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109/2012 - Decreto legislativo 109/2012 su laoratori senza permesso di soggiorno

(Raccolta normativa)
DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109
Attuazione della direttiva  2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare. (12G0136) 
 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se  il  datore  di
lavoro  risulti  condannato  negli  ultimi  cinque  anni,  anche  con
sentenza non  definitiva,  compresa  quella  adottata  a  seguito  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, per: 
        a)  favoreggiamento   dell'immigrazione   clandestina   verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento  di  persone  da  destinare  alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
        b) intermediazione illecita  e  sfruttamento  del  lavoro  ai
sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; 
        c) reato previsto dal comma 12. 
      5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato  ovvero,
nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti  presentati
sono stati  ottenuti  mediante  frode  o  sono  stati  falsificati  o
contraffatti ovvero qualora lo  straniero  non  si  rechi  presso  lo
sportello unico per l'immigrazione per  la  firma  del  contratto  di
soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che  il  ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del  nulla  osta  e'
comunicata al Ministero degli affari esteri  tramite  i  collegamenti
telematici."; 
    b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      "12-bis. Le pene per  il  fatto  previsto  dal  comma  12  sono
aumentate da un terzo alla meta': 
        a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
        b)  se  i  lavoratori  occupati  sono  minori  in  eta'   non
lavorativa; 
        c) se  i  lavoratori  occupati  sono  sottoposti  alle  altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento  di  cui  al  terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 
      12-ter. Con la sentenza  di  condanna  il  giudice  applica  la
sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo  medio  di
rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 
      12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con
il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero
che abbia presentato  denuncia  e  cooperi  nel  procedimento  penale
instaurato nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  un  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
      12-quinquies.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo'  essere  rinnovato  per  un
anno o  per  il  maggior  periodo  occorrente  alla  definizione  del
procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso  di
condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,  segnalata  dal
procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora
vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."; 
    c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato; 
    d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo,  le  parole  "di  cui
all'articolo 22, comma 3" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter". 
  2. I criteri per la  determinazione  e  l'aggiornamento  del  costo
medio  del  rimpatrio  cui  commisurare  la  sanzione  amministrativa
accessoria di cui  al  comma  12-ter  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, come introdotto  dal  presente  decreto,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali.   I   proventi    derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione  amministrativa  accessoria
affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per  cento  al
fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto  n.  286
del 1998 e per il residuo quaranta per cento  al  Fondo  sociale  per
occupazione e  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,   n.   2,   per   la
realizzazione di interventi di integrazione sociale  di  immigrati  e
minori stranieri non accompagnati. 
  3.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   dei   Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
determinati le modalita' e  i  termini  per  garantire  ai  cittadini
stranieri  interessati  le  informazioni  di  cui   all'articolo   6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. 
        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Disposizione sanzionatoria 
 
  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  l'articolo
"25-undecies" e' inserito il seguente: 
    "25-duodecies. (Impiego  di  cittadini  di  paesi  terzi  il  cui
soggiorno e' irregolare). 
  1. In relazione alla commissione del delitto  di  cui  all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro  il
limite di 150.000 euro.". 
        
