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218/2012 - Disposizioni integrative del Codice Antimafia

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Capo I

Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia

                               Art. 7 
 
Modifiche concernenti  la  rappresentanza  in  giudizio  dell'Agenzia
  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». 

        
                    Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 114 del citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  114  (Foro  esclusivo).  -  1.  Per   tutte   le
          controversie  attribuite  alla   cognizione   del   giudice
          amministrativo  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          titolo, la competenza e'  determinata  ai  sensi  dell'art.
          135,  comma  1,  lettera  p),  del  codice   del   processo
          amministrativo. 
              2. All'Agenzia si applica  l'art.  1  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato di  cui  al  regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611.». 

        
      
          
Capo II

Disposizioni transitorie e di coordinamento

                               Art. 8 
 
 
               Ulteriori disposizioni di coordinamento 
                        e correzioni formali 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli, 84, comma 3, 92, comma  2,  93,  comma  4,  94,
commi 1 e 2, 95, commi 1 e 3, le parole «articolo, 91, comma 7»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 91, comma 6»; 
    b) all'articolo 101, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i  cui
organi sono stati sciolti ai  sensi  dell'articolo  143  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  puo'
deliberare di avvalersi, per un  periodo  determinato,  comunque  non
superiore alla durata in carica della commissione  straordinaria  per
la  gestione  dell'ente,  della  stazione  unica  appaltante  per  lo
svolgimento delle procedure di evidenza pubblica  di  competenza  del
medesimo ente locale.»; 
    c) all'articolo 108, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La D.I.A. si avvale di personale dei  ruoli  della  Polizia  di
Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nonche' del Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  del  Corpo
forestale dello Stato. Il personale dei ruoli del  Corpo  di  polizia
penitenziaria e del Corpo forestale  dello  Stato  opera  nell'ambito
delle  articolazioni  centrali  della  D.I.A.  per  le  esigenze   di
collegamento con le strutture di appartenenza, anche in  relazione  a
quanto previsto dal comma 3, nonche' per l'attivita' di analisi sullo
scambio delle informazioni di interesse all'interno  delle  strutture
carcerarie  e  di  quelle  connesse  al  contrasto  delle   attivita'
organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri  compiti
di istituto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della  giustizia,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'economia e delle finanze sono definiti i contingenti
di personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato che opera nell'ambito della D.I.A., nonche' le  modalita'
attuative  di  individuazione,  di  assegnazione  e  di  impiego  del
medesimo personale.»; 
    d)  all'articolo  116,  comma  4,  le  parole:   «1-septies   del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  e»   sono
soppresse. 

