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37/2006 - Tutela dei minori nella programmazione televisivaLegge 6 febbraio 2006, n. 37 Modifiche all?articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisivapubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 1. All?articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»; b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all?interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»; «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l?infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall?assegnazione»; f) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell?articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un?adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonchè da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità». 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Raccolta normativa) |
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