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diritto internazionale privato

 
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LEGGE 31 maggio 1995 , n. 218
  Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Oggetto della legge)
   1.  La  presente  legge  determina  l'ambito  della  giurisdizione
italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile
e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

	        
	      
                               Art. 2.
                    (Convenzioni internazionali)
   1.   Le   disposizioni   della  presente  legge  non  pregiudicano
l'applicazione  delle  convenzioni  internazionali  in   vigore   per
l'Italia.
   2.  Nell'interpretazione  di  tali convenzioni si terra' conto del
loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione
uniforme.

	        
	      
TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA
                               Art. 3.
                    (Ambito della giurisdizione)
   1.  La  giurisdizione  italiana  sussiste  quando  il convenuto e'
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante  che  sia
autorizzato  a  stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice
di procedura civile e negli altri  casi  in  cui  e'  prevista  dalla
legge.
   2.  La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in  materia
civile  e  commerciale  e  protocollo,  firmati  a  Bruxelles  il  27
settembre 1968, resi  esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n.  804,
e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il
convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando  si  tratti  di  una  delle  materie  comprese  nel  campo  di
applicazione  della  Convenzione.  Rispetto  alle  altre  materie  la
giurisdizione sussiste anche in base  ai  criteri  stabiliti  per  la
competenza per territorio.

	        
	      
                               Art. 4.
             (Accettazione e deroga della giurisdizione)
   1.  Quando  non  vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa
nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente  accettata
e  tale  accettazione  sia  provata per iscritto, ovvero il convenuto
compaia nel processo senza eccepire il difetto di  giurisdizione  nel
primo atto difensivo.
   2.   La   giurisdizione  italiana  puo'  essere  convenzionalmente
derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se
la deroga e' provata  per  iscritto  e  la  causa  verte  su  diritti
disponibili.
   3.  La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati
declinano la giurisdizione  o comunque non  possono  conoscere  della
causa.

	        
	      
                               Art. 5.
                 (Azioni reali relative ad immobili
                          siti all'estero)
   1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali
aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

	        
	      
                               Art. 6.
                       (Questioni preliminari)
   1.  Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che
non rientrano nella giurisdizione italiana  e  la  cui  soluzione  e'
necessaria per decidere sulla domanda proposta.

	        
	      
                               Art. 7.
                 (Pendenza di un processo straniero)
   1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza
tra  le  stesse  parti  di  domanda  avente  il medesimo oggetto e il
medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice  italiano,
se  ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per
l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero
declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero  non
e'  riconosciuto  nell'ordinamento  italiano,  il  giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
   2. La  pendenza  della  causa  innanzi  al  giudice  straniero  si
determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
   3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice
italiano  puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

	        
	      
                               Art. 8.
             (Momento determinante della giurisdizione)
   1.  Per  la determinazione della giurisdizione italiana si applica
l'articolo  5  del  codice   di   procedura   civile.   Tuttavia   la
giurisdizione  sussiste  se  i  fatti  e  le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.

	        
	      
                               Art. 9.
                     (Giurisdizione volontaria)
   1.  In  materia  di  giurisdizione  volontaria,  la  giurisdizione
sussiste,  oltre  che  nei  casi  specificamente  contemplati   dalla
presente  legge  e  in  quelli  in  cui e' prevista la competenza per
territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento  richiesto
concerne  un  cittadino  italiano o una persona residente in Italia o
quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la
legge italiana.

	        
	      
                              Art. 10.
                         (Materia cautelare)
   1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando
il  provvedimento  deve essere eseguito in Italia o quando il giudice
italiano ha giurisdizione nel merito.

	        
	      
                              Art. 11.
            (Rilevabilita' del difetto di giurisdizione)
   1.  Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non
abbia  espressamente  o  tacitamente   accettato   la   giurisdizione
italiana.  E'  rilevato  dal  giudice  d'ufficio, sempre in qualunque
stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se  ricorre
l'ipotesi  di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana
e' esclusa per effetto di una norma internazionale.

