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138/2011 - Nuova Manovra correttiva 2011 (testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148

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DECRETO-LEGG 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 01.

(( (Revisione integrale della spesa pubblica)


1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione)).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno

dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente decreto-legge:


Art. 1


Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica


01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di

pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di

pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i

provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per

ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella

Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce "indebitamento netto", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce "saldo netto da finanziare". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE

2011, N. 148.

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: "e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate". Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196".

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo

2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto

articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.((6))

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto

dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla

predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale

amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti

disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e

del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle

imposte indirette, inclusa l'accisa.";

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre

2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per

l'anno 2013".

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti

responsabili nella misura del 30 per cento".

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per

l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2013".

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole "di cui ai primi due periodi" con le

seguenti: "di cui al primo periodo".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno

2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono

sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressivita'. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto

limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 e'

complessivamente ridotto di un importo fino alla totalita' delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro

spettanti. (3)

12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni

all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per

cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei

comuni per la partecipazione all'attivita' di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono inserite

le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole: "soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonche' ai relativi consigli

tributari";

b) al comma terzo, la parola: "segnala" e' sostituita dalle

seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";

c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle

seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";

d) al comma quinto, la parola: "puo'" e' sostituita dalle

seguenti: "ed il consiglio tributario possono";

e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione

idonee a garantire la necessaria riservatezza".

12-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (2)

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di

trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".

14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia

raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte", dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio 2010" sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi membri

dell'area euro del 7 giugno 2010,".

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto

2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono

sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente"; nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla

seguente: "dipendente";

b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite

dalle seguenti: "La disponibilita' al";

c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", sono

sostituite dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',

in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri

fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria

neutralita' finanziaria.".

20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025", "2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

"2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026".

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti

che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il

31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del

rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione

del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per

raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili

nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima

dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre

2011.

23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali

in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita' di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche' la compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la

previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero

coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012, di 2.000

milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a societa' totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del

2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.

26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N.

183. (2)

26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo'

essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1

dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e' integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle

finanze.

28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale dell'industria italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di R.ETE. Imprese

Italia".

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle

fattispecie ivi indicate.

31. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148.

32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque

decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle

amministrazioni centrali dello Stato.".

33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal

seguente:

"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla

chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione

e' protratto di un anno".


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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla

L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 28, comma 11-bis) che "Le misure di cui all'articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio

nazionale".

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 30, comma 1,

lettera c)) che "al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti:

«Le disposizioni di cui al comma»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 34) che "L'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno

2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013".


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 1,  comma  6-ter)
che"il termine previsto dall'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre  2011,  n.  148,  per  l'INPS  e'  prorogato  all'atto  del
riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. "

Art. 1-bis.

(( (Indennita' di amministrazione).


1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita' integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.))

Art. 1-ter.

(( (Calendario del processo civile).


1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Art. 2


Disposizioni in materia di entrate


1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31

dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi

al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

"L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno

per cento della base imponibile dell'operazione.";

b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente:

"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di

euro";

c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente:

"Prodotti soggetti a specifiche discipline".

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora

pagato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. ((6))

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono

abrogati.

4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di

sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non

possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;((Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita')). ((6))

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare

alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.

((4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identita' del beneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.

4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.

4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza)).

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'

disposta nei confronti di tutti gli associati.".

5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del

31 dicembre 2011.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011

sono prorogati di un anno.

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del

20 per cento.(4)

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, terzo periodo e comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°

gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1°

gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a

partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a

partire dal 1° gennaio 2012.

12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere

utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".

12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente

persona fisica".

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi

corrisposti ai possessori";(4)

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;(4)

3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei

predetti rapporti";

4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.";

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "dei quattro noni"

sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al

periodo precedente.".

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.

77, e successive modificazioni.".

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle

seguenti: "comma 1-bis".

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "115. Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle

garanzie prestate.".

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter e' abrogato;

2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";

3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";

b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

18-bis. Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato.

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare

realizzato;";

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del

62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti

correnti bancari;";

2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento",


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