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T.U. Enti Locali: TITOLO III - ORGANI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
TITOLO III
ORGANI

CAPO I
Organi di governo del comune e della provincia
                             Articolo 36
                          Organi di governo

1.  Sono  organi  di  governo  del comune il consiglio, la giunta, il
sindaco.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.

	        
	      
                             Articolo 37
                      Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
   abitanti;
b) da  50  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 500.000
   abitanti;
c) da  46  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 250.000
   abitanti.
d) da  40  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 100.000
   abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
   di provincia;
e) da  30  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
   abitanti;
f) da  20  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 10.000
   abitanti;
g) da  16  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
   abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.

2.   Il  consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e:

a) da  45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   1.400.000 abitanti;
b) da  36 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   700.000 abitanti;
c) da  30 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.

3.   Il  presidente  della  provincia  e  i  consiglieri  provinciali
rappresentano la intera provincia.

4.  La  popolazione  e'  determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.

	        
	      
                            Art. 38 (16)
                   Consigli comunali e provinciali

  1.  L'elezione  dei consigli comunali e provinciali, la loro durata
in  carica,  il  numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica
sono regolati dal presente testo unico.
  2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo   statuto,   e'   disciplinato  dal  regolamento,  approvato  a
maggioranza  assoluta,  che prevede, in particolare, le modalita' per
la  convocazione  e  per  la  presentazione  e  la  discussione delle
proposte.  Il  regolamento  indica altresi' il numero dei consiglieri
necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba  esservi  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri
assegnati  per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco
e il presidente della provincia.
  3.  I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con  norme  regolamentari i comuni e le province fissano le modalita'
per  fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti e nelle
province   possono   essere   previste   strutture  apposite  per  il
funzionamento  dei  consigli.  Con il regolamento di cui al comma 2 i
consigli  disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per
il   proprio   funzionamento  e  per  quello  dei  gruppi  consiliari
regolarmente costituiti.
  4.  I  consiglieri  entrano  in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.
  5.  I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei nuovi,
limitandosi,  dopo  la  pubblicazione  del  decreto  di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
  6.  Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale di
commissioni  costituite  nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il  regolamento  determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori.
  7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento.
  8.  Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere (( presentate personalmente ed ))
assunte  immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale
di  presentazione.  ((  Le  dimissioni  non  presentate personalmente
devono  essere  autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite
di  persona  delegata  con  atto  autenticato in data non anteriore a
cinque  giorni.  ))  Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto  e  sono  immediatamente  efficaci.  Il consiglio, entro e non
oltre  dieci  giorni,  deve  procedere  alla  surroga dei consiglieri
dimissionari,   con  separate  deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di
presentazione  delle  dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa  luogo  alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
  9.  In  occasione  delle  riunioni  del  consiglio  vengono esposte
all'esterno   degli  edifici,  ove  si  tengono,  la  bandiera  della
Repubblica  italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui
questi  esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte salve
le  ulteriori  disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio
1998,   n.  22,  concernente  disposizioni  generali  sull'uso  della
bandiera italiana ed europea.

	        
	      
                             Articolo 39
           Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1.  I  consigli  provinciali  e  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  sono  presieduti  da  un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al  presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di  convocazione  e  direzione  dei  lavori  e  delle  attivita'  del
consiglio.  Quando  lo  statuto non dispone diversamente, le funzioni
vicarie  di  presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano  individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei
comuni  con  popolazione  sino  a  15.000  abitanti  lo  statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.

2.  Il  presidente  del  consiglio comunale o provinciale e' tenuto a
riunire  il  consiglio  in  un termine non superiore ai venti giorni,
quando  lo  richiedano  un  quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente  della  provincia,  inserendo  all'ordine  del  giorno  le
questioni richieste.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti il
consiglio   e'   presieduto  dal  sindaco  che  provvede  anche  alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4.  Il  presidente  del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

	        
	      
                             Articolo 40
            Convocazione della prima seduta del consiglio

1.  La  prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata   entro   il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
proclamazione  e  deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.

2.  Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta,  e'  convocata  dal  sindaco ed e' presieduta dal consigliere
anziano  fino  alla  elezione del presidente del consiglio. La seduta
prosegue  poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione  dei  componenti  della  giunta  e  per  gli  ulteriori
adempimenti.  E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra  individuale  ai  sensi  dell'articolo  73  con  esclusione del
sindaco  neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea,  la  presidenza  e'  assunta  dal consigliere che, nella
graduatoria  di  anzianita'  determinata  secondo i criteri di cui al
comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4.  La  prima  seduta  del  consiglio  provinciale  e'  presieduta  e
convocata  dal  presidente  della  provincia  sino  alla elezione del
presidente del consiglio.

5.  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta  del  consiglio  e'  convocata  e  presieduta dal sindaco sino
all'elezione del presidente del consiglio.

6.  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa  previsione  regolamentare  nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto.

	        
	      
                             Articolo 41
                   Adempimenti della prima seduta

1.  Nella  prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  ancorche'  non  sia stato
prodotto  alcun  reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma  del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi
quando  sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69.

2.  Il  consiglio  comunale,  nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli
12  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.

	        
	      
                           Art. 42 (5)(21)
                      Attribuzioni dei consigli

  1.   Il   consiglio   e'  l'organo  di  indirizzo  e  di  controllo
politico-amministrativo.
  2.  Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti atti
fondamentali:
a) statuti  dell'ente  e  delle  aziende  speciali, regolamenti salva
   l'ipotesi  di  cui  all'articolo  48, comma 3, criteri generali in
   materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi,   relazioni   previsionali   e   programmatiche,  piani
   finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
   pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali e relative variazioni,
   rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
   pluriennali  per  la  loro  attuazione, eventuali deroghe ad essi,
   pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni  tra  i  comuni  e  quelle  tra  i comuni e provincia,
   costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione,  compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
   decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
   aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
   dell'ente  locale a societa' di capitali, affidamento di attivita'
   o servizi mediante convenzione;
f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della
   determinazione  delle relative aliquote; disciplina generale delle
   tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi  da  osservare  da parte delle aziende pubbliche e degli
   enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) ((  contrazione  di  mutui  e  aperture  di  credito  non previste
   espressamente  in  atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
   prestiti obbligazionari ));
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
   quelle    relative    alle   locazioni   di   immobili   ed   alla
   somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
   continuativo;
l) acquisti  e  alienazioni  immobiliari, relative permute, appalti e
   concessioni   che   non   siano  previsti  espressamente  in  atti
   fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera
   esecuzione   e   che,  comunque,  non  rientrino  nella  ordinaria
   amministrazione  di funzioni e servizi di competenza della giunta,
   del segretario o di altri funzionari;
m) definizione  degli  indirizzi  per la nomina e la designazione dei
   rappresentanti  del  comune  presso  enti, aziende ed istituzioni,
   nonche'  nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso enti,
   aziende  ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata dalla
   legge.
  3.  Il  consiglio,  nei  modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresi'  alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
  4.  Le  deliberazioni  in  ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del  comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di  bilancio  adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

	        
	      
                             Articolo 43
                       Diritti dei consiglieri

1.  I  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su  ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre  il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo
le  modalita'  dettate  dall'articolo  39,  comma  2, e di presentare
interrogazioni e mozioni.

2.  I  consiglieri  comunali  e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli  uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle  loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e le
informazioni  in  loro  possesso,  utili all'espletamento del proprio
mandato.   Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificamente
determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati  rispondono,  entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra  istanza  di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalita'  della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4.  Lo  statuto  stabilisce  i  casi  di  decadenza  per  la  mancata
partecipazione  alle  sedute  e  le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

	        
	      
                             Articolo 44
           Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1.  Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze   attribuendo   alle   opposizioni   la   presidenza  delle
commissioni  consiliari  aventi  funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.

2.  Il  consiglio  comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei
propri  membri,  puo'  istituire  al  proprio  interno commissioni di
indagine    sull'attivita'   dell'amministrazione.   I   poteri,   la
composizione  ed  il  funzionamento  delle  suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

	        
	      
                             Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
                          circoscrizionali

1.  Nei  consigli  provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio
che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se  sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.  Nel  caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59,  il  consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento  di  sospensione,  procede alla temporanea sostituzione
affidando  la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior  numero  di  voti.  La supplenza ha termine con la cessazione
della  sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.

	        
	      
                             Articolo 46
Elezione  del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della
                               giunta

1.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono eletti dai
cittadini  a  suffragio  universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2.  Il  sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti
della  giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione   al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva  alla
elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della  provincia,  sentita  la giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche  relative  alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.

4.  Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

	        
	      
                          Articolo 47 (28)
                      Composizione delle giunte

1.   La  giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono  composte
rispettivamente  dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non  deve  essere  superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del  numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale
fine  il  sindaco  e  il  presidente  della provincia, e comunque non
superiore a (( dodici ))unita'. ((28))

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono
fissare  il  numero  degli  assessori  ovvero il numero massimo degli
stessi.

3.  Nei  comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle
province  gli  assessori  sono  nominati dal sindaco o dal presidente
della  provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra
i   cittadini   in   possesso   dei   requisiti   di  candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.

4.  Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto
puo' prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte
del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.

5.  Fino  all'adozione  delle  norme statutarie di cui al comma 1, le
giunte  comunali  e  provinciali  sono  composte  da  un  numero,  di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non  superiore  a  4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
   abitanti;  non  superiore  a 6 nei comuni con popolazione compresa
   tra  10.001  e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con
   popolazione   compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e  nei
   capoluoghi  di  provincia  con  popolazione  inferiore  a  100.000
   abitanti;  non  superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa
   tra  250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con
   popolazione  compresa  tra  500.001  e 1.000.000 di abitanti e non
   superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
   abitanti;
b) non  superiore  a  6  per  le  province  a  cui  sono assegnati 24
   consiglieri;  non  superiore  a  8  per  le  province  a  cui sono
   assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
   sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui
   sono assegnati 45 consiglieri.
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AGGIORNAMENTO (28)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che la disposizione Di
   cui  al  comma  23 dell'art. 2 della medesima L. 244/2007 entra in
   vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

	        
	      
                             Articolo 48
                       Competenze delle giunte

1.  La  giunta  collabora  con  il  sindaco o con il presidente della
provincia   nel  governo  del  comune  o  della  provincia  ed  opera
attraverso deliberazioni collegiali.

2.  La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107,  commi  1  e  2, nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano  riservati  dalla  legge  al consiglio e che non ricadano nelle
competenze,  previste  dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con  il  sindaco  e con il presidente della provincia nell'attuazione
degli  indirizzi  generali  del  consiglio;  riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di
impulso nei confronti dello stesso.

3.   E',   altresi',   di  competenza  della  giunta  l'adozione  dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

	        
	      
                             Articolo 49
                 Pareri dei responsabili dei servizi

1.  Su  ogni  proposta  di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio  che  non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto
il  parere  in  ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile
del  servizio  interessato  e,  qualora  comporti  impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2.  Nel  caso  in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il
parere  e'  espresso  dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.

3.  I  soggetti  di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.

	        
	      
                             Articolo 50
       Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono gli organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2.  Il  sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano  e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e'
previsto   il   presidente   del   consiglio,   e   sovrintendono  al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  107  essi  esercitano  le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e  sovrintendono  altresi'  all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.

5.  In  particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o di igiene
pubblica  a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e  urgenti  sono  adottate  dal  sindaco,  quale rappresentante della
comunita'  locale.  Negli  altri  casi  l'adozione  dei provvedimenti
d'urgenza  ivi  compresa  la  costituzione  di  centri e organismi di
referenza  o  assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della  dimensione  dell'emergenza  e dell'eventuale interessamento di
piu' ambiti territoriali regionali.

6.  In  caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni   sindaco   adotta  le  misure  necessarie  fino  a  quando  non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7.  Il  sindaco,  altresi',  coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi  espressi  dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi
commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa   con   i  responsabili  territorialmente  competenti  delle
amministrazioni  interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici  pubblici  localizzati  nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento  dei  servizi  con  le esigenze complessive e generali
degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente  della provincia provvedono alla nomina, alla designazione
e  alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso
enti, aziende ed istituzioni.

9.  Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque  giorni  dall'insediamento  ovvero  entro i termini di
scadenza  del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale
di   controllo   adotta   i   provvedimenti   sostitutivi   ai  sensi
dell'articolo 136.

10.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia  nominano  i
responsabili  degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche'
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11.  Il  sindaco  e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio,  nella  seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo
del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo
stemma  della  Repubblica  e  lo  stemma  della propria provincia, da
portare a tracolla.

	        
	      
                             Articolo 51
Durata  del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei
                              consigli.

                       Limitazione dei mandati

1.  Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia
e  il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque
anni.

2.  Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco
e  di  presidente  della  provincia  non e', allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3.  E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti  ha  avuto  durata  inferiore  a  due  anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

	        
	      
                             Articolo 52
                         Mozione di sfiducia

1.  Il  voto  del  consiglio  comunale  o  del  consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2.  Il  sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano  dalla  carica  in  caso  di  approvazione  di una mozione di
sfiducia  votata  per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti  il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e  sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare  a  tal  fine il sindaco e il presidente della provincia, e
viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 141.

	        
	      
                             Articolo 53

Dimissioni,  impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
            del sindaco o del presidente della provincia

1.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del  sindaco  o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono  in  carica  sino  alla  elezione del nuovo consiglio e del
nuovo  sindaco  o  presidente  della  provincia.  Sino  alle predette
elezioni,  le  funzioni  del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2.  Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente  della  provincia  in  caso  di  assenza  o di impedimento
temporaneo,  nonche'  nel  caso  di  sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59.

3.  Le  dimissioni  presentate  dal  sindaco  o  dal presidente della
provincia  diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
20  giorni  dalla  loro  presentazione  al  consiglio. In tal caso si
procede  allo  scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.

4.  Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni  caso  la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.

	        
	      
                            Art. 54 (29)
 (( Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale ))

  (( 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione  degli  atti  che gli sono attribuiti dalla legge e
   dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
   di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla  vigilanza  su  tutto quanto possa interessare la sicurezza e
   l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
  2.  Il  sindaco,  nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le   Forze   di  polizia  statali,  nell'ambito  delle  direttive  di
coordinamento   impartite   dal  Ministro  dell'interno  -  Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza.
  3.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',
alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di popolazione e agli
adempimenti  demandatigli  dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
  4.  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di
eliminare  gravi  pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza  urbana.  I  provvedimenti  di  cui  al presente comma sono
preventivamente   comunicati   al   prefetto   anche  ai  fini  della
predisposizione   degli   strumenti   ritenuti  necessari  alla  loro
attuazione.
  4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  disciplinato
l'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche  con  riferimento  alle  definizioni  relative alla incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana.
  5.  Qualora  i  provvedimenti  dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni   contigui   o   limitrofi,  il  prefetto  indice  un'apposita
conferenza  alla  quale  prendono  parte  i  sindaci  interessati, il
presidente  della  provincia  e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici    e    privati    dell'ambito    territoriale   interessato
dall'intervento.
  5-bis.  Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del
cittadino  appartenente  ad uno Stato membro dell'Unione europea, per
la   eventuale   adozione   di   provvedimenti  di  espulsione  o  di
allontanamento dal territorio dello Stato.
  6.   In   casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico  o  con
l'inquinamento  atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a causa di
circostanze   straordinarie  si  verifichino  particolari  necessita'
dell'utenza  o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco puo'
modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente  competenti  delle  amministrazioni interessate, gli
orari  di  apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
  7.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma 4 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco  puo'  provvedere  d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
  8.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
  9.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo, il
prefetto   puo'   disporre   ispezioni   per  accertare  il  regolare
svolgimento  dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
  10.  Nelle  materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo
14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto, puo' delegare
l'esercizio  delle  funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale;   ove   non   siano   costituiti   gli   organi  di
decentramento  comunale,  il  sindaco  puo'  conferire la delega a un
consigliere  comunale  per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
  12.  Il  Ministro  dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per
l'esercizio  delle  funzioni  previste dal presente articolo da parte
del sindaco. ))

	        
	      
CAPO II
Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'
                             Articolo 55
                         Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta', nel primo giorno fissato per la votazione.

2.   Per   l'eleggibilita'   alle  elezioni  comunali  dei  cittadini
dell'Unione  europea  residenti  nella  Repubblica  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

	        
	      
                             Articolo 56
                     Requisiti della candidatura

1.  Nessuno  puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di
due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni,
quando  le  elezioni  si  svolgano  nella  stessa data. I consiglieri
provinciali,  comunali  o  di  circoscrizione  in  carica non possono
candidarsi,  rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale. .sp, 2. Nessuno puo' essere
candidato  alla  carica di sindaco o di presidente della provincia in
piu' di un comune ovvero di una provincia.

	        
	      
                             Articolo 57
                         Obbligo di opzione

1.  Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province,  in  due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle  cariche  entro  cinque  giorni  dall'ultima  deliberazione  di
convalida.  Nel  caso  di mancata opzione rimane eletto nel consiglio
della  provincia,  del  comune  o  della  circoscrizione  in  cui  ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero
dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.

	        
	      
                            Art. 58 (16)
                   Cause ostative alla candidatura

  1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e  circoscrizionali  e  non  possono comunque ricoprire le cariche di
presidente   della   provincia,   sindaco,  assessore  e  consigliere
provinciale   e  comunale,  presidente  e  componente  del  consiglio
circoscrizionale,   presidente   e   componente   del   consiglio  di
amministrazione  dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente   delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo   114,   presidente  e  componente  degli  organi  delle
comunita' montane:
a) coloro  che  hanno  riportato  condanna  definitiva per il delitto
   previsto  dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto
   di  associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di sostanze
   stupefacenti  o  psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
   approvato  con  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di
   cui   all'articolo  7  del  citato  testo  unico,  concernente  la
   produzione  o  il  traffico  di  dette  sostanze, o per un delitto
   concernente  la  fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
   vendita  o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
   della  reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
   e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il
   delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
   a taluno dei predetti reati;
b) coloro  che  hanno  riportato  condanna  definitiva  per i delitti
   previsti  dagli  articoli  314 (( , primo comma )) (peculato), 316
   (peculato   mediante   profitto   dell'errore   altrui),   316-bis
   (malversazione  a  danno  dello  Stato),  317  (concussione),  318
   (corruzione  per  un  atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto
   contrario  ai  doveri  d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in  atti
   giudiziari),  320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
   servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
   della  reclusione  complessivamente superiore a sei mesi per uno o
   piu'  delitti  commessi  con abuso dei poteri o con violazione dei
   doveri  inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
   diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro  che  sono  stati condannati con sentenza definitiva ad una
   pena  non  inferiore  a  due  anni  di  reclusione per delitto non
   colposo;
e) coloro   nei   cui   confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
   provvedimento  definitivo,  una  misura  di prevenzione, in quanto
   indiziati   di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui
   all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
   dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  2.  Per  tutti  gli  effetti  disciplinati  dal presente articolo e
dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale e' equiparata a condanna.
  3.  Le  disposizioni  previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro  incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o
   del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
  4.  L'eventuale  elezione  o  nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni  di  cui  al  comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto
alla  nomina  o  alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il
relativo  provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
  5.  Le  disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano
nei  confronti  di  chi  e'  stato condannato con sentenza passata in
giudicato  o  di  chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con
provvedimento  definitivo,  se e' concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo  179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3
agosto 1988. n. 327.

	        
	      
                            Art. 59 (16)
                 Sospensione e decadenza di diritto

  1.  Sono  sospesi  di  diritto  dalle  cariche  indicate al comma 1
dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei
   delitti  indicati  all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno
   dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma,  316,
   316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per
   la  stessa  imputazione,  hanno  riportato,  dopo  l'elezione o la
   nomina,  una  condanna  ad  una  pena  non inferiore a due anni di
   reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con
   provvedimento  non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
   indiziati   di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui
   all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
   dall'articolo  13  della  legge  12  settembre  1982,  n.  646. La
   sospensione  di  diritto  consegue,  altresi',  quando e' disposta
   l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
   284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
  2.  Nel  periodo  di  sospensione  i  soggetti sospesi, ove non sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza,  non  sono  computati  al  fine  della verifica del numero
legale,   ne'   per   la  determinazione  di  qualsivoglia  quorum  o
maggioranza qualificata.
  ((  3.  La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto  mesi.  Nel  caso in cui l'appello proposto dall'interessato
avverso  la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva,  decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
produrre  effetti  trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto. ))
  4.  A  cura  della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico  ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano la
sospensione  sono  comunicati  al  prefetto,  il  quale, accertata la
sussistenza  di  una  causa  di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina.
  5.   La   sospensione   cessa   nel   caso  in  cui  nei  confronti
dell'interessato  venga  meno  l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione  o  provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza  di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso la
sentenza  o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere pubblicati
nell'albo  pretorio  e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina.
  6.  Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
58  decade  da  essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della  sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
  7.  Quando,  in  relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti
gli  enti  di  cui all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti  che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza dei
pubblici  ufficiali  degli  enti  medesimi  e  vi e' la necessita' di
verificare  che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di tipo
mafioso  nei  servizi  degli  stessi  enti, il prefetto puo' accedere
presso  gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
  8.  Copie  dei  provvedimenti  di  cui al comma 7 sono trasmesse al
Ministro  dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410, e successive modifiche ed
integrazioni.

