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69/2013 - Decreto del Fare

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DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
CAPO I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 1


(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)


1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un piu' ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

((2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonche' i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche' alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009));

3. la semplificazione delle procedure e delle modalita' di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalita' telematiche ((di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche));

4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

((b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381));

2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)).

((4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento")).

5. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)). ((All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni)), le parole: "nonche' alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" sono soppresse.

((5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

5-ter. Al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, colma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita' ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma nonche' le modalita' di contribuzione da parte di enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996)).

Art. 2


(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)


1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema produttivo, le ((micro,)) piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato ((per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali)).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche (( e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, purche' garantiti da banche)) aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 ((, secondo periodo)).

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche ((e agli intermediari di cui al comma 2)) del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il piu' efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche ((e degli intermediari di cui al comma 2)) della provvista ((...)) di cui al comma 2;

c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione ((che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2)) aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino piena trasparenza ((sulle misure previste dal presente articolo)).

8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

((8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca)).

Art. 3


(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)


1. ((Ai fini dell'attuazione delle disposizioni)) di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ((sono destinate)) risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle ((risorse finanziarie)) disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, ((non sono destinatari)) di risorse per la concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del ((decreto del Ministro dello sviluppo economico)) 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilita' esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri ((per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)), anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati ((dal Ministero dello sviluppo economico)), per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

((4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di' euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.))

Art. 3-bis


(( (Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale)


((1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio")).

Art. 4


(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti)


1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole "Per gli stessi clienti vulnerabili" sono sostituite dalle seguenti "Per i soli clienti domestici"

2. ((I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)), sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del ((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226)), relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del ((medesimo regolamento)) relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al ((1° gennaio 2014)). Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

((3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato i annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni)).

4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati ((ai sensi del comma 3 del presente articolo)), il venti per cento ((delle somme)) di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, ((e' versato)) dal concessionario subentrante, con modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere ((destinato)) alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare ((di cui al comma 2)) e di ridurre i costi ((per gli enti locali e per le imprese,)) il Ministero dello sviluppo economico puo' emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso ((del metano e del GPL)) per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da ((impianti di distribuzione di carburanti)) liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano ((o di GPL)) per autotrazione, secondo le modalita' definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013,)) e 7 agosto 2003 ((, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003)).

((7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma i e' sostituito dal seguente:

"1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;

b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;

c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro"))

Art. 5


(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica)


1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro".

2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi ((n. 6/92 del 29 aprile 1992)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del ((paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99)), in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'((Autorita' per l'energia elettrica e il gas)). Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalita' di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere ((dal l° gennaio 2014)), in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il ((valore di cui al comma 3, primo periodo,)) e' aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso ((come definito al comma 3)), ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

((5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore di cui al comma 3, primo periodo, e' determinato sulla base del paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto)).

6. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)).

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

((7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013, e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e' applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e' comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Gestore dei servizi energetici (GSE) )).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 6


(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)


1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e' applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, ((nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b),)) della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalita' ambientali.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo e' comunicata alla Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli ((anni 2014 e 2015)) si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, ((...)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)), viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

Art. 7


(Imprese miste per lo sviluppo)


1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente:

"1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresi' essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo puo' essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli ((apporti di capitale delle imprese italiane)) nelle imprese miste.".

((1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilita' sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle nonne internazionali sui diritti umani)).

Art. 8


(Partenariati)


1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis - (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalita' della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.".

Art. 9


(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei)


1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

((2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 20072013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni)).

3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98)).

((3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei, le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi candidati dai comuni al piano nazionale per le citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le autorita' competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi diretti tra i comuni e le autorita' di gestione nonche' per il raccordo tra le attivita' di supporto alla stipulazione di tali convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria)).

4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.98)).

5. Le risorse economiche ((rivenienti)) dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Art. 9-bis


(( (Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali). ))


((1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo, nazionale o territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come modificato dal presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: "attuatrici" e' sostituita dalle seguenti: "responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni, anche quale centrale di committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi strategici";

b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' gli incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6".

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le attivita' di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. I, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Art. 10


((Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite tecnologia WIFI e dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica))


((1. L'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita' commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni)).

2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98)).

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 e' ((abrogato));

b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato".

Art. 11


(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico)


1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita' di fruizione dei crediti di imposta nonche' ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Art. 11-bis


(( (Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali) ))


((1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto)).

Art. 12


(Ricapitalizzazione delle Societa' di Gestione del Risparmio)


1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni di euro". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 12-bis


(( (Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati)


1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"17-sexies. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali; non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, e' destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data, con le modalita' di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica")).

CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA

Art. 13


(Governance dell'Agenda digitale Italiana)


1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e' sostituito dal seguente:

"2. E' istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, ((dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,)) da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle universita', presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

((1-bis. Alla lettera f) del comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo le parole: "per favorire l'accesso alla rete interne" sono inserite le seguenti: "nelle zone rurali, nonche'")).

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da "del Ministro dell'economia e delle finanze"((,)) sino alla fine del periodo;

b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da "((,))altresi', fatte salve" sino a "istituzioni scolastiche((,))";

c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia ((, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,)) tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.";

((d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti ne' rimborsi di spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di nomina del Collegio dei revisori dei conti"));

((d-bis) all'articolo 22, comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica 'Societa' dell'informazione' che permangono nella disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo' avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni"));

e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;

f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.".

((2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati)).

Art. 13-bis


(( (Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione)


1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformita' alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione. L'accreditamento indica, tra l'altro, i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi e i requisiti di inalterabilita', autenticita' e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

3. Gli operatori che mettono a disposizione soluzioni e tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettivita' ai sensi dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni)).

Art. 14


(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale)


1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter ((sono aggiunti i seguenti)): " 3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato ((, ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)), ((e' assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica dal medesimo cittadino)). Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalita' di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

((3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate))".

((1-bis. All'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "di cui all'articolo 71" sono inserite le seguenti: ". E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax".

1-ter. All'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)"))

2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15


Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettivita'


1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico e' rinnovabile".

Art. 16


(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati-Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)


1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita' elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche' le modalita' di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private ((nonche' di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali)) nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.".

Art. 16-bis


(( (Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in materia di accesso alle banche dati pubbliche)


1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime";

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo")).

Art. 17


(( (Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico)


1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome," sono inserite le seguenti: "conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015,";

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione";

c) al comma 6, le parole: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE" sono sostituite dalle seguenti: "senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE'';

d) al comma 7, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o piu' decreti" e le parole: "i contenuti del FSE e" sono sostituite dalle seguenti: "i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonche'";

e) al comma 15, dopo le parole: "dei servizi da queste erogate" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale,";

f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilita' dei FSE.

15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche, valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e delle province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale")).

Art. 17-bis


(( (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)


1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:


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