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LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO I: DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

Indice locazioni immobili urbani
TITOLO I
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Durata della locazione)

  La  durata  della  locazione avente per oggetto immobili urbani per
uso  abitazione non puo' essere inferiore a quattro anni. Se le parti
hanno   determinato  una  durata  inferiore  o  hanno  convenuto  una
locazione   senza  determinazione  di  tempo  la  durata  si  intende
convenuta per quattro anni.
  Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di
locazioni  stipulate  per  soddisfare  esigenze  abitative  di natura
transitoria. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                               Art. 2.
                   (Disciplina della sublocazione)

  Il  conduttore  non  puo' sublocare totalmente l'immobile, ne' puo'
cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
  Salvo  patto  contrario  il  conduttore ha la facolta' di sublocare
parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera
raccomandata  che indichi la persona del subconduttore, la durata del
contratto ed i vani sublocati.

	        
	      
                               Art. 3.
                        (Rinnovazione tacita)

  Il  contratto  si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna
delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza,
con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
 La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
  ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                               Art. 4.
                      (Recesso del conduttore)

  E'  in  facolta'  delle  parti  consentire  contrattualmente che il
conduttore  possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso  al  locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
  Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore,
qualora  ricorrano  gravi  motivi, puo' recedere in qualsiasi momento
dal  contratto  con  preavviso  di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.

	        
	      
                               Art. 5.
                   (Inadempimento del conduttore)

  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 55, il mancato pagamento del
canone  decorsi  venti  giorni  dalla  scadenza  prevista,  ovvero il
mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando
l'importo  non  pagato  superi  quello  di due mensilita' del canone,
costituisce  motivo  di  risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile.

	        
	      
                               Art. 6.
                     (Successione nel contratto)

  In  caso  di  morte  del conduttore, gli succedono nel contratto il
coniuge,  gli  eredi  ed  i  parenti  ed  affini con lui abitualmente
conviventi. ((14))
  In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o
di  cessazione  degli  effetti  civili dello stesso, nel contratto di
locazione  succede  al  conduttore  l'altro coniuge, se il diritto di
abitare  nella  casa  familiare  sia  stato  attribuito dal giudice a
quest'ultimo.
  In  caso  di  separazione consensuale o di nullita' matrimoniale al
conduttore  succede  l'altro  coniuge  se  tra  i  due  si  sia cosi'
convenuto. ((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.
404   (in   G.U.   1a   s.s.   13/04/1988,   n.   15)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art.  6,  primo  comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili
urbani"),  nella  parte  in  cui non prevede tra i successibili nella
titolarita'  del  contratto  di  locazione,  in  caso  di  morte  del
conduttore,  il  convivente  more  uxorio"; ha inoltre dichiarato "la
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6, terzo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge
separato  di  fatto  succeda al conduttore, se tra i due si sia cosi'
convenuto";  ha  inoltre dichiarato "la illegittimita' costituzionale
dell'art.  6,  della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui
non  prevede  la successione nel contratto di locazione al conduttore
che  abbia cessato la convivenza, a favore del gia' convivente quando
vi sia prole naturale".

	        
	      
                               Art. 7.
          (Clausola di scioglimento in caso di alienazione)

  E'  nulla  la  clausola che prevede la risoluzione del contratto in
caso di alienazione della cosa locata.

	        
	      
                               Art. 8.
                      (Spese di registrazione)

  Le  spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico
del conduttore e del locatore in parti uguali.

	        
	      
                               Art. 9.
                          (Oneri accessori)

  Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le
spese   relative   al   servizio   di  pulizia,  al  funzionamento  e
all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,
dell'energia  elettrica,  del  riscaldamento  e  del  condizionamento
dell'aria,  allo  spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonche' alla
fornitura di altri servizi comuni.
  Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore
nella  misura  del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto
una misura inferiore.
  Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di
effettuare   il  pagamento  il  conduttore  ha  diritto  di  ottenere
l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la
menzione  dei  criteri  di  ripartizione.  Il  conduttore  ha inoltre
diritto  di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.
  ((Gli  oneri  di  cui  al  primo  comma  addebitati dal locatore al
conduttore  devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie
a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi
accessori   al   contratto   di  locazione  forniti  siano  per  loro
particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attivita'
imprenditoriale  del  locatore  e  configurino oggetto di un autonomo
contratto di prestazione dei servizi stessi)).

	        
	      
                              Art. 10.
     (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)

  Il  conduttore  ha  diritto  di  voto,  in  luogo  del proprietario
dell'appartamento    locatogli,    nelle    delibere   dell'assemblea
condominiale  relative  alle  spese  e alle modalita' di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
  Egli  ha  inoltre  diritto  di  intervenire, senza diritto di voto,
sulle  delibere  relative  alla  modificazione  degli  altri  servizi
comuni.
  La  disciplina  di  cui  al primo comma si applica anche qualora si
tratti di edificio non in condominio.
  In  tale  ipotesi  i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
  Si  osservano,  in  quanto  applicabili, le disposizioni del codice
civile sull'assemblea dei condomini.