	        
	      
                               Art. 60
                           Ineleggibilita'

  1.  Non  sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
    1)  il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della  polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il  Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato che
svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
    2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro funzioni, i
Commissari  di  Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti
ed i funzionari di pubblica sicurezza;
    3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali
generali,  gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate
dello Stato;
    4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano il loro ufficio, gli
ecclesiastici  ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura
di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
    5)  i  titolari  di  organi individuali ed i componenti di organi
collegiali   che   esercitano   poteri   di  controllo  istituzionale
sull'amministrazione   del   comune   o  della  provincia  nonche'  i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
    6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro funzioni, i
magistrati  addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace;
    7)  i  dipendenti  del  comune e della provincia per i rispettivi
consigli;
    8)  il  direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
    9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle  strutture
convenzionate  per  i  consigli del comune il cui territorio coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a  costituire  l'azienda  sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate;
    10)  i  legali  rappresentanti  ed i dirigenti delle societa' per
azioni  con  capitale  superiore  al 50 per cento rispettivamente del
comune o della provincia;
    11)   gli   amministratori   ed  i  dipendenti  con  funzioni  di
rappresentanza  o  con  poteri  di organizzazione o coordinamento del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia;
    12)  i  sindaci,  presidenti  di provincia, consiglieri comunali,
provinciali  o  circoscrizionali  in carica, rispettivamente in altro
comune, provincia o circoscrizione. ((33))
  2.  Le  cause  di  ineleggibilita'  di  cui  al numero 8) non hanno
effetto  se  le  funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta
giorni  prima  della  data  di  scadenza  dei periodi di durata degli
organi  ivi  indicati.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  delle
rispettive  assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore
generale,  il  direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in
ogni  caso,  non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale  o  ospedaliera  presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni  in  un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione  della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e
non  siano  stati  eletti,  non  possono esercitare per un periodo di
cinque   anni   le  loro  funzioni  in  aziende  sanitarie  locali  e
ospedaliere  comprese,  in  tutto o in parte, nel collegio elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
  3.  Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4),
5),  6),  7),  9),  10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato
cessa   dalle   funzioni   per   dimissioni,   trasferimento,  revoca
dell'incarico   o   del  comando,  collocamento  in  aspettativa  non
retribuita  non  oltre  il  giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
  4.  Le  strutture  convenzionate,  di cui al numero 9) del comma 1,
sono  quelle  indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
  5.   La   pubblica   amministrazione   e'   tenuta  ad  adottare  i
provvedimenti  di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove  l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
  6.  La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
  7.   L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai  rispettivi
ordinamenti  per  tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo
81.
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato.
  9.  Le  cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009,
n.   27   (in   G.U.   1°   s.s.   11/2/2009,  n.  6)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale del comma 1, numero 9), del presente
articolo  60  "nella  parte  in  cui  prevede  l'ineleggibilita'  dei
direttori  sanitari  delle strutture convenzionate per i consigli del
comune  il  cui  territorio  coincide  con il territorio dell'azienda
sanitaria  locale  o  ospedaliera  con  cui  sono  convenzionate o lo
ricomprende,  ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"

	        
	      
                          Art. 61 (1) (16)
                (( Ineleggibilita' e incompatibilita'
         alla carica di sindaco e presidente di provincia ))

  1.  Non  puo'  essere eletto alla carica di sindaco o di presidente
della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro  che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
   fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
   il posto di segretario comunale o provinciale (( . . . . )) (1)
  ((  1-bis.  Non  possono  ricoprire  la  carica  di  sindaco  o  di
presidente  di  provincia  coloro  che hanno ascendenti o discendenti
ovvero  parenti  o  affini  fino  al  secondo grado che coprano nelle
rispettive  amministrazioni  il  posto  di appaltatore di lavori o di
servizi  comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450
(G.U.  1  s.s.  8/11/2000,  n.  46)  ha  dichiarato l'illeggittimita'
costituzionale  del  presente  articolo 61, n. 2, "nella parte in cui
stabilisce  che  chi  ha  ascendenti  o  discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore
di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di
sindaco,  anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non
puo' ricoprire la carica di sindaco".

	        
	      
                             Articolo 62
  Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, l'accettazione
della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per
i  presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle cariche elettive
ricoperte.

	        
	      
                          Art. 63 (6) (23)
                          Incompatibilita'

  1.  Non  puo'  ricoprire  la  carica  di  sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
   coordinamento  di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza ((
   in  cui  vi  sia  almeno  il  20  per  cento di partecipazione )),
   rispettivamente  da parte del comune o della provincia o che dagli
   stessi  riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in
   parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il
   dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
   rappresentanza   o  di  coordinamento  ha  parte,  direttamente  o
   indirettamente,  in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni
   o  appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
   societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da
   detti  enti  in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano
   dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in
   modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2)
   del presente comma;
4) colui  che  ha  lite  pendente, in quanto parte di un procedimento
   civile  od  amministrativo,  rispettivamente,  con  il comune o la
   provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di
   una  lite  promossa  ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto
   non  determina  incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente venga
   eletto  amministratore  comunale,  competente  a  decidere sul suo
   ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede
   di  tribunale  ovvero  sezione  staccata  di tribunale. Qualora il
   ricorso  sia proposto contro tale comune, competente a decidere e'
   la  commissione  del  comune  capoluogo  di  provincia. Qualora il
   ricorso  sia  proposto  contro  quest'ultimo  comune, competente a
   decidere  e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di
   regione.  Qualora  il  ricorso  sia  proposto  contro quest'ultimo
   comune,  competente  a decidere e' la commissione del capoluogo di
   provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito
   di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita'
   soltanto  in  caso di affermazione di responsabilita' con sentenza
   passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo
   penale  non  costituisce  causa  di  incompatibilita'. La presente
   disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui  che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era amministratore o
   impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di
   istituto  o  azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con
   sentenza  passata  in  giudicato,  dichiarato  responsabile  verso
   l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente,
   verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da
   essi  dipendenti  e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo
   un  debito  liquido  ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
   riguardi  di  detti  enti,  abbia  ricevuto  invano  notificazione
   dell'avviso  di  cui  all'articolo  46  del decreto del Presidente
   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui  che,  nel  corso  del  mandato,  viene  a  trovarsi  in una
   condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.
  2.  L'ipotesi  di  cui  al  numero  2) del comma 1 non si applica a
coloro  che  hanno  parte  in  cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.
  3.  L'ipotesi  di  cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

	        
	      
                            Art. 64 (16)
             Incompatibilita' tra consigliere comunale e
           provinciale e assessore nella rispettiva giunta

  1.  La  carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  la carica di
consigliere comunale e provinciale.
  2.  Qualora  un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di   assessore   nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla  carica  di
consigliere  all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
  3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  (( 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
entro  il  terzo  grado,  del  sindaco  o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia. ))

	        
	      
                             Articolo 65
Incompatibilita'  per  consigliere regionale, provinciale, comunale e
                          circoscrizionale

1.  Il  presidente  e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e
gli  assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale
sono,   altresi',   incompatibili,  rispettivamente,  con  quelle  di
consigliere  provinciale  di altra provincia, di consigliere comunale
di   altro   comune,   di   consigliere   circoscrizionale  di  altra
circoscrizione.

