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Legge sui reati tributari

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 , n. 74
Nuova  disciplina  dei  reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore  aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205.



Titolo I
DEFINIZIONI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega
il  Governo  ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della
stessa  legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei
reati  in  materia  di  imposte  sui redditi e sul valore aggiunto in
conformita'  dei  principi  e  dei  criteri  direttivi  stabiliti dal
medesimo  articolo,  procedendo  all'abrogazione  del  titolo  I  del
decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7 agosto  1982,  n.  516,  e  delle altre norme vigenti
incompatibili con la nuova disciplina;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera   dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  previsto
dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze e del Ministro della
giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo:
    a) per  "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si
intendono  le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio
analogo  in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni
non  realmente  effettuate  in  tutto  o  in  parte  o che indicano i
corrispettivi  o  l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a
quella  reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi
da quelli effettivi;
    b) per  "elementi  attivi  o passivi" si intendono le componenti,
espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla
determinazione  del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
    c) per   "dichiarazioni"  si  intendono  anche  le  dichiarazioni
presentate    in    qualita'   di   amministratore,   liquidatore   o
rappresentante di societa', enti o persone fisiche;
    d) il  "fine  di  evadere  le imposte" e il "fine di consentire a
terzi  l'evasione"  si  intendono comprensivi, rispettivamente, anche
del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un
inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
    e) riguardo  ai  fatti  commessi  da  chi  agisce  in qualita' di
amministratore,  liquidatore  o  rappresentante  di  societa', enti o
persone  fisiche,  il  "fine  di  evadere  le imposte" ed il "fine di
sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societa', all'ente
o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
    f)  per  "imposta  evasa"  si intende la differenza tra l'imposta
effettivamente  dovuta  e quella indicata nella dichiarazione, ovvero
l'intera  imposta  dovuta  nel caso di omessa dichiarazione, al netto
delle  somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto,
di  ritenuta  o  comunque  in  pagamento di detta imposta prima della
presentazione  della  dichiarazione  o  della  scadenza  del relativo
termine;
    g) le   soglie  di  punibilita'  riferite  all'imposta  evasa  si
intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto
o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

	        
	      
Titolo II
DELITTI
Capo I
Delitti in materia di dichiarazione
                               Art. 2.
Dichiarazione  fraudolenta  mediante uso di fatture o altri documenti
                     per operazioni inesistenti
  1.  E'  punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque,  al  fine  di  evadere  le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o altri documenti per operazioni
inesistenti,  indica  in  una  delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi fittizi.
  2.  Il  fatto  si considera commesso avvalendosi di fatture o altri
documenti  per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti
sono  registrati  nelle  scritture  contabili  obbligatorie,  o  sono
detenuti   a   fine   di  prova  nei  confronti  dell'amministrazione
finanziaria.
  3.  Se  l'ammontare  degli  elementi passivi fittizi e' inferiore a
lire  trecento  milioni,  si  applica la reclusione da sei mesi a due
anni.

	        
	      
                               Art. 3.
          Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  2,  e' punito con la
reclusione  da  un  anno  e  sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
evadere  le  imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di
una  falsa  rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e
avvalendosi    di    mezzi    fraudolenti   idonei   ad   ostacolarne
l'accertamento,  indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette  imposte  elementi  attivi  per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
    a) l'imposta  evasa  e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
    b) l'ammontare   complessivo   degli  elementi  attivi  sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi,  e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli  elementi  attivi  indicati  in  dichiarazione, o, comunque, e'
superiore a lire tre miliardi.

	        
	      
                               Art. 4.
                       Dichiarazione infedele
  1.  Fuori  dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la
reclusione  da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui  redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni
annuali  relative  a  dette  imposte elementi attivi per un ammontare
inferiore  a  quello  effettivo  od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
    a) l'imposta  evasa  e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire duecento milioni;
    b) l'ammontare   complessivo   degli  elementi  attivi  sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi,  e'  superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo
degli  elementi  attivi  indicati  in  dichiarazione, o, comunque, e'
superiore a lire quattro miliardi.

