professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno

di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata

da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai

sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento

dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il

titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei

saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi

due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla

base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica

istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi

di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa

messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi

sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma

624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme

di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.

3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno

scolastico 2007/ 2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo

particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno

dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso

anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con

adeguate forme di apprendistato.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622,

proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione

professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17

ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti

destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti

percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento

sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il

monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali

percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri

generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica

istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui

all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la

spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse

assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al

completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento

a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e

l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui

all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali

per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei

singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in

sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un

nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non successivo al

31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione

dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della

pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle

misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000,

n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di

vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il

triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con

gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione

ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione

secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle

barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti

disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio

di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita'

delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al

presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si

rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione

dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla

base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione

dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei

singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei

singoli progetti.

627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una

piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche,

anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli

alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione

giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione

definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative

risorse alle istituzioni scolastiche.

628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo

27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli

studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria

superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si

applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione

secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente

all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo

massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al

secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le

associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri

scolastici agli studenti e ai loro genitori.

629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di

particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'

articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia

utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo

agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono

l'obbligo scolastico.

630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi

per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo

accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi

all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini

dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di

iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica,

flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica

fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse

tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come

sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per

favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse

cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione

concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un

progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi

dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici

interventi formativi per il personale docente e non docente che

chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. PERIODO ABROGATO DAL

D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89. L'articolo 2 del decreto legislativo 19

febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.

631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e

formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del

potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per

valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida

adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il

Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali

in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea,

allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla

popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla

conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti

per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su

base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati

"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e'

attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con

il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli

ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di

contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle

autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali

disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui

al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della

pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai

sensi del medesimo decreto legislativo.

633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30

milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero

della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni

ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore

supporto delle attivita' didattiche.

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con

esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni

a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica

istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle

risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633. (41)

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica

svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di

istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti

nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di

previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati

complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare

prioritariamente alle scuole dell'infanzia.(14b)

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente,

con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei

contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che

svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque

non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste

controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il

seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e

scuole secondarie di primo e secondo grado.

637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo

che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai

dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e

contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia

superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio

precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro

dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla

determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun

ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane

(CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella

distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del

sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle

opportunita' formative.

638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale

italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le

nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di

ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo

che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun

anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo

nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al

comma 638 e' determinato annualmente nella misura inferiore tra il

fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente

incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta

del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello

sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno

annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente

comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri

enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo

programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali

che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per

ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e

convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste

di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e nell'interesse

dei Ministeri che li finanziano.

640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina

di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,

n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione

e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca

scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di

euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema

universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici

di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del

personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze

arretrate.

643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono

procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate

correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo

dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative

alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

complessivamente intervenute nel precedente anno. (32)

644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.

645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare

procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a

tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque

intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di

cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.

646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte

salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati

ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i

rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati

ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori

universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con

proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il

Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le

modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle

universita' successivamente alla data di emanazione del predetto

decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita'

procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e

dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e

allineamento agli standard internazionali.

648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di

ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero

aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da

coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a

tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di

ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con

contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure

in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti

dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere

mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i

relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento

o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20

milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno

2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30

aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i

presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di

assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca

vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone

il numero complessivo e le modalita' procedimentali con particolare

riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di

lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.

652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata

la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2008.

653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle

universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli

accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o

corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede

legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o

di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di

sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle

province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri

di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.

654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e'

autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000

euro da destinare al funzionamento.

655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il

triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi

da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del

coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione,

con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,

quale base di riferimento per il patto di stabilita' interno, il

saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita'

di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro

dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro per gli

affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta

Conferenza.

657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma

656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di

ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma

658, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente

complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell' 1,8 per

cento e, per gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al

complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente,

calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita'

interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per

cento.

658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma

delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di

settore;

b) spese per la concessione di crediti.

658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non

consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in

applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento

registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in

conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti

dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento

nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato

rispetto del patto di stabilita'.

659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza

sia in termini di cassa.

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto

speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,

entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e

delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto

capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli

obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine,

entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente

trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle

finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni

stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei

rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676

a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai

rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro

il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei

rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti

locali dai commi da 676 a 695.

661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre

che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a

produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura

proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a

statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e

locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di

funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e

con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche

norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le

modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da

ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma

656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni

per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di

finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra

finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale

previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di

attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche.

663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Boh zano di estendere le regole del patto di

stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi

strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o

provinciale.

664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della

finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione

di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto

stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo delle relative rate,

per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle

entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province

autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta

comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore

all'indebitamento.

665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma

656, si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni o

province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto

di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le

nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di

competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato quale

somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra

accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra

incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di

stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,

utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di

stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le

informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di

cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con

decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano.

667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto

di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'

tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente

e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e

con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Per il

patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il

termine perentorio del 31 maggio 2008. (35)

668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto

di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e

provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme

di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel

comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione

statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso

ai sensi del comma 660.

