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TITOLO IV
Sistema d'Informazione Schengen

CAPITOLO PRIMO
Istituzione del Sistema d' Informazione Schengen

Articolo 92

1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d`informazione in appresso denominato Sistema d' Informazione Schengen, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente alla diritto nazionale nonchè, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo 96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone.

2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d' Informazione Schengen, con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di supporto tecnico per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell' istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l`unità di supporto tecnico. L' archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà all`interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente. Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre Parti contraenti.

3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico del Sistema d' Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio di dati che garantisce l'identità degli archivi delle sezioni nazionali mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio dell'unità di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati, eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell'articolo 113, paragrafo 2.

CAPITOLO SECONDO
Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen

Articolo 93

Il Sistema d`Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione di preservare l' ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato e di assicurare l`applicazione, nel territorio delle Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite nella presente Convenzione.

Articolo 94

1. Il Sistema d'Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti negli articoli da 95 a 100 La Parte contraente che fornisce la segnalazione verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema d'Informazione Schengen.

2. Le categorie di dati sono le seguenti:

a. persone segnalate,

b. gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.

3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo i seguenti:

a. cognome e nome,"alias" eventualmente registrati separatamente;

b. segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c. prima lettera del secondo nome;

d. data e luogo di nascita;

e. sesso;

f. cittadinanza;

g. indicazione che le persone in questione sono armate;

h. indicazione che le persone in questione sono violente;

i. motivo della segnalazione;

j. linea di condotta da seguire.

Non sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati nell'articolo 6 prima fase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale.

4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il. proprio diritto, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, un'indicazione volta a far si` che l`esecuzione nella condotta da eseguire non abbia luogo nel proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.

Articolo 95

1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione, sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della Parte contraente richiedente.

2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con il mezzo piu` rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni essenziali relative al caso:

a. autorità da cui proviene la richiesta di arresto;

b. esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;

c. natura e qualificazione giuridica del reato;

d. descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;

e. per quanto possibile, le conseguenze del reato.

3. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l'arresto in seguito alla segnalazione. L`indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall` inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l'arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all'origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono procedere all`arresto richiesto mediante la segnalazione.

4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie disposizioni affinchè la segnalazione è convalidata, si esegua senza indugio la linea di condotta stabilita.

5. Se non è possibile procedere all'arresto in quanto un esame non si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una Parte contraente richiesta, quest`ultima deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.

6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di estradizione ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di procedere all'arresto conformemente al diritto nazionale.

Articolo 96

1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.

2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:

a. di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno.

b. di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all' articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente.

3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

Articolo 97

I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste sotto protezione a richiesta dell`autorità competente o dell`autorità giudiziaria competente della Parte che effettua la segnalazione, sono inseriti affinchè le autorità di polizia comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente. Se la persona di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata al suo consenso.

Articolo 98

1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai fini della comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.

2 Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative all' assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 99

1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione, ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente al paragrafo 5.

2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:

a. qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema gravità oppure,

b. qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.

3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.

4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all'autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese:

a. il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;

b. il luogo, il momento o il motivo della verifica;

c. l'itinerario e la destinazione del viaggio;

d. le persone che accompagnano l`interessato o gli occupanti del veicolo;

e. il veicolo usato;

f. gli oggetti trasportati;

g. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.

In fase di raccolta di tali informazioni, occorrera` fare in modo di non mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.

5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone, i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza discreta.

6. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen un indicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della sorveglianza discreta o del controllo specifico. L'indicazione deve essere cancellata al piu` tardi entro ventiquattro ore dall'inserimento della segnalazione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.

Articolo 100

1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Informazione Schengen.

2. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in c ontatto con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per conco rdare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere t rasmessi dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l'o ggetto dovranno essere conformi al suo diritto nazionale.

3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:

a. veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

b. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

c. armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;

d. documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

e. documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità, patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

f. banconote (banconote registrate).

Articolo 101

1. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen e il diritto di consultarli - direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità competenti in materia di:

a. controlli alle frontiere;

b. altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese e relativo coordinamento.

2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l` amministrazione degli stranieri nei quadro dell`applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l`assorbimento dei propri compiti.

4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l`elenco delle autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen.
L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti.

CAPITOLO TERZO
Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del Sistema d'Informazione Schengen

Articolo 102

1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli.

2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, semprechè l`operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.

3. Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta I' autorizzazione preventiva della Parte contraente che effettua la segnalazione.

4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi.
In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente, soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.

5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

Articolo 103

Ciascuna Parte contraente provvede affinchè una trasmissione in media su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema d' Informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del controllo dell`ammissibilità dell`interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata dopo sei mesi.

Articolo 104

1. Fatte salve condizioni piu` rigorose previste dalla presente Convenzione, alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente che la effettua.

2. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari, il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.

3. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della Parte contraente richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione

Articolo 105

La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell`inserimento dei dati nel Sistema d'Informazione Schengen.

Articolo 106

Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da essa introdotti.

2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione in possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto o di fatto, ne avverte al piu` presto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione; quest` ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.

3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte contraente che non è all'origine della segnalazione sottopone per un parere il caso all'autorità di controllo comune cui all'articolo 115, paragrafo 1.

Articolo 107

Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un`ulteriore segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima segnalazione in merito all`integrazione delle segnalazioni. A tale scopo le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.

Articolo 108

1. Ciascuna Parte contraente designa un`autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.

2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite di tale autorità.

3. La suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione.

4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l` autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 109

1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del diritto della Parte contraente presso la quale l`interessao lo fa valere. Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha effettuato la segnalazione può Comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.

2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se essa può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. Essa è respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza discreta.

Articolo 110

Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.

Articolo 111

1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente, la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale, con un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.

Articolo 112

1. I dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quale sono stati forniti.
Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli. Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo 99.

2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame piu` brevi conformemente al proprio diritto nazionale.

3. L'unità di supporto tecnico del Sistema d` Informazione Schengen segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione programmata nel sistema, con un preavviso in media di un mese.

4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può nel periodo di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato all'unità di supporto tecnico. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.

Articolo 113

1. I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo di tre anni.

2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della liceità del loro inserimento.
Successivamente, essi debbono essere distrutti.

Articolo 114

1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen e di verificare che l'elaborazione e l`utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo l'autorità di controllo ha l`accesso all'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen.

2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen nonchè l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la quale è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un'altra Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto coordinamento con l'autorità di controllo di detta Parte.

Articolo 115

Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen è istituita un'autorità di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappresentanti di ciascuna autorità nazionale di controllo.Ciascuna Parte contraente dispone di un voto deliberante.Il controllo è esercitato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico.

2. L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell `unità di supporto tecnico del Sistema d`Informazione Schengen. A tale scopo essa ha accesso all'unitá.

3. L'autorità di controllo comune è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema, nonchè ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.

4. Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse agli organi ai quali pervengono le relazioni delle Autorità di controllo nazionali.

Articolo 116

1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'archivio nazionale del Sistema d'Informazione Schengen. La disposizione si applica anche quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito dati contenenti errori di diritto o di fatto.

2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione non è la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest` ultima è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente richiesta in violazione della presente Convenzione.

Articolo 117

1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà, al piu` tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.

Articolo 118

1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, le misure atte:

a. ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli all' ingresso delle installazioni)

b. ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);

c. ad impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione, dei dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);

d. ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo dell`utilizzazione);

e. a garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza (controllo dell'accesso);

f. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

g. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato di dati, il momento dell` inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell`introduzione);

h. ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale nonchè del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).

2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono essere comunicate all'autorità di controllo comune.

3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamentodi dati della propria sezione del Sistema d'Informazione Schengen, soltanto persone in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.

4. La Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure previste dai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPITOLO QUARTO
Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen.

Articolo 119

1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all' articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del Sistema d' Informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo paragrafo, lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.

2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna Parte contraente.


 
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