	        
	      
                              Art. 11.
                        (Deposito cauzionale)

  Il  deposito  cauzionale non puo' essere superiore a tre mensilita'
del canone. Esso e' produttivo di interessi legali che debbono essere
corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

	        
	      
                              Art. 12.
      (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)

  Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso
di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo
dell'immobile locato.
  Il  valore  locativo  e'  costituito  dal prodotto della superficie
convenzionale  dell'immobile  per il costo unitario di produzione del
medesimo.
  Il  costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato
per i coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
  Gli  elementi  che  concorrono  alla  determinazione  del canone di
affitto,  accertati  dalle  parti,  vanno  indicati  nel contratto di
locazione.
  Se  l'immobile  locato e' completamente arredato con mobili forniti
dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto,
il  canone  determinato  ai  sensi  dei  commi precedenti puo' essere
maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.
  COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1991, N. 299, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 13.
                     (Superficie convenzionale)

  La  superficie  convenzionale  e'  data  dalla  somma  dei seguenti
elementi:
    a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
 b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10)
    c)  il  20  per  cento  della  superficie  del  posto macchina in
autorimesse di uso comune; (10)
    d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine
ed altri accessori simili;
    e)  il  15  per  cento  della  superficie  scoperta di pertinenza
dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
    f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella
    misura   corrispondente   alla   quota   millesimale  dell'unita'
  immobiliare.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza
utile inferiore a metri 1,70.
  Le  superfici  di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al metro
dei muri perimetrali e di quelli interni.
  L'elemento   di  cui  alla  lettera  c)  entra  nel  computo  della
superficie convenzionale fino ad un massimo con eccedente di cui alla
lettera a).
  Alla  superficie  di  cui  alla  lettera a) si applicano i seguenti
coefficienti:
    a)  1,00 per l'unita' immobiliare di superficie superiore a metri
quadrati 70;
    b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa fra metri
quadrati 46 e metri quadrati 70;
    c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
  I  coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si
applicano  agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione
e' scadente ai sensi dell'articolo 21. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
  La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in
G.U.  1a  s.s.  24/06/1987,  n.  26)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  "della lett. b), dell'art. 13, quinto comma, della l.
27  luglio  1978,  n.  392,  "Disciplina  delle locazioni di immobili
urbani", nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti
maggiorativi,   consente  che  il  canone  relativo  ad  immobili  di
dimensioni  inferiori  ai  70,01  mq  possa essere maggiore di quello
previsto  per  immobili  compresi  nella  fascia  superiore, anziche'
equiparato  a  quello  previsto  per  immobili  di mq 70". Ha inoltre
dichiarato,  "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la illegittimita' costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto
comma,  della l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, mediante
l'applicazione  dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone
relativo  ad  immobili  di dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere
maggiore  di  quello  previsto  per  immobili  compresi  nella fascia
superiore  anziche'  equiparato  a quello previsto per immobili di mq
46".
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 14.
                            (Costo base)

  Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione
e' stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, e' fissato in:
    a)  L.  250.000  per  gli  immobili  situati  in  Piemonte, Valle
d'Aosta,    Liguria,    Lombardia,   Trentino-Alto   Adige,   Veneto,
Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche e
Lazio;
    b)  L.  225.000  per  gli  immobili situati in Campania, Abruzzi,
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  La  data  di  ultimazione  dei  lavori  e'  quella  risultante  dal
certificato  di  abitabilita'  o,  in  mancanza,  dal  certificato di
ultimazione  dei  lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure
quella comunque accertata. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 15.
              (Coefficienti correttivi del costo base)

  I  coefficienti  correttivi  sono  stabiliti  in funzione del tipo,
della  classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di
piano,  della  vetusta' e dello stato di conservazione e manutenzione
dell'immobile. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 16.
                             (Tipologia)

  In  relazione  alla  tipologia  si  fa  riferimento  alla categoria
catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
    a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
    b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
    c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
    d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
    e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
    f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
    g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
   h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
  Qualora  gli  immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli
fini  del  comma  precedente,  la categoria catastale viene stabilita
dall'ufficio  tecnico  erariale  sulla base delle categorie catastali
delle   unita'  immobiliari  che  siano  ubicate  nella  stessa  zona
censuaria  ed  abbiano  caratteristiche  analoghe.  A  tale  fine gli
interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente
per   territorio   apposita  domanda  corredata  da  una  planimetria
dell'immobile  con  una  sommaria  descrizione  dell'edificio,  delle
rifiniture  dell'unita'  immobiliare locata nonche' degli impianti in
essa  installati.  L'ufficio  provvede  entro  novanta  giorni  dalla
richiesta senza obbligo di sopralluogo. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 17.
                   (Classe demografica dei comuni)

