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55/2006 - Patto di famiglia

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LEGGE 14 febbraio 2006 n. 55

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PATTO DI FAMIGLIA.

 

Art. 1

Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,».

Art. 2.   (note)

Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l'articolo 768 è aggiunto il seguente capo:

 «Capo V-bis. del patto di famiglia

Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Articolo 768-ter (Forma). - A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico. 

Articolo 768-quater (Partecipazione). - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. 

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti;

l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. 

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Articolo 768-quinquies (Vizi del consenso). - Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. 


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