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241/2006 - Legge indulto

(Raccolta normativa)

Legge 31 luglio 2006, n. 241

 

Concessione di indulto (pubblicata in GU n. 176 del 31 luglio 2006).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Articolo 1

 

1. É concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all?ultimo comma dell?articolo 151 del codice penale [1].

 

2. L?indulto non si applica:

 

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

 

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

 

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell?ordine democratico);

 

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

 

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

 

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

 

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

 

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

 

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

 

9) 306 (banda armata);

 

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

 

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

 

12) 422 (strage);

 

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

 

14) 600-bis (prostituzione minorile);

 

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell?ipotesi prevista dall?articolo 600-quater.1 del codice penale;

 

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell?ipotesi prevista dall?articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

 

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

 

18) 601 (tratta di persone);

 

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

 

20) 609-bis (violenza sessuale);

 

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

 

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

 

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

 

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

 

25) 644 (usura);

 

26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all?ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all?articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9ottobre 1990, n. 309 [2], e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell?articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all?articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

 

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all?articolo 1 [3] del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

 

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all?articolo 7 [4] del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

 

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all?articolo 3 [5] del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

 

3. Il beneficio dell?indulto é revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

 

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 31 luglio 2006


(Raccolta normativa)