  In  relazione  alla  classe  demografica  si  applicano  i seguenti
coefficienti:
    a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 400.000 abitanti;
    b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 250.000 abitanti;
    c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 100.000 abitanti;
    d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 50.000 abitanti;
    e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti;
    f)  0,80  per  gli immobili siti in comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti.
  Il numero degli abitanti di un comune e' stabilito sulla base degli
ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 18.
                            (Ubicazione)

  In  relazione  all'ubicazione  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  20.000  abitanti provvedono a ripartire il
territorio  comunale  in  cinque  zone  alle  quali  si  applicano  i
coefficienti della tabella seguente:
    a) 0,85 per la zona agricola;
    b) 1 per la zona edificata periferica;
    c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il
centro storico;
    d)  1,20  per  le  zone  di  pregio  particolare  site nella zona
edificata periferica o nella zona agricola;
    e) 1,30 per il centro storico.
  I   consigli  comunali  devono  provvedere  alla  ripartizione  del
territorio  comunale  in  zone  entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
  Nei  comuni  con  popolazione  non  superiore ai 20.000 abitanti si
applicano  le perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
    a) 0,85 per la zona agricola;
    b) 1 per il centro edificato;
    c) 1,10 per il centro storico.
  All'interno  delle  zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo
comma  ed  alle  lettere  b) e c) del terzo comma i consigli comunali
possono  individuare  edifici  o  comparti di edifici particolarmente
degradati  ai  quali si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione
dei coefficienti suindicati. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 19.
                         (Livello di piano)

  In  relazione  al  livello  di  piano,  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori
terra, si applicano i seguenti coefficienti:
    a) 0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
    b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
    c)   1,00  per  le  abitazioni  situate  nei  piani  intermedi  e
all'ultimo piano;
    d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
  Per  le  abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili
sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d)
del  comma  precedente  sono  rispettivamente  ridotti a 0,95 e 1,10.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 20.
                              (Vetusta)

  In  relazione  alla  vetusta' si applica un coefficiente di degrado
per  ogni  anno  decorrente  dal  sesto  anno  successivo a quello di
costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
    a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
    b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
  Se  si  e'  proceduto  a  lavori di integrale ristrutturazione o di
completo  restauro  dell'unita'  immobiliare,  anno di costruzione e'
quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 21.
               (Stato di conservazione e manutenzione)

  In   relazione   allo   stato   di   conservazione  e  manutenzione
dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
    a) 1,00 se lo stato e' normale;
    b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
    c) 0,60 se lo stato e' scadente.
  Per  la  determinazione dello stato di conservazione e manutenzione
si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unita' immobiliare:
    1) pavimenti;
    2) pareti e soffitti;
    3) infissi;
    4) impianto elettrico;
    5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
    6) impianto di riscaldamento;
nonche' dei seguenti elementi comuni:
      1) accessi, scale e ascensore;
      2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
  Lo  stato  dell'immobile  si  considera  mediocre  qualora siano in
scadenti  condizioni  tre  degli elementi di cui sopra, dei quali due
devono essere propri dell'unita' immobiliare.
  Lo  stato  dell'immobile  si  considera  scadente  qualora siano in
scadenti  condizioni  almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei
quali tre devono essere propri dell'unita' immobiliare.
  Lo  stato  dell'immobile  si  considera  scadente  in  ogni caso se
l'unita'   immobiliare   non   dispone   di   impianto   elettrico  o
dell'impianto  idrico  con acqua corrente nella cucina e nei servizi,
ovvero  se  non  dispone  di  servizi igienici privati o se essi sono
comuni a piu' unita' immobiliari.
  Il  Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro
tre  mesi  dalla  entrata  in vigore della presente legge, indichera'
analiticamente   gli   elementi  di  valutazione  fissati  nei  commi
precedenti. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 22.
            (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975)

  Per  gli  immobili  adibiti  ad  uso  di  abitazione che sono stati
ultimati  dopo  il  31  dicembre  1975, il costo base di produzione a
metro   quadrato   e'   fissato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con  quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri,
da  emanare  entro  il  31  marzo  di ogni anno e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il  costo  base  di  produzione  e'  determinato,  anche  in misura
differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
    a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
    b) dell'incidenza del contributo di concessione;
    c) del costo dell'area, che non potra' essere superiore al 25 per
cento del costo di produzione;
    d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
  Se,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di quella di
registro  o  di  altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli
oneri   delle   assicurazioni   obbligatorie   o  in  base  ad  altre
documentazioni  di  origine  pubblica,  risultano  costi  maggiori di
quelli  indicati  nel  decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del
comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo
conto  di  tali  maggiori  costi.  Il  costruttore,  in quanta di sua
spettanza,  e'  tenuto  a  fornire  al  proprietario tali dati, se la
richiesta   venga   fatta   anteriormente   al   primo  trasferimento
dell'immobile;  in  tal  caso  gli  stessi  elementi  dovranno essere
comunicati  agli  uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di
cui  sopra  non  si  tiene  comunque  conto  del valore dell'immobile
accertato   ai   fini   dell'imposta  di  registro  relativa  al  suo
trasferimento  a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento
per  la  determinazione  del  canone  e'  quello dei costi come sopra
definiti.
  Ai  fini  della  determinazione  del  canone  di  locazione per gli
immobili  urbani  ultimati  dopo  il 31 dicembre 1975, al costo base,
determinato   a   norma   del  presente  articolo,  di  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al
precedente   comma   non   si   applicano   i  coefficienti  previsti
nell'articolo  16  nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo
di produzione. ((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 23.
                     (Riparazioni straordinarie)

