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T.U. IVA: TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

 
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Indice del testo unico IVA
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Operazioni imponibili

  ((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le  prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio dello Stato
nell'esercizio  di  imprese  o nell'esercizio di arti e professioni e
sulle importazioni da chiunque effettuate)). ((20))
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                               Art. 2.
                          Cessioni di beni

  Costituiscono  cessioni  di  beni  gli  atti  a  titolo oneroso che
importano   trasferimento  della  proprieta'  ovvero  costituzione  o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
  Costituiscono inoltre cessioni di beni:
    1) le vendite con riserva di proprieta';
    2)  le  locazioni  con clausola di trasferimento della proprieta'
vincolante per ambedue le parti;
    3)   i   passaggi   dal   committente  al  commissionario  e  dal
commissionario  al  committente  di  beni  venduti  o  acquistati  in
esecuzione di contratti di commissione;
    4)  le  cessioni  gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui
produzione  o  il  cui  commercio  non rientra nell'attivita' propria
dell'impresa  se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila
e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
    5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o al consumo personale o
familiare  dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o
una  professione  o  ad  altre  finalita'  estranee  alla  impresa  o
all'esercizio  dell'arte o della professione, anche se determinata da
cessazione  dell'attivita',  con  esclusione di quei beni per i quali
non   e'   stata   operata,  all'atto  dell'acquisto,  la  detrazione
dell'imposta   di  cui  all'articolo  19  si  considera  destinato  a
finalita'  estranee  all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte o della
professione  l'impiego  di  beni  per  l'effettuazione  di operazioni
diverse  da  quelle  imponibili  ovvero non imponibili ai sensi degli
articoli   8,   8-bis  e  9,  di  operazioni  escluse  dal  campo  di
applicazione  dell'imposta  ai  sensi dell'articolo 7 e dell'articolo
74,  commi  primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di cui al
terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;
    6)  le  assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa'
di  ogni  tipo  e  oggetto  nonche'  le  assegnazioni  e  le analoghe
operazioni  fatte  da  altri  enti  privati  o  pubblici,  compresi i
consorzi  e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita'
giuridica.
  Non sono considerate cessioni di beni:
    a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o erediti in denaro;
    ((b)  le  cessioni  e  i  conferimenti  in societa' o altri enti,
compresi  i  consorzi  e  le associazioni o altre organizzazioni, che
hanno per oggetto aziende o rami di azienda));
    c)  le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione  edificatoria  a  norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce  utilizzazione  edificatoria  la  costruzione delle opere
indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
    d)   le   cessioni   di   campioni   gratuiti  di  modico  valore
appositamente contrassegnati;
    e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));
    f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));
    g)  LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L.27 APRILE 1989, N. 154
    h)  le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
dal  cedente  senza  poter  detrarre  la relativa imposta per effetto
del'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater);. (20)
    i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e
similari; (21)
    l)  le  cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di
pane,  biscotto  di  mare,  e  di  altri  prodotti  della  panetteria
ordinaria,  senza  aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse,
formaggio  o  frutta  (v.d.  19.07); le cessioni di latte fresco, non
concentrato   ne'   zuccherato,   destinato  al  consumo  alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o
ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. (28) (38)
    m)  le  cessioni  di beni soggette alla disciplina dei concorsi e
delle  operazioni  a  premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre
1938,  n.  1933,  convertito  nella  legge  5  giugno 1939, n. 937, e
successive modificazioni ed integrazioni. (29)
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AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  29  gennaio  1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo  1979,  n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le integrazioni e
correzioni  apportate  agli  articoli  2,  n.  5)  si applicano dal 1
gennaio 1973.
IL  D.P.R.  31 marzo 1979, n. 94, ha inoltre disposto (con l'art. 10)
che  "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile
1979."
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
  La  L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che  le  modifiche  al  presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio
1981.
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AGGIORNAMENTO (29)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793 ha disposto (con l'art. 27, comma
1)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il  D.L.  19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L.  17  febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria,
paste  alimentari  e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e  quelle  di  crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto
con l'aliquota del 2 per cento".

	        
	      
                               Art. 3.
                       Prestazioni di servizi

  Costituiscono   prestazioni   di   servizi   le  prestazioni  verso
corrispettivo  dipendenti  da  contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in genere da
obbligazioni  di  fare,  di  non fare e di permettere quale ne sia la
fonte.  Costituiscono  prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle
effettuate  per  l'uso  personale  o familiare dell'imprenditore o di
coloro  i  quali  esercitano  un'arte  o  una professione o per altre
finalita'  estranee  all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte o della
professione.
  Costituiscono  inoltre  prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
    1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione, affitto, noleggio e
simili;
    2)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore,   quelle   relative  ad  invenzioni  industriali,  modelli,
disegni,  processi,  formule  e  simili  e quelle relative a marchi e
insegne,  nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti o beni similari ai precedenti;
    3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese  le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a
titolo  di  cessione  pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso aziende e
istituti  di  credito  o  presso  amministrazioni  statali,  anche se
regolati in conto corrente;
    4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
    5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
  Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo sempreche'
l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e servizi relativi alla
loro  esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate  per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero
a   titolo   gratuito  per  altre  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa,   ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle  mense
aziendali  e  delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente,  nonche'  delle  operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte   a   beneficio   delle  attivita'  istituzionali  di  enti  e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale
nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
comunicazioni  di  pubblico  interesse  richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art.
2  sono  considerate  prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
cessioni,  concessioni  o  licenze  di  cui ai numeri 1), 2) e 5) del
comma  precedente.  Le  prestazioni  di  servizi  rese o ricevute dai
mandatari   senza  rappresentanza  sono  considerate  prestazioni  di
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
  Non sono considerate prestazioni di servizi:
    a)  le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore  effettuate  dagli  autori  e  loro eredi o legatari, tranne
quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della
legge  22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate
da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
    b) i prestiti obbligazionari;
    c)  le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del
terzo comma dell'art. 2;
    d)  i  conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del
terzo comma dell'art. 2;
    e)  le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
d'autore,  tranne  quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e
le  prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni
genere,  comprese  quelle  di  intermediazione  nella riscossione dei
proventi;
    f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
    g)  LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
    h)  le  prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui
al  n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui
al terzo comma del presente articolo. (20)
  Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le prestazioni
relative  agli  spettacoli  ed  alle  altre  attivita' elencati nella
tabella  C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli
di   accesso,   rilasciati   per   l'ingresso  gratuito  di  persone,
limitatamente  al  contingente  e  nel  rispetto  delle  modalita' di
rilascio  e  di  controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro delle finanze:
    a)  dagli  organizzatori  di spettacoli, nel limite massimo del 5
per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del
complesso   sportivo   ufficialmente  riconosciuta  dalle  competenti
autorita';
    b)   dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  federazioni
sportive che di esso fanno parte;
    c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
    d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
  ((Le  disposizioni  del  primo  periodo  del  terzo  comma  non  si
applicano  in  caso  di  uso  personale o familiare dell'imprenditore
ovvero  di  messa  a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei
dipendenti:
    a)  di  veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla
base  di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la
detrazione   dell'imposta   e'   stata   operata  in  funzione  della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
    b)  delle  apparecchiature  terminali per il servizio radiomobile
pubblico  terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di  gestione,  qualora  sia  stata  computata in detrazione una quota
dell'imposta  relativa  all'acquisto  delle predette apparecchiature,
pure  sulla  base  di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla  misura  in  cui  tali  beni  e servizi sono utilizzati per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo)).
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AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

	        
	      
