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201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012

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Capo Vi Concorso alla manovra degli Enti territoriali

                               Art. 28
 
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e  ulteriori  riduzioni                               di spese
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio  2011,
n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dalle seguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2011.
  2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche  alle  Regioni  a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.
Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,
proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per
effetto del comma 2. (5) ((2))
  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009,  n.  42  le parole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.
  5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   4,
dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.
  6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, in ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine,  il  seguente periodo: "Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla  verifica  positiva  degli  adempimenti   regionali,   rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che,
ai sensi della vigente  legislazione,  ne  consentono  l'erogabilita'
alle regioni e comunque per un periodo non superiore al  quinto  anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.".
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
  8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni 2012 e successivi.
  9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione alla distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.
  10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.
  11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo 6  maggio 2011, n. 68, e' soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 6  maggio 2011, n. 68, e' abrogato. Le misure di cui all'articolo 1, comma  12,
periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero  territorio nazionale.
  11-ter. Al  fine  di  potenziare  il  coordinamento  della  finanza pubblica e' avviata  la  ridefinizione  delle  regole  del  patto  di stabilita' interno.
  11-quater.  All'articolo  76,   comma   7,   primo   periodo,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  le parole: "40 %" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha disposto (con l'art. 4,  comma  11)
che "Il concorso  alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013."
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che  "In relazione  alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori  delle autonomie  speciali  dagli  incrementi  delle  aliquote   dell'accisa sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato".

Capo VIi Ulteriori riduzioni di spese

                               Art. 29
 
Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di           committenza nazionale e interventi per l'editoria
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite  nel   conto economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma 34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo comunitario.
  2. Allo scopo di agevolare il processo di  razionalizzazione  della spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'((articolo 4,
comma 66,)) della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti  nazionali di previdenza e assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A.
per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.
163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi rapporti.
  3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,
all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete distributiva.
((3-bis. Per gli anni 2011, 2012  e  2013,  un  importo  pari  a  2,5
milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del  programma  3.5
"Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a  statuto speciale" della missione  "Relazioni  finanziarie  con  le  autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' destinato  al  sostegno  delle  attivita'  e  delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche,
educative, informative ed editoriali di  cui  all'articolo  16  della legge 23 febbraio 2001, n. 38)).

                            Art. 29-bis.
((  (Introduzione  dell'impiego  di  software  libero  negli   uffici pubblici per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione).
 
  1.  La  lettera  d)  del  comma  1  dell'articolo  68  del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente:
  "  d)  acquisizione  di  programmi  informatici  appartenenti  alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;"))

Capo VIIi Esigenze indifferibili

                               Art. 30
 
                       Esigenze indifferibili
 
  1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembre 2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.400
milioni".
  2. Per l'anno 2011, alle esigenze  del  trasporto  pubblico  locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo 1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.
  3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 3,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all'articolo 15 del  presente  ((decreto));  l'aliquota  della compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse  le  parole  "ed  alle entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi dell'articolo 8, comma 4".
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;
    c) all'articolo 32, comma 4, le parole:  "a  decorrere  dall'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013".
((3-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "e gli altri enti locali" sono aggiunte le seguenti: "; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il  trasporto  pubblico  locale  effettuato  con  unita'  che navigano  esclusivamente  nelle  acque  protette  della   laguna   di Venezia".
  3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
    a) modifica, secondo criteri di  semplificazione,  le  norme  del titolo I del libro sesto del regolamento per l'esecuzione del  codice della navigazione (Navigazione marittima),  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti  il personale navigante, anche ai  fini  dell'istituzione  di  specifiche abilitazioni professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
    b) modifica, secondo criteri di semplificazione,  il  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435, delimitando l'ambito di applicazione delle  relative  norme  con riguardo al trasporto pubblico locale lagunare.
  3-quater. Al servizio di  trasporto  pubblico  locale  lagunare  si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81. Con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della salute, e' emanata la normativa tecnica per  la  progettazione  e  la costruzione delle unita' navali  adibite  al  servizio  di  trasporto pubblico locale lagunare.
  3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea  per  via  d'acqua con  riferimento  alla  laguna  di  Venezia   si   intendono   quelli disciplinati dalla vigente legislazione regionale)).
  4. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  decreto-legislativo  27
maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge  12
novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
  5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione  civile  di cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
((5-bis.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  di   interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, il Governo da'  attuazione all'atto  di  indirizzo  approvato  dalle  Commissioni   parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  239,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e  successive  modificazioni,
adotta gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo  per
lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalita' ai  sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e nell'ambito della procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere  in merito all'attuazione del presente comma)).
  6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
    a) al fine di assicurare  la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,
quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia dei Lincei;
    b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro annui,
a decorrere  dal  2012,  quale  contributo  per  le  attivita'  e  il funzionamento dell'Accademia della Crusca.
  7. All'onere derivante dalle disposizioni contenute  nel  comma  6,
pari a due milioni di euro annui ((a decorrere dall'anno  2012)),  si provvede mediante utilizzo di una  quota  parte,  a  valere,  per  un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui  all'articolo 1, comma 1, lett.  b),  del  decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
destinate alla spesa di parte corrente.
  8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per
gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,
mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,
comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente comma ed i relativi oneri.
((8-bis. All'elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011,  n.  183,
sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
  "- Interventi di  carattere  sociale  di  cui  all'articolo  3  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni;
stipula di convenzioni con i comuni interessati alla  stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con  oneri  a  carico  del  bilancio comunale, di cui all'articolo 2, comma 552, della legge  24  dicembre 2007, n. 244;
  -   Interventi   di   sostegno   all'editoria   e   al   pluralismo dell'informazione".
  8-ter. All'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre  2011,  n.
183,  le  parole:  "32,4  milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle seguenti: "47,2 milioni di euro".
  8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, per  l'anno  2012,
la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente articolo e' riassegnata ad apposito capitolo di spesa  dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)).