3.  La  carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.

	        
	      
                             Articolo 66
Incompatibilita'  per  gli  organi  delle  aziende sanitarie locali e
                             ospedaliere

1.  La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore  sanitario  delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile  con  quella di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di assessore della comunita'
montana.

	        
	      
                             Articolo 67
      Esimente alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'

1.  Non  costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'
gli  incarichi  e le funzioni conferite ad amministratori del comune,
della  provincia  e  della circoscrizione previsti da norme di legge,
statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

	        
	      
                             Articolo 68
    Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'

1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente
capo  importa  la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2.  Le  cause  di incompatibilita', sia che esistano al momento della
elezione  sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.

3.   Ai   fini   della   rimozione  delle  cause  di  ineleggibilita'
sopravvenute  alle  elezioni  ovvero  delle cause di incompatibilita'
sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 5, 6 e 7
dell'articolo 60.

4.  La  cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni
dalla   data   in   cui  e'  venuta  a  concretizzarsi  la  causa  di
ineleggibilita' o di incompatibilita'.

	        
	      
                             Articolo 69
  Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'

1.  Quando  successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni  previste  dal presente capo come causa di ineleggibilita'
ovvero   esista   al   momento   della   elezione   o   si  verifichi
successivamente   qualcuna   delle   condizioni  di  incompatibilita'
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.

2.  L'amministratore  locale  ha  dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.

3.  Nel  caso  in  cui  venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale  ai  sensi  del  successivo articolo 70, il temine di
dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione
del ricorso.

4.  Entro  i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma   2  il  consiglio  delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione
per la carica che intende conservare.

5.  Qualora  l'amministratore  non  vi provveda entro i successivi 10
giorni  il  consiglio  lo  dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata  e'  ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.

6.  La  deliberazione  deve essere, nel giorno successivo, depositata
nella  segreteria  del  consiglio e notificata, entro i cinque giorni
successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.

7.  Le  deliberazioni  di  cui  al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

	        
	      
                             Articolo 70
                           Azione popolare

1.  La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere  comunale,  provinciale  o  circoscrizionale  puo' essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune,
o  da  chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile,
con    ricorso   da   notificare   all'amministratore   ovvero   agli
amministratori  interessati, nonche' al sindaco o al presidente della
provincia.

2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.

3.  Per  tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini
stabiliti   dall'articolo   82   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4.  Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed
i  ricorsi  previsti  dagli  articoli  82/2  e  82/3  del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

	        
	      
CAPO III
Sistema elettorale
                             Articolo 71
Elezione  del  sindaco  e  del  consiglio comunale nei comuni sino ai
                           15.000 abitanti

1.  Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei
consiglieri   comunali   si   effettua   con   sistema  maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco.

2.  Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato  il  nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3.  Ciascuna  candidatura  alla carica di sindaco e' collegata ad una
lista  di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente
un  numero  di  candidati  non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4.  Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato
alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di   sindaco,   segnando  il  relativo  contrassegno.  Puo'  altresi'
esprimere  un  voto  di  preferenza  per  un candidato alla carica di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica  di  sindaco  prescelto, scrivendone il cognome nella apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6.  E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
il  maggior  numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad
un  turno  di  ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior   numero   di   voti,  da  effettuarsi  la  seconda  domenica
successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano
di eta'.

7.  A  ciascuna  lista  di  candidati  alla  carica di consigliere si
intendono  attribuiti  tanti  voti  quanti sono i voti conseguiti dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8.  Alla  lista  collegata al candidato alla carica di sindaco che ha
riportato  il  maggior  numero  di voti sono attribuiti due terzi dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora  il  numero  dei consiglieri da assegnare alla lista contenga
una  cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono
ripartiti  proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide
la  cifra  elettorale  di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,
4,...  sino  a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi
si  scelgono,  tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero
eguale   a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in  una
graduatoria  decrescente.  Ciascuna  lista ottiene tanti seggi quanti
sono  i  quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A
parita'  di  quoziente,  nelle  cifre  intere e decimali, il posto e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

9.  Nell'ambito  di  ogni  lista  i  candidati sono proclamati eletti
consiglieri   comunali   secondo   l'ordine  delle  rispettive  cifre
individuali,  costituite  dalla  cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che
precedono  nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna
lista  di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco
della lista medesima.

10.  Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purche'  essa  abbia riportato un numero di voti validi non inferiore
al  50  per  cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato
inferiore  al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle liste
elettorali   del   comune.   Qualora  non  si  siano  raggiunte  tali
percentuali, la elezione e' nulla.

11.  In  caso  di  decesso  di  un  candidato alla carica di sindaco,
intervenuto  dopo  la  presentazione  delle  candidature  e prima del
giorno  fissato  per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni
con  le  modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto
comma  del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570,  consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento
di  presentazione  di  tutte  le  liste  e  candidature a sindaco e a
consigliere comunale.

	        
	      
                            Art. 72 (34)
           Elezione del sindaco nei comuni con popolazione
                     superiore a 15.000 abitanti

  1.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 15.000 abitanti, il
sindaco  e'  eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto  della  presentazione  della candidatura il collegamento con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione   ha   efficacia   solo   se  convergente  con  analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per  l'elezione  del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati   alla   carica  di  sindaco,  scritti  entro  un  apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o
delle  liste  con cui il candidato e' collegato. (( Tali contrassegni
devono  essere  riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
3.  ))  Ciascun  elettore  puo',  con  un  unico  voto, votare per un
candidato  alla  carica  di  sindaco  e  per  una delle liste ad esso
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di
sindaco,  anche  non  collegato  alla  lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
  4.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi.
  5.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
4,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati  alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo
turno  il  maggior  numero  di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati,  e'  ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la
lista  o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che
ha  conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'.
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al  ballottaggio  ai  sensi  del  comma  5, secondo periodo,
partecipa  al  ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
Detto  ballottaggio  ha luogo la domenica successiva al decimo giorno
dal verificarsi dell'evento.
  7.  Per  i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono fermi i
collegamenti  con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al
primo  turno.  I  candidati  ammessi  al  ballottaggio hanno tuttavia
facolta',  entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento  con  ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento   hanno  efficacia  solo  se  convergenti  con  analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati   alla   carica   di   sindaco,  scritti  entro  l'apposito
rettangolo,  sotto  il  quale  sono  riprodotti i simboli delle liste
collegate.  Il  voto  si  esprime  tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
  9.  Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato
che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita'
di  voti.  e'  proclamato  eletto  sindaco il candidato collegato. ai
sensi  del  comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva.  A  parita'  di  cifra  elettorale, e' proclamato eletto
sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.

