Raccolta Normativa
Indice del testo unico degli enti locali
PARTE IV
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
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Articolo 273
Norme transitorie
1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e
dall'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di
elezioni dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli
statuti, nonche' quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto
periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-
ter e 3- quater, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino
all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui
ai C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali sottoscritti il '31 marzo e il I' aprile 1999
limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di
detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente
testo unico relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo
rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della
legge 30 aprile 1999, n. 120.
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e
delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo
60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter
e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia,
emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
resta fermo il disposto dell'articolo 19 dei regio decreto marzo
1934, n. 3 83, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico
della - legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in
materia organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente
tra il 18 maggio 1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al
controllo, nonche' degli atti emanati in applicazione di detti
regolamenti.
Articolo 274
Norme abrogate
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943 ), n. 651;
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122;
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilita' delle
disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e
4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio
1960, n. 570;
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371;
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444;
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
l) legge 23 aprile 1981, n. 154, fatte salve le disposizioni ivi
previste per i consiglieri regionali;
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli
35-bis e 35-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i
componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
q) legge 8 giugno 1990, n. 142;
r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271;
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498;
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere
comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e
assessore di comunita' montane;
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
z) articoli 8 e 8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito
, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120;
cc) legge 25 marzo 1933, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3,
comma 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415;
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11
febbraio 1994, n. 108;
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77;
ii) articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter, 9, 9-bis ed 11-bis del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437;
jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma 69, della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli: 4; 5
ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12
fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo
periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo
del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a 59, da
67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86; ll) articolo 2, commi
12, 13, 15, 16, 29, 30 e 31 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415;
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75;
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999, n.
120;
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3;
4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il
comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6
e 7; 29; 30; 32 e 33;
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1,
comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli
amministratori regionali.
Articolo 275
Norma finale
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi,
regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno
riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli
contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle
corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate
da ciascun articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino