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Proroga delle agevolazioni fiscali per recupero patrimonio edilizio

Il comma 7 dell’art.2, del ddl finanziaria 2010, apporta delle modificazioni alla legge del 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008). Secondo tali modifiche, sarà del 36% la detrazione dell’Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in favore di acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, secondo quanto previsto dalla lettera a) del 7° comma, art.2. La condizione per poter usufruire della detrazione è che non vengano superati i 48 mila euro di spesa per la ristrutturazione di ogni immobile. Tale cifra potrà poi essere ripartita in dieci rate annuale di pari importo. Per i contribuenti di età non inferiore a 80 anni, c’è la possibilità di una ripartizione diversa e cioè, in 3 o 5 rate annuali. I contribuenti di età non inferiore agli anni 75 potranno optare per una ripartizione in 5 rate annuali. L’agevolazione Irperf ci sarà anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati: per usufruire delle agevolazioni, i lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2012, secondo la prescrizione della lettera b), co.7, art.2. Infine, i soggetti che vorranno alienazione o assegnare l’immobile, dovranno farlo entro il termine perentorio del 30 giugno 2013, anziché entro il termine precedentemente previsto del 31 dicembre 2012. Secondo i dati, il minor gettito totale per l’agevolazione del 36% dell’imposta Irap sarà pari a 2160 milioni di euro.