	        
	      
                            Art. 73 (34)
           Elezione del consiglio comunale nei comuni con
               popolazione superiore a 15.000 abitanti

  1.   Le   liste   per  l'elezione  del  consiglio  comunale  devono
comprendere  un  numero  di  candidati  non  superiore  al numero dei
consiglieri   da   eleggere   e  non  inferiore  ai  due  terzi,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
  2.  Con  la  lista  di  candidati al consiglio comunale deve essere
anche  presentato  il  nome  e  cognome  del candidato alla carica di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Piu'  liste  possono  presentare  lo  stesso candidato alla carica di
sindaco.  In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
  3.  Il  voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del comma 3
dell'art.  72,  tracciando  un  segno  sul  contrassegno  della lista
prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere  inoltre  un  voto  di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome  sull'apposita  riga  posta  a  fianco del contrassegno. (( I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3. ))
  4.    L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'   effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno.
  5.  La  cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei
voti  validi  riportati  dalla  lista  stessa in tutte le sezioni del
comune.
  6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
  7.  Non  sono  ammesse  all'assegnazione dei seggi quelle liste che
abbiano  ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi
e  che  non  appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato
tale soglia.
  8.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  10, per l'assegnazione del
numero  dei  consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste
collegate,  nel  turno  di  elezione  del  sindaco,  con i rispettivi
candidati  alla  carica  di  sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna  lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3,  4,  sino  a  concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi  si  scelgono,  fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in
numero  eguale  a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una  graduatoria  decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra'
tanti  rappresentanti  quanti  sono  i quozienti ad essa appartenenti
compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di  quoziente, nelle cifre
intere  e  decimali,  il  posto  e' attribuito alla lista o gruppo di
liste  che  ha  ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di
quest'ultima,  per  sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
  9.  Nell'ambito  di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate la cifra
elettorale  di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel
primo  turno,  e'  divisa  per  1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero  dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal
modo  i  quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti
ad ogni lista.
  10.  Qualora  un  candidato  alla  carica di sindaco sia proclamato
eletto  al  primo  turno,  alla  lista  o  al  gruppo  di liste a lui
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il  60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il
40  per  cento  dei  voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi,  sempreche'  nessuna  altra  lista  o  altra  gruppo  di liste
collegate  abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un
candidato  alla  carica  di  sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno,  alla  lista  o  al  gruppo di liste ad esso collegate che non
abbia  gia'  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei  seggi  del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche'  nessuna  altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo  turno  abbia  gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento
dei  voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste
o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
  11.  Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna
lista  o  gruppo  di  liste collegate, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non  risultati  eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto
almeno  un  seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo
candidato  alla  carica  di  sindaco  risultato non eletto, il seggio
spettante  a  quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate.
  12.  Compiute  le  operazioni  di  cui  al comma 11 sono proclamati
eletti  consiglieri  comunali  i  candidati di ciascuna lista secondo
l'ordine  delle  rispettive  cifre individuali. In caso di parita' di
cifra  individuale,  sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista.

	        
	      
                            Art. 74 (34)
               Elezione del presidente della provincia

  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto,  contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale.
  2.  Oltre  a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n.  122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso
l'albo  pretorio della provincia e la presentazione delle candidature
alla   carica  di  consigliere  provinciale  e  di  presidente  della
provincia  sono  disciplinati  dalle  disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
  3.  All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato
alla   carica  di  presidente  della  provincia  deve  dichiarare  di
collegarsi  ad  almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del
consiglio  provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia
solo  se  convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
  4.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente della provincia e'
quella  stessa  utilizzata  per l'elezione del consiglio e reca, alla
destra  del  nome  e  cognome  di  ciascun  candidato  alla carica di
presidente  della  provincia,  il  contrassegno  o i contrassegni del
gruppo  o  dei  gruppi  di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato  di  collegarsi.  Alla  destra  di ciascun contrassegno e'
riportato  il  nome  e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente  parte  del  gruppo  di  candidati  contraddistinto  da  quel
contrassegno. (( I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri 3. ))
  5.  Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale  tracciando  un  segno sul relativo contrassegno. Ciascun
elettore  puo',  altresi', votare sia per un candidato alla carica di
presidente   della   provincia,  tracciando  un  segno  sul  relativo
rettangolo,  sia  per  uno  dei candidati al consiglio provinciale ad
esso  collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il  voto  espresso  nei  modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato  alla  carica  di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno  votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia.  Ciascun  elettore  puo',  infine, votare per un candidato
alla  carica  di  presidente  della provincia tracciando un segno sul
relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
attribuito   solo  al  candidato  alla  carica  di  presidente  della
provincia.
  6.  E'  proclamato  eletto  presidente della provincia il candidato
alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  7.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
6,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati alla carica di presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di  voti  fra  il  secondo  ed  il  terzo  candidato  e'  ammesso  al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che
segue  nella  graduatoria.  Detto  ballottaggio  dovra' aver luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  9.  I  candidati  ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con  i  gruppi  di  candidati  al consiglio provinciale dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori  gruppi  di  candidati  rispetto  a quelli con cui e' stato
effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  La dichiarazione ha
efficacia  solo  se  convergente  con  analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
  10.  La  scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome
dei  candidati  alla  carica  di  presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei  gruppi  di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un
segno  sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
  11.  Dopo  il  secondo  turno e' proclamato eletto presidente della
provincia  il  candidato  che  ha  ottenuto il maggior numero di voti
validi.  In  caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente
della  provincia  il  candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati  per  il  consiglio  provinciale  che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.

	        
	      
                             Articolo 75
                 Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di
collegi  uninominali  e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili
con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2.  Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato
il  nome  e  cognome  del  candidato  alla carica di presidente della
provincia   e  il  programma  amministrativo  da  affiggere  all'albo
pretorio.  Piu'  gruppi  possono  presentare lo stesso candidato alla
carica  di  presidente  della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare  il medesimo programma amministrativo e si considerano fra
di loro collegati.

3.  L'attribuzione  dei  seggi del consiglio provinciale ai gruppi di
candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.

4.  La  cifra  elettorale  di ogni gruppo e' data dal totale dei voti
validi  ottenuti  da  tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli
collegi della provincia.

5.  Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati
che  abbiano  ottenuto  al  primo turno meno del 3 per cento dei voti
validi  e  che  non  appartengano  a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia.

6.  Per  l'assegnazione  dei  seggi  a  ciascun  gruppo  di candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo
di  candidati  successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del  numero  di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi'
ottenuti  si  scelgono  i  piu'  alti,  in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A  ciascun  gruppo  di  candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti   sono   i  quozienti  ad  esso  appartenenti  compresi  nella
graduatoria.  A  parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il  posto  e'  attribuito  al  gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Se  ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati,
i  posti  eccedenti  sono  distribuiti  tra gli altri gruppi, secondo
l'ordine dei quozienti.