669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno

relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai

commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi

dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida

la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti

entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita'

definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia,

il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta,

adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere

comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita'. Allo

scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il

corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di

cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province

autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di

quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le

quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta

comunicazione. (14)

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal

comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con

riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,

nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5

punti percentuali delle tariffe vigenti. (14)

671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta

regionale sulla benzina e' gia' in vigore nella misura massima

prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del

commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai

commi 670 e 671.

673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.

674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266 e' soppresso.

675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.

56, e' aggiunto il seguente comma: "l-bis. Le aliquote e le

compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono

rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo

all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi

alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al

comma 1".

676. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,

le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per

gli anni 2007-2010 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi

da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del

coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,

terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del

saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008,

2009 e 2010.

678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di

miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire

la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di

cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti

consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti

coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117

per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per

l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in

termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come

risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i

seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012

per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per

l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli

importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e

b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il

periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del

concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla

spesa di cui alla lettera b).

678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per

l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali

originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.

679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al

comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005

delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per

i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune

deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno

l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media

triennale.

679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle

province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che

presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del

saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, e' pari a zero.

Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681

sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio

2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla

somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra

accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra

incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle

entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese

derivanti dalla concessione di crediti.

680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale

differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese

finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti

consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate

derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla

concessione di crediti.

681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'

interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini

di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza

mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente

saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura

annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero

dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel

triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza

mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire

l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di

competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di

competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi

142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto







di stabilita' interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel

triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale

derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,

non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei

prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali,

al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici

per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla

differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite

del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi

dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.

In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi

programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario

medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza

mista.

682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di

stabilita' interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in

termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo

comunicata dall'amministrazione statale interessata.

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del

triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la

gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008,

2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista, quale

differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle

entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese

derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non

sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio

2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e

mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata

di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale

e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per

l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle

relative al trasloco.

683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile

per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate

le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni

per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal

Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione

dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,

i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni

singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per

l'anno 2007.

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si

applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere

approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di

entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente

alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte

capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,

sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A

tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di

previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di

competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di

stabilita' interno.

685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di

stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la

finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,

utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di

stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le

informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di

cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con

decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto

dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei

commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del

prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce

inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata

comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai

sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso

decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle

regole del patto di stabilita' interno.

685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle

associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di

dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti

locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli

enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro

per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le

modalita' per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli

impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate

alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del

sistema e' effettuata previa quantificazione dei costi e

individuazione della relativa copertura finanziaria.

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto

di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e'

tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno

successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal

responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le

modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata

trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto

di stabilita' interno. Per il patto relativo all'anno 2007 la

certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio

2008. (35)

686-bis. Qualora si registrino preleva-menti dai conti della

tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in

materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei

prelevamenti.

687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa

riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per

i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del

bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di

calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno.

Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilita'

interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della

regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge

regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a

seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e'

prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui

applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole

del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della

rielezione degli organi istituzionali.

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto

degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per

i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo

consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a

disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze secondo modalita' e con contenuti

individuati tramite apposite convenzioni.

691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,

accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo,

il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8,

comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali

ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno

successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere

comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le

modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i

suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della

provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30

giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro

la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al

comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione

necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito

informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti

locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di

quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli

per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta

comunicazione. (14)

692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal

comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in

corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano

l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello

0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta

in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti

effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un

aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province

stesse. (14)

693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del

commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al

comma 692.

694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono

inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali

protette,".

696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni

singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate

dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n.

266.

697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al

gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui

all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.

698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non

supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera

il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per

cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per

cento" e la lettera c) e' abrogata.

699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio

2007.

700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della

legge 24 dicembre 2003, n. 350.

701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad

applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311".

702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento

degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento

del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel

2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006

il patto di stabilita' interno.

703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo

ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti

interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli

effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle

disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il

contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante

dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in

misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a

5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente

ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e'

superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT

disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e'

finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.

In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'

proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il

contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante

dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in

misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a

5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente

di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente

complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati

ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore

assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale. In

caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'

proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso

un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42

milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi

attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli

investimenti;

d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di

20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione

residente nelle zone montane. (43)

704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni

straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello

Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa

presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli

importi rimborsati a spese di investimento.

705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i

cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione

straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti

erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF

spettanti per l'intero esercizio.

706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che

si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella

condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero

dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o

manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30

milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come

risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del

riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono

considerati come enti di 5.000 abitanti.

708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707

si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504.

709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La

ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla

popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando

il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con

il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".

710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli

enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di

bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.

314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n.

488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le

seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da

parte degli utenti,".

712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui

all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle

rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di

cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197,

attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili

derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata

al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di

decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'

verificata la minore entrata.

713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle

sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per

una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese

correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento

esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio

comunale.

714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione

degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di

nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio

precedente".

715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali

ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo

110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti

e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e

continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro

quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione

straordinaria per la gestione dell'ente.

716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da

703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche

amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui

all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di

130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per

l'anno 2009.

717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.

250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di

quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al

50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,

risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle

imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque

costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi

in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome

Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a

condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali

quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e

possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g)

del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di

cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite

complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008

e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi

8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi

complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio

dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani

editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici

beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e

g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare

alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione

da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in

cui ha sede l'impresa".

718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore

di un ente locale, della carica di componente degli organi di

amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente

non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della

societa'.

719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile

2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto

una durata superiore a trenta mesi.

720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite

dalle seguenti "ventiquattro mesi";

b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole:

"da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge

31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";

c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e'

sostituita dalla seguente: "bandite".

721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad

assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli

apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione

dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli

organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla

soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa'

partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del

rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita

dell'Unione europea.

723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721

devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci

regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno

precedente.

724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo

della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita

un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la

ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure

premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla

verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali

anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione

dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e

l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei

dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze

e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni

relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al

suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le

autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza

sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo,

nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,

con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere

dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria

generale dello Stato e della Corte dei conti. (27) (44)

725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province,

il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente

e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere

superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60

per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e

al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta

ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel

caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al

doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le

disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa'

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle

societa' indicate nel primo periodo del presente comma. (27) (21)

726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una

pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella

misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita'

spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota

di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di

maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei

soci pubblici. (21)

727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione

sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. (21)

728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri

soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726

possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti

diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni

cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli

enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali

e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti

percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di

soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la

partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del

capitale. (21)

729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di

amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via

indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a

cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o

superiore all'importo che sara' determinato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per

gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il

Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle

societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di

amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel

numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo'

essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e

gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall' entrata in

vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei

compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e

del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di

dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce

principio di coordinamento della finanza pubblica. (21)

731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono

inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";

b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le

seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".

732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e'

sostituito dal seguente: "15.000".

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano

alle societa' quotate in borsa.

734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione,

azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,

avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia

chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. (21)(37)

735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi

da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono

pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura

del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e'

soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di

pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha

sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori

societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed

il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per

le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni

dal percepimento.

736. Le norme del presente comma costituiscono principi

fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli

articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti

derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere

improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla

riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono

concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita'

effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di

credito assunti.

737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il

comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento

della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i

contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le

operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e

le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura

degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima

della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo

dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del

decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di

monitoraggio.

2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in

violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla

Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".

738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41

della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni,

appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni

finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa

sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul

corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al

comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si

aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti

vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente

assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante

la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le

operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta

regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche'

completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.

740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24

dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a

un'attivita' patrimoniale preesistente".

741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"l0. Non compete all'organo straordinario di liquidazione

l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a

gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti,

ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche'

l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della

delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".

742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi

rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9

marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,

comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo

modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007:

a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione

speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

(ENPALS);

b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera

a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della

gestione artigiani.

743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi

complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007

in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742,

lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al

comma 742, lettera b).

744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono

ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui

all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui

al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro

attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato

dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati

anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di

2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,

rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le

parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra

contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote

contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle

aliquote vigenti nei regimi interessati".

746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal

seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote

assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della

legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di

quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive

modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura

proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti

annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma

5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e

annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".

747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste

italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per

pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le

anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi

dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento

delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si

intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono

apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del

patrimonio dello Stato.

748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della

gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli

invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro

per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:

a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla

base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite

alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.

88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri

per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo

pari a 534 milioni di euro;

b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo

dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui

all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive

modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e

provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48

milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la

medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo

dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo

di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i

rispettivi scopi.

749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque

ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre

2006";

b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate"

sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni

accumulate";

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni

pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai

montanti delle prestazioni";

d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera

b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove

adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite

conferimento del TFR:";

e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"

sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";

f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme

pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le

disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di

responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di

sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";

g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal l°

gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno

provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2),

del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le

istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni

anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del

TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche

complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da

parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai

sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o

l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano

altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori

adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. l), ricevono, a

decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei

contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al

periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con

riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c),

n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al

versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica

complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la

predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito

trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma

pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo

di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6".

750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le

competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di

attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.

751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle

forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti:

"Commissione di vigilanza sui fondi pensione".

752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono

fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.

753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il

seguente:

"4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di

entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono

ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento

tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali

forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in

conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo

20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio

2007".

754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e credito

delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi

contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati

rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e

n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono

sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono

considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC).

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per

l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei

trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice

civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio

della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS

su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.

Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore

privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui

all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai

versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice

civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio

2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al

medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui

all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui

all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,

maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme

pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai

datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'

stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al

versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano

alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del

trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al

lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda,

presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le

modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di

cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai

versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte

rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui

al presente comma si applicano le disposizioni in materia di

accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori,

con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e

756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle

prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti

dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10,

comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come

modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori

adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti

dall'applicazione della presente disposizione, nonche'

dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo

sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765,

sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso

alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in

ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di

cui al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del

finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto

elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte

delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi

corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari

all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle

quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi

corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al

settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono accertate le

risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e

degli oneri di cui al comma 758.

760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati

relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche

complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5

dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme

pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi

749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente

la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo di

cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce

altresi' sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la

costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con

il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione

obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.

761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al

comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui

all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle

Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere

finanziario, che sono resi entro trenta giorni.

