Legge Bossi Fini

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LEGGE 30 luglio 2002 , n. 189
  Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.



CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                 (Cooperazione con Stati stranieri)

   1.  Al  fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di
sviluppo  umanitario,  di  qualunque  natura,  al  testo  unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale (ONLUS)," sono
inserite  le  seguenti:  "delle  iniziative  umanitarie,  religiose o
laiche,   gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti
individuati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri,
nei  Paesi  non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE)";
   b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore  delle  ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche'
le  iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
   2.  Nella  elaborazione  e nella eventuale revisione dei programmi
bilaterali  di  cooperazione  e  di  aiuto per interventi non a scopo
umanitario  nei  confronti  dei  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea,  con  esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo  tiene  conto  anche  della collaborazione prestata dai Paesi
interessati  alla  prevenzione  dei  flussi  migratori  illegali e al
contrasto  delle  organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina,  nel  traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche' in
materia   di   cooperazione   giudiziaria  e  penitenziaria  e  nella
applicazione  della  normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
   3.  Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e  di  aiuto  di  cui  al  comma  2  qualora  i  Governi  degli Stati
interessati  non  adottino  misure  di prevenzione e vigilanza atte a
prevenire  il  rientro  illegale sul territorio italiano di cittadini
espulsi.

	        
	      
                               Art. 2.
                   (Comitato per il coordinamento
                         e il monitoraggio)

   1.  Al  testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286, di seguito denominato
"testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo
l'articolo 2, e' inserito il seguente:
   "Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
1.  E'  istituito  il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle  disposizioni  del  presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
   2.  Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del  Consiglio  dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente
del  Consiglio  dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati
ai  temi  trattati  in  ciascuna  riunione  in numero non inferiore a
quattro  e  da  un  presidente  di  regione  o  di provincia autonoma
designato  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni e delle
province autonome.
   3.  Per  l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
e'  istituito  un  gruppo  tecnico  di  lavoro  presso  il  Ministero
dell'interno,  composto  dai  rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari  regionali,  per  le  pari  opportunita', per il coordinamento
delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei
Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle
attivita'   produttive,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole
e   forestali,   per   i   beni   e  le  attivita'  culturali,  delle
comunicazioni,  oltre  che  da un rappresentante del Ministro per gli
italiani  nel  mondo  e  da  tre  esperti  designati dalla Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281.  Alle  riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame,  possono  essere  invitati  anche rappresentanti di ogni altra
pubblica    amministrazione    interessata    all'attuazione    delle
disposizioni  del  presente  testo  unico, nonche' degli enti e delle
associazioni  nazionali  e  delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
   4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il  Ministro  degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il  Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita'
di  coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri".

	        
	      
                               Art. 3.
                       (Politiche migratorie)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo  3,  al  comma  1,  dopo le parole: "ogni tre anni" sono
inserite le seguenti: "salva la necessita' di un termine piu' breve".
   2.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il  Comitato  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  2,  la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,   n.  281,  e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  sono
annualmente  definite,  entro  il  termine  del 30 novembre dell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento  del  decreto,  sulla base dei
criteri  generali  individuati  nel documento programmatico, le quote
massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro  autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure  di  protezione  temporanea  eventualmente  disposte  ai sensi
dell'articolo  20.  Qualora  se  ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il
limite  delle  quote  predette.  In caso di mancata pubblicazione del
decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente".

	        
	      
                               Art. 4.
                (Ingresso nel territorio dello Stato)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza  dello  straniero.  Per  soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e  consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.
Contestualmente   al  rilascio  del  visto  di  ingresso  l'autorita'
diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una
comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in  inglese,  francese,  spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia.  Qualora  non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in   vigore   per   procedere  al  rilascio  del  visto,  l'autorita'
diplomatica  o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua
a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo.  In  deroga  a  quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241,  e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico  il  diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda
le  domande  di  visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27,  28,  29,  36  e  39.  La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta  o  di  false  attestazioni  a sostegno della domanda di
visto  comporta  automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali,   l'inammissibilita'  della  domanda.  Per  lo  straniero  in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  e'  sufficiente,  ai  fini del
reingresso  nel  territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera";
   b)  al  comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non
e'  ammesso  in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello   Stato  o  di  uno  dei  Paesi  con  i  quali  l'Italia  abbia
sottoscritto  accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere
interne  e  la  libera  circolazione  delle  persone  o  che  risulti
condannato,  anche  a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti  dall'articolo  380,  commi  1  e 2, del codice di procedura
penale  ovvero  per  reati  inerenti  gli  stupefacenti,  la liberta'
sessuale,  il  favoreggiamento  dell'immigrazione  clandestina  verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o  per  reati  diretti  al  reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione  o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite".

	        
	      
                               Art. 5.
                       (Permesso di soggiorno)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
   b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il permesso di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
   c)  al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno"  sono  inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di
lavoro";
   d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.   Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  lavoro  e'
rilasciato  a  seguito  della  stipula del contratto di soggiorno per
lavoro  di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno  per lavoro e' quella prevista dal contratto di soggiorno e
comunque non puo' superare:
   a)  in  relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la
durata complessiva di nove mesi;
   b)  in  relazione  ad  un  contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, la durata di un anno;
   c)  in  relazione  ad  un  contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
   3-ter.  Allo  straniero  che  dimostri  di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere
rilasciato,  qualora  si  tratti  di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale,  a  tale  titolo,  fino  a tre annualita', per la durata
temporale  annuale  di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei due anni
precedenti  con  un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso
e'  rilasciato  ogni anno. Il permesso e' revocato immediatamente nel
caso  in  cui  lo  straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
   3-quater.  Possono  inoltre soggiornare nel territorio dello Stato
gli  stranieri  muniti  di  permesso di soggiorno per lavoro autonomo
rilasciato   sulla   base   della   certificazione  della  competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti  previsti  dall'articolo  26  del  presente testo unico. Il
permesso  di  soggiorno  non  puo'  avere  validita'  superiore ad un
periodo di due anni.
   3-quinquies.  La  rappresentanza  diplomatica o consolare italiana
che  rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei
commi  2  e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione
anche  in  via  telematica  al  Ministero dell'interno e all'INPS per
l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal  comma 9 dell'articolo 22
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della documentazione. Uguale
comunicazione  e'  data  al  Ministero  dell'interno  per  i visti di
ingresso  per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
   3-sexies.   Nei  casi  di  ricongiungimento  familiare,  ai  sensi
dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo' essere
superiore a due anni";
   f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  e' richiesto dallo
straniero  al  questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni  prima  della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera
c),  sessanta  giorni  prima  nei  casi  di  cui  alla lettera b) del
medesimo  comma  3-bis,  e  trenta  giorni  nei  restanti casi, ed e'
sottoposto  alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle  diverse  condizioni  previste  dal presente testo unico. Fatti
salvi  i  diversi  termini  previsti  dal  presente testo unico e dal
regolamento  di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
   g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo del permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
   h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  Il  permesso  di  soggiorno  e  la  carta di soggiorno di cui
all'articolo   9   sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di  mezzi  a
tecnologia  avanzata  con caratteristiche anticontraffazione conformi
ai  tipi  da  approvare  con  decreto  del  Ministro dell'interno, di
concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie in
attuazione  dell'Azione  comune  adottata  dal  Consiglio dell'Unione
europea  il  16  dicembre  1996, riguardante l'adozione di un modello
uniforme per i permessi di soggiorno";
   i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
   "8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto  di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta  di  soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di
determinare  il  rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di
un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di  soggiorno,  e'  punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsita'  concerne  un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela  di  falso  la  reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale".

