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T.U. Enti Locali: PARTE SECONDA - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
                            Articolo 149

     Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2.  Ai  comuni  e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di
risorse proprie e trasferite.

3.  La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma  nel  campo  delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente  adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal
fine  i  comuni  e  le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni
possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
tributarie,   salvo   per   quanto   attiene  alla  individuazione  e
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e
dell'aliquota   massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di legge
vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
   a) imposte proprie;
   b)   addizionali   e   compartecipazioni  ad  imposte  erariali  o
regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate.

5.  I  trasferimenti  erariali  sono  ripartiti  in  base  a  criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni  socio-  economiche,  nonche'  in  base  ad  una perequata
distribuzione  delle  risorse  che  tenga  conto  degli  squilibri di
fiscalita' locale.

6.  Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.

7.   Le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici  ritenuti
necessari   per   lo   sviluppo   della  comunita'  ed  integrano  la
contribuzione   erariale   per   l'erogazione  dei  servizi  pubblici
indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza. Gli enti locali
determinano  per  i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora  prevedano  per  legge  casi  di  gratuita'  nei  servizi  di
competenza  dei  comuni  e  delle  province  ovvero  fissino prezzi e
tariffe  inferiori  al  costo  effettivo  della  prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti  degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri  perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere  pubbliche  unicamente  in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.

11.   L'ammontare  complessivo  dei  trasferimenti  e  dei  fondi  e'
determinato  in  base  a  parametri  fissati dalla legge per ciascuno
degli  anni  previsti  dal  bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel triennio.

12.  Le  regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo e dei programmi di
investimento,   assicurando  la  copertura  finanziaria  degli  oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13.   Le   risorse  spettanti  a  comuni  e  province  per  spese  di
investimento   previste   da   leggi   settoriali  dello  Stato  sono
distribuite  sulla  base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano  con  legge  i  finanziamenti  per,  le  funzioni da esse
attribuite  agli  enti  locali  in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.

	        
	      
                            Articolo 150
     Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
riservato  alla  legge  dello Stato e stabilito dalle disposizioni di
principio del presente testo unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di  programmazione,  gestione  e  rendicontazione, nonche' i principi
relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti    ed    alle    attribuzioni    dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria  e,  per  gli  enti  cui  sia applicabile, alla
disciplina del risanamento finanziario.

3.  Restano  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.

	        
	      
                            Art. 151 (31)
                 Principi in materia di contabilita'

  1.  Gli  enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione  per  l'anno  successivo, osservando i principi di unita',
annualita',   universalita'   ed  integrita',  veridicita',  pareggio
finanziario  e  pubblicita'.  Il  termine  puo'  essere differito con
decreto  del  Ministro  dell'interno  d'intesa  con  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentita la
Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
  2.  Il  bilancio  e'  corredato  di  una  relazione  previsionale e
programmatica,  di  un  bilancio  pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo
172 o da altre norme di legge.
  3.  I  documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo
da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  4.  I  provvedimenti  dei  responsabili  dei servizi che comportano
impegni   di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del  servizio
finanziario   e   sono  esecutivi  con  l'apposizione  del  visto  di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
  5.   I   risultati   di   gestione  sono  rilevati  anche  mediante
contabilita'  economica  e  dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  6.  Al  rendiconto  e'  allegata  una  relazione illustrativa della
giunta  che  esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla  base  dei  risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
  7.  Il  rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il ((
30 aprile )) dell'anno successivo.

	        
	      
                            Articolo 152
                     Regolamento di contabilita'

1.  Con  il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i
principi  contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita'
organizzative   corrispondenti   alle   caratteristiche  di  ciascuna
comunita',  ferme  restando le disposizioni previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e
contabile.

2.  Il  regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata  dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3.  Il  regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione,  adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
che  hanno  carattere  finanziario  e  contabile,  in  armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4.  I  regolamenti  di contabilita' sono approvati nel rispetto delle
norme  della  parte seconda del presente testo unico, da considerarsi
come  principi  generali  con  valore  di  limite  inderogabile,  con
eccezione  delle  sottoelencate  norme,  le  quali  non  si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina:
   a) articoli 177 e 178;
   b)  articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da
1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
   c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
   d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
   e)  articoli  da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224,
225;
   f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.

	        
	      
                            Articolo 153
                   Servizio economico-finanziario

1.  Con  il  regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
sono  disciplinati  l'organizzazione  del  servizio finanziario, o di
ragioneria  o  qualificazione  corrispondente,  secondo le dimensioni
demografiche   e  l'importanza  economico-finanziaria  dell'ente.  Al
servizio  e'  affidato  il coordinamento e la gestione dell'attivita'
finanziaria.

