Raccolta Normativa
Indice della Legge Biagi
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro per le pari opportunita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e
sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni
relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita'
tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere
la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a
contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le
esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con
riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di
manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo
20;
b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei
disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra
l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;
della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della
progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate
all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza
dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di
candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in
seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di
candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di
attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita'
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa
nell'inserimento nella nuova attivita';
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie
per il lavoro», allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere
da a) a d);
f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare
i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione
attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del
mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,
disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o
piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una
occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'
formative e la determinazione di modalita' di attuazione della
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche
contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro
e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di
riferimento;
i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del
lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del
18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate
le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e
la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed
effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli
indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca
di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a
una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel
mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con
strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni
attivita';
m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»:
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative.