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37/2013 - Fondo solidarietà mutui prima casa

(Raccolta normativa)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37

Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In Gazzetta Ufficiale del 12-4-2013

 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,
l'articolo  2,  il  quale  prevede,  ai   commi   475   e   seguenti,
l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un
Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa (di
seguito: «Fondo»); 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma  5-sexies,  il  quale  prevede  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  con  proprio  decreto,  previo  parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti,  emana  il  regolamento
attuativo del Fondo medesimo; 
  Visto il proprio decreto n. 132  del  21  giugno  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante
norme di attuazione del Fondo di solidarieta'  per  l'acquisto  della
prima casa, ai sensi dell'articolo  2,  comma  475,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244»; 
  Vista la legge 28  giugno  2012  n.  92  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» e, in particolare, l'articolo  3,  comma  48,  che  prevede
alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo  comma  49,  che  le
stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso  al  Fondo
di solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore  della
legge stessa; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di  adeguare  le  previsioni  del
citato decreto n. 132 del 21 giugno  2010  alle  modifiche  normative
introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 n. 92; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi del 22  novembre  2012  (parere  n.
4940/2012); 
  Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze  della  Camera
dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI  commissione
finanze e tesoro del Senato  della  Repubblica  nella  seduta  del  5
febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: «3. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente
all'accadimento di almeno  uno  dei  seguenti  eventi  riferiti  alla
persona del beneficiario, intervenuti  successivamente  alla  stipula
del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni  antecedenti  alla
richiesta di ammissione al beneficio: 
    a) cessazione del rapporto di  lavoro  subordinato  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita'  dello
stato di disoccupazione; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,  n.
3) del codice di procedura civile,  ad  eccezione  delle  ipotesi  di
risoluzione consensuale, di recesso datoriale per  giusta  causa,  di
recesso del lavoratore non per giusta  causa,  con  attualita'  dello
stato di disoccupazione; 
    c)  morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento. 
  In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al  presente  comma
possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari». 
  2. All'articolo 2 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono  inseriti  i
seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di  mutuo
si applica anche ai mutui: 
    a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
    b)  erogati   per   portabilita'   tramite   surroga   ai   sensi
dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  costituiscono  mutui  di
nuova erogazione alla  data  di  perfezionamento  dell'operazione  di
surroga; 
    c) che hanno gia' fruito  di  altre  misure  di  sospensione  del
pagamento  delle   rate   purche'   tali   misure   non   determinino
complessivamente una sospensione  dell'ammortamento  superiore  a  18
mesi. 
  5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo' essere
richiesta per i  mutui  che  presentano  almeno  una  delle  seguenti
caratteristiche: 
    a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta  giorni  consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la  decadenza  dal  beneficio  del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata  da  terzi  una  procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato; 
    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
    c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione  a  copertura
del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma  479  della
legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il  rimborso
almeno degli importi delle  rate  oggetto  della  sospensione  e  sia
efficace nel periodo di sospensione stesso». 
                               Art. 2 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione  di  cui
alla lettera a) e' soppressa. 
  2. All'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010,  al  comma  2,  lettera  b),  sono
aggiunte  le  seguenti  parole:  «ovvero,  se  non  disponibile,   la
quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.» 
  3. All'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2,  dopo  la  lettera  b)
sono inserite le seguenti lettere: 
    «c) per i mutui con opzione  di  scelta  di  tasso  tra  fisso  e
variabile, il parametro di indicizzazione vigente  al  momento  della
presentazione della richiesta di sospensione; 
    d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte
variabili, il parametro  previsto  dalla  lettera  a)  per  la  quota
regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera  b)
per la quota regolata a tasso fisso.» 
  4. All'articolo 3 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
    «3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse. 
    4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non  comporta
l'applicazione di  alcuna  commissione  o  spesa  di  istruttoria  ed
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive». 
  5. All'articolo 4 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole  «impeditivo
del pagamento della rata di  mutuo»  e  la  virgola  successiva  sono
soppresse. 
                               Art. 3 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si  applicano
esclusivamente alla domande  di  accesso  al  Fondo  presentate  dopo
l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92. 
  Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 22 febbraio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122 

(Raccolta normativa)