762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758,

nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente

legge, sono accantonati e possono essere utilizzati secondo quanto

previsto dai commi 758 e 759, con appositi decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita'

statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo

di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti

complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede

di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia.

763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel

rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo

30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,

n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive

dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare

l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del

1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti

decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non

inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto

articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le

associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle

indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'

dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle

risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo

2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti

necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo

termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle

anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche

derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei

criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le

esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito

l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della

spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.

509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia

previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed

approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in

vigore della presente legge.

764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per

cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme

pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine

rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le

imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per

cento.

2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo

al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29

maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa

percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche

complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui

all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,

conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche

complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui

all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante

una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli

oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito,

nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive

modificazioni";

b) il comma 4 e' abrogato;

c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite

dalle seguenti: "al comma 1".

765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura

della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni

consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare

fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure

di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per

l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle

predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro

un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto

articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare

riferimento alle procedure di espressione della volonta' del

lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto

maturando, e dall' articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252

del 2005.

766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni

alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche

complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In

relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di

lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto

(TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per

l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei

trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice

civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal

1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa,

l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli

stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo

24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella

misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A,

applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle

forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la

tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente

comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i

contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per

disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di

garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,

nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della

legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al

presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi

effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo

lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge

9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' trattenuto, a

titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro

sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS

medesimo. L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414

milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2009";

b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2"

sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma

1".

767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo

all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del

finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza

complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per

il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori

artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS

sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l°

gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di

finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,

e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.

In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al

presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote

dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva

pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non

risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa

aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche

sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla

medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione

l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota

contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono

stabilite in misura pari al 16 per cento.

771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";

2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali

rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite

dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del

comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli

iscritti al Fondo".

772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni

caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal

lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal

fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia'

riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in

caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso

netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato

dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi

corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla

quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei

compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga

professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali

di riferimento.

773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal

1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli

apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente

rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini

previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo

tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al

presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi

contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a

quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di

cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del

pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli

apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre

1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un

numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva

aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'

ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente

ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i

periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7

punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo

anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per

cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto

successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori

assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo

VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita'

giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i

lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con

il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a

favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito

del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme

esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1,

comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso

che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata

in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla

data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa

speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante

del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita

nella misura percentuale prevista per il trattamento di

reversibilita'.

775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli

in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,

gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri

miglioramenti pensionistici.

776. E abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre

1994, n. 724.

777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si

interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso

l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati

ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni

ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione

pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e'

determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per

cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per

invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i

contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti

pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in

vigore della presente legge.

778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di

ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma

dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.

168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E'

abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge

30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

agosto 2005, n. 168.

779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono

ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100

milioni di euro per l'anno 2007.

780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di

amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla

gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse

originate da un tasso di incremento del gettito contributivo

complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in

sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di

variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il

medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno

2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente

riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti

dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per

l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle

condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,

concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e

territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi

agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data

della richiesta di ammissione al beneficio.

782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,

n. 38, e' inserito il seguente:

"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita'

psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo

comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli

infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali

denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o

subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o

superiore al 60 per cento".

2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non

superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per

le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con

menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche'

non superiore al 60 per cento".

3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50

per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul

lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a

decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione

dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'

permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella

allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul

lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a

decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a

menomazioni elencate nella predetta tabella".

5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'

permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella

allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul

lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a

decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a

menomazioni elencate nella predetta tabella".

6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il

seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli

infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali

denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno

continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte,

avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia

professionale, del titolare di rendita per menomazione

dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli

infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali

denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita'

psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".

783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma

6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le

seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti,

documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento,

salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati

soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione

procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la

domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri

accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti

indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita'

l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame

della domanda".

784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui

all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come

modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con

requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono

dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali

degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.

81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8

della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione

dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare

applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7

della legge 2 agosto 1990, n. 233.

786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.

81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.

787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,

n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di

servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di

altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i

quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico

delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti

ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed

assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata

dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed

assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze,

percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007;

del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009.

Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra

la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo

contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle

retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle

gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo

periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle

retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori

all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione

di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla

misura del versamento effettuato.

788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e

categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a

carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto

della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non

inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione

degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la

predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e

reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza

ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento

dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza

ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di

lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite

massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno

solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di

malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre

1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio

1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al

presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce

orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui

all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.

638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente

comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e'

corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l°

gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,

limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita

del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso

a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le

disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi

di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal

1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono

finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del

testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi

di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,

n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia

e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui

al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle

emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto

1962, n. 1338.

791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a:

"provvedimento," sono soppresse;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata

l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22

nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito

contributivo, da determinare con il medesimo decreto".

792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il

comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa

ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di

entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o

prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non

risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della

rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche

del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1,

al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il

concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma

1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima

retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata

secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".

793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o

accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi

previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste

dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31

dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in

cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle

lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano

direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano

da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le

modalita' ed i termini di versamento.

794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,

le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "di qualsiasi entita' e grado".

795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,

dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le

seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al

coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,

siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro

trattamenti diretti".