                               Art. 4.
                        Esercizio di imprese

  Per  esercizio  di  imprese  si intende l'esercizio per professione
abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  delle  attivita' commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se
non   organizzate   in  forma  di  impresa,  nonche'  l'esercizio  di
attivita',  organizzate  in forma d'impresa, dirette alla prestazione
di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
  Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
    1)  le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa'
per   azioni   e   in   accomandita  per  azioni,  dalle  societa'  a
responsabilita'   limitata,  dalle  societa'  cooperative,  di  mutua
assicurazione  e  di armamento, dalle societa' estere di cui all'art.
2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
    2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri
enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni  senza  personalita' giuridica e le societa' semplici,
che  abbiano  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita' commerciali o agricole.
  Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a
norma   del  precedente  comma,  anche  le  cessioni  di  beni  e  le
prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati
ai propri soci, associati o partecipanti.
  Per  gli  enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano
per   oggetto   esclusivo   o  principale  l'esercizio  di  attivita'
commerciali  o  agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese  soltanto  le  cessioni  di  beni e le prestazioni di servizi
fatte   nell'esercizio   di  attivita'  commerciali  o  agricole.  Si
considerano  fatte  nell'esercizio  di attivita' commerciali anche le
cessioni  di  beni  e  le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti   verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  o  di
contributi  supplementari  determinati  in  funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate   in   conformita'   alle   finalita'   istituzionali   da
associazioni   politiche,   sindacali   e  di  categoria,  religiose,
assistenziali,  culturali  sportive  dilettantistiche,  di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese
nei  confronti  di  associazioni che svolgono la medesima attivita' e
che  per  legge,  regolamento  o  statuto  fanno  parte  di una unica
organizzazione  locale  o  nazionale,  nonche'  dei  rispettivi soci,
associati   o   partecipanti   e   dei   tesserati  dalle  rispettive
organizzazioni  nazionali.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL D.LGS. 4 DICEMBRE
1997, N.460.
  Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate
in  ogni  caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le
seguenti  attivita':  a)  cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per la
vendita,  escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
sindacali   e   di  categoria,  religiose,  assistenziali,  culturali
sportive  dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e di formazione
extra-scolastica  della  persona  cedute  prevalentemente  ai  propri
associati;   b)   erogazione  di  acqua  e  servizi  di  fognatura  e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione  di  mense  e  somministrazione  di  pasti;  e)  trasporto e
deposito  di  merci;  f)  trasporto  di persone; g) organizzazione di
viaggi  e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
h)  servizi  portuali  e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l)
telecomunicazioni   e  radiodiffusioni  circolari.  Non  sono  invece
considerate  attivita'  commerciali: le operazioni relative all'oro e
alle  valute  estere,  compresi  i  depositi anche in conto corrente,
((effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi))
; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di
polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello
dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari
motivi  inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate
o   socie,   da   parte   di  consorzi  o  cooperative,  di  garanzie
mutualistiche  e  di servizi concernenti il controllo qualitativo dei
prodotti,  compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni
di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi  effettuate in occasione di
manifestazioni  propagandistiche  dai  partiti politici rappresentati
nelle   Assemblee  nazionali  e  regionali  le  cessioni  di  beni  e
prestazioni  di  servizi  poste  in  essere  dalla  Presidenza  della
Repubblica,  dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e
dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali;  le  prestazioni  sanitarie  soggette  al pagamento di
quote  di  partecipazione  alla  spesa sanitaria erogate dalle unita'
sanitarie  locali  e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale.  Non  sono  considerate,  inoltre,  attivita' commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
    a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o
classificabili  nella  categoria catastale A e le loro pertinenze, ad
esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria
catastale  A10,  di  unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi  altro  mezzo  di  trasporto  ad  uso privato, di complessi
sportivi  o  ricreativi,  compresi  quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero  e  al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o
enti,  qualora  la  partecipazione  ad essi consenta, gratuitamente o
verso  un  corrispettivo  inferiore  al valore normale, il godimento,
personale,  o  familiare  dei  beni  e  degli impianti stessi, ovvero
quando  tale  godimento  sia  conseguito  indirettamente  dai  soci o
partecipanti,   alle   suddette   condizioni,   anche  attraverso  la
partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
    b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita'
esercitate,  di  partecipazioni  o  quote  sociali, di obbligazioni o
titoli  similari,  costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire
dividendi,  interessi  o  altri  frutti,  senza  strutture dirette ad
esercitare  attivita'  finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle  societa'
partecipate.
  Per  le  associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di  cui  all'articolo  3,  comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991,  n.  287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal
Ministero  dell'interno,  non  si  considera  commerciale,  anche  se
effettuata   verso   pagamento   di   corrispettivi   specifici,   la
somministrazione  di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in
cui  viene  svolta  l'attivita'  istituzionale,  da  bar  ed esercizi
similari,  sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a
quelle  svolte  in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata  nei  confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
  Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si
applicano  a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle  seguenti  clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
    b)  obbligo  di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe  o  ai  fini  di  pubblica  utilita', sentito l'organismo di
controllo  di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative  volte  a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo   espressamente   ogni   limitazione   in  funzione  della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per  gli  associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
    d)  obbligo  di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi, principio
del  voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice
civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e  i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di   pubblicita'   delle  convocazioni  assembleari,  delle  relative
deliberazioni,  dei  bilanci  o  rendiconti  e'  ammesso  il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al   1  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo  2532,  ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse  abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive di
organizzazione a livello locale;
    f)  intrasmissibilita'  della  quota  o contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
  Le  disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non
si   applicano   alle   associazioni   religiose  riconosciute  dalle
confessioni  con  le  quali  lo  Stato  ha stipulato patti, accordi o
intese,   nonche'   alle   associazioni  politiche,  sindacali  e  di
categoria.
  Le   disposizioni   sulla  perdita  della  qualifica  di  ente  non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.

	        
	      
                               Art. 5.
                   Esercizio di arti e professioni

  Per  esercizio  di  arti  e  professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita'
di  lavoro  autonomo  da  parte di persone fisiche ovvero da parte di
societa'  semplici  o  di  associazioni  senza personalita' giuridica
costituite  tra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma associata
delle attivita' stesse.
  Non  si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni
le  prestazioni  di  servizi  inerenti  ai rapporti di collaborazione
coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art.  49  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ((nonche' le
prestazioni  di  lavoro  effettuate  dagli  associati nell'ambito dei
contratti  di  associazione in partecipazione di cui all'articolo 49,
comma  2,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,))  rese  da soggetti che non esercitano per professione abituale
altre  attivita'  di  lavoro  autonomo.  Non  si considerano altresi'
effettuate  nell'esercizio  di  arti  e professioni le prestazioni di
servizi  derivanti  dall'attivita'  di levata dei protesti esercitata
dai  segretari  comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349,
nonche'  le  prestazioni  di  vigilanza  e  custodia  rese da guardie
giurate  di  cui  al  regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
(20) (41) (57a)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche  apportate  apportate  agli  articoli  5,  34, per la parte
concernente  il  limite  del  volume  d'affari delle imprese agricole
minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il  D.L.  14 marzo 1988, n.70 convertito con modificazioni dalla L.
13  maggio  1988,  n. 154 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  hanno  effetto, ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dal  1 gennaio 1973, e, ai fini
delle   imposte   sui   redditi,  dal  periodo  di  imposta  iniziato
successivamente al 31 dicembre 1987."
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni  del  comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio  1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni ammortizzabili
acquisiti  dalla  predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."

	        
	      
                               Art. 6.
                   Effettuazione delle operazioni.

  Le  cessioni  di  beni  si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o  spedizione  se  riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui
effetti  traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne
quelle  indicate  ai  numeri  1)  e  2)  dell'art.  2, si considerano
effettuate  nel  momento in cui si producono tali effetti e comunque,
se  riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna
o spedizione.
  In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
    a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e
per  le  cessioni  periodiche o continuative di beni in esecuzione di
contratti   di   somministrazione,   all'atto   del   pagamento   del
corrispettivo;
    b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n.
3)  dell'art.  2,  all'atto  della  vendita  dei  beni  da  parte del
commissionario;
    c)   per   la  destinazione  al  consumo  personale  o  familiare
dell'imprenditore   e   ad  altre  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa,  di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei
beni;
    d)  per  le  cessioni  di  beni  inerenti a contratti estimatori,
all'atto  della  rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti,
alla  scadenza  del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
    d-bis)  per  le  assegnazioni in proprieta' di case di abitazione
fatte  ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data
del rogito notarile;
    d-ter)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  1991,  N.417,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66.
  ((Le  prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento  del  corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo
comma,  primo  periodo,  si  considerano effettuate al momento in cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo  a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di
servizi  di  cui  all'articolo  7-ter,  rese  da  un soggetto passivo
stabilito  in  un altro Stato membro della Comunita' nei confronti di
un  soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate
in  modo  continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e
che  non  comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.))
  Se   anteriormente   al   verificarsi  degli  eventi  indicati  nei
precedenti  commi  o  indipendentemente da essi sia emessa fattura, o
sia  pagato  in  tutto  o  in parte il corrispettivo, l'operazione si
considera  effettuata,  limitatamente all'importo fatturato o pagato,
alla data della fattura o a quella del pagamento.
  L'imposta  relativa  alle  cessioni  di beni ed alle prestazioni di
servizi  diviene  esigibile  nel  momento  in  cui  le  operazioni si
considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta  e'  versata  con  le modalita' e nei termini stabiliti nel
titolo  secondo.  Tuttavia  per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata tabella A
effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni
di  servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma
dell'articolo  4,  nonche'  per  quelle fatte allo Stato, agli organi
dello  Stato  ancorche'  dotati  di personalita' giuridica, agli enti
pubblici  territoriali  e  ai  consorzi  tra essi costituiti ai sensi
dell'articolo  25  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  agli  istituti
universitari,  alle  unita'  sanitarie locali, agli enti ospedalieri,
agli  enti  pubblici  di  ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico,  agli  enti  pubblici  di  assistenza  e beneficenza e a
quelli  di  previdenza,  l'imposta  diviene  esigibile  all'atto  del
pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare
le  disposizioni  del  primo  periodo. Per le cessioni di beni di cui
all'articolo  21,  quarto  comma,  quarto  periodo, l'imposta diviene
esigibile  nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per
le  prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose
per  conto  di  terzi  iscritti  nell'albo di cui alla legge 6 giugno
1974,  n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi   corrispettivi,   salva   la   facolta'   di  applicare  le
disposizioni di cui al primo periodo.(52) (79)
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
  Il  D.L.  30  dicembre  1991,  n. 417, convertito con modificazioni
dalla  L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1990
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
  Il  D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998.

