Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 149
Principi generali in materia di finanza propria e derivata
1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal
fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni socio- economiche, nonche' in base ad una perequata
distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di
fiscalita' locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la
contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali
determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora prevedano per legge casi di gratuita' nei servizi di
competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e
tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e'
determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno
degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano con legge i finanziamenti per, le funzioni da esse
attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.
Articolo 150
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e'
riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di
principio del presente testo unico.
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi
relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione
economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla
disciplina del risanamento finanziario.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 151 (31)
Principi in materia di contabilita'
1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita',
annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio
finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con
decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e
programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo
172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo
da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il ((
30 aprile )) dell'anno successivo.
Articolo 152
Regolamento di contabilita'
1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i
principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita'
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna
comunita', ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e
contabile.
2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel rispetto delle
norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi
come principi generali con valore di limite inderogabile, con
eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina:
a) articoli 177 e 178;
b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da
1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224,
225;
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
Articolo 153
Servizio economico-finanziario
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di
ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni
demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al
servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita'
finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151,
comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i
soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal
regolamento di contabilita'.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o
qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di
veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle
previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le
quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte
di deliberazione ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle
determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile dei servizio
finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in
relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilita'.
6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni
obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile
finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio
dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed
all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o
delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non
compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da
pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione
e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il
consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro
trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta
della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di
economato. cui viene preposto un responsabile, per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
Art. 154 (3)
Osservatorio sulla finanza e
la contabilita' degli enti locali
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione
delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia
degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e
la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione
di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di
divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una
relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con
proposte di integrazione normativa e di principi contabili di
generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non
superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con
proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche
amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti.
L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni
nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di
funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione
della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
(( 7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di
presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della
commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di
spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche,
per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di divulgazione
ed approfondimento rientranti nell'attivita' istituzionale
dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno puo' affidare, nell'anno
2000, ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire,
all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori
monografici, determinando il compenso in relazione alla complessita'
dell'incarico ed ai risultati conseguiti. ))
Articolo 155
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali
operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata
Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti
compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione
alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni
organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi
dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai
sensi dell'articolo 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per
il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la
Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi
dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure
necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del
ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo
268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di
liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta
organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259,
comma 7.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione
sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 156
Classi demografiche e popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non
diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
a) comuni con meno di 500 abitanti;
b) comuni da 500 a 999 abitanti;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e
regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di
qualsiasi natura, nonche' all'inclusione nel sistema di tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non
diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima
popolazione disponibile.
Articolo 157
Consolidamento dei conti pubblici
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali
rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 158
Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine
dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa,
documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza
comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario
assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in piu'
esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun
esercizio.
Art. 159 (13)
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. ((13))
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da
adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalita'. ((13))
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione
del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere. ((13))
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti
dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo
151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in
G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non
prevede che la impignorabilita' delle somme destinate ai fini
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo
la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione
semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle suddette finalita' e la notificazione di essa al
soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle
fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".
Art. 160 (31)
Approvazione di modelli e schemi contabili
1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri
riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di
entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
(( e) i modelli relativi al conto del bilancio e la tabella dei
parametri gestionali; ))
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di
conciliazione:
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti
contabili di cui all'articolo 227.
2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema relativo alla
relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Art. 161 (5) (31)
Certificazioni di bilancio
1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. ((
Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del
servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario
)).
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione
delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di
ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa
con l'Anci, con l'Upi e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la
sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel
quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati
delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative
degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di
statistica.