        
                    Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli articoli 94, 95, 101, 108 e
          116 del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          citato nella nota al titolo, come modificato  dal  presente
          decreto : 
              «Art. 94 (Effetti delle informazioni del  prefetto).  -
          1. Quando emerge la sussistenza di cause di  decadenza,  di
          sospensione o di  divieto  di  cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa'  o  imprese
          interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
          sono  fornite  le  informazioni  antimafia,   non   possono
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   o
          subcontratti,  ne'  autorizzare,  rilasciare   o   comunque
          consentire le concessioni e le erogazioni. 
              2.  Qualora  il  prefetto  non  rilasci  l'informazione
          interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel  caso  di
          lavori o forniture di somma urgenza  di  cui  all'art.  92,
          comma 3 qualora la sussistenza  di  una  causa  di  divieto
          indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi  a  tentativi
          di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,  comma  4,  ed
          all'art. 91 comma 6, siano accertati  successivamente  alla
          stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
          1 e 2, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o  recedono  dai  contratti
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              3. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche  nel  caso  in  cui  emergano  elementi  relativi   a
          tentativi di infiltrazione.». 
              «Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
          - 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un  tentativo
          di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma  4,  ed
          all'art. 91,  comma  6,  interessa  un'impresa  diversa  da
          quella  mandataria  che  partecipa  ad  un'associazione   o
          raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
          di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
          delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
          sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
          del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
          trenta giorni dalla comunicazione  delle  informazioni  del
          prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente   alla
          stipulazione del contratto. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nel
          caso di consorzi non obbligatori. 
              3.   Il   prefetto    della    provincia    interessata
          all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91,  comma  1,
          lettera a)  e'  tempestivamente  informato  dalla  stazione
          appaltante della pubblicazione del bando di gara  e  svolge
          gli accertamenti preliminari sulle imprese  locali  per  le
          quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
          caso   di    partecipazione,    e'    ritenuto    maggiore.
          L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
          stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli  altri
          subcontratti,  delle  cessioni  o  dei  cottimi,   comunque
          denominati, indipendentemente dal valore.». 
              «Art. 101 (Facolta' di avvalersi della  stazione  unica
          appaltante). - 1. Salvo che la legge disponga diversamente,
          l'ente locale, i cui organi sono  stati  sciolti  ai  sensi
          dell'art. 143 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267,  e  successive  modificazioni,  puo'   deliberare   di
          avvalersi,  per  un  periodo  determinato,   comunque   non
          superiore  alla  durata   in   carica   della   commissione
          straordinaria per la  gestione  dell'ente,  della  stazione
          unica appaltante per  lo  svolgimento  delle  procedure  di
          evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale. 
              2. Gli organi eletti in seguito  allo  scioglimento  di
          cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, e  successive  modificazioni,  possono  deliberare  di
          avvalersi,  per  un  periodo  determinato,   comunque   non
          superiore  alla  durata  in  carica  degli  stessi   organi
          elettivi,  della   stazione   unica   appaltante   per   lo
          svolgimento  delle  procedure  di  evidenza   pubblica   di
          competenza del medesimo ente locale.». 
              «Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1.  E'
          istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, una Direzione investigativa  antimafia  (D.I.A.)
          con il compito  di  assicurare  lo  svolgimento,  in  forma
          coordinata, delle attivita'  di  investigazione  preventiva
          attinenti  alla  criminalita'   organizzata,   nonche'   di
          effettuare  indagini  di   polizia   giudiziaria   relative
          esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso  o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
              2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva  della  Direzione  investigativa  antimafia   le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli  obiettivi  e   le   modalita'   operative   di   dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa  alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso   il
          fenomeno delle estorsioni. 
              3.     La     Direzione     investigativa     antimafia
          nell'assolvimento  dei  suoi  compiti  opera   in   stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
              4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile  cooperazione  al  personale
          investigativo della  D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di
          polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
          di cui all'art. 12 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.
          152, convertito in legge 12 luglio  1991,  n.  203,  devono
          costantemente informare il  personale  investigativo  della
          D.I.A., incaricato di  effettuare  indagini  collegate,  di
          tutti gli elementi  informativi  ed  investigativi  di  cui
          siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
          congiuntamente con il predetto personale, gli  accertamenti
          e le attivita' investigative  eventualmente  richiesti.  Il
          predetto personale dei servizi centrali e  interprovinciali
          della Polizia di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1°  gennaio
          1993, e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i
          criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  difesa  e
          delle finanze. 
              5. Al Direttore della Direzione investigativa antimafia
          e' attribuita la responsabilita' generale  delle  attivita'
          svolte dalla D.I.A., delle quali  riferisce  periodicamente
          al Consiglio generale di cui all'art. 107,  e  competono  i
          provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da  parte  della
          D.I.A., delle direttive emanate a norma del  medesimo  art.
          107. 
              6.   Alla   D.I.A.    e'    preposto    un    direttore
          tecnico-operativo scelto  fra  funzionari  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore, e ufficiali di grado non  inferiore  a
          generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza, che  abbiano  maturato  specifica
          esperienza  nel  settore  della  lotta  alla   criminalita'
          organizzata.  Il  direttore  della  D.I.A.   riferisce   al
          Consiglio generale di cui all'art.  107  sul  funzionamento
          dei servizi posti  alle  sue  dipendenze  e  sui  risultati
          conseguiti. 
              7. Con gli  stessi  criteri  indicati  al  comma  6  e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie. 
              8. La D.I.A. si avvale di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza,  nonche'  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato.   Il
          personale dei ruoli del Corpo di  polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello  Stato  opera  nell'ambito  delle
          articolazioni centrali della  D.I.A.  per  le  esigenze  di
          collegamento con le strutture  di  appartenenza,  anche  in
          relazione a  quanto  previsto  dal  comma  3,  nonche'  per
          l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni  di
          interesse  all'interno  delle  strutture  carcerarie  e  di
          quelle connesse al contrasto  delle  attivita'  organizzate
          per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
          istituto.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti i contingenti di personale del  Corpo
          di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato
          che opera nell'ambito della D.I.A.,  nonche'  le  modalita'
          attuative di individuazione, di assegnazione e  di  impiego
          del medesimo personale. 
              9.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio
          generale di cui all'art.  107,  determina  l'organizzazione
          della    D.I.A.    secondo    moduli    rispondenti    alla
          diversificazione  dei  settori  d'investigazione   e   alla
          specificita'  degli  ordinamenti  delle  Forze  di  polizia
          interessate, fermo restando che in ogni caso,  nella  prima
          fase, l'organizzazione e' articolata come segue: 
              a) reparto investigazioni preventive; 
              b) reparto investigazioni giudiziarie; 
              c)   reparto   relazioni   internazionali    ai    fini
          investigativi. 
              10. Alla determinazione del numero e  delle  competenze
          delle divisioni in cui si articolano i reparti  di  cui  al
          comma 9 si provvede con le modalita' e  procedure  indicate
          nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.
          121, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Con  le
          stesse modalita' e procedure si provvede alla  preposizione
          ed assegnazione del personale ai reparti e alle  divisioni,
          secondo principi di competenza tecnico-professionale e  con
          l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari  degli
          uffici predetti di pari livello una sostanziale parita'  ed
          equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al
          criterio della rotazione degli incarichi.». 
              «Art. 116 (Disposizioni di coordinamento). -  1.  Dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, i  richiami
          alle disposizioni contenute nella legge 27  dicembre  1956,
          n. 1423,  ovunque  presenti,  si  intendono  riferiti  alle
          corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. 
              2. Dalla data di  cui  al  comma  1,  i  richiami  alle
          disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1965, n.  575,
          ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              3. Dalla data di  cui  al  comma  1,  i  richiami  alle
          disposizioni  contenute  negli  articoli  1,  3  e  5   del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410,
          ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              4. Dalla data di entrata in vigore  delle  disposizioni
          del libro II, capi  I,  II,  III  e  IV,  i  richiami  agli
          articoli 4 e 5-bis del decreto legislativo 8  agosto  1994,
          n. 490, nonche'  quelli  alle  disposizioni  contenute  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
          2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti  alle
          corrispondenti   disposizioni   contenute   nel    presente
          decreto.». 
              - Per il testo l'art. 84 del citato decreto legislativo
          n. 159 del 2011, si vedano le note riportate all'art. 2. 
              - Per il testo  degli  articoli  92  e  93  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del  2011,  si  vedano  le  note
          riportate all'art. 5. 

