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7/2006 - Divieto di infibulazione

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  In libreria:   La donna negata: dall'infibulazione alla liberazione


Legge 9 gennaio 2006, n. 7

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006

Art. 1. (Finalitā)

    1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all?integritā della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2. (Attivitā di promozione e coordinamento)

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunitā promuove e sostiene, nell?ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivitā svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all?assistenza alle vittime e all?eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

    2. Ai fini dello svolgimento delle attivitā di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunitā acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull?attivitā svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3. (Campagne informative)

    1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all?articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunitā, d?intesa con i Ministri della salute, dell?istruzione, dell?universitā e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell?interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

        a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all?articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

        b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall?Organizzazione mondiale della sanitā, e con le comunitā di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l?integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
        c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
        d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell?obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
        e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi giā noti e rilevati localmente.

    2. Per l?attuazione del presente articolo č autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall?anno 2005.

Art. 4. (Formazione del personale sanitario)


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