  Quando  si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere
necessarie  per  conservare ad esso la sua destinazione o per evitare
maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso
a  cui  e' adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di
rilevante  entita',  il  locatore  puo' chiedere al conduttore che il
canone  risultante  dall'applicazione degli articoli precedenti venga
integrato  con  un  aumento  non  superiore  all'interesse legale sul
capitale  impiegato  nelle  opere e nei lavori effettuati, dedotte le
indennita'  e  i  contributi  di  ogni  natura  che il locatore abbia
percepito  o  che  successivamente  venga  a  percepire  per le opere
eseguite.
  L'aumento  decorre  dalla data in cui sono state ultimate le opere,
se  la  richiesta  e' fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in
caso  diverso  decorre  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  al
ricevimento della richiesta.
  Le  disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando
il   locatore  venga  assoggettato  a  contributi  di  miglioria  per
trasformazioni urbane nella zona in cui e' situato l'immobile.
  Le  controversie  derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono  decise  con le modalita' indicate negli articoli 43 e seguenti.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 24.
                     (Aggiornamento del canone)

  Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione
definito  ai  sensi degli articoli da 12 a 23 e' aggiornato ogni anno
in   misura   pari  al  75  per  cento  della  variazione,  accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
  L'aggiornamento  del canone decorrera' dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 25.
                      (Adeguamento del canone)

  Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha
diritto   all'adeguamento   del  canone  in  relazione  all'eventuale
mutamento  degli  elementi  di  cui agli articoli 13 e 15, escluso il
parametro  relativo  alla  vetusta'  che  si  applica  al momento del
rinnovo contrattuale.
  L'adeguamento del canone avra' effetto dal mese successivo a quello
durante  il  quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 26.
                      (Ambito di applicazione)

  Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
    a)  alle locazioni stipulate pur soddisfare esigenze abitative di
natura   transitoria,  salvo  che  il  conduttore  abiti  stabilmente
nell'immobile per motivi di lavoro o di studio;
    b)  alle  locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico
dello  Stato  per i quali si applica il canone sociale determinato in
base alle disposizioni vigenti;
    c)  alle  locazioni  relative ad alloggi soggetti alla disciplina
dell'edilizia convenzionata; (12)
    d)  alle  locazioni  relative ad immobili inclusi nelle categorie
catastali A/ 8 e A/ 9.
  Le  disposizioni  di  cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano
alle  locazioni  concernenti  gli  immobili  siti  in  comuni  che al
censimento  del  1971  avevano  popolazione  residente  fino  a 5.000
abitanti  qualora,  nel  quinquennio  precedente  l'entrata in vigore
della   presente   legge,  e  successivamente  ogni  quinquennio,  la
popolazione  residente  non  abbia  subito  variazioni  in aumento, o
comunque  l'aumento  percentuale  sia  stato inferiore a quello medio
nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
  Il  comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui
al precedente comma e delle eventuali variazioni. ((25))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988,
n.   155   (in   G.U.   1a  s.s.  17/02/1988,  n.  7)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art. 26, primo comma, lettera
c)  della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili  urbani),  nella  parte  in cui non dispone che il canone di
locazione  degli  immobili  soggetti  alla  disciplina  dell'edilizia
convenzionata  non  deve comunque superare il canone che risulterebbe
dall'applicazione  delle  disposizioni  del  titolo  I, capo I, della
medesima legge".
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
Capo II
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI
ABITAZIONE
                              Art. 27.
                      (Durata della locazione)

  La  durata  delle  locazioni  e sublocazioni di immobili urbani non
puo'  essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una
delle attivita' appresso indicate:
    1) industriali, commerciali e artigianali;
    2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo
2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai
contratti  relativi  ad  immobili  adibiti  all'esercizio  abituale e
professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo.
  La  durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se
l'immobile, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere
((o all'esercizio di attivita' teatrali)).
  Se  e'  convenuta  una  durata  inferiore o non e' convenuta alcuna
durata,   la   locazione   si   intende   pattuita   per   la  durata
rispettivamente prevista nei commi precedenti.
  Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu'
breve  qualora  l'attivita'  esercitata o da esercitare nell'immobile
abbia, per sua natura, carattere transitorio.
  Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a
locare  l'immobile,  per  la  medesima stagione dell'anno successivo,
allo  stesso  conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera
raccomandata  prima  della  scadenza  del  contratto.  L'obbligo  del
locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si
tratta di utilizzazione alberghiera.
  E'  in  facolta'  delle  parti  consentire  contrattualmente che il
conduttore  possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso  al  locatore,  mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
  Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore,
qualora  ricorrano  gravi  motivi, puo' recedere in qualsiasi momento
dal  contratto  con  preavviso  di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.

