Riforma della legge elettorale
Legge 21
dicembre 2005, n. 270
" Modifiche
alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica "
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n.
213
Art.
1.
(Modifiche al
sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è
diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al
presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la
ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e
si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».