DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 , n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
NB: se siete interessati a visualizzare il testo di questo provvedimento riferito a un determinato periodo di vigenza (ad esempio il testo nella versione anteriore alle modifiche intervenute in relazione a un determinato periodo) potete eseguire la ricerca del decreto legislativo n.5 del 2003 da questa maschera di ricerca impostando la data di vigenza che desiderate.
Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali, nonche' nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (1) (3) (7) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Titolo II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
del procedimento di primo grado
davanti al tribunale in composizione collegiale
Art. 2 (1) (2) (3) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 3 (3) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 4 (3) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 5 (3) (4) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 6 (3) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 7 (3) (4) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 8 (1) (3) (4) (5) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 9 (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 10 (3) (4) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 11 (1) (3) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 12 (1) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 13 (3) (6) (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 14 (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))
Art. 15 (8) (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 ))