Raccolta Normativa
LEGGE 31 maggio 1995 , n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione
italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile
e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Art. 2.
(Convenzioni internazionali)
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano
l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del
loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione
uniforme.
TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA
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Art. 3.
(Ambito della giurisdizione)
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto e'
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia
autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice
di procedura civile e negli altri casi in cui e' prevista dalla
legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27
settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804,
e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il
convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di
applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la
giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la
competenza per territorio.
Art. 4.
(Accettazione e deroga della giurisdizione)
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa
nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata
e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto
compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel
primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente
derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se
la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti
disponibili.
3. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati
declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della
causa.
Art. 5.
(Azioni reali relative ad immobili
siti all'estero)
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali
aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Art. 6.
(Questioni preliminari)
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che
non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione e'
necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Art. 7.
(Pendenza di un processo straniero)
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza
tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il
medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano,
se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per
l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero
declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non
e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia
prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si
determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice
italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
Art. 8.
(Momento determinante della giurisdizione)
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica
l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la
giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9.
(Giurisdizione volontaria)
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione
sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla
presente legge e in quelli in cui e' prevista la competenza per
territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto
concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o
quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la
legge italiana.
Art. 10.
(Materia cautelare)
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando
il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice
italiano ha giurisdizione nel merito.
Art. 11.
(Rilevabilita' del difetto di giurisdizione)
1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque
stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non
abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione
italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque
stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana
e' esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12.
(Legge regolatrice del processo)
1. Il processo civile che si svolge in Italia e' regolato dalla
legge italiana.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 13.
(Rinvio)
1. Quando negli articoli successivi e' richiamata la legge
straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto
internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono
applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente
Titolo.
3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del
rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che
consente lo stabilimento della filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una
convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la
soluzione adottata dalla convenzione.
Art. 14.
(Conoscenza della legge straniera
applicabile)
1. L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal
giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti
indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite
per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi'
interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera
indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge
richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la
legge italiana.
Art. 15.
(Interpretazione e applicazione
della legge straniera)
1. La legge straniera e' applicata secondo i propri criteri di
interpretazione e di applicazione nel tempo.
Art. 16.
(Ordine pubblico)
1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono
contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Art. 17.
(Norme di applicazione necessaria)
1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono
delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del
loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla
legge straniera.
Art. 18.
(Ordinamenti plurilegislativi)
1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni
della presente legge coesistono piu' sistemi normativi a base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i
criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il
sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il
collegamento piu' stretto.
Art. 19.
(Apolidi, rifugiati e persone
con piu' cittadinanze)
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano
la legge nazionale di una persona, se questa e' apolide o rifugiata
si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la
legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha piu' cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il
collegamento piu' stretto. Se tra le cittadinanze vi e' quella
italiana, questa prevale.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO II CAPACITA' E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE
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Art. 20.
(Capacita' giuridica delle persone fisiche)
1. La capacita' giuridica delle persone fisiche e' regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacita', prescritte
dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla
stessa legge.
Art. 21.
(Commorienza)
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della
morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto
al quale l'accertamento rileva.
Art. 22.
(Scomparsa, assenza e morte presunta)
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e
della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima
legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al
comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella
italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della
morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento
italiano.
Art. 23.
(Capacita' di agire delle persone fisiche)
1. La capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla
loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un
atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire, queste sono
regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello
stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato
in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante
dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al
momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale
incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata
capace dalla legge dello Stato in cui l'atto e' compiuto puo'
invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale
soltanto se cio' non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro
colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti
relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte,
ne' agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno
Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.
Art. 24.
(Diritti della personalita')
1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che
derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge
applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1
sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per fatti
illeciti.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO III PERSONE GIURIDICHE
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Art. 25.
(Societa' ed altri enti)
1. Le societa', le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente,
pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono
disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e' stato
perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia,
la legge italiana se la sede dell'amministrazione e' situata in
Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali
enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice
dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacita';
e) la formazione, i poteri e le modalita' di funzionamento
degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalita' di acquisto e di perdita della qualita' di
associato o socio nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale
qualita';
h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto
costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se
posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IV RAPPORTI DI FAMIGLIA
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Art. 26.
