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T.U. Enti Locali: PARTE IV - Disposizioni transitorie ed abrogazioni

 
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice del testo unico degli enti locali
PARTE IV

Disposizioni transitorie ed abrogazioni
                            Articolo 273
                          Norme transitorie

1.   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  3,  e
dall'articolo  33  della  legge  25  marzo 1993, n. 81, in materia di
elezioni   dei  consigli  circoscrizionali  e  di  adeguamento  degli
statuti,  nonche'  quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto
periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.  Resta  fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-
ter   e   3-  quater,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  fino
all'applicazione  della  contrattazione decentrata integrativa di cui
ai  C.C.N.L.  per  il  personale  del  comparto delle regioni e delle
autonomie  locali  sottoscritti  il  '31  marzo  e  il I' aprile 1999
limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di
detti contratti.

3.  La  disposizione  di  cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente
testo  unico  relativa  alla  durata del mandato ha effetto dal primo
rinnovo  degli organi successivo alla data di entrata in vigore della
legge 30 aprile 1999, n. 120.

4.  Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e
delle  altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo
60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter
e  11-quater,  del  decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

5.  Fino  all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia,
emanata  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  19 dei regio decreto marzo
1934, n. 3 83, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6.  Le  disposizioni  degli  articoli  125, 127 e 289 del testo unico
della  -  legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti dei regolamenti del consiglio in
materia  organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente
tra  il  18  maggio  1997  ed  il  21 agosto 1999 e non sottoposti al
controllo,  nonche'  degli  atti  emanati  in  applicazione  di detti
regolamenti.

	        
	      
                            Articolo 274
                           Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943 ), n. 651;
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122;
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
e)   articoli   6,   9,  9-bis  fatta  salva  l'applicabilita'  delle
disposizioni  ivi  previste  agli  amministratori  regionali ai sensi
dell'articolo  19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e
4,  e  75  del  decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio
1960, n. 570;
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
i)  articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
j)  articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
k)   articolo   4,  del  decreto-legge  10  novembre  1978,  n.  702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
l)  legge  23  aprile  1981,  n. 154, fatte salve le disposizioni ivi
previste per i consiglieri regionali;
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
n)  articolo  15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli
35-bis   e  35-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
p)  articoli  15,  salvo  per  quanto riguarda gli amministratori e i
componenti  degli  organi comunque denominati delle aziende sanitarie
locali  e  ospedaliere,  i  consiglieri  regionali, 15-bis e 16 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
r)  articolo  13-bis,  del  decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
s)  articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
t)   decreto-legge   31   maggio   1991,   n.   164  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498;
x)  articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  limitatamente  a  quanto  riguarda  le  cariche  di consigliere
comunale,  provinciale,  sindaco,  assessore  comunale,  presidente e
assessore di comunita' montane;
y)  articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
z)  articoli  8  e  8-bis,  del  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
aa)  articolo  36-bis,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
bb)  articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito
, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
cc) legge 25 marzo 1933, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3,
comma 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11
febbraio 1994, n. 108;
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
gg)  articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
hh)  articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77;
ii)  articolo  5,  commi  8,  8-bis,  8-ter,  9,  9-bis ed 11-bis del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
jj)  articolo  1,  comma  89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
kk)  legge  15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5
ad  eccezione  del  comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12
fatta  salva  l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie  locali  e  ospedaliere;  10;  17, commi 8, 9 e 18, secondo
periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo
del  comitato  regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da
67  a  80  ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86; ll) articolo 2, commi
12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
nn)  articolo  2,  comma  1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
pp)  articoli  2,  7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n.
120;
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3;
4,  commi  1  e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il
comma  13;  13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6
e 7; 29; 30; 32 e 33;
rr)  legge  13  dicembre  1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1,
comma  3,  e  fatte  salve  le  disposizioni  ivi  previste  per  gli
amministratori regionali.

	        
	      
                            Articolo 275
                            Norma finale

1.  Salvo  che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei   casi   di   abrogazione  per  incompatibilita',  quando  leggi,
regolamenti,   decreti,   od   altre  norme  o  provvedimenti,  fanno
riferimento  a  disposizioni  espressamente  abrogate  dagli articoli
contenuti   nel   presente  capo,  il  riferimento  si  intende  alle
corrispondenti  disposizioni del presente testo unico, come riportate
da ciascun articolo.

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Fassino, Ministro della giustizia

   Visto, il Guardasigilli: Fassino

	        
	      

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