Torna all'indice della finanziaria 20091.Alla parte VII, titolo II, del Testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'articolo 227, è
aggiunto il seguente capo:
«Capo VI-bis - Riscossione mediante ruolo -
Articolo 227-bis (L) - Quantificazione dell'importo dovuto - 1. Per la
quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.
Articolo 227-ter (L) - Riscossione a mezzo ruolo - 1. Entro un mese dal
passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge
l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della
riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare
l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento
contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti
successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza
che in mancanza si procederà a esecuzione forzata.
3. Se il ruolo è ripartito
in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento
produce effetti relativamente a tutte le rate.».
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