	        
	      
                              Art. 12.
                  (Legge regolatrice del processo)
   1.  Il  processo  civile che si svolge in Italia e' regolato dalla
legge italiana.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
                              Art. 13.
                              (Rinvio)
   1.  Quando  negli  articoli  successivi  e'  richiamata  la  legge
straniera,  si  tiene  conto   del   rinvio   operato   dal   diritto
internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
      a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
      b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
   2. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa:
      a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono
applicabile  la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate;
      b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ;
      c) in relazione alle disposizioni  del  Capo  XI  del  presente
Titolo.
   3.  Nei  casi  di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del
rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione  di  una  legge  che
consente lo stabilimento della filiazione.
   4.  Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una
convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio,  la
soluzione adottata dalla convenzione.

	        
	      
                              Art. 14.
                  (Conoscenza della legge straniera
                            applicabile)
   1.  L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal
giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli  strumenti
indicati  dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite
per il tramite del Ministero di grazia  e  giustizia;  puo'  altresi'
interpellare esperti o istituzioni specializzate.
   2.  Qualora  il giudice non riesca ad accertare la legge straniera
indicata,  neanche  con  l'aiuto  delle  parti,  applica   la   legge
richiamata  mediante  altri  criteri  di  collegamento  eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la
legge italiana.

	        
	      
                              Art. 15.
                   (Interpretazione e applicazione
                       della legge straniera)
   1.  La  legge  straniera  e' applicata secondo i propri criteri di
interpretazione e di applicazione nel tempo.

	        
	      
                              Art. 16.
                          (Ordine pubblico)
   1.  La  legge  straniera  non  e' applicata se i suoi effetti sono
contrari all'ordine pubblico.
   2. In tal caso si  applica  la  legge  richiamata  mediante  altri
criteri  di  collegamento  eventualmente  previsti  per  la  medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

	        
	      
                              Art. 17.
                 (Norme di applicazione necessaria)
   1.  E'  fatta  salva  la prevalenza sulle disposizioni che seguono
delle norme italiane che, in considerazione del loro  oggetto  e  del
loro  scopo,  debbono  essere  applicate  nonostante il richiamo alla
legge straniera.

	        
	      
                              Art. 18.
                   (Ordinamenti plurilegislativi)
   1.  Se  nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni
della  presente  legge  coesistono  piu'  sistemi  normativi  a  base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i
criteri utilizzati da quell'ordinamento.
   2.  Se  tali criteri non possono essere individuati, si applica il
sistema normativo  con  il  quale  il  caso  di  specie  presenta  il
collegamento piu' stretto.

	        
	      
                              Art. 19.
                    (Apolidi, rifugiati e persone
                       con piu' cittadinanze)
   1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano
la  legge  nazionale di una persona, se questa e' apolide o rifugiata
si applica la legge dello Stato del  domicilio  o,  in  mancanza,  la
legge dello Stato di residenza.
   2.  Se  la  persona  ha  piu' cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli  Stati  di  appartenenza  con  il  quale  essa  ha  il
collegamento  piu'  stretto.  Se  tra  le  cittadinanze  vi e' quella
italiana, questa prevale.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO II
CAPACITA' E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE
                              Art. 20.
             (Capacita' giuridica delle persone fisiche)
   1.  La capacita' giuridica delle persone fisiche e' regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacita', prescritte
dalla legge regolatrice  di  un  rapporto,  sono  disciplinate  dalla
stessa legge.

	        
	      
                              Art. 21.
                            (Commorienza)
   1.  Quando  occorre  stabilire  la sopravvivenza di una persona ad
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della
morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto
al quale l'accertamento rileva.

	        
	      
                              Art. 22.
                (Scomparsa, assenza e morte presunta)
   1.  I  presupposti  e  gli effetti della scomparsa, dell'assenza e
della morte presunta di una persona sono regolati  dalla  sua  ultima
legge nazionale.
   2.  Sussiste  la  giurisdizione  italiana per le materie di cui al
comma 1:
      a)  se  l'ultima  legge  nazionale  della  persona  era  quella
italiana;
      b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
      c)  se  l'accertamento  della  scomparsa,  dell'assenza o della
morte  presunta  puo'  produrre  effetti  giuridici  nell'ordinamento
italiano.