7.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o
i  gruppi  di  candidati  collegati  al  candidato  proclamato eletto
presidente  della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8.  Qualora  il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato  eletto  presidente della provincia non abbiano conseguito
almeno  il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale,
a  tale  gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento
dei  seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei  consiglieri  da  attribuire  al  gruppo o ai gruppi contenga una
cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di
piu'  gruppi  con  il  candidato  proclamato  eletto  presidente, per
determinare  il  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo, si
dividono  le  rispettive  cifre  elettorali  corrispondenti  ai  voti
riportati  al  primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 6.

10.  Una  volta  determinato  il numero dei seggi spettanti a ciascun
gruppo  di  candidati,  sono  in  primo  luogo proclamati eletti alla
carica  di  consigliere  i  candidati alla carica di presidente della
provincia  non  risultati  eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di
candidati   che   abbia   ottenuto  almeno  un  seggio.  In  caso  di
collegamento   di  piu'  gruppi  con  il  candidato  alla  carica  di
presidente   della  provincia  non  eletto,  il  seggio  spettante  a
quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente attribuiti ai
gruppi di candidati collegati.

11.  Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri   provinciali  i  candidati  di  ciascun  gruppo  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12.  La  cifra  individuale  dei  candidati a consigliere provinciale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da
ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei
voti  validi  espressi  nel  collegio  per  i candidati a consigliere
provinciale.  Nel  caso  di  candidature  presentate  in  piu'  di un
collegio  si  assume,  ai  fini  della graduatoria, la maggiore cifra
individuale riportata dal candidato.

	        
	      
                             Articolo 76
          Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1.  Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero   dell'interno  in  materia  elettorale  raccoglie  i  dati
relativi  agli  eletti  a  cariche  locali e regionali nella apposita
anagrafe  degli  amministratori  locali, nonche' i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2.  L'anagrafe  e'  costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni,  province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo  di  appartenenza  o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3.  Per  gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.

4.  Al  fine  di  assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque  il  diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

	        
	      
CAPO IV
Status degli amministratori locali
                             Articolo 77
                Definizione di amministratore locale

1.  La  Repubblica  tutela  il  diritto  di ogni cittadino chiamato a
ricoprire  cariche  pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad  espletare  il  mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge.

2.  Il  presente  capo  disciplina  il  regime delle aspettative, dei
permessi  e  delle indennita' degli amministratori degli enti locali.
Per  amministratori  si  intendono, ai soli fini del presente capo, i
sindaci,   anche   metropolitani,  i  presidenti  delle  province,  i
consiglieri  dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle  province, i
componenti  delle  giunte  comunali,  metropolitane  e provinciali, i
presidenti  dei  consigli  comunali.  metropolitani  e provinciali, i
presidenti,  i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti  degli  organi  delle  unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.

	        
	      
                             Articolo 78
                    Doveri e condizione giuridica

  1.  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni,  deve  essere  improntato  all'imparzialita'  e al
principio   di   buona  amministrazione,  nel  pieno  rispetto  della
distinzione  tra  le  funzioni,  competenze  e  responsabilita' degli
amministratori  di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
  2.  Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  77, comma 2, devono
astenersi  dal  prendere  parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al   quarto   grado.  L'obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i piani
urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione
immediata  e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi  dell'amministratore  o  di parenti o affini fino al quarto
grado.
  3.  I  componenti  la  giunta  comunale  competenti  in  materia di
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono astenersi
dall'esercitare   attivita'  professionale  in  materia  di  edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  4.  Nel  caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della   correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova
variante  urbanistica  parziale. Nelle more dell'accertamento di tale
stato  di  correlazione  immediata  e  diretta tra il contenuto della
deliberazione  e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o  affini  e'  sospesa  la  validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
  5.  Al  sindaco  ed  al  presidente  della  provincia, nonche' agli
assessori  ed  ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  e'  vietato
ricoprire  incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti  o  comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province.
  6.  Gli  amministratori  lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non  possono  essere  soggetti,  se  non  per  consenso  espresso,  a
trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La  richiesta dei
predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento
del  servizio  militare  di  leva  o  di  sue  forme  sostitutive  e'
riconosciuta  agli  amministratori locali la priorita' per la sede di
espletamento  del  mandato amministrativo o per le sedi a questa piu'
vicine.  Il  servizio  sostitutivo  di leva non puo' essere espletato
nell'ente  nel  quale  il  soggetto  e'  amministratore  o in un ente
dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

	        
	      
                             Articolo 79
                         Permessi e licenze

  1.  I  lavoratori  dipendenti,  pubblici  e privati, componenti dei
consigli   comunali,   provinciali,  metropolitani,  delle  comunita'
montane   e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  con  popolazione  superiore  a 500.000
abitanti,  hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui
i  consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno
diritto  di  non  riprendere  il  lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo;  nel  caso  in  cui  i lavori dei consigli si protraggano
oltre  la  mezzanotte,  hanno  diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono
il   servizio  sostitutivo  previsto  dalla  legge.  Ai  sindaci,  ai
presidenti  di  provincia,  ai presidenti delle comunita' montane che
svolgono  servizio  militare  di  leva  o  che  sono richiamati o che
svolgono  il  servizio  sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
  3.  I  lavoratori  dipendenti  facenti parte delle giunte comunali,
provinciali,  metropolitane,  delle  comunita' montane, nonche' degli
organi  esecutivi  dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche'  delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri
delle   conferenze   del   capogruppo   e  degli  organismi  di  pari
opportunita',  previsti  dagli  statuti e dai regolamenti consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni  degli  organi  di  cui  fanno  parte  per la loro effettiva
durata.  Il  diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di  lavoro.  Le  disposizioni  di  cui al presente comma si applicano
altresi'  nei  confronti  dei  militari  di leva o di coloro che sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
  4.  I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province,
delle  citta'  metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita'
montane  e  dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli
comunali,  provinciali  e  circoscrizionali, nonche' i presidenti dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un  massimo  di  24  ore  lavorative  al mese, elevate a 48 ore per i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle  comunita'  montane,  presidenti dei consigli provinciali e dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
  5.  I  lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente articolo hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato.
  6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori   chiedono   ed   ottengono  permessi,  retribuiti  e  non
retribuiti,  devono  essere  prontamente  e  puntualmente documentati
mediante attestazione dell'ente.

	        
	      
                             Art. 80 (3)
                    Oneri per permessi retribuiti

  1.  Le  assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo  79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
((  Gli  oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il  quale  gli  stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di
cui  all'articolo  79. )) L'ente, su richiesta documentata del datore
di  lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto,
per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.

	        
	      
                          Articolo 81 (28)
                             Aspettative

  1.((  I  sindaci,  i  presidenti  delle  province, i presidenti dei
consigli   comunali   e   provinciali,   i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  di  cui  all'articolo  22,  comma 1, i
presidenti  delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche'
i  membri  delle giunte di comuni e province )), che siano lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita  per  tutto  il  periodo  di  espletamento del mandato. Il
periodo  di  aspettativa  e' considerato come servizio effettivamente
prestato,  nonche'  come  legittimo impedimento per il compimento del
periodo  di  prova. (( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2,
se  a  domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo
di  espletamento  del  mandato,  assumono  a  proprio carico l'intero
pagamento  degli  oneri  previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 )).