Titolo IV
Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I

Liberalizzazioni

                               Art. 31
 
                        Esercizi commerciali
 
  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte".
  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei lavoratori, dell'ambiente , ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma ((entro il 30 settembre 2012)).

                               Art. 32
                              Farmacie
 
  1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
((...))  in  possesso  dei  requisiti  strutturali,   tecnologici   e organizzativi fissati con decreto del Ministro della  salute,  previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, possono, esperita la  procedura  di cui al comma 1-bis, essere  venduti  senza  ricetta  medica  anche  i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c),  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni,  ad  eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45  del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e successive modificazioni,  e  di  cui  all'articolo  89  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonche' dei farmaci  del  sistema endocrino e di quelli somministrabili per  via  parenterale.  Con  il medesimo  decreto,  sentita  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  sono definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario nazionale.
  1-bis. Il Ministero della salute, sentita  l'Agenzia  italiana  del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge di conversione del  presente  decreto  un  elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e  dei quali non e' consentita la vendita negli esercizi commerciali di  cui al comma 1.
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma  1,  del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
  3. Le condizioni contrattuali  e  le  prassi  commerciali  adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione  dei  farmaci  che  si risolvono  in  una  ingiustificata  discriminazione  tra  farmacie  e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantita'  ed  ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
  4. E' data facolta' alle farmacie e agli  esercizi  commerciali  di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di cui ai commi 1 e 1-bis, purche' gli  sconti  siano  esposti  in  modo leggibile e chiaro al consumatore  e  siano  praticati  a  tutti  gli acquirenti.

                              Art. 33.
((  (Soppressione   di   limitazioni   all'esercizio   di   attivita'
                           professionali).
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.
183, e' sostituito dal seguente:
  "2. All'articolo 3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    '5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g),  sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del  regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni  caso,  dalla  data  del  13
agosto 2012.
    5-ter.  Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,  provvede  a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che  non  risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare  ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'".
  2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non  potra'  essere complessivamente  superiore  a  tre  anni"  sono   sostituite   dalle seguenti: "la durata del tirocinio  non  potra'  essere  superiore  a diciotto mesi")).

Capo Ii Concorrenza

                               Art. 34
 
Liberalizzazione  delle  attivita'  economiche  ed  eliminazione  dei                           controlli ex-ante
 
  1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate  ai sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'
ai beni e servizi sul territorio nazionale.
  2. La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,
fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,
costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel rispetto del principio di proporzionalita'.
  3. Sono abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme vigenti:
    a) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo all'interno di una determinata area;
    b) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
    c) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'
sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
    d) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad
alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di commercializzazione di taluni prodotti;
    e) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta all'operatore;
    f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura di beni o servizi;
    g) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari all'attivita' svolta.
  4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre  a previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di proporzionalita'.
  5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta  a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche.
  6. Quando e' stabilita, ai sensi del  comma  4,  la  necessita'  di alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,
salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.
  7. Le Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
  8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del  presente  articolo le  professioni,  ((il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi pubblici non di linea,)) i servizi finanziari come definiti dall'art.
4 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.  59  e  i  servizi  di comunicazione come definiti dall'art. 5 del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n.  59  (Attuazione  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai servizi nel mercato interno).

                               Art. 35
 
Potenziamento  dell'((Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del                               mercato))
 
  1. Alla legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'
aggiunto il seguente:
  "21-bis (Poteri dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della concorrenza)
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'
legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della concorrenza e del mercato.
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, se  ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione delle norme a tutela della concorrenza  e  del  mercato,  emette  ((,
entro sessanta giorni,)) un parere motivato,  nel  quale  indica  gli specifici  profili  delle  violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni  successivi  alla comunicazione  del  parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,   tramite l'Avvocatura dello Stato,  il  ricorso,  entro  i  successivi  trenta giorni.
  3. Ai giudizi instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104.".

