Raccolta Normativa
Indice locazioni immobili urbani
TITOLO II DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
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Art. 58.
(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti
ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista
nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al
31 dicembre 1952;
b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio
1953 ed il 7 novembre 1963;
c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7
novembre 1963. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22
(in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65
della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai
contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in
G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in
applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga".
Art. 59.
(Recesso del locatore)
Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore puo' recedere
in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore
mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:
1) quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione
del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado; (2)
2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria,
del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado
oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita'
pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o
di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle
proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui
sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del
conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al
canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di
trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore
risulti infondata, questi potra' essere esonerato dalle spese di
trasloco; ((4))
3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba
essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore
impedisca di compiere gli indispensabili lavori; ((4))
4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare
notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o,
trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento
stesso; ((4))
5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico,
ai sensi della legge 1 giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la
competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si
proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa
impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile; ((4))
6) quando il conduttore puo' disporre di altra abitazione idonea
alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un
comune confinante; ((4))
7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente
l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita'. Si
presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta
occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che
non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinita' entro
il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La
presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono
trasferite nell'immobile assieme al conduttore; ((4))
8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile
senza giustificato motivo. ((4))
Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il
possesso della licenza o concessione e' condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle
condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.
Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme
di cui ai precedenti articoli 30 e 56.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22
(in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65
della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai
contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in
G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in
applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga".
Art. 60.
(Ripristino del rapporto e risarcimento del danno)
Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in
conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di
recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da
quando ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile, non lo
adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai
numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali e' stata rilasciata licenza o concessione.
Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi
aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i
diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al
risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non
inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita' del canone, oltre ad
un equo indennizzo per le spese di trasloco.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento,
ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.00 a L.
2.00.000 da devolvere al comune nel cui territorio e' sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III
della presente legge. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 61.
(Acquirente dell'immobile locato)
La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59
non puo' essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto
tra vivi finche' non siano decorsi almeno due anni dalla data
dell'acquisto.
Il termine e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente
e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero
se l'acquirente e' cittadino emigrato in un paese straniero in
qualita' di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi
stabilmente.
Quando l'immobile e' stato donato a causa di matrimonio o
costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato,
il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il
dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 62.
(Canone dei contratti soggetti a proroga)
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti
previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere
dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e' adeguato
in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli
articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal
conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere
aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del
quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e
del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della differenza
risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.
Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per
la determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti
in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai
precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri
elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle
date di cui ai commi precedenti.
Le parti possono liberamente concordare modalita' diverse sempre
che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione
degli articoli 12 e 24. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 63.
(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della
presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti
nell'articolo 58 non e' aggiornato per gli effetti di cui
all'articolo 24.
Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in
base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone
l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura
ivi prevista. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 64.
(Particolari contratti soggetti a proroga)
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo,
lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la
legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni
dell'articolo 58.
Fino al termine di tale durata il canone puo' essere modificato a
richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75
per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nell'anno precedente. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 65.
(Contratti in corso non soggetti a proroga)
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai
contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione
della durata prevista all'articolo 1, il tempo gia' trascorso
dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo
contrattuale, dalla data di esso.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto
per finita locazione.
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di
cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone
e' adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di
cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal
conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere
aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del
quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra
il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente
corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo,
lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le
disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone puo' essere
modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante
aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. (2)
(4) ((25))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22
(in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65
della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in
cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai
contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in
G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in
applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel
cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga".
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 66.
(Oneri accessori conglobati nel canone)
Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a
carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere
computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito
qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Capo II CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
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Art. 67.
(Contratti in corso soggetti a proroga)
I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga
secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la
seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; (3)
(6) ((8))
b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31
dicembre 1973; (3)
c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. (3)
La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi
alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli
di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale
determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in
vigore della presente legge.
E' in facolta' delle parti di stipulare anche prima della scadenza
sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le
disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con
l'art. 15-bis commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge
27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle
scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere
aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti
misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo
il 31 dicembre 1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente,
puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di
proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non
superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, verificatasi nell'anno precedente".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che
"le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate
sino al 31 dicembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 8) che
"le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67,
primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino
all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione
degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque,
non oltre il 30 giugno 1985".
Inoltre, la L. 5 aprile 1985, n. 118, di conversione con
modificazioni del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 ha disposto (con l'art.
2 comma 2) che le disposizioni del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12,
escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno
effetto dal 31 gennaio 1985.
Art. 68.
(Aumenti del canone)
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente
articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto
degli oneri accessori, puo' essere a richiesta del locatore,
aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di
durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti
stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti
stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Art. 69.
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione
e indennita' per l'avviamento commerciale)
Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente
legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali
condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni
offerte da terzi per la locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al
locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di
cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o
qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del
conduttore medesimo.
Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la
locazione alle nuove condizioni.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre
condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva
tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo
40.
Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore
ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a
24 mensilita', ovvero a trenta per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.
Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore
puo', entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in
mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al
primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire,
all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza
assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12
mensilita' del canone offerto.
Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base
delle condizioni offerte, al conduttore e' dovuta l'indennita' per
l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30
per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai
sensi del comma precedente.
In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore
nonche' nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui
all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e'
dovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21
mensilita', ovvero di 25 per le locazioni con destinazione
alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le
stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i
motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta
indennita' e' calcolata con riferimento al canone corrisposto.
L'indennita' dovuta e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di
32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al
secondo comma dell'articolo 34.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e'
condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai
precedenti commi sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del
presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
(5) (8) ((22))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in
G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio
1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di
recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che
l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia
determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 5 aprile 1985, n. 118, di conversione con modificazioni del
D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che le
disposizioni del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, escluse quelle di cui
all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio
1985.
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n.
242 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 69 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella
parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere
al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre
quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della
pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione
economica dell'immobile".
Art. 70.
(Immobili destinati a particolari attivita' soggetti a proroga)
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le
disposizioni degli articoli 67 e 68.
Art. 71.
(Contratti in corso non soggetti a proroga)
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano
anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la
determinazione della durata prevista in detta disposizione, il
periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in
caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
contatti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di
licenza o di sfratto.
Il canone potra' essere aggiornato annualmente su richiesta del
locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base
al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
Art. 72.
(Mutamento della destinazione)
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato
da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12
e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni
dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 73.
(Norme applicabili)
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le
scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in
base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui
all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo
periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e'
riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del
coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta,
verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si
applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da
35 a 39 nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono
comma. (5) ((11))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in
G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma,
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio
1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di
recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che
l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia
determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562
(in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392
("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo
previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n.
93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di
corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale
di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa
nel testo originario".
Capo III DISPOSIZIONI PROCESSUALI
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Art. 74.
(Rinvio)
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle
locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.