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201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

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                               Art. 43
 
Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi                            e altre misure
 
  1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni  autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
  2.  Gli  aggiornamenti   o   le   revisioni   delle   ((convenzioni autostradali)) vigenti alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.
  3.  Gli  aggiornamenti   o   le   revisioni   delle   ((convenzioni autostradali)), i cui schemi  di  atti  aggiuntivi  sono  gia'  stati sottoposti al parere del CIPE alla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, sono  approvati  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro  trenta  giorni dall'avvenuta   trasmissione   dell'atto   convenzionale   ad   opera dell'amministrazione concedente.
  4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo  periodo,   dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4
dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
  5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il seguente:
    "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel  settore  stradale  e  autostradale  sono  affidati secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all'articolo 153  del  medesimo  decreto  ((.  A  tal  fine  sono  da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti gia' individuati alla data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione secondo la normativa nazionale di  riferimento,
nonche' i titolari di concessioni di cui all'articolo 253, comma  25,
del predetto decreto legislativo")).
  6. Ai fini della realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso comunque denominati.
  7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti individua ((,  entro  il  31  dicembre 2012,)) in ordine di priorita', anche sulla base dei risultati  delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29  marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio 2004, n. 139, le dighe per le  quali  sia  necessaria  e  urgente  la progettazione e la  realizzazione  di  interventi  di  adeguamento  o miglioramento  della  sicurezza,  a  carico   dei   concessionari   o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di esecuzione.
((8. Ai fini del  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti  di  gestione  degli  invasi  ai  sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e successive modificazioni, le grandi dighe per le quali, accertato  il concreto  rischio  di  ostruzione  degli  organi  di  scarico,  siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi  nonche'  la  rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Le  regioni  e  le  province autonome nei cui territori sono presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessita' e urgenza  della  rimozione  dei  sedimenti accumulati nei serbatoi individuano idonei  siti  per  lo  stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti asportati in  attuazione dei suddetti interventi)).
  9. I concessionari o i richiedenti la  concessione  di  derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il ((31 dicembre 2012)) e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma 8 del presente articolo, entro due  anni  dall'approvazione del progetto di gestione.
  10. Per le dighe che hanno superato una  vita  utile  di  cinquanta anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti ((, entro il 31  dicembre  2012,))  il piano di manutenzione dell'impianto di ritenuta di  cui  all'articolo 93, comma 5, del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'approvazione e l'inserimento in  forma  sintetica nel foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione  della diga.
  11. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  all'articolo  6,
comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto Ministero  ((,  entro  il  31  dicembre  2012,))  gli  elaborati   di consistenza delle opere di  derivazione  ed  adduzione,  comprese  le condotte  forzate,  i  relativi  atti  di  collaudo,   i   piani   di manutenzione,  unitamente  alle  asseverazioni  straordinarie   sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di  manutenzione  delle  citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994,  n.  507,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.  584.  Il  Ministero integra il foglio di condizioni per  l'esercizio  e  la  manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le predette opere.
  12. Entro sei mesi ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  procede,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla  revisione dei criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui  alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.  22806,  del 13 dicembre 1995, al fine di aggiornare  i  documenti  di  protezione civile per le finalita' di gestione del  rischio  idraulico  a  valle delle dighe.
  13.  Per  il   raggiungimento   degli   obiettivi   connessi   alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma  3,  del  decreto-legge  29
marzo 2004, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2004, n. 139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i  gestori delle  grandi  dighe  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, per via telematica ed in tempo reale,
i dati idrologici e idraulici acquisiti presso le dighe, comprese  le portate scaricate e derivate,  secondo  le  direttive  impartite  dal predetto Ministero.
  14. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,
utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti inadempienti.
  15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8  agosto  1994,
n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,
n. 584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le opere  di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per
le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a presentare ((, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione,)) i collaudi statici delle opere  stesse redatti ai sensi della normativa sopra indicata((")).

                               Art. 44
 
             Disposizioni in materia di appalti pubblici
 
  1. Al fine di garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro ((resta comunque disciplinata)):
    a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
    b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
    c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
  2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, e' abrogato.
  3. L'articolo 4, comma 2, lettere n) e  v),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
  4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:
"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
  b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
    "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2,  lettera  r),  numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.".
((5. All'articolo 91, comma 1,  del  codice  dei  contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  le  parole:  "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b)  del comma 1 dell'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a  100.000  euro".  L'articolo  12  della  legge  11
novembre 2011, n. 180, e' abrogato)).
  6. All'articolo 140, comma 1, del  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di fallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  le parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".
  7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in  materia  di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed
economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti funzionali.
    1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,  nonche'
delle connesse  opere  integrative  o  compensative,  deve  garantire modalita' di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.".
  8. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
 
                            "Art. 112-bis
(Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20
                          milioni di euro)
 
  1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55
comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il contraddittorio tra le parti.
  b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;" sono inserite le seguenti: "112-bis;".
  9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure  i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data di entrata in vigore del presente decreto.

                            Art. 44-bis.
  (( (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute).
 
