ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

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Indice della Legge Biagi
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178))

((4)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178))

((4)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178))

((4)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178))

((4)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178))

((4)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178))

((4)) ((5))


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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2014 al 1º gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 2015 al 1º gennaio 2016.

                               Art. 9.
Comunicazioni  a  mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di
                            informazione
  1.   Sono   vietate   comunicazioni,   a  mezzo  stampa,  internet,
televisione  o  altri  mezzi  di  informazione,  in  qualunque  forma
effettuate,   relative  ad  attivita'  di  ricerca  e  selezione  del
personale,    ricollocamento    professionale,    intermediazione   o
somministrazione  effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici  o  privati,  non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda  e  offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che  facciano  esplicito  riferimento  ai  soggetti  in  questione, o
entita'  ad  essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di  imprese  o  in  quanto  controllati  o  controllanti,  in  quanto
potenziali datori di lavoro.
  2.   In   tutte   le   comunicazioni  verso  terzi,  anche  a  fini
pubblicitari,  utilizzanti  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione,  ivi
compresa   la  corrispondenza  epistolare  ed  elettronica,  e  nelle
inserzioni  o  annunci  per  la  ricerca di personale, le agenzie del
lavoro  e  gli  altri  soggetti  pubblici  e  privati  autorizzati  o
accreditati   devono   indicare  gli  estremi  del  provvedimento  di
autorizzazione   o   di  accreditamento  al  fine  di  consentire  al
lavoratore,  e  a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa
identificazione del soggetto stesso.
  3.  Se  le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante
annunci  pubblicati  su  quotidiani  e  periodici  o mediante reti di
comunicazione  elettronica,  e  non  recano  un  facsimile di domanda
comprensivo  dell'informativa  di  cui  all'articolo 13  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni   attraverso   il   quale   il  medesimo  facsimile  e'
conoscibile in modo agevole.

	        
	      
                              Art. 10.
   Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori
  1.  E'  fatto  divieto  alle  agenzie  per  il  lavoro e agli altri
soggetti  pubblici  e privati autorizzati o accreditati di effettuare
qualsivoglia  indagine  o  comunque  trattamento  di  dati  ovvero di
preselezione  di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni  personali,  alla  affiliazione  sindacale o politica, al
credo  religioso,  al  sesso,  all'orientamento  sessuale, allo stato
matrimoniale  o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla   razza,   all'origine   etnica,  al  colore,  alla  ascendenza,
all'origine  nazionale,  al  gruppo linguistico, allo stato di salute
nonche'  ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro,
a  meno  che  non  si  tratti  di  caratteristiche che incidono sulle
modalita'   di   svolgimento   della   attivita'   lavorativa  o  che
costituiscono  un  requisito  essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento  dell'attivita'  lavorativa. E' altresi' fatto divieto di
trattare  dati  personali  dei  lavoratori che non siano strettamente
attinenti  alle  loro  attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 non possono in ogni caso
impedire  ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici
servizi  o  azioni  mirate  per  assistere le categorie di lavoratori
svantaggiati nella ricerca di una occupazione.

	        
	      
                              Art. 11.
               Divieto di oneri in capo ai lavoratori
  1.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  autorizzati  o accreditati di
esigere  o  comunque  di  percepire,  direttamente  o indirettamente,
compensi dal lavoratore.
  2.  I  contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di
lavoro   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative  a livello nazionale o territoriale possono stabilire
che  la  disposizione  di  cui  al comma 1 non trova applicazione per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.

	        
	      
                             Art. 12 (3)
        Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito

  1.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di lavoro sono
tenuti  a  versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4
per  cento  della  retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto  a  tempo  determinato  per  l'esercizio  di  attivita'  di
somministrazione.  Le  risorse sono destinate per interventi a favore
dei  lavoratori  assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare,    a    promuovere    percorsi   di   qualificazione   e
riqualificazione  anche  in  funzione  di continuita' di occasioni di
impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
  2.  I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione di lavoro sono
altresi'  tenuti  e  versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo
pari  al  4  per  cento  della retribuzione corrisposta ai lavoratori
assunti   con  contratto  a  tempo  indeterminato.  Le  risorse  sono
destinate a:
a) iniziative  comuni  finalizzate  a  garantire  l'integrazione  del
   reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
   in caso di fine lavori;
b) iniziative   comuni  finalizzate  a  verificare  l'utilizzo  della
   somministrazione  di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
   promozione  della emersione del lavoro non regolare e di contrasto
   agli appalti illeciti;
c) iniziative  per  l'inserimento  o il reinserimento nel mercato del
   lavoro   di   lavoratori   svantaggiati   anche   in   regime   di
   accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
   professionale.
  3.  Gli  interventi  e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel  quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale
delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro ovvero, in mancanza,
stabilite  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,   sentite  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei
prestatori   di  lavoro  maggiormente  rappresentative  nel  predetto
ambito.
  4.  I  contributi  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale  appositamente  costituito,  anche  nell'ente  bilaterale,
dalle  parti  stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  delle
imprese di somministrazione di lavoro:
a) come   soggetto   giuridico   di   natura   associativa  ai  sensi
   dell'articolo 36 del codice civile;
b) come   soggetto   dotato   di   personalita'  giuridica  ai  sensi
   dell'articolo  12  del  codice  civile  con  procedimento  per  il
   riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro
   e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
   legge 12 gennaio 1991, n. 13.
  5.  I  fondi  di  cui  al  comma  4  sono  attivati  a  seguito  di
autorizzazione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali,
previa   verifica   della   congruita',   rispetto   alle   finalita'
istituzionali  previste  ai  commi  l  e 2, dei criteri di gestione e
delle  strutture  di  funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento  alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
  ((  6.  Restano  in  ogni  caso  salve  le  clausole  dei contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. ))
  7.  I  contributi  versati  ai  sensi  dei commi 1 e 2 si intendono
soggetti  alla  disciplina  di cui all'articolo 26-bis della legge 24
giugno 1997, n. 196.
  8.  In  caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai
commi  1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo  omesso  e  alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione  amministrativa,  di  importo  pari  a quella del contributo
omesso;  gli  importi  delle  sanzioni amministrative sono versati ai
fondi di cui al comma 4.
  9.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto,  sentite  le  associazioni  dei  datori  e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'
ridurre  i  contributi  di  cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.

	        
	      
