i
cui  dati,  notizie  e  documenti  siano  stati acquisiti a norma del
numero  7)  del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo
52,  ultimo  comma,  o  dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai
sensi  dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
26  ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
alle  operazioni  acquisiti  e  rilevati  rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo
comma,  o  acquisiti  ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b),
del  decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55
se  il  contribuente  non  dimostra  che  ne  ha  tenuto  conto nelle
dichiarazioni  o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia
le  operazioni  imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati
all'aliquota  in  prevalenza  rispettivemente applicata o che avrebbe
dovuto  essere  applicata.  Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;
    3)   inviare   ai   soggetti   che  esercitano  imprese,  arti  e
professioni,   con   invito   a   restituirli  compilati  e  firmati,
questionari   relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere  specifico
rilevanti  ai  fini  dell'accertamento,  anche  ne  confronti di loro
clienti e fornitori;
    4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in
copia   fotostatica,  documenti  e  fatture  relativi  a  determinate
cessioni  di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relative alle operazioni stesse;
    5)  richiedere  agli  organi  e alle Amministrazioni dello Stato,
agli   enti   pubblici  non  economici,  alle  societa'  ed  enti  di
assicurazione    ed    alle   societa'   ed   enti   che   effettuano
istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti  per  conto di terzi, la
comunicazione,  anche in deroga a contrarie disposizioni legislative,
statutarie  o  regolamentari,  di  dati e notizie relativi a soggetti
indicati  singolarmente  o  per  categorie.  Alle societa' ed enti di
assicurazione,  per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del
ramo   vita,  possono  essere  richiesti  dati  e  notizie  attinenti
esclusivamente   alla   durata   del   contratto   di  assicurazione,
all'ammontare  del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo.   Le   informazioni  sulla  categoria  devono  essere
fornite,  a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica
all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per
quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto  del  n.  7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa,
per   le   attivita'  finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
finanziari,   alle   imprese   di  investimento,  agli  organismi  di
investimento  collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del
risparmio e alle societa' fiduciarie;
    6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti  e  dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori
dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
    6-bis)  richiedere,  previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento   dell'Agenzia   delle   entrate  o  del  direttore
regionale  della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia di
finanza,   del   comandante  regionale,  ai  soggetti  sottoposti  ad
accertamento,  ispezione  o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente  l'indicazione  della  natura,  del numero e degli estremi
identificativi  dei  rapporti intrattenuti con le banche, la societa'
Poste  italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le  societa'  di  gestione  del  risparmio  e le societa' fiduciarie,
nazionali  o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni  dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono
in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
    7)  richiedere,  previa  autorizzazione  del  direttore  centrale
dell'accertamento   dell'Agenzia   delle   entrate  o  del  direttore
regionale  della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia di
finanza,  del  comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste
italiane  Spa,  per  le  attivita'  finanziarie  e  creditizie,  agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di  investimento  collettivo del risparmio, alle societa' di gestione
del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti
relativi  a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi  compresi  i  servizi  prestati, con i loro clienti, nonche' alle
garanzie  prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
legge  23  novembre  1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione
speciale  dell'albo  di  cui  all'articolo  20  del testo unico delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra  l'altro,  specificando  i  periodi  temporali  di  interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,  strumenti  finanziari e
partecipazioni  in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta
deve  essere  indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero  al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da'  notizia  immediata al soggetto interessato; la relativa risposta
deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
    ((7-bis)  richiedere,  con  modalita'  stabilite  con  decreto di
natura  non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le
regole  europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque,
previa   autorizzazione   del  direttore  centrale  dell'accertamento
dell'Agenzia  delle  entrate  o del direttore regionale della stessa,
ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  del comandante
regionale,   ad   autorita'  ed  enti,  notizie,  dati,  documenti  e
informazioni   di  natura  creditizia,  finanziaria  e  assicurativa,
relativi  alle  attivita'  di  controllo  e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge)).
  Gli  inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere
fatti  a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per
l'adempimento  un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per
il  caso  di  cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine
puo'  essere  prorogato  per  un  periodo  di venti giorni su istanza
dell'operatore  finanziario,  per giustificati motivi, dal competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal comandante
regionale. (20)
  Le  richieste  di  cui  al  secondo  comma,  numero  7), nonche' le
relative  risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate  sono  stabilite  le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione  delle  richieste,  delle  risposte,  nonche' dei dati e
delle  notizie  riguardanti  i  rapporti e le operazioni indicati nel
citato numero 7). (116)
  Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3)
e  4),  si  applicano  le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (116)
  La  L.  30  dicembre 2004, n. 311, ha disposto (con l'art. 1, comma
404) che le modifiche al presente articolo hanno effetto

	        
	      
                              Art. 51-bis.

