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269/2006 - Modifiche in tema di ordinamento giudiziario

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Legge 24 ottobre 2006, n. 269 ?Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario? pubblicata in G.U. n. 248 del 24.10.2006

 

Articolo1

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5aprile 2006, n. 160, è sospesa fino alla data del 31 luglio 2007.

2. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "sotto la propria responsabilità" sono soppresse;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Articolo 2 (Titolarità dell'azione penale). -1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica".

3. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera i) è abrogata;

2) la lettera v) è sostituita dalla seguente: "v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonchè la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106";

3) la lettera z) è abrogata;

4) la lettera bb) è abrogata;

5) la lettera ff) è sostituita dalla seguente: "ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza";


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