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46/2006 - Inappellabilitą sentenze proscioglimento
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento. Art. 1 1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda". (1)((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 24 gennaio - 6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo - 4 aprile 2008,n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva. Art. 2. 1. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: ", quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula" sono soppresse. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Art. 3. 1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». Art. 4. 1. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa puo' proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. 3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127».
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