	        
	      
                               Art. 6.
           (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
   "Art.  5-bis.  - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1.  Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un
datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia  e  un  prestatore  di  lavoro,  cittadino  di  uno  Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
   a)  la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita'
di  un  alloggio  per  il lavoratore che rientri nei parametri minimi
previsti  dalla  legge  per  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica;
   b)  l'impegno  al  pagamento  da  parte del datore di lavoro delle
spese  di  viaggio  per  il  rientro  del  lavoratore  nel  Paese  di
provenienza.
   2.  Non  costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno  il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
   3.  Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a
quanto  previsto  dall'articolo  22  presso  lo  sportello  unico per
l'immigrazione  della  provincia nella quale risiede o ha sede legale
il  datore  di  lavoro  o  dove avra' luogo la prestazione lavorativa
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione".
   2.  Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione   e   all'integrazione   delle   disposizioni   recate
dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286  del  1998,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, con
particolare  riferimento  all'assunzione dei costi per gli alloggi di
cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a
quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

	        
	      
                               Art. 7.
                  (Facolta' inerenti il soggiorno)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite  le  seguenti:  "e previa stipula del contratto di soggiorno
per  lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
   b)  al  comma  4,  le  parole:  "puo'  essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici".

	        
	      
                               Art. 8.
             (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi
       di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 7, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "2-bis.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo  sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro".

	        
	      
                               Art. 9.
                        (Carta di soggiorno)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo  9,  comma  1,  le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".

	        
	      
                              Art. 10.
             (Coordinamento dei controlli di frontiera)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove necessario, il
Comitato  nazionale  per  l'ordine  e la sicurezza pubblica, emana le
misure  necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera  marittima  e  terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove  altresi'  apposite misure di coordinamento tra le autorita'
italiane  competenti  in  materia di controlli sull'immigrazione e le
autorita'    europee    competenti    in    materia    di   controlli
sull'immigrazione  ai  sensi  dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".

	        
	      
                              Art. 11.
          (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

   1.  All'articolo  12 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione  delle  disposizioni  del presente testo unico compie atti
diretti  a  procurare  l'ingresso  nel  territorio dello Stato di uno
straniero  ovvero  atti  diretti  a  procurare l'ingresso illegale in
altro  Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di
residenza  permanente,  e' punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarre  profitto  anche  indiretto,  compie  atti diretti a
procurare   l'ingresso  di  taluno  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione  delle  disposizioni  del  presente  testo unico, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
e'  cittadina  o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con
la  reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro
per  ogni  persona.  La  stessa  pena  si  applica quando il fatto e'
commesso  da  tre  o  piu' persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi  internazionali  di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti";
   c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   "3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
   a)  il  fatto  riguarda  l'ingresso  o  la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o piu' persone;
   b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
   c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e'
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
   3-ter.  Se  i  fatti  di  cui  al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare  persone  da  destinare  alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento  sessuale  ovvero  riguardano  l'ingresso  di  minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento,
si  applica  la  pena della reclusione da cinque a quindici anni e la
multa di 25.000 euro per ogni persona.
   3-quater.  Le  circostanze  attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo  98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti  rispetto  a  queste  e  le diminuzioni di pena si operano
sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
   3-quinquies.  Per  i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono  diminuite  fino  alla  meta' nei confronti dell'imputato che si
adopera   per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze  ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi  per  la  ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
   3-sexies.  All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26  luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies  del  codice  penale" sono inserite le seguenti: "nonche'
dall'articolo  12,  commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
   d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
   "9-bis.  La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare  territoriale  o  nella  zona  contigua,  una nave, di cui si ha
fondato  motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito  di  migranti,  puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono  rinvenuti  elementi  che  confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
   9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali   in   materia  di  difesa  nazionale,  possono  essere
utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
   9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al  di  fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi
della  Marina  militare,  anche  da  parte  delle navi in servizio di
polizia,   nei   limiti   consentiti   dalla   legge,   dal   diritto
internazionale  o  da  accordi bilaterali o multilaterali, se la nave
batte  la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si
tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
   9-quinquies.  Le  modalita'  di intervento delle navi della Marina
militare  nonche'  quelle  di  raccordo con le attivita' svolte dalle
altre  unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale    dei   Ministri   dell'interno,   della   difesa,
dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
   9-sexies.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano,  in  quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo".

	        
	      
                              Art. 12.
                     (Espulsione amministrativa)

   1.  All'articolo  13 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  L'espulsione  e'  disposta  in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da  parte  dell'interessato.  Quando  lo  straniero  e'  sottoposto a
procedimento  penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere,  il  questore,  prima  di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla  osta  all'autorita'  giudiziaria,  che  puo'  negarlo  solo in
presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all'accertamento  della  responsabilita' di eventuali concorrenti nel
reato  o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse
della  persona  offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e'
sospesa  fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle  esigenze  processuali.  Il  questore,  ottenuto il nulla osta,
provvede  all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda
entro  quindici  giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa  della  decisione  sulla  richiesta di nulla osta, il questore
puo'  adottare  la  misura  del  trattenimento  presso  un  centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   "3-bis.  Nel  caso  di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia  il  nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la  misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle
ragioni  per  le  quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
   3-ter.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero  sottoposto  a  procedimento  penale,  dopo  che  sia stata
revocata  o  dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della
custodia  cautelare  in  carcere  applicata  nei  suoi  confronti. Il
giudice,  con  lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara
l'estinzione  della  misura,  decide  sul  rilascio  del  nulla  osta
all'esecuzione  dell'espulsione.  Il  provvedimento e' immediatamente
comunicato al questore.
   3-quater.  Nei  casi  previsti  dai  commi  3,  3-bis  e 3-ter, il
giudice,  acquisita  la  prova  dell'avvenuta  espulsione,  se non e'
ancora  stato  emesso  il  provvedimento  che  dispone  il  giudizio,
pronuncia  sentenza  di  non luogo a procedere. E' sempre disposta la
confisca  delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice  penale.  Si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
   3-quinquies.  Se  lo  straniero  espulso  rientra illegalmente nel
territorio  dello  Stato  prima  del  termine  previsto  dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato piu' grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si
applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
straniero  era  stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima  della  custodia  cautelare,  quest'ultima  e' ripristinata a
norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
   3-sexies.  Il  nulla  osta all'espulsione non puo' essere concesso
qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407,
comma  2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura  penale,  nonche'
dall'articolo 12 del presente testo unico";
   c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.   L'espulsione   e'   sempre   eseguita   dal   questore   con
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
   d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  Nei  confronti  dello  straniero  che  si  e'  trattenuto nel
territorio  dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di
validita'  da  piu'  di  sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello  Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento  immediato  alla frontiera dello straniero, qualora
il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento";
   e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
   "8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere presentato
unicamente  il  ricorso  al tribunale in composizione monocratica del
luogo  in  cui  ha  sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il
termine  e'  di  sessanta  giorni  dalla  data  del  provvedimento di
espulsione.  Il  tribunale  in  composizione  monocratica  accoglie o
rigetta  il  ricorso,  decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni  caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il
ricorso  di  cui  al  presente  comma  puo' essere sottoscritto anche
personalmente,   ed   e'   presentato  anche  per  il  tramite  della
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
destinazione.  La  sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata,  e'  autenticata  dai  funzionari  delle  rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita'
e  ne  curano  l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso  all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia  munito  di  procura speciale rilasciata avanti all'autorita'
consolare.  Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese  dello  Stato,  e,  qualora  sia sprovvisto di un difensore, e'
assistito  da  un  difensore  designato  dal  giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
penale,  di  cui  al  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete";
   f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
   g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
   "13.  Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso  di  trasgressione  lo  straniero e' punito con l'arresto da sei
mesi  ad  un  anno  ed  e'  nuovamente  espulso  con  accompagnamento
immediato alla frontiera.
   13-bis.   Nel   caso   di  espulsione  disposta  dal  giudice,  il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la reclusione da
uno  a  quattro  anni.  La stessa pena si applica allo straniero che,
gia'  denunciato  per  il  reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
   13-ter.  Per  i  reati  di  cui  ai  commi  13  e 13-bis e' sempre
consentito   l'arresto   in   flagranza   dell'autore  del  fatto  e,
nell'ipotesi  di cui al comma 13-bis, e' consentito il fermo. In ogni
caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo";
   h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
   "14.  Salvo  che  sia  diversamente disposto, il divieto di cui al
comma  13  opera  per  un  periodo  di  dieci  anni.  Nel  decreto di
espulsione  puo'  essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso
non  inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia".

