Torna all'indice della finanziaria 20091.Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle
acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n.
9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si
applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Veneto,
su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di
subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno
essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo
l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della
suddetta attività di accertamento, il ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra), di cui all'articolo 28 del presente decreto.
2.I
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono
giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per
i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità
economica, comunicano al ministero dello Sviluppo economico entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli
stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici
a essi relativi.
3.Il ministero dello Sviluppo economico, entro i sei mesi
successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui
al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive
ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base
a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il
medesimo termine.
4.È abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti
marginali.
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