2.  E'  consentito  stipulare  apposite  convenzioni tra gli enti per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3.  Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151,
comma  4,  si  identifica  con  il  responsabile del servizio o con i
soggetti   preposti   alle   eventuali   articolazioni  previste  dal
regolamento di contabilita'.

4.   Il  responsabile  del  servizio  finanziario,  di  ragioneria  o
qualificazione   corrispondente,   e'   preposto   alla  verifica  di
veridicita'  delle  previsioni  di  entrata e di compatibilita' delle
previsioni  di  spesa,  avanzate  dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5.  Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina le modalita' con le
quali  vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte
di  deliberazione  ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle
determinazioni  dei  soggetti abilitati. Il responsabile dei servizio
finanziario  effettua  le  attestazioni  di  copertura della spesa in
relazione  alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti
di  spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di entrata vincolata secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilita'.

6.   Il   regolamento  di  contabilita'  disciplina  le  segnalazioni
obbligatorie   dei   fatti   e  delle  valutazioni  del  responsabile
finanziario   al   legale   rappresentante  dell'ente,  al  consiglio
dell'ente   nella  persona  del  suo  presidente,  al  segretario  ed
all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o
delle  spese  correnti  evidenzi  il  costituirsi di situazioni - non
compensabili   da   maggiori   entrate  o  minori  spese  -  tali  da
pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione
e'  effettuata  entro  sette  giorni  dalla  conoscenza dei fatti. Il
consiglio  provvede  al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro
trenta  giorni  dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta
della giunta.

7.  Lo  stesso  regolamento  prevede  l'istituzione di un servizio di
economato.  cui  viene  preposto  un responsabile, per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

	        
	      
                            Art. 154 (3)
                    Osservatorio sulla finanza e
                  la contabilita' degli enti locali

  1.  E'  istituito  presso  il Ministero dell'interno l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
  2.  L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione
delle  risorse  finanziarie,  strumentali  ed  umane, la salvaguardia
degli  equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e
la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione
di  nuovi  modelli  contabili.  L'Osservatorio  adotta  iniziative di
divulgazione   e   di   approfondimento   finalizzate   ad  agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme.
  3.  L'Osservatorio  presenta  al  Ministro  dell'interno almeno una
relazione  annuale  sullo  stato  di  applicazione  delle  norme, con
proposte  di  integrazione  normativa  e  di  principi  contabili  di
generale applicazione.
  4.  Il  presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non
superiore  a  diciotto,  sono  nominati dal Ministro dell'interno con
proprio  decreto  tra  funzionari  dello  Stato, o di altre pubbliche
amministrazioni,  professori  e  ricercatori universitari ed esperti.
L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
  5.  Il  Ministro  dell'interno  puo'  assegnare  ulteriori funzioni
nell'ambito  delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di
funzionamento e di organizzazione.
  6.  L'Osservatorio  si avvale delle strutture e dell'organizzazione
della  Direzione  centrale  per  la  finanza  locale  e per i servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
  ((  7.  Ai  componenti  dell'Osservatorio  spettano  il  gettone di
presenza  ed  i  rimborsi  spese  previsti  per  i  componenti  della
commissione  per  la  finanza  e  gli  organici  degli  enti  locali.
L'imputazione  dei  relativi  oneri  avviene sul medesimo capitolo di
spesa  relativo  alla citata commissione. I rimborsi competono anche,
per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di divulgazione
ed    approfondimento    rientranti    nell'attivita'   istituzionale
dell'Osservatorio.  Il Ministro dell'interno puo' affidare, nell'anno
2000,   ed  entro  la  complessiva  spesa  di  30  milioni  di  lire,
all'Osservatorio,  o a singoli membri, la redazione di studi e lavori
monografici,  determinando il compenso in relazione alla complessita'
dell'incarico ed ai risultati conseguiti. ))

	        
	      
                            Articolo 155
     Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

1.  La  Commissione  per  la finanza e gli organici degli enti locali
operante   presso   il   Ministero   dell'interno,   gia'  denominata
Commissione  di  ricerca  per  la  finanza  locale, svolge i seguenti
compiti:
   a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione
alla  verifica  della  compatibilita'  finanziaria,  sulle  dotazioni
organiche  e  sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati   e   degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai  sensi
dell'articolo 243;
   b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione  o  diniego del piano di estinzione delle passivita', ai
sensi dell'articolo 256, comma 7;
   c)  proposta  al Ministro dell'interno di misure straordinarie per
il  pagamento  della  massa  passiva  in  caso di insufficienza delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
   d)  parere  da  rendere  in merito all'assunzione del mutuo con la
Cassa  depositi  e  prestiti  da  parte  dell'ente  locale,  ai sensi
dell'articolo 255, comma 5;
   e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione   o   diniego   dell'ipotesi   di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
   f)  proposta  al  Ministro  dell'interno  di adozione delle misure
necessarie  per  il  risanamento  dell'ente  locale,  a  seguito  del
ricostituirsi  di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle  prescrizioni  poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo
268;
   g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
sostituzione   di   tutto   o   parte  dell'organo  straordinario  di
liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
   h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta
organica  dell'ente  locale  dissestato,  ai sensi dell'articolo 259,
comma 7.
2.  La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione
sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