	        
	      
                              Art. 13.
                    (Esecuzione dell'espulsione)

   1.  All'articolo  14 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti  gravi  difficolta',  il giudice, su richiesta del questore,
puo'  prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di
tale  termine,  il  questore  esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice";
   b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
   "5-bis.  Quando  non  sia  stato possibile trattenere lo straniero
presso  un  centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i
termini   di   permanenza  senza  aver  eseguito  l'espulsione  o  il
respingimento,  il  questore  ordina  allo  straniero  di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e'
dato   con   provvedimento   scritto,   recante  l'indicazione  delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
   5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi
ad  un  anno.  In  tale  caso  si  procede  a  nuova  espulsione  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
   5-quater.  Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene
trovato,  in  violazione  delle  norme  del presente testo unico, nel
territorio  dello  Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
   5-quinquies.  Per  i  reati  previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'
obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto e si procede con rito
direttissimo.  Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il
questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo".
   2.  Per  la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e
assistenza  e'  autorizzata  la  spesa  nel  limite  massimo di 12,39
milioni  di  euro  per  l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno
2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

	        
	      
                              Art. 14.
      (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)

   1.  All'articolo  15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della  definitiva  sentenza  di  condanna  ad  una pena detentiva nei
confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene
data   tempestiva   comunicazione  al  questore  ed  alla  competente
autorita'   consolare   al   fine   di   avviare   la   procedura  di
identificazione   dello  straniero  e  consentire,  in  presenza  dei
requisiti  di  legge,  l'esecuzione  della  espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
   2.  La  rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione
a  titolo  di  misura  di  sicurezza  e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione".

	        
	      
                              Art. 15.
            (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
                   o alternativa alla detenzione)

   1.  L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  16.  -  (Espulsione  a  titolo  di  sanzione  sostitutiva o
alternativa  alla  detenzione)  -  1.  Il  giudice,  nel  pronunciare
sentenza  di  condanna  per  un reato non colposo o nell'applicare la
pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale  nei  confronti  dello  straniero che si trovi in taluna delle
situazioni  indicate  nell'articolo  13,  comma  2, quando ritiene di
dovere  irrogare  la pena detentiva entro il limite di due anni e non
ricorrono  le  condizioni  per  ordinare  la sospensione condizionale
della  pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le cause
ostative  indicate  nell'articolo  14,  comma  1,  del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
   2.  L'espulsione  di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche
se  la  sentenza  non  e'  irrevocabile,  secondo le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 4.
   3.  L'espulsione  di  cui  al comma 1 non puo' essere disposta nei
casi  in  cui  la  condanna  riguardi  uno  o  piu'  delitti previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura
penale,  ovvero  i  delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
   4.   Se   lo  straniero  espulso  a  norma  del  comma  1  rientra
illegalmente  nel  territorio  dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo  13,  comma 14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal
giudice competente.
   5.  Nei  confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova  in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2,
che  deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi  in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti previsti
dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
   6.  Competente  a  disporre  l'espulsione  di cui al comma 5 e' il
magistrato  di  sorveglianza,  che decide con decreto motivato, senza
formalita',   acquisite  le  informazioni  degli  organi  di  polizia
sull'identita'  e  sulla  nazionalita' dello straniero. Il decreto di
espulsione  e'  comunicato  allo  straniero  che, entro il termine di
dieci  giorni,  puo'  proporre  opposizione  dinanzi  al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
   7.  L'esecuzione  del  decreto  di espulsione di cui al comma 6 e'
sospesa  fino  alla  decorrenza  dei  termini di impugnazione o della
decisione  del  tribunale  di  sorveglianza  e, comunque, lo stato di
detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente  per  il  luogo  di  detenzione  dello  straniero  con  la
modalita'  dell'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza
pubblica.
   8.  La  pena  e'  estinta  alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione  dell'espulsione  di  cui  al  comma 5, sempre che lo
straniero  non  sia  rientrato  illegittimamente nel territorio dello
Stato.  In  tale  caso,  lo  stato  di  detenzione  e' ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena.
   9.  L'espulsione  a  titolo  di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".

	        
	      
                              Art. 16.
                         (Diritto di difesa)

   1.  All'articolo  17,  comma  1, del testo unico di cui al decreto
legislativo  n.  286  del  1998,  dopo le parole: "Lo straniero" sono
inserite  le  seguenti:  "parte  offesa  ovvero"  e  dopo  la parola:
"richiesta" sono inserite le seguenti: "della parte offesa o".

	        
	      
                              Art. 17.
               (Determinazione dei flussi di ingresso)

   1.  All'articolo  21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello  stabilire  le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel  contrasto  all'immigrazione  clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
   b)  al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono  inserite  le  seguenti:  "ai lavoratori di origine italiana per
parte  di  almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
di  ascendenza,  residenti  in  Paesi non comunitari, che chiedano di
essere   inseriti   in  un  apposito  elenco,  costituito  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonche'";
   c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   "4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i  decreti  infrannuali  devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di  lavoro  suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  cui  al  comma  7. Il
regolamento  di  attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con  altre  strutture  pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
   4-ter.  Le  regioni  possono  trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni  anno,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto
sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio  regionale,  contenente  anche le indicazioni previsionali
relative  ai  flussi  sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".

	        
	      
                              Art. 18.
               (Lavoro subordinato a tempo determinato
                 e indeterminato e lavoro autonomo)

   1.  L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   22.   -   (Lavoro   subordinato   a  tempo  determinato  e
indeterminato)  -  1.  In  ogni  provincia  e'  istituito  presso  la
prefettura-ufficio  territoriale  del Governo uno sportello unico per
l'immigrazione,   responsabile   dell'intero   procedimento  relativo
all'assunzione   di   lavoratori   subordinati   stranieri   a  tempo
determinato ed indeterminato.
   2.   Il   datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante  in  Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno
straniero  residente  all'estero deve presentare allo sportello unico
per  l'immigrazione  della provincia di residenza ovvero di quella in
cui  ha  sede  legale  l'impresa, ovvero di quella ove avra' luogo la
prestazione lavorativa:
   a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
   b)  idonea  documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
   c)  la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative  condizioni,  comprensiva dell'impegno al pagamento da parte
dello  stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero
nel Paese di provenienza;
   d)   dichiarazione   di   impegno  a  comunicare  ogni  variazione
concernente il rapporto di lavoro.
   3.  Nei  casi  in  cui  non  abbia  una  conoscenza  diretta dello
straniero,  il  datore  di  lavoro  italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia puo' richiedere, presentando la documentazione
di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di
una o piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5,   selezionate   secondo   criteri   definiti  nel  regolamento  di
attuazione.
   4.  Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
cui  ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla  provincia  di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per
l'impiego  provvede  a  diffondere le offerte per via telematica agli
altri  centri  ed  a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni
altro  mezzo  possibile  ed  attiva gli eventuali interventi previsti
dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da
parte   di   lavoratore   nazionale  o  comunitario,  anche  per  via
telematica,  il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione  negativa,  ovvero  le domande acquisite comunicandole
altresi'  al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il  centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
   5.  Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo  di  quaranta  giorni  dalla presentazione della richiesta, a
condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma
2  e  le  prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni caso, sentito il questore, il
nulla   osta   nel  rispetto  dei  limiti  numerici,  quantitativi  e
qualitativi   determinati   a  norma  dell'articolo  3,  comma  4,  e
dell'articolo  21,  e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione,   ivi   compreso   il  codice  fiscale,  agli  uffici
consolari,  ove  possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato  ha  validita'  per  un  periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
   6.  Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello
straniero  provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il
visto  di  ingresso  con  indicazione  del Codice Fiscale, comunicato
dallo   sportello   unico   per  l'immigrazione.  Entro  otto  giorni
dall'ingresso,  lo  straniero  si  reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  nulla  osta per la firma del
contratto  di  soggiorno  che  resta  ivi  conservato  e,  a  cura di
quest'ultimo,  trasmesso  in copia all'autorita' consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
   7.  Il  datore  di  lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico  per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro
intervenuto   con   lo   straniero,   e'   punito   con  la  sanzione
amministrativa   da   500   a   2.500   euro.  Per  l'accertamento  e
l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
   8.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in  Italia  per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve
essere  munito  del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
   9.   Le   questure   forniscono   all'INPS,  tramite  collegamenti
telematici,   le  informazioni  anagrafiche  relative  ai  lavoratori
extracomunitari  ai  quali  e'  concesso il permesso di soggiorno per
motivi  di  lavoro,  o  comunque  idoneo  per  l'accesso al lavoro, e
comunicano  altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai  sensi  delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle  informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni
pubbliche;   lo   scambio   delle  informazioni  avviene  in  base  a
convenzione   tra   le   amministrazioni   interessate.   Le   stesse
informazioni   sono  trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle
questure,    all'ufficio    finanziario   competente   che   provvede
all'attribuzione del Codice Fiscale.
   10.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del  lavoro  e  delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta  rilasciati  secondo  le classificazioni adottate nei decreti di
cui all'articolo 3, comma 4.
   11.  La  perdita  del  posto  di  lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi  familiari  legalmente  soggiornanti. Il lavoratore straniero in
possesso  del  permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde
il  posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto nelle
liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita' del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno  per  lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei
mesi.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
comunicazione  ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione
del  lavoratore  straniero  nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
   12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie dipendenze
lavoratori  stranieri  privi  del  permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia  stato  chiesto,  nei  termini  di  legge, il rinnovo, revocato o
annullato,  e'  punito  con  l'arresto  da  tre mesi ad un anno e con
l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
   13.   Salvo   quanto   previsto   per   i   lavoratori  stagionali
dall'articolo  25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio  il lavoratore
extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di sicurezza
sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo   di   reciprocita'  al  verificarsi  della  maturazione  dei
requisiti   previsti  dalla  normativa  vigente,  al  compimento  del
sessantacinquesimo  anno  di  eta',  anche  in  deroga  al  requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
   14.  Le  attribuzioni  degli istituti di patronato e di assistenza
sociale,  di  cui  alla  legge  30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori  extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro
in Italia.
   15.  I  lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento   di  titoli  di  formazione  professionale  acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,  sentita  la  commissione  centrale  per
l'impiego,  dispone  condizioni  e  modalita' di riconoscimento delle
qualifiche  per  singoli  casi.  Il  lavoratore extracomunitario puo'
inoltre  partecipare,  a  norma  del  presente testo unico, a tutti i
corsi  di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
   16.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".
   2.  All'articolo  26,  comma  5, del testo unico di cui al decreto
legislativo  n.  286  del  1998  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
periodo:   "La   rappresentanza  diplomatica  o  consolare  rilascia,
altresi',   allo   straniero  la  certificazione  dell'esistenza  dei
requisiti  previsti  dal  presente articolo ai fini degli adempimenti
previsti  dall'articolo  5,  comma  3-quater,  per la concessione del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo".

	        
	      
                              Art. 19.
                       (Titoli di prelazione)

   1.  L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  23.  - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca e realizzati anche
in  collaborazione  con le regioni, le province autonome e altri enti
locali,  organizzazioni  nazionali  degli  imprenditori  e  datori di
lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
al  trasferimento  dei  lavoratori  stranieri  in  Italia  ed al loro
inserimento  nei  settori  produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti  nel  settore  dell'immigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
   2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
   a)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato;
   b)   all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori  produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
   c)  allo  sviluppo  delle  attivita'  produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
   3.  Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al
comma  1  sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita'
si  riferiscono  ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22,  commi 3, 4 e 5, secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione del presente testo unico.
   4.  Il  regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni  di  impiego  per  i  lavoratori  autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".

	        
	      
                              Art. 20.
                         (Lavoro stagionale)

   1.  L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria  per  conto dei loro associati, che intendano instaurare in
Italia  un  rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno  straniero  devono presentare richiesta nominativa allo sportello
unico  per  l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ai sensi
dell'articolo  22.  Nei  casi  in  cui il datore di lavoro italiano o
straniero  regolarmente  soggiornante  o le associazioni di categoria
non  abbiano  una  conoscenza  diretta dello straniero, la richiesta,
redatta  secondo  le modalita' previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente  comunicata  al  centro  per l'impiego competente, che
verifica  nel  termine di cinque giorni l'eventuale disponibilita' di
lavoratori  italiani  o  comunitari  a ricoprire l'impiego stagionale
offerto.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma
3.
   2.   Lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  rilascia  comunque
l'autorizzazione  nel  rispetto  del  diritto di precedenza maturato,
decorsi  dieci  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore
di lavoro.
   3.  L'autorizzazione  al  lavoro  stagionale ha validita' da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del
lavoro  stagionale  richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di  gruppi di lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
   4.  Il  lavoratore  stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza  alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il  rientro  in  Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro
stagionale,  rispetto  ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese che non
abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo',  inoltre,  convertire  il  permesso  di  soggiorno  per  lavoro
stagionale  in  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
   5.  Le  commissioni  regionali  tripartite, di cui all'articolo 4,
comma  1,  del  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono
stipulare    con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  a  livello  regionale dei lavoratori e dei datori di
lavoro,  con  le  regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette  a  favorire  l'accesso  dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro  stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori  italiani  e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro  della  manodopera,  nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o
indiretti  per  favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le
misure complementari relative all'accoglienza.
   6.  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di  carattere  stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".