796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio

2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto

nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle

province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso

la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre

ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro

per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in

102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo

di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo

di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale

"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati

direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo 1,

comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a

decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti:

"limitatamente all'anno 2006";

b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di

1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per

l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui

ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e'

disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo

di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di

apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo

di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve

contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei

livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello

desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione

dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure

necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli

obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23

marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta

Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che

sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato

attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e

dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,

fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a

favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,

artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o

professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i

quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23

febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di verifica annuale

del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli

obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano

di rientro, la regione interessata puo' proporre misure

equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute

e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato

verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi

comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio

successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla

legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati

obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non

settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori

di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece

sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato

conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la

regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno

d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior

risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi

operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del

servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento

dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di

assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma

180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive

modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1,

commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono

vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le

determinazioni in esso previste possono comportare effetti di

variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia'

adottati dalla medesima regione in materia di programmazione

sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di

affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di

cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini

del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali

da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero

della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia

per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni

consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale

di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui

all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

(14)

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006"

sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e

successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze

contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al

citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per

la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata

intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del

finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del

decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero

dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e'

autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario

anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a)

del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di

cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella

misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a

statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta

del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai

sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie

complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario

nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e

delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana

anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute

a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta,

quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla

ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive

destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i

medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle

partecipazioni della medesima regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti

dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23

marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta

percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle

singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della

verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e

dalla presente legge;

5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla

ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive

destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le

anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento

corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006,

quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall' anno 2008,

sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo

nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi

necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti

alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo

spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di

ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita'

sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera

b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di

cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.

502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono

definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore

sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno

2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante

dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1,

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo

modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni

che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo,

sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente

comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere

pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in

sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la

verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata

intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di

contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia

italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti

stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di

amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno

2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n.

26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da

parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti

effettivi della spesa;

g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del

presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e

limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro

di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7

milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei

grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti

economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,

approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda

farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine

perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima

AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci,

della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi

di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione

dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere

corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al

versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi

indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo

le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei

provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo

equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla

riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA

delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della

richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con

decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi

farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale

ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica,

degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di

equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i

termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20

settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole

regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica

contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle

finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22

febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata

corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una

rata comporta, per i farmaci dell' azienda farmaceutica

inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese

successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;

h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA

ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al

farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure

indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare,

attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente

incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio

sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di

entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a

carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;

i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della

spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte

conclusiva della lettera f), 1'AIFA provvede alla conseguente

rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto

dalle norme di cui alle lettere g) e h);

l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la

copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito

l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa

farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle

seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per

la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto

dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a

proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta

applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito

della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c)

del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo

idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le

regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di

una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse

misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica

convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale

contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e'

verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di

verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata

intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico

dell'AIFA;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento,

per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del

rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la

quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della

regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai

Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano

di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga

interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al

monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per

l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata

congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per

la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e

del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla

citata intesa 23 marzo 2005;

m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi

diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui

all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati

periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su

proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale

linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno

2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale

degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono

sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole:

"di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31

marzo 2007,";

n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di

ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,

l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.

67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo

83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23

miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi

di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri

enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente

definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il

maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 100

milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di

interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,

finalizzato al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma";

per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale

di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,

destinati al potenziamento e alla creazione di unita' di terapia

intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione

di un programma pluriennale di interventi in materia di

ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,

destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla

spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening

neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la

cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci; per 500

milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica

dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse

oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed

insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la

realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di

tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure

palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie

degenerative neurologiche croniche invalidanti con prioritario

riferimento alle regioni che abbiano completato il programma

realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28

dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di

assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100

milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei

sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e

all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari

delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di

assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione di accordi di

programma con le regioni, e' data, inoltre, priorita' agli

interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto

conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e

regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali,

residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,

attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento

e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il

raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando

nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno

relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.

Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla

presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione

dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario

nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel

campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la

programmazione pluriennale, di attivare una programmazione

aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di

indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario

n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e

della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e

ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10

per cento; (14a)

o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei

tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,

quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come

modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata

in vigore della presente legge le strutture private accreditate,

ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del

Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per

cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal

decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14

settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per

le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.

Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il

28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della

rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti

prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al

fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale

coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi

possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1,

comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le

associazioni di categoria interessate";

p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota

di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota

fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in

regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la

cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad

eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di

traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono

tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota

fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non

e', comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore

a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte

dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,

pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; (27)

p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,

di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo

di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni

di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le

regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva

manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro,

possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle

prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione

interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di

equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio

economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da

parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui

all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero

dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di

altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni

sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento

dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo

dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si

applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno

successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;

q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

la lettera a)e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di

cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli

allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di

definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata

all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica

ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero

ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle

soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero

ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";

r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti

dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano

ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di

laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione

usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme

dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

s) a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori

accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai

sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.