                             Art. 13 (6)
      Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

  1.  Al  fine  di  garantire  l'inserimento  o  il reinserimento nel
mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche
attive  e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazione
di lavoro e' consentito:
a) operare  in  deroga  al  regime generale della somministrazione di
   lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza
   di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato
   del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di
   un  tutore  con adeguate competenze e professionalita', e a fronte
   della   assunzione   del   lavoratore,   da  parte  delle  agenzie
   autorizzate  alla  somministrazione,  con  contratto di durata non
   inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo
   in  caso  di  contratti  di  durata  non inferiore a nove mesi, il
   trattamento  retributivo  del  lavoratore,  detraendo dal compenso
   dovuto  quanto  eventualmente  percepito dal lavoratore medesimo a
   titolo  di  indennita'  di mobilita', indennita' di disoccupazione
   ordinaria  o  speciale,  o  altra  indennita'  o  sussidio  la cui
   corresponsione   e'  collegata  allo  stato  di  disoccupazione  o
   inoccupazione,  e  detraendo dai contributi dovuti per l'attivita'
   lavorativa  l'ammontare  dei  contributi  figurativi  nel  caso di
   trattamenti   di  mobilita'  e  di  indennita'  di  disoccupazione
   ordinaria o speciale.
  2.  Il  lavoratore  destinatario  delle attivita' di cui al comma 1
decade  dai  trattamenti  di  mobilita',  qualora  l'iscrizione nelle
relative  liste  sia  finalizzata  esclusivamente  al  reimpiego,  di
disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio
la  cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in
occupazione, quando:
a) rifiuti   di   essere   avviato   a  un  progetto  individuale  di
   reinserimento  nel  mercato  del  lavoro  ovvero rifiuti di essere
   avviato  a  un corso di formazione professionale autorizzato dalla
   regione  o  non  lo  frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
   impossibilita' derivante da forza maggiore;
b) non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro  inquadrato  in un livello
   retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
   mansioni di provenienza;
c) non   abbia   provveduto  a  dare  preventiva  comunicazione  alla
   competente   sede   I.N.P.S.   del   lavoro   prestato   ai  sensi
   dell'articolo  8,  commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
   86,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
   160.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si applicano quando le
attivita'  lavorative  o  di  formazione  offerte al lavoratore siano
congrue  rispetto  alle  competenze  e alle qualifiche del lavoratore
stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi
pubblici  da  quello  della  sua residenza. Le disposizioni di cui al
comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
  4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, i responsabili della attivita'
formativa  ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano
direttamente    all'I.N.P.S.,    e    al   servizio   per   l'impiego
territorialmente  competente  ai fini della cancellazione dalle liste
di  mobilita',  i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta
comunicazione,  l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
  5.  Avverso  gli  atti  di  cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro
trenta  giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti   che  decidono,  in  via  definitiva,  nei  venti  giorni
successivi  alla  data di presentazione del ricorso. La decisione del
ricorso  e'  comunicata  al  competente  servizio  per  l'impiego  ed
all'I.N.P.S.
  6. (( COMMA ABROGATO DALA D.L. 14 MARZO 2005, N. 35. CONVERTITO CON
L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 ))
  7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con
riferimento  ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle
normative  regionali  in  convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione   di   lavoro,   previo   accreditamento   ai  sensi
dell'articolo 7.
  8.  Nella  ipotesi  di  cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla
somministrazione  di  lavoro si assumono gli oneri delle spese per la
costituzione  e  il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i
centri  per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese
di   costituzione   e   funzionamento   nei   limiti   delle  proprie
disponibilita' finanziarie.

	        
	      
                          Art. 14 (11) (12)

    (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
  il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia'  abrogato  dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.

	        
	      
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
                            Art. 15. (15)
                     Principi e criteri generali
  1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo
120  della  Costituzione  stessa,  viene costituita la borsa continua
nazionale  del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro
tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.
Tale  sistema  e'  alimentato  da  tutte le informazioni utili a tale
scopo  immesse  liberamente  nel  sistema  stesso sia dagli operatori
pubblici  e  privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai
lavoratori e dalle imprese.
  2.   La   borsa   continua  nazionale  del  lavoro  e'  liberamente
accessibile  da  parte  dei  lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile  da  un  qualunque  punto  della rete. I lavoratori e le
imprese  hanno  facolta' di inserire nuove candidature o richieste di
personale  direttamente  e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
  3.  Gli  operatori  pubblici  e privati, accreditati o autorizzati,
hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro
i  dati  acquisiti,  in  base alle indicazioni rese dai lavoratori ai
sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito
temporale e territoriale prescelto.
  4.  Gli  ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua
nazionale del lavoro sono:
    a) un livello nazionale finalizzato:
      1)  alla  definizione  degli  standard  tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio;
      2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali;
    ((3)  alla  definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla
diffusione   dei   dati   che  permettono  la  massima  efficienza  e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,
assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta
e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro));
    b)  un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie
delle  regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro:
      1)  realizza  l'integrazione  dei  sistemi  pubblici  e privati
presenti sul territorio;
      2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro;
      3)   coopera  alla  definizione  degli  standard  nazionali  di
intercomunicazione.
  5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale
deve  in  ogni  caso  garantire,  nel rispetto degli articoli 4 e 120
della  Costituzione,  la  piena  operativita'  della  borsa  continua
nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali rende disponibile
l'offerta  degli  strumenti  tecnici  alle  regioni  e  alle province
autonome  che  ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle
loro competenze.

	        
	      
                              Art. 16.
          Standard tecnici e flussi informativi di scambio
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da
adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro
della  innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e le
province  autonome,  gli  standard  tecnici e i flussi informativi di
scambio  tra  i  sistemi,  nonche'  le  sedi  tecniche finalizzate ad
assicurare  il  raccordo  e  il  coordinamento  del sistema a livello
nazionale.
  2.  La  definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi
di  scambio  tra  i  sistemi  avviene  nel  rispetto delle competenze
definite  nell'Accordo  Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio
2002  e  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 31, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.

	        
	      
                              Art. 17.
  Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro
  1. Le  basi informative costituite nell'ambito della borsa continua
nazionale  del  lavoro,  nonche' le registrazioni delle comunicazioni
dovute  dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione
delle  attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utenti
per   come   riportate   nella  scheda  anagrafico-professionale  dei
lavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa per
le  azioni  di  monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presente
decreto  legislativo  e  poste  in  essere dal Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  le regioni e le province per i rispettivi
ambiti  territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche
sono effettuate in forma anonima.
  2.  A  tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle
basi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gli
Enti  previdenziali  in tema di contribuzioni percepite e prestazioni
erogate,  tiene  conto  delle  esigenze conoscitive generali, incluse
quelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito del
SISTAN  e  da  parte  dell'ISTAT,  nonche'  di  quesiti  specifici di
valutazione  di  singole politiche ed interventi formulati ai sensi e
con le modalita' dei commi successivi del presente articolo.
  3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma
7  del  decreto  legislativo  n.  181 del 2000, come modificati dagli
articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come la
definizione  di  tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambito
della  borsa  continua  nazionale  del  lavoro, ivi inclusi quelli di
pertinenza  degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  tenuto  conto  delle  esigenze
definite  nei  commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali impartisce inoltre,
entro  tre  mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessarie
direttive  agli  Enti  previdenziali,  avvalendosi a tale scopo delle
indicazioni  di  una  Commissione di esperti in politiche del lavoro,
statistiche  del  lavoro e monitoraggio e valutazione delle politiche
occupazionali,  da  costituire  presso  lo stesso Ministero ed in cui
siano  presenti  rappresentanti delle regioni e delle province, degli
Enti   previdenziali,   dell'ISTAT,   dell'ISFOL   e   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze oltre che del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  4.  La  medesima  Commissione  di  cui  al  comma  3, integrata con
rappresentanti   delle   parti  sociali,  e'  inoltre  incaricata  di
definire,  entro  sei mesi dalla attuazione del presente decreto, una
serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
dei  diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,
previo    esame   ed   approvazione   della   Conferenza   unificata,
costituiranno   linee  guida  per  le  attivita'  di  monitoraggio  e
valutazione  condotte  dal  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  dalle  regioni  e  dalle  province  per i rispettivi ambiti
territoriali  di  riferimento  e  in particolare per il contenuto del
Rapporto annuale di cui al comma 6.
  5.  In  attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale
del  lavoro  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone,   d'intesa   con   la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o
piu' modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate
o  accreditate,  nonche'  agli enti di cui all'articolo 6. La mancata
risposta  al  questionario  di cui al comma precedente e' valutata ai
fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
  6.  Sulla  base  di  tali strumenti di informazione, e tenuto conto
delle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'
della  formulazione  di  specifici  quesiti di valutazione di singole
politiche   ed  interventi  formulati  annualmente  dalla  Conferenza
unificata  o  derivanti  dall'implementazione di obblighi e programmi
comunitari,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali,
avvalendosi  di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone  un  Rapporto  annuale,  al  Parlamento  e alla Conferenza
unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva
delle  politiche  esistenti,  e  al  loro interno dell'evoluzione dei
servizi  di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili  oggettivi e internazionalmente comparabili e in
grado  di  fornire  elementi conoscitivi di supporto alla valutazione
delle  singole  politiche  che  lo  stesso  Ministero, le regioni, le
province  o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
  7.  Le  attivita'  di  monitoraggio  devono  consentire di valutare
l'efficacia  delle  politiche  attive  per  il  lavoro, nonche' delle
misure  contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva delle
pari  opportunita'  e, in particolare, della integrazione nel mercato
del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
  8.  Con  specifico  riferimento  ai  contratti di apprendistato, e'
istituita  presso  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali da
adottarsi  entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  una  Commissione  di  sorveglianza con compiti di
valutazione  in  itinere della riforma. Detta Commissione e' composta
da  rappresentanti  ed  esperti  designati dal Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalle
regioni  e  province  autonome,  dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e
dall'ISFOL.   La  Commissione,  che  si  riunisce  almeno  tre  volte
all'anno,  definisce  in  via preventiva indicatori di risultato e di
impatto  e  formula  linee  guida  per  la valutazione, predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui
al  comma  6  dovra'  farsi  carico  e puo' commissionare valutazioni
puntuali  su  singoli  aspetti  della riforma. Sulla base degli studi
valutativi  commissionati  nonche'  delle  informazioni contenute nel
Rapporto  annuale  di  cui al comma precedente, la Commissione potra'
annualmente  formulare  pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsi
tre  anni  dalla  approvazione  del  presente decreto, la Commissione
predisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi
e  delle  evidenze  prima  richiamate,  evidenzi le realizzazioni e i
problemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche alle
politiche  in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano
dal  bilancio  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali -
Ufficio   centrale   orientamento   e  formazione  professionale  dei
lavoratori.

