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LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO II: DISCIPLINA TRANSITORIA

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice locazioni immobili urbani
TITOLO II
DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
                              Art. 58.
         (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)

  I  contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti
ad  uso  di  abitazione  e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente   si  considerano  prorogati  ed  hanno  la  durata  prevista
nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
    a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al
31 dicembre 1952;
    b)  dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio
1953 ed il 7 novembre 1963;
    c)  dal  1  gennaio  1980,  per  i  contratti stipulati dopo il 7
novembre 1963. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22
(in  G.U.  1a  s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "del  combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65
della  legge  sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui  esclude  il  diritto  di recesso per necessita' del locatore dai
contratti  in  corso  alla  data  del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in
G.U.  1a  s.s.  03/08/1983,  n.  212)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e  8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30
luglio  1978  e  non  soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in
applicazione  dell'art.  27  l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonche'  65  della  legge  27  luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit  art.  59  nn.  4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga".

	        
	      
                              Art. 59.
                       (Recesso del locatore)

  Nei  casi  di cui all'articolo precedente il locatore puo' recedere
in  ogni  momento  dal  contratto dandone comunicazione al conduttore
mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
    1)  quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione
del  rapporto  locatizio,  di  destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale,  artigianale  o professionale proprio, del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado; (2)
    2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria,
del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado
oppure  quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita'
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o
di  culto  che  voglia  disporre  dell'immobile per l'esercizio delle
proprie  funzioni,  offra al conduttore altro immobile idoneo per cui
sia  dovuto  un canone di locazione proporzionato alle condizioni del
conduttore  medesimo  e  comunque  non  superiore del 20 per cento al
canone  del  precedente  immobile  e  assuma a suo carico le spese di
trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore
risulti  infondata,  questi  potra'  essere  esonerato dalle spese di
trasloco; ((4))
    3)   quando   l'immobile  locato  sia  compreso  in  un  edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere  assicurata  la  stabilita'  e  la  permanenza  del conduttore
impedisca di compiere gli indispensabili lavori; ((4))
    4)   quando   il  proprietario  intenda  demolire  o  trasformare
notevolmente  l'immobile  locato  per  eseguire  nuove costruzioni o,
trattandosi  di  appartamento  sito  all'ultimo piano, quando intenda
eseguire  sopraelevazioni  a  norma  di  legge,  e  per eseguirle sia
indispensabile  per  ragioni  tecniche  lo sgombero dell'appartamento
stesso; ((4))
    5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico,
ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la
competente  sovraintendenza  riconosca  necessario  ed urgente che si
proceda  a  riparazioni  o  restauri,  la  cui  esecuzione  sia  resa
impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile; ((4))
    6)  quando il conduttore puo' disporre di altra abitazione idonea
alle  proprie  esigenze  familiari  nello  stesso comune ovvero in un
comune confinante; ((4))
    7)   quando   il   conduttore,   avendo   sublocato  parzialmente
l'immobile,  non  lo  occupa  nemmeno  in  parte, con continuita'. Si
presume  l'esistenza  della  sublocazione  quando  l'immobile risulta
occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che
non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinita' entro
il  quarto  grado,  salvo  che  si  tratti  di  ospiti transitori. La
presunzione  non  si  applica nei confronti delle persone che si sono
trasferite nell'immobile assieme al conduttore; ((4))
    8)  quando  il conduttore non occupa continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo. ((4))
  Nelle  ipotesi  di  cui  ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il
possesso  della  licenza  o concessione e' condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle
condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.
  Alla  procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme
di cui ai precedenti articoli 30 e 56.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22
(in  G.U.  1a  s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "del  combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65
della  legge  sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui  esclude  il  diritto  di recesso per necessita' del locatore dai
contratti  in  corso  alla  data  del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in
G.U.  1a  s.s.  03/08/1983,  n.  212)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e  8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30
luglio  1978  e  non  soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in
applicazione  dell'art.  27  l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonche'  65  della  legge  27  luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit  art.  59  nn.  4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga".

	        
	      
                              Art. 60.
         (Ripristino del rapporto e risarcimento del danno)

  Il   provvedimento   che   dispone  il  rilascio  dell'immobile  in
conseguenza  dell'esercizio  da  parte  del  locatore  del diritto di
recesso,  perde  efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da
quando  ha  riacquistato  la  disponibilita'  dell'immobile,  non  lo
adibisca  all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai
numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali e' stata rilasciata licenza o concessione.
  Il  conduttore  ha  diritto,  nei confronti del locatore e dei suoi
aventi  causa,  al  ripristino  del  contratto  di locazione, salvi i
diritti  acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di  trasloco  e  degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al
risarcimento  del  danno  da  determinarsi  dal giudice in misura non
inferiore  a  12 e non superiore a 48 mensilita' del canone, oltre ad
un equo indennizzo per le spese di trasloco.
  Il  giudice,  oltre  a determinare il ripristino o il risarcimento,
ordina  al  locatore  il  pagamento  di  una  somma da L. 500.00 a L.
2.00.000   da   devolvere  al  comune  nel  cui  territorio  e'  sito
l'immobile,  ad  integrazione  del fondo sociale di cui al titolo III
della presente legge. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 61.
                  (Acquirente dell'immobile locato)

