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44/1999 - Fondo solidarietà vittime usura

(Raccolta normativa)

LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti  il Fondo  di solidarieta' per  le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga


la seguente legge:


Art. 1.

(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attivita' estorsive)


1. Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e' elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Limitazione temporale e territoriale)

1. L'elargizione e' concessa in relazione agli eventi dannosi

verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.

Art. 3.

(Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

((1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata)). ((1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento)).

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

Art. 4.

(Condizioni dell'elargizione)

1. L'elargizione e' concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle

richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con

questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti

sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero, nel caso di

danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorita' giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del

comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale e' derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive)

1. Se vi e' stata acquiescenza alle richieste estorsive,

l'elargizione puo' essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.

Art. 6.

(Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarieta')

1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4,

e' concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, i quali:

a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni

personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attivita' svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attivita';

b) subiscono quali esercenti un'attivita' imprenditoriale,

commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.

Art. 7.

(Elargizione ad altri soggetti)

1. L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da quelli

indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per

l'esercente l'attivita'.

3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del

solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.

Art. 8.

(Elargizione ai superstiti)

1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7,

i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle;

d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati

nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.

2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle

categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per

la persona deceduta.

Art. 9.

(Ammontare dell'elargizione)

1. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del

Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puo' superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.

2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sul reddito

delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Art. 10.

(Criteri di liquidazione)

1. L'ammontare del danno e' determinato:

a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la

perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;

b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,

ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata dalla vittima.

2. Il mancato guadagno, se non puo' essere provato nel suo preciso

ammontare, e' valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.

Art. 11.

(Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte)

1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali,

l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 12.

((Copertura assicurativa e casi di esclusione))

1. Se il danno e' coperto, anche indirettamente, da contratto di

assicurazione, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puo' essere liquidata dall'assicuratore.

(( 1-bis. l'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il

medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche )).

Art. 13.

(Modalita' e termini per la domanda)

1. L'elargizione e' concessa a domanda.

2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il

consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere

presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la

domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui,

sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.

Art. 14.

(Concessione dell'elargizione)

1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del

Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione, il Ministro

dell'interno puo' promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato.

Art. 15.

(Corresponsione e destinazione dell'elargizione)

1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo'

essere corrisposta in una o piu' soluzioni.

2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto

dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita' economiche di tipo imprenditoriale.

3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresi' fornita entro i

dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.

Art. 16.

(Revoca dell'elargizione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre

1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' revocata:

a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla

destinazione delle somme gia' corrisposte;

b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione

medesima;

c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera

a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.

2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati

all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.

(( 2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, dopo

l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche )).

Art. 17.

(Provvisionale)

1. Prima della definizione del procedimento per la concessione

dell'elargizione puo' essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o piu' soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 21.

2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, il Comitato di cui

all'articolo 19 acquisisce, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti

e delle condizioni dell'elargizione, il prefetto e il Comitato di cui all'articolo 19 possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.

4. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le

indagini preliminari, la provvisionale e' concessa, sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, e

16.

Art. 18.

(Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive)

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di

solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi

assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 1990;

b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita'

individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;

c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle

somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965.

2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a).

Art. 18-bis.

(( (Diritto di surroga). ))


(( 1. Il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste

estorsive di cui all'articolo 18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato quanto alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato dal

concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due

Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura )).

Art. 18-ter

(( (Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi) ))


((. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci)).

Art. 19.

(Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura)

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarieta' nei confronti delle vittime. Il Comitato e' composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

((b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia));

c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;

d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita';

e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta.

3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo 18 della presente legge, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge, per associazioni s'intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 13, comma 2, della

legge."

Art. 20.

(Sospensione di termini)

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

3. Sono altresi' sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresi' a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonche' a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

((7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente)).

((7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo)).

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 457, (in G.U. 1a s.s. 28/12/2005, n. 52)ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), limitatamente alla parola "favorevole".

Art. 21.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla

concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonche' unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;

b) stabilire i principi cui dovra' uniformarsi il rapporto

concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP;

c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con

particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerita' e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici

preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19;

e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di

solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalita' di accertamento medico;

f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a

carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso, entro il

quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.

Art. 22.

(Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono

aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali".

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista

dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 23.

(Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,

e' sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono

presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".

Art. 24

Disposizioni transitorie


(( 1. La domanda di elargizione, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge )). ((1))

2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata presentata

domanda e sulla stessa non e' stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie.

3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata adottata una

decisione, la domanda stessa puo' essere ripresentata (( . . . )). Il Comitato di cui all'articolo 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. ((1))

(( 3-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento

previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalita' previste dalla legge 7 marzo 1996, n.

108, e si avvale, per le finalita' di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. ))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito con modificazioni

dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-quater) che "La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4,

della legge 23 febbraio 1999, n. 44."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1-quinquies) che "Il

termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di

cui all'articolo 21, e comunque non oltre il (( trecentocinquantesimo )) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468.

2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui

all'articolo 21, e comunque non oltre il (( trecentocinquantesimo )) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto


(Raccolta normativa)