	        
	      
                               Art. 7.
           (((Territorialita' dell'imposta - Definizioni).

  1. Agli effetti del presente decreto:
    a)   per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato"  si  intende  il
territorio  della  Repubblica  italiana, con esclusione dei comuni di
Livigno  e  Campione  d'Italia  e  delle  acque  italiane del Lago di
Lugano;
    b)  per  "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si intende il
territorio  corrispondente  al  campo  di  applicazione  del Trattato
istitutivo  della  Comunita' europea con le seguenti esclusioni oltre
quella indicata nella lettera a):
      1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
      2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Büsingen;
     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
      4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
      5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
      6) le isole Anglo-Normanne;
    c)  il  Principato  di  Monaco,  l'isola  di  Man  e  le  zone di
sovranita'  del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e  Dhekelia si intendono
compresi  nel  territorio  rispettivamente della Repubblica francese,
del  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord  e della
Repubblica di Cipro;
    d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si
intende  un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o
ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero
una  stabile  organizzazione  nel  territorio dello Stato di soggetto
domiciliato  e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da
essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si
considera  domicilio  il  luogo  in  cui  si  trova  la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
    e)   per   "parte   di  un  trasporto  di  passeggeri  effettuata
all'interno  della  Comunita'",  si intende la parte di trasporto che
non  prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di partenza
e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un
trasporto  passeggeri",  e'  il  primo punto di imbarco di passeggeri
previsto  nella  Comunita',  eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunita';  "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e' l'ultimo
punto  di  sbarco  previsto nella Comunita', per passeggeri imbarcati
nella  Comunita',  eventualmente  prima  di  uno  scalo  fuori  della
Comunita';  per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno
e' considerato come un trasporto distinto;
    f)  per  "trasporto  intracomunitario  di  beni"  si  intende  il
trasporto  di  beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono  situati  nel  territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di
partenza"  e'  il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei
beni,  senza  tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo
in  cui  si  trovano  i beni; "luogo di arrivo" e' il luogo in cui il
trasporto dei beni si conclude effettivamente;
    g)  per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve
termine  di  mezzi  di  trasporto"  si  intende  il  possesso o l'uso
ininterrotto  del  mezzo  di trasporto per un periodo non superiore a
trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.))

	        
	      
                             Art. 7-bis.
               (((Territorialita' - Cessioni di beni).

  1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si
considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  se  hanno per
oggetto  beni  immobili  ovvero  beni  mobili nazionali, comunitari o
vincolati  al  regime  della  temporanea  importazione, esistenti nel
territorio  dello  stesso  ovvero  beni mobili spediti da altro Stato
membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto.
  2.  Le  cessioni  di  beni a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno  nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato.
  3.  Le  cessioni  di  gas  mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
    a)  quando  il  cessionario  e'  un  soggetto passivo-rivenditore
stabilito     nel    territorio    dello    Stato.    Per    soggetto
passivo-rivenditore  si intende un soggetto passivo la cui principale
attivita'  in  relazione  all'acquisto  di  gas  e di elettricita' e'
costituita  dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale
di detti prodotti e' trascurabile;
    b)  quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore,
se  i  beni  sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la
totalita'   o   parte  dei  beni  non  e'  di  fatto  utilizzata  dal
cessionario,  limitatamente  alla parte non usata o non consumata, le
cessioni  anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio
dello  Stato  quando  sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi  quelli  che  non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti  di  stabili  organizzazioni  all'estero, per le quali sono
effettuati  gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti
in Italia.))

	        
	      
                             Art. 7-ter.
            (((Territorialita' - Prestazioni di servizi).

  1.   Le  prestazioni  di  servizi  si  considerano  effettuate  nel
territorio dello Stato:
    a)  quando  sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato;
    b)  quando  sono  rese  a  committenti  non  soggetti  passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
  2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo
di   effettuazione  delle  prestazioni  di  servizi,  si  considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
    a)  i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni   ricevute   quando   agiscono   nell'esercizio  di  tali
attivita';
    b)  gli  enti,  le  associazioni e le altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle
attivita' commerciali o agricole;
    c)  gli  enti,  le  associazioni  e  le altre organizzazioni, non
soggetti  passivi,  identificati  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto.))

	        
	      
                           Art. 7-quater.
(((Territorialita'  - Disposizioni relative a particolari prestazioni
                            di servizi).

  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato:
    a)  le  prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese
le  perizie,  le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel
settore  alberghiero  o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa
quella  di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il
campeggio,  la  concessione  di  diritti  di  utilizzazione  di  beni
immobili   e   le   prestazioni   inerenti  alla  preparazione  e  al
coordinamento   dell'esecuzione   dei   lavori   immobiliari,  quando
l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
    b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato;
    c)  le  prestazioni  di  servizi  di  ristorazione  e di catering
diverse  da  quelle  di  cui  alla successiva lettera d), quando sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
    d)  le  prestazioni  di  ristorazione e di catering materialmente
rese  a  bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della
parte  di  un  trasporto  di  passeggeri effettuata all'interno della
Comunita',  se  il  luogo  di  partenza  del trasporto e' situato nel
territorio dello Stato;
    e)  le  prestazioni  di  servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio  e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli
stessi  sono  messi  a  disposizione  del destinatario nel territorio
dello  Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio
della  Comunita'.  Le  medesime prestazioni si considerano effettuate
nel  territorio  dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a
disposizione  del  destinatario  al  di  fuori  del  territorio della
Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato.))

	        
	      
                          Art. 7-quinquies.
(((Territorialita'   -  Disposizioni  relative  alle  prestazioni  di
servizi   culturali,  artistici,  sportivi,  scientifici,  educativi,
                        ricreativi e simili).

  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le
prestazioni  di  servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche,
sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere  ed  esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori
di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle
precedenti  si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello Stato
quando  le  medesime  attivita'  sono  ivi  materialmente  svolte. La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni
di  servizi  per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche,
sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle
relative prestazioni accessorie.)) ((129))
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
  Il  D.Lgs.  11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che a decorrere dal 1 gennaio 2011 "l'articolo 7-quinquies, comma
1,  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 7-ter, comma 1:
a)  le  prestazioni  di  servizi  relativi  ad  attivita'  culturali,
artistiche,  sportive,  scientifiche, educative, ricreative e simili,
ivi  comprese  fiere  ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli
organizzatori  di  dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi
accessorie  alle  precedenti rese a committenti non soggetti passivi,
si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  quando le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del
periodo  precedente  si applica anche alle prestazioni di servizi per
l'accesso   alle   manifestazioni  culturali,  artistiche,  sportive,
scientifiche,  educative,  ricreative e simili, nonche' alle relative
prestazioni accessorie;
b)   le   prestazioni  di  servizi  per  l'accesso  a  manifestazioni
culturali,  artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
e  simili,  ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni
di  servizi  accessorie  connesse  con  l'accesso, rese a committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.".

	        
	      
                           Art. 7-sexies.
(((Territorialita'   -   Disposizioni   speciali  relative  a  talune
  prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi).

  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 7-ter, comma 1,
lettera  b),  si considerano effettuate nel territorio dello Stato se
rese a committenti non soggetti passivi:
    a)  le  prestazioni  di  intermediazione  in nome e per conto del
cliente,   quando   le  operazioni  oggetto  dell'intermediazione  si
considerano effettuate nel territorio dello Stato;
    b)  le  prestazioni  di  trasporto  di beni diverse dal trasporto
intracomunitario,   in   proporzione   alla   distanza  percorsa  nel
territorio dello Stato;
    c)  le  prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando
la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
    d)  le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a
beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai
trasporti,  quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili,
quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
    e)  le  prestazioni  di  servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando
sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre
che  siano  utilizzate  nel  territorio  della Comunita'. Le medesime
prestazioni  se  rese  da  soggetti passivi stabiliti al di fuori del
territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate;
    f)  le  prestazioni  di servizi rese tramite mezzi elettronici da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita', quando
il  committente  e'  domiciliato  nel  territorio  dello  Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero.
    g)  le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,
quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a
committenti  residenti o domiciliati nel territorio della Comunita' e
sempre  che  siano  utilizzate  nel  territorio  della  Comunita'. Le
medesime  prestazioni  se  rese da soggetti stabiliti al di fuori del
territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate.)) ((129))
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
  Il  D.Lgs.  11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma
2)  che  a decorrere dal 1 gennaio 2013 "all'articolo 7-sexies, comma
1, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di
servizi  di  locazione,  anche  finanziaria, noleggio e simili, non a
breve  termine,  di  mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da
diporto,  quando  il  committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato  o  ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano
utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se
rese  ad  un  soggetto  domiciliato  e  residente  al  di  fuori  del
territorio  della  Comunita' si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni
di  cui  alla  lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre
che  l'imbarcazione  sia  effettivamente  messa  a  disposizione  nel
territorio  dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi
ivi  stabiliti  e  sia  utilizzata nel territorio della Comunita'. Le
medesime  prestazioni,  se  l'imbarcazione  da  diporto  e'  messa  a
disposizione  in  uno  Stato  estero  fuori  della  Comunita'  ed  il
prestatore  e'  stabilito  in  quello  stesso  Stato,  si considerano
effettuate  nel  territorio  dello  Stato quando sono ivi utilizzate.
Alle  medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa
a  disposizione  in  uno  Stato diverso da quello di stabilimento del
prestatore, si applica la lettera e);".