	        
	      
                              Art. 28.
                    (Rinnovazione del contratto)

  Per  le  locazioni  di  immobili  nei  quali  siano  esercitate  le
attivita'  indicate  nei  commi  primo e secondo dell'articolo 27, il
contratto  si  rinnova  tacitamente  di  sei  anni in sei anni e, per
quelle di immobili adibiti ad attivita' alberghiere ((o all'esercizio
di attivita' teatrali)), di nove anni in nove anni; tale rinnovazione
non  ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte,
a  mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi
prima della scadenza.
  Alla  prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove
anni,  il  locatore  puo'  esercitare  la  facolta'  di diniego della
rinnovazione  soltanto  per  i  motivi  di cui all'articolo 29 con le
modalita' e i termini ivi previsti.

	        
	      
                              Art. 29.
     (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza)

  Il  diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di
cui  all'articolo  precedente  e'  consentito  al  locatore  ove egli
intenda:
    a)  adibire  l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado in linea retta;
    b)  adibire  l'immobile  all'esercizio, in proprio o da parte del
coniuge  o  dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una
delle  attivita'  indicate  nell'articolo  27  o,  se  si  tratta  di
pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  o  di  diritto pubblico,
all'esercizio  di  attivita'  tendenti  al  conseguimento  delle loro
finalita' istituzionali;
    c)  demolire  l'immobile  per ricostruirlo, ovvero procedere alla
sua  integrale  ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire
su  di  esso  un  intervento  sulla  base  di  un  programma comunale
pluriennale  di  attuazione  ai  sensi  delle leggi vigenti. Nei casi
suddetti  il  possesso  della  prescritta  licenza  o  concessione e'
condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di
rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i
termini  della  licenza  o  della  concessione e quest'ultima non sia
stata nuovamente disposta;
    d)  ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei
locali  adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo
12  della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali,
sempre   che   le  opere  da  effettuarsi  rendano  incompatibile  la
permanenza  del  conduttore  nell'immobile.  Anche  in  tal  caso  il
possesso  della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per
l'azione  di  rilascio;  gli effetti del provvedimento di rilascio si
risolvono  alle  condizioni  previste  nella  precedente  lettera c).
((24))
  Per  le  locazioni  di  immobili  adibiti all'esercizio di albergo,
pensione  o locanda, anche se ammobiliati, il locatore puo' negare la
rinnovazione  del  contratto  nelle  ipotesi previste dall'articolo 7
della  legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis del
decreto-legge  27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di
intervento  sulla  base  di  un  programma  comunale  pluriennale  di
attuazione  ai  sensi  delle  leggi  vigenti.  Nei  casi  suddetti il
possesso  della  prescritta  licenza  o concessione e' condizione per
l'azione  di  rilascio.  Gli effetti del provvedimento di rilascio si
risolvono  alle  condizioni  previste nella precedente lettera c). Il
locatore  puo'  altresi' negare la rinnovazione se intende esercitare
personalmente  nell'immobile  o  farvi  esercitare  dal  coniuge o da
parenti  entro  il secondo grado in linea retta la medesima attivita'
del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'articolo 5 della
legge  2  marzo  1963,  n.  191,  modificato  dall'articolo 4-bis del
decreto-legge  27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
  Ai  fini  di  cui  ai  commi  precedenti  il  locatore,  a  pena di
decadenza,  deve  dichiarare  la propria volonta' di conseguire, alla
scadenza  del contratto, la disponibilita' dell'immobile locato; tale
dichiarazione  deve  essere  effettuata,  con  lettera  raccomandata,
almeno  12  o  18  mesi  prima della scadenza, rispettivamente per le
attivita'  indicate  nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per
le attivita' alberghiere.
  Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullita', il
motivo,  tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul
quale la disdetta e' fondata.
  Se  il  locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti
commi   il   contratto  s'intende  rinnovato  a  norma  dell'articolo
precedente.
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AGGIORNAMENTO (24)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998,
n.   348   (in   G.U.  1a  s.s.  14/10/1998,  n.  41)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  "dell'art. 29, primo comma, lettera
d),  ultima  parte, in relazione alla lettera c), ultima parte, della
legge  27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani),  nella  parte  in cui prevede che la scadenza, nel corso del
processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza
o concessione, impedisce l'emanazione del provvedimento di rilascio".