	        
	      
                               Art. 5.
                        Omessa dichiarazione
  1.  E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine
di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, non
presenta,   essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni  annuali
relative  a  dette  imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con
riferimento  a  taluna  delle  singole  imposte a lire centocinquanta
milioni.
  2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa   la  dichiarazione  presentata  entro  novanta  giorni  dalla
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato
conforme al modello prescritto.

	        
	      
                               Art. 6.
                          T e n t a t i v o
  1.  I  delitti  previsti  dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque
punibili a titolo di tentativo.

	        
	      
                               Art. 7.
        Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
  1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le
rilevazioni  nelle  scritture  contabili  e  nel bilancio eseguite in
violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza
ma  sulla  base di metodi costanti di impostazione contabile, nonche'
le  rilevazioni  e  le  valutazioni  estimative rispetto alle quali i
criteri  concretamente  applicati  sono  stati  comunque indicati nel
bilancio.
  2.  In  ogni  caso,  non danno luogo a fatti punibili a norma degli
articoli   3   e  4  le  valutazioni  estimative  che,  singolarmente
considerate,  differiscono  in misura inferiore al dieci per cento da
quelle  corrette.  Degli  importi compresi in tale percentuale non si
tiene   conto   nella   verifica  del  superamento  delle  soglie  di
punibilita'  previste  nel  comma  1,  lettere  a) e b), dei medesimi
articoli.

	        
	      
Capo II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
                               Art. 8.
  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  1.  E'  punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque,  al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui
redditi  o  sul  valore  aggiunto,  emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
  2.  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma
1,  l'emissione  o  il  rilascio  di  piu'  fatture  o  documenti per
operazioni  inesistenti  nel corso del medesimo periodo di imposta si
considera come un solo reato.
  3.  Se  l'importo  non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei  documenti  e'  inferiore  a lire trecento milioni per periodo di
imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

	        
	      
                               Art. 9.
Concorso  di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture
            o altri documenti per operazioni inesistenti
  1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
    a) l'emittente  di  fatture  o  altri  documenti  per  operazioni
inesistenti  e  chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
    b) chi  si  avvale  di  fatture  o altri documenti per operazioni
inesistenti  e  chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.

	        
	      
                              Art. 10.
          Occultamento o distruzione di documenti contabili
  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la  reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere
le  imposte  sui  redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
l'evasione  a  terzi,  occulta  o  distrugge  in  tutto o in parte le
scritture   contabili  o  i  documenti  di  cui  e'  obbligatoria  la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi
o del volume di affari.

	        
	      
                           Art. 10-bis (1)
           (( Omesso versamento di ritenute certificate ))

  ((  1.  E  punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non  versa  entro  il  termine  previsto  per  la presentazione della
dichiarazione  annuale  di  sostituto  di imposta ritenute risultanti
dalla  certificazione  rilasciata  ai  sostituiti,  per  un ammontare
superiore a cinquantamila curo per ciascun periodo d'imposta. ))

	        
	      
                           Art. 10-ter (2)
                   (( Omesso versamento di IVA ))

  ((  1.  La  disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti  ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per  il  versamento  dell'acconto  relativo  al  periodo  di  imposta
successivo. ))

	        
	      
                         Art. 10-quater (2)
                    (( Indebita compensazione ))

  ((  1.  La  disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti  ivi  previsti,  anche  a  chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando  in  compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo   9   luglio  1997,  n.  241,  crediti  non  spettanti  o
inesistenti. ))

	        
	      
                              Art. 11.
           Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la  reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  chiunque, al fine di
sottrarsi  al  pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero  di  interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a dette
imposte  di  ammontare  complessivo  superiore  a lire cento milioni,
aliena  simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su
altrui  beni  idonei  a  rendere  in  tutto  o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva.