724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi

disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a

garantire che dal (1° gennaio 2011) cessino gli accreditamenti

provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater,

comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non

confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo

8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del

1992;

u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a

garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere

concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di

ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8

del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del

1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato

paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli

essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa

23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro

previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1°

gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono

anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle

quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o

ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale

dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies,

commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni;

v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui

dispositivi medici e della collaborazione istituzionale

dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il

31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la

corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa

complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio

sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5

dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal

numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei

dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da

assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per

le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono

stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto

da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle

informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle

rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo

periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni

trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei

farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite

dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari

corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio

2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o

commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla

predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con

decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle

forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo

biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e'

parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente

deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun

dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero

della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi

medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto

superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari

regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una

programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego

di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante

comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I

risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del

Ministero della salute;

z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge

17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a

terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale,

che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e

interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si

configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione

all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta

a pazienti portatori di patologie per le quali risultino

autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento.

Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle

sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto

legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In

caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio

1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile

1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28

febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le

aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e

per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte

alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi

delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il

profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale.

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali

di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita

al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle

aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e

degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (5)

797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre

lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro.

Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri

adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto

elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al

Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge

23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006,

2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8

milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al

presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute

dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle

finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei

Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione

del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".

799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su

proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale

2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile

2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta

Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame i

contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio

sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso

t'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono

svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita'

definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a

prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare

di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente

reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre

equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano

di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1,

lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,

all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio

2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio

2005, n. 149.

802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al

dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un

prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31

dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso

periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari

dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei

prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore

al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al

periodo precedente.

803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e'

calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno

diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre

strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i

medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari

dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a

prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c)

del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e

successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione

all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per

l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle

variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo

dicembre 2005-dicembre 2006.

805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla

disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali

nelle attivita' realizzative del Piano sanitario nazionale, per il

triennio 2007, 2008 e 2009 e' istituito un Fondo per il

cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale

nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle

regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito

in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali

realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare

alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con

decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il

cofmanziamento dei progetti regionali in materia di:

a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per

10 milioni di euro;

b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle

gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c) malattie rare, per 30 milioni di euro;

d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per

10,5 milioni di euro.

807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e'

assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del

Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di

assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7

maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi

del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative

alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali

previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la

diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del

decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20

milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero

della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed

insulari.

809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un

importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del

volontariato per la lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero

della salute. La Consulta e' convocata e sentita almeno tre volte

l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla

ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e

prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV

(AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareti

e studi sui predetti programmi.

810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:

"accertamenti

specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei

dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di

specialistica ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle

strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza

protesica e di assistenza integrativa";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1°

luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende

disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al

comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il

Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile,

delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione

telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e

delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo

quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre

2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile

2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e

della previdenza sociale, previo parere del Garante per la

protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti

i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai

fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica

nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in

mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato. Con

uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori

disposizioni attuatine del presente comma.

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di

cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e'

definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con

il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al

relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma

12";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della

utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di

prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei

dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e

dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni

specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del

nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i

codici del repertorio dei prodotti erogati nell' ambito

dell'assistenza integrativa";

e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le

parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le

strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al

trattamento del Codice Fiscale dell'assistito";

f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della

ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono

inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma,

ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale"

sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle

prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti

erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa";

g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

"Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31

marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione

periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di

servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione

trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le

modalita' di trasmissione".

811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore

di una farmacia gestita da una societa' di farmacisti ai sensi

dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive

modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per

il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,

l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza

dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza

delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e),

del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la

sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche

nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,

accertata con sentenza passata in giudicato, e' commessa da altro

sanitario che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui

e' responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario

nazionale, e' subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la

procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio

sanitario nazionale; il rapporto e' risolto di diritto quando la

sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche

nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle

risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e

destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui

all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e'

vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti

zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e

tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al

finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di

diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla

facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al

finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e

al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il

potenziamento delle attivita' di tutela della salute nei luoghi di

lavoro.

814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle risorse di cui

all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella

C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per

cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e'

destinata ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui

all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502

del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta

anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra

pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da ricercatori, di

nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai quaranta

anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di

ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base

di indici bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index.

L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con

il Ministro della salute ed il Ministro dell'universita' e della

ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del

comitato di cui al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di

100.000 euro annui.

816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo

92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4,

comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo

stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a

favore dell'Istituto superiore di sanita'.

817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti

dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata

l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad

euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale,

del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del

direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto

legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' con

qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con

l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale.

819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della

salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un

programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di

convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle

risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di

finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA.

820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali

correlati alla non chiara leggibilita' della data di scadenza posta

con modalita' "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto

riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere

stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con

altra modalita' che assicuri il contrasto cromatico fra tali

indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma

2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio

dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui

normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente

da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di

reciprocita', da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio

dell'Unione europea".

822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e'

sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente

articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in

vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo".

823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla

fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla

esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma

regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino

autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".

824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,

e' sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal

plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma

umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica

quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi

esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti

finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti

dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee

applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'

articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.

219".

825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono

in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle

seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia

dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in

vitro e i dispositivi su misura";

b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla

lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un

contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate,

calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo

dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo

rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno

di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre

al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai

versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti imita

previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della

salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e

dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della

attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare

riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche

attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione

nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio

generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli

incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita'

di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del

pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione

tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che

implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la

stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con

esperti del settore";

c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che

omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le

documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del

decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive

modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili

attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre

2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non

risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa

pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto

legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del

decreto legislativo n. 332 del 2000.

Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria

alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi

medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione

sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute,

di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati

un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i

dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri

individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e

approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e'

dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a

modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I

proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita'

previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della

salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e

dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di

cui alla lettera a)".

826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di

assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate,

l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle

farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario

nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad

euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo

del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale

decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l' articolo 38 del

decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per

il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione e'

annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa

complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore

a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per

la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 2,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e

di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la

promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di

un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell' articolo

9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la

partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di

altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella

citta' di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della

salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie

della poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e

ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento

della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni

migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,

gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San

Gallicano-IFO.

828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la

tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il

controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e

4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno

degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.

829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1

e' sostituito dal seguente:

"1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono

prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite

incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata

una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui

all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al

risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i

cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e

avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".

830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa

sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura

del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento

per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per

cento per l'amo 2009.

831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta

sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovra' essere

raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia

sanitaria, gia' disciplinate dal decreto del Presidente della

Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In

caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il

concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato,

per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.

832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta

la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non

inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle

accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio

regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a

concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla

spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione

dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si

provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto

della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio

1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.(20)

833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi

immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana e'

retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di

solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto

regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,

per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo

5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano

economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei

luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche' ad

investimenti infrastrutturali.

834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui

alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle

persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse

nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro,

ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle

concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni

riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti

che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di

consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati

nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto

generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei

consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la

regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i

principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio

demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di

opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o

indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di

spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla

regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a

fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale,

affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per

esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del

territorio della regione".

835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e

2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli

anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle

quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa

nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del

decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per

gli anni 2004, 2005 e 2006.

836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento

del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul

proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello

Stato.

837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al

trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali

Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine

di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone

relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali

Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della

Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia

e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli

aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.

838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione

al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma

dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal

comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri

aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori

rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni

di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La

nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale

entra a regime dall'anno 2010.

839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del

primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo

sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del

presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare

alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni

2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto

sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo

risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle

delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato

dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009.

840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle

funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello

Stato.

841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di

sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello

sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze

del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono

conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma

3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.

Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il

2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,

assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma

842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa

vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo

per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle

dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per

quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree

sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di

programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello

sviluppo economico nell' ambito del riparto del Fondo per le aree

sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al

2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841

individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il

Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto

con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel

rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal

Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno

2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito

delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita'

sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove

tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i

beni e le attivita' culturali e turistiche.

843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di

cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i

Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le

innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali

e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunita' nonche'

gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli

stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in

relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso

di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli

obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di

progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della

collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con

onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla

definizione delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli

enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla

individuazione delle azioni e delle relative responsabilita'

attuative.

844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai

sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli

affari regionali e le autonomie locali, nonche' con gli altri

Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi

concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle

proposte del responsabile, e ne definisce le mortalita' attuative,

anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti

strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti

nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le

risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate,

con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I

progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono

trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si

pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente

del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti

senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di

trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico puo' comunque

procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera,

adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per

l'attuazione del presente comma.

845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,

istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa

comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e

alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati

per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli

interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,

allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione,

che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5

per cento di ciascuno stanziamento.

846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di

cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e

regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello

sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello

Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle

amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal

Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si

pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di

innovazione industriale;

b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema

degli incentivi;

c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza

di impresa.

847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione

industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale

sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della

legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma

106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,

nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e

dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al

Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno

2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro

per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare

operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di

partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite

banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca

d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata,

anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,

privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare

ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la

normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con

riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio

gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono

prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di

investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese

operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico,

al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese

localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al

regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,

nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie

imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il

consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento

del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto

ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti

esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i

singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e

comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi

di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le

condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a

carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al

comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la

creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di

piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di

intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita.

849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848,

l'attuazione dei regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il

mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le

modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa.

850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono

conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita'

degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali

per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un

mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i

modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli

nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi

d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di

trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli

di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra

i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni

della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I

diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione

industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di

disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della

proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio

2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta

annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo

quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo

quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme

derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,

anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di

promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo

nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena

partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il

brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di

anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.

852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare

il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e

consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di

rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi

economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede

forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche

modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi,

per le attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera

in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le

situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine e'

autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui

si provvede mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo

provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino

degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo

economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e

delle crisi di impresa.

853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di

criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, adottata su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si provvede in

particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti

comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le

priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari

delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale

coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per

l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero

dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per

il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6

dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

(14c)

854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al

Parlamento una relazione concernente l'operativita' delle misure di

sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento

ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo

per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) e'

esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione

ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e

prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del

Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo

fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa

sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che

allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al

comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il

finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi

dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del

medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali

complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale

ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli

indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello

sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la

regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la

misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima

del piano di rientro.

