Studio Cataldi: notizie giuridiche e di attualità
Home |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Ultima ora



Apri questo documento in un'unica pagina

1997 - Convenzione di Oviedo

(Raccolta normativa - indice)   Pagina Successiva
Oviedo - Convenzione per la protezione dei Diritti dell?Uomo e della dignità dell?essere umano nei confronti dell?applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina - 4 Aprile 1997

Convenzione per la protezione dei Diritti dell?Uomo e della dignità dell?essere umano nei confronti dell?applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
Oviedo, 4 aprile 1997


Preambolo

Gli Stati membri dei Consiglio d?Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente Convenzione,

Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell?Uomo, proclamata dall?Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell?Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950;

Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;

Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;

Considerando la Convenzione per la protezione dell?individuo riguardo all?elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;

Considerando anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989;

Considerando che lo scopo del Consiglio d?Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell?Uomo e delle libertà fondamentali;

Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;

Convinti della necessità di rispettare l?essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l?importanza di assicurare la sua dignità;

Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina;

Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future;

Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l?Umanità tutta intera possa beneficiare dell?apporto della biologia e della medicina;

Riconoscendo l?importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall?applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire;

Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabilità;

Prendendo in considerazione i lavori dell?Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull?elaborazione di una Convenzione di bioetica;

Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignità dell?essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona;

Si sono accordati su ciò che segue:

Capitolo I ? Disposizioni generali

Articolo 1 ? Oggetto e finalità

Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l?essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 2 ? Primato dell?essere umano

L?interesse e il bene dell?essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Articolo 3 ? Accesso equo alle cure sanitarie

Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.

Articolo 4 ? Obblighi professionali e regole di condotta

Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

Capitolo II ? Consenso

Articolo 5 ? Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell?intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Articolo 6 ? Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso

1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

(Raccolta normativa)   Pagina Successiva

APRI QUESTO DOCUMENTO IN UN'UNICA PAGINA
Pagine: 1 2 3 4 5 6


Lo staff |  Contattaci |  Notizie giuridiche |  Notizie di attualità |  Leggi e sentenze |  Consulenza legale |  Chat line
Altre risorse per la ricerca di leggi, decreti e altri provvedimenti normativi