  La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59
non  puo'  essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto
tra  vivi  finche'  non  siano  decorsi  almeno  due  anni dalla data
dell'acquisto.
  Il  termine  e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente
e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero
se  l'acquirente  e'  cittadino  emigrato  in  un  paese straniero in
qualita'  di  lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi
stabilmente.
  Quando   l'immobile  e'  stato  donato  a  causa  di  matrimonio  o
costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato,
il  termine  di  cui  al  primo comma si computa dal giorno in cui il
dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 62.
              (Canone dei contratti soggetti a proroga)

  Il  canone  di  cui  agli  articoli 12 e 24 si applica ai contratti
previsti  nell'articolo  58  dall'inizio  del  sesto anno a decorrere
dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e' adeguato
in  relazione  all'eventuale  mutamento  degli  elementi  di cui agli
articoli 13 e 15.
  Fino  alla  data  suddetta  il  canone di locazione corrisposto dal
conduttore,  calcolato  al  netto  degli oneri accessori, puo' essere
aumentato  a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge,  nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e
del  15  per  cento all'anno per gli anni successivi della differenza
risultante  tra  il  canone  definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
  Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai  sensi  dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo  12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.
  Ove  alcuni  parametri, coefficienti o altri elementi necessari per
la  determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti
in  tempo  utile,  gli  adeguamenti del canone di locazione di cui ai
precedenti  commi  si  applicano  tenendo  conto  di  tutti gli altri
elementi  noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle
date di cui ai commi precedenti.
  Le  parti  possono  liberamente concordare modalita' diverse sempre
che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione
degli articoli 12 e 24. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 63.
(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

  Per  i  primi  due  anni  a decorrere dalla entrata in vigore della
presente  legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti
nell'articolo   58   non   e'  aggiornato  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 24.
  Dall'inizio  del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in
base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
  Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
    il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
    il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
    il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
    il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
  In   ogni   caso  con  l'integrale  applicazione  dell'equo  canone
l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura
ivi prevista. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 64.
             (Particolari contratti soggetti a proroga)

  Ai  contratti  di  locazione  di  cui all'articolo 26, comma primo,
lettera   d)   e   comma  secondo,  soggetti  a  proroga  secondo  la
legislazione  vigente,  si  applicano  per  la durata le disposizioni
dell'articolo 58.
  Fino  al  termine di tale durata il canone puo' essere modificato a
richiesta  del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75
per  cento  della  variazione,  accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nell'anno precedente. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 65.
             (Contratti in corso non soggetti a proroga)

  Le  disposizioni  degli  articoli  1  e  3  si  applicano  anche ai
contratti  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge  e  non  soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione
della  durata  prevista  all'articolo  1,  il  tempo  gia'  trascorso
dall'inizio  della  locazione  o,  in  caso  di  intervenuto  rinnovo
contrattuale, dalla data di esso.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai
contratti  per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto
per finita locazione.
  Il  canone  di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di
cui  al  presente  articolo  a partire dall'inizio del secondo anno a
decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge, ed il canone
e'  adeguato  in  relazione all'eventuale mutamento degli elementi di
cui agli articoli 13 e 15.
  Fino  alla  data  suddetta  il  canone di locazione corrisposto dal
conduttore,  calcolato  al  netto  degli oneri accessori, puo' essere
aumentato  su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge  nella  misura del 50 per cento della differenza risultante fra
il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente
corrisposto.
  Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai  sensi  dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo  12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
  Ai  contratti  di  locazione  di  cui all'articolo 26, comma primo,
lettera  d)  e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le
disposizioni  di  cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Fino  alla  scadenza  di  cui  al  primo  comma il canone puo' essere
modificato,    su   richiesta   del   locatore,   soltanto   mediante
aggiornamento  annuale,  in  base  al  75 per cento della variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. (2)
(4) ((25))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22
(in  G.U.  1a  s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "del  combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65
della  legge  sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui  esclude  il  diritto  di recesso per necessita' del locatore dai
contratti  in  corso  alla  data  del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (4)
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in
G.U.  1a  s.s.  03/08/1983,  n.  212)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e  8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30
luglio  1978  e  non  soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in
applicazione  dell'art.  27  l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonche'  65  della  legge  27  luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit  art.  59  nn.  4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga".
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 66.
               (Oneri accessori conglobati nel canone)

  Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a
carico  del  conduttore  e  conglobati nel canone, non possono essere
computati  in  misura  superiore  al 10 per cento del canone pattuito
qualora  il  contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO
DI ABITAZIONE
                              Art. 67.
               (Contratti in corso soggetti a proroga)

  I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento
dell'entrata  in  vigore  della  presente  legge e soggetti a proroga
secondo  la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la
seguente durata:
    a)  anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; (3)
(6) ((8))
    b)  anni  5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31
dicembre 1973; (3)
    c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. (3)
  La  durata  di  cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi
alla  entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli
di   scadenza   previsti   nel   contratto  di  locazione;  ove  tale
determinazione  non  sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in
vigore della presente legge.
  E'  in facolta' delle parti di stipulare anche prima della scadenza
sopra   prevista   un   nuovo   contratto  di  locazione  secondo  le
disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L.  25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con
l'art.  15-bis  commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge
27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
  Per  il  periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle
scadenze   di   cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  primo  comma
dell'articolo  67  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, puo' essere
aumentato,  a  decorrere  dalle  predette  scadenze,  nelle  seguenti
misure:
    a)  non  superiore  al  100  per  canto per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
    b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
    c)  non  superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo
il 31 dicembre 1973.
  Il  canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente,
puo'  essere  aggiornato  annualmente  a  partire dal secondo anno di
proroga  del  contratto,  a  richiesta  del  locatore,  in misura non
superiore  al  75  per  cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nell'anno precedente".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che
"le  scadenze  dei  contratti  di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo  67  della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate
sino al 31 dicembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  7  febbraio  1985,  n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 8) che
"le  scadenze  dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67,
primo  comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino
all'entrata  in vigore della nuova disciplina in materia di locazione
degli  immobili  adibiti  ad uso diverso dell'abitazione e, comunque,
non oltre il 30 giugno 1985".
  Inoltre,   la  L.  5  aprile  1985,  n.  118,  di  conversione  con
modificazioni del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 ha disposto (con l'art.
2  comma  2)  che  le  disposizioni  del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12,
escluse  quelle  di  cui  all'articolo  2 dello stesso decreto, hanno
effetto dal 31 gennaio 1985.

	        
	      
                              Art. 68.
                        (Aumenti del canone)

  Nei  contratti  di  locazione  o  sublocazione di cui al precedente
articolo  il  canone  corrisposto  dal conduttore, calcolato al netto
degli   oneri  accessori,  puo'  essere  a  richiesta  del  locatore,
aumentato  a  decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di  entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di
durata del contratto, nelle misure seguenti:
    1)  non  superiore  al  15  per  cento  all'anno, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
    2)  non  superiore  al  10  per  cento  all'anno  per i contratti
stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
    3)  non  superiore  al  5  per  cento  all'anno  per  i contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

	        
	      
                              Art. 69.
          (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione
             e indennita' per l'avviamento commerciale)