	        
	      
                              Art. 23.
             (Capacita' di agire delle persone fisiche)
   1.  La  capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla
loro legge nazionale. Tuttavia, quando la  legge  regolatrice  di  un
atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire, queste sono
regolate dalla stessa legge.
   2.  In  relazione  a  contratti  tra  persone che si trovano nello
stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge  dello  Stato
in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante
dalla  propria  legge  nazionale solo se l'altra parte contraente, al
momento della conclusione del contratto, era  a  conoscenza  di  tale
incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa.
   3.  In  relazione  agli  atti  unilaterali, la persona considerata
capace dalla legge  dello  Stato  in  cui  l'atto  e'  compiuto  puo'
invocare   l'incapacita'  derivante  dalla  propria  legge  nazionale
soltanto se cio' non rechi pregiudizio  a  soggetti  che  senza  loro
colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto.
   4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti
relativi  a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte,
ne' agli atti relativi a diritti reali su  immobili  situati  in  uno
Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.

	        
	      
                              Art. 24.
                    (Diritti della personalita')
   1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati  dalla  legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che
derivano da  un  rapporto  di  famiglia  sono  regolati  dalla  legge
applicabile a tale rapporto.
   2.  Le  conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1
sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per  fatti
illeciti.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO III
PERSONE GIURIDICHE
                              Art. 25.
                      (Societa' ed altri enti)
   1. Le societa', le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente,
pubblico  o  privato,  anche  se  privo  di  natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato  nel  cui  territorio  e'  stato
perfezionato  il  procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia,
la legge italiana se  la  sede  dell'amministrazione  e'  situata  in
Italia,  ovvero  se  in  Italia si trova l'oggetto principale di tali
enti.
   2.  In  particolare  sono  disciplinati  dalla  legge  regolatrice
dell'ente:
      a) la natura giuridica;
      b) la denominazione o ragione sociale;
      c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
      d) la capacita';
      e)  la  formazione,  i  poteri  e le modalita' di funzionamento
degli organi;
      f) la rappresentanza dell'ente;
      g) le modalita' di acquisto e  di  perdita  della  qualita'  di
associato  o  socio  nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale
qualita';
      h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
      i) le conseguenze delle  violazioni  della  legge  o  dell'atto
costitutivo.
   3.  I  trasferimenti  della  sede  statutaria  in altro Stato e le
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se
posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO IV
RAPPORTI DI FAMIGLIA
                              Art. 26.
                      (Promessa di matrimonio)
   1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione
sono  regolate  dalla  legge  nazionale  comune  dei  nubendi  o,  in
mancanza, dalla legge italiana.

	        
	      
                              Art. 27.
                (Condizioni per contrarre matrimonio)
   1.  La  capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo  al
momento  del  matrimonio.  Resta  salvo  lo  stato libero che uno dei
nubendi abbia acquistato per  effetto  di  un  giudicato  italiano  o
riconosciuto in Italia.

	        
	      
                              Art. 28.
                       (Forma del matrimonio)
   1.  Il  matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato
tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di
almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione  o  dalla  legge
dello Stato di comune residenza in tale momento.

	        
	      
                              Art. 29.
                  (Rapporti personali tra coniugi)
   1.  I  rapporti  personali  tra  coniugi sono regolati dalla legge
nazionale comune.
   2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze  o
piu'  cittadinanze  comuni  sono regolati dalla legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.

	        
	      
                              Art. 30.
                 (Rapporti patrimoniali tra coniugi)
   1.  I  rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
applicabile ai loro rapporti personali. I  coniugi  possono  tuttavia
convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati
dalla  legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel
quale almeno uno di essi risiede.
   2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido  se  e'
considerato  tale  dalla  legge  scelta  o da quella del luogo in cui
l'accordo e' stato stipulato.
   3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una
legge straniera e' opponibile ai terzi  solo  se  questi  ne  abbiano
avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa.  Relativamente
ai  diritti  reali  su  beni immobili, l'opponibilita' e' limitata ai
casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte
dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

	        
	      
                              Art. 31.
                (Separazione personale e scioglimento
                           del matrimonio)
   1.  La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono
regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi  al  momento  della
domanda  di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza
si applica la legge  dello  Stato  nel  quale  la  vita  matrimoniale
risulta prevalentemente localizzata.
   2.  La  separazione  personale  e  lo scioglimento del matrimonio,
qualora non siano previsti dalla legge  straniera  applicabile,  sono
regolati dalla legge italiana.

