Raccolta Normativa
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 , n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999,
n. 205.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega
il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della
stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in
conformita' dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal
medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti
incompatibili con la nuova disciplina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto
dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si
intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio
analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni
non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a
quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi
da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti,
espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla
determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni
presentate in qualita' di amministratore, liquidatore o
rappresentante di societa', enti o persone fisiche;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a
terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche
del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un
inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita' di
amministratore, liquidatore o rappresentante di societa', enti o
persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di
sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societa', all'ente
o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero
l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto
delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto,
di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della
presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo
termine;
g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta evasa si
intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto
o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
Titolo II DELITTI Capo I Delitti in materia di dichiarazione
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Art. 2.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti
sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono
detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione
finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a
lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due
anni.
Art. 3.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di
una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e
avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne
l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e'
superiore a lire tre miliardi.
Art. 4.
Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi
fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e'
superiore a lire quattro miliardi.
Art. 5.
Omessa dichiarazione
1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con
riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta
milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla
scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato
conforme al modello prescritto.
Art. 6.
T e n t a t i v o
1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque
punibili a titolo di tentativo.
Art. 7.
Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio
1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le
rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in
violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza
ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonche'
le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i
criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel
bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli
articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da
quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si
tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di
punibilita' previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi
articoli.
Capo II Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
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Art. 8.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma
1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per
operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si
considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti e' inferiore a lire trecento milioni per periodo di
imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 9.
Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture
o altri documenti per operazioni inesistenti
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo
di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
Art. 10.
Occultamento o distruzione di documenti contabili
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire
l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le
scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi
o del volume di affari.
Art. 10-bis (1)
(( Omesso versamento di ritenute certificate ))
(( 1. E punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque
non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila curo per ciascun periodo d'imposta. ))
Art. 10-ter (2)
(( Omesso versamento di IVA ))
(( 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta
successivo. ))
Art. 10-quater (2)
(( Indebita compensazione ))
(( 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei
limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o
inesistenti. ))
Art. 11.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette
imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su
altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la
procedura di riscossione coattiva.
Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI
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Art. 12.
Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto
importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione
per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza
in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non
superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di
commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del
codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3
e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un
periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo
che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8,
comma 3.
Art. 13.
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario
1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono
diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante
pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di
adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni
amministrative previste per la violazione delle norme tributarie,
sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma
1.
3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene
conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la
pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 14.
Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di
estinzione per prescrizione del debito tributario
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per
prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti
previsti dal presente decreto puo' chiedere di essere anmesso a
pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione
dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma
violata.
2. La somma, commisurata alla gravita' dell'offesa, non puo' essere
comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma
dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il
delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la
somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni
per il pagamento.
4. Se il pagamento e' eseguito nel termine, la pena e' diminuita
fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate
nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3
dell'articolo 13.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata e'
restituita.
Art. 15.
Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilita' e' esclusa a norma
dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a
fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme
tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla
loro portata e sul loro ambito di applicazione.
Art. 16.
Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme
antielusive
1. Non da' luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la
condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo
21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si e'
uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle
medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte
nell'istanza sulla quale si e' formato il silenzio-assenso.
Art. 17.
Interruzione della prescrizione
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente
decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo
160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di
accertamento delle relative violazioni.
Art. 18.
Competenza per territorio
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per
territorio per i delitti previsti dal presente decreto non puo'
essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura
penale, e' competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si
considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio
fiscale. Se il domicilio fiscale e' all'estero e' competente il
giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o
gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o
rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, e' competente
il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di
procedura penale.
Titolo IV RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI
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Art. 19.
Principio di specialita'
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del
titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione
amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone
fisiche concorrenti nel reato.
Art. 20.
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo
tributario non possono essere sospesi per la pendenza del
procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal
cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Art. 21.
Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente
rilevanti
1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative
relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di
reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti
diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il
procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o
sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula
che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i
termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il
provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati
all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria
del giudice che li ha emessi.
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per
piu' violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a
norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la
disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la
parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile
in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.
Titolo V DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
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Art. 22.
Modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti
tributari
1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite
le modalita' di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti
tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme
indicate nell'articolo 14, comma 3.
Art. 23.
Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della
Guardia di finanza
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo
33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che
disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa
anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale".
Art. 24.
Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n.
18, e' sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o
comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o
fa uso di essi allorche' siano stati manomessi o alterati o consente
che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della
presente legge e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione e'
punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso
fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri
prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa
uso o consente che altri ne faccia uso; nonche' chiunque, senza avere
concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati,
documenti o registri.".
Art. 25.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n.
249;
c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n.
649;
f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio
1984, n. 17;
g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge
28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 gennaio 1985, n. 60;
h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427;
m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto