| |
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Ultima ora | |
|
|
1997 - Convenzione di Oviedo
Oviedo - Convenzione per la protezione dei Diritti dell?Uomo e della dignità dell?essere umano nei confronti dell?applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina - 4 Aprile 1997 Convenzione per la protezione dei Diritti dell?Uomo e della dignità dell?essere umano nei confronti dell?applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Oviedo, 4 aprile 1997 Preambolo Gli Stati membri dei Consiglio d?Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente Convenzione, Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell?Uomo, proclamata dall?Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell?Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950; Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961; Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la Convenzione per la protezione dell?individuo riguardo all?elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo del Consiglio d?Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell?Uomo e delle libertà fondamentali; Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina; Convinti della necessità di rispettare l?essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l?importanza di assicurare la sua dignità; Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina; Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future; Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l?Umanità tutta intera possa beneficiare dell?apporto della biologia e della medicina; Riconoscendo l?importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall?applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire; Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità; Prendendo in considerazione i lavori dell?Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull?elaborazione di una Convenzione di bioetica; Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignità dell?essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona; Si sono accordati su ciò che segue: Capitolo I ? Disposizioni generali Articolo 1 ? Oggetto e finalità Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l?essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. Articolo 2 ? Primato dell?essere umano L?interesse e il bene dell?essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza. Articolo 3 ? Accesso equo alle cure sanitarie Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata. Articolo 4 ? Obblighi professionali e regole di condotta Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2. Capitolo II ? Consenso Articolo 5 ? Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell?intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. Articolo 6 ? Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
|
|
|
|