	        
	      
                              Art. 32.
  (Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione
              personale e scioglimento del matrimonio)
   1.  In  materia  di  nullita' e di annullamento del matrimonio, di
separazione  personale  e  di   scioglimento   del   matrimonio,   la
giurisdizione   italiana   sussiste,  oltre  che  nei  casi  previsti
dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o
il matrimonio e' stato celebrato in Italia.

	        
	      
                              Art. 33.
                            (Filiazione)
   1.  Lo  stato  di  figlio e' determinato dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita.
   2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato
di cui uno dei genitori e' cittadino al  momento  della  nascita  del
figlio.
   3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i
presupposti  e  gli  effetti  dell'accertamento e della contestazione
dello stato di figlio. Lo stato di  figlio  legittimo,  acquisito  in
base  alla  legge  nazionale  di  uno  dei  genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge.

	        
	      
                              Art. 34.
                          (Legittimazione)
   1.  La legittimazione per susseguente matrimonio e' regolata dalla
legge nazionale del figlio nel momento in cui essa  avviene  o  dalla
legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
   2.  Negli  altri  casi,  la legittimazione e' regolata dalla legge
dello Stato di  cui  e'  cittadino,  al  momento  della  domanda,  il
genitore  nei  cui  confronti  il  figlio  viene  legittimato. Per la
legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del  genitore
legittimante,  si tiene conto della sua cittadinanza al momento della
morte.

	        
	      
                              Art. 35.
                 (Riconoscimento di figlio naturale)
   1.  Le  condizioni  per il riconoscimento del figlio naturale sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o,
se piu' favorevole, dalla legge nazionale  del  soggetto  che  fa  il
riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
   2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata
dalla sua legge nazionale.
   3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato
in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

	        
	      
                              Art. 36.
                   (Rapporti tra genitori e figli)
   1.  I  rapporti  personali  e  patrimoniali  tra genitori e figli,
compresa  la  potesta'  dei  genitori,  sono  regolati  dalla   legge
nazionale del figlio.

	        
	      
                              Art. 37.
              (Giurisdizione in materia di filiazione)
   1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e
figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o
il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO V
ADOZIONE
                              Art. 38.
                             (Adozione)
   1.  I  presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono
regolati dal diritto nazionale dell'adottante o  degli  adottanti  se
comune  o,  in  mancanza,  dal  diritto  dello  Stato  nel  quale gli
adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello  Stato  nel
quale  la  loro  vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al
momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando
e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore,  idonea  ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
   2.  E'  in  ogni  caso  salva l'applicazione della legge nazionale
dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei  consensi  che  essa
eventualmente richieda.

	        
	      
                              Art. 39.
             (Rapporto fra adottato e famiglia adottiva)
   1.   I   rapporti   personali  e  patrimoniali  fra  l'adottato  e
l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati  dal
diritto  nazionale  dell'adottante  o degli adottanti se comune o, in
mancanza, dal diritto  dello  Stato  nel  quale  gli  adottanti  sono
entrambi  residenti  ovvero  da  quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.

	        
	      
                              Art. 40.
               (Giurisdizione in materia di adozione)
   1.  I  giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorche':
      a) gli adottanti o uno di essi  o  l'adottando  sono  cittadini
italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
      b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia.
   2.  In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato
e l'adottante o gli adottanti  ed  i  parenti  di  questi  i  giudici
italiani  hanno  giurisdizione,  oltre  che  nelle  ipotesi  previste
dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita  in  base
al diritto italiano.

	        
	      
                              Art. 41.
             (Riconoscimento dei provvedimenti stranieri
                       in materia di adozione)
   1.   I   provvedimenti  stranieri  in  materia  di  adozione  sono
riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
   2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali  in  materia
di adozione dei minori.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VI
PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI
ALIMENTARI
                              Art. 42.
            (Giurisdizione e legge applicabile in materia
                      di protezione dei minori)
   1.  La  protezione  dei  minori  e'  in  ogni  caso regolata dalla
Convenzione dell'Aja del  5  ottobre  1961,  sulla  competenza  delle
autorita'  e  sulla  legge  applicabile  in materia di protezione dei
minori,  resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
   2. Le disposizioni  della  Convenzione  si  applicano  anche  alle
persone  considerate  minori  soltanto  dalla  loro  legge nazionale,
nonche' alle persone la cui residenza abituale non si  trova  in  uno
degli Stati contraenti.