         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413))

	        
	      
                                Art. 52.
                     Accessi, ispezioni e verifiche

  Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono  disporre
l'accesso  di  impiegati  dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati   all'esercizio   di   attivita'   commerciali,   agricole,
artistiche  o  professionali  per procedere ad ispezioni documentali,
verificazioni  e  ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile
per  l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e
delle  altre  violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere  muniti  di  apposita  autorizzazione  che ne indica lo scopo,
rilasciata  dal  capo  dell'ufficio  da cui dipendono. Tuttavia, e in
ogni  caso  per  accedere  in  locali  che  siano  adibiti  anche  ad
abitazione,  e'  necessaria  anche  l'autorizzazione  del procuratore
della  Repubblica.  In  ogni  caso,  l'accesso  nei  locali destinati
all'esercizio  di  arti  o  professioni  dovra'  essere  eseguito  in
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
  L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma
puo'  essere  eseguito,  previa  autorizzazione del procuratore della
Repubblica,  soltanto  in  caso  di  gravi indizi di violazioni delle
norme  del  presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
  E'  in  ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica  o  dell'autorita'  giudiziaria  piu' vicina per procedere
durante  l'accesso  a perquisizioni personali e all'apertura coattiva
di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e
per  l'esame  di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai
quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di
cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.
  ((L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri, registri,
documenti  e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione
non  sono  obbligatorie,  che  si trovano nei locali in cui l'accesso
viene   eseguito,   o   che   sono   comunque   accessibili   tramite
apparecchiature informatiche installate in detti locali.))
  I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di  cui e' rifiutata
l'esibizione  non possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente  ai  fini  dell'accertamento  in  sede  amministrativa o
contenziosa.   Per  rifiuto  di  esibizione  si  intendono  anche  la
dichiarazione  di  non  possedere  i  libri,  registri,  documenti  e
scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
  Di  ogni  accesso  deve  essere  redatto  processo  verbale  da cui
risultino  le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte
al  contribuente  o  a  chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il
verbale  deve  essere  sottoscritto  dal  contribuente  o  da  chi lo
rappresenta  ovvero  indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
  I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati soltanto se
non  e'  possibile  riprodurne  o  farne  constare  il  contenuto nel
verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione
del  contenuto  del  verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle parti che interessano la
propria  firma  o  sigla  insieme  con la data e il bollo d'ufficio e
possono  adottare  le  cautele  atte  ad  impedire l'alterazione o la
sottrazione dei libri e dei registri.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  si  applicano  anche  per
l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni
viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di
terzi.
  In  deroga  alle  disposizioni  del settimo comma gli impiegati che
procedono  all'accesso  nei  locali  di  soggetti che si avvalgono di
sistemi  meccanografici,  elettronici  e  simili,  hanno  facolta' di
provvedere  con  mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei
locali  stessi  qualora  il contribuente non consenta l'utilizzazione
dei propri impianti e del proprio personale.
  Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di
esse  si  trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione
dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro
possesso.  Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata  si  oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte
le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
  Gli  uffici  della  imposta  sul  valore aggiunto hanno facolta' di
disporre   l'accesso   di   propri   impiegati   muniti  di  apposita
autorizzazione   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
indicati  al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i
dati  e  le  notizie  ivi previste e, presso le aziende e istituti di
credito   e   l'Amministrazione   postale   allo  scopo  di  rilevare
direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia
stata  richiesta a norma del numero 7) dello stesso articolo 51 e non
trasmessa  entro  il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale
articolo  o  allo  scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza  dei  dati  e  notizie,  allorche'  l'ufficio abbia fondati
sospetti  che  le  pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti
trasmessa,  rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente
con  le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si
applicano  le  disposizioni  dell'ultimo  comma  dell'articolo 33 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.

