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TITOLO VII

Comitato esecutivo

Articolo 131

1. E' istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente Convenzione.

2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione, il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione.

Articolo 132

1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo. Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un ministro responsabile dell'attuazione della presente Convenzione; egli può farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle deliberazioni.

2. Il Comitato esecutivo decide all' unanimità. Adotta il proprio regolamento interno; al riguardo può stabilire una procedura scritta per l'adozione delle decisioni.

3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del progetto.

4. Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o può per altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle amministrazioni delle Parti contraenti.

Articolo 133

Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta esecuzione dei suoi compiti.


 
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