	        
	      
                              Art. 43.
                  (Protezione dei maggiori d'eta')
   1.  I  presupposti  e gli effetti delle misure di protezione degli
incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne
ha la  cura,  sono  regolati  dalla  legge  nazionale  dell'incapace.
Tuttavia,  per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i
beni dell'incapace, il  giudice  italiano  puo'  adottare  le  misure
previste dalla legge italiana.

	        
	      
                              Art. 44.
               (Giurisdizione in materia di protezione
                        dei maggiori d'eta')
   1.  La  giurisdizione  italiana in materia di misure di protezione
degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti
dagli articoli 3 e 9, anche quando esse  si  rendono  necessarie  per
proteggere  in  via  provvisoria  e  urgente,  la  persona  o  i beni
dell'incapace che si trovino in Italia.
  2. Quando in base  all'articolo  66  nell'ordinamento  italiano  si
producono  gli  effetti  di  un provvedimento straniero in materia di
capacita' di uno straniero, la giurisdizione  italiana  sussiste  per
pronunciare  i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente
necessari.

	        
	      
                              Art. 45.
              (Obbligazioni alimentari nella famiglia)
   1.  Le  obbligazioni  alimentari  nella famiglia sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre  1973  sulla  legge
applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge
24 ottobre 1980, n. 745.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VII
SUCCESSIONI
                              Art. 46.
                  (Successione per causa di morte)
   1.  La  successione  per  causa  di  morte e' regolata dalla legge
nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della
morte.
   2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo'  sottoporre,  con
dichiarazione  espressa  in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale  Stato.
Nell'ipotesi  di  successione di un cittadino italiano, la scelta non
pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari
residenti in Italia al momento della morte della  persona  della  cui
successione si tratta.
   3.  La  divisione  ereditaria  e' regolata dalla legge applicabile
alla successione, salvo  che  i  condividenti,  d'accordo  fra  loro,
abbiano  designato  la legge del luogo d'apertura della successione o
del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.

	        
	      
                              Art. 47.
                       (Capacita' di testare)
   1.  La  capacita'  di disporre per testamento, di modificarlo o di
revocarlo e' regolata dalla legge nazionale del disponente al momento
del testamento, della modifica o della revoca.

	        
	      
                              Art. 48.
                       (Forma del testamento)
   1.  Il  testamento e' valido, quanto alla forma, se e' considerato
tale dalla legge dello Stato nel  quale  il  testatore  ha  disposto,
ovvero  dalla  legge  dello Stato di cui il testatore, al momento del
testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato  in
cui aveva il domicilio o la residenza.

	        
	      
                              Art. 49.
                      (Successione dello Stato)
   1.  Quando  la  legge applicabile alla successione, in mancanza di
successibili, non attribuisce  la  successione  allo  Stato,  i  beni
ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

	        
	      
                              Art. 50.
               (Giurisdizione in materia successoria)
   1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
      a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
      b) se la successione si e' aperta in Italia;
      c)  se  la  parte  dei  beni  ereditari di maggiore consistenza
economica e' situata in Italia;
      d) se il convenuto e' domiciliato o residente in  Italia  o  ha
accettato  la  giurisdizione  italiana,  salvo  che  la  domanda  sia
relativa a beni immobili situati all'estero;
      e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VIII
DIRITTI REALI
                              Art. 51.
                     (Possesso e diritti reali)
   1.  Il  possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni
mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello  Stato  in  cui  i
beni si trovano.
   2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in
materia  successoria  e  nei casi in cui l'attribuzione di un diritto
reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

	        
	      
                              Art. 52.
                 (Diritti reali su beni in transito)
   1.  I  diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge
del luogo di destinazione.

	        
	      
                              Art. 53.
                     (Usucapione di beni mobili)
   1. L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato
in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

	        
	      
                              Art. 54.
                    (Diritti su beni immateriali)
   1.  I  diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello
Stato di utilizzazione.