	        
	      
                                Art. 53.
                  Presunzioni di cessione e di acquisto

      Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che
    non  si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua
    attivita',  comprese  le  sedi  secondarie,  filiali, succursali,
    dipendenze,  stabilimenti,  negozi  o  depositi dell'impresa, ne'
    presso  suoi  rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni
    stessi:
        a)  sono  stati  utilizzati  per  la  produzione,  perduti  o
    distrutti;
        b)  sono  stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o
    comodato  o  in dipendenza di contratti estimatori o di contratti
    di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo
    non traslativo della proprieta'.
      Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
    modalita' con le quali devono essere effettuate:
        a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
        b) la distruzione dei beni.
      Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla
    iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro:
    le  dipendenze,  gli  stabilimenti,  i negozi e i depositi devono
    essere  stati  indicati  a  norma  dell'art. 35 o del primo comma
    dell'art.  81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico,
    da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito
    registro,  in  data  anteriore  a  quella  in  cui e' avvenuto il
    passaggio  dei  beni, presso l'ufficio competente in relazione al
    domicilio  fiscale  del  rappresentante  o  del rappresentato. La
    consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare
    dal  libro  giornale  o  da altro libro tenuto a norma del codice
    civile  o  da apposito registro tenuto in conformita' all'art. 39
    del  presente  decreto,  ovvero  da  altro documento conservato a
    norma  dello  stesso  articolo  ((o  da  atto  registrato  presso
    l'ufficio del registro.))
      I  beni  che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il
    contribuente esercita la sua attivita' si presumono acquistati se
    il  contribuente  non  dimostra, nei casi e nei modi indicati nel
    primo  e  nel  secondo  comma,  di  averli ricevuti in base ad un
    rapporto  di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri
    titoli di cui al primo comma. (20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
      Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
    "Le  integrazioni  e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25,
    ultimo  comma,  37,  53  e  58,  del decreto del Presidente della
    Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al n. 6) della parte
    terza  della  tabella  A  e  al n. 6) della tabella B allegate al
    decreto  stesso,  si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia
    ferma,  per  i soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 4, la
    non  imponibilita': 1) delle operazioni effettuate senza distinta
    organizzazione  fino  al  31  dicembre  1974; 2) delle cessioni e
    prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso
    pagamento    di   corrispettivi   specifici   o   di   contributi
    supplementari,  fino  al  31  marzo  1979;  3)  delle  operazioni
    relative  alle attivita' indicate alle lettere d) e g) del quinto
    comma  dell'art.  4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per
    l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di
    previdenza   ai  propri  iscritti  si  intendono  compresi  nella
    esenzione  gia'  prevista  dall'art.  10, n. 18), del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

	        
	      
                                Art. 54.
                      Rettifica delle dichiarazioni

  L'ufficio  dell'imposta  sul valore aggiunto procede alla rettifica
della   dichiarazione  annuale  presentata  dal  contribuente  quando
ritiene  che  ne  risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero
una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
  L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente
dal  contenuto  di  essa  o dal confronto con gli elementi di calcolo
delle  liquidazioni  di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti
dichiarazioni  annuali,  deve  essere accertata mediante il confronto
tra  gli  elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della  completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla
scorta  delle  fatture  ed altri documenti, delle risultanze di altre
scritture  contabili  e  degli altri dati e notizie raccolti nei modi
previsti  negli  articoli  51  e  51-bis  . Le omissioni e le false o
inesatte  indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni   semplici,   purche'   queste  siano  gravi,  precise  e
concordanti.
  ((L'ufficio     puo`     tuttavia    procedere    alla    rettifica
indipendentemente  dalla  previa  ispezione  della  contabilita`  del
contribuente   qualora   l'esistenza  di  operazioni  imponibili  per
ammontare   superiore   a  quello  indicato  nella  dichiarazione,  o
l'inesattezza  delle  indicazioni  relative alle operazioni che danno
diritto  alla  detrazione,  risulti in modo certo e diretto, e non in
via  presuntiva,  da  verbali, questionari e fatture di cui ai numeri
2),  3)  e  4)  del  secondo  comma  dell'articolo  51, dagli elenchi
allegati  alle  dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da verbali
relativi  ad  ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonche“ da altri atti e documenti in suo possesso)).
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  30 SETTEMBRE 2005, N.203 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.
  Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice nei termini
stabiliti  dall'articolo  57,  i competenti uffici dell'Agenzia delle
entrate,  qualora  dagli accessi, ispezioni e verifiche nonche' dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una
Direzione  regionale  ovvero  da  un  ufficio  della medesima Agenzia
ovvero  di  altre  Agenzie  fiscali,  dalla  Guardia  di finanza o da
pubbliche  amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
possesso  dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono
di  stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in
parte  non  dichiarati  o  di  detrazioni  in  tutto  o  in parte non
spettanti,  puo'  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli  elementi
predetti,  l'imposta  o la maggiore imposta dovuta o il minor credito
spettante  ,  nonche'  l'imposta  o  la maggiore imposta non versata,
escluse  le  ipotesi  di  cui  all'articolo 54-bis, anche avvalendosi
delle  procedure  previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
  Le   disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  possono  trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di  affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  della legge 27 aprile 1989, n.
154,  e  successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei
motivi  addotti  dal  contribuente con le modalita' di cui al comma 1
dello stesso articolo 12. (54)
  Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono  essere notificati
mediante  invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
notifica  si  considera  avvenuta  alla  data indicata nell'avviso di
ricevimento  sottoscritto  dal  destinatario  ovvero  da  persona  di
famiglia o addetto alla casa.
  Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che
li  ha  emessi  se,  dalla  documentazione prodotta dal contribuente,
risultano infondati in tutto o in parte. (51)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (51)
  La  L.  30  dicembre 1991, n.413 ha disposto (con l'art. 3 comma 2)
che  "Le  disposizioni  di  cui  al  sesto comma dell'articolo 54 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto  dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire
dagli  accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge."
-----------------
AGGIORNAMENTO (54)
  Il D.L. 30 agosto 1993, n.331 convertito con modificazioni dalla L.
ottobre  1993,  n. 427 ha disposto (con l'art. 62-quater comma 4) che
"Le  disposizioni  del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto."
	

