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241/2006 - Legge indulto
Legge 31 luglio 2006, n. 241 Concessione di indulto (pubblicata in GU n. 176 del 31 luglio 2006). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Articolo 1 1. É concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all?ultimo comma dell?articolo 151 del codice penale [1]. 2. L?indulto non si applica: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma; 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell?ordine democratico); 3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale); 4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione); 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
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