	        
	      
                              Art. 55.
                  (Pubblicita' degli atti relativi
                          ai diritti reali)
   1.  La  pubblicita'  degli  atti di costituzione, trasferimento ed
estinzione dei diritti reali e' regolata dalla legge dello  Stato  in
cui il bene si trova al momento dall'atto.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO IX
DONAZIONI
                              Art. 56.
                             (Donazioni)
   1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al
momento della donazione.
   2.  Il  donante  puo',  con dichiarazione espressa contestualmente
alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato
in cui egli risiede.
   3. La donazione e' valida, quanto alla forma,  se  e'  considerata
tale  dalla  legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello
Stato nel quale l'atto e' compiuto.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO X
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
                              Art. 57.
                     (Obbligazioni contrattuali)
   1.  Le  obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge  applicabile  alle
obbligazioni  contrattuali,  resa  esecutiva con la legge 18 dicembre
1984,   n.   975,   senza   pregiudizio   delle   altre   convenzioni
internazionali, in quanto applicabili.

	        
	      
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO XI
OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
                              Art. 58.
                       (Promessa unilaterale)
   1.  La promessa unilaterale e' regolata dalla legge dello Stato in
cui viene manifestata.

	        
	      
                              Art. 59.
                         (Titoli di credito)
   1.  La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso
regolati dalle disposizioni contenute nelle  Convenzioni  di  Ginevra
del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di
vaglia  cambiario,  di  cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n.
1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n.   1946,  e  del  19
marzo  1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di
cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n.  1077, convertito dalla
legge 4 gennaio 1934, n. 61.
   2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni  assunte
fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche' esse designino
la  legge di uno Stato non contraente.
   3.  Gli  altri  titoli  di credito sono regolati dalla legge dello
Stato in cui il titolo e' stato emesso. Tuttavia le obbligazioni  di-
verse  da  quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in
cui ciascuna e' stata assunta.

	        
	      
                              Art. 60.
                     (Rappresentanza volontaria)
   1.  La  rappresentanza  volontaria  e'  regolata dalla legge dello
Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che
egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia  conosciuta  o
conoscibile  dal  terzo.  In assenza di tali condizioni si applica la
legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale
i suoi poteri nel caso concreto.
   2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e'  valido,
quanto  alla  forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.

	        
	      
                              Art. 61.
                 (Obbligazioni nascenti dalla legge)
   1.  La  gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il
pagamento  dell'indebito  e  le  altre   obbligazioni   legali,   non
diversamente  regolate  dalla  presente  legge,  sono sottoposti alla
legge dello Stato in cui si e' verificato  il  fatto  da  cui  deriva
l'obbligazione.

	        
	      
                              Art. 62.
                (Responsabilita' per fatto illecito)
   1.  La  responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge
dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato
puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato  in  cui  si  e'
verificato il fatto che ha causato il danno.
   2.  Qualora  il  fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un
medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

	        
	      
                              Art. 63.
            (Responsabilita' extracontrattuale per danno
                            da prodotto)
   1.  La responsabilita' per danno da prodotto e' regolata, a scelta
del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio
o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello  Stato  in
cui  il  prodotto e' stato acquistato, a meno che il produttore provi
che il prodotto vi  e'  stato  immesso  in  commercio  senza  il  suo
consenso.

	        
	      
TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE
ED ATTI STRANIERI
                              Art. 64.
               (Riconoscimento di sentenze straniere)
   1.  La  sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
      a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo  i   principi   sulla   competenza   giurisdizionale   propri
dell'ordinamento italiano;
      b)   l'atto  introduttivo  del  giudizio  e'  stato  portato  a
conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge
del luogo dove si e' svolto il processo e non sono  stati  violati  i
diritti essenziali della difesa;
      c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo  dove  si  e'  svolto  il  processo  o  la  contumacia e' stata
dichiarata in conformita' a tale legge:
      d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del  luogo  in
cui e' stata pronunziata;
      e)  essa  non  e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato;
      f) non pende un processo davanti a un giudice italiano  per  il
medesimo  oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima
del processo straniero;
      g)  le  sue  disposizioni  non   producono   effetti   contrari
all'ordine pubblico.

	        
	      
                              Art. 65.
             (Riconoscimento di provvedimenti stranieri)
   1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla
capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia
o  di  diritti  della personalita' quando essi sono stati pronunciati
dalle autorita' dello Stato la cui legge e'  richiamata  dalle  norme
della  presente  legge o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche'  non
siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti
essenziali della difesa.

