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LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice locazioni immobili urbani
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 79.
                     (Patti contrari alla legge)

  E'  nulla  ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del
contratto  o  ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a
quello  previsto  dagli  articoli  precedenti  ovvero ad attribuirgli
altro  vantaggio  in  contrasto  con  le  disposizioni della presente
legge.
  Il  conduttore  con  azione  proponibile  fino  a  sei mesi dopo la
riconsegna   dell'immobile  locato,  puo'  ripetere  le  somme  sotto
qualsiasi  forma  corrisposte  in violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla presente legge. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 80.
                  (Uso diverso da quello pattuito)

  Se  il  conduttore  adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello
pattuito,  il  locatore  puo'  chiedere  la risoluzione del contratto
entro  tre  mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque
entro un anno dal mutamento di destinazione. ((13))
  Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al
contratto  si  applica  il  regime  giuridico  corrispondente all'uso
effettivo dell'immobile.
  Qualora  la  destinazione  ad  uso  diverso  da quello pattuito sia
parziale,  al contratto si applica il regime giuridico corrispondente
all'uso prevalente.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185
(in  G.U.  1a  s.s.  24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "dell'art.  80,  primo  comma,  della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella
parte  in  cui  dispone  "e  comunque  entro un anno dal mutamento di
destinazione"".

	        
	      
                              Art. 81.
       (Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale)

  Le  variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai   e  impiegati  accertate  dall'ISTAT  sono  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

	        
	      
                              Art. 82.
                         (Giudizi in corso)

  Ai  giudizi  in  corso  al  momento  dell'entrata  in  vigore della
presente  legge  continuano  ad  applicarsi  ad ogni effetto le leggi
precedenti.

	        
	      
                              Art. 83.

       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431)).

	        
	      
                              Art. 84.
                            (Abrogazione)

  Sono  abrogate  tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.

	        
	      
                              Art. 85.
                         (Entrata in vigore)

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1978

                               PERTINI

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
PANDOLFI - STAMMATI -
DONAT-CATTIN - PASTO
RINO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO

	        
	      

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