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LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO III: FONDO SOCIALE

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice locazioni immobili urbani
TITOLO III
FONDO SOCIALE
                              Art. 75.
                   (Istituzione del fondo sociale)

  Presso  il  Ministero  del tesoro e' istituito un fondo sociale per
l'integrazione   dei  canoni  di  locazione  per  i  conduttori  meno
abbienti.
  Tale  fondo  e'  costituito  da  un conto corrente infruttifero sul
quale  le  regioni  potranno  prelevare le cifre messe a disposizione
secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.
  Il  Ministro  del  bilancio  riunisce  annualmente  la  commissione
interregionale  di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone
ad  essa  una  proposta  di  ripartizione  per  regione  della  somma
disponibile.  Le  proposte del Ministro e il parere della commissione
sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 76.
                      (Ripartizione del fondo)

  Le  regioni,  con  provvedimento  del consiglio regionale, decidono
entro   un  mese  dalla  ripartizione  dei  fondi,  le  modalita'  di
distribuzione   tra  i  vari  comuni  tenendo  conto  delle  esigenze
esistenti  in  ciascuno  di  essi.  Le  somme  cosi' ripartite devono
servire  a  concorrere  al  pagamento  degli  aumenti  del  canone di
locazione per i conduttori meno abbienti.
  Di  norma  i  comuni,  nell'ambito  degli  stanziamenti  assegnati,
destineranno le somme secondo i seguenti criteri:
    a)  il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi
imputati  al  conduttore  ed  alle altre persone con lui abitualmente
conviventi,  non  sia  superiore  complessivamente all'importo di due
pensioni  minime  INPS  per  la generalita' dei lavoratori per nuclei
familiari costituiti da uno o due componenti;
    b)  al  momento  dell'entrata  in  vigore della presente legge, i
conduttori  siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio,
che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente
necessario  alle  esigenze  del  conduttore  e  delle persone con lui
abitualmente conviventi;
    c)  i  conduttori  abbiano  ricevuto, per effetto dell'entrata in
vigore  della  presente  legge,  richiesta  di  aumento del canone di
locazione attualmente corrisposto. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 77.
                      (Integrazione del canone)

  L'integrazione   del   canone   di   locazione   consistera'  nella
corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% per cento
dell'aumento  del  canone  di  locazione conseguente all'applicazione
dell'equo  canone,  secondo  l'entita'  e le modalita' definite dalla
presente legge.
  Il  contributo  di  cui  al  comma precedente non puo' in ogni caso
essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
  Ai  conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e' fatto
divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di
decadenza dal contributo medesimo. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 78.
                       (Copertura finanziaria)

  La  spesa  di  lire  240  miliardi  derivante dall'applicazione del
presente  titolo sara' iscritta nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  in ragione di lire 15 miliardi nell'anno
1978,  di  lire  25  miliardi  nell'anno  1979,  di  lire 35 miliardi
nell'anno  1980,  di  lire  45  miliardi  nell'anno  1981, di lire 55
miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.
  All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si
provvede  con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      

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