(Promessa di matrimonio)
1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione
sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in
mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27.
(Condizioni per contrarre matrimonio)
1. La capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al
momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei
nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o
riconosciuto in Italia.
Art. 28.
(Forma del matrimonio)
1. Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato
tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di
almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge
dello Stato di comune residenza in tale momento.
Art. 29.
(Rapporti personali tra coniugi)
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge
nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o
piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.
Art. 30.
(Rapporti patrimoniali tra coniugi)
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia
convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati
dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel
quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido se e'
considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui
l'accordo e' stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una
legge straniera e' opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano
avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente
ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilita' e' limitata ai
casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte
dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31.
(Separazione personale e scioglimento
del matrimonio)
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono
regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della
domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza
si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale
risulta prevalentemente localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio,
qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono
regolati dalla legge italiana.
Art. 32.
(Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione
personale e scioglimento del matrimonio)
1. In materia di nullita' e di annullamento del matrimonio, di
separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o
il matrimonio e' stato celebrato in Italia.
Art. 33.
(Filiazione)
1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita.
2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato
di cui uno dei genitori e' cittadino al momento della nascita del
figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i
presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione
dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in
base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34.
(Legittimazione)
1. La legittimazione per susseguente matrimonio e' regolata dalla
legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla
legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione e' regolata dalla legge
dello Stato di cui e' cittadino, al momento della domanda, il
genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la
legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore
legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della
morte.
Art. 35.
(Riconoscimento di figlio naturale)
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono
regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o,
se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il
riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata
dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato
in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36.
(Rapporti tra genitori e figli)
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli,
compresa la potesta' dei genitori, sono regolati dalla legge
nazionale del figlio.
Art. 37.
(Giurisdizione in materia di filiazione)
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e
figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o
il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO V ADOZIONE
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Art. 38.
(Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono
regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se
comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel
quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al
momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando
e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad
attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale
dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa
eventualmente richieda.
Art. 39.
(Rapporto fra adottato e famiglia adottiva)
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e
l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in
mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono
entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.
Art. 40.
(Giurisdizione in materia di adozione)
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorche':
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini
italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato
e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici
italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste
dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base
al diritto italiano.
Art. 41.
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri
in materia di adozione)
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono
riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia
di adozione dei minori.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO VI PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI
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Art. 42.
(Giurisdizione e legge applicabile in materia
di protezione dei minori)
1. La protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei
minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle
persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale,
nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno
degli Stati contraenti.
Art. 43.
(Protezione dei maggiori d'eta')
1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli
incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne
ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i
beni dell'incapace, il giudice italiano puo' adottare le misure
previste dalla legge italiana.
Art. 44.
(Giurisdizione in materia di protezione
dei maggiori d'eta')
1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione
degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti
dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per
proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni
dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si
producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di
capacita' di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per
pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente
necessari.
Art. 45.
(Obbligazioni alimentari nella famiglia)
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso
regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge
24 ottobre 1980, n. 745.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO VII SUCCESSIONI
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Art. 46.
(Successione per causa di morte)
1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge
nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della
morte.
2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con
dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione
alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non
pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari
residenti in Italia al momento della morte della persona della cui
successione si tratta.
3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile
alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro,
abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o
del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.
Art. 47.
(Capacita' di testare)
1. La capacita' di disporre per testamento, di modificarlo o di
revocarlo e' regolata dalla legge nazionale del disponente al momento
del testamento, della modifica o della revoca.
Art. 48.
(Forma del testamento)
1. Il testamento e' valido, quanto alla forma, se e' considerato
tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto,
ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del
testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in
cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49.
(Successione dello Stato)
1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di
successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni
ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Art. 50.
(Giurisdizione in materia successoria)
1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si e' aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza
economica e' situata in Italia;
d) se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha
accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia
relativa a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO VIII DIRITTI REALI
|
Art. 51.
(Possesso e diritti reali)
1. Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni
mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i
beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in
materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto
reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Art. 52.
(Diritti reali su beni in transito)
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge
del luogo di destinazione.
Art. 53.
(Usucapione di beni mobili)
1. L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato
in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.
Art. 54.
(Diritti su beni immateriali)
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello
Stato di utilizzazione.
Art. 55.
(Pubblicita' degli atti relativi
ai diritti reali)
1. La pubblicita' degli atti di costituzione, trasferimento ed
estinzione dei diritti reali e' regolata dalla legge dello Stato in
cui il bene si trova al momento dall'atto.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IX DONAZIONI
|
Art. 56.
(Donazioni)
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al
momento della donazione.
2. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente
alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato
in cui egli risiede.
3. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata
tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello
Stato nel quale l'atto e' compiuto.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO X OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
|
Art. 57.
(Obbligazioni contrattuali)
1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre
1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili.
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO XI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
|
Art. 58.
(Promessa unilaterale)
1. La promessa unilaterale e' regolata dalla legge dello Stato in
cui viene manifestata.
Art. 59.
(Titoli di credito)
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso
regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra
del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di
vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n.
1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19
marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di
cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla
legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte
fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche' esse designino
la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello
Stato in cui il titolo e' stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di-
verse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in
cui ciascuna e' stata assunta.
Art. 60.
(Rappresentanza volontaria)
1. La rappresentanza volontaria e' regolata dalla legge dello
Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che
egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o
conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la
legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale
i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e' valido,
quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.
Art. 61.
(Obbligazioni nascenti dalla legge)
1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il
pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non
diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla
legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto da cui deriva
l'obbligazione.
Art. 62.
(Responsabilita' per fatto illecito)
1. La responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge
dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato
puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si e'
verificato il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un
medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63.
(Responsabilita' extracontrattuale per danno
da prodotto)
1. La responsabilita' per danno da prodotto e' regolata, a scelta
del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio
o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in
cui il prodotto e' stato acquistato, a meno che il produttore provi
che il prodotto vi e' stato immesso in commercio senza il suo
consenso.
TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI
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Art. 64.
(Riconoscimento di sentenze straniere)
1. La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa
secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri
dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a
conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge
del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i
diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del
luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata
dichiarata in conformita' a tale legge:
d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in
cui e' stata pronunziata;
e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un
giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il
medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima
del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari
all'ordine pubblico.
Art. 65.
(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla
capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia
o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati
dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme
della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non
siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti
essenziali della difesa.
Art. 66.
(Riconoscimento di provvedimenti stranieri
di giurisdizione volontaria)
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono
riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui
all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle
autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle disposizioni
della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello
Stato ancorche' emanati da autorita' di altro Stato, ovvero sono
pronunciati da un'autorita' che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art. 67.
(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri
di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero
di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere
ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere alla
corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti
del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la
domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e
per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il
giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Art. 68.
(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici
ricevuti all'estero)
1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto
all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici
ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Art. 69.
(Assunzione di mezzi di prova disposti da
giudici stranieri)
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti
esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o
altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi
esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve
procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte
interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al
quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del
provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e'
domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in
via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi
l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.
4. Puo' disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento
di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano
sempreche' essi non contrastino con i principi dell'ordinamento
stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla
legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente
richieste dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili
con i principi dell'ordinamento italiano.
Art. 70.
(Esecuzione richiesta in via diplomatica)
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di
istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha
costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i
provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal
giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del
cancelliere.
Art. 71.
(Notificazione di atti di autorita' straniere)
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita'
straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e'
autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a
cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui
richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalita' previste dalla
legge italiana. Tuttavia si osservano le modalita' richieste
dall'autorita' straniera in quanto compatibili con i principi
dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto puo' essere
consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 72.
(Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo
la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita'
alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di
diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti
e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso
del processo.
Art. 73. (1) (2)
(Abrogazioni)
(( 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli
articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37,
secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796
all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal
31 dicembre 1996. ))
Art. 74. (1) (2)
(Entrata in vigore)
(( 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli
articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996. ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma. addi' 31 maggio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO