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104/2010 - Codice del processo amministrativo

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5. Il termine per la notificazione del ricorso e' aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Art. 42



Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale


1. Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.

2. Il ricorso incidentale, notificato ai sensi dell'articolo 41 alle controparti personalmente o, se costituite, ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile, ha i contenuti di cui all'articolo 40 ed e' depositato nei termini e secondo le modalita' previste dall'articolo 45.

3. Le altre parti possono presentare memorie e produrre documenti nei termini e secondo le modalita' previsti dall'articolo 46.

4. La cognizione del ricorso incidentale e' attribuita al giudice competente per quello principale, salvo che la domanda introdotta con il ricorso incidentale sia devoluta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero alla competenza funzionale di un tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 14; in tal caso la competenza a conoscere dell'intero giudizio spetta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, ovvero al tribunale amministrativo regionale avente competenza funzionale ai sensi dell'articolo 14.

5. Nelle controversie in cui si faccia questione di diritti soggettivi le domande riconvenzionali dipendenti da titoli gia' dedotti in giudizio sono proposte nei termini e con le modalita' di cui al presente articolo.

Art. 43



Motivi aggiunti


1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande gia' proposte, ovvero domande nuove purche' connesse a quelle gia' proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.

2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 e' stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.

Art. 44



Vizi del ricorso e della notificazione


1. Il ricorso e' nullo:

a) se manca la sottoscrizione;

b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.

2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.

3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2.((25))

4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio.

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AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio - 26 giugno 2018, n. 132 (in G.U. 1ª s.s. 04/07/2018, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,»".

Art. 45



Deposito del ricorso e degli altri atti processuali


1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facolta' di cui al comma 2 e' tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e' perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.

4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Art. 46



Costituzione delle parti intimate


1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Art. 47



Ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate


1. Nei ricorsi devoluti alle sezioni staccate in base ai criteri di cui all'articolo 13, il deposito del ricorso e' effettuato presso la segreteria della sezione staccata. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non e' considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata.

2. Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziche' dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. Se sono state disposte misure cautelari, si applica l'articolo 15, commi 8 e 9.

3. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, alla ripartizione di cui al presente articolo non si applica l'articolo 15.

Art. 48



Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario


1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

2. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente puo' comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.

3. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Art. 49



Integrazione del contraddittorio


1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

2. L'integrazione del contraddittorio non e' ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Puo' autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalita'. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non e' tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti e' integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.

Art. 50



Intervento volontario in causa


1. L'intervento e' proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalita' dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L'atto di intervento e' notificato alle altre parti ed e' depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite e' notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, e' ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.

Art. 51



Intervento per ordine del giudice


1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione.

2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.

Sezione II
Abbreviazione, proroga e sospensione dei termini

Art. 52



Termini e forme speciali di notificazione


1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo.

5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Art. 53



Abbreviazione dei termini


1. Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale puo', su istanza di parte, abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase.

2. Il decreto di abbreviazione del termine, redatto in calce alla domanda, e' notificato, a cura della parte che lo ha richiesto, all'amministrazione intimata e ai controinteressati; il termine abbreviato comincia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto.

Art. 54



Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini


1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.

2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al ((31 agosto)) di ciascun anno. ((15))

3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.


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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell'art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.

Titolo II
Procedimento cautelare

Art. 55



Misure cautelari collegiali


1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.

2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.

3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.

4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.

5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.

6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e' effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e' ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.

7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.

8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo' autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.

9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.

12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.

13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, ((comma 4)).

Art. 56



Misure cautelari monocratiche


1. Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente puo', con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione d'udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all'articolo 55, comma 13.

2. Il presidente o un magistrato da lui delegato verifica che la notificazione del ricorso si sia perfezionata nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati e provvede con decreto motivato non impugnabile. La notificazione puo' avvenire da parte del difensore anche a mezzo fax. Si applica l'articolo 55, comma 6. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca. Ove ritenuto necessario il presidente, fuori udienza e senza formalita', sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto.

3. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il presidente puo' subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, determinata con riguardo all'entita' degli effetti irreversibili che possono prodursi per le parti e i terzi.

4. Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento e' efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

5. Se la parte si avvale della facolta' di cui al secondo periodo del comma 2 le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.

