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85/2006 - Reati di opinione
Legge 24 febbraio 2006, n. 85 "Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 1. L?articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 241. - (Attentati contro l?integrità, l?indipendenza e l?unità dello Stato). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l?indipendenza o l?unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l?esercizio di funzioni pubbliche». 1. L?articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 270. - (Associazioni sovversive). ? Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l?ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. 1. L?articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). ? Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni». 1. L?articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). ? È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l?esercizio delle loro funzioni». 1. L?articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). ? Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. 1. L?articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). ? Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l?ammenda da euro 100 a euro 1.000».
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