MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 23 giugno 2009
Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/015). (09A07410)
Pubblichiamo in questa sezione il testo del decreto che ha introdotto nuove disposizioni in relazione al passaporto elettronico. La principale novità è costituita dal fatto che nel chip elettronico saranno contenute oltre alla foto del soggetto interessanto anche le sue impronte digitali. Fanno eccezione i minori di 12 anni.
Art. 1. Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «Passaporto»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE 2252/2004, alla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005, alla Decisione della Commissione C (2006) 2909 e costituito, come previsto dalla legge 31marzo 2005, n. 43, art. 7-vicies, da un supporto fisico e da un supporto informatico;
b) per «SSCE-PE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici;
c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per «ICAO»: l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;
e) per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi;
f) per «codice cifrato»: i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto; g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro.
Art. 2. Norme di riferimento
Trovano applicazione in materia la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti», nonche' tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti, il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni, la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909.
Art. 3. Presentazione della domanda per ottenere il passaporto
1. La domanda di rilascio del passaporto e' presentata: a) in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune; b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari. c) al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali.
2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonche' di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonche' l'esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.
3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda e' presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 relativo alla protezione dei dati personali;
4. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalita' previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (All.A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato.
5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della legge n. 1185/1967, verificata l'identita' dell'interessato nei modi stabiliti dalla legge, acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice.
6. Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validita' pari o inferiore a dodici mesi.
7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte.
8. I minori di anni 12 sono esenti dalla deposizione delle impronte.
Art. 4. Consegna del passaporto
1. Al momento della consegna al richiedente, l'ufficio verifichera' il funzionamento del chip e la correttezza dei dati contenuti nel passaporto.
2. In caso di impedimento del richiedente il passaporto potra' essere ritirato da persona munita di delega formalizzata mediante autentica della firma dell'interessato, o, se richiesto, spedito al domicilio di quest'ultimo, a sue spese.