      
                               Art. 3 
 
 
            Presunzione di durata del rapporto di lavoro 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo  22,  comma  12,  del  decreto
legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
dovute dal datore di lavoro  a  titolo  retributivo,  contributivo  e
fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il  rapporto
di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo  del  permesso
di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi,  salvo  prova
contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. 
        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Attivita' di controllo 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  provvede  ad
effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego  di  cittadini
di Paesi terzi il cui  soggiorno  e'  irregolare,  nell'ambito  della
programmazione annuale dell'attivita'  di  vigilanza  sui  luoghi  di
lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi  circa  i
settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno. 
  2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il  numero
totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun  settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche
il rapporto percentuale rispetto  al  numero  totale  dei  datori  di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati. 
        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in  possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo  occupano  irregolarmente  alle  proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   presente   comma,
lavoratori  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale  in  modo
ininterrotto  almeno   dalla   data   del   31   dicembre   2011,   o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza  del  rapporto  di
lavoro   allo   sportello   unico   per   l'immigrazione,    previsto
dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del  1998  e  successive
modifiche e integrazioni.  La  dichiarazione  e'  presentata  dal  15
settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite  con  decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro  venti  giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  In  ogni  caso,  la
presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre  2011  deve  essere
attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 
  2. Sono esclusi dalla procedura  di  cui  al  presente  articolo  i
rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto  dal
comma 8 in materia di lavoro  domestico  e  di  sostegno  al  bisogno
familiare. 
  3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i
datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi  cinque  anni,
anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'articolo  444
del codice di procedura penale, per: 
    a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso  altri  Stati  o  per
reati  diretti  al  reclutamento  di  persone   da   destinare   alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori  da
impiegare in attivita' illecite; 
    b) intermediazione illecita e sfruttamento del  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 603-bis del codice penale; 
    c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico  di
cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  4. Non e' ammesso, altresi', alla  procedura  di  cui  al  presente
articolo il datore di lavoro  che,  a  seguito  dell'espletamento  di
procedure di ingresso di cittadini stranieri  per  motivi  di  lavoro
subordinato ovvero di procedure di emersione  dal  lavoro  irregolare
non ha provveduto alla  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno
presso lo sportello  unico  ovvero  alla  successiva  assunzione  del
lavoratore straniero, salvo cause  di  forza  maggiore  comunque  non
imputabili al datore di lavoro. 
  5. La dichiarazione di emersione di cui al comma  1  e'  presentata
previo   pagamento,   con   le   modalita'   previste   dal   decreto
interministeriale di cui al comma 1  del  presente  articolo,  di  un
contributo forfettario di  1.000  euro  per  ciascun  lavoratore.  Il
contributo non e' deducibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito.  La
regolarizzazione delle somme dovute dal datore  di  lavoro  a  titolo
retributivo, contributivo e  fiscale  pari  ad  almeno  sei  mesi  e'
documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E'
fatto salvo l'obbligo di  regolarizzazione  delle  somme  dovute  per
l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore  a
sei mesi. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla
conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo,
sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del  lavoratore  per  le  violazioni  delle  norme
relative: 
    a) all'ingresso e al  soggiorno  nel  territorio  nazionale,  con
esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori
anche se rivestano carattere finanziario,  fiscale,  previdenziale  o
assistenziale. 
  7. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione  del
rapporto di lavoro. 
  8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'  indicata  la
retribuzione convenuta non inferiore a quella  prevista  dal  vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro  domestico,  l'orario  lavorativo  non  inferiore   a   quello
stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
394. 
  9.   Lo   sportello   unico    per    l'immigrazione,    verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione  e  acquisito  il  parere  della
questura  sull'insussistenza  di  motivi  ostativi  all'accesso  alle
procedure ovvero al rilascio del permesso di  soggiorno,  nonche'  il
parere della competente direzione territoriale del lavoro  in  ordine
alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle
condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la  stipula  del
contratto di soggiorno e per la  presentazione  della  richiesta  del
permesso di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,  previa  esibizione
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo  forfetario  e
della regolarizzazione di cui al comma  5.  La  sussistenza  di  meri
errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
della dichiarazione di  emersione.  La  mancata  presentazione  delle
parti  senza  giustificato  motivo   comporta   l'archiviazione   del
procedimento.  Contestualmente  alla   stipula   del   contratto   di
soggiorno, il datore  di  lavoro  deve  effettuare  la  comunicazione
obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di
rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative  agli  oneri  a  carico  del  richiedente  il  permesso   di
soggiorno. 
  10. Nei casi in  cui  non  venga  presentata  la  dichiarazione  di
emersione  di  cui   al   presente   articolo   ovvero   si   proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della  dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di
scadenza del  termine  per  la  presentazione  ovvero  alla  data  di
archiviazione del  procedimento  o  di  rigetto  della  dichiarazione
medesima. Si  procede  comunque  all'archiviazione  dei  procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui
l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla
volonta' o dal comportamento del datore di lavoro. 
  11. Nelle  more  della  definizione  del  procedimento  di  cui  al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso,  tranne  che
nei casi previsti al  successivo  comma  13.  La  sottoscrizione  del
contratto   di   soggiorno,   congiuntamente    alla    comunicazione
obbligatoria di assunzione di cui  al  comma  9  e  il  rilascio  del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il  datore  di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e  degli  illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. 
  12.  Il  contratto  di  soggiorno  stipulato  sulla  base  di   una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso,  il
permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato  ai  sensi
dell'articolo  5,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
articolo i lavoratori stranieri: 
    a) nei confronti dei quali sia stato emesso un  provvedimento  di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b)  che  risultino  segnalati,  anche  in  base  ad   accordi   o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non
ammissione nel territorio dello Stato; 
    c) che risultino condannati, anche con sentenza  non  definitiva,
compresa quella pronunciata anche a  seguito  di  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura
penale, per uno dei reati previsti  dall'articolo  380  del  medesimo
codice; 
    d) che comunque  siano  considerati  una  minaccia  per  l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche
di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa
quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su  richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  uno
dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. 
  14. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  determinate  le  modalita'  di
destinazione del  contributo  forfetario,  di  cui  al  comma  5  del
presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma
17. 
  15. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
presenta false  dichiarazioni  o  attestazioni,  ovvero  concorre  al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o  l'alterazione
di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti,  si
applica la pena della reclusione da  uno  a  sei  anni.  La  pena  e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
  16.  In  funzione  degli  effetti  derivanti  dall'attuazione   del
presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato  di
43 milioni di euro per l'anno  2012  e  di  130  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  i
predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero
dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 
  17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a  43,55
milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni  di  euro  per  l'anno
2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di
euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a  219  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali  all'INPS  a  titolo  di  anticipazioni  di
bilancio per la  copertura  del  fabbisogno  finanziario  complessivo
dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive  derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Fornero, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Riccardi,     Ministro     per     la
                                cooperazione     internazionale     e
                                l'integrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
        
      

(Raccolta normativa)