                               Art. 36
 
Tutela della concorrenza e partecipazioni  personali  incrociate  nei                   mercati del credito e finanziari
 
  1. E' vietato ai titolari di cariche negli  organi  gestionali,  di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o gruppi di imprese concorrenti.
  2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono  concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.
287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
((2-bis. Nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  i  titolari  di  cariche incompatibili possono optare nel  termine  di  novanta  giorni  dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine,  decadono  da  entrambe  le cariche e la decadenza e' dichiarata dagli  organi  competenti  degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza  del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In  caso  di inerzia, la decadenza e' dichiarata dall'autorita'  di  vigilanza  di settore competente.
  2-ter. In sede di prima applicazione,  il  termine  per  esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis,  primo  periodo,  e'  di  centoventi giorni, decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto)).

                            Art. 36-bis.
(( (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel                         settore del credito).
 
  1. All'articolo 21 del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. E' considerata scorretta  la  pratica  commerciale  di  una banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario")).

                               Art. 37
 
             Liberalizzazione del settore dei trasporti
 
  ((1. Nell'ambito delle attivita'  di  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito denominata 'Autorita', la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui alla medesima legge.
  1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal  presidente  e da due componenti nominati secondo le procedure di  cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e degli uffici e ne risponde al presidente.
  1-ter.  I  componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel  rispetto dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non rinnovabilita' del mandato.
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti;
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori;
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b);
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e offerta;
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del servizio;
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per
le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto;
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012, in attuazione della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti aeroportuali;
    i) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
e, in particolare, a definire i criteri  per  la  determinazione  dei pedaggi da parte del  gestore  dell'infrastruttura  e  i  criteri  di assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare  sulla  loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni pubbliche nazionali e europee;
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei seguenti principi:
    1) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto  necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per  confronto nell'ambito  di   realta'   europee   comparabili,   a   seguito   di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  i proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che sono gia' titolari di licenza;
    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con  i  comuni  una maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il taxi ad uso collettivo o altre forme;
    3)  consentire  una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti;
    4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,  individuando criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del Lazio.)).
  3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate  dal  comma  2  del presente articolo, l'Autorita' ((...)):
    a) puo' sollecitare e  coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere pubblici;
    b) determina i criteri per la redazione della contabilita'  delle imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese integrate;
    c) propone  all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,
dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano le condizioni previste dall'ordinamento;
    d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le   informazioni   e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
    e) se  sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,
chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto apposito verbale;
    f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli  atti di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
    g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni  presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini dell'esercizio delle sue competenze;
    h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e  poco  onerose per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra esercenti e utenti;
    i) ferme restando le  sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
    l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1  per
cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:
      1) i  destinatari  di  una  richiesta  della  stessa  Autorita'
forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
      2) i destinatari di un'ispezione rifiutino  di  fornire  ovvero presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'
rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o incompleto i chiarimenti richiesti;
    m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato  dell'impresa interessata.
  4. Restano ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e di  promozione  degli  investimenti.   ((Tutte   le   amministrazioni pubbliche, statali e regionali,  nonche'  gli  enti  strumentali  che hanno competenze in materia di sicurezza  e  standard  tecnici  delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorita' le  delibere che possono avere un impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso  alle   infrastrutture,   con facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire  segnalazioni  e  pareri circa la congruenza con la regolazione economica)). Restano  altresi'
ferme e  possono  essere  contestualmente  esercitate  le  competenze dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla legge  10
ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145
e 2 agosto 2007, n. 146, e le competenze dell'Autorita' di  vigilanza sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,
n. 163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98.
  5. L'Autorita' ((. . .)) rende pubblici nei modi piu'  opportuni  i provvedimenti di regolazione  e  riferisce  annualmente  alle  Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata  ai  sensi  del presente articolo resta efficace fino a quando  e'  sostituita  dalla regolazione  posta  dalle  amministrazioni  pubbliche   cui   saranno affidate le competenze previste dal presente articolo.
  6. Alle attivita' di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si provvede come segue:
    (( a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e  dal suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al Fondo per interventi strutturali di politica economica));
    b)   mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'
determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad
approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel termine l'atto si intende approvato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.  24
GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA  L.  24  MARZo 2012, N. 27)).
    ((b-bis) ai sensi dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo  periodo,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione)).
  ((6-bis. Nelle more dell'entrata  in  operativita'  dell'Autorita',
determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti nei diversi  settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.
  6-ter.  Restano   ferme   le   competenze   del   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento ai profili di finanza pubblica))


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