Art. 57



Spese del procedimento cautelare


1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo ((il provvedimento)) che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ((di merito)).

Art. 58



Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta


1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.

2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.

Art. 59



Esecuzione delle misure cautelari


1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, puo' chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.

Art. 60



Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare


1. In sede di decisione della domanda cautelare, purche' siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

Art. 61



Misure cautelari anteriori alla causa


1. In caso di eccezionale gravita' e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso puo' proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

2. L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull'istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalita'. La notificazione puo' essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente puo' comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all'articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

3. L'incompetenza del giudice e' rilevabile d'ufficio.

4. Il decreto che rigetta l'istanza non e' impugnabile; tuttavia la stessa puo' essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento e' notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall'esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest'ultima si applica il comma 2.

6. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Art. 62



Appello cautelare


1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, e' deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell'articolo 55, comma 11.

((4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.))

Titolo III
Mezzi di prova e attivita' istruttoria
Capo I
Mezzi di prova

Art. 63



Mezzi di prova


1. Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice puo' chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti.

2. Il giudice, anche d'ufficio, puo' ordinare anche a terzi di esibire in giudizio i documenti o quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile; puo' altresi' disporre l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice.

3. Su istanza di parte il giudice puo' ammettere la prova testimoniale, che e' sempre assunta in forma scritta ai sensi del codice di procedura civile.

4. Qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice puo' ordinare l'esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, puo' disporre una consulenza tecnica.

5. Il giudice puo' disporre anche l'assunzione degli altri mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento.

Capo II
Ammissione e assunzione delle prove


Art. 64



Disponibilita', onere e valutazione della prova


1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilita' riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo puo' disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Art. 65



Istruttoria presidenziale e collegiale


1. Il presidente della sezione o un magistrato da lui delegato adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso. La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione e' sempre adottata dal collegio.

3. Ove l'amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni.

Art. 66



Verificazione


1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile del compimento di tutte le operazioni.

2. L'ordinanza e' comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.

3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio puo' disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo

delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente

spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle

parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

Art. 67



Consulenza tecnica d'ufficio


1. Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l'incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L'ordinanza e' comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 (( . . . )).

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell'articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l'eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che e' presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio da' altresi' conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente e' reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d'ufficio e' liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

Art. 68



Termini e modalita' dell'istruttoria


1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e' delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.

3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta e' formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile.

4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta e' stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

Art. 69



Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria


1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova e' disposta con provvedimento del presidente, ancorche' la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Titolo IV
Riunione, discussione e decisione dei ricorsi
Capo I
Riunione dei ricorsi


Art. 70



Riunione dei ricorsi


1. Il collegio puo', su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Capo II
Discussione

Art. 71



Fissazione dell'udienza


1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte puo' segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine e' ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Art. 71-bis



(( (Effetti dell'istanza di prelievo). ))


((1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata)).

Art. 72



Priorita' nella trattazione dei ricorsi vertenti su un'unica questione


1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorita' l'udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalita' ordinarie.

Art. 73



Udienza di discussione


1. Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche ((, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza,)) fino a venti giorni liberi.

2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente.

3. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.

Art. 74



Sentenze in forma semplificata


1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Capo III
Deliberazione

Art. 75



Deliberazione del collegio


1. Il collegio, dopo la discussione, decide la causa.

2. La decisione puo' essere differita a una delle successive camere di consiglio.

Art. 76



Modalita' della votazione


1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l'udienza.

2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio.

3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e' presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.

4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e ((l'articolo)) 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Titolo V
Incidenti nel processo
Capo I
Incidente di falso

Art. 77



Querela di falso


1. Chi deduce la falsita' di un documento deve provare che sia stata gia' proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale e' dedotta la falsita', il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso e' depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Art. 78



Deposito della sentenza resa sulla querela di falso


1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsita' deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

2. Il ricorso e' dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

Capo II
Sospensione e interruzione del processo

Art. 79



Sospensione e interruzione del processo


1. La sospensione del processo e' disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.

2. L'interruzione del processo e' disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello e' deciso in camera di consiglio.

Art. 80



Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto


1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si e' verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Titolo VI
Estinzione e improcedibilita'

Art. 81



Perenzione


1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche' non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82.