	        
	      
                                Art. 54-bis.
              (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
                                alle dichiarazioni)

  1.   Avvalendosi   di   procedure  automatizzate  l'amministrazione
finanziaria  procede,  entro  l'inizio  del  periodo di presentazione
delle  dichiarazioni  relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta   dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  presentate  dai
contribuenti.
  2.  Sulla  base  dei  dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle  dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
    a)  correggere  gli  errori  materiali  e di calcolo commessi dai
contribuenti   nella  determinazione  del  volume  d'affari  e  delle
imposte;
    b)  correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto  delle  eccedenze  di  imposta  risultanti  dalle  precedenti
dichiarazioni;
    c)   controllare   la  rispondenza  con  la  dichiarazione  e  la
tempestivita'    dei   versamenti   dell'imposta   risultante   dalla
dichiarazione  annuale  a  titolo  di acconto e di conguaglio nonche'
dalle  liquidazioni  periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1,
lettera a), e 74, quarto comma.
  ((2-bis.  Se  vi  e'  pericolo  per  la riscossione, l'ufficio puo'
provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della  dichiarazione
annuale,  a  controllare  la  tempestiva effettuazione dei versamenti
dell'imposta,  da  eseguirsi  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli
articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999,  n.  542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.))
  3.  Quando  dai  controlli  automatici eseguiti emerge un risultato
diverso  rispetto  a quello indicato nella dichiarazione ((ovvero dai
controlli  eseguiti  dall'ufficio,  ai  sensi del comma 2-bis, emerge
un'imposta  o  una  maggiore imposta,)) l'esito della liquidazione e'
comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo
60  al  contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e
per  consentire  la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a
seguito  della  comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi  non  considerati o valutati erroneamente nella liquidazione
dei   tributi,   lo  stesso  puo'  fornire  i  chiarimenti  necessari
all'amministrazione  finanziaria  entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
  4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla liquidazione prevista dal
presente   articolo   si  considerano,  a  tutti  gli  effetti,  come
dichiarati dal contribuente.

	        
	      
                              Art. 55.
                       Accertamento induttivo

  Se  il  contribuente  non  ha  presentato  la dichiarazione annuale
l'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto puo' procedere in ogni
caso  all'accertamento  dell'imposta  dovuta  indipendentemente dalla
previa   ispezione   della  contabilita'.  In  tal  caso  l'ammontare
imponibile  complessivo  e  l'aliquota  applicabile  sono determinati
induttivamente  sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte
o  venuti  a  conoscenza  dell'ufficio e sono computati in detrazione
soltanto  i  versamenti  eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte   detraibili   ai   sensi   dell'art.   19  risultanti  dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano anche se la
dichiarazione  ((...))  reca  le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3)
dell'art.  28  senza  le  distinzioni e specificazioni ivi richieste,
sempreche'  le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro
il  mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le
disposizioni   stesse  si  applicano,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
    1)  quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai
sensi  dell'art.  52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato
di  esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti
dal  presente  decreto  le  altre  scritture contabili obbligatorie a
norma  del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi
in  materia  di  imposte  sui redditi, o anche soltanto alcuni ditali
registri e scritture;
    2)  quando  dal  verbale di ispezione risulta che il contribuente
non  ha  emesso  le  fatture per una parte rilevante delle operazioni
ovvero  non  ha  conservato  ha  rifiuta  tu di esibire o ha comunque
sottratto  all'ispezione,  totalmente  o  per una parte rilevante, le
fatture emesse;
    3)  quando  le  omissioni  e  le  false  o inesatte indicazioni o
annotazioni  accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita'
formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale  di  ispezione,  sono  cosi'  gravi,  numerose  e ripetute da
rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
  Se  vi  e'  pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo'
procedere  all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare
gia'  decorsa,  senza attendere la scadenza del termine stabilito per
la   dichiarazione   annuale  e  con  riferimento  alle  liquidazioni
prescritte dagli articoli 27 e 33. (20)
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                              Art. 56.
           Notificazione e motivazione degli accertamenti

  Le  rettifiche  e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti,
mediante  avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in
materia  di  imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
  Negli  avvisi  relativi  alle  rettifiche di cui all'art. 54 devono
essere  indicati  specificamente,  a pena di nullita', gli errori, le
omissioni  e  le  false  o  inesatte indicazioni su cui e' fondata la
rettifica  e  i  relativi  elementi  probatori. Per le omissioni e le
inesattezze  desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti
certi che danno fondamento alla presunzione.
  Negli  avvisi  relativi  agli  accertamenti induttivi devono essere
indicati,  a pena di nullita', l'imponibile determinato dall'ufficio,
l'aliquota  o  le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per
cui  sono  state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del
secondo comma dell'art. 55.
  Nelle  ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma
dell'art.  55  devono essere inoltre indicate, a pena di nullita', le
ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
  La  motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni  giuridiche  che  lo  hanno determinato. Se la motivazione fa
riferimento  ad  un  altro  atto  non  conosciuto  ne'  ricevuto  dal
contribuente,  questo  deve  essere allegato all'atto che lo richiama
salvo  che  quest'ultimo  non  ne  riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento  e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui
al presente comma.
  ((I  provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2
e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.))

	        
	      
                              Art. 57.
                    Termine per gli accertamenti

  Gli  avvisi  relativi  alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'art.   54  e  nel  secondo  comma  dell'art.  55  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo  a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nel
caso  di  richiesta  di  rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile
risultante  dalla  dichiarazione  annuale, se tra la data di notifica
della  richiesta  di  documenti da parte dell'ufficio e la data della
loro  consegna  intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il
termine  di  decadenza,  relativo  agli  anni  in  cui  si e' formata
l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo
di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di
consegna. ((130))
  In  caso  di  omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di
accertamento  dell'imposta  a norma del primo comma dell'art. 55 puo'
essere  notificato  fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello  in  cui  la  dichiarazione  avrebbe dovuto essere presentata.
((130))
  In  caso  di  violazione  che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo  331  del  codice di procedura penale per uno dei reati
previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di
cui  ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di
imposta in cui e' stata commessa la violazione.
  Fino  alla  scadenza  del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche  e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante  la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza    di    nuovi   elementi.   Nell'avviso   devono   essere
specificamente  indicati,  a pena di nullita', i nuovi elementi e gli
atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.

-------------
AGGIORNAMENTO (130)
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3  agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n.
194,  convertito  con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25,
ha  disposto  (con  l'art.  12,  comma 2-bis) che "Per l'accertamento
basato  sulla  presunzione  di  cui  al  comma  2,  i  termini di cui
all'articolo  43,  primo  e secondo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono raddoppiati."

	        
	      
                              Art. 58.
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

	        
	      
                              Art. 59.
                               Ricorsi

  Il contribuente puo' ricorrere contro i provvedimenti di rettifica,
di   accertamento   e   di  irrogazione  delle  sanzioni  secondo  le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
  ((La  nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni  prescritte  negli  articoli  56 e 57, terzo comma, e in,
genere  per  difetto  di  motivazione  deve essere eccepita a pena di
decadenza in primo grado.
  I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta di scritture contabili non
possono  provare  circostanze  omesse  nelle  scritture  Stesse  o in
contrasto con le loro risultanze)).

	        
	      
                              Art. 60.
                  Pagamento delle imposte accertate

  L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto  deve  essere  pagata  dal  contribuente  entro
sessanta  giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di
rettifica.
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
  L'imposta  non  versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e'
iscritta  direttamente  nei  ruoli  a titolo definitivo unitamente ai
relativi  interessi  e  alla  sopratassa  di  cui all'articolo 44. La
stessa  procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta
determinata  a  seguito  della  correzione  di  errori materiali o di
calcolo   rilevati   dall'ufficio   in   sede   di   controllo  della
dichiarazione.  L'ufficio,  prima  dell'iscrizione a ruolo, invita il
contribuente  a  versare  le  somme  dovute  entro  trenta giorni dal
ricevimento  dell'avviso,  con applicazione della soprattassa pari al
60  per  cento  della  somma  non versata o versata in meno. Le somme
dovute   devono   essere  versate  direttamente  all'ufficio  con  le
modalita' di cui all'articolo 38, quarto comma.
  Il  contribuente  non  ha diritto di rivalersi dell'imposta o della
maggiore  imposta  pagata  in  conseguenza  dell'accertamento o della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei
servizi. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                            Art. 60-bis.
              (Solidarieta' nel pagamento dell'imposta)

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta  degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi
effettuate  su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
  2.  In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente
relativa  a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale,
il  cessionario,  soggetto  agli  adempimenti  ai  fini  del presente
decreto,  e'  obbligato  solidalmente  al  pagamento  della  predetta
imposta.
  3.   L'obbligato   solidale   di  cui  al  comma  2  puo'  tuttavia
documentalmente  dimostrare che il prezzo inferiore dei beni e' stato
determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente
rilevabili  o  sulla  base  di specifiche disposizioni di legge e che
comunque non e' connesso con il mancato pagamento dell'imposta.
  ((3-bis.  Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione  avente  ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia
diverso  da  quello  effettivo,  il  cessionario, anche se non agisce
nell'esercizio  di  imprese,  arti  o professioni, e' responsabile in
solido  con  il  cedente  per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza  tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche'
della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio
di  imprese,  arti  o  professioni  puo'  regolarizzare la violazione
versando  la  maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta giorni dalla
stipula  dell'atto.  Entro  lo  stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato  la  violazione  presenta  all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione)).

	        
	      
                              Art. 61.
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).

	        
	      
                              Art. 62.
                  Riscossione coattiva e privilegi

  Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene
pecuniarie  e  delle  soprattasse  nel  termine  stabilito  l'ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto notifica ingiunzione di pagamento
contenente  l'ordine  di  pagare entro trenta giorni sotto pena degli
atti  esecutivi.  L'ingiunzione  e'  vidimata  e  resa  esecutiva dal
pretore  nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la
somma dovuta, ed e' notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
  Se  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione dell'ingiunzione il
contribuente  non  esegue  il  pagamento  si procede alla riscossione
coattiva  secondo  le  disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  I  crediti  dello  Stato  per  le  imposte, le pene pecuniarie e le
soprattasse  dovute  ai  sensi  del presente decreto hanno privilegio
generale  sui  beni mobili del debitore con grado successivo a quello
indicato  al  n.  15)  dell'art.  2778  del codice civile. In caso di
infruttuosa  esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai
creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo
comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  Le  disposizioni  dei  precedenti commi si applicano anche nel caso
che   il   contribuente   non   esegua   il  versamento  delle  somme
indebitamente rimborsategli.
  Per  le  imposte  e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal
committente  ((...))  lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli
articoli  2758  e  2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili
che  hanno  formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il
servizio  prestato,  con  il  grado rispettivamente indicato al n. 5)
dell'art. 2778 e ai n. 4) dell'art. 2780 del codice civile. (20)
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69.
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69.
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                              Art. 63.
               Collaborazione della guardia di finanza