	        
	      
                              Art. 30.
                     (Procedura per il rilascio)

  Avvenuta  la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e
prima  della  data per la quale e' richiesta la disponibilita' ovvero
quando  tale  data  sia  trascorsa  senza  che  il  conduttore  abbia
rilasciato  l'immobile,  il  locatore  puo'  convenire in giudizio il
conduttore,  osservando  le  norme previste dall'articolo 447-bis del
codice di procedura civile. (18) ((19))
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
  Alla  prima  udienza,  se  il convenuto compare e non si oppone, il
giudice  ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per
la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
  L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
  Nel  caso  di  opposizione  del  convenuto  il giudice esperisce il
tentativo di conciliazione.
  Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo
esecutivo.  In  caso  contrario  o  nella contumacia del convenuto si
procede  a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura
civile.
  Il  giudice,  su  istanza  del  ricorrente,  alla  prima  udienza e
comunque  in  ogni  stato  del  giudizio, valutate le ragioni addotte
dalle   parti   e  le  prove  raccolte,  puo'  disporre  il  rilascio
dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 31.
                             (Sanzioni)

  Il  locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile per
uno  dei  motivi  previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei
mesi   dall'avvenuta   consegna,  non  abbia  adibito  l'immobile  ad
abitazione  propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado
in  linea  retta,  o  non  abbia  adibito  l'immobile ad esercizio in
proprio  di  una delle attivita' indicate all'articolo 27, ovvero non
abbia  rispettato  i  termini  della  concessione  o quelli del piano
comunale  di  intervento  per  quanto  attiene l'inizio dei lavori di
demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile
ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione
o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine
stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e' tenuto, se
il  conduttore  lo  richiede,  al  ripristino  del contratto, salvi i
diritti  acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di  trasloco  e  degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento
del  danno  nei  confronti  del  conduttore in misura non superiore a
quarantotto  mensilita' del canone di locazione percepito prima della
risoluzione  del  contratto,  oltre alle indennita' previste ai sensi
dell'articolo 34.
  Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del
danno,  ordina  al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a
L.  2.000.000  da  devolvere  al  comune  nel  cui territorio e' sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III
della presente legge.

	        
	      
                              Art. 32.
                     (Aggiornamento del canone)

  Le   parti  possono  convenire  che  il  canone  di  locazione  sia
aggiornato  annualmente  su  richiesta  del  locatore  per  eventuali
variazioni del potere di acquisto della lira.
  Le  variazioni  in aumento del canone ((, per i contratti stipulati
per  durata  non  superiore  a  quella  di cui all'articolo 27,)) non
possono  essere  superiori  al  75  per  cento  di  quelle, accertate
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai ed impiegati.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
contratti  di  locazione stagionale ((ed a quelli in corso al momento
dell'entrata  in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo
comma del presente articolo)).

	        
	      
                              Art. 33.
                 (Canone delle locazioni stagionali)

  Il  canone delle locazioni stagionali puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui all'articolo 32.

	        
	      
                              Art. 34.
             (Indennita' per la perdita dell'avviamento)

  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento  o  disdetta  o  recesso  del  conduttore o a una delle
procedure  previste  dal  regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, il
conduttore  ha  diritto,  per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2)
dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo
canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari
a 21 mensilita'.
  Il   conduttore   ha  diritto  ad  una  ulteriore  indennita'  pari
all'importo   di   quelle   rispettivamente  sopra  previste  qualora
l'immobile  venga,  da  chiunque,  adibito all'esercizio della stessa
attivita'  o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica
che  siano  affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed
ove  il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione
del precedente.
  L'esecuzione   del   provvedimento  di  rilascio  dell'immobile  e'
condizionata  dall'avvenuta  corresponsione dell'indennita' di cui al
primo  comma.  L'indennita'  di  cui  al  secondo  comma  deve essere
corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
  Nel   giudizio  relativo  alla  spettanza  ed  alla  determinazione
dell'indennita'  per  la  perdita  dell'avviamento,  le  parti  hanno
l'onere  di  quantificare  specificatamente  la  entita'  della somma
reclamata  o  offerta  e  la corresponsione dell'importo indicato dal
conduttore  o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante
dalla  sentenza  di  primo grado consente, salvo conguaglio all'esito
del    giudizio,   l'esecuzione   del   provvedimento   di   rilascio
dell'immobile. ((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
  La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989,
n.   542   (in   G.U.  1a  s.s.  20/12/1989,  n.  51)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale "dell'art. 34, della legge 27 luglio
1978,  n.  392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella
parte   in   cui   non   prevede   i   provvedimenti  della  pubblica
Amministrazione  tra le cause di cessazione del rapporto di locazione
che  escludono  il  diritto  del  conduttore  alla  indennita' per la
perdita dell'avviamento".

