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Proroga delle agevolazioni fiscali per recupero patrimonio edilizio
Il comma 7 dell’art.2, del ddl finanziaria 2010, apporta delle
modificazioni alla legge del 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).
Secondo tali modifiche, sarà del 36% la detrazione dell’Irpef per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio in favore di acquirenti o intestatari di
immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di
costruzione o da cooperative edilizie, secondo quanto previsto dalla lettera a)
del 7° comma, art.2. La condizione per poter usufruire della detrazione è che
non vengano superati i 48 mila euro di spesa per la ristrutturazione di ogni
immobile. Tale cifra potrà poi essere ripartita in dieci rate annuale di pari
importo. Per i contribuenti di età non inferiore a 80 anni, c’è la possibilità
di una ripartizione diversa e cioè, in 3 o 5 rate annuali. I contribuenti di età
non inferiore agli anni 75 potranno optare per una ripartizione in 5 rate
annuali. L’agevolazione Irperf ci sarà anche nel caso di acquisto di immobili
facenti parte di edifici ristrutturati: per usufruire delle agevolazioni, i
lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2012, secondo la
prescrizione della lettera b), co.7, art.2. Infine, i soggetti che vorranno
alienazione o assegnare l’immobile, dovranno farlo entro il termine perentorio
del 30 giugno 2013, anziché entro il termine precedentemente previsto del 31
dicembre 2012. Secondo i dati, il minor gettito totale per l’agevolazione del
36% dell’imposta Irap sarà pari a 2160 milioni di euro.