  La  Guardia  di  finanza  coopera  con  gli uffici dell'imposta sul
valore  aggiunto  per  l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili  ai  fini  dell'accertamento della imposta e per la repressione
delle   violazioni   del  presente  decreto,  procedendo  di  propria
iniziativa  o  su  richiesta  degli uffici, secondo le norme e con le
facolta'  di cui agli articoli agli articoli 51 e 52, alle operazioni
ivi  indicate  e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e
rapporti.   Essa   inoltre,  ((previa  autorizzazione  dell'autorita'
giudiziaria,  che  puo'  essere concessa anche in deroga all'articolo
329  del  codice  di  procedura  penale)),  utilizza e trasmette agli
uffici  documenti,  dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti
ed  ottenuti  dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri
di polizia giudiziaria.
  Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della guardia di
finanza  con  quella  degli  uffici finanziari saranno presi accordi,
periodicamente  e  nei  casi  in  cui  si debba procedere ad indagini
sistematiche,  tra  la Direzione generale delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza
e,  nell'ambito  delle  singole  circoscrizioni,  fra  i  capi  degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
  Gli  uffici  finanziari  e  i comandi della guardia di finanza, per
evitare  la  reiterazione  di accessi presso gli stessi contribuenti,
devono  darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni
e  verifiche  intraprese.  L'ufficio  o  il  comando  che  riceve  la
comunicazione   puo'   richiedere   all'organo   che   sta  eseguendo
l'ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione    di    determinati    elementi    utili    ai   fini
dell'accertamento.

	        
	      
                              Art. 64.
Collaborazione degli uffici  doganali  e  degli  uffici tecnici delle
                      imposte di fabbricazione

  ((Gli   uffici   doganali   eseguono   i  controlli  necessari  per
l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e
ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per  le  controversie  relative alla qualita' e quantita' dei beni si
applicano le disposizioni della legge doganale)).((27))
  Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli
uffici   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   per  l'accertamento
dell'imposta  dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono
sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.P.R.  30  dicembre  1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45,
comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
gennaio 1981.

	        
	      
                              Art. 65.
             ((Obblighi dell'amministrazione finanziaria

  L'amministrazione  finanziaria  provvede allo scambio, con le altre
autorita'  competenti  degli  Stati  membri della Comunita' economica
europea,  delle  informazioni  necessarie  per assicurare il corretto
accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, puo'
autorizzare  la  presenza  nel  territorio  dello Stato di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
  L'amministrazione   finanziaria   provvede   alla   raccolta  delle
informazioni  da  fornire alle predette autorita' con le modalita' ed
entro  i  limiti  previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto)).

	        
	      
                              Art. 66.
                          Segreto d'ufficio

  Gli  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria e gli ufficiali e
agenti  della  guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto
cio'  che  riguarda  i  dati e le notizie di cui vengono a conoscenza
nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal
presente decreto.
  Non   e'   considerata   violazione   del   segreto   d'ufficio  la
comunicazione   da   parte   dell'Amministrazione   finanziaria  alle
competenti  autorita'  degli  Stati  membri della Comunita' economica
europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ((in attuazione della direttiva
2003/93/CE e del regolamento (CE) n. 1798/2003.))

	        
	      
                            Art. 66-bis.
            Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.

  Il  Ministro  delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di
elenchi  di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul
valore  aggiunto  ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi
degli  articoli  54  e  55.  Sono  ricompresi  nell'elenco  solo quei
contribuenti  che  non  hanno  presentato  la dichiarazione annuale e
quelli  dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre
un   decimo   a   quella  dovuta  ovvero  un'eccedenza  detraibile  o
rimborsabile  superiore  di oltre un decimo a quella spettante. Negli
elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o
in  contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche
il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
  Gli   uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  formano  ((...))
annualmente   per   ciascuna   provincia   compresa   nella   propria
circoscrizione  un  elenco  nominativo  dei  contribuenti  che  hanno
presentato  la  dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto,  con  la  specificazione, per ognuno, del volume di affari.
((Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo
stesso  ufficio  delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli
elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia
di  accesso  ai  documenti  amministrativi  di cui agli articoli 22 e
seguenti   nella   legge   7   agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  dalla  relativa  normativa  di attuazione, nonche' da
specifiche  disposizioni  di  legge.  Per l'accesso non sono dovuti i
tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 648)).
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413.
  Gli  stessi  uffici  ((formano,  per le finalita' di cui al secondo
comma)),  inoltre,  un elenco cronologico contenente i nominativi dei
contribuenti  che  hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.
  ((Fuori  dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di  dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino  al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.))

	        
	      

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