        
      
          
Capo II

Disposizioni transitorie e di coordinamento

                               Art. 9 
 
Disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto  legislativo
  6 settembre 2011, n. 159, e conseguenti abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 119, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, entrano  in
vigore decorsi due mesi dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del primo decreto legislativo  contenente  le  disposizioni
integrative e correttive adottate ai sensi degli articoli 1, comma 5,
e 2, comma 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136.»; 
    b) all'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 119, comma  1,  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; 
    c) decreto del Presidente della  Repubblica  2  agosto  2010,  n.
150.». 

        
                    Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  120  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 119 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del
          libro II, capi I, II, III e IV, entrano in  vigore  decorsi
          due  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  sulla   Gazzetta
          Ufficiale  del  primo  decreto  legislativo  contenente  le
          disposizioni integrative e  correttive  adottate  ai  sensi
          degli articoli 1, comma 5, e 2, comma  4,  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136.». 
              «Art. 120 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
          disposizioni: 
              a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
              b) legge 31 maggio 1965, n. 575; 
              c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,  convertito  in
          legge 31 marzo 2010, n. 50; 
              d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio  1975,  n.
          152; 
              e) art. 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
              f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della  legge  3  agosto
          1988, n. 327; 
              g) art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401; 
              h) art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
              i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991,
          n. 345,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          dicembre 1991, n. 410; 
              l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis  e  110-ter
          del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
              2. A decorrere dalla data di cui all'art. 119, comma 1,
          sono abrogate le seguenti disposizioni: 
              a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 
              b) decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n. 252; 
              c) decreto del Presidente  della  Repubblica  2  agosto
          2010, n. 150.». 

        
      
          
Capo II

Disposizioni transitorie e di coordinamento

                               Art. 10 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      

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