Raccolta Normativa
Indice locazioni immobili urbani
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
|
Art. 79.
(Patti contrari alla legge)
E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del
contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a
quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli
altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente
legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la
riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto
qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla presente legge. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni
abitative".
Art. 80.
(Uso diverso da quello pattuito)
Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello
pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto
entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque
entro un anno dal mutamento di destinazione. ((13))
Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al
contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso
effettivo dell'immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia
parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente
all'uso prevalente.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185
(in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella
parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di
destinazione"".
Art. 81.
(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale)
Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 82.
(Giudizi in corso)
Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi
precedenti.
Art. 83.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431)).
Art. 84.
(Abrogazione)
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.
Art. 85.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - BONIFACIO -
PANDOLFI - STAMMATI -
DONAT-CATTIN - PASTO
RINO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli BONIFACIO