	        
	      
                           Art. 7-septies.
(((Territorialita'  -  Disposizioni  relative a talune prestazioni di
servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita').

  1.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 7-ter, comma 1,
lettera  b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le  seguenti  prestazioni  di servizi, quando sono rese a committenti
non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':
    a)  le  prestazioni  di  servizi  di  cui all'articolo 3, secondo
comma, numero 2);
    b) le prestazioni pubblicitarie;
    c)  le  prestazioni  di  consulenza e assistenza tecnica o legale
nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
    d)  le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese
le   operazioni   di  riassicurazione  ed  escluse  le  locazioni  di
casseforti;
    e) la messa a disposizione del personale;
    f)  le  prestazioni  derivanti  da  contratti di locazione, anche
finanziaria,  noleggio  e simili di beni mobili materiali diversi dai
mezzi di trasporto;
    g)  la  concessione  dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di
energia  elettrica,  il  servizio  di  trasporto  o  di  trasmissione
mediante  gli  stessi  e  la  fornitura di altri servizi direttamente
collegati;
    h)  i  servizi  di  telecomunicazione  e  di teleradiodiffusione,
esclusi  quelli  utilizzati nel territorio dello Stato ancorche' resi
da soggetti che non siano ivi stabiliti;
    i) i servizi prestati per via elettronica;
    l)   le  prestazioni  di  servizi  inerenti  all'obbligo  di  non
esercitare  interamente  o  parzialmente un'attivita' o un diritto di
cui alle lettere precedenti.))

	        
	      
                               Art. 8.
                     Cessioni all'esportazione.

  Costituiscono cessioni all'esportazione ((non imponibili)):
    a)  le  cessioni,  anche tramite commissionari, eseguite mediante
trasporto  o  spedizione di beni fuori del territorio della Comunita'
economica  europea,  a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I
beni  possono  essere  sottoposti per conto del cessionario, ad opera
del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,  trasformazione,
montaggio,  assiemaggio  o adattamento ad altri beni. La esportazione
deve  risultare  da  documento  doganale,  o  da  vidimazione apposta
dall'ufficio  doganale  su  un  esemplare  della fattura ovvero su un
esemplare  della  bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21,
quarto  comma,  secondo  periodo.  Nel  caso  in  cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni;
    b)  le  cessioni  con trasporto o spedizione fuori del territorio
della   Comunita'   economica  europea  entro  novanta  giorni  dalla
consegna,  a  cura  del cessionario non residente o per suo conto, ad
eccezione  dei  beni  destinati  a  dotazione o provvista di bordo di
imbarcazioni  o  navi  da  diporto,  di  aeromobili  da  turismo o di
qualsiasi  altro  mezzo  di  trasporto  ad  uso privato e dei beni da
trasportarsi   nei  bagagli  personali  fuori  del  territorio  della
Comunita'   economica   europea;  l'esportazione  deve  risultare  da
vidimazione  apposta  dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su
un esemplare della fattura;
    c)  le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese
a  soggetti  che,  avendo  effettuato  cessioni  all'esportazione  od
operazioni   intracomunitarie,   si   avvalgono   della  facolta'  di
acquistare,  anche  tramite commissionari, o importare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta.
  Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate
senza  pagamento  dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a),
se  residenti,  ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla
lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto
la  loro  responsabilita',  nei limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi  delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi
fatte  nel  corso  dell'anno  solare  precedente.  I  cessionari  e i
commissionari  possono  avvalersi di tale ammontare integralmente per
gli  acquisti  di beni che siano esportati nello stato originario nei
sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza
tra  esso  e  l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro
confronti  nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente
agli  acquisti  di  altri beni o di servizi. I soggetti che intendono
avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  entro il 31 gennaio ovvero oltre
tale  data,  ma anteriormente al momento di effettuazione della prima
operazione,    indicando    l'ammontare   dei   corrispettivi   delle
esportazioni  fatte  nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti
possono  optare,  dandone  comunicazione  entro il 31 gennaio, per la
facolta'  di  acquistare  beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese. L'ammontare
dei   corrispettivi   delle   esportazioni   fatte  nei  dodici  mesi
precedenti.  L'opzione  ha  effetto per un triennio solare e, qualora
non  sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve
essere  comunicata  all'ufficio  entro  il  31  gennaio  successivo a
ciascun  triennio.  I  soggetti  che iniziano l'attivita' o non hanno
comunque  effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono
avvalersi  per  la  durata  di  un  triennio solare della facolta' di
acquistare  beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta, dandone
preventiva  comunicazione  all'ufficio,  assumendo  come ammontare di
riferimento,  in  ciascun  mese,  l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. (36)
  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  29  DICEMBRE 1983, N.746 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N.17.
  Nel  caso  di  affitto  di  azienda, perche' possa avere effetto il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento  dell'imposta,  ai sensi del terzo comma, e' necessario che
tale  trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio. (52)
  Ai  fini  dell'applicazione  del primo comma si intendono spediti o
trasportati  fuori  della  Comunita' anche i beni destinati ad essere
impiegati  nel  mare territoriale per la costruzione, la riparazione,
la   manutenzione,   la   trasformazione,   l'equipaggiamento   e  il
rifornimento   delle  piattaforme  di  perforazione  e  sfruttamento,
nonche'  per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e
la terraferma.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
  Il  D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla
L.  27  febbraio  1984,  n.17  ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che
"Sono  abrogate  le  disposizioni  contenute nell'articolo 8, secondo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la
comunicazione  dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni
dello  stesso  comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attivita',
nonche'  le  disposizioni  contenute  nel  terzo  comma  dello stesso
articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
  Il D.L. 30 dicembre 1991, n.417. convertito con modificazioni dalla
L.  6 febbraio 1992, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che la
modifica  al  presente  articolo  si  applica  dal  trentesimo giorno
successivo  a quello di entrata in vigore del decreto 417/1991. Per i
casi  di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti
salvi  i  trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono
considerate   valide   le   operazioni   effettuate  dall'affittuaria
nell'esercizio  della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 8
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dal comma 5.

	        
	      
                             Art. 8-bis.
              Operazioni assimilate alle cessioni alla
                            esportazione.

  Sono  assimilate  alle  cessioni all'esportazione , se non comprese
nell'articolo 8:
    a)  le  cessioni  di  navi  destinate  all'esercizio di attivita'
commerciali  o  della  pesca  o  ad  operazioni  di  salvataggio o di
assistenza  in  mare,  ovvero  alla demolizione, escluse le unita' da
diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
    b)  le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
    c)  le  cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione
aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
    d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di
ricambio  degli  stessi  e  delle navi e degli aeromobili di cui alle
lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di
bordo   e   le   forniture   destinate   al   loro   rifornimento   e
vettovagliamento,  comprese  le  somministrazioni  di  alimenti  e di
bevande  a  bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera
locale, il vettovagliamento; (29)
    e)  le  prestazioni  di  servizi,  compreso  l'uso  di  bacini di
carenaggio,  relativi  alla  costruzione,  manutenzione, riparazione,
modificazione,     trasformazione,     assiemaggio,     allestimento,
arredamento,  locazione  e  noleggio delle navi e degli aeromobili di
cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti
e  ricambi  e  delle  dotazioni  di  bordo, nonche' le prestazioni di
servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e
b).
  Le  disposizioni  ((...)) del secondo e terzo comma dell'articolo 8
si   applicano,   con   riferimento   all'ammontare  complessivo  dei
corrispettivi  delle  operazioni indicate nel precedente comma, anche
per  gli  acquisti  di  beni,  diversi  dai  fabbricati  e dalle aree
edificabili,  e  di  servizi  fatti  dai  soggetti  che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
(20) (21) (27)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.P.R.  30  dicembre  1981,  n.793, ha disposto (con l'art. 27,
comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
aprile 1979.

	        
	      
                               Art. 9.
    Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

  Costituiscono   servizi   internazionali  o  connessi  agli  scambi
Internazionali ((non imponibili)):
    1)  i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello
Stato  e  in  parte  in  territorio  estero  in  dipendenza  di unico
contratto;
    2)  i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione  temporanea,  nonche'  i  trasporti  relativi  a beni in
importazione  i  cui  corrispettivi  sono  assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69;
    3)  i  noleggi  e  le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli,
vagoni  ferroviari,  cabine-letto,  containers e carrelli, adibiti ai
trasporti  di  cui  al  precedente  n.  1),  ai  trasporti di beni in
esportazione,  in  transito  o  in  temporanea importazione nonche' a
quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
noleggi  e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del
primo comma dell'art. 69;
    4)  i  servizi  di  spedizione  relativi  ai  trasporti di cui al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o
in   temporanea   importazione   nonche'  ai  trasporti  di  beni  in
importazione  sempreche'  i  corrispettivi  dei servizi di spedizione
siano  assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
i servizi relativi alle operazioni doganali;
    5)   i  servizi  di  carico,  scarico,  trasbordo,  manutenzione,
stivaggio,    disistivaggio,    pesatura,   misurazione,   controllo,
refrigerazione,  magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi
ai  beni  in  esportazione,  in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
servizi  stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
    6)  i  servizi  prestati  nei porti, autoporti, aeroporti e negli
scali   ferroviari   di   confine   che  riflettono  direttamente  il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di
beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari;
    7)  i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione,
in  esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone
o  di  beni,  ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3) ((, nonche'
quelli  relativi  ad operazioni effettuate fuori del territorio della
Comunita')); le cessioni di licenze all'esportazione; (29)
    7-bis)  i  servizi di intermediazione resi in nome e per conto di
agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni
eseguite  fuori  del  territorio  degli  Stati membri della Comunita'
economica europea.
    8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
    9)  i  trattamenti  di cui all'art. 176 del testo unico approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
eseguiti  su  beni  di  provenienza estera non ancora definitivamente
importati,  nonche'  su  beni  nazionali  nazionalizzati o comunitari
destinati  ad  essere  esportati  da  o  per conto del prestatore del
servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
    10)  NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;
    11) NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N.289;
    12) ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS 11 FEBBRAIO 2010, N.18)).
  Le  disposizioni  ((...))  del secondo e terzo comma dell'art. 8 si
applicano,    con    riferimento    all'ammontare   complessivo   dei
corrispettivi  delle  operazioni indicate nel precedente comma, anche
per  gli  acquisti  di  beni,  diversi  dai  fabbricati  e dalle aree
edificabili,  e  di  servizi  fatti  dai  soggetti  che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
(20) (21) (27)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  29  gennaio  1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle
apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche
internazionali,  34,  per  la  parte concernente il limite del volume
d'affari  delle  imprese  agricole  minori,  36 e 74-ter dello stesso
decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Il  D.P.R.  31  marzo 1979, n.94 ha disposto, inoltre, (con l'art.10)
che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.P.R.  30  dicembre  1981,  n.793, ha disposto (con l'art. 27,
comma  2)  che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
aprile 1979.

	        
	      
                                Art. 10.
                     Operazioni esenti dall'imposta

  Sono esenti dall'imposta:
    1)  le  prestazioni  di  servizi  concernenti la concessione e la
negoziazione  di  crediti,  la  gestione  degli  stessi  da parte dei
concedenti  e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni
di  natura  finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di altre
garanzie   e  la  gestione  di  garanzie  di  crediti  da  parte  dei
concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione,   relative   a   depositi  di  fondi,  conti  correnti,
pagamenti,   giroconti,   crediti   e  ad  assegni  o  altri  effetti
commerciali,  ad  eccezione  del  recupero di crediti; la gestione di
fondi  comuni  di  investimento e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo  21  aprile  1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le
gestioni similari e il servizio bancoposta;
    3)  le  operazioni relative a valute estere aventi corso legale e
acrediti  in  valute  estere,  eccettuati  i biglietti e le monete da
collezione  e  comprese  le  operazioni  di  copertura  dei rischi di
cambio;
    4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote  sociali,  eccettuate la
custodia  e  l'amministrazione  dei titoli; le operazioni, incluse le
negoziazioni  e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione,
relative  a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
titoli.  Si  considerano  in particolare operazioni relative a valori
mobiliari  e  a  strumenti  finanziari i contratti a termine fermo su
titoli  e  altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati;  i  contratti a termine su tassi di interesse e le relative
opzioni;  i  contratti  di  scambio  di  somme  di denaro o di valute
determinate  in  funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o
di  indici  finanziari,  e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
    5)  le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese
quelle  relative  ai  versamenti  di imposte effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende
e istituti di credito;
    6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati
allo  Stato  e  agli  enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile
1948,  n.  496,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,  n. 342, e
successive  modificazioni,  nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori  e  delle scommesse di cui al regolamento approvato con
decreto  del  Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre
1955,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del 26 novembre
1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
    ivi  comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.
    (21)
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in
occasione  di  gare,  corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni
genere,  diverse  da  quelle  indicate  al numero precedente, nonche'
quelle  relative  all'esercizio  del  giuoco  nelle  case  da  giuoco
autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; (21)
    8)  le  locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe,  di  terreni  e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate  a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli strumenti
urbanistici   non   prevedono  la  destinazione  edificatoria,  e  di
fabbricati,  comprese  le  pertinenze,  le  scorte e in genere i beni
mobili  destinati  durevolmente  al  servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese
che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi
di  cui  all'articolo  31,  primo  comma, lettere c), d) ed e), della
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  entro  quattro  anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il
contratto  abbia  durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni
di  fabbricati  strumentali  che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili  di  diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
effettuate  nei  confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c)
del  numero  8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
    8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati  o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro  quattro  anni  dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese  che  vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data
di   ultimazione   della   costruzione   o  dell'intervento  o  anche
successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano
stati  locati  per  un  periodo  non  inferiore  a  quattro  anni  in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;
    8-ter)  le  cessioni  di  fabbricati  o di porzioni di fabbricato
strumentali  che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
    a)   quelle   effettuate,   entro  quattro  anni  dalla  data  di
ultimazione   della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle  imprese
costruttrici  degli  stessi  o  dalle  imprese che vi hanno eseguito,
anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli   interventi  di  cui
all'articolo  31,  primo  comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
    b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d'imposta  che  svolgono  in via esclusiva o prevalente attivita' che
conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari
o inferiore al 25 per cento;
    c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
    d)  quelle  per  le  quali  nel  relativo  atto  il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
    9)  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione
relative  alle  operazioni  di  cui  a numeri da 1 a 7 nonche' quelle
relative  all'oro  e alle valute estere, compresi i depositi anche in
conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere
dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; (34)
    10)  NUMERO  SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; (21)
    11)   le   cessioni  di  oro  da  investimento,  compreso  quello
rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non allocato, oppure
scambiato  su  conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere
dai  soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro
in  oro  da  investimento  ovvero  commerciano oro da investimento, i
quali  abbiano  optato,  con  le  modalita' ed i termini previsti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche   in   relazione   a   ciascuna  cessione,  per  l'applicazione
dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,  comma 1,
lettere  c-quater)  e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro
da   investimento;   le   intermediazioni  relative  alle  precedenti
operazioni.  Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione. Per oro da investimento si intende:
      a)  l'oro  in  forma di lingotti o placchette di peso accettato
dal  mercato  dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza
pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
      b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,
coniate  dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese
di  origine,  normalmente  vendute a un prezzo che non supera dell'80
per  cento  il  valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle Comunita'
europee  ed  annualmente  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle
Comunita'  europee,  serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche'  le  monete  aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
    12)  le  cessioni  di  cui  al  n.  4)  dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici,    associazioni    riconosciute    o    fondazioni   aventi
esclusivamente  finalita'  di  assistenza,  beneficenza,  educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
    13)  le  cessioni  di  cui  al  n.  4  dell'art. 2 a favore delle
popolazioni  colpite  da  calamita'  naturali o catastrofi dichiarate
tali  ai  sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
    14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone  effettuate
mediante  veicoli  da  piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire   servizi   di  trasporto  marittimo,  lacuale,  fluviale  e
lagunare.)   Si   considerano   urbani  i  trasporti  effettuati  nel
territorio  di  un  comune  o  tra comuni non distanti tra loro oltre
cinquanta chilometri;
    15)  le  prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da
imprese autorizzate e da ONLUS;
    16) le prestazioni relative ai servizi postali;
    17)  NUMERO  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N.557 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)
    18)  le  prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
rese  alla  persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e  successive  modificazioni,  ovvero  individuate  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
    19)  le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o
da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso   con   personalita'  giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la
somministrazione  di  medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; (24) (41)
    20)  Le  prestazioni  educative dell'infanzia e della gioventu' e
quelle   didattiche   di   ogni  genere,  anche  per  la  formazione,
l'aggiornamento,  la  riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e
da  ONLUS,  comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla  fornitura  di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da
istituzioni,  collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente
collegati,  nonche'  le  lezioni  relative  a  materie  scolastiche e
universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
    21)  le  prestazioni  proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili,
case  di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e
campestri  e  degli  alberghi  e ostelli per la gioventu' di cui alla
legge  21  marzo  1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti   e   medicinali,   le  prestazioni  curative  e  le  altre
prestazioni accessorie;
    22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili
e  quelle  inerenti  alla  visita  di  musei,  gallerie, pinacoteche,
monumenti,  ville,  palazzi,  parchi  giardini botanici e zoologici e
simili;
    23)  le  prestazioni  previdenziali  e assistenziali a favore del
personale dipendente;
    24)  le  cessioni  di  organi,  sangue  e latte umani e di plasma
sanguigno;
    25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
    26)  NUMERO  ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N.557 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)
    27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. (20)
    27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le
    aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in
concessione  di  costruzione  e di esercizio di impianti, comprese le
discariche,   destinati  allo  smaltimento,  al  riciclaggio  o  alla
distruzione  dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e
liquidi.
    27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o  ambulatoriale,  in  comunita' e simili, in favore degli anziani ed
inabili  adulti,  di  tossicodipendenti  e  di  malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora,
richiedenti  asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a
scopo  sessuale  e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico,
da   istituzioni   sanitarie   riconosciute  che  erogano  assistenza
pubblica,  previste  all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, o da enti aventi finalita' e da ONLUS di assistenza sociale.
    27-quater).  Le  prestazioni  delle compagnie barracellari di cui
all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
    27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati  senza  il  diritto  alla  detrazione totale della relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
    27-sexies)  le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di
pesca  marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo
operazioni  di  conservazione  ai  fini della commercializzazione, ma
prima di qualsiasi consegna.
  ((Sono  altresi'  esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di servizi
effettuate  nei  confronti  dei  consorziati  o soci da consorzi, ivi
comprese  le  societa'  consortili  e  le  societa'  cooperative  con
funzioni  consortili,  costituiti  tra  soggetti  per  i  quali,  nel
triennio  solare  precedente,  la  percentuale  di  detrazione di cui
all'articolo   19-bis,   anche   per   effetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo  36-bis,  sia  stata  non  superiore  al 10 per cento, a
condizione  che  i  corrispettivi  dovuti  dai  consorziati o soci ai
predetti  consorzi  e  societa'  non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse)).
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  L.  29  febbraio  1980, n.31 ha disposto (con l'art. 5) che "La
modificazione  apportata  all'articolo  10,  n.  11,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979,  n.  24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica
dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687
-----------------
AGGIORNAMENTO (41)
  Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13  maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tra
le  prestazioni  previste  dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa'
di  mutuo  soccorso,  devono  intendersi comprese le prestazioni rese
dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di   appalti,  convenzioni  e  contratti  in  genere,  di  assistenza
domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili
adulti,  degli  handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti
in situazione di disadattamento e di devianza".
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni  del  comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio  1994  e  alle  rettifiche  relative  ai  beni ammortizzabili
acquisiti  dalla  predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."

	        
	      
                                Art. 11.
              Operazioni permutative e dazioni in pagamento

      Le  cessioni  di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
    corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi,
    o   per   estinguere   precedenti   obbligazioni,  sono  soggette
    all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali
    sono effettuate.
      La  disposizione  del  comma  precedente  non si applica per la
    cessione  al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti
    della  lavorazione  di  materie fornite dal committente quando il
    valore  dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma
    dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in
    denaro.

	        
	      
                                Art. 12.
                    Cessioni e prestazioni accessorie

      Il   trasporto,   la   posa   in   opera,   l'imballaggio,   il
    confezionamento,  la  fornitura  di recipienti o contenitori e le
    altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o
    ad  una  prestazione  di  servizi,  effettuati  direttamente  dal
    cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono
    soggetti  autonomamente  all'imposta  nei  rapporti  fra le parti
    dell'operazione principale.
      Se   la   cessione   o   prestazione   principale  e'  soggetta
    all'imposta,   i   corrispettivi  delle  cessioni  o  prestazioni
    accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

	        
	      
                                Art. 13.
                             (Base imponibile)

  1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi  e`  costituita  dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti  al  cedente  o prestatore secondo le condizioni contrattuali,
compresi  gli  oneri  e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o
altri  oneri  verso  terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato    delle   integrazioni   direttamente   connesse   con   i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
  2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
    a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da   atto   della   pubblica   autorita`,   dall'indennizzo  comunque
denominato;
    b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario  al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell'articolo  2,  rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito  dal  commissionario,  aumentato  della  provvigione; per le
prestazioni   di   servizi   rese  o  ricevute  dai  mandatari  senza
rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo
3,  rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
    c)  per  le  cessioni  indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo
comma  dell'articolo  2,  dal  prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui  si  effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di
cui  al  primo  e  al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3
((nonche'  per  quelle  di  cui  al  terzo  periodo  del  terzo comma
dell'articolo  6)),  dalle  spese  sostenute dal soggetto passivo per
l'esecuzione dei servizi medesimi;
    d)   per   le  cessioni  e  le  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo  11,  dal  valore  normale  dei  beni  e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse;
    e)  per  le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea
importazione,  dal  corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato    dall'ufficio    doganale   all'atto   della   temporanea
importazione.
  3. In deroga al comma 1:
    a)  per  le  operazioni imponibili effettuate nei confronti di un
soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del diritto alla detrazione e`
limitato  a  norma  del  comma  5 dell'articolo 19, anche per effetto
dell'opzione  di  cui  all'articolo  36-bis,  la  base  imponibile e`
costituita  dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un
corrispettivo  inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni sono
effettuate  da societa` che direttamente o indirettamente controllano
tale  soggetto,  ne  sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
    b)  per  le  operazioni  esenti  effettuate da un soggetto per il
quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del
comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore
normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto  un corrispettivo
inferiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni sono effettuate nei
confronti  di  societa` che direttamente o indirettamente controllano
tale  soggetto,  ne  sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
    c)  per  le  operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate
agli  effetti  del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto
per  il  quale  l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a
norma  del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita
dal   valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e`  dovuto  un
corrispettivo  superiore  a  tale  valore  e  se  le  operazioni sono
effettuate   nei   confronti   di   societa`   che   direttamente   o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
    controllate  dalla  stessa  societa`  che  controlla  il predetto
    soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore
nonche´  delle  apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico  terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale  dipendente  la  base  imponibile  e` costituita dal valore
normale  dei  servizi  se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore.
  4.   Ai   fini   della   determinazione  della  base  imponibile  i
corrispettivi  dovuti  e  le  spese  e  gli oneri sostenuti in valuta
estera  sono  computati  secondo il cambio del giorno in cui e` stata
effettuata  l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno
antecedente piu` prossimo.
  5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione  la  detrazione  e` stata ridotta ai sensi dell'articolo
19-bis.1  o  di  altre  disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la
base  imponibile  e`  determinata  moltiplicando  per  la percentuale
detraibile  ai  sensi  di  tali disposizioni l'importo determinato ai
sensi dei commi precedenti.

	        
	      
                                Art. 14.
                  (((Determinazione del valore normale)

  1.   Per   valore  normale  si  intende  l'intero  importo  che  il
cessionario    o    il    committente,    al   medesimo   stadio   di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione  di  servizi,  dovrebbe  pagare,  in condizioni di libera
concorrenza,  ad  un cedente o prestatore indipendente per ottenere i
beni  o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
  2.  Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di
servizi analoghe, per valore normale si intende:
    a)  per  le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni  simili  o,  in  mancanza,  il  prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
    b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
  3.  Per  le  operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera
d),  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale)).

	        
	      
                                Art. 15.
              Esclusioni dal computo della base imponibile

      ((Non concorrono a formare la base imponibile:
        1)  le  somme  dovute  a  titolo  di  interessi moratori o di
    penalita'  per  ritardi  o  altre  irregolarita' nell'adempimento
    degli obblighi del cessionario o del committente;
        2)  il  valore  normale  dei  beni ceduti a titolo di sconto,
    premio  o  abbuono  in  conformita'  alle  originarie  condizioni
    contrattuali,  tranne  quelli  la  cui  cessione  e'  soggetta ad
    aliquota piu' elevata;
        3)  le  somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni
    fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente
    documentate;
        4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia
    stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
        5)  le  somme  dovute  a  titolo  di rivalsa dell'imposta sul
    valore aggiunto.
      Non  si  tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile,
    delle  somme  addebitate  al  cedente  o  prestatore  a titolo di
    penalita'  per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del
    contratto)). ((20))
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
      Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
    le  modifiche  al  presente  articolo  hanno effetto dal 1 aprile
    1979.

	        
	      
                                Art. 16.
                          Aliquote dell'imposta

  L'aliquota  dell'imposta  e' stabilita nella misura del quattordici
per cento della base imponibile dell'operazione.
  L'aliquota  e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno
per  oggetto  i  beni  e i servizi elencati nella allegata tabella A,
salvo  il  disposto  dell'art.  34, ed e' elevata al trentacinque per
cento  per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata
tabella B.
  Per  le  prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di
appalto  e  simili  che hanno per oggetto la produzione di beni e per
quelle  dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio
e  simili,  l'imposta  si  applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili. (20)
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.313)).
  -----------------
  AGGIORNAMENTO (20)
        Il  D.P.R.  29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
    che  le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
    1979.

	        
	      
                                Art. 17.
                           Soggetti passivi.

  L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e  le  prestazioni  di  servizi  imponibili,  i quali devono versarla
all'erario,  cumulativamente  per tutte le operazioni effettuate e al
netto  della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini
stabiliti nel titolo secondo.
  ((Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti  nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello  Stato,  compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
  Nel   caso  in  cui  gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti  dalla
applicazione  delle  norme  in materia di imposta sul valore aggiunto
sono  previsti  a  carico ovvero a favore di soggetti non residenti e
senza  stabile  organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi
sono  adempiuti  od  esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero  tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello
Stato  nominato  nelle  forme  previste dall'articolo 1, comma 4, del
decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante  fiscale  risponde  in  solido  con  il  rappresentato
relativamente  agli  obblighi derivanti dall'applicazione delle norme
in   materia   di   imposta   sul  valore  aggiunto.  La  nomina  del
rappresentante    fiscale    e'   comunicata   all'altro   contraente
anteriormente  all'effettuazione  dell'operazione.  Se  gli  obblighi
derivano  dall'effettuazione  solo  di  operazioni  non imponibili di
trasporto  ed  accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati
all'esecuzione  degli  obblighi  relativi  alla  fatturazione  di cui
all'articolo 21.
  Le  disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per
le   operazioni  effettuate  da  o  nei  confronti  di  soggetti  non
residenti,  qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.))
  In  deroga  al  primo  comma,  per le cessioni imponibili di oro da
investimento  di  cui  all'articolo  10,  numero  11), nonche' per le
cessioni  di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di
purezza  pari  o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta
e'   tenuto   il  cessionario,  se  soggetto  passivo  d'imposta  nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta,  con  l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
21  e  seguenti  e  con  l'indicazione della norma di cui al presente
comma,  deve  essere  integrata  dal  cessionario  con  l'indicazione
dell'aliquota  e  della  relativa  imposta e deve essere annotata nel
registro  di  cui  agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento
ovvero  anche  successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento  e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai  fini  della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
all'articolo 25.
  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
    a)  alle  prestazioni  di  servizi,  compresa  la  prestazione di
manodopera,  rese  nel  settore  edile da soggetti subappaltatori nei
confronti  delle  imprese  che  svolgono l'attivita' di costruzione o
ristrutturazione  di  immobili  ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale  o  di  un  altro  subappaltatore.  La disposizione non si
applica  alle  prestazioni  di  servizi  rese  nei  confronti  di  un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori; (126)
    a-bis)  alle  cessioni  di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali   di   cui  alle  lettere  b)  e  d)  del  numero  8-ter)
dell'articolo 10; (126)
    b)  alle  cessioni  di  apparecchiature terminali per il servizio
pubblico  radiomobile  terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle  concessioni  governative  di cui all'articolo 21 della tariffa
annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  641,  come  sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
    c)  alle  cessioni  di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
    d)  alle  cessioni  di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere.
  Le  disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni  individuate  dal  Ministro dell'economia e delle finanze,
con  propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio,
del  24  luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle
ipotesi  in  cui  necessita  la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista  dalla  direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio, del 17 maggio
1977.
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AGGIORNAMENTO (126)
  La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157)
che  la  presente  modifica  si  applica  alle  cessioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2008.
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1,  comma  163)  che la presente
modifica si applica dal 1° febbraio 2008.

	        
	      
                                Art. 18.
                                 Rivalsa

      Il  soggetto  che effettua la cessione di beni o prestazione di
    servizi  imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo
    di rivalsa, al cessionario o al committente.
      Per  le  operazioni  per le quali non e' prescritta l'emissione
    della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo
    dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il
    prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale
    indicata nel quarto comma dell'art. 27.
      ((La  rivalsa  non  e'  obbligatoria  per le cessioni di cui ai
    numeri  4)  e  5)  del  secondo  comma  dell'articolo  2 e per le
    prestazioni  di  servizi  di  cui  al terzo comma, primo periodo,
    dell'articolo 3.))
      E'  nullo  ogni  patto  contrario  alle  disposizioni dei commi
    precedenti.
      Il  credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili
    oggetto  della  cessione  o  ai quali si riferisce il servizio ai
    sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo
    alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei
    mobili  del  debitore con lo stesso grado del privilegio generale
    stabilito  nell'art.  2752  del  codice  civile,  cui tuttavia e'
    posposto. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
      Il  D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)
    che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

	        
	      
                                Art. 19.
                               Detrazione

  1.  Per  la  determinazione  dell'imposta  dovuta a norma del primo
comma  dell'articolo  17  o  dell'eccedenza  di  cui al secondo comma
dell'articolo  30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa
alle  operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto  passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione
ai   beni   ed  ai  servizi  importati  o  acquistati  nell'esercizio
dell'impresa,   arte   o  professione.  Il  diritto  alla  detrazione
dell'imposta  relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge
nel  momento  in  cui  l'imposta  diviene  esigibile  e  puo'  essere
esercitato,  al  piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno  successivo  a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto
ed  alle  condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
medesimo.
  2.   Non   e'   detraibile   l'imposta   relativa   all'acquisto  o
all'mportazione  di  beni  e  servizi  afferenti  operazioni esenti o
comunque  non  soggette  all'imposta, salvo il disposto dell'articolo
19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto
o  all'importazione  di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione
di manifestazioni a premio. (89)
  3.  La  indetraibilita'  di  cui  al  comma  2 non si applica se le
operazioni ivi indicate sono costituite da:
    a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim-
ilate  dalla  legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41
del   decreto-legge   31   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    ((a-bis)  le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo
10,  effettuate  nei  confronti  di  soggetti  stabiliti  fuori della
Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della
Comunita' stessa;))
    b)  operazioni  effettuate  fuori  dal  territorio dello Stato le
quali,  se  effettuate  nel territorio dello Stato, darebbero diritto
alla detrazione dell'imposta;
    c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b),
d) ed f);
    d)  cessioni  di  cui  all'articolo 10, numero 11), effettuate da
soggetti  che  producono oro da investimento o trasformano oro in oro
da investimento;
    e)   operazioni   non  soggette  all'imposta  per  effetto  delle
disposizioni  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori.
    e-bis)  le  operazioni  inerenti e connesse all'organizzazione ed
all'  esercizio  delle  attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e
7),  e  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e  intermediazione
relative a dette operazioni.
  4.  Per  i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non
soggette  all'imposta  la  detrazione  non  e'  ammessa  per la quota
imputabile   a  tali  utilizzazioni  e  l'ammontare  indetraibile  e'
determinato  secondo  criteri  oggettivi,  coerenti con la natura dei
beni  e  servizi  acquistati.  Gli  stessi  criteri  si applicano per
determinare  la  quota  di  imposta  indetraibile  relativa ai beni e
servizi  in  parte  utilizzati  per  fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
  5.  Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad
operazioni  che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita'
che  danno  luogo  ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il
diritto  alla  detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale
alla  prima  categoria  di  operazioni  e  il  relativo  ammontare e'
determinato   applicando   la   percentuale   di  detrazione  di  cui
all'articolo   19-bis.   Nel   corso   dell'anno   la  detrazione  e'
provvisoriamente  operata  con  l'applicazione  della  percentuale di
detrazione   dell'anno   precedente,   salvo   conguaglio  alla  fine
dell'anno.  I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione
in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo  conguaglio  alla  fine  dell'anno.  La  disposizione di cui al
presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10,
numeri  6)  e  7),  e  alle  prestazioni  di  mandato,  mediazione  e
intermediazione relative a dette operazioni.
  5-bis.  Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del
comma  3  la  limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi
non  opera  con  riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta
per  gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per
gli  acquisti,  anche  intracomunitari,  e per le importazioni di oro
diverso  da quello da investimento destinato ad essere trasformato in
oro  da  investimento  a cura degli stessi soggetti o per loro conto,
nonche'  per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso
o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
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AGGIORNAMENTO (89)
  La  L.  18  febbraio 1999, n.28, ha disposto (con l'art. 5) che "Al
comma  2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1,
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, le parole: "beni o servizi
utilizzati  per  l'effettuazione  di  manifestazioni a premio" devono
intendersi  riferite  esclusivamente  ai  premi  messi  in  palio dai
soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime".

	        
	      
                              Art. 19-bis.
                       (Percentuale di detrazione).

  1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, e'
determinata  in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che
danno  diritto  a  detrazione,  effettuate  nell'anno,  e  lo  stesso
ammontare  aumentato  delle  operazioni  esenti  effettuate nell'anno
medesimo.  La  percentuale  di  detrazione  e' arrotondata all'unita'
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
cinque decimi.
  2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1
non  si  tiene  conto  delle  cessioni  di  beni  ammortizzabili, dei
passaggi  di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di
cui  all'articolo  2,  terzo  comma,  lettere  a), b), d) e f), delle
operazioni  esenti  di  cui  all'articolo  10,  primo  comma,  numero
27-quinquies),  e,  quando non formano oggetto dell'attivita' propria
del  soggetto  passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili,
delle  altre  operazioni  esenti  indicate  ai  numeri da 1) a 9) del
predetto  articolo 10, ferma restando la indetraibilita' dell'imposta
relativa  ai  beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare
queste ultime operazioni.


                            Art. 19-bis1
         (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni
                          beni e servizi).

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
    a)   l'imposta   relativa   all'acquisto  o  all'importazione  di
aeromobili  e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e'  ammessa  in
detrazione   se   i   beni  formano  oggetto  dell'attivita'  propria
dell'impresa  o  sono  destinati  ad essere esclusivamente utilizzati
come  strumentali  nell'attivita'  propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
    b)  l'imposta  relativa  all'acquisto o all'importazione dei beni
elencati  nell'allegata  tabella  B  e  delle  navi e imbarcazioni da
diporto  nonche'  dei  relativi  componenti  e  ricambi e' ammessa in
detrazione  soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa  ed  e'  in  ogni  caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
    c)  l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli
stradali  a  motore,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  f)
dell'allegata  tabella  B,  e  dei  relativi  componenti e ricambi e'
ammessa  in  detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non   sono  utilizzati  esclusivamente  nell'esercizio  dell'impresa,
dell'arte  o  della  professione.  La disposizione non si applica, in
ogni  caso,  quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita'
propria  dell'impresa  nonche'  per  gli  agenti  e rappresentanti di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli
a  motore,  diversi  dai  trattori  agricoli o forestali, normalmente
adibiti  al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata  non  supera  3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
    d)   l'imposta   relativa   all'acquisto  o  all'importazione  di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto
e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo
comma  dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione  e  impiego,  compreso  il  transito  stradale,  dei beni
stessi,  e'  ammessa  in  detrazione  nella  stessa  misura in cui e'
ammessa    in    detrazione   l'imposta   relativa   all'acquisto   o
all'importazione  di  detti  aeromobili, natanti e veicoli stradali a
motore;
    e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,
non   e'   ammessa   in  detrazione  l'imposta  relativa  ((...)),  a
prestazioni di trasporto di persone;
    f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione  di  alimenti  e  bevande ad eccezione di quelli che
formano    oggetto   dell'attivita'   propria   dell'impresa   o   di
somministrazione  in  mense scolastiche, aziendali o interaziendali o
mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
    g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;
    h)  non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di
rappresentanza,   come   definite   ai   fini   delle   imposte   sul
reddito,tranne  quelle  sostenute  per  l'acquisto  di  beni di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila;
    i)  non  e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto
di  fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa
ne'  quella  relativa  alla locazione o alla manutenzione, recupero o
gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto
esclusivo  o  principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si
applica  per  i  soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad
operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano
la  riduzione  della  percentuale di detrazione a norma dell'articolo
19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.


                                 Art. 19-bis2
                    (Rettifica della detrazione).

                          1. La detrazione
  dell'imposta  relativa  ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e'
rettificata  in  aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi
medesimi  sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto
alla  detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai
fini  di  tale  rettifica  si  tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
  2.  Per  i  beni  ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e'
eseguita  in  rapporto  al diverso utilizzo che si verifica nell'anno
della  loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed
e'  calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono
gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
  3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel re-
gime  di  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  o nell'attivita'
comportano  la  detrazione  dell'imposta  in misura diversa da quella
gia'  operata,  la  rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai
servizi  non  ancora  ceduti  o  non  ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili,  e'  eseguita  se  non sono trascorsi quattro anni da
quello della loro entrata in funzione.
  4.   La  detrazione  dell'imposta  relativa  all'acquisto  di  beni
ammortizzabili,  nonche'  alle  prestazioni  di servizi relative alla
trasformazione,  al  riattamento  o  alla  ristrutturazione  dei beni
stessi,  operata  ai  sensi  dell'articolo  19, comma 5, e' altresi',
soggetta  a  rettifica,  in  ciascuno  dei  quattro anni successivi a
quello  della  loro  entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale  di  detrazione  superiore a dieci punti. La rettifica si
effettua  aumentando  o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un
quinto  della  differenza  tra l'ammontare della detrazione operata e
quello  corrispondente  alla  percentuale  di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene
ammortizzabile  non  coincidono  con  quello  della  sua  entrata  in
funzione,  la  prima  rettifica  e'  eseguita,  per  tutta  l'imposta
relativa  al  bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva
di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della
percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione
che  il  soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque
anni  consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale
nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'.
  5.  Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili
i  beni  di  costo  unitario non superiore ad un milione di lire, ne'
quelli  il  cui  coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle
imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento.
  6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo
di  rettifica,  la  rettifica  della  detrazione  va operata in unica
soluzione  per  gli  anni  mancanti  al  compimento  del  periodo  di
rettifica,  considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al  cento  per  cento  se  la  cessione  e'  soggetta  ad imposta, ma
l'ammontare   dell'imposta   detraibile   non  puo'  eccedere  quello
dell'imposta relativa alla cessione del bene.
  7.  Se  i  beni  ammortizzabili  sono  acquisiti  in  dipendenza di
fusione,  di  scissione,  di  cessione  o  conferimento  di  aziende,
compresi  i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa,
le   disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano  con
riferimento  alla  data  in  cui  i  beni sono stati acquistati dalla
societa'  incorporata  o  dalle  societa'  partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti
cedenti  o  conferenti  sono  obbligati  a  fornire  ai  cessionari o
conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
  8.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  relative  ai  beni
ammortizzabili  devono  intendersi riferite anche ai beni immateriali
di  cui  all'articolo  68  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917.  Agli  effetti  del  presente articolo i fabbricati o
porzioni  di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili
ed  il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello   di   acquisto   o  di  ultimazione.  Per  l'imposta  assolta
sull'acquisto  di  aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale
decorre  dalla  data  di  ultimazione dei fabbricati insistenti sulle
aree  medesime.  L'imputazione  dell'imposta  relativa  ai fabbricati
ovvero  alle  singole  unita'  immobiliari, soggette a rettifica, che
siano   compresi  in  edifici  o  complessi  di  edifici  acquistati,
costruiti  o  ristrutturati  unitariamente,  deve  essere determinata
sulla  base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal
metro   cubo,   o   da   parametri   similari,   che   rispettino  la
proporzionalita'  fra  l'onere  complessivo  dell'imposta relativa ai
costi  di  acquisto,  costruzione  o  ristrutturazione, e la parte di
costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile
alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
  9.  Le  rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono
effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano
gli  eventi  che  le  determinano,  sulla base delle risultanze delle
scritture contabili obbligatorie.

	        
	      
                              Art. 19-ter.
                Detrazione per gli enti non commerciali.

  Per  gli  enti  indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in
detrazione,  a  norma degli articoli precedenti e con le limitazioni,
riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli
acquisti  e  alle  importazioni  fatti  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali o agricole.
  La  detrazione  spetta  a  condizione che l'attivita' commerciale o
agricola  sia  gestita  con  contabilita' separata da quella relativa
all'attivita'  principale  e  conforme  alle disposizioni di cui agli
articoli  20  e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600.  L'imposta  relativa  ai beni e ai servizi
utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o
agricola  e dell'attivita' principale e' ammessa in detrazione per la
parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola.
  La  detrazione  non  e'  ammessa in caso di omessa tenuta, anche in
relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a
norma  di  legge  o  di  statuto,  ne'  quando la contabilita' stessa
presenti   irregolarita'  tali  da  renderla  inattendibile.  Per  le
regioni,  province,  comuni  e  loro consorzi, universita' ed enti di
ricerca,  la  contabilita'  separata  di  cui  al comma precedente e'
realizzata  nell'ambito  e  con l'osservanza delle modalita' previste
per  la  contabilita'  pubblica  obbligatoria  a  norma di legge o di
statuto. (20) ((96))
  Le  disposizioni  del precedente comma si applicano anche agli enti
pubblici  di  assistenza  e  beneficenza  ed  a  quelli di previdenza
nonche' all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs.
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AGGIORNAMENTO (20)
      Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
    le  modifiche  al  presente  articolo  hanno effetto dal 1 aprile
    1979.
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AGGIORNAMENTO (96)
  La  L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 47, comma 1)
che  "Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli
enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni
dello Stato".

	        
	      
                                Art. 20.
                             Volume d'affari

  Per   volume  d'affari  del  contribuente  si  intende  l'ammontare
complessivo  delle  cessioni  di  beni e delle prestazioni di servizi
dallo  stesso  effettuate,  registrate o soggette a registrazione nel
corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto
delle  variazioni  di  cui  all'art.  26. Non concorrono a formare il
volume  d'affari  le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli
indicati  nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonche' i passaggi
di  cui  all'ultimo  comma dell'art. 36 ((e le prestazioni di servizi
rese  a  soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita',
non  soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter)) del presente
decreto. (21)(27) (57a) (57b)
  L'ammontare  delle  singole  operazioni  registrate  o  soggette  a
registrazione,  ancorche'  non  imponibili  o  esenti  e' determinato
secondo  le  disposizioni  degli articoli 13,14 e 15. I corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  regi  strati a norma dell'art. 24 sono
computati  al  netto  della  diminuzione  prevista  nel  quarto comma
dell'art. 27.(20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
  Il  D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (21)
  Il  D.P.R.  31  marzo  1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
1)  che  la  presente  modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
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AGGIORNAMENTO (57a)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione  del  comma  1,  lettera  d),  numero  3),  si applica a
decorrere  dal  1  gennaio  1994;  le altre disposizioni del presente
articolo  si  applicano  alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
  Il  D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n.  308  convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha  disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera  d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.

	        
	      

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