	        
	      
                       Art. 82 (27) (28) (30)
                             Indennita'

  1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il  sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano,
il  presidente  della  comunita'  montana,  i presidenti dei consigli
circoscrizionali   dei   soli  comuni  capoluogo  di  provincia  ,  i
presidenti  dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti
degli   organi  esecutivi  dei  comuni  e  ove  previste  delle  loro
articolazioni,  delle  province,  delle  citta'  metropolitane, delle
comunita'  montane,  delle  unioni  di comuni e dei consorzi fra enti
locali.  Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa.
  2.   I   consiglieri   comunali,   provinciali,   circoscrizionali,
limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di provincia, e delle comunita'
montane  hanno  diritto  a percepire, nei limiti fissati dal presente
capo,  un  gettone  di  presenza  per  la partecipazione a consigli e
commissioni.  In  nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un
mese  da  un  consigliere  puo'  superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita'   massima   prevista  per  il  rispettivo  sindaco  o
presidente  in  base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
  3.  Ai  soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2
non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
  4. ( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 )
  5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono
tra  loro  cumulabili.  L'interessato  opta  per la percezione di una
delle  due  indennita'  ovvero  per la percezione del 50 per cento di
ciascuna.
  6. ( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 )
  7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di
funzione  prevista  dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne'  di  commissioni  che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne.
  8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di  cui  al  presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a
carico   del   bilancio   dello   Stato,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3,
della   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione  delle  indennita'  in  rapporto  con  la dimensione
   demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
   della   popolazione,   della  percentuale  delle  entrate  proprie
   dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare
   del bilancio di parte corrente;
c) articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei  presidenti  dei
   consigli,  dei  vice sindaci e dei vice presidenti delle province,
   degli  assessori,  in  rapporto alla misura della stessa stabilita
   per  il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente
   e  agli  assessori  delle  unioni di comuni, dei consorzi fra enti
   locali  e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
   funzione  nella  misura  massima  del 50 per cento dell'indennita'
   prevista  per  un  comune avente popolazione pari alla popolazione
   dell'unione  di  comuni,  del  consorzio  fra  enti  locali o alla
   popolazione montana della comunita' montana;
d) definizione   di   speciali   indennita'   di   funzione  per  gli
   amministratori   delle  citta'  metropolitane  in  relazione  alle
   particolari funzioni ad esse assegnate:
e) determinazione   dell'indennita'  spettante  al  presidente  della
   provincia  e  al  sindaco  dei  comuni con popolazione superiore a
   dieci  mila  abitanti,  comunque,  non  inferiore  al  trattamento
   economico  fondamentale  del  segretario  generale  dei rispettivi
   enti;  per  i  comuni  con  popolazione  inferiore  a  dieci  mila
   abitanti,  nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del
   trattamento economico fondamentale del segretario comunale:
f) previsione  dell'integrazione  dell'indennita'  dei  sindaci e dei
   presidenti  di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una
   indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
  9.  Su  richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
si'  puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni  ai  fini  dell'adeguamento  della misura delle indennita' e dei
gettoni  di  presenza  sulla  base  della  media degli indici annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite  per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi nel
biennio  nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata dall'ISTAT e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  relativa al mese di luglio di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. ((30))
  11.  ((  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e  commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita' . ))
(( 30 ))
---------------
AGGIORNAMENTO ((30))
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, con L.
6  agosto  2008,  n.  133 ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio
2009  le  indennita'  di  funzione  ed i gettoni di presenza indicati
nell'articolo  82  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30
per  cento  rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2008  per  gli  enti  indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno
precedente  non hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011
e'  sospesa  la  possibilita'  di  incremento  prevista  nel comma 10
dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000. "

	        
	      
                          Articolo 83 (28)
                      (( (Divieto di cumulo) ))

  ((  1.  I  parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri
regionali  non  possono  percepire i gettoni di presenza previsti dal
presente capo.
  2.  Salve  le  disposizioni previste per le forme associative degli
enti  locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di
indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni
comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio
delle proprie funzioni pubbliche.
  3.  In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non
sono  cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della  condizione  di  incompatibilita',  l'indennita'  per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta )).

	        
	      
                          Articolo 84 (28)
               (( (Rimborso delle spese di viaggio) ))

  ((  1.  Agli  amministratori  che,  in ragione del loro mandato, si
rechino  fuori  del  capoluogo  del  comune ove ha sede il rispettivo
ente,  previa  autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso
di  componenti  degli  organi  esecutivi,  ovvero  del presidente del
consiglio,  nel  caso  di  consiglieri, sono dovuti esclusivamente il
rimborso  delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' un
rimborso  forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura
fissata   con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   d'intesa   con  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
  2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle  spese e' effettuata dal
dirigente  competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione  delle  spese  di  viaggio  e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
  3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha  sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio  effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate )).

	        
	      
                             Articolo 85
 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1.  Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento  e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati
a  funzioni  elettive,  si  applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti  degli  enti  locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.

2.  Le  spese  che  gli  enti  locali  ritengono di sostenere, per la
partecipazione  dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle
attivita'  degli  organi  nazionali  e  regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

	        
	      
                             Articolo 86
Oneri  previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi  e disposizioni
                       fiscali e assicurative

1.   L'amministrazione  locale  prevede  a  proprio  carico,  dandone
comunicazione  tempestiva  ai  datori  di lavoro, il versamento degli
oneri  assistenziali,  previdenziali  e  assicurativi  ai  rispettivi
istituti  per  i  sindaci,  per  i  presidenti  di  provincia,  per i
presidenti  di  comunita'  montane, di unioni di comuni e di consorzi
fra  enti  locali,  per gli assessori provinciali e per gli assessori
dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  per  i  presidenti  dei  consigli  provinciali  che  siano
collocati  in  aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo
unico.  La  medesima  disposizione  si  applica  per i presidenti dei
consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro  confronti  un  effettivo  decentramento  di  funzioni  e  per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma  in  materia  di servizi pubblici locali che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 81.

2.  Agli  amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che  rivestano  le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale
provvede,  allo  stesso  titolo previsto dal comma 1, al pagamento di
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei  Ministri  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica sono
stabiliti  i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in
coerenza   con  quanto  previsto  per  i  lavoratori  dipendenti,  da
conferire  alla  forma  pensionistica presso la quale il soggetto era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi',  a  rimborsare al
datore  di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'
di  fine  rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di
carica  annua  da  parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.

4.  Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  26,  comma 1, delle legge 23
dicembre 1994, n. 724.

5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni e
i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6.  Al  fine  di  conferire  certezza  alla posizione previdenziale e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e'  consentita  l'eventuale  ripetizione  degli  oneri  assicurativi,
assistenziali  e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento,  se precedente alla data di entrata in vigore della legge
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.

	        
	      
                             Articolo 87
         Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici
locali,  ai  componenti dei consigli di amministrazione delle aziende
speciali  anche  consortili  si  applicano  le disposizioni contenute
nell'articolo   78,   comma   2,  nell'articolo  79,  commi  3  e  4,
nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

	        
	      

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