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Finanziamento università ed enti di ricerca

Secondo la disposizione contenuta nel comma 6, art.2 del ddl, "per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (legge finanziaria 2007). La norma, in sostanza, introduce un regime di proroga in riferimento al triennio 2010-2012, per quanto riguarda il fabbisogno finanziario di atenei e principali enti di ricerca mantenendo inalterato la crescita del fabbisogno e l’indebitamento netto dei due comparti di spesa. Oltre alle Università statali, gli enti che avranno benefici da questa norma saranno il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area scientifica e tecnologica di Trieste, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La conferma della crescita del fabbisogno è finalizzata ad "evitare che i due comparti di spesa possano, in assenza di regole, determinare un livelli di fabbisogno non coerente con l’ipotesi assunta con i tendenziali e con gli obiettivi programmatici", come si legge dalla relazione tecnica che precede il disegno di legge finanziaria.