  Nei  contratti  di  locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello  di  abitazione,  di  cui agli articoli 67 e 71 della presente
legge,  il  locatore  comunica,  mediante  raccomandata con avviso di
ricevimento  da  inviarsi  entro  il  28 febbraio 1987, se ed a quali
condizioni  intende  proseguire  la  locazione  ovvero  le condizioni
offerte da terzi per la locazione dell'immobile.
  L'obbligo  ricorre  anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
  Tale  obbligo  non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al
locatore  che  non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei casi di
cessazione  del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o
qualora  sia  in corso una delle procedure previste dal regio decreto
16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive modificazioni, a carico del
conduttore medesimo.
  Il  conduttore  deve  rendere noto al locatore, entro trenta giorni
dalla  comunicazione  di cui al primo comma, se intende proseguire la
locazione alle nuove condizioni.
  Il  conduttore  ha  diritto  di  prelazione se, entro trenta giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  di  cui al primo comma, offre
condizioni  uguali  a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva
tale  diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo
40.
  Il  conduttore,  se  non accetta le condizioni offerte dal locatore
ovvero  non  esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a
24  mensilita',  ovvero  a  trenta  per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.
  Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore
puo',  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del locatore o in
mancanza  di  questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al
primo  comma,  offrire  un  nuovo  canone, impegnandosi a costituire,
all'atto  del  rinnovo  e  per  la  durata del contratto, una polizza
assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12
mensilita' del canone offerto.
  Se  il  locatore  non intende proseguire nella locazione sulla base
delle  condizioni  offerte,  al conduttore e' dovuta l'indennita' per
l'avviamento  commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30
per  le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai
sensi del comma precedente.
  In  mancanza  dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore
nonche'  nei  casi  di  rilascio  dell'immobile  per  i motivi di cui
all'articolo  29  salvo  quelli di cui al primo comma, lettera a), e'
dovuta  l'indennita'  per  avviamento  commerciale nella misura di 21
mensilita',   ovvero   di   25  per  le  locazioni  con  destinazione
alberghiera,  del  canone  corrente di mercato per i locali aventi le
stesse  caratteristiche.  In  caso  di  rilascio  dell'immobile per i
motivi  di  cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta
indennita'  e'  calcolata  con  riferimento  al  canone  corrisposto.
L'indennita'  dovuta  e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di
32  per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al
secondo comma dell'articolo 34.
  L'esecuzione   del   provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'
condizionata  all'avvenuta  corresponsione  dell'indennita' di cui ai
precedenti commi sesto, ottavo e nono.
  Per  i  contratti  di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del
presente  articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
(5) (8) ((22))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in
G.U.  1a  s.s.  12/10/1983,  n.  281)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "del  combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,
legge  27  luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio
1978,  n.  392  (quale  modificato  dall'art.  1 bis decreto legge 30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979,  n.  93),  nella  parte  in cui - relativamente alle ipotesi di
recesso  del  locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di  adibire  l'immobile  ad  abitazione  propria  o del coniuge o dei
parenti  in  linea  retta  entro  il  secondo  grado  -  prevede  che
l'indennita'  per  l'avviamento  commerciale dovuta al conduttore sia
determinata  sulla  base  del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  5 aprile 1985, n. 118, di conversione con modificazioni del
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che le
disposizioni  del  D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, escluse quelle di cui
all'articolo  2  dello  stesso  decreto, hanno effetto dal 31 gennaio
1985.
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AGGIORNAMENTO (22)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n.
242   (in   G.U.   1a   s.s.   04/06/1992,   n.   24)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art. 69 della legge 27 luglio
1978,  n.  392  (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella
parte  in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere
al  conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre
quando  causa  di  cessazione  del rapporto e' un provvedimento della
pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione
economica dell'immobile".

	        
	      
                              Art. 70.
   (Immobili destinati a particolari attivita' soggetti a proroga)

  Ai  contratti  di  locazione di cui all'articolo 42 si applicano le
disposizioni degli articoli 67 e 68.

	        
	      
                              Art. 71.
             (Contratti in corso non soggetti a proroga)

  Le  disposizioni  degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano
anche  ai  contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente  legge  e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la
determinazione  della  durata  prevista  in  detta  disposizione,  il
periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in
caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
  La  durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche ai
contatti  di  cui  sopra  per i quali, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  e'  in  corso  procedimento per convalida di
licenza o di sfratto.
  Il  canone  potra'  essere  aggiornato annualmente su richiesta del
locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base
al  75  per  cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed impiegati
verificatasi nell'anno precedente.

	        
	      
                              Art. 72.
                   (Mutamento della destinazione)

  I  nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato
da  quello  preesistente  di  abitazione  non possono prevede, per un
periodo  di  quattro  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12
e   24,   tranne   che   siano  intervenute  radicali  trasformazioni
dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

	        
	      
                              Art. 73.
                         (Norme applicabili)

  Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le
scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in
base  ai  motivi  di  cui  all'articolo  29 e con il preavviso di cui
all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo
periodo   del   secondo  comma  dell'articolo  29  tale  facolta'  e'
riconosciuta  soltanto  ove  ricorra la necessita' del locatore o del
coniuge  o  dei  parenti  entro  il  secondo  grado  in  linea retta,
verificatasi   dopo   la  costituzione  del  rapporto  locatizio.  Si
applicano  le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da
35  a  39  nonche'  quelle  dell'articolo  69, settimo, ottavo e nono
comma. (5) ((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in
G.U.  1a  s.s.  12/10/1983,  n.  281)  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "del  combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,
legge  27  luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio
1978,  n.  392  (quale  modificato  dall'art.  1 bis decreto legge 30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979,  n.  93),  nella  parte  in cui - relativamente alle ipotesi di
recesso  del  locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di  adibire  l'immobile  ad  abitazione  propria  o del coniuge o dei
parenti  in  linea  retta  entro  il  secondo  grado  -  prevede  che
l'indennita'  per  l'avviamento  commerciale dovuta al conduttore sia
determinata  sulla  base  del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562
(in  G.U.  1a  s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "dell'art.  73  della  legge  27  luglio 1978, n. 392
("Disciplina   delle   locazioni  di  immobili  urbani"),  nel  testo
previgente  alla  modifica  introdotta con la legge 31 marzo 1979, n.
93,  nella  parte  in  cui  non  richiama  espressamente l'obbligo di
corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale
di  cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa
nel testo originario".

	        
	      
Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
                              Art. 74.
                              (Rinvio)

  Le  disposizioni  degli  articoli  da 43 a 57 sono applicabili alle
locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.

	        
	      

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