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Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua
I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua
devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e
di segnalazione visiva e acustica analoghi a quelli degli
autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi
tali da consentire al conducente l'agevole visibilita' anche
a tergo. Negli stessi il campo di visibilita' del conducente,
in avanti e lateralmente, deve essere tale da consentirgli
di guidare con sicurezza.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite
le caratteristiche e le modalita' di installazione dei
dispositivi di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche
del campo di visibilita' del conducente .
Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su
rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal
presente articolo o nel quale alcuno dei dispositivi
stessi, ivi compreso il campo di visibilita', non sia
conforme per caratteristiche o modalita' di installazione e
funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
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