858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli

interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti

di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da

quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in

conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle

finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti

Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante

l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la

regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la

misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima

del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a

carico delle regioni e delle province autonome.

859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province

autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di

cui al comma 855 dell'anno successivo.

860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati

con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli

interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese

innovative operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto

tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti

anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative

di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17

febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16

gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile

2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del

Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al

citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo

economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese

innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al

comma 860, secondo modalita' anche semplificate, determinate con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro

dell'economia e delle finanze.

862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti

della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di

scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e

che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore

al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate

entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e' completata

entro i sei mesi successivi. (27)

863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della

Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida

per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di

coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree

sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di

64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100

milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni

per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per

l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno

2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015, per la realizzazione degli

interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di

programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di

cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di

infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle

regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il

periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non

possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281.

864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo

assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede

della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e

comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro

di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto

capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per

garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro

strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo

delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse

ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il

Ministero dello sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle

risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per

gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti,

composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei

Ministeri competenti.

865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non

oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge

finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da

iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal

bilancio pluriennale.

866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed

immediatamente impegnabili. Le somme non impegnate nell'esercizio di

assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui,

fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di

cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato

per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali

portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto

Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo chimico

Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209

milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e

2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e'

disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare.

868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle

finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme da

versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a

seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2001,

2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29

settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo

2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per

contributi a fondo perduto a favore dell' autoimprenditorialita' e

dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per una quota di 225 milioni di euro nell' anno 2007 e di 75 milioni

di euro nell'anno 2008.

870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel

settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli

investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al

Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di

interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo

per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto

legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti

della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree

sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni.

871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato

in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge

finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di

credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate,

delle risorse assegnate dal CIPE, nell' ambito del riparto

dell'apposito Fondo.







872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma

nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,

n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e

della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento

e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse

del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma

nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in

tutte le discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca,

valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita'

disciplinari internazionali interessate.

873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione

del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni

al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli

interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto

regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti

per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Al fine di

potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti

di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il

triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30

novembre 2007.

874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da

destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.

875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle

risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui

al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero

della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione

tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente

stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,

sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le

risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree

sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione

dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di

migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo

ciclo di istruzione e formazione.

876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto

1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni

di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo

economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto

e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni

degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28

dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e

del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo

di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e

successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai

fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo

articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive

modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono

definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse.

877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite

le seguenti: "e cogaranzie".

878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera

a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato

dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di

30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009. I predetti contributi sono assegnati

alle societa' finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui

al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della

medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia

interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento

di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400.

879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano

anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal

comma 877 del presente articolo.

880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

sono apportate. le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia

indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al

fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi

25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di

cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662".

881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia

collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati

"confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari

finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui

all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi

dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono

ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse

proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve

patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o

territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite

unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi,

senza vincoli di destinazione.

882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi,

i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo

13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere

destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini

dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e

sviluppo operativo dei confidi stessi. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21

NOVEMBRE 2007, N. 231.

883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera

a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi

quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore

aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),

della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi

quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese

nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

maggio 2005, n. 80.

885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7

agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali

rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni

di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da

erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma

16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione

tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello

sviluppo economico e dell'universita' e della ricerca e del

Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del

Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in

modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate

congiuntamente dai tre Ministri.

887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria

attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare

criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche

tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande

di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di

coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,

comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo

per la mobilita' al servizio delle fiere previsto dalla legge 27

febbraio 2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di

3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371".

890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il

comma 371 sono inseriti i seguenti:

"371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere

riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti

produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50

per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in

ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti

regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi

oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di

carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma

372".

891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".

892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio

nazionale la realizzazione di progetti per la societa'

dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non

regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli

affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi

alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare

sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione

e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.

893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli

investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione

finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi

agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in

particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse

dei cittadini e delle imprese.

894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le

innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali

e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell' economia e

delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della

Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e

negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di

distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.

895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma

892, e' data priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano

applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli

eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti

in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato

dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.

896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia

nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico

e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del

Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro

per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200

milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di

investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti

anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del

fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con

uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche

con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei

conti, sono individuati, nell' ambito della predetta pianificazione,

i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del

fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con

decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le

procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i

programmi derivati da accordi internazionali. (27)

897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n.

216, sono abrogati. Conseguentemente e' ripristinata la Direzione

generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo

15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.

898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della

difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di

25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia

dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro,

nonche' delle unita' navali, effettuate d'intesa con il Ministero

dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche

mediante l'impiego del genio militare. Con uno o piu' decreti del

Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con

evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si

provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. (12)

899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della

difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di

20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento

degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli

stabilimenti militari. Con uno o piu' decreti del Ministro della

difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero

dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del

fondo di cui al presente comma. (12)

900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della

difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di

5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco

autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma

dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da

comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia

e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al

presente comma.

901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di

base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti

investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera

lineare, di 50 milioni di euro.

902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007

finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente

necessari in favore di personale affetto da infermita' letali ovvero

da invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle

condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano

impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da

conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di

assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle

zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi

di armamento.

903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli

Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la

ristrutturazione delle imprese in difficolta' sugli aiuti di Stato

del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo

2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio

2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno

2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione


Continua parte quarta