	        
	      
                              Art. 21.
             (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 26, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "7-bis.  La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei
reati  previsti  dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione
II,  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi  alla  tutela  del diritto di autore, e dagli articoli 473 e
474  del  codice  penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato   allo   straniero   e   l'espulsione   del  medesimo  con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

	        
	      
                              Art. 22.
                        (Attivita' sportive)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
   "r-bis)   infermieri   professionali   assunti   presso  strutture
sanitarie pubbliche e private;";
   b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
   "5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali,  su  proposta  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano
(CONI),  sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche   sociali,   e'   determinato  il  limite  massimo  annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita' sportiva a
titolo  professionistico  o  comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni  sportive  nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI   con  delibera  da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministro
vigilante.  Con  la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali
di  assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili".

	        
	      
                              Art. 23.
                    (Ricongiungimento familiare)

   1.  All'articolo  29 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
   1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
   "b-bis)  figli  maggiorenni  a  carico,  qualora  non  possano per
ragioni  oggettive  provvedere  al  proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidita' totale";
   2)  alla  lettera  c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora   non  abbiano  altri  figli  nel  Paese  di  origine  o  di
provenienza  ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri
figli  siano  impossibilitati  al  loro sostentamento per documentati
gravi motivi di salute";
   3) la lettera d) e' abrogata;
   b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
   "7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare,
corredata  della prescritta documentazione compresa quella attestante
i  rapporti  di  parentela,  coniugio  e  la minore eta', autenticata
dall'autorita' consolare italiana, e' presentata allo sportello unico
per  l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio  territoriale del
Governo  competente  per il luogo di dimora del richiedente, la quale
ne  rilascia  copia  contrassegnata  con  timbro  datario e sigla del
dipendente  incaricato  del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche
mediante  accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
requisiti  di  cui  al  presente  articolo,  emette  il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
   8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del  nulla osta,
l'interessato  puo'  ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione
della  copia  degli  atti  contrassegnata  dallo  sportello unico per
l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
   9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi'  il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5".

	        
	      
                              Art. 24.
            (Permesso di soggiorno per motivi familiari)

   1.  All'articolo  30 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  al  comma  5,  prima  delle  parole: "In caso di
separazione",  sono  inserite  le  seguenti:  "In  caso  di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e".

	        
	      
                              Art. 25.
         (Minori affidati al compimento della maggiore eta)

   1.  All'articolo  32 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   "1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato  per  motivi  di  studio,  di  accesso al lavoro ovvero di
lavoro  subordinato  o  autonomo,  al compimento della maggiore eta',
sempreche'  non  sia  intervenuta  una  decisione  del Comitato per i
minori  stranieri  di  cui  all'articolo  33, ai minori stranieri non
accompagnati  che  siano stati ammessi per un periodo non inferiore a
due  anni  in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da
un  ente  pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che
comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
   1-ter.  L'ente  gestore  dei progetti deve garantire e provare con
idonea  documentazione, al momento del compimento della maggiore eta'
del  minore  straniero  di  cui  al comma 1-bis, che l'interessato si
trova  sul  territorio  nazionale  da  non  meno  di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un  alloggio  e  frequenta  corsi  di  studio ovvero svolge attivita'
lavorativa  retribuita  nelle forme e con le modalita' previste dalla
legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
   1-quater.  Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi
del  presente  articolo  e'  portato  in  detrazione  dalle  quote di
ingresso  definite  annualmente  nei  decreti  di cui all'articolo 3,
comma 4".

	        
	      
                              Art. 26.
                 (Accesso ai corsi delle universita)

   1.  Il  comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
   "5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai corsi universitari, a
parita'  di  condizioni  con  gli  studenti  italiani, agli stranieri
titolari  di  carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro  subordinato  o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo  politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero
agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  da  almeno  un  anno  in
possesso  di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche'
agli  stranieri,  ovunque  residenti,  che  sono titolari dei diplomi
finali  delle  scuole  italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali  o  di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di   studio   e  soddisfino  le  condizioni  generali  richieste  per
l'ingresso per studio".

	        
	      
                              Art. 27.
          (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato
agli  stranieri  non  appartenenti  a  Paesi  dell'Unione europea che
dimostrino  di  essere  in  regola  con  le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e
regolamenti vigenti in materia";
   c) il comma 5 e' abrogato;
   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.  Gli  stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale   e   che   esercitano  una  regolare  attivita'  di  lavoro
subordinato  o  di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di accedere, in
condizioni  di  parita'  con  i  cittadini  italiani, agli alloggi di
edilizia  residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie  sociali  eventualmente  predisposte  da ogni regione o dagli
enti  locali  per  agevolare  l'accesso alle locazioni abitative e al
credito  agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto e
locazione della prima casa di abitazione".

	        
	      
                              Art. 28.
                      (Aggiornamenti normativi)

   1.  Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
ovunque  ricorrano,  le parole: "ufficio periferico del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo"  e  le  parole:  "il
pretore"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "il  tribunale  in
composizione monocratica".
   2.  All'articolo  25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  il  primo  periodo del comma 5 e' sostituito dal
seguente:  "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le   disposizioni   dell'articolo   22,   comma  13,  concernenti  il
trasferimento  degli  stessi  all'istituto  o ente assicuratore dello
Stato di provenienza".
   3.  All'articolo  26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  nel  comma 3, le parole da: "o di corrispondente
garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.

	        
	      
                              Art. 29.
   (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
                  e sul soggiorno dello straniero)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 30, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Il  permesso  di  soggiorno  nei  casi di cui al comma 1,
lettera  b),  e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio  non  e'  seguita  l'effettiva  convivenza  salvo  che dal
matrimonio sia nata prole".

	        
	      
                              Art. 30.
     (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche
                      e degli uffici consolari)

   1.  Al  fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio
connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge,
e  nelle  more  del  completamento degli organici del Ministero degli
affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione
del  personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di   prima   categoria   possono   assumere,   previa  autorizzazione
dell'Amministrazione  centrale,  personale  con  contratto temporaneo
della  durata  di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita',
anche  in  deroga  ai limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo  comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967,  n.  18,  e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
contratto  puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi
di  sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo
153,  secondo  e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  18  del  1967.  Le  suddette unita' di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette
sedi  all'estero.  Nelle  medesime  sedi  un corrispondente numero di
unita'  di  personale  di  ruolo appartenente alle aree funzionali e'
conseguentemente  adibito  all'espletamento di funzioni istituzionali
in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei visti di
ingresso.
   2.  Per  l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano
le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo
153  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 18 del
1967.

	        
	      
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

                              Art. 31.
           (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

   1.  L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
30  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  1990,  n.  39, e' sostituito dal seguente: "Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli  articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno  temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento".

	        
	      
                              Art. 32.
                      (Procedura semplificata)

   1.  Al  decreto-legge  30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
   b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
   "Art.  1-bis.  - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
non  puo'  essere  trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente  necessario  alla  definizione delle autorizzazioni alla
permanenza  nel  territorio dello Stato in base alle disposizioni del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
   a)  per  verificare o determinare la sua nazionalita' o identita',
qualora  egli  non  sia  in  possesso  dei  documenti  di  viaggio  o
d'identita',  oppure  abbia,  al  suo  arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
   b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,
qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
   c)  in  dipendenza  del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
   2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
   a)   a  seguito  della  presentazione  di  una  domanda  di  asilo
presentata  dallo  straniero  fermato  per  avere  eluso o tentato di
eludere  il  controllo  di  frontiera  o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
   b)  a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte
di  uno straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
o respingimento.
   3.  Il  trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei
centri  di  identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il  medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalita'  di  gestione  di  tali  strutture e tiene conto degli atti
adottati  dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(ACNUR),  dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
identificazione sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR.  L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati e agli
organismi  ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
   4.  Per  il  trattenimento  di  cui  al  comma  2,  lettera b), si
osservano  le  norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza
temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sara' comunque
consentito  l'accesso  ai  rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara'
altresi'  consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
   5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di  cui  all'articolo  1-ter,  e  qualora la stessa non si sia ancora
conclusa,  allo  straniero  e'  concesso  un  permesso  di  soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
   Art.  1-ter.  - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle
lettere  a)  e  b)  del  comma  2 dell'articolo 1-bis e' istituita la
procedura   semplificata   per   la   definizione  della  istanza  di
riconoscimento  dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui
ai commi da 2 a 6.
   2.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata
dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei
centri  di  identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro
due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione   della   documentazione   necessaria  alla  commissione
territoriale  per  il  riconoscimento  dello status di rifugiato che,
entro  quindici  giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede  all'audizione.  La decisione e' adottata entro i successivi
tre giorni.
   3.  Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore
competente  per  il  luogo  in  cui  la richiesta e' stata presentata
dispone  il  trattenimento  dello  straniero  interessato  in uno dei
centri  di  permanenza  temporanea  di  cui all'articolo 14 del testo
unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove gia'
sia  in  corso  il  trattenimento, il questore chiede al tribunale in
composizione  monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura
di  cui  al  presente  articolo.  Entro  due  giorni  dal ricevimento
dell'istanza,   il   questore   provvede   alla   trasmissione  della
documentazione   necessaria  alla  commissione  territoriale  per  il
riconoscimento  dello  status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
   4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo
1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
   5.  Lo  Stato  italiano  e'  competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo,
ove  i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
   6.  La  commissione territoriale, integrata da un componente della
Commissione  nazionale  per il diritto di asilo, procede, entro dieci
giorni,   al  riesame  delle  decisioni  su  richiesta  adeguatamente
motivata  dello  straniero di cui e' disposto il trattenimento in uno
dei  centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 3. La
richiesta  va  presentata  alla commissione territoriale entro cinque
giorni  dalla  comunicazione  della  decisione.  L'eventuale  ricorso
avverso  la decisione della commissione territoriale e' presentato al
tribunale  in  composizione  monocratica  territorialmente competente
entro  quindici  giorni,  anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche.   Il   ricorso   non   sospende   il  provvedimento  di
allontanamento  dal  territorio  nazionale; il richiedente asilo puo'
tuttavia  chiedere  al  prefetto  competente  di essere autorizzato a
rimanere  sul  territorio  nazionale  fino  all'esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso e' immediatamente esecutiva.
   Art.  1-quater.  -  (Commissioni  territoriali)  -  1.  Presso  le
prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   indicati   con  il
regolamento  di  cui  all'articolo  1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell'interno,  sono  presiedute  da  un  funzionario  della  carriera
prefettizia  e  composte da un funzionario della Polizia di Stato, da
un  rappresentante  dell'ente territoriale designato dalla Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR.
Per  ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali   commissioni   possono   essere  integrate,  su  richiesta  del
Presidente  della  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello
status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da
un  funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente  a  tutti  gli  effetti, ogni volta che sia necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande  dei  quali  occorra  disporre  di  particolari  elementi  di
valutazione  in  merito  alla  situazione dei Paesi di provenienza di
competenza  del  Ministero  degli  affari esteri. In caso di parita',
prevale  il  voto  del  Presidente.  Ove  necessario,  in relazione a
particolari  afflussi  di  richiedenti  asilo, le commissioni possono
essere  composte  da  personale  posto  in posizione di distacco o di
collocamento  a  riposo.  La  partecipazione  del personale di cui al
precedente  periodo  ai  lavori  delle  commissioni  non  comporta la
corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
   2.  Entro  due  giorni  dal  ricevimento dell'istanza, il questore
provvede  alla  trasmissione  della  documentazione  necessaria  alla
commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  dello  status  di
rifugiato   che   entro  trenta  giorni  provvede  all'audizione.  La
decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
   3.  Durante  lo  svolgimento  dell'audizione,  ove  necessario, le
commissioni  territoriali  si  avvalgono di interpreti. Del colloquio
con  il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con  atto  scritto  e  motivato.  Le  stesse  verranno  comunicate al
richiedente,   unitamente   all'informazione   sulle   modalita'   di
impugnazione,  nelle  forme  previste  dall'articolo  2, comma 6, del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
   4.  Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali
valutano  per  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 5, comma 6, del
citato  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le
conseguenze  di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni  internazionali  di  cui  l'Italia  e'  firmataria  e, in
particolare,   dell'articolo  3  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
   5.  Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide
ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
   Art.  1-quinquies.  -  (Commissione  nazionale  per  il diritto di
asilo)  -  1.  La  Commissione  centrale  per il riconoscimento dello
status  di  rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e'
trasformata  in  Commissione  nazionale  per  il diritto di asilo, di
seguito  denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta congiunta dei
Ministri  dell'interno  e  degli  affari  esteri.  La  Commissione e'
presieduta  da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio
presso  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della   carriera   diplomatica,  da  un  funzionario  della  carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili
e  l'immigrazione  e  da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza.  Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
Italia  dell'ACNUR.  Ciascuna  amministrazione  designa, altresi', un
supplente.  La  Commissione  nazionale,  ove  necessario, puo' essere
articolata in sezioni di analoga composizione.
   2.   La   Commissione   nazionale   ha   compiti  di  indirizzo  e
coordinamento   delle   commissioni  territoriali,  di  formazione  e
aggiornamento  dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
di  dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e
cessazione degli status concessi.
   3.  Con  il  regolamento  di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e
di quelle territoriali.
   Art.  1-sexies.  -  (Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati)  -  1.  Gli  enti  locali che prestano servizi finalizzati
all'accoglienza  dei  richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e
degli  stranieri  destinatari di altre forme di protezione umanitaria
possono  accogliere  nell'ambito  dei servizi medesimi il richiedente
asilo  privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
   2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse
del  Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi  di  accoglienza  di  cui al comma 1, in misura non superiore
all'80  per  cento  del  costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
   3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
   a)  stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta
gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
   b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi
gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
   c)  determina,  nei  limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui  all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione
di  un  contributo  economico  di  prima  assistenza  in  favore  del
richiedente  asilo  che  non rientra nei casi previsti dagli articoli
1-bis  e  1-ter  e  che  non  e'  accolto  nell'ambito dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1.
   4.   Al  fine  di  razionalizzare  e  ottimizzare  il  sistema  di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso  umanitario  di  cui  all'articolo  18 del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286,  e  di facilitare il coordinamento, a livello
nazionale,  dei  servizi  di  accoglienza  territoriali, il Ministero
dell'interno  attiva,  sentiti  l'Associazione  nazionale  dei comuni
italiani  (ANCI)  e  l'ACNUR,  un  servizio centrale di informazione,
promozione,  consulenza,  monitoraggio  e  supporto tecnico agli enti
locali  che  prestano  i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
   5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
   a)  monitorare  la  presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
   b)  creare  una  banca  dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
   c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
   d)  fornire  assistenza  tecnica  agli  enti  locali,  anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
   e)  promuovere  e  attuare, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri,    programmi   di   rimpatrio   attraverso   l'Organizzazione
internazionale  per  le  migrazioni  o  altri  organismi, nazionali o
internazionali, a carattere umanitario.
   6.  Le  spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale
sono   finanziate   nei   limiti  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1-septies.
   Art.  1-septies.  -  (Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo)  -  1.  Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli
interventi   di   cui  all'articolo  1-sexies,  presso  il  Ministero
dell'interno,  e'  istituito  il Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, la cui dotazione e' costituita da:
   a)  le  risorse  iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati,  profughi  e  rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate
agli  interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16
milioni di euro;
   b)  le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese  quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e
2002  ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
   c)  i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati,
enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali, e da altri organismi
dell'Unione europea.
   2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1, lettere b) e c), sono versate
all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al medesimo comma 1.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
   2.  Per  la  costruzione  di  nuovi  centri  di identificazione e'
autorizzata  la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per
l'anno 2003.

	        
	      
                       Art. 33 (1) (2) (3) (4)
           Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare

  1.  Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della  presente  legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale
di  origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
componenti  della  famiglia  affetti  da  patologie o handicap che ne
limitano  l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno  familiare,  puo'  denunciare,  entro  due mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto
di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per   territorio   mediante   presentazione  della  dichiarazione  di
emersione   nelle   forme   previste   dal   presente   articolo.  La
dichiarazione  di  emersione e' presentata dal richiedente, a proprie
spese,  agli  uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro  dell'ufficio  postale accettante. La denuncia di cui al primo
periodo  del  presente  comma  e'  limitata  ad una unita' per nucleo
familiare,  con  riguardo  al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
  2.   La   dichiarazione   di   emersione   contiene   a   pena   di
inammissibilita':
a) le   generalita'   del  datore  di  lavoro  ed  una  dichiarazione
   attestante  la  cittadinanza  italiana o, comunque, la regolarita'
   della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione   delle   generalita'   e   della  nazionalita'  dei
   lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione   della   retribuzione   convenuta,  in  misura  non
   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente  contratto collettivo
   nazionale di lavoro di riferimento.
  3.  Ai  fini  della  ricevibilita', alla dichiarazione di emersione
sono allegati:
a) attestato   di   pagamento  di  un  contributo  forfettario,  pari
   all'importo  trimestrale  corrispondente  al  rapporto  di  lavoro
   dichiarato,  senza  aggravio di ulteriori somme a titolo di penali
   ed interessi;
b) copia  di  impegno  a  stipulare  con  il  prestatore d'opera, nei
   termini  di  cui  al  comma  5, il contratto di soggiorno previsto
   dall'articolo  5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
   n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
   famiglia  alla  cui  assistenza  e'  destinato il lavoratore. Tale
   certificazione    non   e'   richiesta   qualora   il   lavoratore
   extracomunitario  sia  adibito  al lavoro domestico di sostegno al
   bisogno familiare.
  4.  Nei  venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione
di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente    per   territorio   verifica   l'ammissibilita'   e   la
ricevibilita' della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi  ostativi  all'eventuale  rilascio  del  permesso di soggiorno
della  durata  di  un  anno,  dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio  territoriale  del  Governo,  che  assicura  la  tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui  al  comma  1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la
denuncia.   E'  data  facolta'  all'INAIL  di  accedere  al  registro
informatizzato.
  5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno nelle forme
previste  dalla  presente  legge  e  alle  condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso
di  soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il  permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e
della  regolarita'  della  posizione  contributiva  previdenziale  ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata
presentazione  delle  parti  comporta  l'archiviazione  del  relativo
procedimento  , salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e
dall'articolo   6,  comma  1,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  6.  I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili  per  le  violazioni  delle  norme relative al soggiorno, al
lavoro,   di   carattere   finanziario,   fiscale,   previdenziale  e
assistenziale   nonche'   per   gli   altri  reati  e  le  violazioni
amministrative  comunque  afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori
extracomunitari  indicati  nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino  alla  data  del  rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  non si applica l'articolo 22,
comma  12,  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  determina  con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), nonche' le modalita' per la successiva
imputazione  delle  stesse  sia  per fare fronte all'organizzazione e
allo  svolgimento  dei  compiti  di  cui al presente articolo, sia in
relazione  alla  posizione contributiva previdenziale e assistenziale
del   lavoratore   interessato  in  modo  da  garantire  l'equilibrio
finanziario  delle  relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con
proprio  decreto,  determina  altresi' le modalita' di corresponsione
delle  somme  e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali
concernenti  periodi  denunciati  antecedenti  ai  tre mesi di cui al
comma 3.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso un provvedimento di
   espulsione  per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
   soggiorno,  salvo  che  sussistano le condizioni per la revoca del
   provvedimento  in  presenza  di  circostanze obiettive riguardanti
   l'inserimento  sociale.  La  revoca,  fermi  restando  i  casi  di
   esclusione  di  cui  alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni
   caso  disposta  nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
   sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
   che  non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
   che   il  fatto  non  sussiste  o  non  costituisce  reato  o  che
   l'interessato  non  lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di
   un  provvedimento  di  espulsione  mediante  accompagnamento  alla
   frontiera  a  mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
   territorio   nazionale   e   si  trovi  nelle  condizioni  di  cui
   all'articolo  13,  comma  13,  del  testo  unico di cui al decreto
   legislativo  n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote
   massime  di  stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
   lavoro  subordinato  di  cui  all'articolo  3, comma 4, del citato
   decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo
   3,  comma  2,  della  presente  legge, sono decurtate dello stesso
   numero  di  permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito
   di  revoca  di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente
   lettera;
b) che  risultino  segnalati,  anche in base ad accordi o convenzioni
   internazionali  in  vigore in Italia, ai fini della non ammissione
   nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli
   380  e  381  del  codice di procedura penale, salvo che i relativi
   procedimenti  si  siano  conclusi  con  un provvedimento che abbia
   dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
   l'interessato  non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione
   previsti  dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
   risultino   destinatari   dell'applicazione   di   una  misura  di
   prevenzione,  salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non  costituiscono
   impedimento   all'espulsione   degli   stranieri   che   risultino
   pericolosi per la sicurezza dello Stato. ((4))
  8.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di
immigrazione della presente legge, e' punito con la reclusione da due
a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
-------------------
AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 78 ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  33, comma 7,
lettera  c),  della  legge  30  luglio  2002,  n.  189 (Modifica alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
fanno   derivare   automaticamente   il   rigetto  della  istanza  di
regolarizzazione  del lavoratore extracomunitario dalla presentazione
di  una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381
cod.  proc.  pen.  prevedono  l'arresto obbligatorio o facoltativo in
flagranza.