Art. 82



Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali


1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso e' dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell'avviso di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, il ricorso e' deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti e' dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.

Art. 83



Effetti della perenzione


1. La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.

Art. 84



Rinuncia


1. La parte puo' rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

4. Anche in assenza delle formalita' di cui ai commi precedenti il giudice puo' desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresi' dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

Art. 85



Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita'


1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato.

2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.

4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito.

5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale.

6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da' comunicazione alle parti costituite.

7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo' essere proposto appello.

((8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.))

9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.

Titolo VII
Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice

Art. 86



Procedimento di correzione


1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi e' il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.

Titolo VIII
Udienze

Art. 87



Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio


1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2 , ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:

a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;

b) il giudizio in materia di silenzio;

c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi ((e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa));

d) i giudizi di ottemperanza;

e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.

3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.

4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della decisione.

Titolo IX
Sentenza

Art. 88



Contenuto della sentenza


1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione <Repubblica italiana> .

2. Essa deve contenere:

a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;

b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;

c) le domande;

d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;

e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa;

g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione e' pronunciata;

h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza e' sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Art. 89



Pubblicazione e comunicazione della sentenza


1. La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa.

2. La sentenza, che non puo' piu' essere modificata dopo la sua sottoscrizione, e' immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne da' comunicazione alle parti costituite.

Art. 90



Pubblicita' della sentenza


1. Qualora la pubblicita' della sentenza possa contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96 del codice di procedura civile, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o piu' testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

LIBRO TERZO
IMPUGNAZIONI
Titolo I
Impugnazioni in generale

Art. 91



Mezzi di impugnazione


1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 92



Termini per le impugnazioni


1. Salvo quanto diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, le impugnazioni si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

2. Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395.

3. In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando la parte che non si e' costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullita' del ricorso o della sua notificazione.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, l'ordinanza cautelare che, in modo implicito o esplicito, ha deciso anche sulla competenza e' appellabile ai sensi dell'articolo 62. Non costituiscono decisione implicita sulla competenza le ordinanze istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. La sentenza che, in modo implicito o esplicito, ha pronunciato sulla competenza insieme col merito e' appellabile nei modi ordinari e nei termini di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 93



Luogo di notificazione dell'impugnazione


1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perche' il domiciliatario si e' trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione puo' presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.

Art. 94



Deposito delle impugnazioni


1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

Art. 95



Parti del giudizio di impugnazione


1. ((L'impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti e' notificata)) a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L'impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilita' nei termini previsti dall'articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non e' stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di trattazione.

4. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l'impugnazione e' manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, puo' non ordinare l'integrazione del contraddittorio, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l'articolo 23, comma 1.

Art. 96



Impugnazioni avverso la medesima sentenza


1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile puo' essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e' perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione, ((nel termine di cui all'articolo 45)).

6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilita' delle altre.

Art. 97



Intervento nel giudizio di impugnazione


1. Puo' intervenire nel giudizio di impugnazione, con atto notificato a tutte le parti, chi vi ha interesse.

Art. 98



Misure cautelari


1. Salvo quanto disposto dall'articolo 111, il giudice dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio.

((2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.))

Art. 99



Deferimento all'adunanza plenaria


1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo' rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria. ((L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione.))

2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo' deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

5. Se ritiene che la questione e' di particolare importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

Titolo II
Appello

Art. 100



Appellabilita' delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali


1. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e' ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Art. 101



Contenuto del ricorso in appello


1. Il ricorso in appello deve contenere l'indicazione del ricorrente, del difensore, delle parti nei confronti delle quali e' proposta l'impugnazione, della sentenza che si impugna, nonche' l'esposizione sommaria dei fatti, le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, le conclusioni, la sottoscrizione del ricorrente se sta in giudizio personalmente ((ai sensi dell'articolo 22, comma 3,)) oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

2. Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio.

Art. 102



Legittimazione a proporre l'appello


1. Possono proporre appello le parti fra le quali e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.

2. L'interventore puo' proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.

Art. 103



Riserva facoltativa di appello


1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.

Art. 104



Nuove domande ed eccezioni


1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, ne' nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche' il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.

Art. 105



Rimessione al primo giudice


1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se e' mancato il contraddittorio, oppure e' stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullita' della sentenza, o riforma la sentenza ((o l'ordinanza)) che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.


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