	        
	      
                              Art. 66.
             (Riconoscimento di provvedimenti stranieri
                    di giurisdizione volontaria)
   1.  I  provvedimenti  stranieri  di  volontaria giurisdizione sono
riconosciuti  senza  che  sia  necessario   il   ricorso   ad   alcun
procedimento,  sempre  che  siano  rispettate  le  condizioni  di cui
all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle
autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata  dalle  disposizioni
della  presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato ancorche' emanati da autorita'  di  altro  Stato,  ovvero  sono
pronunciati  da  un'autorita'  che  sia  competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

	        
	      
                              Art. 67.
          (Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri
   di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)
   1.  In  caso  di  mancata  ottemperanza  o  di  contestazione  del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia  necessario  procedere
ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere alla
corte  d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti
del riconoscimento.
   2.  La  sentenza  straniera  o  il  provvedimento   straniero   di
volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la
domanda  di  cui  al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e
per l'esecuzione forzata.
   3. Se la contestazione ha luogo  nel  corso  di  un  processo,  il
giudice  adito a pronuncia  con efficacia limitata al giudizio.

	        
	      
                              Art. 68.
             (Attuazione ed esecuzione di atti pubblici
                        ricevuti all'estero)
   1.  Le  norme  di  cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto
all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia  di  atti  pubblici
ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

	        
	      
                              Art. 69.
              (Assunzione di mezzi di prova disposti da
                         giudici stranieri)
   1.  Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti
esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o
altri  mezzi  di  prova  da  assumersi  nella  Repubblica  sono  resi
esecutivi  con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve
procedere a tali atti.
   2. Se l'assunzione dei mezzi  di  prova  e'  chiesta  dalla  parte
interessata,  l'istanza  e'  proposta alla corte mediante ricorso, al
quale  deve  essere  unita  copia  autentica  della  sentenza  o  del
provvedimento  che  ha  ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e'
domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in
via diplomatica.
   3. La corte delibera in camera di consiglio e,  qualora  autorizzi
l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
   4.  Puo'  disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento
di altri  atti  istruttori  non  previsti  dall'ordinamento  italiano
sempreche'  essi  non  contrastino  con  i  principi dell'ordinamento
stesso.
   5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla
legge  italiana.  Tuttavia  si  osservano  le   forme   espressamente
richieste  dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili
con i principi dell'ordinamento italiano.

	        
	      
                              Art. 70.
              (Esecuzione richiesta in via diplomatica)
   1.  Se  la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di
istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non  ha
costituito   un   procuratore   che   ne   promuova  l'assunzione,  i
provvedimenti necessari per questa  sono  pronunciati  d'ufficio  dal
giudice   procedente  e  le  notificazioni  sono  fatte  a  cura  del
cancelliere.

	        
	      
                              Art. 71.
           (Notificazione di atti di autorita' straniere)
   1.  La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita'
straniere   o di altri  atti  provenienti  da  uno  Stato  estero  e'
autorizzata  dal  pubblico  ministero  presso  il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
   2. La notificazione richiesta in via diplomatica   e' eseguita,  a
cura  del  pubblico  ministero,  da  un  ufficiale giudiziario da lui
richiesto.
   3. La notificazione avviene secondo le  modalita'  previste  dalla
legge   italiana.   Tuttavia  si  osservano  le  modalita'  richieste
dall'autorita'  straniera  in  quanto  compatibili  con  i   principi
dell'ordinamento   italiano.   In   ogni   caso  l'atto  puo'  essere
consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.

	        
	      
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 72.
                     (Disposizioni transitorie)
   1.  La  presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo
la data della sua entrata in  vigore,  fatta  salva  l'applicabilita'
alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di
diritto internazionale privato.
   2.  I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti
e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono  nel  corso
del processo.

	        
	      
                               Art. 73. (1) (2)
                             (Abrogazioni)
 ((  1.  Sono  abrogati  gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni
sulla  legge  in  generale  premesse  al  codice  civile, nonche' gli
articoli  2505  e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37,
secondo  comma,  del codice di procedura civile; gli articoli dal 796
all'805  del  codice di procedura civile sono abrogati a far data dal
31 dicembre 1996. ))

	        
	      
                              Art. 74. (1) (2)
                         (Entrata in vigore)
 ((  1.  La  presente  legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli
articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996. ))
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma. addi' 31 maggio 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

	        
	      

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