	        
	      
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
                             Art. 34 (1)
                     Norme transitorie e finali

  1.  Entro  sei  mesi  dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17,
comma   1,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,   all'emanazione   delle   norme   di   attuazione  ed
integrazione   della   presente  legge,  nonche'  alla  revisione  ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
il  medesimo  regolamento sono definite le modalita' di funzionamento
dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  previsto dalla presente
legge;  fino  alla data di entrata in vigore del predetto regolamento
le  funzioni  ((  gia'  esercitate  in  materia di immigrazione dalle
direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della
presente  legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.
))
  2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  successive  modificazioni,  alla  revisione  ed integrazione delle
disposizioni    regolamentari    vigenti   sull'immigrazione,   sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle
seguenti finalita':
a) razionalizzare  l'impiego  della  telematica  nelle comunicazioni,
   nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare  la  massima  interconnessione  tra  gli  archivi  gia'
   realizzati  al  riguardo  o  in  via  di  realizzazione  presso le
   amministrazioni pubbliche;
c) promuovere  le  opportune iniziative per la riorganizzazione degli
   archivi esistenti.
  3.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  1-bis,  comma  3, del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39, introdotto
dall'articolo  32, e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e  32  si  applicano  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto  regolamento;  fino  a  tale  data  si applica la disciplina
anteriormente vigente.
  4.  Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di  una  rete  di  centri  di  permanenza  temporanea  e  assistenza,
accertato  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato
di  cui  al  comma  2  dell'articolo  2-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente  legge,  il sindaco, in particolari situazioni di emergenza,
puo'  disporre  l'alloggiamento,  nei  centri  di  accoglienza di cui
all'articolo  40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n.  286  del  1998,  di  stranieri  non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve
le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

	        
	      
                              Art. 35.
       (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione
                  e della polizia delle frontiere)

   1.  E'  istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e
della   polizia   delle   frontiere  con  compiti  di  impulso  e  di
coordinamento  delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina, nonche' delle attivita' demandate alle
autorita'  di  pubblica  sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli  stranieri.  Alla  suddetta  Direzione  centrale e' preposto un
prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
   2.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del  numero  e  delle  competenze  degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere,
nonche'  la  determinazione  delle  piante  organiche  e  dei mezzi a
disposizione,  sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo  5 della legge 1� aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione
della   Direzione  centrale,  che  si  avvale  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  esistenti, non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
   3.  La  denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo
4,  comma  2,  lettera  h),  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica   7   settembre   2001,  n.  398,  e'
conseguentemente  modificata  in  "Direzione  centrale per la polizia
stradale,  ferroviaria,  delle comunicazioni e per i reparti speciali
della Polizia di Stato".
   4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

	        
	      
                              Art. 36.
                  (Esperti della Polizia di Stato)

   1.   Nell'ambito  delle  strategie  finalizzate  alla  prevenzione
dell'immigrazione  clandestina,  il  Ministero dell'interno, d'intesa
con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  puo'  inviare  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e gli uffici consolari funzionari della
Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le procedure
e  le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto  dal  citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo di
ulteriori  undici  unita',  riservate  agli  esperti della Polizia di
Stato,  corrispondenti  agli  esperti  nominati ai sensi del presente
comma.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
determinato  nella  misura  di  778.817  euro  per  l'anno  2002 e di
1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.

	        
	      
                              Art. 37.
(Disposizioni   relative   al   Comitato  parlamentare  di  controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'
  di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

   1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge
30  settembre  1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato
parlamentare  di  controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di  vigilanza  sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in
materia   di   immigrazione"  sono  altresi'  attribuiti  compiti  di
indirizzo  e  vigilanza  circa  la concreta attuazione della presente
legge,   nonche'   degli  accordi  internazionali  e  della  restante
legislazione  in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
Governo  presenta  annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.

	        
	      
                              Art. 38.
                         (Norma finanziaria)

   1.  Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non  devono  derivare  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello
Stato.
   2.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1,
valutato  in  euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per
l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
   3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma
1,  lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno
2002,  130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro
per  l'anno  2004  e  117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

         Data a Roma, addi' 30 luglio 2002

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                 Fini,  Vice Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                 Maroni,  Ministro del lavoro e delle
                              politiche sociali
                                 Pisanu, Ministro dell'interno
                                 Bossi,   Ministro   per  le  riforme
                              istituzionali e la devoluzione
                                 Buttiglione,    Ministro    per   le
                              politiche comunitarie

   Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
             Senato della Repubblica (atto n. 795):
                 Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),   dal   Vice  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  (Fini),  dal  Ministro  del  lavoro  e  politiche
          sociali   (Maroni),   dal   Ministro  degli  affari  esteri
          (Ruggiero),   dal   Ministro  dell'interno  (Scajola),  dal
          Ministro  senza  portafoglio per le riforme istituzionali e
          devoluzione  (Bossi), dal Ministro senza portafoglio per le
          politiche comunitarie (Buttiglione) il 2 novembre 2001.
                 Assegnato     alla     1a     commissione    (affari
          costituzionali), in sede referente, il 14 novembre 2001 con
          pareri  delle  commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a,
          11a,  12a,  della  giunta  per  gli  affari delle Comunita'
          europee, della Commissione straordinaria per la tutela e la
          promozione   dei   diritti   umani   e   della  Commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
                 Esaminato  dalla  1a  commissione  il  21,  27,  28,
          29 novembre  2001;  il  6, 13, 18 dicembre 2001; il 16, 22,
          23, 29, 31 gennaio 2002; il 5, 6, 7, 12, 13 febbraio 2002.
                 Esaminato  in  aula  il  19, 20, 21, 26, 27 febbraio
          2002 ed approvato il 28 febbraio 2002.
             Camera dei deputati (atto n. 2454):
                 Assegnato     alla     I     commissione     (Affari
          costituzionali),  in  sede  referente,  il 5 marzo 2002 con
          pareri  delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X,
          XI,  XII,  XIV  e  della  Commissione  parlamentare  per le
          questioni regionali.
                 Esaminato  dalla I commissione il 20, 21 marzo 2002;
          il 9, 17, 18, 23, 24 aprile 2002; il 7, 8, 9 maggio 2002.
                 Relazione  presentata  il  10 maggio  2002  (atto n.
          2454/A - relatore on. Bertolini).
                 Esaminato  in  aula il 9 aprile 2002; il 13, 16, 28,
          29,  30 maggio  2002;  il  3 giugno  2002 ed approvato, con
          modificazioni, il 4 giugno 2002.
             Senato della Repubblica (atto n. 795-B):
                 Assegnato      alla      1a Commissione      (Affari
          costituzionali),  in  sede  referente, il 5 giugno 2002 con
          pareri  delle  Commissioni 2a,  3a,  5a, 8a, 10a, 11a, 12a,
          della  Commissione  speciale  in  materia  d'infanzia  e di
          minori,  della Commissione straordinaria per la tutela e la
          promozione    dei    diritti   umani,   della   Commissione
          parlamentare per le questioni regionali.
                 Esaminato  dalla  1a commissione l'11, 18, 19 giugno
          2002.
                 Esaminato  in  aula  il  20,  27 giugno  2002; il 9,
          10 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002.