	        
	      
Capo IV
Regime sanzionatorio
                           Art. 18 (1) (3)
                           (( Sanzioni ))

  ((   1.   L'esercizio   non  autorizzato  delle  attivita'  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettere  a)  e b), e' punito con la pena
dell'ammenda  di  euro  50  per  ogni  lavoratore occupato e per ogni
giornata  di  lavoro.  Se  vi  e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.   L'esercizio   non  autorizzato  delle  attivita'  di  cui
all'articolo   4,  comma  1,  lettera  c),  e'  punito  con  la  pena
dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500.
Se  non  vi  e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 500 a
euro  2500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto
fino  a  diciotto  mesi  e  l'ammenda  e' aumentata fino al sestuplo.
L'esercizio  non  autorizzato  delle attivita' di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettere  d)  ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad
euro  3750.  Se  non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da
euro  250  a  euro  1250.  Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni
caso,  la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma. ))
  ((   2.   Nei   confronti   dell'utilizzatore   che   ricorra  alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b),  o  comunque  al  di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena  dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto  fino  a  diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo. ))
  ((   3.   La  violazione  degli  obblighi  e  dei  divieti  di  cui
all'articolo 20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche',
per  il  solo  somministratore,  la violazione del disposto di cui al
comma  3  del  medesimo  articolo  21,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. ))
  4.  Fatte  salve  le  ipotesi  di cui all'articolo 11, comma 2, chi
esiga  o  comunque  percepisca  compensi  da parte del lavoratore per
avviarlo  a  prestazioni  di  lavoro  oggetto  di somministrazione e'
punito  con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno
o  dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione
penale e' disposta la cancellazione dall'albo.
  5.  In  caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla
sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi di
recidiva viene revocata l'autorizzazione.
  ((   5-bis.  Nei  casi  di  appalto  privo  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  29,  comma  1, e di distacco privo dei requisiti di cui
all'articolo  30,  comma  1, l'utilizzatore e il somministratore sono
puniti  con  la  pena  della  ammenda  di euro 50 per ogni lavoratore
occupato  e  per  ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento
dei  minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda
e' aumentata fino al sestuplo. ))
  6.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali dispone,
con  proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione
delle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regime
in  materia  di  intermediazione  e  interposizione  nei  rapporti di
lavoro.

	        
	      
                            Art. 19 (10)
                       Sanzioni amministrative

  1.  Gli  editori,  i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali  siano  pubblicati  annunci in violazione delle disposizioni di
cui  all'articolo  9  sono  puniti  con  una  sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
  2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297,  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
  3.  La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5
e  7,  del  decreto  legislativo  21  aprile 2000, n. 181, cosi' come
modificato  dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto legislativo 19
dicembre  2002,  n.  297,  di  cui  all'articolo  9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  6,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del
2002,  e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,
n.  264,  cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
  4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificato
dall'articolo  6,  comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n.  297,  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
250 euro per ogni lavoratore interessato.
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

	        
	      
Continua
Indice della Legge Biagi