	        
	      
                            Articolo 156
             Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda  del  presente  testo  unico  valgono  per  i  comuni, se non
diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
   a) comuni con meno di 500 abitanti;
   b) comuni da 500 a 999 abitanti;
   c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
   d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
   e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
   f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
   g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
   h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
   i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
   l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
   m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
   n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e di altre leggi e
regolamenti  relative  all'attribuzione  di  contributi  erariali  di
qualsiasi  natura,  nonche'  all'inclusione  nel sistema di tesoreria
unica  di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto  finanziario  ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano  riferimento  alla  popolazione,  vanno interpretate, se non
diversamente  disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata  alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo  i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane  e  i  comuni  di  nuova  istituzione  si  utilizza  l'ultima
popolazione disponibile.

	        
	      
                            Articolo 157
                  Consolidamento dei conti pubblici

1.  Ai  fini  del  consolidamento  dei conti pubblici gli enti locali
rispettano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 25, 29 e 30 della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.

	        
	      
                            Articolo 158
               Rendiconto dei contributi straordinari

1.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche  agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione   erogante  entro  sessanta  giorni  dal  termine
dell'esercizio  finanziario  relativo,  a  cura  del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.

2.  Il  rendiconto,  oltre  alla dimostrazione contabile della spesa,
documenta  i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.

3.  Il  termine  di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza
comporta  l'obbligo  di  restituzione  del  contributo  straordinario
assegnato.

4.  Ove  il  contributo  attenga  ad un intervento realizzato in piu'
esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun
esercizio.

	        
	      
                            Art. 159 (13)
       Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

  1.  Non  sono  ammesse  procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata  nei  confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
  2.  Non  sono  soggette  ad  esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile  anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento   delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei
   conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari
   scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. ((13))
  3.  Per  l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma   2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione  da
adottarsi  per  ogni  semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente  gli  importi  delle  somme  destinate  alle suddette
finalita'. ((13))
  4.  Le  procedure  esecutive eventualmente intraprese in violazione
del  comma  2  non  determinano  vincoli  sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere. ((13))
  5.  I  provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre  1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti
dell'attestazione  di  copertura  finanziaria  prevista dall'articolo
151,  comma  4.  e  non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
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AGGIORNAMENTO (13)
  La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in
G.U.  1a  s.s.  25/6/2003,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non
prevede  che  la  impignorabilita'  delle  somme  destinate  ai  fini
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo
la  adozione  da  parte  dell'organo  esecutivo  della  deliberazione
semestrale  di  preventiva  quantificazione degli importi delle somme
destinate  alle  suddette  finalita'  e  la  notificazione di essa al
soggetto  tesoriere  dell'ente  locale, siano emessi mandati a titoli
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle
fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

	        
	      
                            Art. 160 (31)
             Approvazione di modelli e schemi contabili

  1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri
   riepilogativi;
b) il  sistema  di  codifica  del  bilancio e dei titoli contabili di
   entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
(( e)  i  modelli  relativi  al  conto  del bilancio e la tabella dei
   parametri gestionali; ))
f) i   modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto  di
   conciliazione:
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i  modelli  relativi  alla  resa  del  conto da parte degli agenti
   contabili di cui all'articolo 227.
  2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  e'  approvato  lo  schema  relativo alla
relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome.

	        
	      
                          Art. 161 (5) (31)
                     Certificazioni di bilancio

  1.  Gli  enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui  principali  dati del bilancio di previsione e del rendiconto. ((
Le  certificazioni  sono firmate dal segretario, dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario
)).
  2.  Le  modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione
delle  certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di
ciascun  adempimento  con  decreto del Ministro dell'interno d'intesa
con  l'Anci,  con  l'Upi  e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
  3.   La   mancata  presentazione  di  un  certificato  comporta  la
sospensione  dell'ultima  rata del contributo ordinario dell'anno nel
quale avviene l'inadempienza.
  4.  Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati
delle  certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative
degli  enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di
statistica.

	        
	      

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