  1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica  incompiuta"
si intende l'opera che non e' stata completata:
    a) per mancanza di fondi;
    b) per cause tecniche;
    c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
    d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
    e) per  il  mancato  interesse  al  completamento  da  parte  del gestore.
  2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a  tutti  i  requisiti  previsti  dal  capitolato  e  dal relativo  progetto  esecutivo  e  che  non  risulta  fruibile   dalla collettivita'.
  3. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito   l'elenco-anagrafe   nazionale   delle   opere   pubbliche incompiute.
  4. L'elenco-anagrafe di cui al comma  3  e'  articolato  a  livello regionale  mediante  l'istituzione  di  elenchi-anagrafe  presso  gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.
  5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e'  eseguita contestualmente  alla  redazione  degli  elenchi-anagrafe   su   base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche  incompiute  sono inserite sulla base di determinati  criteri  di  adattabilita'  delle opere stesse ai fini del loro  riutilizzo,  nonche'  di  criteri  che indicano le ulteriori destinazioni a cui  puo'  essere  adibita  ogni singola opera.
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento,  le  modalita'  di redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le  opere  pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,  tenendo  conto  dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime  al completamento.
  7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia  attribuite  allo  Stato  e alle regioni)).

                               Art. 45
 
                  Disposizioni in materia edilizia
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati  dalle  norme  tecniche  in  vigore,  la  loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata  dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  su  conforme parere dello stesso Consiglio.";
    b) all'articolo 59, comma 2, le parole ",  sentito  il  Consiglio superiore dei lavori pubblici," sono eliminate.
  3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
le parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto ((del  piano  nazionale  di edilizia abitativa, di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
191 del 19 agosto 2009)), le parole: "Presidente  del  Consiglio  dei Ministri"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti".

                               Art. 46
 
         Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
 
 1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'
portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,
attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle infrastrutture ferroviarie.
 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenza tra i sistemi portuali.
 3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.
 4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema logistico,  il   servizio   doganale   e'   svolto   dalla   medesima articolazione  territoriale   dell'amministrazione   competente   che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

                               Art. 47
 
       Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
 
 1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico".
 2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in applicazione della vigente normativa comunitaria.
 

                               Art. 48
 
                     Clausola di finalizzazione
 
  1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto  ((e  da  trasmettere  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)), sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata contabilizzazione.
((1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli  articoli  13,
14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definiti  le  modalita'
di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per  le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di Bolzano)).

                               Art. 49
 
                         Norma di copertura
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  di cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,
comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,
all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,
comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,
all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,
commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a 6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per  l'anno  2014,
((a 13.048,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.330,928  milioni di euro per l'anno 2016, a 13.838,228  milioni  di  euro  per  l'anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro  per  l'anno  2018,  a  14.466,128
milioni di euro per l'anno 2019, a 14.778,428  milioni  di  euro  per
l'anno 2020,  a  15.090,728  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  a 15.403,028 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15.421,128 milioni  di euro a decorrere dall'anno 2023,)) si provvede con quota parte  delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                               Art. 50
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del Consiglio dei
                                Ministri e Ministro dell'economia e
                                delle finanze
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e
                                delle politiche sociali
 
                                Passera, Ministro dello sviluppo
                                economico
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e
                                della tutela del territorio e
                                del mare
 
                                Giarda, Ministro per i rapporti
                                con il Parlamento
 
  Visto, il Guardasigilli: Severino
 

Allegato 1
 
               TABELLA A - Contributo di solidarieta'
   

---------------------------------------------------------------------
Anzianita'    | da 5 a fino a 15  |   oltre 15 fino a 25 |  Oltre 25
contributive  |        anni       |           anni       |    anni
al 31/12/1995 |                   |                      |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Pensionati    |                   |                      |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo      |                   |                      |
trasporti     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo      |                   |                      |
elettrici     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo      |                   |                      |
telefonici    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Inpdai     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Fondo volo    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Lavoratori    |                   |                      |
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo      |                   |                      |
trasporti     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo      |                   |                      |
elettrici     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Fondo      |                   |                      |
telefonici    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Ex Inpdai     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
--------------|-------------------|----------------------|-----------
Fondo volo    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
---------------------------------------------------------------------

   
 
               ((Tabella B - Aliquote di finanziamento
   

---------------------------------------------------------------------
        |         Zona normale        |      Zona svantaggiata
        |-----------------------------|------------------------------
  anno  |Maggiore di 21| Minore di 21 |Maggiore di 21| Minore di 21
        |     anni     |     anni     |     anni     |     anni
---------------------------------------------------------------------
2012    |    21,6%     |    19,4%     |    18,7%     |     15,0%
---------------------------------------------------------------------
2013    |    22,0%     |    20,2%     |    19,6%     |     16,5%
---------------------------------------------------------------------
2014    |    22,4%     |    21,0%     |    20,5%     |     18,0%
---------------------------------------------------------------------
2015    |    22,8%     |    21,8%     |    21,4%     |     19,5%
---------------------------------------------------------------------
2016    |    23,2%     |    22,6%     |    22,3%     |     21,0%
---------------------------------------------------------------------
2017    |    23,6%     |    23,4%     |    23,2%     |     22,5%
---------------------------------------------------------------------
dal 2018|    24,0%     |    24,0%     |    24,0%     |     24,0%
---------------------------------------------------------------------

   
 
                   Tabella C - Aliquote di computo
   

---------------------------------------------------------------------
            Anni             |          Aliquota di computo
---------------------------------------------------------------------
2012                         |                 21,6%
2013                         |                 22,0%
2014                         |                 22,4%
2015                         |                 22,8%
2016                         |                 23,2%
2017                         |                 23,6%
dal 2018                     |                 24,0%
---------------------------------------------------------------------
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