Raccolta Normativa
Indice della Legge Biagi
Titolo II ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
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Art. 3.
F i n a l i t a'
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di
realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a
garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati
e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di
regolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo
restando il mantenimento da parte delle province delle funzioni
amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzare
l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i
soggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei
regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati
che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territoriali
di riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla lettera
a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra
gli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la
realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
nuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un
nuovo regime sanzionatorio.
Capo I Regime autorizzatorio e accreditamenti
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Art. 4.
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione
professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di
cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo
5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le
quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo
indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,
nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla
autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i
criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta
cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a),
comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle
sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c),
comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di
cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere
oggetto di transazione commerciale.
Art. 5 (2) (3)
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali
ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro
Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle
lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di
persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o
di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e
di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o
per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di
condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza,
altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un
oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni
operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali
da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui al successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o
piu' nodi regionali, nonche' l'invio alla autorita' concedente di
ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del
mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del
diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito
da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre ai
requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro
ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa (( o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, )) non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno
sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se
non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui alle
lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti
di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro
ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale
versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia
costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di
200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della
Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa (( o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto
legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio'
autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, )) non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle
garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita'
dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti
indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno
venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito
sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale
prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto
sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione
professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
Art. 6 (3)
Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le universita' pubbliche e private, comprese le
fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con
specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a
condizione che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di
lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto al successivo articolo 17.
(( 2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni
singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle
comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che
svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1,
dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 17. ))
3. Sono altresi' autorizzate allo svolgimento della attivita' di
intermediazione le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative che siano firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e
aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilita', e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere
l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'
giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui
all'articolo 5, comma 1.
5. E' in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di
esercitare individualmente o in altra forma diversa da quella
indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche attraverso
ramificazioni a livello territoriale, l'attivita' di intermediazione.
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), puo' essere concessa
dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il
requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' di cui al
comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione delle agenzie
in una apposita sezione regionale nell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato,
entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica
del corretto andamento della attivita' svolta.
(( 8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono
disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal
presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. ))
(( 8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni. ))
Art. 7.
Accreditamenti
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e
privati che operano nel proprio territorio nel rispetto degli
indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e dei
seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di una
rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e
distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'
concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al
comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori
privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per
le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione
della disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita'
geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco
regionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenze
professionali, situazione economica, esperienze maturate nel contesto
territoriale di riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficacia
dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
Capo II Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati
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Art. 8. (15)
Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta
di lavoro
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167 ))
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167 ))
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari
benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9.
Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma
effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi
compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle
inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del
lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al
lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa
identificazione del soggetto stesso.
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante
annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di
comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e'
conoscibile in modo agevole.
Art. 10.
Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri
soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al
credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,
all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute
nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro,
a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle
modalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto di
trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente
attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso
impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Art. 11.
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di
esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,
compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire
che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12 (3)
Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di
impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo
pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del
reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di
accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza,
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto
ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e
delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
(( 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. ))
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono
soggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
Art. 13 (6)
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche
attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro e' consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di
lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza
di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato
del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di
un tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte
della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie
autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il
trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso
dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a
titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale.
2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1
decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nelle
relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere
avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla
competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi
dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano
congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita'
formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste
di mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro
trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego ed
all'I.N.P.S.
6. (( COMMA ABROGATO DALA D.L. 14 MARZO 2005, N. 35. CONVERTITO CON
L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 ))
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi
dell'articolo 7.
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie.
Art. 14 (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Capo III Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
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Art. 15. (15)
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua
nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale
scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le
imprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro
i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato:
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
((3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro));
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie
delle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati
presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di
intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120
della Costituzione, la piena operativita' della borsa continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile
l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle
loro competenze.
Art. 16.
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi
di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17.
Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti
per come riportate nella scheda anagrafico-professionale dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per
le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle
basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, incluse
quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi e
con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito
della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui
siano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con
rappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata di
definire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una
serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,
costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e in particolare per il contenuto del
Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale
del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o
piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate
o accreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata ai
fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto
delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'
della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza
unificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, le
province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutare
l'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' delle
misure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle
pari opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e'
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle
regioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volte
all'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e di
impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazioni
puntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi
valutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nel
Rapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra'
annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi
e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i
problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano
dal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei
lavoratori.
Capo IV Regime sanzionatorio
|
Art. 18 (1) (3)
(( Sanzioni ))
(( 1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena
dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di lavoro. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena
dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500.
Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a
euro 2500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto
fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad
euro 3750. Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da
euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni
caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma. ))
(( 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo. ))
(( 3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui
all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche',
per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. ))
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi
esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per
avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno
o dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
(( 5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui
all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono
puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento
dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
e' aumentata fino al sestuplo. ))
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.
Art. 19 (10)
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5
e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituito
dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del
2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))