Raccolta Normativa
Indice del testo unico IVA
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega
legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Operazioni imponibili
((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e
sulle importazioni da chiunque effettuate)). ((20))
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 2.
Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che
importano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta'
vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario e dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui
produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria
dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila
e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto
o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o
una professione o ad altre finalita' estranee alla impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da
cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali
non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19 si considera destinato a
finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni
diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli
articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo
74, commi primo, quinto e sesto, nonche' delle operazioni di cui al
terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa'
di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni e le analoghe
operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita'
giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o erediti in denaro;
((b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti,
compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che
hanno per oggetto aziende o rami di azienda));
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di
utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non
costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere
indicate nell'art. 9 lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));
f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS 2 SETTEMBRE 1997, N.313));
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L.27 APRILE 1989, N. 154
h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto
del'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater);. (20)
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e
similari; (21)
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di
pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria
ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse,
formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non
concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o
ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. (28) (38)
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e
successive modificazioni ed integrazioni. (29)
----------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le integrazioni e
correzioni apportate agli articoli 2, n. 5) si applicano dal 1
gennaio 1973.
IL D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, ha inoltre disposto (con l'art. 10)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 aprile
1979."
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio
1981.
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793 ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria,
paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto
con l'aliquota del 2 per cento".
Art. 3.
Prestazioni di servizi
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da
obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la
fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di
coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre
finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e
simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e
insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a
titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e
istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se
regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche'
l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla
loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di
valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se
effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero
a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e
ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale
dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria
svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale
nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo
Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art.
2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del
comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai
mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti
d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne
quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate
da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del
terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del
terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti
d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e
le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni
genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei
proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui
al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui
al terzo comma del presente articolo. (20)
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni
relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella
tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli
di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di
rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del
Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5
per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del
complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti
autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni
sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a
carattere nazionale.
((Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si
applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore
ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei
dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la
detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota
dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature,
pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo)).
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Art. 4.
Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se
non organizzate in forma di impresa, nonche' l'esercizio di
attivita', organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione
di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa'
per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a
responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua
assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all'art.
2507 del codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri
enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici,
che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a
norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati
ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di
imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si
considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle
effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese
nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e
che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica
organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci,
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE
1997, N.460.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate
in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le
seguenti attivita': a) cessioni di beni nuovi prodotti per la
vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri
associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed
esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e
deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicita' commerciale; l)
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece
considerate attivita' commerciali: le operazioni relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
((effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi))
; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di
polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello
dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari
motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate
o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie
mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei
prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati
nelle Assemblee nazionali e regionali le cessioni di beni e
prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della
Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e
dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di
quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o
classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad
esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria
catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi
sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o
enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o
verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento,
personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero
quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o
partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la
partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita'
esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o
titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire
dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad
esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa'
partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti
di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal
Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in
cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi
similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino
alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo
per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti e' ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non
si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di
categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non
commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto.
Art. 5.
Esercizio di arti e professioni
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita'
di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di
societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica
costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata
delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni
le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ((nonche' le
prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,)) rese da soggetti che non esercitano per professione abituale
altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi'
effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di
servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata
dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349,
nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie
giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
(20) (41) (57a)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche apportate apportate agli articoli 5, 34, per la parte
concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole
minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 marzo 1988, n.70 convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le
disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai fini
delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato
successivamente al 31 dicembre 1987."
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili
acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
Art. 6.
Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna
o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui
effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne
quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque,
se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna
o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita' e
per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di
contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del
corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n.
3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del
commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei
beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori,
all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti,
alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il
decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
d-bis) per le assegnazioni in proprieta' di case di abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta' divisa, alla data
del rogito notarile;
d-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1991, N.417,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66.
((Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo
comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui
sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso le prestazioni di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo
stabilito in un altro Stato membro della Comunita' nei confronti di
un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate
in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e
che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun
anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime.))
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei
precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o
sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si
considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato,
alla data della fattura o a quella del pagamento.
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si
considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini stabiliti nel
titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A
effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma
dell'articolo 4, nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi
dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti ospedalieri,
agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a
quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare
le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene
esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione. Per
le prestazioni di servizi effettuate dagli autotrasportatori di cose
per conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei
relativi corrispettivi, salva la facolta' di applicare le
disposizioni di cui al primo periodo.(52) (79)
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni
dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1990
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998.
Art. 7.
(((Territorialita' dell'imposta - Definizioni).
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di
Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di
Lugano;
b) per "Comunita'" o "territorio della Comunita'" si intende il
territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato
istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni oltre
quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono
compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della
Repubblica di Cipro;
d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si
intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o
ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto
domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da
essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si
considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all'interno della Comunita'", si intende la parte di trasporto che
non prevede uno scalo fuori della Comunita' tra il luogo di partenza
e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un
trasporto passeggeri", e' il primo punto di imbarco di passeggeri
previsto nella Comunita', eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunita'; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", e' l'ultimo
punto di sbarco previsto nella Comunita', per passeggeri imbarcati
nella Comunita', eventualmente prima di uno scalo fuori della
Comunita'; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno
e' considerato come un trasporto distinto;
f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il
trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo
sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di
partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo
in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" e' il luogo in cui il
trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve
termine di mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso
ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a
trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.))
Art. 7-bis.
(((Territorialita' - Cessioni di beni).
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per
oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o
vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato
membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata
all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato.
3. Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate
nel territorio dello Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo-rivenditore
stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto
passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale
attivita' in relazione all'acquisto di gas e di elettricita' e'
costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale
di detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal rivenditore,
se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la
totalita' o parte dei beni non e' di fatto utilizzata dal
cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le
cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio
dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti
in Italia.))
Art. 7-ter.
(((Territorialita' - Prestazioni di servizi).
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo
di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano
soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali
attivita';
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle
attivita' commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non
soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.))
Art. 7-quater.
(((Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni
di servizi).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese
le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel
settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa
quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il
campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni
immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando
l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla
distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering
diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono
materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente
rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della
parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della
Comunita', se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel
territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli
stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio
dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio
della Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a
disposizione del destinatario al di fuori del territorio della
Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato.))
Art. 7-quinquies.
(((Territorialita' - Disposizioni relative alle prestazioni di
servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi,
ricreativi e simili).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, le
prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori
di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie alle
precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando le medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni
di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle
relative prestazioni accessorie.)) ((129))
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che a decorrere dal 1 gennaio 2011 "l'articolo 7-quinquies, comma
1, e' sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita' culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili,
ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli
organizzatori di dette attivita', nonche' le prestazioni di servizi
accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La disposizione del
periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per
l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche' alle relative
prestazioni accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative
e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni
di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.".
Art. 7-sexies.
(((Territorialita' - Disposizioni speciali relative a talune
prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1,
lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se
rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del
cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si
considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel
territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando
la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonche' le perizie, relative a
beni mobili materiali e le operazioni rese in attivita' accessorie ai
trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili,
quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando
sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre
che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime
prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del
territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate;
f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da
soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunita', quando
il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero.
g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,
quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a
committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunita' e
sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del
territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate.)) ((129))
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18 ha disposto (con l'art. 3, comma
2) che a decorrere dal 1 gennaio 2013 "all'articolo 7-sexies, comma
1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di
servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a
breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da
diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello
Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano
utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se
rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del
territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) le prestazioni
di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre
che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel
territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi
ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le
medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a
disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il
prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa
a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del
prestatore, si applica la lettera e);".
Art. 7-septies.
(((Territorialita' - Disposizioni relative a talune prestazioni di
servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita').
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1,
lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti
non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo
comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale
nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese
le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di
casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai
mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di
energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione
mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente
collegati;
h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione,
esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorche' resi
da soggetti che non siano ivi stabiliti;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non
esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di
cui alle lettere precedenti.))
Art. 8.
Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione ((non imponibili)):
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante
trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunita'
economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I
beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera
del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,
montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione
deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un
esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627,
o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21,
quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite
servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio
della Comunita' economica europea entro novanta giorni dalla
consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad
eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di
imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della
Comunita' economica europea; l'esportazione deve risultare da
vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su
un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese
a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od
operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate
senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a),
se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla
lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto
la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi
fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i
commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per
gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei
sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza
tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro
confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente
agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono
avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre
tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima
operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti
possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la
facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese. L'ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora
non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve
essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a
ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono
avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone
preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di
riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. (36)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 1983, N.746 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N.17.
Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il
trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di
acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza
pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio. (52)
Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunita' anche i beni destinati ad essere
impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione,
la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il
rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento,
nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e
la terraferma.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1984, n.17 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che
"Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la
comunicazione dell'intento di avvalersi della facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, le disposizioni
dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l'attivita',
nonche' le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso
articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n.417. convertito con modificazioni dalla
L. 6 febbraio 1992, n. 66 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che la
modifica al presente articolo si applica dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore del decreto 417/1991. Per i
casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti
salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono
considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dal comma 5.
Art. 8-bis.
Operazioni assimilate alle cessioni alla
esportazione.
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione , se non comprese
nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita'
commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da
diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad
organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione
aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di
ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle
lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di
bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e
vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di
bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera
locale, il vettovagliamento; (29)
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di
carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione,
modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento,
arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di
cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti
e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di
servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e
b).
Le disposizioni ((...)) del secondo e terzo comma dell'articolo 8
si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche
per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
(20) (21) (27)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, ha disposto (con l'art. 27,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
aprile 1979.
Art. 9.
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi
Internazionali ((non imponibili)):
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello
Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico
contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in
importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli,
vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai
trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a
quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del
primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al
precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o
in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione
siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione,
stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo,
refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi
ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea
ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei
servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma
dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli
scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il
funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di
beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione,
in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone
o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3) ((, nonche'
quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della
Comunita')); le cessioni di licenze all'esportazione; (29)
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di
agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni
eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunita'
economica europea.
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati, nonche' su beni nazionali nazionalizzati o comunitari
destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del
servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30;
11) NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N.289;
12) ((NUMERO ABROGATO DAL D. LGS 11 FEBBRAIO 2010, N.18)).
Le disposizioni ((...)) del secondo e terzo comma dell'art. 8 si
applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche
per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.
(20) (21) (27)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31
marzo 1979, n. 94, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle
apportate agli articoli 5, 9, limitatamente alle attivita' turistiche
internazionali, 34, per la parte concernente il limite del volume
d'affari delle imprese agricole minori, 36 e 74-ter dello stesso
decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto, inoltre, (con l'art.10)
che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793, ha disposto (con l'art. 27,
comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1
aprile 1979.
Art. 10.
Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la
negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei
concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni
di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti,
pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di
fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le
gestioni similari e il servizio bancoposta;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e
acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da
collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di
cambio;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli
non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la
custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le
negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione,
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai
titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su
titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative
opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute
determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o
di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese
quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende
e istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati
allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e
successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con
decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre
1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre
1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate.
(21)
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in
occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni
genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche'
quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco
autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; (21)
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese
che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi
di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il
contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni
di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c)
del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate,
entro quattro anni dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data
di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche
successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano
stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in
attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' che
conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari
o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonche' quelle
relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in
conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere
dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; (34)
10) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154; (21)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure
scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere
dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro
in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i
quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro
da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti
operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,
analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato
dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza
pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,
coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese
di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80
per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle
popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate
mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e
lagunare.) Si considerano urbani i trasporti effettuati nel
territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre
cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da
imprese autorizzate e da ONLUS;
16) le prestazioni relative ai servizi postali;
17) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N.557 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o
da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo
soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la
somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; (24) (41)
20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e
da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente
collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e
universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili,
case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e
campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla
legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre
prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili
e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e
simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del
personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma
sanguigno;
25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N.889;
26) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N.557 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N.133 (57a)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri. (20)
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le
aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in
concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le
discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e
liquidi.
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed
inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora,
richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a
scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico,
da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, o da enti aventi finalita' e da ONLUS di assistenza sociale.
27-quater). Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui
all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o
importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa
imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di
pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo
operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma
prima di qualsiasi consegna.
((Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi
comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con
funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel
triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a
condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai
predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse)).
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
----------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 29 febbraio 1980, n.31 ha disposto (con l'art. 5) che "La
modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979, n. 24, con il nuovo testo dell'articolo 10, n. 19, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687
-----------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tra
le prestazioni previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da societa'
di mutuo soccorso, devono intendersi comprese le prestazioni rese
dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza
domiciliare, in comunita' e simili in favore degli anziani ed inabili
adulti, degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti
in situazione di disadattamento e di devianza".
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Le
disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano,
rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili
acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere
a), b), e d), si applicano dal 1 gennaio 1994."
Art. 11.
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi,
o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali
sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la
cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti
della lavorazione di materie fornite dal committente quando il
valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma
dell'art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in
denaro.
Art. 12.
Cessioni e prestazioni accessorie
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il
confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le
altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o
ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono
soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti
dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale e' soggetta
all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.
Art. 13.
(Base imponibile)
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi e` costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o
altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti
da atto della pubblica autorita`, dall'indennizzo comunque
denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma
dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo
3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo
comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal
prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di
cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3
((nonche' per quelle di cui al terzo periodo del terzo comma
dell'articolo 6)), dalle spese sostenute dal soggetto passivo per
l'esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea
importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore
accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea
importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e`
limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e`
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il
quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del
comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei
confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate
agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto
per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a
norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita
dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di societa` che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto
soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore
nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e` costituita dal valore
normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale
valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e` stata
effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno
antecedente piu` prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell'articolo
19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la
base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale
detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai
sensi dei commi precedenti.
Art. 14.
(((Determinazione del valore normale)
1. Per valore normale si intende l'intero importo che il
cessionario o il committente, al medesimo stadio di
commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera
concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i
beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di
servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di
beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel
momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto
passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera
d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale)).
Art. 15.
Esclusioni dal computo della base imponibile
((Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di
penalita' per ritardi o altre irregolarita' nell'adempimento
degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono in conformita' alle originarie condizioni
contrattuali, tranne quelli la cui cessione e' soggetta ad
aliquota piu' elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni
fatte in nome e per conto della controparte, purche' regolarmente
documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia
stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul
valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile,
delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di
penalita' per ritardi o altre irregolarita' nella esecuzione del
contratto)). ((20))
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
Art. 16.
Aliquote dell'imposta
L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del quattordici
per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno
per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A,
salvo il disposto dell'art. 34, ed e' elevata al trentacinque per
cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata
tabella B.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di
appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per
quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio
e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti
di locazione finanziaria, noleggio e simili. (20)
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.313)).
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
Art. 17.
Soggetti passivi.
L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini
stabiliti nel titolo secondo.
((Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma
2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla
applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto
sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi
sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi
soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello
Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il
rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del
rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente
anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi
derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di
trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per
le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non
residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.))
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta
e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione
dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel
registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si
applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori; (126)
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter)
dell'articolo 10; (126)
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio
pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa
sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro 'componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente
provenienti da cave e miniere.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori
operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze,
con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio,
del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle
ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977.
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157)
che la presente modifica si applica alle cessioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 163) che la presente
modifica si applica dal 1° febbraio 2008.
Art. 18.
Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo
di rivalsa, al cessionario o al committente.
Per le operazioni per le quali non e' prescritta l'emissione
della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo
dell'imposta. Se la fattura e' emessa su richiesta del cliente il
prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale
indicata nel quarto comma dell'art. 27.
((La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai
numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo,
dell'articolo 3.))
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi
precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili
oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai
sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo
alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita' dei
mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale
stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e'
posposto. (5)
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)
che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Art. 19.
Detrazione
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo
comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma
dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal
soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione
ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge
nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere
esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto
ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o
comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo
19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione
di manifestazioni a premio. (89)
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le
operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim-
ilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41
del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
((a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo
10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della
Comunita' o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della
Comunita' stessa;))
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le
quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto
alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b),
d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da
soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro
da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori.
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed
all' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e
7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non
soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota
imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e'
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei
beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per
determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e
servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad
operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita'
che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il
diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale
alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di
detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione
in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10,
numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative a dette operazioni.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del
comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi
non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta
per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per
gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro
diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in
oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto,
nonche' per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso
o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
----------------
AGGIORNAMENTO (89)
La L. 18 febbraio 1999, n.28, ha disposto (con l'art. 5) che "Al
comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi
utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono
intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai
soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime".
Art. 19-bis.
(Percentuale di detrazione).
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, e'
determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che
danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso
ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno
medesimo. La percentuale di detrazione e' arrotondata all'unita'
superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i
cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1
non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei
passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di
cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) e f), delle
operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero
27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attivita' propria
del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili,
delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del
predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilita' dell'imposta
relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare
queste ultime operazioni.
Art. 19-bis1
(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni
beni e servizi).
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati
come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni
elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da
diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in
detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli
stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,
dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in
ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli
a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto
e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni
stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e'
ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a
motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,
non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ((...)), a
prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di
somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o
mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di
rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul
reddito,tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto
di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa
ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o
gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si
applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad
operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo
19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.
Art. 19-bis2
(Rettifica della detrazione).
1. La detrazione
dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi e'
rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi
medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto
alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai
fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 e'
eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno
della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed
e' calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono
gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel re-
gime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attivita'
comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella
gia' operata, la rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai
servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro anni da
quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni
ammortizzabili, nonche' alle prestazioni di servizi relative alla
trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni
stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, e' altresi',
soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a
quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si
effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un
quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e
quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene
ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in
funzione, la prima rettifica e' eseguita, per tutta l'imposta
relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva
di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non e' superiore a dieci
punti. La rettifica puo' essere eseguita anche se la variazione della
percentuale di detrazione non e' superiore a dieci punti a condizione
che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque
anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale
nella quale inizia ad avvalersi di detta facolta'.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili
i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, ne'
quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle
imposte sul reddito e' superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo
di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica
soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di
rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari
al cento per cento se la cessione e' soggetta ad imposta, ma
l'ammontare dell'imposta detraibile non puo' eccedere quello
dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di
fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende,
compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa,
le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con
riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla
societa' incorporata o dalle societa' partecipanti alla fusione,
dalla societa' scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti
cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o
conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni
ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali
di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o
porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili
ed il periodo di rettifica e' stabilito in dieci anni, decorrenti da
quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale
decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle
aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati
ovvero alle singole unita' immobiliari, soggette a rettifica, che
siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati,
costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata
sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal
metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la
proporzionalita' fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai
costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di
costo dei fabbricati o unita' immobiliari specificamente attribuibile
alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono
effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano
gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle
scritture contabili obbligatorie.
Art. 19-ter.
Detrazione per gli enti non commerciali.
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 e' ammessa in
detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni,
riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli
acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attivita' commerciale o
agricola sia gestita con contabilita' separata da quella relativa
all'attivita' principale e conforme alle disposizioni di cui agli
articoli 20 e 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi
utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attivita' commerciale o
agricola e dell'attivita' principale e' ammessa in detrazione per la
parte imputabile all'esercizio dell'attivita' commerciale o agricola.
La detrazione non e' ammessa in caso di omessa tenuta, anche in
relazione all'attivita' principale, della contabilita' obbligatoria a
norma di legge o di statuto, ne' quando la contabilita' stessa
presenti irregolarita' tali da renderla inattendibile. Per le
regioni, province, comuni e loro consorzi, universita' ed enti di
ricerca, la contabilita' separata di cui al comma precedente e'
realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste
per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di
statuto. (20) ((96))
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza
nonche' all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che
le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 47, comma 1)
che "Tra gli enti indicati all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli
enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni
dello Stato".
Art. 20.
Volume d'affari
Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare
complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel
corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto
delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il
volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli
indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonche' i passaggi
di cui all'ultimo comma dell'art. 36 ((e le prestazioni di servizi
rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita',
non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter)) del presente
decreto. (21)(27) (57a) (57b)
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a
registrazione, ancorche' non imponibili o esenti e' determinato
secondo le disposizioni degli articoli 13,14 e 15. I corrispettivi
delle operazioni imponibili regi strati a norma dell'art. 24 sono
computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma
dell'art. 27.(20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio
1981.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La
disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 come modificato dal D.L. 23 maggio 1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le
altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.