	        
	      
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
                              Art. 12.
                           Pene accessorie
  1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto
importa:
    a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e  delle  imprese  per  un  periodo  non  inferiore  a sei mesi e non
superiore a tre anni;
    b) l'incapacita'  di  contrattare con la pubblica amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
    c) l'interdizione  dalle  funzioni di rappresentanza e assistenza
in  materia  tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non
superiore a cinque anni;
    d) l'interdizione   perpetua   dall'ufficio   di   componente  di
commissione tributaria;
    e) la  pubblicazione  della sentenza a norma dell'articolo 36 del
codice penale.
  2.  La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3
e  8  importa  altresi'  l'interdizione  dai  pubblici  uffici per un
periodo  non  inferiore  ad un anno e non superiore a tre anni, salvo
che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3.

	        
	      
                              Art. 13.
       Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
  1.  Le  pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono
diminuite  fino  alla  meta'  e  non  si applicano le pene accessorie
indicate  nell'articolo  12 se, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi   dei   delitti  medesimi  sono  stati  estinti  mediante
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di
adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
  2.  A  tale  fine,  il  pagamento deve riguardare anche le sanzioni
amministrative  previste  per  la  violazione delle norme tributarie,
sebbene  non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma
1.
  3.  Della  diminuzione  di  pena  prevista dal comma 1 non si tiene
conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la
pena  pecuniaria  a  norma  dell'articolo  53 della legge 24 novembre
1981, n. 689.

	        
	      
                              Art. 14.
Circostanza   attenuante.   Riparazione   dell'offesa   nel  caso  di
          estinzione per prescrizione del debito tributario
  1.  Se  i  debiti  indicati  nell'articolo 13 risultano estinti per
prescrizione  o  per  decadenza,  l'imputato  di  taluno  dei delitti
previsti  dal  presente  decreto  puo'  chiedere  di essere anmesso a
pagare,  prima  della  dichiarazione  di apertura del dibattimento di
primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione
dell'offesa   recata  all'interesse  pubblico  tutelato  dalla  norma
violata.
  2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere
comunque  inferiore  a  quella  risultante  dal  ragguaglio  a  norma
dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il
delitto contestato.
  3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la
somma,  fissa  con  ordinanza un termine non superiore a dieci giorni
per il pagamento.
  4.  Se  il  pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita
fino  alla  meta'  e  non  si  applicano  le pene accessorie indicate
nell'articolo  12.  Si  osserva  la disposizione prevista dal comma 3
dell'articolo 13.
  5.  Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e'
restituita.

	        
	      
                              Art. 15.
   Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
  1.  Al  di  fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma
dell'articolo  47,  terzo comma, del codice penale, non danno luogo a
fatti  punibili  ai sensi del presente decreto le violazioni di norme
tributarie  dipendenti  da  obiettive  condizioni di incertezza sulla
loro portata e sul loro ambito di applicazione.

	        
	      
                              Art. 16.
Adeguamento  al  parere  del  Comitato per l'applicazione delle norme
                             antielusive
  1.  Non  da' luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la
condotta  di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo
21,  commi  9  e  10,  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413, si e'
uniformato  ai  pareri  del  Ministero  delle  finanze o del Comitato
consultivo  per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle
medesime  disposizioni,  ovvero  ha  compiuto  le  operazioni esposte
nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso.

	        
	      
                              Art. 17.
                   Interruzione della prescrizione
  1.  Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente
decreto  e'  interrotto,  oltre che dagli atti indicati nell'articolo
160  del  codice  penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di
accertamento delle relative violazioni.

	        
	      
                              Art. 18.
                      Competenza per territorio
  1.  Salvo  quanto  previsto  dai  commi 2 e 3, se la competenza per
territorio  per  i  delitti  previsti  dal  presente decreto non puo'
essere  determinata  a  norma dell'articolo 8 del codice di procedura
penale, e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
  2.  Per  i  delitti  previsti  dal capo I del titolo II il reato si
considera  consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale.  Se  il  domicilio  fiscale  e'  all'estero e' competente il
giudice del luogo di accertamento del reato.
  3.  Nel  caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o
gli  altri  documenti  per operazioni inesistenti sono stati emessi o
rilasciati  in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente
il  giudice  di  uno  di  tali  luoghi  in  cui ha sede l'ufficio del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di  reato  nel  registro  previsto  dall'articolo  335  del codice di
procedura penale.

	        
	      
Titolo IV
RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA
PROCEDIMENTI
                              Art. 19.
                      Principio di specialita'
  1.  Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del
titolo   II   e   da   una  disposizione  che  prevede  una  sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale.
  2.  Permane,  in  ogni  caso,  la  responsabilita'  per la sanzione
amministrativa  dei  soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone
fisiche concorrenti nel reato.

	        
	      
                              Art. 20.
       Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
  1.  Il  procedimento  amministrativo di accertamento ed il processo
tributario   non   possono   essere   sospesi  per  la  pendenza  del
procedimento  penale  avente  ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal
cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

	        
	      
                              Art. 21.
Sanzioni   amministrative   per  le  violazioni  ritenute  penalmente
                              rilevanti
  1.  L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative
relative  alle  violazioni  tributarie  fatte  oggetto  di notizia di
reato.
  2.  Tali  sanzioni  non  sono eseguibili nei confronti dei soggetti
diversi  da  quelli  indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il
procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o
sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula
che  esclude  la  rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i
termini   per   la   riscossione  decorrono  dalla  data  in  cui  il
provvedimento   di   archiviazione  o  la  sentenza  sono  comunicati
all'ufficio  competente;  alla  comunicazione provvede la cancelleria
del giudice che li ha emessi.
  3.  Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per
piu'  violazioni  tributarie  in concorso o continuazione fra loro, a
norma  dell'articolo  12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472,   alcune   delle   quali   soltanto   penalmente  rilevanti,  la
disposizione  del  comma  2  del  presente articolo opera solo per la
parte  della  sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile
in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

	        
	      
Titolo V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
                              Art. 22.
Modalita'  di  documentazione  dell'avvenuta  estinzione  dei  debiti
                              tributari
  1.  Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite
le  modalita'  di  documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti
tributari  indicati  nell'articolo  13  e  di  versamento delle somme
indicate nell'articolo 14, comma 3.

	        
	      
                              Art. 23.
Modifiche  in  tema  di  utilizzazione  di  documenti  da parte della
                         Guardia di finanza
  1.  Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo
33,  terzo  comma,  secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica   29 settembre   1973,   n.   600,   le   parole:  "previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che
disciplinano  il  segreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "previa
autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria, che puo' essere concessa
anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".

	        
	      
                              Art. 24.
     Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
  1.  L'ottavo  comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n.
18, e' sostituito dal seguente:
  "Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  manomette  o
comunque  altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o
fa  uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente
che  altri  ne  faccia  uso  al fine di eludere le disposizioni della
presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire  due  milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e'
punito,  salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso
fine,  forma  in  tutto  o  in  parte  stampati, documenti o registri
prescritti  dai  decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere
concorso   nella   falsificazione,  fa  uso  degli  stessi  stampati,
documenti o registri.".

	        
	      
                              Art. 25.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati:
    a) l'articolo  97,  sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.
249;
    c) l'articolo  7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
    d) il   titolo  I  del  decreto-legge  10 luglio  1982,  n.  429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
    e) l'articolo  3,  quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n.
649;
    f)  l'articolo  2,  quarto  comma,  del decreto-legge 29 dicembre
1983,  n.  746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1984, n. 17;
    g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge
28 novembre  1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 gennaio 1985, n. 60;
    h) l'articolo  2,  commi  27  e 28, e l'articolo 3, comma 14, del
decreto-legge    19 dicembre    1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
    i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    l) l'articolo  54,  comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
    m) l'articolo  6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
  2.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il
presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Visco, Ministro delle finanze
                              Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

	        
	      

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