	        
	      
                              Art. 35.
                              (Limiti)

  Le  disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in
caso  di  cessazione  di  rapporti  di locazione relativi ad immobili
utilizzati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  che  non  comportino
contatti  diretti  con  il  pubblico  degli  utenti e dei consumatori
nonche'   destinati  all'esercizio  di  attivita'  professionali,  ad
attivita'  di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o
interni  a  stazioni  ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio
stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

	        
	      
                              Art. 36.
        (Sublocazione e cessione del contratto di locazione)

  Il  conduttore  puo'  sublocare l'immobile o cedere il contratto di
locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme
ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento. Il locatore puo'
opporsi,  per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.  Nel  caso di cessione il locatore, se non ha liberato
il  cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte.
  Le  indennita' previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di
colui  che  risulta  conduttore al momento della cessazione effettiva
della locazione.

	        
	      
                              Art. 37.
                     (Successione nel contralto)

  In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro
che,  per successione o per precedente rapporto risultante da atto di
data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a
continuarne l'attivita'.
  In  caso  di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di
cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  il contratto di
locazione  si  trasferisce  al  coniuge, anche se non conduttore, che
continui  nell'immobile  la  stessa  attivita'  gia'  ivi  esercitata
assieme   all'altro   coniuge   prima   della  separazione  legale  o
consensuale  ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
  Se  l'immobile e' adibito all'uso di piu' professionisti, artigiani
o  commercianti e uno solo di essi e' titolare del contratto, in caso
di  morte  gli  succedono  nel  contratto, in concorso con gli aventi
diritto  di  cui  ai  commi  precedenti,  gli  altri  professionisti,
artigiani o commercianti.
  Nelle  ipotesi  di  recesso  del  titolare del contratto, succedono
nello  stesso  gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In
tal caso il locatore puo' opporsi alla successione nel contratto, per
gravi motivi, con le modalita' di cui all'articolo precedente.

	        
	      
                              Art. 38.
                       (Diritto di prelazione)

  Nel  caso  in  cui  il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l'immobile  locato,  deve  darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
  Nella  comunicazione  devono  essere  indicati il corrispettivo, da
quantificare  in  ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali
la  compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o
meno il diritto di prelazione.
  Il  conduttore  deve  esercitare  il diritto di prelazione entro il
termine  di  sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con
atto  notificato  al  proprietario  a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. ((21))
  Ove  il  diritto  di  prelazione  sia esercitato, il versamento del
prezzo   di   acquisto,   salvo  diversa  condizione  indicata  nella
comunicazione  del  locatore, deve essere effettuato entro il termine
di  trenta  giorni  decorrenti  dal  sessantesimo giorno successivo a
quello  dell'avvenuta  notificazione della comunicazione da parte del
proprietario,  contestualmente  alla  stipulazione  del  contratto di
compravendita o del contratto preliminare.
  Nel  caso  in  cui  l'immobile  risulti  locato  a piu' persone, la
comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna
di esse.
  Il  diritto  di prelazione puo' essere esercitato congiuntamente da
tutti  i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore.
  L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui
al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione   di   avvalersi  della  prelazione,  si  considera  avere
rinunciato alla prelazione medesima.
  Le  norme  del  presente  articolo  non  si applicano nelle ipotesi
previste  dall'articolo  732  del  codice  civile,  per  le  quali la
prelazione   opera   a   favore  dei  coeredi,  e  nella  ipotesi  di
trasferimento  effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado.
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AGGIORNAMENTO (21)
  Il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L.  28  febbraio 1992, n. 217 ha disposto (con l'art. 10 comma 2) che
"gli  immobili  acquistati  o  realizzati  in attuazione dei piani di
investimento  di  cui  al  comma  1  sono  concessi in locazione alle
amministrazioni  destinatarie.  In  caso  di  successiva  vendita  il
termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione,
stabilito  dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e' elevato a centottanta giorni".

	        
	      
                              Art. 39.
                        (Diritto di riscatto)

  Qualora  il  proprietario  non  provveda  alla notificazione di cui
all'articolo  precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a
quello   risultante  dall'atto  di  trasferimento  a  titolo  oneroso
dell'immobile,  l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi
dalla    trascrizione    del    contratto,    riscattare   l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
  Ove  sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del
prezzo  deve  essere  effettuato  entro  il  termine  di tre mesi che
decorrono,  quando  non  vi  sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato
con  cui  l'acquirente  o  successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto.
  Se  per  qualsiasi  motivo,  l'acquirente o successivo avente causa
faccia  opposizione  al  riscatto, il termine di tre mesi decorre dal
giorno  del  passaggio  in  giudicato della sentenza che definisce il
giudizio.

	        
	      
                              Art. 40.
         (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)

  Il  locatore  che  intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza
del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le
offerte   al   conduttore,   mediante   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
  Tale  obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che
non  intende  rinnovare  la  locazione  e  nei casi di cessazione del
rapporto  di  locazione  dovuti  a  risoluzione  per  inadempimento o
recesso  del  conduttore  o ad una delle procedure previste dal regio
decreto  16  marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative
al conduttore medesimo.
  Il  conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed
entro  trenta  giorni  dalla  ricezione della comunicazione di cui al
primo  comma,  offra  condizioni  uguali  a  quelle comunicategli dal
locatore.
  Egli  conserva  tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra
il  locatore  e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero
quando  il  locatore  abbia  ottenuto  il  rilascio dell'immobile non
intendendo  locarlo  a  terzi,  e,  viceversa,  lo  abbia concesso in
locazione entro i sei mesi successivi.

	        
	      
                              Art. 41.
                         (Norme applicabili)

  Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni
degli articoli da 7 a 11.
  Le  disposizioni  di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano
ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.

	        
	      
                              Art. 42.
        (Destinazione degli immobili a particolari attivita)

  I  contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti
ad  attivita'  ricreative,  assistenziali,  culturali  e scolastiche,
nonche'  a  sede  di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo
Stato   o   da  altri  enti  pubblici  territoriali  in  qualita'  di
conduttori, hanno la durata di cui al primo comma dell'articolo 27.
  A  tali  contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e
41, nonche' le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III,
ed il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L.  25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con
l'art.  15-bis  commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge
27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.
  Per  il  periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle
scadenze   di   cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  primo  comma
dell'articolo  67  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, puo' essere
aumentato,  a  decorrere  dalle  predette  scadenze,  nelle  seguenti
misure:
    a)  non  superiore  al  100  per  canto per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
    b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
    c)  non  superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo
il 31 dicembre 1973.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392".

	        
	      
Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
                              Art. 43.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 44.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 45.
                        (Ricorso al giudice)

  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
  COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399.
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
  Fino   al  termine  del  giudizio  il  conduttore  e'  obbligato  a
corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 46.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 47.

   ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18)((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 48.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 49.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 50.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 51.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353). (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 52.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 53.

  ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (18) ((19))
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477 ha disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte all'01/01/1992 decorrono a partire dal 02/01/1994.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  L.  26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994,  n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n.  673,  ha  disposto  (con  l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche
introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal 30/04/1995.

	        
	      
                              Art. 54.
                      (Clausola compromissoria)

  E'  nulla  la  clausola  con  la quale le parti stabiliscono che le
controversie  relative alla determinazione del canone siano decise da
arbitri. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
  La  L.  9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)
l'abrogazione  del  presente  articolo  "limitatamente alle locazioni
abitative".

	        
	      
                              Art. 55.
            (Termine per il pagamento dei canoni scaduti)

  La  morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri
di  cui  all'articolo 5 puo' essere sanata in sede giudiziale per non
piu'  di  tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla
prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per
gli  oneri  accessori  maturati  sino  a  tale data, maggiorato degli
interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal
giudice.
  Ove  il  pagamento  non  avvenga  in udienza, il giudice, dinanzi a
comprovate  condizioni  di difficolta' del conduttore, puo' assegnare
un termine non superiore a giorni novanta.
  In  tal  caso  rinvia  l'udienza  a  non  oltre  dieci giorni dalla
scadenza del termine assegnato.
  La  morosita'  puo'  essere  sanata,  per non piu' di quattro volte
complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al
secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi
per  non  oltre  due  mesi,  e'  conseguente alle precarie condizioni
economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto
e   dipendenti   da  disoccupazione,  malattie  o  gravi,  comprovate
condizioni di difficolta'.
  Il  pagamento,  nei  termini di cui ai commi precedenti, esclude la
risoluzione del contratto.

	        
	      
                              Art. 56.
                    (((Modalita' per il rilascio)

  1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa
motivazione  che  tenga  conto  anche delle condizioni del conduttore
comparate  a  quelle  del locatore nonche' delle ragioni per le quali
viene  disposto  il  rilascio stesso e, nei casi di finita locazione,
del  tempo  trascorso  dalla  disdetta, fissa la data dell'esecuzione
entro  il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di
dodici mesi dalla data del provvedimento.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo 55, per il caso in cui il
conduttore  non  provveda al pagamento nel termine assegnato, la data
dell'esecuzione  non  puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla
scadenza del termine concesso per il pagamento.
  3.  Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore
e  il  conduttore  possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla
data  fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione
collegiale  l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 431.
  4.  Trascorsa  inutilmente  la  data  fissata, il locatore promuove
l'esecuzione  ai  sensi  degli  articoli 605 e seguenti del codice di
procedura civile)).

	        
	      
                              Art. 57.
           (((Esenzioni fiscali ed onorari professionali)

  Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie
in  materia  di  locazione  il cui valore non eccede le lire 600.000,
nonche'   i   provvedimenti  di  cui  all'articolo  44,  sono  esenti
dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di
avvocato  e  procuratore  sono  ridotti  alla meta'. E' abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge)).
	      

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